Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/02/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 7798/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Alessio Marfe', ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7798/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
9/09/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I, c.p.c.
l'ultimo dei quali è scaduto il 5/12/2024,
TRA
Parte_1
(c.f.: ), in persona del curatore fallimentare Avv. Cogna Alessandra,
[...] P.IVA_1
elett.te dom.ta in Foggia alla Via Trieste n. 3, presso lo studio dell'Avv. Fabiano Nicoletta, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- ATTRICE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to in Foggia alla Via Controparte_1 C.F._1
Valentini Alvarez n. 14, presso lo studio dell'Avv. Corsini Gianfranco, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTO
E
(p. iva: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., elett.te domt.ta in Foggia al C.so V. Emanuele II n. 8, presso lo studio dell'Avv. Aldo Teta, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA
Oggetto: responsabilità civile;
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9/09/2024, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione consegnato per la notifica il 9/11/2018, la curatela del fallimento della ditta “ ” ha convenuto in giudizio, per condotte Parte_1
negligenti e contra legem, , quale ex curatore fallimentare del medesimo Controparte_1
fallimento, revocato dal Tribunale di Foggia con decreto del 25/05/2016, e il
[...]
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_3
“a. accertare la responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale, del Dott. per i fatti di cui ai punti da I. a VII. commessi/omessi dallo stesso per Controparte_1 colpa grave in danno del patrimonio e della massa dei creditori del Parte_1
, sussistendo i requisiti di entrambe le fattispecie;
[...]
b. accertare la corresponsabilità con il Dott. della Controparte_1 Controparte_2 nella determinazione del danno pari ad €. 21.376,00, oltre interessi fino al soddisfo,
[...]
meglio descritto e per le ragioni di cui al punto I. che precede;
c. per l'effetto, condannare il Dott. al pagamento in favore della Controparte_1
della somma complessiva Euro Parte_1
143.657,09, oltre agli interessi legali e spese legali del presente giudizio, ovvero la maggiore
o minore somma che codesta Autorità vorrà accertare;
d. limitatamente alla somma indebitamente prelevata dal c/c intestato al fallimento pari ad €. 21.376,00, condannare in maniera solidale il Dott. e la Controparte_1 [...]
per le ragioni sopra meglio precisate al risarcimento del danno da prelievo Controparte_2
effettuato contra legem da quantificarsi nel pari importo maggiorato degli interessi sino al soddisfo oltre rivalutazione, ovvero nella maggiore o minore somma che codesta Onorevole
Autorità riterrà di giustizia”.
In data 14/02/2019 si è costituita in giudizio la banca, contestando la domanda giudiziale proposta nei suoi confronti e proponendo domanda riconvenzionale c.d. trasversale nei confronti dell'altro convenuto . Nello specifico, la banca ha chiesto Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Piaccia all'on.le Tribunale adito, in via principale, rigettare la domanda risarcitoria proposta ai danni della in persona del Controparte_2
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legale rappresentante pro tempore, per l'inesistenza del presupposto omissivo del rispetto della norma prevista dall'art. 34 L.F. così come rappresentato da controparte;
2) In alternativa, nella malaugurata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui al punto 1, accogliersi la domanda riconvenzionale formulata con il presente atto ai danni del dott. per il ristoro del danno causato alla Controparte_1 Controparte_2
a titolo di risarcimento per fatto illecito ex art. 2043 c.c. quale conseguenza dell'
[...]
eventuale illegittimo comportamento nell'operazione di prelievo del 3.9.2019 e comunque per
l'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. procuratosi con l'operazione di prelievo del
3.9.2019, ivi comprese le spese di causa.. Di conseguenza condannare il predetto a corrispondere in favore della l'importo di €. 21.376,00, Controparte_2
oltre interessi e le ulteriori spese che la dovesse sopportare in conseguenza dell'azione CP_2
giudiziaria patita, comprese quelle sostenute per la propria difesa in giudizio, ovvero per la maggior o minor somma che dovesse essere determinata in corso di causa”.
In data 19/02/2019 si è costituito in giudizio , contestando punto per Controparte_1
punto l'atto di citazione, chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla curatela fallimentare perché infondate in fatto e diritto oltre che sfornite di prova. Il convenuto, inoltre, ha chiesto di chiamare in causa la quale suo istituto assicurativo Controparte_4
per la copertura dei rischi collegati alla responsabilità professionale.
