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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 10392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10392 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 23989/2023 avente ad oggetto: risoluzione contratto d'appalto per grave inadempimento dell'appaltatore e vertente tra
( , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso, congiuntamente e disgiuntamente, degli Avv.ti Giovanni
IU e ED AC
Attore
e
(P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
Convenuta Contumace
CONCLUSIONI
Per l'attore:
1)Accertare e dichiarare il grave inadempimento della CP_2
in ordine al contratto di appalto del 05/09/22.
[...]
2)Dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di appalto del 05/09/22;
3)Condannare la alla restituzione in favore Controparte_2 dell'attore dell'importo di euro 23.690,00, oltre interessi o, in via meramente subordinata, di quell'importo che il Tribunale dovesse ritenere dovuto;
4)Condannare la della somma di euro 800,00 Controparte_1
(ottocento/00) versata al primo Direttore dei Lavori, oltre euro
748,16 per il compenso del nuovo Direttore dei Lavori;
5)Condannare la al risarcimento dei danni Controparte_2 quantificati in euro 5.000,00 o a quella differente somma, anche maggiore o, subordinatamente, minore che il Tribunale adito riterrà di determinare secondo Giustizia, oltre interessi, come per legge, e rivalutazione monetaria;
6)Condannare la al pagamento delle spese e Controparte_1 compensi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha adito il tribunale di Napoli per Parte_1 ottenere l'accertamento dell'inadempimento della Controparte_1 rispetto agli obblighi assunti con il contratto di appalto del
5.9.2022 e la dichiarazione della risoluzione del contratto.
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto: di essere proprietario dell'unità immobiliare sita in Napoli alla Via L.
Caldieri 19, p.no 1°, Int. 1; che il 05/09/22 aveva commissionato alla i lavori di ristrutturazione totale Controparte_1 dell'appartamento; che per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione era stato previsto un costo di euro 33.000,00; che i lavori avrebbero dovuto essere eseguiti entro la data del
25/12/22; che già la fase iniziale di esecuzione degli interventi era stata caratterizzata da continue ed ingiustificate interruzioni;
che i ripetuti solleciti a velocizzare i lavori rivolti alla convenuta non avevano avuto successo;
che alla data del 30/11/22 la convenuta aveva provveduto alla rimozione di 40 mq del parquet, di sei porte interne, degli igienici, della pavimentazione dei bagni, di circa 20 mq di controsoffittatura e circa 20 mq di tramezzi;
che aveva corrisposto alla convenuta l'importo di euro 23.690,00; che aveva versato euro 800,00 per il compenso dell'Arch. primo direttore dei lavori Controparte_3 nominato in contratto, ed euro 748,16 per il compenso dell'Arch. nominato per la pratica CILA, dopo l'abbandono Controparte_4 dell'incarico da parte dell'Arch. che il Controparte_3
22.12.2022 in considerazione della totale inerzia della convenuta l'aveva diffidata a riprendere immediatamente l'esecuzione degli interventi commissionati;
che anche tale invito era rimasto privo di effetto;
che il 03/07/22 aveva inviato la convenuta a partecipare alla procedura di negoziazione assistita.
La non si è costituita in giudizio ed è stata Controparte_1 dichiarata contumace.
Ciò premesso, la domanda dell'attore è fondata.
E' dimostrato documentalmente: che ha Parte_1 concluso con la un contratto di appalto avente ad Controparte_2 oggetto la ristrutturazione di un immobile di sua proprietà; che il compenso per l'appaltatore era stato fissato in euro 33.000,00; che i lavori avrebbero dovuto essere ultimati entro il
25/12/22(art. 8 del contratto di appalto); che l'attore ha eseguito in favore della convenuta tre bonifici, euro 3.000,00 in data 23.09.22, euro 8.800,00 in data 14.11.22 ed euro 10.890,00 in data 06.10.22, oltre un pagamento contanti di euro 1.000,00 in data 09.09.22, per un importo totale di euro 23.690,00.
Dalle deposizioni dei testi è emerso: che i lavori di ristrutturazione sono iniziati a settembre del 2022; che giunti al mese di novembre anno erano state demolite alcune pareti divisorie e tolti i rivestimenti dei bagni e della cucina, i pavimenti del salone, del corridoio e delle camere da letto;
che la convenuta aveva abbandonato il cantiere;
che a fine anno la convenuta ha interrotto i lavori;
che la convenuta non ha portato a compimento i lavori oggetto del contratto di appalto.
Alla luce di tali elementi deve affermarsi che la convenuta si è resa gravemente inadempiente rispetto agli impegni assunti con il contratto del 5.9.2022 e che a causa del suo inadempimento il contratto si è risolto. Alla risoluzione del contratto deve accompagnarsi la restituzione della somma versate all'appaltatore che si presenti eccedente rispetto al valore dei lavori(cfr. Cass. Civ. n. 27640/2018).
Per individuare la misura del compenso dovuto alla CP_5 possibile fare riferimento alla comunicazione che l'attore le ha trasmesso il 22.12.2022 e nella quale l'importo degli interventi realizzati dalla convenuta è quantificato nell'importo di euro
8000,00.
Consegue che va dichiarata la risoluzione del contratto del
5.9.2022 per grave inadempimento della convenuta e la convenuta va condannata a restituire all'attore l'importo di euro 15.690,00( euro 23.690,00, importo che risulta versato alla convenuta, meno euro 8000,00)con interessi legali dal 14.11.2023 al saldo.
Spetta all'attore la restituzione dell'importo di euro 800,00 versato al primo direttore dei lavori posto che l'attività svolta dallo stesso non ha fornito nessuna utilità concreta ed il pagamento del compenso ha integrato una voce di danno per l'attore.
Non può essere riconosciuto l'importo di euro 5000,00 richiesto a titolo di risarcimento del danno in quanto un pregiudizio di tale portata non è stato provato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro 5200,01 ed euro 260000,00 – valori medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione ed istruzione, valore minimo per la fase decisoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti della convenuta Parte_1 Controparte_1 difesa ed eccezione disattesa, così provvede: 1) dichiara ex art. 1453 c.c. la risoluzione del contratto di appalto concluso il 05/09/22 tra l'attore e la Controparte_2 per grave inadempimento di quest'ultima.
2)Condanna la al pagamento in favore dell'attore Controparte_2 dell'importo di euro 16490,00, oltre interessi dal 14.11.2023 al saldo.
3)Condanna al pagamento delle spese del giudizio Controparte_1 che liquida in euro 264,00 per esborsi(il contributo unificato è riconosciuto nella misura dovuta per le cause di valore fino ad euro 26000,00) ed euro 4227,00 per compensi, oltre rimborso forfettario c.p.a. ed i.v.a..
Napoli, 12.11.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 23989/2023 avente ad oggetto: risoluzione contratto d'appalto per grave inadempimento dell'appaltatore e vertente tra
( , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso, congiuntamente e disgiuntamente, degli Avv.ti Giovanni
IU e ED AC
Attore
e
(P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
Convenuta Contumace
CONCLUSIONI
Per l'attore:
1)Accertare e dichiarare il grave inadempimento della CP_2
in ordine al contratto di appalto del 05/09/22.
[...]
2)Dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di appalto del 05/09/22;
3)Condannare la alla restituzione in favore Controparte_2 dell'attore dell'importo di euro 23.690,00, oltre interessi o, in via meramente subordinata, di quell'importo che il Tribunale dovesse ritenere dovuto;
4)Condannare la della somma di euro 800,00 Controparte_1
(ottocento/00) versata al primo Direttore dei Lavori, oltre euro
748,16 per il compenso del nuovo Direttore dei Lavori;
5)Condannare la al risarcimento dei danni Controparte_2 quantificati in euro 5.000,00 o a quella differente somma, anche maggiore o, subordinatamente, minore che il Tribunale adito riterrà di determinare secondo Giustizia, oltre interessi, come per legge, e rivalutazione monetaria;
6)Condannare la al pagamento delle spese e Controparte_1 compensi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha adito il tribunale di Napoli per Parte_1 ottenere l'accertamento dell'inadempimento della Controparte_1 rispetto agli obblighi assunti con il contratto di appalto del
5.9.2022 e la dichiarazione della risoluzione del contratto.
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto: di essere proprietario dell'unità immobiliare sita in Napoli alla Via L.
Caldieri 19, p.no 1°, Int. 1; che il 05/09/22 aveva commissionato alla i lavori di ristrutturazione totale Controparte_1 dell'appartamento; che per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione era stato previsto un costo di euro 33.000,00; che i lavori avrebbero dovuto essere eseguiti entro la data del
25/12/22; che già la fase iniziale di esecuzione degli interventi era stata caratterizzata da continue ed ingiustificate interruzioni;
che i ripetuti solleciti a velocizzare i lavori rivolti alla convenuta non avevano avuto successo;
che alla data del 30/11/22 la convenuta aveva provveduto alla rimozione di 40 mq del parquet, di sei porte interne, degli igienici, della pavimentazione dei bagni, di circa 20 mq di controsoffittatura e circa 20 mq di tramezzi;
che aveva corrisposto alla convenuta l'importo di euro 23.690,00; che aveva versato euro 800,00 per il compenso dell'Arch. primo direttore dei lavori Controparte_3 nominato in contratto, ed euro 748,16 per il compenso dell'Arch. nominato per la pratica CILA, dopo l'abbandono Controparte_4 dell'incarico da parte dell'Arch. che il Controparte_3
22.12.2022 in considerazione della totale inerzia della convenuta l'aveva diffidata a riprendere immediatamente l'esecuzione degli interventi commissionati;
che anche tale invito era rimasto privo di effetto;
che il 03/07/22 aveva inviato la convenuta a partecipare alla procedura di negoziazione assistita.
La non si è costituita in giudizio ed è stata Controparte_1 dichiarata contumace.
Ciò premesso, la domanda dell'attore è fondata.
E' dimostrato documentalmente: che ha Parte_1 concluso con la un contratto di appalto avente ad Controparte_2 oggetto la ristrutturazione di un immobile di sua proprietà; che il compenso per l'appaltatore era stato fissato in euro 33.000,00; che i lavori avrebbero dovuto essere ultimati entro il
25/12/22(art. 8 del contratto di appalto); che l'attore ha eseguito in favore della convenuta tre bonifici, euro 3.000,00 in data 23.09.22, euro 8.800,00 in data 14.11.22 ed euro 10.890,00 in data 06.10.22, oltre un pagamento contanti di euro 1.000,00 in data 09.09.22, per un importo totale di euro 23.690,00.
Dalle deposizioni dei testi è emerso: che i lavori di ristrutturazione sono iniziati a settembre del 2022; che giunti al mese di novembre anno erano state demolite alcune pareti divisorie e tolti i rivestimenti dei bagni e della cucina, i pavimenti del salone, del corridoio e delle camere da letto;
che la convenuta aveva abbandonato il cantiere;
che a fine anno la convenuta ha interrotto i lavori;
che la convenuta non ha portato a compimento i lavori oggetto del contratto di appalto.
Alla luce di tali elementi deve affermarsi che la convenuta si è resa gravemente inadempiente rispetto agli impegni assunti con il contratto del 5.9.2022 e che a causa del suo inadempimento il contratto si è risolto. Alla risoluzione del contratto deve accompagnarsi la restituzione della somma versate all'appaltatore che si presenti eccedente rispetto al valore dei lavori(cfr. Cass. Civ. n. 27640/2018).
Per individuare la misura del compenso dovuto alla CP_5 possibile fare riferimento alla comunicazione che l'attore le ha trasmesso il 22.12.2022 e nella quale l'importo degli interventi realizzati dalla convenuta è quantificato nell'importo di euro
8000,00.
Consegue che va dichiarata la risoluzione del contratto del
5.9.2022 per grave inadempimento della convenuta e la convenuta va condannata a restituire all'attore l'importo di euro 15.690,00( euro 23.690,00, importo che risulta versato alla convenuta, meno euro 8000,00)con interessi legali dal 14.11.2023 al saldo.
Spetta all'attore la restituzione dell'importo di euro 800,00 versato al primo direttore dei lavori posto che l'attività svolta dallo stesso non ha fornito nessuna utilità concreta ed il pagamento del compenso ha integrato una voce di danno per l'attore.
Non può essere riconosciuto l'importo di euro 5000,00 richiesto a titolo di risarcimento del danno in quanto un pregiudizio di tale portata non è stato provato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro 5200,01 ed euro 260000,00 – valori medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione ed istruzione, valore minimo per la fase decisoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti della convenuta Parte_1 Controparte_1 difesa ed eccezione disattesa, così provvede: 1) dichiara ex art. 1453 c.c. la risoluzione del contratto di appalto concluso il 05/09/22 tra l'attore e la Controparte_2 per grave inadempimento di quest'ultima.
2)Condanna la al pagamento in favore dell'attore Controparte_2 dell'importo di euro 16490,00, oltre interessi dal 14.11.2023 al saldo.
3)Condanna al pagamento delle spese del giudizio Controparte_1 che liquida in euro 264,00 per esborsi(il contributo unificato è riconosciuto nella misura dovuta per le cause di valore fino ad euro 26000,00) ed euro 4227,00 per compensi, oltre rimborso forfettario c.p.a. ed i.v.a..
Napoli, 12.11.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa