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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/10/2025, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2106/2023 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. PERROTTA Parte_1
WALTER;
Ricorrente
E
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv.AVENA GILDA;
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio l' esponendo : CP_1 che in data 27/05/2022, a seguito di accertamenti ispettivi iniziati in data 14/01/2022,nei confronti della società
[...]
, era stato emesso dall' un verbale Controparte_2 CP_1
Unico di Accertamento e Notificazione N. 2022003156/DDL, con il quale si era proceduto ad annullare per intero i rapporti di lavoro instaurati tra lui e la predetta società per i periodi
15.5.2018/10.8.2018, 5.9.2018/31.10.2018,6.11.2018/7.12.2018, 13.5.2019/6.12.2019 nonché quello instaurato a decorrere dalla data del 16/6/2020 sul presupposto che la prestazione lavorativa da lui resa fosse di tipo autonomo e non di tipo subordinato;
che in data 11.07.2022 veniva notificato sulla base di detto disconoscimento,provvedimento di reiezione domanda di integrazione salariale, relativa al seguente periodo:
▪ Dal 02.11.2020 al 02.01.2021
▪ Dal 04.01.2021 al 27.02.2021
▪ Dal 01.03.2021 al 03.04.2021
▪ Dal 29.03.2021 al 01.05.2021
▪ Dal 03.05.2021 al 27.06.2021 che in data 03.08.2022 veniva interposto ricorso al comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee - sede CP_1
Calabria.
Eccepiva l'illegittimità del verbale N. 2022003156/DDL e concludeva chiedendo”1) In via preliminare, dichiarare l'illegittimità del verbale N. 2022003156/DDL;2) In via principale, accogliere il ricorso, dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro del ricorrente e, per l'effetto ANNULLARE i provvedimenti di Reiezione domande di integrazione salariale: n. 2207937082/22030001/10000002 del
23.12.2020 ; n.
2207937082/22030001/10000003 del 18.02.2021 ; n.
2207937082/22030001/10000004 del 22.04.2021 ; n.
2207937082/22030001/10000005 del 22.04.2021 e n.2207937082/22030001/10000006 del 17.06.2021”
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Sulla base degli atti la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 22.10.2025 sostituita dal deposito delle note ex art.127 ter cpc.
All'esito del deposito delle note la causa veniva decisa.
Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge come l'accertamento ispettivo sia stato eseguito nei confronti della società che il verbale di Controparte_2 accertamento sia stato emesso e notificato nei confronti di detta società , che i provvedimenti di reiezione delle domanda di integrazione salariale hanno avuto come destinatario la società.
Ciò posto si osserva che se è vero che il dipendente che ha visto disconoscersi il rapporto di lavoro per effetto di un accertamento ispettivo, può avere un interesse a far accertare la genuinità del rapporto di lavoro dipendente, , è pur vero che ciò può avvenire solo in quanto abbia un reale interesse.
Occorre dunque che vi sia stata una modifica della propria integrità contributiva , che gli sia stato comunicato l'esito del verbale ispettivo o che sia giunta luna richiesta di indebito dei ratei di disoccupazione, o che comunque la sua posizione contributiva sia stata modificata.
Nulla di tutto questo è stato dedotto da parte ricorrente.
Ciò determina in capo allo stesso una carenza di interesse ad agire.
La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese.
PQM
Rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Cosenza,29.10.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino