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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/03/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1335/2021
R.G.A.C. n. 1335/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Filippo Labellarte Presidente - relatore
Luciano Guaglione Consigliere
Alberto Binetti
Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 1335 del 2021
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Scirpoli, in virtù di Parte_1
mandato in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata in Manfredonia 71043 (FG) alla Via
Gaetano Palatella 80; posta certificata: Email_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Stefano;
giusta procura calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed pagina 1 di 27 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Sabotino 45; pec:
Email_2
APPELLATA
avverso la sentenza n. 1804/2021, del 16/07/2021 pubblicata il 16/07/2021, resa dal Tribunale di
Foggia, in composizione monocratica, nel giudizio portante il numero di R.G. 92000432/2012.
****************
All'udienza del 1° marzo 2024, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui art. 190 c.p.c., applicabile ratione temporis, abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n.
149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva rituale e tempestiva opposizione avverso il D.I. n. Parte_1
64/2012, emesso dal Tribunale di Foggia - Sezione Distaccata di Manfredonia in data 16.3.2012, su richiesta della (quale società incorporante la , avente Controparte_2 Controparte_3
ad oggetto il pagamento, da parte dei debitori (quale obbligato principale) e Parte_2
(quale coobbligata), della somma di € 45.096,79, oltre interessi e Parte_1
spese di lite, a titolo di sorte capitale, clausola penale per la risoluzione anticipata per inadempimento, spese ed interessi al tasso convenzionale, relativi al contratto di finanziamento stipulato in data
30.12.2008 n. 2109087.
L'opponente deduceva: - l'insufficienza della documentazione prodotta per l'emissione del decreto ingiuntivo, con conseguente nullità del medesimo decreto, emesso in assenza dei requisiti ex art. 633 e
634 c.p.c.; - che l'onere della prova, nel giudizio di opposizione, ricadeva integralmente in capo alla opposta;
- la non debenza degli interessi al tasso convenzionale pattuito, e la violazione dell'articolo
117 del T.U.B. per addebito in conto di interessi passivi in misura superiore al tasso soglia ai sensi della legge n. 108/1996; - l'omessa indicazione delle specifiche voci di calcolo poste a fondamento della pretesa monitoria e l'assenza di produzione degli estratti conto relativi all'intero rapporto bancario oggetto di contestazione.
Per tali ragioni, l'opponente domandava: “in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'articolo 50 D.Lgs. 385/1993 e, per l'effetto, revocare il pagina 2 di 27 medesimo con le conseguenze di legge;
in via subordinata, accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio
(…), In ogni caso, accertarsi o dichiararsi il diritto di regresso di surroga dell'odierno opponente nei confronti di tutti i coobbligati principali ed in garanzia, nonché, dichiarare l'invalidità di ogni altra obbligazione connessa all'impugnato rapporto finanziario;
in ogni caso condannare la finanziaria convenuta al risarcimento dei danni patiti dalla opponente, da determinarsi in via equitativa;
condannare la al risarcimento dei danni subiti dalla opponente a seguito della CP_2 illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia a motivo del rischio a sofferenza falsamente quantificato;
condannare, in ogni caso, la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore ansistatario”.
In data 7.11.2012 si costituiva in giudizio la la quale contestava in fatto e Controparte_2
diritto gli avversi assunti, e domandando il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nelle more del giudizio di opposizione la confluiva, a seguito di scissione Controparte_2
parziale del ramo organizzato per le attività di credito al consumo e cessione del quinto dello stipendio/pensione/delegazione di pagamento, nella società INTESA SANPAOLO PERSONAL
FINANCE S.P.A., che si costituiva in giudizio in data 18.11.2013.
Successivamente detta ultima società confluiva, a sua volta, a seguito di atto di scissione parziale del ramo d'azienda delle attività di credito al consumo relative alla clientela captive nonché delle attività volte alla detenzione e gestione dei crediti in sofferenza, nella che si Controparte_1
costituiva in giudizio in data 24.3.2016, ribadendo le difese precedentemente svolte dalle società titolari del credito.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo con ordinanza del 13.3.2013, rigettata ogni istanza istruttoria avanzata dalle parti con ordinanza del 10.10.2014, istruita la causa a mezzo delle sole prove documentali depositate, essa veniva riservata per la decisione sentenza.
