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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/10/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 674/2024
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 3123 del 16.10.2024 Oggetto: rideterminazione delle spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE Sezione Lavoro Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha pronunciato la presente S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo De Michele Parte_1
Appellante e
Controparte_1
Appellato contumace FATTO
Con ricorso depositato il 23.10.2024 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza in epigrafe indicata, con cui il Tribunale di Lecce - adito per il riconoscimento del diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni di servizio prestati (aa. ss. 2022/2023, 2023/2024) con contratto a tempo determinato, con conseguente condanna del
(da ora in poi ) al pagamento Controparte_1 CP_1 della complessiva somma dovuta - aveva accolto la domanda, compensando integralmente le spese di lite.
L'appellante ha censurato la sentenza limitatamente alla parte in cui, pur avendo accolto totalmente la domanda di riconoscimento del diritto a percepire il beneficio economico richiesto, ha disposto la compensazione delle spese di lite, in violazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., nonché dell'art. 92 c.p.c.; ha dedotto l'insussistenza delle ipotesi di compensazione normativamente previste, essendosi il Giudice limitato a riferire che “la novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite”.
Ha chiesto quindi che venisse accertata l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte che aveva disposto la compensazione delle spese processuali e, per l'effetto, che il
[...]
fosse condannato al pagamento delle spese di lite di primo grado, da Controparte_1 determinarsi nel rispetto del D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. 144/2022, in misura non inferiore ad € 258,00, oltre al rimborso delle spese generali, Iva e Cap, nonché al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, oltre spese generali, Iva e Cap, da distrarsi in favore de procuratore.
Il è rimasto contumace. CP_1
All'udienza dell'1.10.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Nel caso di specie trova applicazione l'art. 92 c.p.c. nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall'art. 13, d.l. n. 132/14, convertito dalla l. n. 162/14, secondo cui: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero"; a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/2018, la compensazione delle spese, parzialmente o per intero, può essere disposta "anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Le ragioni a cui si riferisce la sentenza della Corte Cost. devono presentarsi con caratteri di gravità ed eccezionalità assimilabili a quelli delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (in tal senso v. Cass. n. 17966/2024; n. 4696/2019; n. 3977/2020).
Nella fattispecie concreta non sussistono i presupposti idonei a legittimare, secondo la norma processuale, la compensazione delle spese, ove, in particolare, si tenga conto del fatto che all'epoca del termine fissato per la costituzione del convenuto (ottobre 2024) nel giudizio di primo grado la questione risultava già oggetto della decisione del Consiglio di Stato n. 1842/2022, della sentenza della Corte di Giustizia UE del 18.05.2022 (in causa C-450/21) e della giurisprudenza di merito.
In tale contesto, la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 confermando l'orientamento favorevole alla parte ricorrente già affermato dalle pronunce suddette, non appare riconducibile alle ipotesi contemplate dal citato art. 92, caratterizzate da elementi di novità idonei ad alterare o, comunque, ad interferire sulla originaria prospettazione difensiva o da altre analoghe ragioni connotate da eccezionalità e gravità.
La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata solo sul capo relativo alla regolamentazione delle spese processuali, che sono qui liquidate -avuto riguardo al valore della causa (pari a € 1.000,00) - nella misura minima indicata in dispositivo, in considerazione dei criteri previsti dal D.M. n.55/2014 e quindi anche delle fasi processuali interessate e della limitata attività processuale svolta, stante la mancanza di adempimenti istruttori.
Le spese di questo grado sono regolate dal principio di soccombenza. Infatti, in caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio (v. Cass. n. 602/2019). La relativa liquidazione tiene conto del valore della questione rimessa in appello;
il differenziale tra la somma attribuita a titolo di spese processuali dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia. Tale criterio, integrato dal criterio del "decisum" (cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), è quello che deve regolare la quantificazione delle ulteriori spese di lite riferite al secondo grado (cfr. Cass. n. 6345/2020, n. 19014/2007). Con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 23.10.2024 da nei Parte_1 confronti del avverso la sentenza del Controparte_1
16.10.2024 n. 3123 del Tribunale di Lecce, così provvede: Accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna il predetto al pagamento delle spese CP_1 del giudizio di primo grado, liquidate in € 515,00 oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Vincenzo De Michele. Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Vincenzo De Michele. Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 01/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 3123 del 16.10.2024 Oggetto: rideterminazione delle spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE Sezione Lavoro Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha pronunciato la presente S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo De Michele Parte_1
Appellante e
Controparte_1
Appellato contumace FATTO
Con ricorso depositato il 23.10.2024 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza in epigrafe indicata, con cui il Tribunale di Lecce - adito per il riconoscimento del diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni di servizio prestati (aa. ss. 2022/2023, 2023/2024) con contratto a tempo determinato, con conseguente condanna del
(da ora in poi ) al pagamento Controparte_1 CP_1 della complessiva somma dovuta - aveva accolto la domanda, compensando integralmente le spese di lite.
L'appellante ha censurato la sentenza limitatamente alla parte in cui, pur avendo accolto totalmente la domanda di riconoscimento del diritto a percepire il beneficio economico richiesto, ha disposto la compensazione delle spese di lite, in violazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., nonché dell'art. 92 c.p.c.; ha dedotto l'insussistenza delle ipotesi di compensazione normativamente previste, essendosi il Giudice limitato a riferire che “la novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite”.
Ha chiesto quindi che venisse accertata l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte che aveva disposto la compensazione delle spese processuali e, per l'effetto, che il
[...]
fosse condannato al pagamento delle spese di lite di primo grado, da Controparte_1 determinarsi nel rispetto del D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. 144/2022, in misura non inferiore ad € 258,00, oltre al rimborso delle spese generali, Iva e Cap, nonché al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, oltre spese generali, Iva e Cap, da distrarsi in favore de procuratore.
Il è rimasto contumace. CP_1
All'udienza dell'1.10.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Nel caso di specie trova applicazione l'art. 92 c.p.c. nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall'art. 13, d.l. n. 132/14, convertito dalla l. n. 162/14, secondo cui: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero"; a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/2018, la compensazione delle spese, parzialmente o per intero, può essere disposta "anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Le ragioni a cui si riferisce la sentenza della Corte Cost. devono presentarsi con caratteri di gravità ed eccezionalità assimilabili a quelli delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (in tal senso v. Cass. n. 17966/2024; n. 4696/2019; n. 3977/2020).
Nella fattispecie concreta non sussistono i presupposti idonei a legittimare, secondo la norma processuale, la compensazione delle spese, ove, in particolare, si tenga conto del fatto che all'epoca del termine fissato per la costituzione del convenuto (ottobre 2024) nel giudizio di primo grado la questione risultava già oggetto della decisione del Consiglio di Stato n. 1842/2022, della sentenza della Corte di Giustizia UE del 18.05.2022 (in causa C-450/21) e della giurisprudenza di merito.
In tale contesto, la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 confermando l'orientamento favorevole alla parte ricorrente già affermato dalle pronunce suddette, non appare riconducibile alle ipotesi contemplate dal citato art. 92, caratterizzate da elementi di novità idonei ad alterare o, comunque, ad interferire sulla originaria prospettazione difensiva o da altre analoghe ragioni connotate da eccezionalità e gravità.
La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata solo sul capo relativo alla regolamentazione delle spese processuali, che sono qui liquidate -avuto riguardo al valore della causa (pari a € 1.000,00) - nella misura minima indicata in dispositivo, in considerazione dei criteri previsti dal D.M. n.55/2014 e quindi anche delle fasi processuali interessate e della limitata attività processuale svolta, stante la mancanza di adempimenti istruttori.
Le spese di questo grado sono regolate dal principio di soccombenza. Infatti, in caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio (v. Cass. n. 602/2019). La relativa liquidazione tiene conto del valore della questione rimessa in appello;
il differenziale tra la somma attribuita a titolo di spese processuali dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia. Tale criterio, integrato dal criterio del "decisum" (cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), è quello che deve regolare la quantificazione delle ulteriori spese di lite riferite al secondo grado (cfr. Cass. n. 6345/2020, n. 19014/2007). Con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 23.10.2024 da nei Parte_1 confronti del avverso la sentenza del Controparte_1
16.10.2024 n. 3123 del Tribunale di Lecce, così provvede: Accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna il predetto al pagamento delle spese CP_1 del giudizio di primo grado, liquidate in € 515,00 oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Vincenzo De Michele. Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Vincenzo De Michele. Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 01/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi