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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/04/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 303 / 2025 promossa congiuntamente da:
, c.f. con l'avv. Ilaria Bagnoli, presso il cui Parte_1 C.F._1
Studio ha eletto domicilio e
, c.f. , con l'avv. Serena Cresti, presso Parte_2 C.F._2
il cui Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 11.03.2025, e Parte_1 Parte_2
, sposati con matrimonio concordatario celebrato in data 27.07.1991 a Prato
[...]
(PO) - trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato (PO), nel Registro atti di matrimonio dell'anno 1991, Parte II, Serie A, atto n. 312- hanno proposto domanda congiunta di separazione personale.
I coniugi hanno dedotto: (1) che dal matrimonio sono nati i figli in data 12/11/1995, Per_1
maggiorenne, portatore di handicap, percettore di pensione di invalidità e di cui la madre è
1 Amministratore di sostegno, in data 25/05/1994, maggiorenne ed economicamente Per_2
indipendente, in data 01.10.2000, maggiorenne e studentessa universitaria e , Per_3 Per_4
in data 01.05.2008, minorenne e studente di scuola superiore;
(2) che i figli, ad eccezione di
, risiedono a Prato, in Via Donatello n. 27, presso la casa coniugale, Persona_5
immobile di proprietà della madre e gravato da mutuo;
(3) che CP_1
è libera professionista ed è intestataria dei beni immobili indicati in ricorso;
[...]
(3) che è attualmente disoccupato e in cerca di occupazione, avendo Parte_1
in via occasionale e spontanea prestato supporto all'attività della moglie nell'ambito del generale dovere di collaborazione e solidarietà familiare di cui all'art. 143 c.c, senza che tale collaborazione occasionale abbia mai assunto i caratteri della continuità e stabilità tipici del rapporto di lavoro subordinato o dell'impresa familiare, né abbia mai dato luogo ad aspettative di natura economica o professionale;
(4) che non è Parte_1
intestatario di beni immobili o beni mobili registrati;
(6) che la comunione spirituale e materiale tra i medesimi è venuta meno essendo insorti da tempo contrasti e dissapori tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione delle parti, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e quindi rassegnato conclusioni congiunte insistendo nella pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni che di seguito si riportano:
“1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. Sarà condiviso dai genitori
l'affidamento del figlio minore , che avrà collocazione prevalente presso l'abitazione di Persona_6 proprietà della madre, in Prato Via Donatello 27. 3. Le parti concordano che il padre, in ragione dell'età del figlio minore, comunque ormai prossimo alla maggiore età, potrà vedere liberamente il ragazzo previo accordo e secondo le modalità che verranno, di volta in volta, con questi concordate nel rispetto delle esigenze del minore.
4. La casa familiare di Via Donatello n. 27 viene assegnata alla
IG.ra che ne è proprietaria e presso la quale continueranno a vivere, oltre al figlio minore Parte_2
, anche i figli maggiorenni (portatore di handicap) e (studentessa Per_4 Per_1 Per_3 universitaria). Il IG. si impegna a lasciare l'abitazione familiare entro e non oltre la data Pt_1 del 09/03/2025. 5. Con riferimento al figlio , portatore di handicap e sottoposto ad Per_1 amministrazione di sostegno, il padre si impegna a tenerlo con sé per un fine settimana alternato e in ogni altra occasione che riterrà opportuna, compatibilmente con le esigenze e gli impegni del ragazzo, al fine di mantenere e rafforzare il rapporto affettivo padre-figlio e garantire momenti di condivisione
2 e supporto familiare.
6. Si dà atto che la IG.ra , continuerà a provvedere al regolare Parte_2 pagamento delle rate mensili del mutuo fondiario relativo all'abitazione di via Donatello 27 e la rata mensile per l'acquisto dell'immobile uso ufficio di via Francesco Ferrucci 33, in conformità a quanto previsto in materia di obbligazioni contratte separatamente dai coniugi ed in quanto immobili acquistati dal coniuge in regime di separazione dei beni.
7. Tenuto conto dell'attuale stato di inoccupazione del IG. e della sua complessiva situazione economico-patrimoniale, la IG.ra Pt_1
si impegna a corrispondere in suo favore, a titolo di contributo una tantum al Parte_2 mantenimento, l'importo complessivo di € 15.000,00 (quindicimila/00). Tale somma, verrà corrisposta contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo di separazione. La IG.ra
provvederà a tale pagamento in parte mediante i proventi derivanti dalla vendita Parte_2 dell'autovettura Nissan Qashqai targata FT925PC di sua proprietà, e per la parte residua attraverso versamento diretto a conguaglio. Le parti danno espressamente atto che, con la corresponsione di tale importo una tantum, si intenderanno definitivamente regolati tra i coniugi tutti gli aspetti economici relativi al mantenimento, con espressa rinuncia del IG. a qualsiasi ulteriore pretesa Pt_1 economica nei confronti della moglie.
8. Il IG. , nonostante l'attuale stato di inoccupazione, Pt_1 contribuirà al mantenimento dei figli e nella misura di € 200,00 per ciascun figlio per Per_4 Per_3
i mesi di aprile e maggio 2025; dal mese di giugno 2025 l'importo diverrà € 250,00 per ciascun figlio, mediante bonifico bancario da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese al seguente IBAN
[...] 0000009441 91- Banca Monte dei Paschi di Siena. Tale importo sarà rivalutato automaticamente ed annualmente sulla base della variazione degli indici Istat a decorrere dall'anno successivo all'udienza di comparizione dei coniugi.
9. Si intendono comprese nell'assegno di contribuzione al mantenimento dei figli tutte le spese indicate nel “Protocollo d'intesa per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché per le cause in materia di famiglia” del Tribunale di Prato del 15.03.2019 che si allega per la sola parte relativa alle spese (doc.11) e forma parte integrante del presente accordo. Per le spese straordinarie, non comprese nell'assegno di mantenimento, si rinvia al suddetto Protocollo sia per le caratteristiche e tipologia, sia per la sussistenza o meno dell'obbligo di preventivo accordo sulle stesse tra i genitori. Le spese straordinarie graveranno al 50% su ciascuno dei genitori e saranno di volta in volta anticipate da un solo genitore, il quale ne chiederà il rimborso pro quota all'altro che dovrà provvedere entro 10 giorni dalla richiesta.
Le spese verranno dedotte e/o detratte fiscalmente al 50% tra i genitori. La madre percepirà l'assegno unico universale per i figli a carico. 10. I coniugi, dopo approfondita discussione e valutazione della loro situazione patrimoniale complessiva, dichiarano di aver definito ogni reciproca questione
3 economico-patrimoniale. In particolare: a) Il IG. riconosce espressamente che la saltuaria e Pt_1 occasionale attività di supporto prestata in favore della moglie è stata svolta spontaneamente, nel contesto dei doveri di collaborazione familiare di cui all'art. 143 c.c., senza mai assumere carattere professionale o continuativo e senza dar luogo ad alcun diritto o pretesa di natura economica, retributiva o previdenziale;
b) Le parti si danno reciprocamente atto di non aver più nulla a pretendere
l'una dall'altra ivi inclusi eventuali diritti o pretese relativi a collaborazioni occasionali o supporto reciproco prestato durante la convivenza matrimoniale;
c) Quanto ai beni mobili ed arredi presenti nell'abitazione familiare di Via Donatello n. 27, le parti espressamente riconoscono che gli stessi sono di proprietà esclusiva della IG.ra , essendo stati dalla stessa acquistati con propri mezzi Parte_2 economici. Il IG. potrà prelevare dall'abitazione i propri effetti personali (abbigliamento, Pt_1 documenti, oggetti di uso strettamente personale) nonché per accordo delle parti si potrà recare presso
l'abitazione familiare al fine di ritirare tutti i libri di proprietà dello stesso e gli oggetti che sono stati indicati in accordo separato sottoscritto dalle parti;
d) Le parti si danno atto che gli unici rapporti economici tra loro sussistenti saranno quelli espressamente previsti nel presente accordo di separazione, con particolare riferimento al contributo una tantum di € 15.000,00 che la IG.ra
si impegna a corrispondere al IG. e agli accordi relativi al mantenimento dei figli. Parte_2 Pt_1
Le parti dichiarano che la presente clausola è stata oggetto di specifica trattativa e che ne hanno compreso il contenuto e gli effetti, anche in relazione alla reciproca rinuncia a far valere pretese diverse da quelle espressamente previste nel presente accordo. 11. I coniugi dichiarano di aver definito ogni loro questione economico/patrimoniale e si danno reciprocamente conto di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione derivante dal matrimonio e dal regime patrimoniale della famiglia dagli stessi prescelto, ad eccezione delle obbligazioni nascenti dal presente atto. Con riferimento ai beni mobili ed arredi dell'abitazione familiare, le parti danno atto che gli stessi sono di proprietà esclusiva della IG.ra ad eccezione dei beni strettamente personali del Parte_2 marito. 12. Le parti si accordano affinché le condizioni sopra concordate prendano vigore dal deposito del presente ricorso. 13. I coniugi prestano fin da ora reciproco consenso al rilascio del passaporto altro documento valido per l'espatrio. 14. Le spese legali sono interamente compensate tra le parti”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data di udienza fissata per la comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte in cui le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, queste hanno condotto
4 vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Affidamento del figlio minore– I coniugi hanno chiesto che il Tribunale disponga l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_4
prevalente presso la madre. Il Collegio ritiene adeguato e condivisibile l'accordo raggiunto dalle parti, accordo peraltro conforme alla normativa legislativa ed all'interesse del minore ad avere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori. Lo stesso deve dirsi in ordine al diritto di visita da parte del genitore non collocatario ed alla previsione dell'assegnazione della casa coniugale alla madre.
Mantenimento della prole - Anche in relazione al mantenimento previsto per i figli, il
Collegio ritiene che le modalità di mantenimento siano adeguate e che l'importo pattuito sia congruo, tenuto conto dell'esigenze legate all'età dei medesimi e della capacità reddituale dei coniugi.
Stesse considerazioni in relazione alla ripartizione egualitaria delle spese straordinarie. Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo, inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti specificando che sulle stesse non vi sarà alcuna pronuncia giurisdizionale, trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra ed Parte_1 Parte_2
sposati con matrimonio concordatario a Prato (PO) in data 27.07.1991,
[...] trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune, nel registro atti di Matrimonio dell'anno 1991, atto n. 312, Parte II, Serie A;
5 - omologa l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni che di seguito si riportano:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. Sarà condiviso dai genitori l'affidamento del figlio minore , che avrà Persona_6 collocazione prevalente presso l'abitazione di proprietà della madre, in Prato Via Donatello
27.
3. Le parti concordano che il padre, in ragione dell'età del figlio minore, comunque ormai prossimo alla maggiore età, potrà vedere liberamente il ragazzo previo accordo e secondo le modalità che verranno, di volta in volta, con questi concordate nel rispetto delle esigenze del minore.
4. La casa familiare di Via Donatello n. 27 viene assegnata alla IG.ra che ne è Parte_2
proprietaria e presso la quale continueranno a vivere, oltre al figlio minore , anche i Per_4 figli maggiorenni (portatore di handicap) e (studentessa universitaria). Il Per_1 Per_3
IG. si impegna a lasciare l'abitazione familiare entro e non oltre la data del Pt_1
09/03/2025.
5. Con riferimento al figlio , portatore di handicap e sottoposto ad amministrazione Per_1
di sostegno, il padre si impegna a tenerlo con sé per un fine settimana alternato e in ogni altra occasione che riterrà opportuna, compatibilmente con le esigenze e gli impegni del ragazzo, al fine di mantenere e rafforzare il rapporto affettivo padre-figlio e garantire momenti di condivisione e supporto familiare.
8. Il IG. , nonostante l'attuale stato di inoccupazione, contribuirà al mantenimento Pt_1
dei figli e , nella misura di € 200,00 per ciascun figlio per i mesi di aprile e Per_4 Per_3
maggio 2025; dal mese di giugno 2025 l'importo diverrà € 250,00 per ciascun figlio, mediante bonifico bancario da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese al seguente IBAN
[...] 0000009441 91- Banca Monte dei Paschi di Siena. Tale importo sarà rivalutato automaticamente ed annualmente sulla base della variazione degli indici Istat a decorrere dall'anno successivo all'udienza di comparizione dei coniugi.
9. Si intendono comprese nell'assegno di contribuzione al mantenimento dei figli tutte le spese indicate nel “Protocollo d'intesa per i giudizi di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché per le cause in materia di famiglia” del Tribunale di Prato del 15.03.2019 che si allega per la sola parte relativa alle spese (doc.11) e forma parte integrante del presente accordo. Per le spese straordinarie, non comprese nell'assegno di mantenimento, si rinvia al suddetto Protocollo sia per le caratteristiche e tipologia, sia per la sussistenza o meno 6 dell'obbligo di preventivo accordo sulle stesse tra i genitori. Le spese straordinarie graveranno al 50% su ciascuno dei genitori e saranno di volta in volta anticipate da un solo genitore, il quale ne chiederà il rimborso pro quota all'altro che dovrà provvedere entro 10 giorni dalla richiesta. Le spese verranno dedotte e/o detratte fiscalmente al 50% tra i genitori. La madre percepirà l'assegno unico universale per i figli a carico;
- prende atto dell'accordo raggiunto dai coniugi sulle condizioni che di seguito si riportano:
6. Si dà atto che la IG.ra , continuerà a provvedere al regolare pagamento delle Parte_2
rate mensili del mutuo fondiario relativo all'abitazione di via Donatello 27 e la rata mensile per l'acquisto dell'immobile uso ufficio di via Francesco Ferrucci 33, in conformità a quanto previsto in materia di obbligazioni contratte separatamente dai coniugi ed in quanto immobili acquistati dal coniuge in regime di separazione dei beni.
7. Tenuto conto dell'attuale stato di inoccupazione del IG. e della sua complessiva Pt_1
situazione economico-patrimoniale, la IG.ra si impegna a corrispondere in suo Parte_2
favore, a titolo di contributo una tantum al mantenimento, l'importo complessivo di €
15.000,00 (quindicimila/00). Tale somma, verrà corrisposta contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo di separazione. La IG.ra provvederà a tale Parte_2 pagamento in parte mediante i proventi derivanti dalla vendita dell'autovettura Nissan
Qashqai targata FT925PC di sua proprietà, e per la parte residua attraverso versamento diretto a conguaglio. Le parti danno espressamente atto che, con la corresponsione di tale importo una tantum, si intenderanno definitivamente regolati tra i coniugi tutti gli aspetti economici relativi al mantenimento, con espressa rinuncia del IG. a qualsiasi Pt_1
ulteriore pretesa economica nei confronti della moglie.
10. I coniugi, dopo approfondita discussione e valutazione della loro situazione patrimoniale complessiva, dichiarano di aver definito ogni reciproca questione economico- patrimoniale.
In particolare: a) Il IG. riconosce espressamente che la saltuaria e occasionale Pt_1
attività di supporto prestata in favore della moglie è stata svolta spontaneamente, nel contesto dei doveri di collaborazione familiare di cui all'art. 143 c.c., senza mai assumere carattere professionale o continuativo e senza dar luogo ad alcun diritto o pretesa di natura economica, retributiva o previdenziale;
7 b) Le parti si danno reciprocamente atto di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra ivi inclusi eventuali diritti o pretese relativi a collaborazioni occasionali o supporto reciproco prestato durante la convivenza matrimoniale;
c) Quanto ai beni mobili ed arredi presenti nell'abitazione familiare di Via Donatello n. 27, le parti espressamente riconoscono che gli stessi sono di proprietà esclusiva della IG.ra
, essendo stati dalla stessa acquistati con propri mezzi economici. Il IG. Parte_2 Pt_1
potrà prelevare dall'abitazione i propri effetti personali (abbigliamento, documenti, oggetti di uso strettamente personale) nonché per accordo delle parti si potrà recare presso l'abitazione familiare al fine di ritirare tutti i libri di proprietà dello stesso e gli oggetti che sono stati indicati in accordo separato sottoscritto dalle parti;
d) Le parti si danno atto che gli unici rapporti economici tra loro sussistenti saranno quelli espressamente previsti nel presente accordo di separazione, con particolare riferimento al contributo una tantum di € 15.000,00 che la IG.ra si impegna a corrispondere al Parte_2
IG. e agli accordi relativi al mantenimento dei figli. Le parti dichiarano che la Pt_1 presente clausola è stata oggetto di specifica trattativa e che ne hanno compreso il contenuto e gli effetti, anche in relazione alla reciproca rinuncia a far valere pretese diverse da quelle espressamente previste nel presente accordo.
11. I coniugi dichiarano di aver definito ogni loro questione economico/patrimoniale e si danno reciprocamente conto di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione derivante dal matrimonio e dal regime patrimoniale della famiglia dagli stessi prescelto, ad eccezione delle obbligazioni nascenti dal presente atto. Con riferimento ai beni mobili ed arredi dell'abitazione familiare, le parti danno atto che gli stessi sono di proprietà esclusiva della IG.ra ad eccezione dei beni strettamente personali del Parte_2
marito.
12. Le parti si accordano affinché le condizioni sopra concordate prendano vigore dal deposito del presente ricorso.
13. I coniugi prestano fin da ora reciproco consenso al rilascio del passaporto altro documento valido per l'espatrio.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato (PO) e di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
- Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 23.4.2025. 8 Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice est. dott. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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