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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Bari
Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1038/2023 R.G., avente ad oggetto responsabilità extracontrattuale
TRA
rappresentata e difesa, giusto Parte_1
mandato in atti, dall'Avv. Vincenzo Mansueto, elettivamente domiciliata nel suo studio in Noci;
appellante principale
e rappresentato e difeso, giusto Controparte_1
mandato in atti, dall'Avv. Giovanni Moramarco, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Altamura; appellato-appellante incidentale
All'udienza collegiale del 15/01/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter
c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2
D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n.
197/22, nonché dell'anteriore provvedimento del Presidente di Sezione, di cui al decreto presidenziale n. 282/20, la causa
è stata assegnata a sentenza, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di seguito riportate.
Il procuratore dell'appellante principale conclude come da atto di appello: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, contrariis reiectiis, in riforma parziale dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente appello per i motivi tutti dedotti in narrativa: 1) accertata la responsabilità del sig. per le causali di cui Controparte_1
sopra, condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra , sia patrimoniali Parte_1
che morali, nella misura di € 50.000,00=, o in quell'altra minore o maggiore determinata in via equitativa dal
Giudice; 2) condannare la parte soccombente a pagare integralmente le spese e competenze del giudizio di primo grado, ivi compreso il costo della CTU nonché le spese e competenze del presente giudizio>.
Il procuratore dell'appellato-appellante incidentale ha così concluso: <precisa le proprie conclusioni cos come rassegnate nei propri scritti difensivi ed in particolare chiede: via preliminare a. ritenere e dichiarare>
l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1
. In via principale e nella denegata ipotesi di
[...]
ammissibilità dell'appello: B. RIGETTARE l'appello, perchè infondato in fatto ed in diritto;
C. RIGETTARE la domanda di risarcimento avanzata da Parte_1
per il presunto mancato godimento dell'immobile
[...]
in comproprietà, poiché infondata in fatto ed in diritto;
D.
RIGETTARE ogni altra domanda avanzata da
[...]
nei confronti di , poiché Parte_1 Controparte_1
infondata; E. RITENERE E DICHIARARE la sig.ra
[...]
tenuta al pagamento in favore del sig. Parte_1
della somma di € 6.043,42, oltre interessi Controparte_1
e danno da svalutazione monetaria, per l'effetto, F.
CONDANNARE la sig.ra al Parte_1
pagamento in favore del sig. della somma Controparte_1
di € 6.043,42 oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compenso. Nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, si chiede che venga confermata anche la statuizione sulla compensazione delle spese legali, tenuto conto della sostanziale soccombenza reciproca (di contro a quanto ex adverso asserito nell'atto di appello), del contegno dilatorio assunto dall'appellante nel giudizio di primo grado e della invalidità della procedura di mediazione esperita.
Inoltre, alcun interesse dovrà essere riconosciuto alla sig.ra dalla data della sentenza di primo grado, dal Pt_1
momento che il sig. ha comunicato a Controparte_1
mezzo pec al difensore della sig.ra la volontà di Pt_1
pagare, senza alcun riconoscimento ed al solo fine di evitare azioni esecutive, chiedendo le coordinate bancarie per il versamento, ma la nota non è mai stata riscontrata>.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, notificato in data 21.10.2016, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Bari, il fratello , esponendo: di Controparte_1
essere comproprietaria con quest'ultimo di una villetta sita in Ostuni – Villaggio di Rosamarina;
che il bene era loro pervenuto, in ragione di metà per ciascuno, in forza di successione testamentaria del padre Persona_1
(deceduto il 10.12.1985); che, dall'anno 2012, il fratello le aveva impedito il godimento dell'immobile, impossessandosene in via esclusiva, ed aveva peggiorato le condizioni della villa, tagliando tutti gli alberi di pino. Pertanto, l'attrice chiedeva lo scioglimento della comunione ereditaria e la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 50.000,00, a titolo di risarcimento del danno per il mancato godimento e per la perdita di valore dell'unità immobiliare de qua.
