Articolo 981 del Codice civile
Articolo 946Articolo 982
Versione
19 aprile 1942
Art. 981.

(Contenuto del diritto di usufrutto).

L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica.

Egli puo' trarre dalla cosa ogni utilita' che questa puo' dare, fermi i limiti stabiliti in queste capo.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente