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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/12/2025, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 348/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 348/2025 R.G., avente ad oggetto: “interdizione giudiziale” promossa da
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] e (c.f. Parte_2
) nata a [...] il [...] e residente a [...], C.F._2 entrambe elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avvocato Mariarita Anastasi, che le rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'avvocato Antonino Carbone, giusta procura in atti;
RICORRENTI nei confronti di
(c.f. ) nata a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._3 residente in [...], domiciliata in via Gregorio Tedeschi n. 50,
pagina 1 di 4 INTERDICENDA CONTUMACE
con l'intervento del pubblico ministero in sede.
***
Con provvedimento del 5/12/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate come in atti, senza i termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 03/02/2025 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto al Tribunale di dichiarare l'interdizione della madre , all'uopo Controparte_1 deducendone lo stato di infermità di mente grave ed abituale, con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive, tanto da essere stata riconosciuta dall'Inps invalida al 100% (v. documenti in atti).
In dettaglio, le ricorrenti hanno dedotto che la madre ultranovantenne risulta affetta da
“Encefalopatia vascolare atrofico-degenerativa con associato declino cognitivo senile”
(v. diagnosi dei certificati medici del 6/2/2019 e del 21/12/2021, in atti) con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Sotto il profilo patrimoniale, hanno evidenziato che l'interdicenda è titolare di una pensione di invalidità e di una indennità di accompagnamento, oltre ad essere proprietaria di un immobile ubicato nel Comune di Ferla, via Umberto n. 83 e n. 85, nonché titolare del diritto di usufrutto su un appezzamento di terreno sito a Ferla.
Il Presidente del Tribunale ha nominato il giudice istruttore e fissato l'udienza per la comparizione dell'interdicenda e dei parenti.
Su istanza delle parti, il Giudice – preso atto della condizione di intrasportabilità di
[...]
, con provvedimento del 23/2/2025 ne ha disposto l'esame domiciliare, CP_1 delegando a tal fine il g.o.t. dott. Carlo Ottaviano.
Espletato l'esame diretto dell'interdicenda in data 28/10/2025, il Giudice onorario delegato ha rimesso la causa al magistrato titolare del procedimento.
pagina 2 di 4 Con provvedimento del 5/12/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice ha posto la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , la quale Controparte_1 non si è costituita in giudizio nonostante sia stata regolarmente citata.
Ciò detto, passando al merito, la domanda di interdizione è meritevole di accoglimento, dovendosi ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 414 c.c.
In primo luogo, dall'esame della documentazione in atti si evince che l'interdicenda è affetta da “Encefalopatia vascolare atrofico-degenerativa con associato declino cognitivo senile”, tanto da essere stata dichiarata dall'Inps invalida al 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere da sola gli atti quotidiani della vita (cfr. certificati medici del 6/2/2019 e del 21/12/2021 e certificazione medica Inps, in atti).
La circostanza che l'interdicenda non sia in grado di gestirsi autonomamente è stata confermata dal suo esame, avvenuto il 28/10/2025, nel corso del quale è emersa una concreta, attuale e permanente impossibilità a provvedere da sola alla cura dei propri bisogni e interessi.
La infatti, è apparsa non orientata nel tempo e nello spazio, seduta su sedia a CP_1 rotelle in quanto non in grado di deambulare.Non ha risposto ad alcuna delle domande che le sono state poste e si è limitata a rivolgere uno sguardo assente, indice di una assoluta incapacità di comprendere e attribuire un significato al contesto circostante.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Tribunale che la capacità di intendere e volere dell'interdicenda sia irrimediabilmente compromessa a causa delle gravi condizioni di salute in cui versa e che la rendono incapace di provvedere ai propri interessi, sicché, anche al fine di tutelarne e gestirne il patrimonio, si rende necessario assicurarle adeguata protezione.
Per quanto sopra, non residuando capacità alcuna, va pronunciata l'interdizione di
[...]
. CP_1
In relazione alla natura e all'esito della controversia, nonché della mancata opposizione alla domanda spiegata dalle ricorrenti, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 348/2025 R.G.: pronuncia l'interdizione di (c.f. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
25/08/1929, ivi residente in [...], domiciliata in via Gregorio Tedeschi n.
50, dispone che il cancelliere annoti nell'apposito registro la presente sentenza e la comunichi nei termini di legge al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita;
dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, in data 09/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 348/2025 R.G., avente ad oggetto: “interdizione giudiziale” promossa da
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] e (c.f. Parte_2
) nata a [...] il [...] e residente a [...], C.F._2 entrambe elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avvocato Mariarita Anastasi, che le rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'avvocato Antonino Carbone, giusta procura in atti;
RICORRENTI nei confronti di
(c.f. ) nata a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._3 residente in [...], domiciliata in via Gregorio Tedeschi n. 50,
pagina 1 di 4 INTERDICENDA CONTUMACE
con l'intervento del pubblico ministero in sede.
***
Con provvedimento del 5/12/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate come in atti, senza i termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 03/02/2025 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto al Tribunale di dichiarare l'interdizione della madre , all'uopo Controparte_1 deducendone lo stato di infermità di mente grave ed abituale, con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive, tanto da essere stata riconosciuta dall'Inps invalida al 100% (v. documenti in atti).
In dettaglio, le ricorrenti hanno dedotto che la madre ultranovantenne risulta affetta da
“Encefalopatia vascolare atrofico-degenerativa con associato declino cognitivo senile”
(v. diagnosi dei certificati medici del 6/2/2019 e del 21/12/2021, in atti) con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Sotto il profilo patrimoniale, hanno evidenziato che l'interdicenda è titolare di una pensione di invalidità e di una indennità di accompagnamento, oltre ad essere proprietaria di un immobile ubicato nel Comune di Ferla, via Umberto n. 83 e n. 85, nonché titolare del diritto di usufrutto su un appezzamento di terreno sito a Ferla.
Il Presidente del Tribunale ha nominato il giudice istruttore e fissato l'udienza per la comparizione dell'interdicenda e dei parenti.
Su istanza delle parti, il Giudice – preso atto della condizione di intrasportabilità di
[...]
, con provvedimento del 23/2/2025 ne ha disposto l'esame domiciliare, CP_1 delegando a tal fine il g.o.t. dott. Carlo Ottaviano.
Espletato l'esame diretto dell'interdicenda in data 28/10/2025, il Giudice onorario delegato ha rimesso la causa al magistrato titolare del procedimento.
pagina 2 di 4 Con provvedimento del 5/12/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice ha posto la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , la quale Controparte_1 non si è costituita in giudizio nonostante sia stata regolarmente citata.
Ciò detto, passando al merito, la domanda di interdizione è meritevole di accoglimento, dovendosi ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 414 c.c.
In primo luogo, dall'esame della documentazione in atti si evince che l'interdicenda è affetta da “Encefalopatia vascolare atrofico-degenerativa con associato declino cognitivo senile”, tanto da essere stata dichiarata dall'Inps invalida al 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere da sola gli atti quotidiani della vita (cfr. certificati medici del 6/2/2019 e del 21/12/2021 e certificazione medica Inps, in atti).
La circostanza che l'interdicenda non sia in grado di gestirsi autonomamente è stata confermata dal suo esame, avvenuto il 28/10/2025, nel corso del quale è emersa una concreta, attuale e permanente impossibilità a provvedere da sola alla cura dei propri bisogni e interessi.
La infatti, è apparsa non orientata nel tempo e nello spazio, seduta su sedia a CP_1 rotelle in quanto non in grado di deambulare.Non ha risposto ad alcuna delle domande che le sono state poste e si è limitata a rivolgere uno sguardo assente, indice di una assoluta incapacità di comprendere e attribuire un significato al contesto circostante.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Tribunale che la capacità di intendere e volere dell'interdicenda sia irrimediabilmente compromessa a causa delle gravi condizioni di salute in cui versa e che la rendono incapace di provvedere ai propri interessi, sicché, anche al fine di tutelarne e gestirne il patrimonio, si rende necessario assicurarle adeguata protezione.
Per quanto sopra, non residuando capacità alcuna, va pronunciata l'interdizione di
[...]
. CP_1
In relazione alla natura e all'esito della controversia, nonché della mancata opposizione alla domanda spiegata dalle ricorrenti, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 348/2025 R.G.: pronuncia l'interdizione di (c.f. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
25/08/1929, ivi residente in [...], domiciliata in via Gregorio Tedeschi n.
50, dispone che il cancelliere annoti nell'apposito registro la presente sentenza e la comunichi nei termini di legge al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita;
dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, in data 09/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4