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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/10/2025, n. 2287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2287 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott.
PI Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
EX ARTT. 281 TERDECIES E 281 SEXIES, , C.P.C. Parte_1
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 4754/2024 R.G.; promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
AN RI del Foro di Mantova, in forza di procura speciale allegata al ricorso introduttivo;
-parte ricorrente-
contro
:
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
-parte resistente contumace- avente ad oggetto: mutuo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha precisato le proprie conclusioni a verbale d'udienza del 9.10.2025 mediante rinvio a quelle di cui al ricorso introduttivo, qui da intendersi integralmente richiamate per relationem.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo del ricorso notificato con
1 raccomandata spedita il 12.11.2024, con cui il ricorrente ha adito Parte_2
l'intestato Tribunale nei confronti della resistente : Controparte_1
- premettendo di essersi determinato ad acquistare nel luglio 2021 la vettura usata Skoda targata EX743YX e di avere ottenuto a tale fine il finanziamento di complessivi €
14.402,40 sottoscritto il 27.07.2021 con avendo così saldato il prezzo CP_2
concordato mediante bonifico bancario del 4.08.2021 ed avendo intestato da subito l'autoveicolo alla convenuta, all'epoca propria compagna convivente, come da visura storica PRA;
- esponendo come, interrottosi successivamente il rapporto sentimentale con quest'ultima (sebbene le parti allo stato proseguano nella coabitazione), non gli sia stato restituito il veicolo, né gli sia stata rimborsata la somma anticipata per l'acquisto;
- lamentando altresì il prelievo effettuato dalla resistente il 22.09.2023 dal conto corrente intestato al ricorrente senza il suo consenso dell'importo di € 4.000,00, come da estratto conto;
- deducendo circa il proprio diritto di credito per € 14.402,40 pari all'ammontare finanziato dalla banca per l'acquisto dell'autovettura intestata alla resistente, oltre che per € 4.000,00 da questa prelevati sul conto intestato al ricorrente;
- chiedendo pertanto la condanna della resistente alla corresponsione in favore del ricorrente della somma complessiva di € 18.402,40, principalmente quale restituzione somme mutuate per € 14.402,40 e trasferimento senza titolo di denaro da conto corrente per € 4.000,00, in subordine quale arricchimento senza causa, il tutto con vittoria di spese processuali;
§.II. Dato atto che la resistente non si è costituita a fronte di notifica perfezionatasi il 17-
27.12.2024 presso la residenza risultante da certificato in atti (cfr. doc. 6), essendone
2 stata dichiarata la contumacia all'udienza del 20.03.2025, dopo di che, rigettate le istanze istruttorie per prova orale in ragione della natura eminentemente documentale e generica, oltre che irrilevante, delle circostanze ivi capitolate, la causa è stata rinviata al
9.10.2025per la discussione e la decisione ex artt. 281 terdecies e sexies, ultimo comma,
c.p.c.;
§.III. Ritenuto che la domanda attorea non sia fondata e non possa trovare accoglimento alla luce dei rilievi di cui in prosieguo;
III.a. quanto alla pretesa restitutoria del corrispettivo per l'acquisto dell'autovettura
Skoda, asseritamente mutuato alla resistente:
- le uniche circostanze emergenti ex actis consistono nel bonifico disposto il 4.08.2021 dal ricorrente in favore di recante causale “acquisto auto targa EX743YX” Parte_3
(cfr. doc. 2), nel previo conseguimento il 27.07.2021 da parte del ricorrente medesimo di un finanziamento al consumo finalizzato all'acquisto di un veicolo ad uso privato di €
12.773,98, con un esborso complessivo inclusi capitale, interessi e costi connessi di €
14.402,40 (cfr. doc. 1), nell'avvenuta intestazione dell'autoveicolo alla resistente come da visura storica PRA (cfr. doc. 3);
- ora, sebbene risulti effettivamente provata la dazione del denaro da parte del ricorrente per fare conseguire l'acquisto del bene in capo alla resistente, l'ulteriore allegazione del ricorrente circa la sussistenza di un rapporto di mutuo tra le parti è rimasta sguarnita di qualsivoglia sostrato probatorio, posto che il denaro ben potrebbe essere stato dato a titolo di mera liberalità (vuoi quale donazione indiretta, vuoi quale adempimento di obbligazione naturale) nell'ambito di un rapporto affettivo e di stabile convivenza di cui peraltro si dà atto in ricorso, laddove si precisa che all'epoca dell'acquisto dell'auto era in corso tra le parti una stabile convivenza basata su un rapporto sentimentale;
3 - si richiama al riguardo quel condivisibile orientamento giurisprudenziale per cui la datio di una somma di danaro non vale di per sé a fondare la richiesta di restituzione, residuando in capo all'attore in restituzione l'onere di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa con la prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo restitutorio, mentre la deduzione di un diverso titolo ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova;
ne deriva che chi chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare tutti gli elementi costitutivi della domanda, ossia non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (cfr. in via meramente esemplificativa, tra le altre, Cass. civ., sez. 2, ord. n. 20964 del 23.07.2025);
