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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 20/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1820/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1820 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 7.1.2025 e vertente
T R A
C.F.: , rappresentato e difeso dagli avv.ti Biagio Parte_1 C.F._1
Marucci e Pier Luigi Sopranzi
Parte attrice
E
in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Orsini Federici P.IVA_1
Parte convenuta
E
, C.F.: , CP_2 C.F._2
Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.1.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione parte attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro stradale, verificatosi in data 9.7.2019, alle ore 21.30
pagina 1 di 7 circa, in Foligno, via Riccione, nel quale sarebbe rimasto coinvolto come terzo trasportato a bordo del ciclomotore tg X5MDSY, condotto da e di proprietà di Persona_1 CP_2
.
[...]
L'incidente si sarebbe verificato a causa dello scoppio dello pneumatico;
quest'ultimo avrebbe provocato la caduta dell'attore e del conducente del ciclomotore.
L'attore avrebbe riportato, in conseguenza del sinistro, lesioni all'integrità fisica descritte nel proprio atto introduttivo;
il pregiudizio non patrimoniale è stato quantificato in €
88.317,60.
La parte ha concluso chiedendo al Tribunale di accertare che egli era stato trasportato a bordo del ciclomotore nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
di condannare, per l'effetto, i convenuti in solido al risarcimento, in suo favore, del danno non patrimoniale subito, quantificato nell'indicata misura o nella diversa somma determinata in corso di causa,
oltre a rivalutazione e interessi.
Radicatosi il contraddittorio, l'assicurazione convenuta ha contestato la domanda di risarcimento, eccependo, quale caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità di cui all'art. 141 codice assicurazioni private, lo scoppio dello pneumatico;
contestando che fosse dimostrata la verificazione del sinistro e allegando, in ogni caso, l'eccessività del pregiudizio richiesto dalla controparte.
Ha concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare improcedibile l'avversa domanda per caso fortuito;
di respingere, nel merito, l'avversa domanda;
di essere condannata, in via gradata, al risarcimento della misura del pregiudizio accertato in giudizio.
È rimasto contumace , convenuto in giudizio in qualità di proprietario del CP_2
ciclomotore.
La causa è stata istruita in via documentale e tramite la prova orale.
*******
1. Nell'ipotesi in esame è allegato dall'attore il coinvolgimento nel sinistro unicamente del menzionato ciclomotore;
la fattispecie per cui è causa deve, pertanto, ricondursi alla pagina 2 di 7 previsione di cui all'art. 144 cod. ass. private, anziché alla fattispecie di cui all'art. 141 cod.
ass. private.
La Suprema Corte, infatti, ha statuito che in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione.
Ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso, quale quello di specie, in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass., che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è
previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito.” (Sent., 23/06/2021,
n. 17963).
Anche recentemente la Corte di Cassazione ha ritenuto di dover ribadire il principio sopra menzionato, statuendo come “L'azione diretta prevista dall'art. 141 cod .ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del pagina 3 di 7 risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.
ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.” (Cass.
civ. Sez. Unite Sent., 30/11/2022, n. 35318).”
2. Tanto chiarito in punto di inquadramento della domanda svolta dall'attrice, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare la verificazione dell'incidente secondo la dinamica descritta nell'atto di citazione.
La convenuta ha, infatti, contestato la effettiva verificazione del sinistro per cui è causa,
allegando, in particolare, che, essendo il ciclomotore omologato per il solo conducente, al momento del sinistro sul mezzo sarebbe stato presente unicamente il conducente, R_
; che neppure dal referto di pronto soccorso prodotto dall'attore sarebbe desumibile la
[...]
verificazione dell'incidente, avendo l'attore in occasione dell'accesso al pronto soccorso dichiarato di essere caduto accidentalmente.
La prova di cui era onerato l'attore non può dirsi raggiunta.
In argomento va, innanzitutto, rilevato che non vi è prova documentale della verificazione dell'incidente, non essendo depositata in atti alcuna relazione delle autorità
preposte alla rilevazione degli incidenti stradali.
