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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/04/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12954/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI Seconda Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12954/2020 tra
Parte_1
ATTORE/OPPONENTE
e
CP_1
CONVENUTA/OPPSTA
Oggi 4 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Rosalba Campanaro, sono comparsi figurativamente, mediante deposito di note scritte:
Per l'avv. LOREDANA VISAGGI;
Parte_1 Per l'avv. GEMMA VITI;
CP_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note di trattazione scritta che costituiscono parte integrante del presente verbale.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. provvedendo al contestuale deposito in PCT.
Il Giudice Onorario
dott.ssa Rosalba Campanaro
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari – Seconda Sezione Civile, in persona del G.O.P. dr.ssa Rosalba Campanaro, in funzione di giudice unico, all'esito della udienza celebrata in trattazione scritta, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in primo grado, iscritto sotto il n.12954/2020 R.G., vertente tra
, (c.f. ) elettivamente domiciliato in Bari, alla via Salvatore Parte_1 C.F._1
Matarrese n.6, presso lo studio dell'avv. Loredana Visaggi (c.f. ) che lo C.F._2 rappresenta e difende come da procura in atti;
attore opponente e
(P.IVA ), in persona del suo amministratore unico, Sig.ra Controparte_1 P.IVA_1 [...]
( ), rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. CP_2 C.F._3
Gemma Viti ( ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Bari alla C.F._4 via Benedetto Cairoli, 57; convenuta opposta
Svolgimento del processo e motivi della decisione
I. Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., di cui alla Legge n. 69/2009
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
I.1. ha convenuto in giudizio la allegando: Parte_1 Controparte_1
- di aver affidato alla la propria imbarcazione sottoscrivendo il contratto del Controparte_1
24.06.2016, avente ad oggetto il servizio di stazionamento del natante al costo di €uro 150,00 mensili nonchè i servizi di alaggio e varo al costo di € 400,00 omnia (doc. n.1 fasc. attoreo) affinché egli stesso potesse provvedere, a propria cura e spese e con mezzi propri, al completamento dei lavori necessari a rendere navigabile l'imbarcazione ed ottenere la certificazione R.I.Na. (registro italiano navale e aeronautico);
- di aver corrisposto alla il rateo relativo al servizio di stazionamento, CP_1 versando bimestralmente la somma di € 300,00 sino al maggio 2018, pagando dunque la complessiva somma di € 3.300,00 (doc.n.3 fasc. attoreo);
- che, ultimati i lavori in data 30.05.2018, esso attore inviava formale istanza di varo dell'imbarcazione chiedendo, al responsabile di cantiere della l'ausilio Controparte_1
pagina 2 di 7 della gru per il montaggio definitivo degli alberi e che tale richiesta non veniva accolta neanche dopo la diffida inviata il 13.08.2018 (doc. n.4);
- che, a partire dal giugno 2018, benché fosse stato saldato tutto quanto contrattualmente pattuito, la gli aveva sempre negato il varo dell'imbarcazione e finanche CP_1
l'accesso in cantiere, impedendogli così di eseguire i necessari lavori di manutenzione del natante, reclamando i ratei illegittimamente maturati, unilateralmente aumentati da € 150,00 a
€ 200,00 mensili (doc.n.7 fasc. attoreo);
- che la asserendo di essere creditrice di € 4.670,00 quale corrispettivo per le Controparte_1 prestazioni svolte in esecuzione del contratto del 24.06.2016 (stazionamento, alaggio, varo e lavaggio del natante) esercitava il diritto di ritenzione ai sensi dell'art.2756 c.c. e - con atto notificato il 30.07.2020 - e gli intimava il pagamento di quanto dovuto, con l'avvertimento che in difetto avrebbe provveduto alla vendita dei beni ai sensi dell'art. 2797 c.c.. Il ha quindi proposto opposizione alla vendita ai sensi dell'art. 2797 co. 2 c.c., Pt_1 introducendo il presente giudizio, eccependo che:
- il credito vantato non sarebbe tutelato dal privilegio di cui all'art.2756 c.c. non avendo la convenuta effettuato sulla propria imbarcazione alcuna delle prestazioni richiamate dalla succitata norma sicché la risulterebbe priva del diritto di procedere Controparte_1 all'esecuzione privata ex art. 2797 c.c.;
- Le prestazioni reclamate dalla controparte non sarebbero state concordate, mancando nel contratto qualsiasi riferimento al servizio di lavaggio e del corrispondente costo ed essendo poi previsto un costo di € 400,00 complessivo per l'alaggio e il varo, iva inclusa, e non quello richiesto di € 720,00 oltre iva;
A suffragio dell'opposizione l'attore ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia dell'intimazione impugnata, stante l'insussistenza delle pretese ivi contenute, mentre nel merito ha insistito per la nullità dell'atto di intimazione ed avanzato domanda di risarcimento danni - da quantificarsi in corso di causa a mezzo di CTU, oltre spese legali - subiti a causa dell'ostruzionismo e della mancata diligenza tenuta dalla convenuta nella custodia della res deposita.
Con comparsa di risposta si è costituta la chiedendo, previa concessione della Controparte_1 provvisoria esecutività dell'atto di intimazione opposto, il rigetto di ogni domanda avanzata dalla controparte e sostenendo il riconoscimento del diritto azionato tramite la contestata intimazione e l'infondatezza della proposta opposizione, con vittoria delle spese di lite.
Espletata l'istruttoria e rassegnate le conclusioni, fallito altresì ogni tentativo di conciliazione giudiziale e stragiudiziale, la causa perviene all'udienza odierna, celebrata in trattazione scritta, per la decisione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive
II. In limine litis, va rilevato che l'opposizione promossa dal debitore che subisce la pretesa esecutiva - ordinaria o, come nella specie, in autotutela ai sensi dell'art.2797 comma 2 c.p.c. - è sempre qualificabile come un'opposizione all'esecuzione non ancora iniziata e, per ciò, deve essere assoggettata alla disciplina processuale previsto per l'opposizione dell'art. 615 comma 1 c.p.c. (Cfr. cass. Civile Ord.
Sez. 6 Num. 5475 Anno 2020; Cass. civ. Sez. VI/3, 21 settembre 2018, n. 17268; Cassazione civile sez.
III 29 agosto 2008 n. 21908).
Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'opposizione all'esecuzione prevista dall'art. 615 comma 1 c.p.c., mediante la quale il debitore disapprova l'an ed il quantum debeatur, può essere proposta fino a quando l'esecuzione forzata non sia ancora iniziata (Ex plurimis: Corte di cassazione con ordinanza n. 22094 del 4 settembre 2019).
II.1 In punto di fatto l'opponente ha allegato, senza contestazioni di sorta, di aver affidato la propria imbarcazione alla presso il cantiere navale di quest'ultima, per poter svolgere, a Controparte_1
pagina 3 di 7 propria cura e spese, i lavori necessari a rendere navigabile il natante ed ottenere la certificazione
R.I.Na.
Tali fatti costituiscono sub specie iuris un contratto di deposito.
Il deposito infatti è un contratto reale;
e per la conclusione di esso non è necessario un espresso accordo in virtù del quale il depositario si impegni formalmente a custodire la cosa. Sono sufficienti la sola volontaria consegna di essa da parte del depositante e la sua volontaria accettazione da parte del depositario, con inclusione della cosa depositata nella sua sfera di influenza e di controllo (Sez. 3, Sentenza n. 15490 del 11/06/2008, con specifico riferimento al deposito d'un natante).
L'accettazione, poi, d'una cosa mobile in un'area accessibile soltanto ai soggetti autorizzati costituisce ex se assunzione dell'obbligo di custodia, la quale, come noto, è la causa del deposito: il depositario, infatti, non custodisce per restituire, ma deve restituire perché ha assunto l'obbligo di custodire (Sez. 2 -
, Ordinanza n. 18277 del 27/06/2023, Rv. 668069-01).
La consegna della cosa, elemento perfezionativo del contratto reale di deposito, può realizzarsi anche con una ficta traditio, come avviene nel caso in cui il depositario sia costretto a ritenere la cosa a causa del mancato ritiro da parte dell'avente diritto.
Ricorrendo tale ipotesi, sorge per il depositario l'obbligo di custodia e, per il proprietario, quello di pagamento delle spese di custodia fino al ritiro dello stesso (così già Sez. 3, Sentenza n. 7493 del
27/03/2007, con riferimento all'ipotesi di rimozione di un autoveicolo in divieto di sosta e trasporto al deposito;
e, prima ancora, Sez. 3, Sentenza n. 1518 del 28/04/1976, con riferimento all'ipotesi di mancato ritiro della cosa acquistata da parte del compratore, da questi lasciata presso il venditore).
Nella specie, il rapporto contrattuale intercorrente tra le parti - trasfuso nel documento di “commissione lavori - preventivo” in atti ed avente ad oggetto lo stazionamento del natante - sicuramente attribuisce all'odierno creditore anche la posizione di custode-depositario dei beni del debitore e, di conseguenza, anche il relativo privilegio stabilito dall'art. 2756 c.c.
Ciò posto, va preliminarmente rilevato che l'attore ha proposto incidentalmente querela di falso avverso il documento contrattuale depositato dalla assumendo l'abusivo riempimento Controparte_1 contra pacta nella parte in cui reca l'aggiunta postuma, ed asseritamente non concordata, della voce relativa all'importo di spesa € “720,00/2 + 150 LAVAGGIO”.
In sede di interpello ex art.222 c.p.c., il legale rappresentante della comparendo Controparte_1 personalmente all'udienza del 4.03.2022, ha dichiarato di non volersi avvalere di detto documento, nella parte oggetto di querela di falso, ritenendo a tutti gli effetti valido l'accordo contenuto nella copia del contratto allegato al fascicolo di parte attrice.
Detto contratto, sottoscritto tra le parti in data 24.06.2016, denominato appunto "commissione lavori - preventivo", si riferisce ai servizi di “alaggio e varo” per un corrispettivo di € 400,00 e al servizio di stazionamento del natante presso il cantiere navale della convenuta verso un canone mensile di € 150,00.
Il credito vantato dalla nei confronti di deriva quindi integralmente Controparte_1 Parte_1 dal contratto in esame.
La contestazione dell'opponente (debitore esecutato) circa l'ammontare del credito per cui si procede comporta una pronuncia, con la quale si affermi, da parte del giudice dell'opposizione all'esecuzione, l'inesistenza del diritto del creditore di procedere per quella parte del credito che, rispetto alla maggior somma per cui si agisce in sede esecutiva, si accerti come non dovuta (Cass., sez. 3, 16 aprile 2013, n. 9161).
pagina 4 di 7 Sulla base di tale consolidato principio deve, dunque, concludersi che le "eccezioni"" o
"questioni", avanzate per contrastare il diritto del creditore a procedere nell'ambito della speciale procedura ex artt.2697 e 2756 c.c., costituiscono le causae petendi della domanda proposta con la proposta opposizione.
Avendo parte attrice proposto domanda di accertamento negativo del credito della convenuta, è la stessa ad essere gravata dell'onere della prova dei fatti impeditivi ed estintivi di tale diritto ai sensi dell'art. 2697 c.c., nonché a subire le conseguenze in caso di mancato assolvimento di detto onere.
Nella fattispecie che ci occupa, può ritenersi che le emergenze istruttorie abbiano solo in parte confortato la prospettazione attorea.
Risulta infatti documentato (doc. n.3 fasc. attoreo) che sino a maggio 2018, il ha versato Pt_1 alla la complessiva somma di € 3.300,00 assumendo di aver saldato ogni Controparte_1 pretesa, laddove, stando alle stesse pattuizioni contrattuali, il saldo avrebbe dovuto comportare, sino alla stessa data, la complessiva spesa di € 3.850,00 di cui € 3.450,00 per canoni di stazionamento (€ 150,000 x 23 mensilità da luglio 2016 a maggio 2018) ed € 400,00 per alaggio e varo da pagarsi, come pattuito, il giorno prima del varo;
conseguentemente risulta legittima la richiesta di saldo inviata dalla convenuta con missiva del 18.08.2018 così come legittimo risulta il diniego del varo in data 30.07.2018, richiamato nella stessa diffida inoltrata dal in data Pt_1
13.08.2018 (cfr. doc. 4 fasc. attoreo).
Parimenti è legittimo il sollecito di pagamento inviato dalla convenuta all'attore con missiva del
30.01.2019 (cfr. doc. n.9 fasc. convenuta) per la somma di € 1.200,00, quale importo maturato per i successivi canoni di stazionamento del natante in cantiere da giugno 2018 a gennaio 2019.
Ed invero, nel deposito a titolo oneroso, il depositario conserva il diritto al compenso anche per il periodo durante il quale esercita il diritto di ritenzione sulle cose depositate a norma degli art. 2756 e 2761 c.c., fino alla soddisfazione del suo credito, atteso il protrarsi della prestazione di custodia e tenuto conto che, altrimenti, l'esercizio di una facoltà riconosciuta dall'ordinamento al depositario, quale creditore insoddisfatto, ed imposta dall'esigenza di conservare il privilegio sulle cose depositate a tutela dei crediti nascenti dal deposito, si risolverebbe in un pre giudizio per lo stesso creditore. (cfr. Cassazione civile, sez. III, 16 luglio 1997, n. 6520).
Quanto, invece, all'incremento del canone di stazionamento, unilateralmente modificato dalla e comunicato al sempre con la missiva del 30.01.2019, sottoscritta per Controparte_1 Pt_1 ricevuta il 30.04.2019, ritiene il Tribunale che tale modifica non possa ritenersi efficace sia perché non prevista in contratto sia perché non collegata sinallagmaticamente all'ampliamento della controprestazione e quindi priva di causa.
Diverso sarebbe il caso in cui sopravvengano nel corso del rapporto mutamenti della situazione di fatto a fronte dei quali si renda necessario il correlato mutamento delle prestazioni di entrambi i contraenti al fine di portare a riequilibrio il sinallagma contrattuale.
In tali casi, la giurisprudenza della Suprema Corte, sia pure con riferimento ai contratti di locazione, ritiene “legittima la maggiorazione del canone concordata tra le parti nel corso del rapporto” in quanto “collegata sinallagmaticamente all'ampliamento della controprestazione” (Cass. n. 4040/2009; nello stesso senso, Cass. n. 8377/1992, la quale riconosce la legittimità di maggiorazioni del canone se “collegate sinallagmaticamente all'ampliamento della controprestazione”) e dove l'aumento è ancorato “ad elementi oggettivi predeterminati, idonei ad influire sull'equilibrio economico del sinallagma contrattuale … e del tutto indipendenti dalle eventuali variazioni annuali del potere di acquisto della moneta” (Cass. n. 4933/2015).
pagina 5 di 7 Ne consegue che, nell'ambito della speciale procedura ex art. 2756, 2797 c.c. (nella quale l'interessato agisce senza uno speciale titolo esecutivo), le pretese della convenuta possono essere fatte valere mediante l'impugnata intimazione limitatamente all'importo del credito contrattualmente stabilito pari ad € 150,00 mensili a decorrere da maggio 2018 sino a luglio 2020 (data di notifica dell'atto di intimazione) e così per complessivi € 4.050,00 cui dovranno aggiungersi € 400,00 per alaggio e varo del natante, il tutto oltre IVA se e in quanto dovuta.
II.2 Per quanto attiene alla domanda risarcitoria formulata da parte attrice, la stessa va rigettata in quanto sprovvista di valido supporto probatorio.
Sul punto, va precisato che la domanda proposta dall'istante è volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per il deprezzamento dell'imbarcazione ascrivibile alla mancata diligenza della
[...] che avrebbe negato l'accesso in cantiere al proprietario impedendogli così di provvedere CP_1 alla manutenzione del natante.