- ebbene, nel caso di specie il contegno processualmente neutro della resistente rimasta contumace non consente di ritenere incontestata alcuna delle circostanze allegate in ricorso, né a superare tale carenza probatoria potrebbero vale le istanze per prova orale articolate in ricorso, in quanto vertenti tutte su circostanze già emergenti documentalmente, ovvero inconferenti sul punto;
III.b. quanto alla pretesa restitutoria della somma di € 4.000,00 prelevata dalla resistente sul conto corrente del ricorrente, è lo stesso correntista ad ammettere pacificamente che la resistente aveva la disponibilità ad operare sul suo conto e del resto ciò è pienamente plausibile nell'ambito di un rapporto di convivenza e collaborazione, né è dato capire
(non essendo specificata la data di cessazione del rapporto sentimentale) se tale prelievo sia avvenuto prima o dopo la rottura, tanto più che anche dopo l'interruzione della relazione le parti hanno comunque proseguito nella coabitazione, come attestano lo stato di famiglia (cfr. doc. 4) e la stessa notifica dell'atto introduttivo;
III.c. quanto alla domanda subordinata di arricchimento senza causa, l'azione resta
4 preclusa, anche alla luce della più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità, quando la domanda principale sia stata rigettata per mancata prova dei fatti costitutivi, come avvenuto nel caso di specie (cfr. Cass. civ., sezioni unite, 5.12.2023, n. 33954, secondo cui il rimedio contemplato dall'art. 2041 c.c. è ammissibile solo quando “la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo”, restando di contro “preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito”; si vedano anche, di tenore sostanzialmente identico, Cass. civ., n. 20674/2025 ed App. Milano, n.
1192/2024); tale orientamento, a mente del quale l'azione di arricchimento può essere proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento, è pienamente in linea con i principi generali, non potendo la sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 c.c. essere utilizzata come rimedio alternativo per eludere gli esiti sfavorevoli di un'azione contrattuale respinta per carenza di prova, diversamente vanificandosi il rigoroso riparto dell'onere probatorio previsto all'art. 2697 c.c.;
§.IV. Ritenuto infine che le spese processuali, in considerazione della contumacia della resistente, restino definitivamente a carico del ricorrente che le ha anticipate;
P.Q.M.
Il Tribunale, nel giudizio di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o
5 assorbita:
- rigetta il ricorso e le domande con lo stesso formulate;
- pone le spese di lite definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
Verona, 19.10.2025
Il Giudice
(dott. PI Bellingeri)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott.
PI Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
EX ARTT. 281 TERDECIES E 281 SEXIES, , C.P.C. Parte_1
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 4754/2024 R.G.; promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
AN RI del Foro di Mantova, in forza di procura speciale allegata al ricorso introduttivo;
-parte ricorrente-
contro
:
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
-parte resistente contumace- avente ad oggetto: mutuo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha precisato le proprie conclusioni a verbale d'udienza del 9.10.2025 mediante rinvio a quelle di cui al ricorso introduttivo, qui da intendersi integralmente richiamate per relationem.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo del ricorso notificato con
1 raccomandata spedita il 12.11.2024, con cui il ricorrente ha adito Parte_2
l'intestato Tribunale nei confronti della resistente : Controparte_1
- premettendo di essersi determinato ad acquistare nel luglio 2021 la vettura usata Skoda targata EX743YX e di avere ottenuto a tale fine il finanziamento di complessivi €
14.402,40 sottoscritto il 27.07.2021 con avendo così saldato il prezzo CP_2
concordato mediante bonifico bancario del 4.08.2021 ed avendo intestato da subito l'autoveicolo alla convenuta, all'epoca propria compagna convivente, come da visura storica PRA;
- esponendo come, interrottosi successivamente il rapporto sentimentale con quest'ultima (sebbene le parti allo stato proseguano nella coabitazione), non gli sia stato restituito il veicolo, né gli sia stata rimborsata la somma anticipata per l'acquisto;
- lamentando altresì il prelievo effettuato dalla resistente il 22.09.2023 dal conto corrente intestato al ricorrente senza il suo consenso dell'importo di € 4.000,00, come da estratto conto;
- deducendo circa il proprio diritto di credito per € 14.402,40 pari all'ammontare finanziato dalla banca per l'acquisto dell'autovettura intestata alla resistente, oltre che per € 4.000,00 da questa prelevati sul conto intestato al ricorrente;
- chiedendo pertanto la condanna della resistente alla corresponsione in favore del ricorrente della somma complessiva di € 18.402,40, principalmente quale restituzione somme mutuate per € 14.402,40 e trasferimento senza titolo di denaro da conto corrente per € 4.000,00, in subordine quale arricchimento senza causa, il tutto con vittoria di spese processuali;
§.II. Dato atto che la resistente non si è costituita a fronte di notifica perfezionatasi il 17-
27.12.2024 presso la residenza risultante da certificato in atti (cfr. doc. 6), essendone
2 stata dichiarata la contumacia all'udienza del 20.03.2025, dopo di che, rigettate le istanze istruttorie per prova orale in ragione della natura eminentemente documentale e generica, oltre che irrilevante, delle circostanze ivi capitolate, la causa è stata rinviata al
9.10.2025per la discussione e la decisione ex artt. 281 terdecies e sexies, ultimo comma,
c.p.c.;
§.III. Ritenuto che la domanda attorea non sia fondata e non possa trovare accoglimento alla luce dei rilievi di cui in prosieguo;
III.a. quanto alla pretesa restitutoria del corrispettivo per l'acquisto dell'autovettura
Skoda, asseritamente mutuato alla resistente:
- le uniche circostanze emergenti ex actis consistono nel bonifico disposto il 4.08.2021 dal ricorrente in favore di recante causale “acquisto auto targa EX743YX” Parte_3
(cfr. doc. 2), nel previo conseguimento il 27.07.2021 da parte del ricorrente medesimo di un finanziamento al consumo finalizzato all'acquisto di un veicolo ad uso privato di €
12.773,98, con un esborso complessivo inclusi capitale, interessi e costi connessi di €
14.402,40 (cfr. doc. 1), nell'avvenuta intestazione dell'autoveicolo alla resistente come da visura storica PRA (cfr. doc. 3);
- ora, sebbene risulti effettivamente provata la dazione del denaro da parte del ricorrente per fare conseguire l'acquisto del bene in capo alla resistente, l'ulteriore allegazione del ricorrente circa la sussistenza di un rapporto di mutuo tra le parti è rimasta sguarnita di qualsivoglia sostrato probatorio, posto che il denaro ben potrebbe essere stato dato a titolo di mera liberalità (vuoi quale donazione indiretta, vuoi quale adempimento di obbligazione naturale) nell'ambito di un rapporto affettivo e di stabile convivenza di cui peraltro si dà atto in ricorso, laddove si precisa che all'epoca dell'acquisto dell'auto era in corso tra le parti una stabile convivenza basata su un rapporto sentimentale;
3 - si richiama al riguardo quel condivisibile orientamento giurisprudenziale per cui la datio di una somma di danaro non vale di per sé a fondare la richiesta di restituzione, residuando in capo all'attore in restituzione l'onere di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa con la prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo restitutorio, mentre la deduzione di un diverso titolo ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova;
ne deriva che chi chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare tutti gli elementi costitutivi della domanda, ossia non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (cfr. in via meramente esemplificativa, tra le altre, Cass. civ., sez. 2, ord. n. 20964 del 23.07.2025);
- ebbene, nel caso di specie il contegno processualmente neutro della resistente rimasta contumace non consente di ritenere incontestata alcuna delle circostanze allegate in ricorso, né a superare tale carenza probatoria potrebbero vale le istanze per prova orale articolate in ricorso, in quanto vertenti tutte su circostanze già emergenti documentalmente, ovvero inconferenti sul punto;
III.b. quanto alla pretesa restitutoria della somma di € 4.000,00 prelevata dalla resistente sul conto corrente del ricorrente, è lo stesso correntista ad ammettere pacificamente che la resistente aveva la disponibilità ad operare sul suo conto e del resto ciò è pienamente plausibile nell'ambito di un rapporto di convivenza e collaborazione, né è dato capire
(non essendo specificata la data di cessazione del rapporto sentimentale) se tale prelievo sia avvenuto prima o dopo la rottura, tanto più che anche dopo l'interruzione della relazione le parti hanno comunque proseguito nella coabitazione, come attestano lo stato di famiglia (cfr. doc. 4) e la stessa notifica dell'atto introduttivo;
III.c. quanto alla domanda subordinata di arricchimento senza causa, l'azione resta
4 preclusa, anche alla luce della più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità, quando la domanda principale sia stata rigettata per mancata prova dei fatti costitutivi, come avvenuto nel caso di specie (cfr. Cass. civ., sezioni unite, 5.12.2023, n. 33954, secondo cui il rimedio contemplato dall'art. 2041 c.c. è ammissibile solo quando “la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo”, restando di contro “preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito”; si vedano anche, di tenore sostanzialmente identico, Cass. civ., n. 20674/2025 ed App. Milano, n.
1192/2024); tale orientamento, a mente del quale l'azione di arricchimento può essere proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento, è pienamente in linea con i principi generali, non potendo la sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 c.c. essere utilizzata come rimedio alternativo per eludere gli esiti sfavorevoli di un'azione contrattuale respinta per carenza di prova, diversamente vanificandosi il rigoroso riparto dell'onere probatorio previsto all'art. 2697 c.c.;
§.IV. Ritenuto infine che le spese processuali, in considerazione della contumacia della resistente, restino definitivamente a carico del ricorrente che le ha anticipate;
P.Q.M.
Il Tribunale, nel giudizio di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o
5 assorbita:
- rigetta il ricorso e le domande con lo stesso formulate;
- pone le spese di lite definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
Verona, 19.10.2025
Il Giudice
(dott. PI Bellingeri)
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