La verificazione dell'incidente non è neanche desumibile dalla testimonianza resa all'udienza del 24.6.2022 da -conducente del ciclomotore su cui sarebbe stato Persona_1
trasportato l'attore al momento dell'incidente e, pertanto, coinvolto nell'incidente-,
trattandosi di persona incapace a testimoniare, come condivisibilmente e tempestivamente eccepito dalla convenuta -cfr. verbale dell'udienza del 12.1.2022-: sul tema il Tribunale
aderisce all'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo cui “...la configurabilità
in capo ad un soggetto di quell'interesse concreto ed attuale che sia idoneo ad attribuirgli, in relazione alla situazione giuridica che forma oggetto del giudizio, la legittimazione a chiedere nello stesso processo il riconoscimento di un proprio diritto o a contrastare quello da altri pagina 4 di 7 fatto valere e che lo rende incapace a testimoniare, dev'essere valutato indipendentemente dalle vicende che rappresentano un posterius rispetto alla configurabilità di quell'interesse;
pertanto l'eventuale opponibilità della prescrizione così come non potrebbe impedire la partecipazione al giudizio del titolare del diritto prescritto, così non può rendere tale soggetto carente dell'interesse previsto dall'art. 246 c.p.c. come causa d'incapacità a testimoniare »
(Cass. civ., 1° giugno 1974, n. 1580, in Giust. civ., 1975, I, 280).
Ciò sta a significare, più chiaramente, come affermato da Cass n. 14468/2021, anche con rinvio alla motivazione della citata Cass. n. 19121/2019, che la vittima di un sinistro stradale ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone;
ciò
in quanto, anche qualora il diritto al risarcimento del testimone sia prescritto o estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili al momento del pagamento, danni che come più volte affermato dai giudici di legittimità
sfuggono tanto alla prescrizione (che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima), quanto agli effetti del c.d. « diritto quesito », quando non siano stati prevedibili al momento dell'adempimento o della rinuncia.
La nullità della suddetta testimonianza, assunta nonostante l'incapacità del teste, è stata tempestivamente eccepita dalla convenuta dopo l'escussione del testimone -cfr. verbale dell'udienza del 24.6.2022- e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni (in tal senso
Cassazione civile sez. un., 06/04/2023, n. 9456).
Infine non può ritenersi provata la verificazione dell'incidente secondo la dinamica descritta dall'attore in base alla testimonianza resa dal testimone alla citata Testimone_1
udienza, dovendosi ritenere inattendibile il testimone: quest'ultimo, legato da un rapporto di amicizia con l'attore, non ha, per un verso, assistito all'incidente; ha, per altro verso,
dichiarato che l'attore sarebbe stato portato al pronto soccorso in autombulanza, circostanza smentita dal referto di pronto soccorso (doc. n. 2, attore), in cui si legge che l'attore è ivi pagina 5 di 7 giunto autonomamente e che si è recato in pronto soccorso in seguito a una caduta accidentale -non in seguito alla caduta derivante dal controverso incidente stradale-.
Le dichiarazioni rese dall'attore in merito alla causa delle lesioni sono entrate a far parte del compendio probatorio attraverso il certificato del presidio medico del pronto soccorso, a cui è viene riconosciuta, in sintonia con una giurisprudenza da cui non vi è ragione di discostarsi, natura di atto pubblico fidefacente, sulla base del rilievo che esso è caratterizzato -
oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato,
nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice;
il certificato medico è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato sia,
ai fini che qui interessano, della circostanza che l'attore abbia reso le dichiarazioni contenute nel certificato;
l'attore non ha, dal proprio canto, proposto querela di falso in danno del medico certificatore, quindi non può non tenersi conto del fatto che le dichiarazioni riportate nel certificato siano state rilasciate dall'attore e che il loro contenuto sia quello verbalizzato
(Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, n. 16030; Tribunale Torre Annunziata sez. I, 01/12/2022,
n. 2734).
3. Tirando le fila dell'esposto ragionamento, il difetto di prova della verificazione del controverso incidente stradale secondo la dinamica descritta nell'atto di citazione – in tesi comportante il coinvolgimento dell'attore- conduce al rigetto della domanda risarcitoria dell'attore.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge la domanda dell'attore;
pagina 6 di 7 2) condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 20.2.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1820 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 7.1.2025 e vertente
T R A
C.F.: , rappresentato e difeso dagli avv.ti Biagio Parte_1 C.F._1
Marucci e Pier Luigi Sopranzi
Parte attrice
E
in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Orsini Federici P.IVA_1
Parte convenuta
E
, C.F.: , CP_2 C.F._2
Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.1.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione parte attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro stradale, verificatosi in data 9.7.2019, alle ore 21.30
pagina 1 di 7 circa, in Foligno, via Riccione, nel quale sarebbe rimasto coinvolto come terzo trasportato a bordo del ciclomotore tg X5MDSY, condotto da e di proprietà di Persona_1 CP_2
.
[...]
L'incidente si sarebbe verificato a causa dello scoppio dello pneumatico;
quest'ultimo avrebbe provocato la caduta dell'attore e del conducente del ciclomotore.
L'attore avrebbe riportato, in conseguenza del sinistro, lesioni all'integrità fisica descritte nel proprio atto introduttivo;
il pregiudizio non patrimoniale è stato quantificato in €
88.317,60.
La parte ha concluso chiedendo al Tribunale di accertare che egli era stato trasportato a bordo del ciclomotore nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
di condannare, per l'effetto, i convenuti in solido al risarcimento, in suo favore, del danno non patrimoniale subito, quantificato nell'indicata misura o nella diversa somma determinata in corso di causa,
oltre a rivalutazione e interessi.
Radicatosi il contraddittorio, l'assicurazione convenuta ha contestato la domanda di risarcimento, eccependo, quale caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità di cui all'art. 141 codice assicurazioni private, lo scoppio dello pneumatico;
contestando che fosse dimostrata la verificazione del sinistro e allegando, in ogni caso, l'eccessività del pregiudizio richiesto dalla controparte.
Ha concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare improcedibile l'avversa domanda per caso fortuito;
di respingere, nel merito, l'avversa domanda;
di essere condannata, in via gradata, al risarcimento della misura del pregiudizio accertato in giudizio.
È rimasto contumace , convenuto in giudizio in qualità di proprietario del CP_2
ciclomotore.
La causa è stata istruita in via documentale e tramite la prova orale.
*******
1. Nell'ipotesi in esame è allegato dall'attore il coinvolgimento nel sinistro unicamente del menzionato ciclomotore;
la fattispecie per cui è causa deve, pertanto, ricondursi alla pagina 2 di 7 previsione di cui all'art. 144 cod. ass. private, anziché alla fattispecie di cui all'art. 141 cod.
ass. private.
La Suprema Corte, infatti, ha statuito che in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione.
Ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso, quale quello di specie, in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass., che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è
previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito.” (Sent., 23/06/2021,
n. 17963).
Anche recentemente la Corte di Cassazione ha ritenuto di dover ribadire il principio sopra menzionato, statuendo come “L'azione diretta prevista dall'art. 141 cod .ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del pagina 3 di 7 risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.
ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.” (Cass.
civ. Sez. Unite Sent., 30/11/2022, n. 35318).”
2. Tanto chiarito in punto di inquadramento della domanda svolta dall'attrice, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare la verificazione dell'incidente secondo la dinamica descritta nell'atto di citazione.
La convenuta ha, infatti, contestato la effettiva verificazione del sinistro per cui è causa,
allegando, in particolare, che, essendo il ciclomotore omologato per il solo conducente, al momento del sinistro sul mezzo sarebbe stato presente unicamente il conducente, R_
; che neppure dal referto di pronto soccorso prodotto dall'attore sarebbe desumibile la
[...]
verificazione dell'incidente, avendo l'attore in occasione dell'accesso al pronto soccorso dichiarato di essere caduto accidentalmente.
La prova di cui era onerato l'attore non può dirsi raggiunta.
In argomento va, innanzitutto, rilevato che non vi è prova documentale della verificazione dell'incidente, non essendo depositata in atti alcuna relazione delle autorità
preposte alla rilevazione degli incidenti stradali.
La verificazione dell'incidente non è neanche desumibile dalla testimonianza resa all'udienza del 24.6.2022 da -conducente del ciclomotore su cui sarebbe stato Persona_1
trasportato l'attore al momento dell'incidente e, pertanto, coinvolto nell'incidente-,
trattandosi di persona incapace a testimoniare, come condivisibilmente e tempestivamente eccepito dalla convenuta -cfr. verbale dell'udienza del 12.1.2022-: sul tema il Tribunale
aderisce all'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo cui “...la configurabilità
in capo ad un soggetto di quell'interesse concreto ed attuale che sia idoneo ad attribuirgli, in relazione alla situazione giuridica che forma oggetto del giudizio, la legittimazione a chiedere nello stesso processo il riconoscimento di un proprio diritto o a contrastare quello da altri pagina 4 di 7 fatto valere e che lo rende incapace a testimoniare, dev'essere valutato indipendentemente dalle vicende che rappresentano un posterius rispetto alla configurabilità di quell'interesse;
pertanto l'eventuale opponibilità della prescrizione così come non potrebbe impedire la partecipazione al giudizio del titolare del diritto prescritto, così non può rendere tale soggetto carente dell'interesse previsto dall'art. 246 c.p.c. come causa d'incapacità a testimoniare »
(Cass. civ., 1° giugno 1974, n. 1580, in Giust. civ., 1975, I, 280).
Ciò sta a significare, più chiaramente, come affermato da Cass n. 14468/2021, anche con rinvio alla motivazione della citata Cass. n. 19121/2019, che la vittima di un sinistro stradale ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone;
ciò
in quanto, anche qualora il diritto al risarcimento del testimone sia prescritto o estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili al momento del pagamento, danni che come più volte affermato dai giudici di legittimità
sfuggono tanto alla prescrizione (che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima), quanto agli effetti del c.d. « diritto quesito », quando non siano stati prevedibili al momento dell'adempimento o della rinuncia.
La nullità della suddetta testimonianza, assunta nonostante l'incapacità del teste, è stata tempestivamente eccepita dalla convenuta dopo l'escussione del testimone -cfr. verbale dell'udienza del 24.6.2022- e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni (in tal senso
Cassazione civile sez. un., 06/04/2023, n. 9456).
Infine non può ritenersi provata la verificazione dell'incidente secondo la dinamica descritta dall'attore in base alla testimonianza resa dal testimone alla citata Testimone_1
udienza, dovendosi ritenere inattendibile il testimone: quest'ultimo, legato da un rapporto di amicizia con l'attore, non ha, per un verso, assistito all'incidente; ha, per altro verso,
dichiarato che l'attore sarebbe stato portato al pronto soccorso in autombulanza, circostanza smentita dal referto di pronto soccorso (doc. n. 2, attore), in cui si legge che l'attore è ivi pagina 5 di 7 giunto autonomamente e che si è recato in pronto soccorso in seguito a una caduta accidentale -non in seguito alla caduta derivante dal controverso incidente stradale-.
Le dichiarazioni rese dall'attore in merito alla causa delle lesioni sono entrate a far parte del compendio probatorio attraverso il certificato del presidio medico del pronto soccorso, a cui è viene riconosciuta, in sintonia con una giurisprudenza da cui non vi è ragione di discostarsi, natura di atto pubblico fidefacente, sulla base del rilievo che esso è caratterizzato -
oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato,
nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice;
il certificato medico è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato sia,
ai fini che qui interessano, della circostanza che l'attore abbia reso le dichiarazioni contenute nel certificato;
l'attore non ha, dal proprio canto, proposto querela di falso in danno del medico certificatore, quindi non può non tenersi conto del fatto che le dichiarazioni riportate nel certificato siano state rilasciate dall'attore e che il loro contenuto sia quello verbalizzato
(Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, n. 16030; Tribunale Torre Annunziata sez. I, 01/12/2022,
n. 2734).
3. Tirando le fila dell'esposto ragionamento, il difetto di prova della verificazione del controverso incidente stradale secondo la dinamica descritta nell'atto di citazione – in tesi comportante il coinvolgimento dell'attore- conduce al rigetto della domanda risarcitoria dell'attore.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge la domanda dell'attore;
pagina 6 di 7 2) condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 20.2.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 7 di 7