Orbene, anche per le ragioni sopra esposte, la convenuta è chiamata a rispondere, quale custode, secondo la disciplina prevista dall'art.1768 c.c..
Ciò che caratterizza il deposito è che l'obbligazione di custodire si inserisce nella causa del contratto e ne costituisce l'unica prestazione qualificatrice (Corte di Cassazione 23.1.1988, n. 430). Il che vuol dire che nel deposito la custodia è essa stessa la prestazione principale, a differenza delle ipotesi, nelle quali accede necessariamente a tale prestazione.
Si è peraltro affermato che, tanto nell'ipotesi in cui l'obbligo di custodia ha natura accessoria e strumentale rispetto all'esecuzione dell'obbligazione principale, quanto nell'ipotesi in cui è l'effetto tipico del contratto (art. 1766 c.c.) la diligenza da prestare è sempre quella del buon padre di famiglia.
Il relativo modello non è fisso, ma variabile in rapporto alle concrete modalità di custodia riferite alla natura dell'attività esercitata dal custode, alla qualità della cosa ed alle specifiche circostanze (vedi anche Corte di Cassazione 10.3.2009 n. 5736; Corte di Cassazione 24.5.2007 n. 12089; Corte di
Cassazione 6.7.2006 n. 15364; Corte di Cassazione 12.4.2006 n. 8629; Corte di Cassazione 1.7.2005 n.
14092; Corte di Cassazione 19.7.2004 n. 13359).
Per ottenere la liberazione il depositario è tenuto a fornire la prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
La prova liberatoria verte non tanto sulla diligenza quanto sul fatto che ha causato l'evento; la prova sulla diligenza può rilevare sotto il profilo dell'evitabilità del fatto mediante lo sforzo diligente esigibile secondo il modello del buon padre di famiglia.
Pertanto, il depositario non si libera della responsabilità provando di avere usato nella custodia della cosa la diligenza del buon padre di famiglia, ma deve, a questo fine, provare che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
Le cause di non imputabilità vanno individuate in base alla valutazione della diligenza usata dal depositario nell'adempimento della prestazione di custodia.
Orbene, dall'espletata istruttoria non è emersa la responsabilità della convenuta ex art. 1768 c.c. nella causazione del danneggiamento/deprezzamento del natante asseritamente derivato dall'atteggiamento ostruzionistico della convenuta.
In primo luogo l'opponente, aldilà di alcune foto dell'imbarcazione prive di data certa, non ha fornito elementi o parametri oggettivi dai quali desumere il valore dell'imbarcazione al momento dell'affidamento della stessa al cantiere navale della convenuta, né ha dedotto specificamente i danni che si sarebbero manifestati durante il periodo di stazionamento in cantiere, sicché una eventuale pagina 6 di 7 indagine tecnica, pur invocata dall'opponente al fine di determinare il deprezzamento economico del natante, è risultata inammissibile in quanto di natura squisitamente esplorativa.
Quanto alla responsabilità della convenuta circa l'insorta querelle sul denegato accesso al cantiere al
, diversamente da quanto addotto dallo stesso, le risultanze testimoniali hanno sconfessato la Pt_1 circostanza.
Il teste , escusso in qualità di dipendente della all'udienza del Testimone_1 Controparte_1
28.07.2023, ha dichiarato che “quando è capitato che il sig. volesse entrare, gli abbiamo aperto;
Pt_1 e per quanto di mia conoscenza, credo non gli sia mai stato impedito di accedere”; il teste TE
, anch'egli dipendente della convenuta ed escusso alla medesima udienza, ha affermato che: “
[...]
poteva liberamente accedere al cantiere”; nello stesso senso la deposizione di Pt_1 Testimone_3 che, all'udienza del 20.10.2023) ha precisato: “Vero che il lo vedevo entrare in cantiere ed Pt_1 accedere alla sua barca. Non posso dire cosa facesse.” Dalle suddette deposizioni testimoniali risulta altresì che i dipendenti della convenuta abbiano provveduto al lavaggio dell'imbarcazione, dopo averla messa a secco, e collaborato con il Pt_1 mettendosi a disposizione, su richiesta dello stesso, per il trasferimento degli alberi dell'imbarcazione presso il cantiere limitrofo.
Dunque, dagli atti di causa, non è riscontrabile alcun nesso eziologico tra l'invocata negligenza del cantiere navale e l'asserito deprezzamento o danneggiamento del natante.
Ne deriva che la custodia dei beni mobili da parte della società convenuta non integra alcuna ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art. 1768 c.c..
III. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno compensate nella misura di un terzo, in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione e della rideterminazione del credito azionato, dovendosi porre a carico dell'opponente soccombente per la restante parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari - Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile R.G n.
141/2016 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara legittimo ed efficace l'atto di intimazione impugnato limitatamente all'importo di € 4.050,00, per canoni di stazionamento e di € 400,00 per alaggio e varo, il tutto oltre IVA se e in quanto dovuta;
rigetta la richiesta di risarcimento del danno;
condanna l'opponente al pagamento dei 2/3 delle spese di lite in favore della parte Parte_1 convenuta che liquida, per intero, in € 2.552,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gemma Viti dichiaratasi anticipataria, con compensazione della restante parte.
Così deciso in Bari, 4 aprile 2025
IL G.O.P.
Dr.ssa Rosalba Campanaro
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI Seconda Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12954/2020 tra
Parte_1
ATTORE/OPPONENTE
e
CP_1
CONVENUTA/OPPSTA
Oggi 4 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Rosalba Campanaro, sono comparsi figurativamente, mediante deposito di note scritte:
Per l'avv. LOREDANA VISAGGI;
Parte_1 Per l'avv. GEMMA VITI;
CP_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note di trattazione scritta che costituiscono parte integrante del presente verbale.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. provvedendo al contestuale deposito in PCT.
Il Giudice Onorario
dott.ssa Rosalba Campanaro
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari – Seconda Sezione Civile, in persona del G.O.P. dr.ssa Rosalba Campanaro, in funzione di giudice unico, all'esito della udienza celebrata in trattazione scritta, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in primo grado, iscritto sotto il n.12954/2020 R.G., vertente tra
, (c.f. ) elettivamente domiciliato in Bari, alla via Salvatore Parte_1 C.F._1
Matarrese n.6, presso lo studio dell'avv. Loredana Visaggi (c.f. ) che lo C.F._2 rappresenta e difende come da procura in atti;
attore opponente e
(P.IVA ), in persona del suo amministratore unico, Sig.ra Controparte_1 P.IVA_1 [...]
( ), rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. CP_2 C.F._3
Gemma Viti ( ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Bari alla C.F._4 via Benedetto Cairoli, 57; convenuta opposta
Svolgimento del processo e motivi della decisione
I. Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., di cui alla Legge n. 69/2009
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
I.1. ha convenuto in giudizio la allegando: Parte_1 Controparte_1
- di aver affidato alla la propria imbarcazione sottoscrivendo il contratto del Controparte_1
24.06.2016, avente ad oggetto il servizio di stazionamento del natante al costo di €uro 150,00 mensili nonchè i servizi di alaggio e varo al costo di € 400,00 omnia (doc. n.1 fasc. attoreo) affinché egli stesso potesse provvedere, a propria cura e spese e con mezzi propri, al completamento dei lavori necessari a rendere navigabile l'imbarcazione ed ottenere la certificazione R.I.Na. (registro italiano navale e aeronautico);
- di aver corrisposto alla il rateo relativo al servizio di stazionamento, CP_1 versando bimestralmente la somma di € 300,00 sino al maggio 2018, pagando dunque la complessiva somma di € 3.300,00 (doc.n.3 fasc. attoreo);
- che, ultimati i lavori in data 30.05.2018, esso attore inviava formale istanza di varo dell'imbarcazione chiedendo, al responsabile di cantiere della l'ausilio Controparte_1
pagina 2 di 7 della gru per il montaggio definitivo degli alberi e che tale richiesta non veniva accolta neanche dopo la diffida inviata il 13.08.2018 (doc. n.4);
- che, a partire dal giugno 2018, benché fosse stato saldato tutto quanto contrattualmente pattuito, la gli aveva sempre negato il varo dell'imbarcazione e finanche CP_1
l'accesso in cantiere, impedendogli così di eseguire i necessari lavori di manutenzione del natante, reclamando i ratei illegittimamente maturati, unilateralmente aumentati da € 150,00 a
€ 200,00 mensili (doc.n.7 fasc. attoreo);
- che la asserendo di essere creditrice di € 4.670,00 quale corrispettivo per le Controparte_1 prestazioni svolte in esecuzione del contratto del 24.06.2016 (stazionamento, alaggio, varo e lavaggio del natante) esercitava il diritto di ritenzione ai sensi dell'art.2756 c.c. e - con atto notificato il 30.07.2020 - e gli intimava il pagamento di quanto dovuto, con l'avvertimento che in difetto avrebbe provveduto alla vendita dei beni ai sensi dell'art. 2797 c.c.. Il ha quindi proposto opposizione alla vendita ai sensi dell'art. 2797 co. 2 c.c., Pt_1 introducendo il presente giudizio, eccependo che:
- il credito vantato non sarebbe tutelato dal privilegio di cui all'art.2756 c.c. non avendo la convenuta effettuato sulla propria imbarcazione alcuna delle prestazioni richiamate dalla succitata norma sicché la risulterebbe priva del diritto di procedere Controparte_1 all'esecuzione privata ex art. 2797 c.c.;
- Le prestazioni reclamate dalla controparte non sarebbero state concordate, mancando nel contratto qualsiasi riferimento al servizio di lavaggio e del corrispondente costo ed essendo poi previsto un costo di € 400,00 complessivo per l'alaggio e il varo, iva inclusa, e non quello richiesto di € 720,00 oltre iva;
A suffragio dell'opposizione l'attore ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia dell'intimazione impugnata, stante l'insussistenza delle pretese ivi contenute, mentre nel merito ha insistito per la nullità dell'atto di intimazione ed avanzato domanda di risarcimento danni - da quantificarsi in corso di causa a mezzo di CTU, oltre spese legali - subiti a causa dell'ostruzionismo e della mancata diligenza tenuta dalla convenuta nella custodia della res deposita.
Con comparsa di risposta si è costituta la chiedendo, previa concessione della Controparte_1 provvisoria esecutività dell'atto di intimazione opposto, il rigetto di ogni domanda avanzata dalla controparte e sostenendo il riconoscimento del diritto azionato tramite la contestata intimazione e l'infondatezza della proposta opposizione, con vittoria delle spese di lite.