La richiesta di chiamata in causa del terzo è stata dichiarata inammissibile, perché tardivamente proposta, con ordinanza del 25/02/2019.
Istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti e di prova testimoniale a con il testimone , la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di Testimone_1
cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza del 9/09/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. La domanda è parzialmente fondata e merita, quindi, accoglimento, nei limiti che si esporranno.
Trattasi di azione di responsabilità contro il curatore revocato, prevista dall'art. 48 l. fall.
Secondo i primi due commi del predetto articolo “Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno
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le operazioni relative alla sua amministrazione.
Durante il fallimento l'azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, ovvero del comitato dei creditori”.
Nella specie, l'azione è stata ritualmente proposta dal nuovo curatore, all'uopo autorizzato dal giudice delegato (v. allegati all'atto di citazione nn. 1, 2 e 3).
Tale azione comporta una valutazione della condotta del curatore fallimentare revocato secondo il paradigma della diligenza "qualificata" di cui all'art. 1176, co. 2, c.c., avuto riguardo alla natura professionale dell'incarico svolto, sia pure con la facoltà di avvalersi, a fronte di problemi tecnici di particolare difficoltà, della limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c., palesandosi, di contro, irrilevante, a fini esimenti,
l'eventuale autorizzazione resa al curatore dal giudice delegato (Cass. n. 13597/2020).
Come sostenuto dalla costante giurisprudenza di legittimità, l'azione di responsabilità contro il curatore revocato ha natura contrattuale in ragione della natura del rapporto
(equiparabile latu sensu al mandato) e del suo ricollegarsi alla violazione degli obblighi posti dalla legge a carico dell'organo concorsuale (Cass. nn. 13597/2020, 16589/2019, 25687/2018,
16214/2007, 5044/2001, 1507/2000 e 8716/1996).
Tale orientamento trova conferma nell'insegnamento delle Sezioni Unite della
Suprema Corte per cui “la responsabilità nella quale incorre "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta" (art. 1218 c.c.) può dirsi contrattuale non soltanto nel caso in cui l'obbligo di prestazione derivi propriamente da un contratto, nell'accezione che ne dà il successivo art. 1321 c.c., ma anche in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dall'inesatto adempimento di un'obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte”, potendo “discendere anche dalla violazione di obblighi nascenti da situazioni (non già di contratto, bensì) di semplice "contatto sociale", ogni qual volta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere, in tali situazioni, un determinato comportamento”. In altri termini, “la distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sta essenzialmente nel fatto che quest'ultima consegue dalla violazione di un dovere primario di non ledere ingiustamente la sfera di interessi altrui, onde essa nasce con la stessa obbligazione risarcitoria, laddove quella contrattuale presuppone l'inadempimento di uno specifico obbligo giuridico già preesistente e volontariamente assunto nei confronti di un determinato soggetto (o di una determinata cerchia di soggetti)”.
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Anche la categoria delle "obbligazioni ex lege" (da taluno ricondotta agli "altri atti o fatti idonei" a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico, cui allude lo stesso art. 1173 c.c.) è soggetta a un regime che non si discosta da quello delle obbligazioni contrattuali in senso stretto, laddove le obbligazioni integranti la c.d. responsabilità da fatto lecito (come la gestione di affari altrui e l'arricchimento senza causa) non presuppongono l'inesatto adempimento di un obbligo precedente (di fonte legale o contrattuale che sia) né dipendono da comportamenti illeciti dannosi (Cass. Sez. U, 14712/2007; conf. Cass. Sez. U,
12477/2018; cfr. ex multis Cass. 25644/2017, in termini di "contatto qualificato" e Cass.
4153/2019, sulle prestazioni accessorie a obblighi legali).
Il tal senso depone anche la riformulazione dell'art. 38 legge fall. - nel senso che “il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio (...) con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico” (laddove il precedente testo prevedeva solo che egli dovesse “adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio”) - poiché il passaggio dal paradigma del primo comma dell'art. 1176 c.c. (per cui “nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia”) a quello del secondo comma (per cui “nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”) costituisce una conferma della natura contrattuale della responsabilità, cui è infatti connaturata la diligenza professionale. Ciò significa che dal curatore si pretende non già un livello medio di attenzione e prudenza, ma la diligenza correlata (anche) alla perizia richiesta dall'incarico professionale, secondo specifici parametri tecnici, sia pure con la conseguente facoltà di avvalersi - a fronte di problemi tecnici di particolare difficoltà - della limitazione di responsabilità contemplata dall'art. 2236
c.c. (che esonera da responsabilità in caso di colpa lieve).
