TRIB
Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 10/04/2024, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 725/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, in persona del dott. Beniamino Margiotta, pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG 725/2022 promossa da:
c.f. ), con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
Pierluigi Cesa, elettivamente domiciliata presso il difensore in Borgo Valbelluna, come da procura in atti,
- attrice - contro
(c.f. , e contro (c.f. CP_1 P.IVA_2 _2
), (c.f. ), C.F._1 Controparte_3 C.F._2
(c.f. ), tutti con gli avv.ti Mauro Controparte_4 C.F._3
Gasperin e Paolo Zornitta, elettivamente domiciliati presso i difensori in Belluno, come da procura in atti,
– convenuti –
Conclusioni delle parti
Parte attrice ha concluso come da note scritte tempestivamente depositate in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenuta ex art. 127 ter c.p.c. in data 22 novembre 2023: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Belluno adito: In via preliminare: rimettere la causa in istruttoria per l'espletamento della prova per testimoni ed interrogatorio formale sui capp. 1-2-3- della memoria a prova diretta di parte attrice, nonché al fine di acquisire il fascicolo per A.T.P. n. 1493/17 avanti questo Tribunale;
Nel merito: respinta ogni contraria istanza, condannare i convenuti, separatamente ovvero in solido tra di loro, per le causali di cui in premessa:
1. In via principale, al risarcimento del danno nella misura già quantificata in sede di ATP in ragione di euro 56.558,63 +
I.V.A. (dicasi: cinquantaseimilacinquecentocinquantotto/63 + I.V.A.) oltre ad euro 10.000,00
1 forfettari per spese del Consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e del legale;
2. In via subordinata, al rifacimento integrale della pavimentazione a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni date dal CTU, a propria cura e spese e previa demolizione. Vinte le spese ed i compensi di lite. In via istruttoria: non si accetta il contraddittorio su domande nuove. Si reiterano tutte le eccezioni di inammissibilità delle prove formulate nelle memorie istruttorie di controparte”.
Parte convenuta ha concluso come da note scritte tempestivamente CP_1 depositate in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenuta ex art. 127 ter c.p.c. in data 22 novembre 2023: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminare: preliminarmente rispetto ad ogni altra difesa, dichiarare, ad ogni effetto di legge in accoglimento dell'eccezione formulata sul punto, la tardività e/o decadenza e/o prescrizione dell'avversa iniziativa giudiziale, il cui termine è spirato ben prima della notifica dell'atto di citazione, per le ragioni tutte esposte nella parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta dd. 27.10.2022. Nel merito: voglia, l'Ill.mo Giudice adito, rigettare l'avversa domanda giudiziale, in quanto infondata in fatto e in diritto. Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse ravvisabile una qualche responsabilità dell'odierna Convenuta nella fornitura e posa del massetto, contenere la pretesa risarcitoria azionata nei confronti di nei limiti dell'oggetto dell'appalto alla medesima CP_1 conferito e nella misura corrispondente alla quota di danni derivanti dai vizi e difetti effettivamente riferibili al suo operato. In ogni caso: condannare l'istante al pagamento delle spese di lite. In via istruttoria: (I) si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie siccome tenorizzate nelle memorie ex art.
183 co. VI n. 2 e 3 c.p.c.; si formula sin d'ora istanza di abilitazione alla prova contraria sui capitoli di prova testimoniale eventualmente ammessi con i propri testi. Ci si oppone sin d'ora all'ammissione dei testimoni indicati da controparte in sede di atto introduttivo. Ci si oppone, in particolare, alla testimonianza del dott. in quanto portatore di un evidente interesse in causa”. Testimone_1
Parte convenuta , , _2 Controparte_3 CP_4
ha concluso come da note scritte tempestivamente depositate in vista
[...] dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenuta ex art. 127 ter c.p.c. in data 22 novembre 2023: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminare: preliminarmente rispetto ad ogni altra difesa, dichiarare, ad ogni effetto di legge in accoglimento dell'eccezione formulata sul punto, la tardività e/o decadenza e/o prescrizione dell'avversa iniziativa giudiziale, il cui termine è spirato ben prima della notifica dell'atto di citazione, per le ragioni tutte esposte nella parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta dd. 27.10.2022. Nel merito: voglia, l'Ill.mo Giudice adito, rigettare l'avversa domanda giudiziale, in quanto infondata in fatto e in diritto. Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse ravvisabile una
2 qualche responsabilità degli odierni Convenuti nell'opera di posatura delle piastrelle, contenere la pretesa risarcitoria azionata nei confronti degli stessi nei limiti dell'oggetto della prestazione d'opera loro commissionata e nella misura corrispondente alla quota di danni derivanti dai vizi e difetti effettivamente riferibili al loro operato. In ogni caso: condannare l'istante al pagamento delle spese di lite. In via istruttoria: (I) si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie siccome tenorizzate nelle memorie ex art.
183 co. VI n. 2 e 3 c.p.c.; si formula sin d'ora istanza di abilitazione alla prova contraria sui capitoli di prova testimoniale eventualmente ammessi con i propri testi. Ci si oppone sin d'ora all'ammissione dei testimoni indicati da controparte in sede di atto introduttivo. Ci si oppone, in particolare, alla testimonianza del dott. in quanto portatore di un evidente interesse in causa”. Testimone_1
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8 luglio 2022
[...]
evocava in giudizio Parte_1 CP_1 _2
, chiedendone la condanna, in solido
[...] Controparte_4 Controparte_3 tra loro, al pagamento di Euro 56.558,63, oltre alle spese del procedimento di ATP che avrebbe accertato la sussistenza di vizi e difetti sulle opere realizzate dai convenuti.
Si costituivano con due diverse comparse di costituzione e risposta tempestivamente depositate in cancelleria in data 27 ottobre 2022 , da un lato, e CP_1 _2
, dall'altro, i quali chiedevano il
[...] Controparte_4 Controparte_3 rigetto della domanda.
Radicatosi ritualmente il contraddittorio, alla prima udienza del 1° dicembre 2022 il
Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, 6° c., c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 13 aprile 2023 per la decisione sui mezzi istruttori.
All'udienza del 13 aprile 2023 il Giudice rigettava tutte le istanze istruttorie in quanto ritenute tutte superflue alla luce delle eccezioni di decadenza e prescrizione formulate dalle parti convenute, anche perché i capitoli formulati da parte attrice sub nn. 1, 2, 3, che avrebbero potuto portare ad un superamento delle predette eccezioni, erano formulati in modo del tutto generico ed in modo da implicare valutazioni da parte del teste, rinviando inoltre la causa all'udienza del 22 novembre 2023 per la precisazione delle conclusioni, ove la causa era trattenuta in decisione con assegnazione di termini per comparse conclusionali e repliche.
2.
La domanda è infondata e deve essere rigettata per le motivazioni di cui in appresso.
3 3.
Parte convenuta ha ritualmente avanzato eccezione di prescrizione e decadenza del diritto fatto valere nelle comparse di costituzione e risposta tempestivamente depositate in data 27 ottobre 2022, in quanto a suo dire decorsi i termini previsti, sia dall'art. 1667
c.c., sia dall'art. 1669 c.c.
In particolare, secondo la tesi avanzata dalla parte, l'opera sarebbe stata completata e consegnata nel 2007 e, pertanto, alla luce del fatto che il ricorso per ATP sarebbe stato radicato nel 2018 e la presente controversia nel 2022, sarebbe ampiamente decorso il termine di prescrizione biennale decorrente dalla consegna, come previsto dall'art. 1667
c.c.
Secondo la tesi dei convenuti, anche sussumendo la fattispecie alla luce del disposto di cui all'art. 1669 c.c., il quale prevede più lunghi termini di decadenza e prescrizione nel caso di rovina e difetti di cose immobili, parte attrice non potrebbe che essere dichiarata decaduta dalla garanzia in quanto avrebbe denunciato i vizi oltre il decorso del termine di decadenza annuale decorrente dalla scoperta previsto dalla citata normativa. Un tanto si dovrebbe dedurre dal fatto che il legale di parte attrice nell'aprile del 2014 aveva contestato ai convenuti che “a distanza di alcuni anni” la piastrellatura esterna si starebbe sollevando, e che, pertanto, la dicitura “alcuni anni” implicherebbe il decorso di necessariamente più di un singolo anno dalla scoperta. Pur essendo tale dicitura alquanto ambigua, in quanto potrebbe essere interpretata anche nel senso che il difetto si sarebbe presentato alcuni anni dopo il completamento dell'opera, rendendo così tempestiva la denuncia, parte attrice non contesta l'interpretazione data dalla controparte, né nella memoria ex art. 183, 6° c., n. 1, c.p.c., né negli scritti conclusionali, con la conseguenza che deve ritenersi pacifico che nel 2014 abbia inteso contestare un vizio Parte_1 dell'opera che si era palesato più di un anno prima e che, pertanto, era già decorso il termine di decadenza di un anno dalla scoperta di cui all'art. 1669 c.c.
Parte attrice, dal canto suo, sostiene che nella successiva missiva del 16 maggio 2014 a firma del legale, gli appaltatori avrebbero riconosciuto i vizi delle opere e si sarebbero impegnati ad intervenire per porvi rimedio, con la conseguenza che il committente sarebbe esonerato dal rispetto del termine di decadenza per la denuncia dei vizi, secondo quanto previsto dall'art. 1667, 2° c., c.c.
Inoltre, sempre secondo , tale comunicazione avrebbe seguito di pochi Parte_1 giorni un incontro nel quale si sarebbe verificato il riconoscimento verbale dei difetti da
4 parte degli appaltatori. A fronte della contestazione di tale evenienza da parte di questi ultimi, l'attrice ha chiesto che fosse dato corso a prova testimoniale in punto all'avvenimento citato.
4.
Ricostruite come sopra le reciproche posizioni in merito all'eccezione preliminare di decadenza e prescrizione avanzata da parte convenuta, osserva il Tribunale che, essendo i lavori pacificamente terminati nel 2007, ed essendo altrettanto pacifico che nel 2014
l'attrice era già sicuramente da più di un anno, per le motivazioni viste sopra, al corrente delle problematiche, questa non può che essere dichiarata decaduta dalla denuncia dei vizi che, ai fini di una fruttuosa attivazione della garanzia di cui all'art. 1669 c.c., deve avvenire entro un anno dalla scoperta.
Ma non solo. Tenendo presente che, sempre secondo il disposto di cui all'art. 1669 c.c., il diritto si prescrive entro un anno dalla denunzia dei vizi, l'attrice avrebbe dovuto agire in giudizio entro il mese di aprile del 2015, ovvero entro un anno dalla denunzio dei vizi inoltrata con missiva dell'aprile 2014. Ebbene, al momento del deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo nel 2017 tale termine prescrizionale era ampiamente spirato.
Anche a volere ritenere che abbia avuto completa contezza dell'entità dei Parte_1 vizi solo con la redazione dell'elaborato peritale e con il successivo deposito di questo nel fascicolo dell'istruzione preventiva in data 10 ottobre 2018, in conseguenza del quale fu inviata la missiva del 16 novembre 2018, l'attrice avrebbe dovuto instaurare la causa entro il 16 novembre 2019. Tuttavia, l'atto interruttivo della prescrizione fu fatto pervenire tardivamente in data 12 dicembre 2019. Successivamente, nessun atto interruttivo è stato recapitato agli appaltatori, con la conseguenza che, quando fu radicata l'odierna controversia nel 2022, l'azione era già prescritta.
Non persuade la tesi fatta propria dall'attrice, secondo cui gli appaltatori avrebbero riconosciuto i vizi e si sarebbero impegnati a porvi rimedio, con la conseguenza che non sarebbe necessaria alcuna denuncia ai fini dell'attivazione della garanzia. A riguardo, si evidenzia che di tale riconoscimento non vi è traccia nella corrispondenza scambiata tra le parti.
Inoltre, deve essere confermata l'ordinanza istruttoria che ha rigettato le prove testimoniali adottata dal tribunale in data 13 aprile 2023. In primo luogo, il tenore delle circostanze dedotte nei capitoli è radicalmente in contrasto con la successiva missiva a
5 firma del difensore della convenuta nel 2017 (doc. 5, fasc. att.), e, inoltre, con tali capitoli di chiede palesemente al teste di compiere valutazioni in merito alla sussistenza dei vizi sulle lavorazioni, oltre ad essere del tutto sconosciuta l'esatta collocazione temporale dei fatti dedotti.
5.
Le argomentazioni svolte sopra rendono del tutto superflua una valutazione dell'eccezione anche con riguardo ai più stringenti termini di decadenza e prescrizione di cui agli artt. 1667 e 2226 c.c.
6.
Per le ragioni viste sopra, l'eccezione di prescrizione e decadenza avanzata da parte convenuta è fondata e, di conseguenza, in applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base di tale questione di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare le altre (cfr. ex multiis, Cass. Civ. 11458/2018).
7.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenendo conto dell'identità della posizione processuale dei convenuti, nonché del valore accertato e dell'effettiva trattazione.
PQM
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1) RIGETTA la domanda;
2) CONDANNA a Parte_1
rimborsare a CP_1 _2 Controparte_4 le spese di questo giudizio, spese che liquida, per l'intero, in Controparte_3 complessivi euro 7.052,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Belluno, il giorno 2 aprile 2024.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, in persona del dott. Beniamino Margiotta, pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG 725/2022 promossa da:
c.f. ), con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
Pierluigi Cesa, elettivamente domiciliata presso il difensore in Borgo Valbelluna, come da procura in atti,
- attrice - contro
(c.f. , e contro (c.f. CP_1 P.IVA_2 _2
), (c.f. ), C.F._1 Controparte_3 C.F._2
(c.f. ), tutti con gli avv.ti Mauro Controparte_4 C.F._3
Gasperin e Paolo Zornitta, elettivamente domiciliati presso i difensori in Belluno, come da procura in atti,
– convenuti –
Conclusioni delle parti
Parte attrice ha concluso come da note scritte tempestivamente depositate in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenuta ex art. 127 ter c.p.c. in data 22 novembre 2023: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Belluno adito: In via preliminare: rimettere la causa in istruttoria per l'espletamento della prova per testimoni ed interrogatorio formale sui capp. 1-2-3- della memoria a prova diretta di parte attrice, nonché al fine di acquisire il fascicolo per A.T.P. n. 1493/17 avanti questo Tribunale;
Nel merito: respinta ogni contraria istanza, condannare i convenuti, separatamente ovvero in solido tra di loro, per le causali di cui in premessa:
1. In via principale, al risarcimento del danno nella misura già quantificata in sede di ATP in ragione di euro 56.558,63 +
I.V.A. (dicasi: cinquantaseimilacinquecentocinquantotto/63 + I.V.A.) oltre ad euro 10.000,00
1 forfettari per spese del Consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e del legale;
2. In via subordinata, al rifacimento integrale della pavimentazione a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni date dal CTU, a propria cura e spese e previa demolizione. Vinte le spese ed i compensi di lite. In via istruttoria: non si accetta il contraddittorio su domande nuove. Si reiterano tutte le eccezioni di inammissibilità delle prove formulate nelle memorie istruttorie di controparte”.
Parte convenuta ha concluso come da note scritte tempestivamente CP_1 depositate in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenuta ex art. 127 ter c.p.c. in data 22 novembre 2023: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminare: preliminarmente rispetto ad ogni altra difesa, dichiarare, ad ogni effetto di legge in accoglimento dell'eccezione formulata sul punto, la tardività e/o decadenza e/o prescrizione dell'avversa iniziativa giudiziale, il cui termine è spirato ben prima della notifica dell'atto di citazione, per le ragioni tutte esposte nella parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta dd. 27.10.2022. Nel merito: voglia, l'Ill.mo Giudice adito, rigettare l'avversa domanda giudiziale, in quanto infondata in fatto e in diritto. Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse ravvisabile una qualche responsabilità dell'odierna Convenuta nella fornitura e posa del massetto, contenere la pretesa risarcitoria azionata nei confronti di nei limiti dell'oggetto dell'appalto alla medesima CP_1 conferito e nella misura corrispondente alla quota di danni derivanti dai vizi e difetti effettivamente riferibili al suo operato. In ogni caso: condannare l'istante al pagamento delle spese di lite. In via istruttoria: (I) si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie siccome tenorizzate nelle memorie ex art.
183 co. VI n. 2 e 3 c.p.c.; si formula sin d'ora istanza di abilitazione alla prova contraria sui capitoli di prova testimoniale eventualmente ammessi con i propri testi. Ci si oppone sin d'ora all'ammissione dei testimoni indicati da controparte in sede di atto introduttivo. Ci si oppone, in particolare, alla testimonianza del dott. in quanto portatore di un evidente interesse in causa”. Testimone_1
Parte convenuta , , _2 Controparte_3 CP_4
ha concluso come da note scritte tempestivamente depositate in vista
[...] dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenuta ex art. 127 ter c.p.c. in data 22 novembre 2023: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminare: preliminarmente rispetto ad ogni altra difesa, dichiarare, ad ogni effetto di legge in accoglimento dell'eccezione formulata sul punto, la tardività e/o decadenza e/o prescrizione dell'avversa iniziativa giudiziale, il cui termine è spirato ben prima della notifica dell'atto di citazione, per le ragioni tutte esposte nella parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta dd. 27.10.2022. Nel merito: voglia, l'Ill.mo Giudice adito, rigettare l'avversa domanda giudiziale, in quanto infondata in fatto e in diritto. Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse ravvisabile una
2 qualche responsabilità degli odierni Convenuti nell'opera di posatura delle piastrelle, contenere la pretesa risarcitoria azionata nei confronti degli stessi nei limiti dell'oggetto della prestazione d'opera loro commissionata e nella misura corrispondente alla quota di danni derivanti dai vizi e difetti effettivamente riferibili al loro operato. In ogni caso: condannare l'istante al pagamento delle spese di lite. In via istruttoria: (I) si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie siccome tenorizzate nelle memorie ex art.
183 co. VI n. 2 e 3 c.p.c.; si formula sin d'ora istanza di abilitazione alla prova contraria sui capitoli di prova testimoniale eventualmente ammessi con i propri testi. Ci si oppone sin d'ora all'ammissione dei testimoni indicati da controparte in sede di atto introduttivo. Ci si oppone, in particolare, alla testimonianza del dott. in quanto portatore di un evidente interesse in causa”. Testimone_1
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8 luglio 2022
[...]
evocava in giudizio Parte_1 CP_1 _2
, chiedendone la condanna, in solido
[...] Controparte_4 Controparte_3 tra loro, al pagamento di Euro 56.558,63, oltre alle spese del procedimento di ATP che avrebbe accertato la sussistenza di vizi e difetti sulle opere realizzate dai convenuti.
Si costituivano con due diverse comparse di costituzione e risposta tempestivamente depositate in cancelleria in data 27 ottobre 2022 , da un lato, e CP_1 _2
, dall'altro, i quali chiedevano il
[...] Controparte_4 Controparte_3 rigetto della domanda.
Radicatosi ritualmente il contraddittorio, alla prima udienza del 1° dicembre 2022 il
Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, 6° c., c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 13 aprile 2023 per la decisione sui mezzi istruttori.
All'udienza del 13 aprile 2023 il Giudice rigettava tutte le istanze istruttorie in quanto ritenute tutte superflue alla luce delle eccezioni di decadenza e prescrizione formulate dalle parti convenute, anche perché i capitoli formulati da parte attrice sub nn. 1, 2, 3, che avrebbero potuto portare ad un superamento delle predette eccezioni, erano formulati in modo del tutto generico ed in modo da implicare valutazioni da parte del teste, rinviando inoltre la causa all'udienza del 22 novembre 2023 per la precisazione delle conclusioni, ove la causa era trattenuta in decisione con assegnazione di termini per comparse conclusionali e repliche.
2.
La domanda è infondata e deve essere rigettata per le motivazioni di cui in appresso.
3 3.
Parte convenuta ha ritualmente avanzato eccezione di prescrizione e decadenza del diritto fatto valere nelle comparse di costituzione e risposta tempestivamente depositate in data 27 ottobre 2022, in quanto a suo dire decorsi i termini previsti, sia dall'art. 1667
c.c., sia dall'art. 1669 c.c.
In particolare, secondo la tesi avanzata dalla parte, l'opera sarebbe stata completata e consegnata nel 2007 e, pertanto, alla luce del fatto che il ricorso per ATP sarebbe stato radicato nel 2018 e la presente controversia nel 2022, sarebbe ampiamente decorso il termine di prescrizione biennale decorrente dalla consegna, come previsto dall'art. 1667
c.c.
Secondo la tesi dei convenuti, anche sussumendo la fattispecie alla luce del disposto di cui all'art. 1669 c.c., il quale prevede più lunghi termini di decadenza e prescrizione nel caso di rovina e difetti di cose immobili, parte attrice non potrebbe che essere dichiarata decaduta dalla garanzia in quanto avrebbe denunciato i vizi oltre il decorso del termine di decadenza annuale decorrente dalla scoperta previsto dalla citata normativa. Un tanto si dovrebbe dedurre dal fatto che il legale di parte attrice nell'aprile del 2014 aveva contestato ai convenuti che “a distanza di alcuni anni” la piastrellatura esterna si starebbe sollevando, e che, pertanto, la dicitura “alcuni anni” implicherebbe il decorso di necessariamente più di un singolo anno dalla scoperta. Pur essendo tale dicitura alquanto ambigua, in quanto potrebbe essere interpretata anche nel senso che il difetto si sarebbe presentato alcuni anni dopo il completamento dell'opera, rendendo così tempestiva la denuncia, parte attrice non contesta l'interpretazione data dalla controparte, né nella memoria ex art. 183, 6° c., n. 1, c.p.c., né negli scritti conclusionali, con la conseguenza che deve ritenersi pacifico che nel 2014 abbia inteso contestare un vizio Parte_1 dell'opera che si era palesato più di un anno prima e che, pertanto, era già decorso il termine di decadenza di un anno dalla scoperta di cui all'art. 1669 c.c.
Parte attrice, dal canto suo, sostiene che nella successiva missiva del 16 maggio 2014 a firma del legale, gli appaltatori avrebbero riconosciuto i vizi delle opere e si sarebbero impegnati ad intervenire per porvi rimedio, con la conseguenza che il committente sarebbe esonerato dal rispetto del termine di decadenza per la denuncia dei vizi, secondo quanto previsto dall'art. 1667, 2° c., c.c.
Inoltre, sempre secondo , tale comunicazione avrebbe seguito di pochi Parte_1 giorni un incontro nel quale si sarebbe verificato il riconoscimento verbale dei difetti da
4 parte degli appaltatori. A fronte della contestazione di tale evenienza da parte di questi ultimi, l'attrice ha chiesto che fosse dato corso a prova testimoniale in punto all'avvenimento citato.
4.
Ricostruite come sopra le reciproche posizioni in merito all'eccezione preliminare di decadenza e prescrizione avanzata da parte convenuta, osserva il Tribunale che, essendo i lavori pacificamente terminati nel 2007, ed essendo altrettanto pacifico che nel 2014
l'attrice era già sicuramente da più di un anno, per le motivazioni viste sopra, al corrente delle problematiche, questa non può che essere dichiarata decaduta dalla denuncia dei vizi che, ai fini di una fruttuosa attivazione della garanzia di cui all'art. 1669 c.c., deve avvenire entro un anno dalla scoperta.
Ma non solo. Tenendo presente che, sempre secondo il disposto di cui all'art. 1669 c.c., il diritto si prescrive entro un anno dalla denunzia dei vizi, l'attrice avrebbe dovuto agire in giudizio entro il mese di aprile del 2015, ovvero entro un anno dalla denunzio dei vizi inoltrata con missiva dell'aprile 2014. Ebbene, al momento del deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo nel 2017 tale termine prescrizionale era ampiamente spirato.
Anche a volere ritenere che abbia avuto completa contezza dell'entità dei Parte_1 vizi solo con la redazione dell'elaborato peritale e con il successivo deposito di questo nel fascicolo dell'istruzione preventiva in data 10 ottobre 2018, in conseguenza del quale fu inviata la missiva del 16 novembre 2018, l'attrice avrebbe dovuto instaurare la causa entro il 16 novembre 2019. Tuttavia, l'atto interruttivo della prescrizione fu fatto pervenire tardivamente in data 12 dicembre 2019. Successivamente, nessun atto interruttivo è stato recapitato agli appaltatori, con la conseguenza che, quando fu radicata l'odierna controversia nel 2022, l'azione era già prescritta.
Non persuade la tesi fatta propria dall'attrice, secondo cui gli appaltatori avrebbero riconosciuto i vizi e si sarebbero impegnati a porvi rimedio, con la conseguenza che non sarebbe necessaria alcuna denuncia ai fini dell'attivazione della garanzia. A riguardo, si evidenzia che di tale riconoscimento non vi è traccia nella corrispondenza scambiata tra le parti.
Inoltre, deve essere confermata l'ordinanza istruttoria che ha rigettato le prove testimoniali adottata dal tribunale in data 13 aprile 2023. In primo luogo, il tenore delle circostanze dedotte nei capitoli è radicalmente in contrasto con la successiva missiva a
5 firma del difensore della convenuta nel 2017 (doc. 5, fasc. att.), e, inoltre, con tali capitoli di chiede palesemente al teste di compiere valutazioni in merito alla sussistenza dei vizi sulle lavorazioni, oltre ad essere del tutto sconosciuta l'esatta collocazione temporale dei fatti dedotti.
5.
Le argomentazioni svolte sopra rendono del tutto superflua una valutazione dell'eccezione anche con riguardo ai più stringenti termini di decadenza e prescrizione di cui agli artt. 1667 e 2226 c.c.
6.
Per le ragioni viste sopra, l'eccezione di prescrizione e decadenza avanzata da parte convenuta è fondata e, di conseguenza, in applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base di tale questione di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare le altre (cfr. ex multiis, Cass. Civ. 11458/2018).
7.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenendo conto dell'identità della posizione processuale dei convenuti, nonché del valore accertato e dell'effettiva trattazione.
PQM
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1) RIGETTA la domanda;
2) CONDANNA a Parte_1
rimborsare a CP_1 _2 Controparte_4 le spese di questo giudizio, spese che liquida, per l'intero, in Controparte_3 complessivi euro 7.052,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Belluno, il giorno 2 aprile 2024.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta
6