Espletata l'istruttoria e rassegnate le conclusioni, fallito altresì ogni tentativo di conciliazione giudiziale e stragiudiziale, la causa perviene all'udienza odierna, celebrata in trattazione scritta, per la decisione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive
II. In limine litis, va rilevato che l'opposizione promossa dal debitore che subisce la pretesa esecutiva - ordinaria o, come nella specie, in autotutela ai sensi dell'art.2797 comma 2 c.p.c. - è sempre qualificabile come un'opposizione all'esecuzione non ancora iniziata e, per ciò, deve essere assoggettata alla disciplina processuale previsto per l'opposizione dell'art. 615 comma 1 c.p.c. (Cfr. cass. Civile Ord.
Sez. 6 Num. 5475 Anno 2020; Cass. civ. Sez. VI/3, 21 settembre 2018, n. 17268; Cassazione civile sez.
III 29 agosto 2008 n. 21908).
Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'opposizione all'esecuzione prevista dall'art. 615 comma 1 c.p.c., mediante la quale il debitore disapprova l'an ed il quantum debeatur, può essere proposta fino a quando l'esecuzione forzata non sia ancora iniziata (Ex plurimis: Corte di cassazione con ordinanza n. 22094 del 4 settembre 2019).
II.1 In punto di fatto l'opponente ha allegato, senza contestazioni di sorta, di aver affidato la propria imbarcazione alla presso il cantiere navale di quest'ultima, per poter svolgere, a Controparte_1
pagina 3 di 7 propria cura e spese, i lavori necessari a rendere navigabile il natante ed ottenere la certificazione
R.I.Na.
Tali fatti costituiscono sub specie iuris un contratto di deposito.
Il deposito infatti è un contratto reale;
e per la conclusione di esso non è necessario un espresso accordo in virtù del quale il depositario si impegni formalmente a custodire la cosa. Sono sufficienti la sola volontaria consegna di essa da parte del depositante e la sua volontaria accettazione da parte del depositario, con inclusione della cosa depositata nella sua sfera di influenza e di controllo (Sez. 3, Sentenza n. 15490 del 11/06/2008, con specifico riferimento al deposito d'un natante).
L'accettazione, poi, d'una cosa mobile in un'area accessibile soltanto ai soggetti autorizzati costituisce ex se assunzione dell'obbligo di custodia, la quale, come noto, è la causa del deposito: il depositario, infatti, non custodisce per restituire, ma deve restituire perché ha assunto l'obbligo di custodire (Sez. 2 -
, Ordinanza n. 18277 del 27/06/2023, Rv. 668069-01).
La consegna della cosa, elemento perfezionativo del contratto reale di deposito, può realizzarsi anche con una ficta traditio, come avviene nel caso in cui il depositario sia costretto a ritenere la cosa a causa del mancato ritiro da parte dell'avente diritto.
Ricorrendo tale ipotesi, sorge per il depositario l'obbligo di custodia e, per il proprietario, quello di pagamento delle spese di custodia fino al ritiro dello stesso (così già Sez. 3, Sentenza n. 7493 del
27/03/2007, con riferimento all'ipotesi di rimozione di un autoveicolo in divieto di sosta e trasporto al deposito;
e, prima ancora, Sez. 3, Sentenza n. 1518 del 28/04/1976, con riferimento all'ipotesi di mancato ritiro della cosa acquistata da parte del compratore, da questi lasciata presso il venditore).
Nella specie, il rapporto contrattuale intercorrente tra le parti - trasfuso nel documento di “commissione lavori - preventivo” in atti ed avente ad oggetto lo stazionamento del natante - sicuramente attribuisce all'odierno creditore anche la posizione di custode-depositario dei beni del debitore e, di conseguenza, anche il relativo privilegio stabilito dall'art. 2756 c.c.
Ciò posto, va preliminarmente rilevato che l'attore ha proposto incidentalmente querela di falso avverso il documento contrattuale depositato dalla assumendo l'abusivo riempimento Controparte_1 contra pacta nella parte in cui reca l'aggiunta postuma, ed asseritamente non concordata, della voce relativa all'importo di spesa € “720,00/2 + 150 LAVAGGIO”.
In sede di interpello ex art.222 c.p.c., il legale rappresentante della comparendo Controparte_1 personalmente all'udienza del 4.03.2022, ha dichiarato di non volersi avvalere di detto documento, nella parte oggetto di querela di falso, ritenendo a tutti gli effetti valido l'accordo contenuto nella copia del contratto allegato al fascicolo di parte attrice.
Detto contratto, sottoscritto tra le parti in data 24.06.2016, denominato appunto "commissione lavori - preventivo", si riferisce ai servizi di “alaggio e varo” per un corrispettivo di € 400,00 e al servizio di stazionamento del natante presso il cantiere navale della convenuta verso un canone mensile di € 150,00.
Il credito vantato dalla nei confronti di deriva quindi integralmente Controparte_1 Parte_1 dal contratto in esame.
