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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/06/2025, n. 2426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2426 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza divorzio con figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti udienza sostituita
N. 9147/24 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 2.08.2024 da
1) Parte_1 nato il [...] in [...] cittadino italiano:
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Benedetta Cargnel e Lorenzo Tatarella presso i quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nata a Milano il 16.10.1979 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2
pagina 1 di 5 residente in [...] con l'Avv. Sara Mantegazza presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio civile in Milano in data 27.09.2019 (Atto N. 526 parte 2 serie A volume R03 - anno 2019 - Comune di MILANO)
In separazione dei beni.
□ separati con sentenza n. 2158/24
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli: nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data2.08.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
i dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 27.09.2019, in
Milano (Atto N. 526 parte 2 serie A volume R03 - anno 2019 - Comune di MILANO (MI)
ii ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
iii dichiarare compensate le spese legali;
iv omologare le seguenti condizioni:
1) La responsabilità genitoriale sul figlio sarà esercitata dai genitori in maniera Per_1 condivisa;
2) sarà collocato prevalentemente con la mamma, anche ai fini della residenza Per_1 anagrafica;
3) Il papà potrà vedere con le seguenti modalità: a settimana alterne, il papà andrà Per_1
a prendere il mercoledì al termine delle lezioni scolastiche e lo terrà con sé sino Per_1 alla domenica sera quando lo riaccompagnerà dalla mamma dopo cena;
durante la settimana che precede il w.e. di spettanza della mamma, il papà andrà a prendere Per_1 il mercoledì a scuola dove lo riaccompagnerà la mattina successiva. Nella stessa settimana, il papà potrà trascorrere con un altro pomeriggio, attualmente il Per_1 martedì riaccompagnando il figlio a casa della mamma dopo cena;
Vacanze di Natale: una settimana a testa: il genitore che starà con la settimana di Per_1
pagina 2 di 5 Natale lascerà il figlio il pomeriggio/sera della Vigilia di Natale all'altro genitore, che lo riporterà la mattina di Natale;
Vacanze estive: criterio alternanza 15 giorni a testa:
1-15 con un genitore;
16-31 con l'altro genitore;
Ciascun genitore potrà poi trascorrere con un'ulteriore settimana durante il mese Per_1 di giugno e/o durante il mese di luglio in un periodo da concordare di anno in anno, con possibilità per di trascorrere detto periodo in compagnia dei nonni. Per_1
Il tutto salvo miglior/ diverso accordo tra i genitori, anche in funzione delle esigenze di e dei genitori, che pertanto si impegneranno nell'interesse di a dialogare Per_1 Per_1 tra di loro.
4) Il Signor verserà alla signora , a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 Pt_2 del figlio la somma di € 275,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT
5)Ciascun genitore contribuirà al pagamento del 50% delle spese extra assegno relative a secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e Per_1 dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi: ▪ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
▪ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
▪ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
pagina 3 di 5 ▪ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
▪ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
▪ Il genitore che intende effettuare una spesa straordinaria da concordare, dovrà inviare all'altro una richiesta scritta. Quest'ultimo dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
▪ Il genitore che anticiperà la spesa dovrà inviare a mezzo racc. A/R o mail all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta.
6) fatto salvo il piano di rientro stabilito con gli accordi di separazione e sottoscritto in data 25.07.2024 e di cui la signora è tenuta al pagamento, le parti dichiarano di Pt_2 aver definito tutti i rapporti patrimoniali pendenti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano in data 27.09.2019 tra e Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Da atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Così deciso in Milano, il 18.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 5
N. 9147/24 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 2.08.2024 da
1) Parte_1 nato il [...] in [...] cittadino italiano:
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Benedetta Cargnel e Lorenzo Tatarella presso i quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nata a Milano il 16.10.1979 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2
pagina 1 di 5 residente in [...] con l'Avv. Sara Mantegazza presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio civile in Milano in data 27.09.2019 (Atto N. 526 parte 2 serie A volume R03 - anno 2019 - Comune di MILANO)
In separazione dei beni.
□ separati con sentenza n. 2158/24
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli: nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data2.08.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
i dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 27.09.2019, in
Milano (Atto N. 526 parte 2 serie A volume R03 - anno 2019 - Comune di MILANO (MI)
ii ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
iii dichiarare compensate le spese legali;
iv omologare le seguenti condizioni:
1) La responsabilità genitoriale sul figlio sarà esercitata dai genitori in maniera Per_1 condivisa;
2) sarà collocato prevalentemente con la mamma, anche ai fini della residenza Per_1 anagrafica;
3) Il papà potrà vedere con le seguenti modalità: a settimana alterne, il papà andrà Per_1
a prendere il mercoledì al termine delle lezioni scolastiche e lo terrà con sé sino Per_1 alla domenica sera quando lo riaccompagnerà dalla mamma dopo cena;
durante la settimana che precede il w.e. di spettanza della mamma, il papà andrà a prendere Per_1 il mercoledì a scuola dove lo riaccompagnerà la mattina successiva. Nella stessa settimana, il papà potrà trascorrere con un altro pomeriggio, attualmente il Per_1 martedì riaccompagnando il figlio a casa della mamma dopo cena;
Vacanze di Natale: una settimana a testa: il genitore che starà con la settimana di Per_1
pagina 2 di 5 Natale lascerà il figlio il pomeriggio/sera della Vigilia di Natale all'altro genitore, che lo riporterà la mattina di Natale;
Vacanze estive: criterio alternanza 15 giorni a testa:
1-15 con un genitore;
16-31 con l'altro genitore;
Ciascun genitore potrà poi trascorrere con un'ulteriore settimana durante il mese Per_1 di giugno e/o durante il mese di luglio in un periodo da concordare di anno in anno, con possibilità per di trascorrere detto periodo in compagnia dei nonni. Per_1
Il tutto salvo miglior/ diverso accordo tra i genitori, anche in funzione delle esigenze di e dei genitori, che pertanto si impegneranno nell'interesse di a dialogare Per_1 Per_1 tra di loro.
4) Il Signor verserà alla signora , a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 Pt_2 del figlio la somma di € 275,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT
5)Ciascun genitore contribuirà al pagamento del 50% delle spese extra assegno relative a secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e Per_1 dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi: ▪ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
▪ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
▪ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
pagina 3 di 5 ▪ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
▪ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
▪ Il genitore che intende effettuare una spesa straordinaria da concordare, dovrà inviare all'altro una richiesta scritta. Quest'ultimo dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
▪ Il genitore che anticiperà la spesa dovrà inviare a mezzo racc. A/R o mail all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta.
6) fatto salvo il piano di rientro stabilito con gli accordi di separazione e sottoscritto in data 25.07.2024 e di cui la signora è tenuta al pagamento, le parti dichiarano di Pt_2 aver definito tutti i rapporti patrimoniali pendenti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano in data 27.09.2019 tra e Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Da atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Così deciso in Milano, il 18.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
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