Ne consegue che, in materia di riparto dell'onere probatorio, troverà applicazione il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
13533/2001: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…) Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al
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creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (…), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità successiva, sarà anche in questo caso onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità (v. per una disamina del tema la recente Cass. civ., sez. III, 9/05/2024, n.12760).
3. Tanto premesso, giova innanzitutto rilevare come il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, con decreto del 23/11/2017 (divenuto irrevocabile), a seguito delle contestazioni sollevate dal curatore subentrato, non ha approvato il conto di gestione presentato dal curatore uscente, , ritenendo che l'esecuzione dell'incarico Controparte_1
affidato non appariva improntata a canoni di diligenza professionale e che, al contrario, si caratterizzava per una obiettiva opacità della tenuta delle scritture contabili nonché per un grave ammanco nelle casse della procedura (v. allegato all'atto di citazione n. 6).
4. Passando all'esame dei singoli inadempimenti posti alla base della domanda di risarcimento del danno proposta dalla curatela fallimentare, è incontestato, oltre che documentalmente provato attraverso l'estratto del conto n. 31/1005784 intestato alla
” presso la che il curatore Controparte_5 Controparte_2
fallimentare revocato abbia effettuato in data 3/09/2014 un prelievo di euro 21.376,00, annotato nella relazione dello stesso curatore fallimentare revocato tra le “uscite” come
“acconto compenso e rimborso spese curatore”.
Rispetto a tale prelievo, come già rilevato dal Collegio con il menzionato decreto del
23/11/2017, il curatore fallimentare revocato non ha prodotto l'istanza di liquidazione, il provvedimento di liquidazione dell'acconto di competenza del tribunale né il mandato di pagamento. Nonostante le indagini della cancelleria, nessun provvedimento giudiziale giustificativo del prelievo è stato rinvenuto nel fascicolo del fallimento né è stato individuato un possibile numero cronologico di un tale provvedimento (v. allegato all'atto di citazione n.
8: attestato del dirigente di cancelleria con dichiarazione del 21/11/2017).
In mancanza di un mandato di pagamento del giudice delegato, della cui esistenza doveva essere fornita la prova dal curatore fallimentare revocato, il prelievo in esame deve ritenersi un fatto illecito, che viola il disposto degli artt. 34, ult. co., e 39 l. fall., secondo cui: è in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi;
nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore,
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nemmeno per rimborso di spese;
le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale;
il prelievo delle somme dal conto corrente intestato alla procedura fallimentare è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.
Sul punto, in mancanza di un qualunque documento giustificativo del prelievo, non può attribuirsi rilevanza alla testimonianza di , considerato che Testimone_1
trattasi di dichiarazioni rese da un dipendente della banca, responsabile della filiale coinvolta, generiche e contraddittorie. Infatti, il teste, da un lato, ha affermato di aver verificato che vi fosse la documentazione autorizzativa dell'operazione ma, dall'altro, ha dichiarato di non sapere esattamente in quel caso quale fu la documentazione autorizzativa rinvenuta per quella specifica operazione. Nel complessivo quadro probatorio sopra delineato, caratterizzato dalla mancata produzione, da parte di entrambi i convenuti, del benché minimo documento giustificativo del prelievo, le dichiarazioni rese dal testimone vanno reputate inattendibili sia da un punto di vista soggettivo, trattandosi di un soggetto direttamente coinvolto e potenzialmente responsabile dell'operazione, che oggettivo, per i motivi appena esposti.
Di tale evento deve pertanto ritenersi corresponsabile, nei confronti della curatela fallimentare, titolare del rapporto di conto corrente, anche la banca, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
e quindi a titolo di responsabilità contrattuale, per aver consentito un prelievo palesemente illecito, in quanto non giustificato da un provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria, in violazione dei criteri di buona fede contrattuale (artt. 1175 e 1375 c.c.) e di diligenza nell'adempimento (art. 1176 c.c.) nonché degli artt. 34 e 39 l. fall.
Al riguardo, va rimarcato come nessuna prova concreta abbia fornito la banca dell'eccepito “caso fortuito” costituito dallo smarrimento della documentazione giustificativa dell'operazione, peraltro allegato in maniera del tutto dubitativa dalla stessa convenuta (v. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta: “Tale evento fortuito (mancato reperimento della busta di cassa nell'archivio della banca), può essersi verificato a seguito di smarrimento della stessa, nella fase di ritiro o di riconsegna dalla ditta CNI spa di Roma, in quanto incaricata dalla per il ritiro presso le varie agenzie e la Controparte_2 successiva riconsegna presso la sede centrale, delle buste di cassa delle singole giornate”).
Talché, alla luce di quanto esposto, i convenuti andranno condannati, in solido tra loro, al risarcimento del danno subìto dalla curatela fallimentare, ammontante ad euro 21.376,00,
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oltre interessi al tasso legale dalla domanda e sino al soddisfo (v., ex multis, in tema di responsabilità solidale di soggetti che abbiano arrecato un medesimo danno per l'inadempimento di obbligazioni derivanti da diversi titoli nei confronti di un unico danneggiato, Cass. n. 9675/2023 e n. 24405/2021).
Nulla deve essere riconosciuto, invece, per rivalutazione, considerato che trattasi di obbligazione pecuniaria e che, nella specie, la parte attrice non ha fornito la prova della sussistenza del maggior danno di cui all'art. 1224, co. 2, c.c.
4.1. Deve quindi esaminarsi la domanda riconvenzionale c.d. trasversale avanzata dalla banca convenuta nei confronti dell'altro convenuto , ai sensi dell'art. Controparte_1
2043 o dell'art. 2041 c.c., avente ad oggetto il ristoro del danno causato alla stessa banca dalla condanna al risarcimento in favore della curatela fallimentare, in quanto imputabile alla condotta illecita o ingiustificata del curatore fallimentare revocato.
La domanda deve essere qualificata come regresso tra condebitori solidali, secondo quanto previsto dall'art. 2055, co. 2 e 3, c.c., applicabile ancorché le singole condotte configurino un illecito aquiliano e uno contrattuale ed anche qualora il danno sia riferibile a diversi inadempimenti (Cass. n. 7618/2010).
Tale domanda può essere accolta, nei limiti di quanto di ragione, poiché, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il condebitore solidale, convenuto in giudizio dall'unico creditore, può promuovere l'azione di regresso nei confronti degli altri coobbligati anche prima di aver pagato la propria obbligazione, fermo restando che l'eventuale sentenza di accoglimento non potrà essere messa in esecuzione se chi l'ha promossa non abbia a sua volta adempiuto nei confronti del creditore principale. In sostanza, il giudice ben può emettere due distinte pronunce di condanna, l'una subordinata all'altra, nel senso che la pronuncia in via di regresso può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore, l'adempimento nei confronti del creditore, atteso che l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro ed incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configuri come elemento accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale (Cass. nn.
11962/2022, 12691/2008, 12300/2003, 15930/2002, e 297/1994).
L'onere di provare le circostanze idonee a superare la presunzione del pari concorso di colpa, prevista per il caso di dubbio dall'art. 2055, co. 3, c.c., grava sull'attore che pretenda il rimborso di una somma superiore alla metà (Cass. n. 3626/2017).
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Nella specie, pertanto, l'onere probatorio ricadeva sulla banca.
Ebbene, considerato che la domanda di regresso è stata avanzata del tutto genericamente, senza alcuna motivazione a sostegno, né in fatto né in diritto, e che, ad ogni modo, non vi sono elementi istruttori che consentono di determinare la gravità delle rispettive colpe, mentre può con certezza affermarsi che le condotte del curatore fallimentare e dei bancari hanno contribuito in pari misura a produrre le conseguenze dannose che ne sono derivate in capo al fallimento, si ritiene di non poter derogare alla presunzione di pari concorso di cui all'art. 2055, co. 3, c.c.
Ragion per cui, subordinatamente all'effettivo pagamento da parte della banca del risarcimento del danno in favore della curatela fallimentare, andrà Controparte_1
condannato a pagare in favore della stessa banca, a titolo di regresso, la metà dell'importo complessivo da questa versato in favore della curatela fallimentare a titolo di risarcimento del danno.
5. A questo punto, si può passare all'esame degli ulteriori inadempimenti posti alla base della domanda di risarcimento del danno proposta dalla curatela fallimentare, riguardanti esclusivamente il curatore fallimentare revocato.
La curatela fallimentare ha lamentato che non risultano incassati i canoni di locazione di euro 1.000,00 cadauno (oltre iva al 20%) relativi ai mesi di agosto e settembre 2011, riferiti al contratto di locazione dell'1/09/2007, registrato in Cerignola il 25/09/2007 al n. 2149, serie
3, in essere con la Società Frutta di cui alle fatture n. 9 del 10/08/2011 e n. 11 del CP_6
13/09/2011.
Il curatore fallimentare revocato si è difeso eccependo di avere proceduto ad una compensazione con il conduttore effettuata tra i due mesi di agosto e settembre 2011 e la cauzione di euro 3.000,00 a suo tempo versata, poiché la società Frutta Viva s.a.s. aveva inviato rituale disdetta del rapporto locatizio per difficoltà economiche.
Come già rilevato dal Collegio nel decreto del 23/11/2017, la circostanza della avvenuta compensazione dei canoni di locazione impagati e non riscossi è allegata ma priva di alcun riscontro probatorio sia documentale che di altra natura (evidenziandosi, al riguardo, come il convenuto abbia rinunciato alla prova testimoniale ammessa sul punto).
D'altronde, deve rimarcarsi come le poste attive e passive della compensazione non risultino dalla documentazione gestionale e contabile del fallimento e come manchino agli atti
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della procedura l'istanza e l'autorizzazione alla compensazione, necessarie ai sensi dell'art. 35
l. fall.
Può pertanto affermarsi che la condotta del curatore fallimentare revocato, il quale ha omesso di agire per il pagamento dei canoni di locazione, in violazione del parametro di diligenza di cui all'art. 38 l. fall., abbia arrecato un corrispondente danno al fallimento, pari all'ammontare dei canoni e, dunque, ad euro 2.000,00, dovendo escludersi invece dal risarcimento l'iva.
Pertanto, dovrà essere condannato a pagare, a titolo di risarcimento Controparte_1
del danno, in favore della curatela fallimentare, l'ulteriore importo di euro 2.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda e sino al soddisfo.
6. Va poi risarcito il danno provocato al fallimento da per avere Controparte_1
“abbandonato in loco” una serie di beni mobili ritenuto di “scarso valore” ma che, nel totale, avevano un valore, come da inventario, di euro 1.922,00.
E' incontestato che tali beni, lasciati in stato di abbandono, abbiano subìto un inevitabile deperimento a causa del trascorrere del tempo.
La scelta del curatore fallimentare revocato, rivendicata anche nelle difese espletate in questo giudizio, di “lasciare in loco mobili di nessuna o scarsa importanza e valore, rinunciando alla loro vendita, che si sarebbe rivelata una spesa antieconomica per la procedura”, nell'esercizio di un affermato “potere decisionale autonomo”, è in netto contrasto con l'art. 104 ter l. fall., che prescrive: “Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore”.
Nella specie, infatti, mancano sia l'autorizzazione del comitato dei creditori sia la comunicazione ai creditori affinché questi possano iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni.
Anche sul punto, si condivide pienamente quanto sostenuto nel decreto del
23/11/2017: “non è poi accettabile che il curatore possa abbandonare alcuni beni, con propria determinazione, solo perché di modesto valore (pari ad alcune centinaia di euro), senza interpellare né il comitato dei creditori, né il GD sul da farsi, non tralasciando la considerazione che il curatore doveva egli stesso adoperarsi per liquidare i beni con il
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miglior risultato possibile, anche per vie brevi visto il non ingente valore, ma non certo rimanere inerte ed aspettare offerte di soggetti terzi, che chissà in quale modo dovevano giungere a conoscenza della pendenza della procedura fallimentare”.
Del tutto apodittiche sono infatti le difese del convenuto sulla antieconomicità della vendita e sulla pronosticata assenza di eventuali offerte di acquisto.
Pertanto, dovrà essere condannato a pagare, a titolo di risarcimento Controparte_1
del danno, in favore della curatela fallimentare, l'ulteriore importo di euro 1.922,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda e sino al soddisfo.
7. Le doglianze della curatela fallimentare riguardanti la linea di produzione dell'olio d'oliva appresa alla massa fallimentare non possono essere condivise, avendo il curatore fallimentare revocato fornito la prova di aver agito con diligenza, in conformità alle norme di legge e previa autorizzazione del giudice delegato.
Risulta dagli atti e, in particolare, dai documenti prodotti, che, nel corso del 2006, la ditta acquisì in leasing un frantoio a ciclo completo e annessi Parte_1 Parte_1
macchinari della linea “Pieralisi” presso la La ditta si rese Controparte_7 Parte_1
morosa nel pagamento dei canoni, per cui la ottenne la risoluzione del Controparte_7
contratto e un decreto ingiuntivo per la riconsegna del frantoio e dei macchinari. La
si oppose, chiedendo in riconvenzionale la restituzione delle somme già pagate, Parte_1
evocando la natura traslativa del contratto di leasing, ma senza contestare che i beni ottenuti in leasing andassero riconsegnati alla quale legittima proprietaria degli Controparte_7
stessi, in ragione del mancato pagamento dei canoni. Il Tribunale di Jesi, presso cui era stata incardinata la causa, concesse la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo e interruppe il giudizio a seguito dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della . Parte_1
La , a quel punto, presentò agli organi fallimentari istanza di rivendica dei beni di CP_7
sua proprietà ma l'istanza fu rigettata sul presupposto che “pende avanti l'A.G. di Jesi
l'accertamento della natura traslativa del contratto di leasing concluso tra l'opponente e
l'opposto”. Avvero tale provvedimento ricorreva avanti al Tribunale di Foggia la CP_7
ex artt. 98-99 l. fall. evidenziando come il giudizio dinanzi al Tribunale di Jesi fosse
[...]
stato interrotto e come l'opposizione della fallita, relativa alla natura traslativa del leasing, era finalizzata solo ad ottenere il rimborso dei canoni versati e non certo a negare che la controparte fosse proprietaria di quanto concesso in leasing.
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Ebbene, come si evince dalla documentazione depositata, nelle more, pendenti i due giudizi, venne stipulato, il 22/04/2009, un atto di transazione, previamente autorizzato dal giudice delegato con provvedimento dell'1/04/2009 ai sensi degli artt. 35 e 41, co. 4, l. fall., vista l'inerzia del comitato dei creditori a fronte della formale richiesta del curatore fallimentare, in virtù del quale la curatela fallimentare rinunciava alla domanda di restituzione dei canoni riconoscendo in capo alla la proprietà dei beni oggetto del Controparte_7
contratto di leasing mentre la concedente riconosceva alla curatela fallimentare il diritto di acquistare i beni in leasing al prezzo di euro 110.000,00 (nonostante, si badi bene, il valore degli stessi fosse stato stimato dal c.t.u. in euro 185.000,00), da esercitare entro il 31/12/2009, con la possibilità di perfezionare l'acquisto direttamente in favore di soggetti terzi che avrebbero provveduto direttamente al pagamento del prezzo pattuito. L'atto di transazione prevedeva, inoltre, che, in caso di mancato acquisto dei beni nel termine indicato, la avrebbe potuto procedere immediatamente, a propria cura e spese, al ritiro Controparte_7
dei beni presso lo stabilimento della fallita. Le parti si impegnavano, infine, ad abbandonare i due giudizi in corso, con compensazione delle spese di lite (fatto che poi puntualmente avvenne).
L'unica offerta d'acquisto che pervenne alla curatela fallimentare fu quella della F.lli
Ferri s.r.l., datata 26/11/2009, per l'ammontare di soli euro 45.000,00 (v. allegato all'atto di citazione n. 16). L'offerta di acquisto in questione, dettagliata e puntuale, che contiene un espresso riferimento “all'acquisto dell'intero impianto oleario di marca così come CP_8
inventariato nel verbale dell'ufficio fallimentare preso il tribunale di Foggia relativamente al fallimento n. 2/08 R.F. della ditta “ ” di San Ferdinando di Parte_1
Puglia”, comprova che della vendita fu fornita pubblicità da parte del curatore fallimentare.
Conseguentemente, come da accordo transattivo, “la provvide, allo Controparte_7
scadere del termine fissato al 31/12/2009, al ritiro di tutti i beni di sua proprietà in questione” (fatto dedotto sin dalla comparsa di costituzione e risposta dal convenuto e mai contestato dall'attrice).
Previa rituale autorizzazione da parte del giudice delegato, il curatore fallimentare effettuò il pagamento del compenso dovuto all'avv. Marcello Lama per avere rappresentato e difeso la curatela nella controversia con la (v. allegato n. 28 alla Controparte_7
produzione di parte attrice).
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Al di là dell'assenza di irritualità, violazioni o negligenze nell'operato del curatore fallimentare poi revocato, non risulta che il comportamento di quest'ultimo abbia arrecato alcun danno alla curatela fallimentare, considerato che nell'ambito dei due contenziosi pendenti tra la e la era incontestato che, essendosi la fallita resa Parte_1 Controparte_7
morosa nel pagamento dei canoni, i beni in leasing dovessero essere restituiti alla concedente, quale legittima proprietaria, mentre il diritto della utilizzatrice ad ottenere la restituzione dei canoni pagati, in virtù della assunta natura traslativa del contratto, era contestato e sub iudice
e, comunque, non può essere oggetto di una prognosi ex post di fondatezza o infondatezza in questa sede, data l'assenza di elementi per effettuare una tale valutazione. Di talché può sostenersi che la transazione del 22/04/2009, la cui convenienza fu positivamente valutata anche dal giudice delegato che ne autorizzò la stipula, rappresentava, al momento della sua sottoscrizione, un atto potenzialmente conveniente per la curatela fallimentare. Quest'ultima, infatti, a fronte del riconoscimento espresso dell'altrui diritto di proprietà, già pacifico e indiscusso, e alla rinuncia al proprio contestato diritto alla restituzione dei canoni già pagati ancora sub iudice, avrebbe potuto lucrare sulla differenza tra il valore effettivo stimato dei beni consessi in leasing (euro 185.000,00) ed il prezzo sensibilmente inferiore pattuito con la proprietaria per il loro acquisto (euro 110.000,00).
Significativo, d'altro canto, è che la questione non sia stata affrontata dal Collegio nel più volte menzionato decreto del 23/11/2017.
La doglianza in esame va pertanto disattesa.
8. Il convenuto andrà altresì condannato a pagare, a titolo di risarcimento del CP_1
danno, in favore della curatela fallimentare, l'ulteriore importo di euro 7.140,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda e sino al soddisfo.
Stando al verbale di inventario fallimentare sottoscritto dal curatore uscente - v. pagg.
3, 4 e 5, lotto 1, Capannone (allegato all'atto di citazione n. 14) - venivano appresi alla massa attiva altri beni del valore di euro 7.140,00, che secondo l sarebbero stati prelevati da CP_1
ditte terze, in un caso dagli acquirenti di una linea di produzione di carciofi e nell'altro dalla società proprietaria della linea di produzione olio , in quanto accessori alle CP_8
medesime produzioni. Più nello specifico, secondo il convenuto, nelle more della procedura, constatata la natura accessoria di tali beni, “si decise di soprassedere e, quindi, di non dover procedere alla futura vendita degli stessi”.
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Tuttavia, le circostanze per cui si sarebbe trattato di beni accessori alle linee di produzione che, in quanto tali, sarebbero stati consegnati alle ditte acquirenti o comunque proprietarie delle medesime produzioni, sono state dedotte genericamente e non sono state in alcun modo provate dal curatore fallimentare revocato.
Non esistono, in ogni caso, istanze, provvedimenti autorizzativi e verbali di consegna dei beni, così come già appurato dal Tribunale di Foggia nel più volte citato decreto del
23/11/2017.
La consegna dei beni in questione a ditte terze deve, pertanto, ritenersi avvenuta in violazione del già richiamato art. 104 ter l. fall., con conseguente danno per il fallimento, equivalente al valore dei beni perduti.
9. Infine, la curatela fallimentare ha dedotto e documentato che, al momento dell'insediamento del nuovo curatore, di dieci unità immobiliari facenti parte dell'attivo fallimentare risultavano trasferite solo tre unità, mentre le restanti sette erano ancora intestate alla procedura fallimentare. La stessa curatela ha poi dedotto che per fare chiarezza sulla questione veniva affidato incarico ad un nuovo c.t.u. e che, solo all'esito, si apprendeva che le unità non trasferite erano terreni non appartenenti alla fallita in forza di un atto pubblico d'obbligo edilizio del 2003 e dunque precedente alla dichiarazione di fallimento, per cui andavano estromesse dall'attivo. Infine, la curatela ha dedotto di aver dovuto provvedere alla cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento sui beni rivelatisi non di competenza di quest'ultimo.
Ebbene, secondo le prospettazioni attoree: “tale circostanza e il non avere il curatore inteso chiedere chiarimenti al ctu originariamente nominato, è sicuramente un elemento sintomatico, insieme agli altri, di una certa “distrazione” nell'espletamento della funzione di curatore non senza considerare che fare chiarezza sin da allora avrebbe evitato i nuovi oneri che la procedura ha dovuto sostenere successivamente” (nello specifico: visure ipocatastali, nuova c.t.u. e costi di cancellazione della trascrizione della sentenza, pari ad euro 1.221,19).