La contestazione dell'opponente (debitore esecutato) circa l'ammontare del credito per cui si procede comporta una pronuncia, con la quale si affermi, da parte del giudice dell'opposizione all'esecuzione, l'inesistenza del diritto del creditore di procedere per quella parte del credito che, rispetto alla maggior somma per cui si agisce in sede esecutiva, si accerti come non dovuta (Cass., sez. 3, 16 aprile 2013, n. 9161).
pagina 4 di 7 Sulla base di tale consolidato principio deve, dunque, concludersi che le "eccezioni"" o
"questioni", avanzate per contrastare il diritto del creditore a procedere nell'ambito della speciale procedura ex artt.2697 e 2756 c.c., costituiscono le causae petendi della domanda proposta con la proposta opposizione.
Avendo parte attrice proposto domanda di accertamento negativo del credito della convenuta, è la stessa ad essere gravata dell'onere della prova dei fatti impeditivi ed estintivi di tale diritto ai sensi dell'art. 2697 c.c., nonché a subire le conseguenze in caso di mancato assolvimento di detto onere.
Nella fattispecie che ci occupa, può ritenersi che le emergenze istruttorie abbiano solo in parte confortato la prospettazione attorea.
Risulta infatti documentato (doc. n.3 fasc. attoreo) che sino a maggio 2018, il ha versato Pt_1 alla la complessiva somma di € 3.300,00 assumendo di aver saldato ogni Controparte_1 pretesa, laddove, stando alle stesse pattuizioni contrattuali, il saldo avrebbe dovuto comportare, sino alla stessa data, la complessiva spesa di € 3.850,00 di cui € 3.450,00 per canoni di stazionamento (€ 150,000 x 23 mensilità da luglio 2016 a maggio 2018) ed € 400,00 per alaggio e varo da pagarsi, come pattuito, il giorno prima del varo;
conseguentemente risulta legittima la richiesta di saldo inviata dalla convenuta con missiva del 18.08.2018 così come legittimo risulta il diniego del varo in data 30.07.2018, richiamato nella stessa diffida inoltrata dal in data Pt_1
13.08.2018 (cfr. doc. 4 fasc. attoreo).
Parimenti è legittimo il sollecito di pagamento inviato dalla convenuta all'attore con missiva del
30.01.2019 (cfr. doc. n.9 fasc. convenuta) per la somma di € 1.200,00, quale importo maturato per i successivi canoni di stazionamento del natante in cantiere da giugno 2018 a gennaio 2019.
Ed invero, nel deposito a titolo oneroso, il depositario conserva il diritto al compenso anche per il periodo durante il quale esercita il diritto di ritenzione sulle cose depositate a norma degli art. 2756 e 2761 c.c., fino alla soddisfazione del suo credito, atteso il protrarsi della prestazione di custodia e tenuto conto che, altrimenti, l'esercizio di una facoltà riconosciuta dall'ordinamento al depositario, quale creditore insoddisfatto, ed imposta dall'esigenza di conservare il privilegio sulle cose depositate a tutela dei crediti nascenti dal deposito, si risolverebbe in un pre giudizio per lo stesso creditore. (cfr. Cassazione civile, sez. III, 16 luglio 1997, n. 6520).
Quanto, invece, all'incremento del canone di stazionamento, unilateralmente modificato dalla e comunicato al sempre con la missiva del 30.01.2019, sottoscritta per Controparte_1 Pt_1 ricevuta il 30.04.2019, ritiene il Tribunale che tale modifica non possa ritenersi efficace sia perché non prevista in contratto sia perché non collegata sinallagmaticamente all'ampliamento della controprestazione e quindi priva di causa.
Diverso sarebbe il caso in cui sopravvengano nel corso del rapporto mutamenti della situazione di fatto a fronte dei quali si renda necessario il correlato mutamento delle prestazioni di entrambi i contraenti al fine di portare a riequilibrio il sinallagma contrattuale.
In tali casi, la giurisprudenza della Suprema Corte, sia pure con riferimento ai contratti di locazione, ritiene “legittima la maggiorazione del canone concordata tra le parti nel corso del rapporto” in quanto “collegata sinallagmaticamente all'ampliamento della controprestazione” (Cass. n. 4040/2009; nello stesso senso, Cass. n. 8377/1992, la quale riconosce la legittimità di maggiorazioni del canone se “collegate sinallagmaticamente all'ampliamento della controprestazione”) e dove l'aumento è ancorato “ad elementi oggettivi predeterminati, idonei ad influire sull'equilibrio economico del sinallagma contrattuale … e del tutto indipendenti dalle eventuali variazioni annuali del potere di acquisto della moneta” (Cass. n. 4933/2015).
pagina 5 di 7 Ne consegue che, nell'ambito della speciale procedura ex art. 2756, 2797 c.c. (nella quale l'interessato agisce senza uno speciale titolo esecutivo), le pretese della convenuta possono essere fatte valere mediante l'impugnata intimazione limitatamente all'importo del credito contrattualmente stabilito pari ad € 150,00 mensili a decorrere da maggio 2018 sino a luglio 2020 (data di notifica dell'atto di intimazione) e così per complessivi € 4.050,00 cui dovranno aggiungersi € 400,00 per alaggio e varo del natante, il tutto oltre IVA se e in quanto dovuta.
II.2 Per quanto attiene alla domanda risarcitoria formulata da parte attrice, la stessa va rigettata in quanto sprovvista di valido supporto probatorio.
Sul punto, va precisato che la domanda proposta dall'istante è volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per il deprezzamento dell'imbarcazione ascrivibile alla mancata diligenza della
[...] che avrebbe negato l'accesso in cantiere al proprietario impedendogli così di provvedere CP_1 alla manutenzione del natante.
Orbene, anche per le ragioni sopra esposte, la convenuta è chiamata a rispondere, quale custode, secondo la disciplina prevista dall'art.1768 c.c..
Ciò che caratterizza il deposito è che l'obbligazione di custodire si inserisce nella causa del contratto e ne costituisce l'unica prestazione qualificatrice (Corte di Cassazione 23.1.1988, n. 430). Il che vuol dire che nel deposito la custodia è essa stessa la prestazione principale, a differenza delle ipotesi, nelle quali accede necessariamente a tale prestazione.
Si è peraltro affermato che, tanto nell'ipotesi in cui l'obbligo di custodia ha natura accessoria e strumentale rispetto all'esecuzione dell'obbligazione principale, quanto nell'ipotesi in cui è l'effetto tipico del contratto (art. 1766 c.c.) la diligenza da prestare è sempre quella del buon padre di famiglia.
Il relativo modello non è fisso, ma variabile in rapporto alle concrete modalità di custodia riferite alla natura dell'attività esercitata dal custode, alla qualità della cosa ed alle specifiche circostanze (vedi anche Corte di Cassazione 10.3.2009 n. 5736; Corte di Cassazione 24.5.2007 n. 12089; Corte di
Cassazione 6.7.2006 n. 15364; Corte di Cassazione 12.4.2006 n. 8629; Corte di Cassazione 1.7.2005 n.
14092; Corte di Cassazione 19.7.2004 n. 13359).
Per ottenere la liberazione il depositario è tenuto a fornire la prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
La prova liberatoria verte non tanto sulla diligenza quanto sul fatto che ha causato l'evento; la prova sulla diligenza può rilevare sotto il profilo dell'evitabilità del fatto mediante lo sforzo diligente esigibile secondo il modello del buon padre di famiglia.
Pertanto, il depositario non si libera della responsabilità provando di avere usato nella custodia della cosa la diligenza del buon padre di famiglia, ma deve, a questo fine, provare che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
Le cause di non imputabilità vanno individuate in base alla valutazione della diligenza usata dal depositario nell'adempimento della prestazione di custodia.
Orbene, dall'espletata istruttoria non è emersa la responsabilità della convenuta ex art. 1768 c.c. nella causazione del danneggiamento/deprezzamento del natante asseritamente derivato dall'atteggiamento ostruzionistico della convenuta.
In primo luogo l'opponente, aldilà di alcune foto dell'imbarcazione prive di data certa, non ha fornito elementi o parametri oggettivi dai quali desumere il valore dell'imbarcazione al momento dell'affidamento della stessa al cantiere navale della convenuta, né ha dedotto specificamente i danni che si sarebbero manifestati durante il periodo di stazionamento in cantiere, sicché una eventuale pagina 6 di 7 indagine tecnica, pur invocata dall'opponente al fine di determinare il deprezzamento economico del natante, è risultata inammissibile in quanto di natura squisitamente esplorativa.
Quanto alla responsabilità della convenuta circa l'insorta querelle sul denegato accesso al cantiere al
, diversamente da quanto addotto dallo stesso, le risultanze testimoniali hanno sconfessato la Pt_1 circostanza.
Il teste , escusso in qualità di dipendente della all'udienza del Testimone_1 Controparte_1
28.07.2023, ha dichiarato che “quando è capitato che il sig. volesse entrare, gli abbiamo aperto;
Pt_1 e per quanto di mia conoscenza, credo non gli sia mai stato impedito di accedere”; il teste TE
, anch'egli dipendente della convenuta ed escusso alla medesima udienza, ha affermato che: “
[...]
poteva liberamente accedere al cantiere”; nello stesso senso la deposizione di Pt_1 Testimone_3 che, all'udienza del 20.10.2023) ha precisato: “Vero che il lo vedevo entrare in cantiere ed Pt_1 accedere alla sua barca. Non posso dire cosa facesse.” Dalle suddette deposizioni testimoniali risulta altresì che i dipendenti della convenuta abbiano provveduto al lavaggio dell'imbarcazione, dopo averla messa a secco, e collaborato con il Pt_1 mettendosi a disposizione, su richiesta dello stesso, per il trasferimento degli alberi dell'imbarcazione presso il cantiere limitrofo.
Dunque, dagli atti di causa, non è riscontrabile alcun nesso eziologico tra l'invocata negligenza del cantiere navale e l'asserito deprezzamento o danneggiamento del natante.
Ne deriva che la custodia dei beni mobili da parte della società convenuta non integra alcuna ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art. 1768 c.c..
III. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno compensate nella misura di un terzo, in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione e della rideterminazione del credito azionato, dovendosi porre a carico dell'opponente soccombente per la restante parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari - Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile R.G n.
141/2016 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara legittimo ed efficace l'atto di intimazione impugnato limitatamente all'importo di € 4.050,00, per canoni di stazionamento e di € 400,00 per alaggio e varo, il tutto oltre IVA se e in quanto dovuta;
rigetta la richiesta di risarcimento del danno;
condanna l'opponente al pagamento dei 2/3 delle spese di lite in favore della parte Parte_1 convenuta che liquida, per intero, in € 2.552,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gemma Viti dichiaratasi anticipataria, con compensazione della restante parte.
Così deciso in Bari, 4 aprile 2025
IL G.O.P.
Dr.ssa Rosalba Campanaro
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