si costituiva in giudizio, con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta del 7.2.2017, in rito, eccependo l'improcedibilità della domanda, per mancato previo svolgimento della mediazione e, nel merito, per un verso, aderendo alla domanda di scioglimento della comunione, in relazione alla quale si dichiarava disponibile ad acquistare la quota dell'attrice, e, per altro verso, contestando le avverse prospettazioni ed, in particolare, negando di aver occupato in via esclusiva l'immobile, al riguardo precisando che, secondo gli accordi intercorsi tra le parti, il godimento dello stesso era avvenuto in maniera alternata ogni anno, negando altresì di aver diminuito il valore dell'immobile, spiegando di essere stato costretto all'eradicazione dei pini per ragioni di sicurezza.
Il convenuto, infine, affermando di aver sostenuto spese nell'interesse comune e di averle anticipate per conto della sorella, in via riconvenzionale, chiedeva pronuncia di condanna dell'attrice al rimborso della somma di € 6.330,39
a titolo di restituzione, con vittoria di spese di lite. La causa veniva istruita con produzioni documentali delle parti, escussione di testimoni ( Controparte_2 CP_3
e ed espletamento di CTU
[...] Tes_1 Controparte_4
estimativa (elaborato peritale a firma dell'arch.
[...]
, in data 24/4/2019). Per_2
Con ordinanza del 04.02.2022, la comunione veniva sciolta, con attribuzione dell'intera proprietà del bene al convenuto,
a fronte di un conguaglio determinato in € 91.148,54.
Sicchè, proseguita sulle ulteriori domande, la causa è stata decisa dall'adito Tribunale con sentenza n. 2433/2023 pubbl. il 20/06/2023, con la quale è stato così statuito: <1)
ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda risarcitoria dell'attrice e, per l'effetto, CONDANNA Controparte_1
al pagamento in favore di delle Parte_1
seguenti somme: a) € 7.535,00 oltre interessi al saggio legale a far data dal 31.07.2014; b) € 6.415,00 oltre interessi al saggio legale a far data dal 31.07.2016; 2) ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda riconvenzionale del convenuto e, per l'effetto, CONDANNA Parte_1
al pagamento in favore di della
[...] Controparte_1
somma di € 223,50 oltre interessi al saggio legale a far data dal 07.02.2017; 3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti>.
Il primo Giudice, dando atto preliminarmente che, all'esito dello scioglimento della comunione disposto con ordinanza del 04.02.2022, il residuo thema decidendum aveva ad oggetto le sole domande di condanna, proposte reciprocamente dalle parti, ha ritenuto entrambe meritevoli di accoglimento per quanto di ragione.
In particolare, con riguardo alla domanda dell'attrice, il
Tribunale ha osservato, in primo luogo, che, in conformità all'istruttoria espletata, l'utilizzo della villetta M2, sita nel
Villaggio Rosamarina in Ostuni, in comproprietà tra le parti in causa, metà per ciascuno, era stato regolamentato, di comune accordo, prevedendo che ciascun comproprietario ne avrebbe fatto esclusivo utilizzo ad anni alterni, a partire dal 1 agosto e sino al 31 luglio dell'anno successivo.
In punto di fatto, il Tribunale ha ritenuto che l'attrice abbia fornito adeguata prova dell'assunto dalla stessa sostenuto, secondo cui il convenuto, al termine del proprio turno annuale del 31.07.2013, non avesse rilasciato l'immobile in favore della sorella, impedendone così l'utilizzo, tramite il cambio di serratura e l'apposizione di lucchetti e catene.1 Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto dimostrato l'illecito non oltre l'offerta della chiave del lucchetto, avvenuta nella primavera del 2016, sul presupposto dell'omessa dimostrazione, da parte dell'attrice, di ulteriori condotte impeditive frapposte dal fratello all'apprensione materiale del bene, non desumibili né dal certificato di residenza del convenuto,2 né dalla constatazione del CTU che, in occasione dell'ispezione, aveva verificato la presenza del convenuto dimorante nell'immobile.3
Così delimitato (dal 01.08.2013 al 31.07.2016) l'arco temporale di utilizzo esclusivo dell'unità immobiliare de qua, con conseguente impedimento all'accesso dell'attrice nel turno annuale convenzionalmente pattuito, l'ammontare del danno di natura risarcitoria è stato dal Tribunale determinato (per le sole annualità di spettanza dell'attrice, ovverosia le due annualità che andavano dal 01.08.2013 al
31.07.2014 e dal 01.08.2015 al 31.07.2016), nella misura di
€ 7.535,00, per la prima annualità, ed € 6.415,00, per la seconda annualità, con l'aggiunta dei soli interessi legali, in difetto di specifica domanda della rivalutazione monetaria.
Ciò, sulla base del valore locativo del bene4 ma previa riduzione percentuale, in ragione di 1/3, in considerazione
dalle stesse parti. Tale comportamento costituisce un fatto contra ius nella misura in cui rappresenta una violazione del titolo negoziale di godimento del bene comune che le stesse parti avevano convenuto>. dell'incidenza degli oneri fiscali, gravanti sul concedente l'ipotetica locazione, limitativi dell'effettivo valore del godimento esercitato dal proprietario medesimo, e del rischio di carenza della domanda locativa sul mercato
(verosimilmente con riferimento ai mesi invernali).
Il primo Giudice non ha ritenuto meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento del danno per deprezzamento del valore dell'immobile, conseguente all'eradicazione di tre pini, in difetto di qualsiasi illecito ascrivibile al convenuto a tal proposito. Ciò sul presupposto – ravvisato dal primo
Giudice - del difetto di prova, a carico dell'attrice, in ordine all'effettiva diminuzione del valore, ma, soprattutto, a fronte della prova, fornita dal convenuto, sulle ragioni giustificatrici e legittimanti l'eradicazione dei pini, resa necessaria per la situazione di pericolosità, acuitasi a seguito dell'alluvione del settembre 2015.5
È stata disattesa dal Tribunale anche la domanda di risarcimento dei danni morali, pure invocati dall'attrice.
La domanda riconvenzionale, spiegata dal convenuto, è stata accolta dal primo Giudice soltanto parzialmente.
A tal proposito, premesso che il convenuto aveva domandato il pagamento della somma complessiva di € 6.330,39, per diverse causali tutte ascrivibili a spese sostenute nell'interesse della comunione, e che, in punto di diritto, a norma dell'art. 1104 c.c., ciascun partecipante alla comunione ha l'obbligo di contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della res, mentre, quanto alle spese non necessarie, si richiede il preventivo consenso del contitolare del diritto, il Tribunale ha ritenuto che, delle spese asseritamente sostenute, per talune non vi sarebbe stato riscontro probatorio (quelle sub a-d-e-h della comparsa di costituzione in giudizio), per le altre avrebbe dovuto escludersi il carattere di necessità.
Solo limitatamente al pagamento della TARI, che, in quanto spesa fiscale, avrebbe dovuto stimarsi necessaria e quindi rimborsabile, il primo Giudice ha ritenuto raggiunta adeguata prova, limitatamente all'importo di € 223,50 (pari alla metà gravante sulla comproprietaria),6 maggiorato di interessi legali, dal dì (7.2.2017) della domanda
Infine, il Tribunale, in considerazione della reciproca soccombenza, ha compensato interamente fra le parti le spese processuali, ponendo anche a carico di entrambe metà per ciascuno le spese di C.T.U.
Avverso la sentenza hanno interposto appello entrambe le parti, in via principale, e, in via Parte_1
incidentale, . Controparte_1 La prima ha impugnato i capi della pronuncia del Tribunale, sia con riferimento alla determinazione dell'importo riconosciuto a titolo risarcitorio, riguardo al calcolo (con l'esclusione del periodo agosto 2017-luglio 2018 e dei periodi successivi sino alla decisione) ed alla decurtazione della percentuale di un terzo (in ragione degli oneri fiscali), sia con riguardo al mancato riconoscimento dei danni per perdita del valore dell'immobile, in conseguenza del taglio dei pini, e dei danni morali, sia con riferimento all'accoglimento, se pur parziale, della domanda riconvenzionale nella misura di € 223,50, per Tari riferita agli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, sia infine in merito alla statuita integrale compensazione delle spese processuali.
, eccependo in rito l'inammissibilità Controparte_1
dell'avverso gravame per dedotta aspecificità dei motivi di impugnazione, di cui ha comunque chiesto il rigetto nel merito, a sua volta, ha appellato la sentenza, quanto ai capi a sé sfavorevoli, con particolare riferimento al riconoscimento del risarcimento del danno, conseguente all'uso esclusivo dell'immobile nelle annualità spettanti alla sorella, secondo la convenuta turnazione, al negato accoglimento della domanda riconvenzionale, relativa al rimborso pro-quota delle spese sostenute nell'interesse della comunione, salvo l'importo corrispondente agli oneri fiscali, per altro quantificati erroneamente in € 223,50 anziché €
282,00, essendo stato pretermesso il pagamento di € 171,00, eseguito nel 2016, documentato con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
Il giudizio d'appello è stato celebrato a trattazione scritta, in conformità agli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022 e succ. modif., e, acquisita la documentazione in atti, all'udienza virtuale del 15/1/2025, preceduta dallo scambio di note conclusionali e memorie di replica, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni come sopra precisate, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Motivi della decisione
In rito, va preliminarmente escluso fondamento all'eccepita inammissibilità del gravame principale, per dedotta aspecificità dei motivi, posto che l'articolazione degli stessi si appalesa idonea a individuare i punti critici della pronuncia appellata e le ragioni delle censure mosse alla stessa, come si desume per altro agevolmente dalla ampia difesa, esercitata da , con la propria Controparte_1
comparsa di costituzione in appello, ove le avverse asserzioni sono state puntualmente individuate e contestate.
Nel merito, possono ritenersi adeguatamente provati, come già ritenuto dal primo Giudice, sia la comproprietà tra i litiganti, per quote eguali, dell'unità immobiliare oggetto di causa, fino al 4/2/2022,7 sia l'accordo intercorso tra i coeredi circa l'utilizzazione esclusiva del bene ad anni alterni.
Può, altresì, ritenersi oggettivamente provata l'utilizzazione in via esclusiva dell'immobile, in violazione del predetto accordo, da parte di , sulla base delle Controparte_1
comprovate e condivisibili ragioni già evidenziate nell'appellata sentenza, nelle annualità agosto 2013-luglio
2014 e agosto 2015-luglio 2016, periodi nei quali a
[...]
fu impedito il godimento del cespite Parte_1
immobiliare, mediante sostituzione della serratura e apposizione di catena e lucchetto, così impedendo l'accesso all'immobile, condotta riscontrata dalle deposizioni dei testi escussi nel corso del giudizio di primo grado,8 confermate dalle missive di contestazione inviate dalla al Pt_1
fratello e, indirettamente, dalle stesse ammissioni di quest'ultimo, contenute nella missiva con la quale, in corso di causa, ha formalmente offerto in Controparte_1
restituzione alla sorella le chiavi dell'unità immobiliare, al fine di ripristinare – come dallo stesso affermato - la legalità violata.
Correttamente, pertanto, nella liquidazione del danno risarcibile, conseguente alla violazione del diritto pro-quota di proprietà spettante a violazione Parte_1
Controparte 7 data dell'assegnazione in via esclusiva del bene in favore di , a fronte di conguaglio, come da ordinanza del Tribunale, resa nel corso del giudizio di primo grado, ordinanza con la quale è stata definitivamente sciolta la comunione ereditaria de qua. 8 Cfr. testi e . Tes_5 CP_4 imputabile al fratello e consistita nell'impedire alla stessa il libero godimento dell'unità immobiliare de qua, sono state prese in considerazione le due annualità agosto 2013-luglio
2014 e agosto 2015-luglio 2016.