Tale doglianza non merita di essere condivisa, atteso che trattasi di accertamenti tecnici di elevata complessità, relativi ad un compendio stimato di un valore di oltre due milioni di euro, che furono demandati dall in qualità di curatore fallimentare, ad un CP_1
c.t.u., il quale inserì nel compendio immobiliare anche le menzionate sette unità immobiliari.
Non può omettersi di rilevare, inoltre, che l'estraneità dei sette terreni al patrimonio dell'impresa fallita è stata rilevata solo a seguito di nuova c.t.u., disposta oltre due anni dopo
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la revoca dell'incarico di curatore fallimentare all e la nomina del nuovo curatore, nel CP_1
giugno del 2018 (v. allegati all'atto di citazione nn. 4 e 20), e che, conseguentemente, si è proceduto alla cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento solo in corso di causa, nel febbraio del 2019 (v. allegato all'atto di citazione n. 30).
Non può, quindi, imputarsi al curatore fallimentare revocato e, specificamente, a sua negligenza o imperizia, la necessità di nominare un nuovo c.t.u. per l'accertamento dell'effettiva appartenenza dei terreni all'impresa fallita e di esperire ulteriori indagini tecniche, bensì alla difficoltà insita nel tipo di accertamento e, al più, all'errore in cui era incorso il primo c.t.u. nell'includere i beni nel complesso aziendale.
Trattasi, peraltro, di problematiche tecniche tutt'altro che infrequenti nell'ambito di procedure fallimentari complesse quale quella qui in esame, che intanto possono imputarsi al curatore fallimentare in quanto sussiste la prova rigorosa che esse scaturiscono dall'inadempimento da parte del curatore ai doveri del proprio ufficio.
Prova, nella specie, insussistente.
D'altronde, come già evidenziato, è applicabile al curatore fallimentare l'art. 2236 c.c., per cui, dinanzi a problemi tecnici di speciale difficoltà, egli risponde solo dei danni provocati con dolo o colpa grave.
10. Alla luce di quanto sopra esposto:
- i convenuti andranno condannati al pagamento, in solido tra loro, in favore della curatela fallimentare, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 21.376,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda e sino al soddisfo.
- andrà condannato a pagare, a titolo di regresso, in favore della Controparte_1
banca convenuta, subordinatamente all'effettivo pagamento da parte di quest'ultima del risarcimento del danno di cui al punto precedente in favore della curatela fallimentare, la metà dell'importo complessivo da questa pagato alla medesima curatela fallimentare a tale titolo;
- dovrà essere condannato a pagare, a titolo di risarcimento del Controparte_1
danno, in favore della curatela fallimentare, l'ulteriore importo complessivo di euro
11.062,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda e sino al soddisfo.
11. Non sussistono i presupposti per fare applicazione dell'art. 89 c.p.c., come richiesto dalla curatela fallimentare nella memoria di replica, non essendo le espressioni ivi richiamate dalla richiedente sconvenienti od offensive.
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12. Quanto alle spese di lite - che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014 - in virtù del principio della soccombenza, di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., si pongono a carico dei convenuti, in solido tra loro, ed andranno versate in favore della curatela fallimentare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) condanna e il al Controparte_1 Controparte_3
pagamento, in solido tra loro, in favore della curatela fallimentare della ditta Parte_1
, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 21.376,00, oltre
[...]
interessi al tasso legale dalla domanda e sino al soddisfo;
2) condanna a pagare, a titolo di regresso, in favore del Controparte_1 [...]
subordinatamente all'effettivo pagamento da parte di Controparte_3
quest'ultimo del risarcimento del danno di cui al punto precedente in favore della curatela fallimentare, la metà dell'importo complessivo da questo pagato alla medesima curatela fallimentare a tale titolo;
3) condanna il solo a pagare, a titolo di risarcimento del danno, in Controparte_1
favore della curatela fallimentare, l'ulteriore importo di euro 11.062,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda e sino al soddisfo;
4) condanna e il al Controparte_1 Controparte_3
pagamento, in solido tra loro, in favore della curatela fallimentare, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 5.863,00, di cui euro 5.077,00 per compenso ed euro 786,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Foggia, il 12/02/2025.
Il Giudice
(dott. Alessio Marfe')
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