Sull'argomento, resta da esaminare se, come sostenuto dall'appellante principale, abbia errato il primo Giudice nell'escludere dal conteggio le ulteriori annualità (agosto
2017-luglio 2018, agosto 2019-luglio 2020 e agosto 2021- gennaio 2022), pure spettanti a Parte_1
fino alla definitiva assegnazione (4/2/2022) dell'immobile, in via esclusiva al fratello . CP_1
A tal proposito questa Corte non condivide le conclusioni tratte dal primo Giudice perché, se è vero che risulta in atti la formale offerta delle chiavi di accesso all'unità immobiliare, è anche vero che il non ha mai Pt_1
rilasciato l'immobile in favore della sorella, per tutto il corso del giudizio, fino alla definitiva assegnazione in suo favore dell'immobile. Tanto emerge inconfutabilmente dalla circostanza del trasferimento di residenza anagrafica nel detto immobile, da parte di , a partire dal Controparte_1
20/6/2017 (e cioè poco meno di due mesi prima che iniziasse l'annualità agosto 2017-luglio 2018 spettante a
[...]
, circostanza che comprova come l'unità Parte_1
immobiliare in oggetto, adibita a stabile dimora, tale da assumere la qualità di residenza anagrafica,9 continuasse ad essere nella piena ed esclusiva disponibilità materiale del così da impedire alla sorella la libera e legittima Pt_1
utilizzazione dell'unità immobiliare, ad onta dell'offerta meramente formale delle chiavi di accesso, neanche accompagnata da una concreta e seria manifestazione di volontà di rilasciare l'immobile libero da persone e cose.
È appena il caso di evidenziare che la residenza anagrafica, secondo le norme di settore, coincide con il luogo di abituale dimora del soggetto e la sua dichiarazione, resa al Comune di residenza, deve corrispondere a verità, a scanso di conseguenze penali per mendaci dichiarazioni e salve, comunque, le verifiche dello stesso Comune interessato. È ragionevole, pertanto, presumere – in difetto di elementi in senso contrario – che le risultanze anagrafiche corrispondano alla reale situazione abitativa del soggetto.10
D'altronde, nel caso di specie, che il utilizzasse Pt_1
l'unità immobiliare in oggetto come stabile dimora è confermato da quanto emerge dalla C.T.U. dell'arch.
[...]
, la quale riferisce di aver riscontrato Per_3
l'occupazione stabile dell'immobile da parte di CP_1
.11 A tal proposito, è appena il caso di evidenziare
[...] come, quand'anche – ma non è provato – la constatazione del C.T.U. risalga a periodo di pertinenza del tale Pt_1
circostanza quanto meno conferma il fatto che quest'ultimo abbia continuato senza interruzione ad utilizzare l'immobile, in difetto di prova contraria.
Pertanto, in accoglimento del motivo di censura in esame e in riforma della statuizione in parte qua del primo Giudice, dovranno conteggiarsi, ai fini della liquidazione del danno per mancato uso dell'immobile, anche gli ulteriori tre periodi come sopra individuati (agosto 2017-luglio 2018, agosto 2019-luglio 2020 e agosto 2021-gennaio 2022), fino alla data (4/2/2022) dello scioglimento della comunione ereditaria, avvenuta con l'assegnazione dell'immobile in via esclusiva e definitiva a . Controparte_1
Pure condivisibili sono le doglianze dell'appellante principale in ordine alla decurtazione, in ragione di 1/3, del valore locativo quantificato dal C.T.U.
Come osservato dall'appellante principale, invero, a fronte della stima del valore locativo dell'immobile de quo, la decurtazione di 1/3 operata nell'appellata sentenza non trova adeguata giustificazione nelle argomentazioni addotte dal
Giudicante. Quanto all'incidenza degli oneri fiscali sulle rendite, conseguibili dalla concessione in locazione dell'immobile, è del tutto indimostrata l'effettiva capacità reddituale di così che non è Parte_1 possibile escludere che la stessa beneficiasse, nelle annualità in oggetto, di esenzioni fiscali, né è possibile stabilire la misura delle imposte dirette che la stessa avrebbe dovuto corrispondere, nel caso avesse effettivamente usufruito dell'immobile de quo.
Aggiungasi che il rischio – valutato dal primo Giudice - di carenza di richiesta locativa nei periodi invernali, per un verso, era già stato considerato indirettamente dal C.T.U. nella stima del valore locativo, con una determinazione sensibilmente inferiore del canone per le mensilità non ricadenti nella stagione estiva;
per altro verso, trattasi di eventualità del tutto ipotetica, in concreto esclusa dalla duplice considerazione che - come riferito dallo stesso
C.T.U. – nella zona in cui insiste l'unità abitativa non mancano titoli negoziali di comparazione relativi all'intera annualità,12 e che, nel caso di specie, l'abitazione è stata utilizzata stabilmente da , senza soluzione Controparte_1
di continuità, con ciò confermandosi come l'unità immobiliare in oggetto si prestasse ad un uso continuativo, per l'intero anno e non solo nella stagione estiva.
Pertanto, in accoglimento del motivo di gravame ed in riforma della sentenza appellata in parte qua, il risarcimento del danno in esame va quantificato nell'importo intero stimato anno per anno dal C.T.U. In particolare, conformemente alle risultanze della condivisibile C.T.U., il pregiudizio economico va quantificato in € 11.300,00 per l'annualità agosto 2013- luglio 2014 e in € 9.620,00 per ciascuna delle annualità agosto 2015-luglio 2016 e agosto 2017-luglio 2018.
Quanto ai periodi agosto 2019-luglio 2020 e agosto 2021- gennaio 2022, pur in difetto di specifica stima del C.T.U. ma anche in assenza di elementi di riscontro in senso contrario, può utilizzarsi il parametro di valutazione operato per l'annualità immediatamente precedente, confermandosi quindi il valore locativo nella misura annuale di € 9.620,00
(da confermarsi per intero quanto all'annualità agosto 2019- luglio 2020, e da rapportare alle sei mensilità con riferimento al periodo agosto 2021-gennaio 2022, nella misura di € 4.810,00).
In definitiva, il danno risarcibile, conseguente al mancato godimento dell'immobile, va rideterminato nella misura complessiva di € 44.970,00, da maggiorarsi – come stabilito nell'appellata sentenza, in difetto di domanda specifica in ordine alla rivalutazione monetaria – con gli interessi legali, su ciascun importo relativo al rispettivo periodo di mancata utilizzazione dell'immobile, a far data dalla scadenza di ciascun periodo (id est: 31/7/2014 su € 11.300,00; 31/7/2016 su € 9.620,00; 31/7/2018 su € 9.620,00; 31/7/2020 su €
9.620,00; 31/1/2022 su € 4.810,00). Non è, invece, accoglibile l'appello principale, con riferimento alle altre voci di danno reclamate: quello conseguente all'eradicazione degli alberi di pino, asseritamente fonte di devalutazione dell'immobile, e il danno morale.
Quest'ultimo, soltanto evocato, non risulta in alcun modo provato e neanche specificato nei suoi contenuti.
Quanto, invece, alla rimozione degli alberi, l'istruttoria espletata nel corso del primo giudizio – come condivisibilmente osservato dal primo Giudice - ha consentito di chiarire, con sufficiente margine di certezza, che l'eliminazione delle piante sia stata ampiamente giustificata da ragioni di sicurezza, come riferito dalla teste
, giammai smentita in parte qua. Testimone_4
Pure prive di fondamento sono le doglianze dell'appellante incidentale, in ordine al mancato riconoscimento del diritto al rimborso delle spese sostenute nell'interesse della comunione, perché, come già condivisibilmente sottolineato dal primo Giudice, trattasi di spese non necessarie13 né approvate dalla comproprietaria ovvero di spese non documentate.14 È appena il caso di evidenziare, a tal ultimo proposito, come sia insufficiente la deposizione del teste, stanti i limiti di cui agli artt. 2721 e 2726 cod. civ. ed in assenza di adeguati riscontri documentali, tanto più in considerazione dei rapporti non particolarmente pacifici tra i germani, sfociati nel presente giudizio, che avrebbero dovuto indurre il a precostituirsi idonea prova Pt_1
documentale degli esborsi sostenuti nell'interesse della sorella.
Deve, invece, accogliersi il rilievo mosso dall'appellante incidentale con riguardo all'ammontare degli oneri fiscali per TARI, anticipati da e gravanti pro- Controparte_1
quota su Parte_1
Il primo Giudice, infatti, nel quantificare il complessivo importo degli esborsi sostenuti, ha omesso di considerare quello di € 171,00, eseguito nel 2016, documentato – come gli altri versamenti - con la memoria ex art. 183 comma 6 n.
2 c.p.c.15
Pertanto, la metà del suddetto importo, pari ad € 85,5 dovrà aggiungersi a quello, già riconosciuto dal primo Giudice nella misura di € 223,50, così da ottenere l'importo complessivo di € 309,00, da maggiorarsi con gli interessi al saggio legale, dal dì (7/2/2017) della domanda al soddisfo.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese processuali, dovendosi valutare l'esito complessivo della causa, pur tralasciando il contenzioso relativo allo scioglimento della comunione ereditaria, definito con l'assegnazione dell'immobile a dietro Controparte_1
conguaglio, non può sottovalutarsi che la lite si è protratta con riferimento ai profili risarcitori e restitutori, con esito ampiamente favorevole all'attrice, in primo grado, ora appellante principale, sebbene non possa trascurarsi la parziale reciproca soccombenza in ordine ai sopra esaminati capi delle domande.
Sicchè, si appalesa equa e conforme ai criteri sottesi alla regolamentazione delle spese processuali l'applicazione del principio di soccombenza, per entrambi i gradi di giudizio, in ragione di 2/3 e con compensazione di 1/3, come da liquidazione per l'intero di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della causa rapportato al solo importo conteso
(danno risarcitorio ed importi pretesi a titolo di rimborso).
Per analoghe ragioni, si appalesa altrettanto equo ripartire in parti uguali 2/3 del compenso liquidato in favore del CTU in primo grado, ponendo a carico di , in via Controparte_1
esclusiva, il restante 1/3.
Visto l'esito del giudizio d'appello, con se pur parziale accoglimento di entrambe le impugnazioni, non è dovuto il doppio contributo.
P.T.M.
La Corte definitivamente pronunciando sugli appelli proposti, in via principale, da e, in via incidentale, Parte_1 da , avverso la sentenza n. 2433/23 resa Controparte_1
inter partes dal Tribunale di Bari, in data 20/6/2023, in parziale accoglimento di entrambi gli appelli e in parziale riforma della predetta sentenza, così provvede:
a) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno Parte_1
da mancato utilizzo dell'immobile, della somma di €
44.970,00, oltre interessi legali, su ciascun importo corrispondente al rispettivo periodo di mancata utilizzazione dell'immobile, a far data dalla scadenza di ciascun periodo, nei sensi specificati in motivazione;
b) condanna al pagamento, in Parte_1
favore di e a titolo di rimborso delle spese Controparte_1
dallo stesso anticipate, della somma di € 309,00, oltre interessi legali dal dì (7/2/2017) della domanda;
c) condanna l'appellante incidentale alla rifusione, in favore della appellante principale, di 2/3 delle spese processuali del doppio grado, liquidate per l'intero a titolo di compensi in complessivi € 8.000,00 per il primo grado ed € 9.000,00 per il presente giudizio d'appello, oltre spese generali (15%),
IVA e CPA, come per legge, compensando il residuo 1/3;
d) pone a carico di ambo le parti, metà per ciascuno, 2/3 delle spese di C.T.U., espletata in primo grado, ed in via esclusiva a carico di , il restante 1/3. Controparte_1 Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 22/1/2025.
Il Presidente rel./est.
Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A tal proposito, il primo Giudice così osserva: In primo luogo, da un punto di vista documentale, l'attrice ha provato di aver contestato al fratello l'impossibilità di accedere all'immobile a causa dell'apposizione di lucchetti e catene. Ciò è avvenuto dapprima con telegramma del 14.05.2014 (doc. 8), con nota pec del 14.07.2014 (doc. 9) e con nota pec del
30.12.2014 (doc. 11). La circostanza dell'effettiva esistenza di lucchetti e catene è stata dimostrata tramite la relazione del servizio di sicurezza (doc. 7) nonché tramite le escussioni testimoniali. In particolare il teste , Testimone_2 cognato delle parti, all'udienza del 13.05.2019 ha dichiarato di aver constatato personalmente la presenza dei lucchetti
e di aver assistito in data 01.08.2013 all'episodio in cui il convenuto e i suoi familiari ammonirono l'attrice dicendole che non poteva entrare nella villetta. Anche la teste (udienza del 09.05.2022) ha confermato la Testimone_3 presenza dei lucchetti. Per contro, il convenuto non ha provato di aver riscontrato le comunicazioni scritte con cui veniva invitato a fornire le chiavi dei lucchetti. Anzi, a fronte di un'ulteriore contestazione formale fatta pervenire con nota del
15.03.2016 (doc. 13), il convenuto ha di fatto confermato di aver apposto il lucchetto sia pure con la motivazione – irrilevante per quello che qui interessa – di garantire sicurezza all'immobile; egli ha inoltre trasmesso materialmente copia della chiave del lucchetto ed ha finanche precisato di essere così certo di aver «ripristinato la “legalità violata”». Il complesso di tali elementi di prova determina dunque il convincimento in ordine al fatto che il convenuto, apponendo dei lucchetti all'ingresso dell'immobile senza fornire copia della chiave alla sorella, ha di fatto impedito a quest'ultima, sino alla materiale consegna della chiave, il godimento nei turni di spettanza rispetto all'accordo verbale raggiunto 2 A tal proposito, il primo Giudice ritiene la residenza anagrafica del tutto compatibile con lo stato di comunione dell'immobile e con la turnazione del relativo godimento. 3 Circostanza anch'essa ritenuta dal primo Giudice compatibile con il diritto al godimento turnario. 4 Cfr. elaborato del CTU depositato il 24.04.2019. 5 Sul punto ha deposto la teste , all'udienza del 13.05.2019, che, nel confermare tale circostanza – Testimone_4 peraltro non contestata dalla controparte – ha anche dichiarato che le radici dei pini avevano raggiunto la strada e che i rami avevano già danneggiato un'autovettura nel marzo 2016. 6 € 73,00, come da bollettino postale per l'anno 2013, € 25,00, come da F24 nell'anno 2014 € 59,00+54,00+54,00 nell'anno 2015 (cfr. deposito telematico del 27.10.2017), € 53,00 nell'anno 2016 (cfr. deposito telematico del 27.10.2017), la somma di € 43,00+43,00+43,00 nell'anno 2017 (cfr. deposito telematico del 27.10.2017). 9 Circostanza ammessa dallo stesso appellato, appellante incidentale (cfr. pag. 3 della comparsa conclusionale del l'8/11/2024). 10 In senso conforme alla utilizzabilità del dato anagrafico al fine di presumere l'effettiva sede abitativa del soggetto, cfr.
Cass. Sez. 3, n. 22871983. 11 Cfr. pag. 25 dell'elaborato peritale, del 24/4/2019, ove si attesta come “L'immobile è attualmente occupato stabilmente Controparte_ dal sig. . 12 Cfr. pag. 22 dell'elaborato peritale. 13 Sostituzione della pavimentazione, per la quale non v'è stata neanche prova di interpello della comproprietaria;
come anche per la sistemazione della recinzione, spese per l'acquisto di condizionatore, frigo ed altri accessori della casa. 14 Spese annuali di pitturazione interna ed esterna dell'immobile; spesa per il rifacimento dell'impianto elettrico;
spese per gli interventi sugli alberi;
spese per la corrente elettrica. 15 Cfr. quietanza di versamento del 10/6/2016 di € 171.