Il Tribunale di Foggia, con la sentenza qui impugnata: - rigettava l'opposizione e dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- rigettava le domande di risarcimento del danno proposte da
- condannava al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_1
delle spese di lite, liquidate in € 7.254,00 per compenso, oltre rimborso spese Controparte_1
generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
Avverso detta sentenza proponeva appello la , la quale così concludeva: “..In riforma Parte_1 totale dell'impugnata sentenza conseguente all'accoglimento di tutte le censure mosse nei punti che precedono affermare e dichiarare la nullità assoluta e radicale della sentenza n. 1804/21 emessa dal
pagina 3 di 27 Tribunale di Foggia, e in conseguenza, dichiarare la nullità e la revoca del decreto ingiuntivo n. 64/12 opposto per violazione dell'art. 50 D. Lgs. 385/1993 e per l'effetto revocare il medesimo con le conseguenze di legge;
in via subordinata, ammettersi C.T.U contabile, come richiesta ed ammessa nel giudizio di primo grado accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della banca opposta con riferimento al contratto di finanziamento n. 2109087 del 30/12/08, nonchè, l'accertamento del tasso effettivo globale (TAEG), la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta per interessi, spese, commissioni e Controparte_2
competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108. In ogni caso, accertarsi
o dichiararsi il diritto di regresso di surroga dell'odierno opponente nei confronti di tutti i coobbligati principali ed in garanzia, nonchè, dichiarare l'invalidità di ogni altra obbligazione connessa all'impugnato rapporto finanziario;
in ogni caso, condannare la finanziaria convenuta al risarcimento dei danni patiti dalla opponente, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa;
condannare la al risarcimento dei danni subiti dalla opponente a seguito CP_2
della illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia a motivo del rischio a sofferenza falsamente quantificato;
condannare, in ogni caso, la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva la banca, la quale resisteva al gravame.
Infine, all'udienza del 1° marzo 2024, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui art. 190 c.p.c., abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva questa Corte che l'appello è infondato.
La sentenza impugnata, immune da censure, è così motivata.
“..Preliminarmente, in rito, deve darsi atto della rinuncia alla domanda di regresso/surroga proposta dalla opponente nei confronti dell'obbligato principale , al quale, peraltro, non è Parte_2 mai stato notificato l'atto di citazione.
2. Nel merito, l'opposizione è infondata e come tale deve essere respinta.
Il credito azionato in via monitoria riguarda gli importi dovuti, a fronte della decadenza dal beneficio
pagina 4 di 27 del termine, in relazione al contratto di finanziamento stipulato tra l'opponente (in qualità di coobbligata) e la (nella cui posizione è subentrata l'odierna opposta), allegato al Controparte_2
ricorso per D.I.
Orbene, il credito in parola è da ritenere sufficientemente provato con la produzione del contratto di finanziamento, debitamente sottoscritto dalle parti, contenente compiuta indicazione delle condizioni economiche applicate al rapporto (non essendo, d'altro canto, contestata l'erogazione della somma mutuata) e della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, motivata dal pagamento delle sole prime nove rate di rimborso del prestito.
Idonea alla prova è la produzione di una semplice copia del contratto di finanziamento sottoscritto dalle parti, ai sensi dell'art. 2715 c.c. (che attribuisce alle copie delle scritture private la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte), non disconosciuta dalla opponente e da intendersi quindi per riconosciuta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2702 c.c., 214 e 215
c.p.c.
Al riguardo, si applicano gli ordinari criteri di ripartizione dell'onere della prova, in base ai quali, ex art. 1218 c.c., trattandosi di azione contrattuale, sul creditore grava l'onere di dimostrare la fonte del rapporto - nella specie, il contratto di finanziamento - dovendo egli, poi, solo allegare
l'inadempimento, gravando sul debitore l'onere di provare l'assenza di quest'ultimo.
Sul punto è incontestato, da parte dell'opponente, il mancato pagamento delle rate indicate dall'opposta.
In base ai diversi paragrafi dell'art. 3 del contratto di finanziamento sottoscritto, il mancato pagamento di due rate dava diritto alla parte mutuante di dichiarare il mutuatario decaduto dal beneficio del termine e di esigere, in conseguenza, l'immediato rimborso del capitale a scadere, oltre agli interessi moratori, alle penali e alle altre spese previste contrattualmente.
Del tutto inconferente è il ripetuto richiamo all'art. 50 T.U.B., giacché trattasi di norma eccezionale, non suscettibile di interpretazione analogica, applicabile solo agli istituti bancari ed alle operazioni bancarie, propriamente intese (ad es. contratto di conto corrente), e non invece ai crediti sorti da attività finanziarie (ad es. finanziamenti).
Quanto alle censure dell'opponente che investono la correttezza della somma richiesta, esse appaiono assolutamente generiche nonché - per quanto riguarda la capitalizzazione degli interessi ed il c.d. anatocismo - finanche non pertinenti, trattandosi di un rapporto di mutuo e non di conto corrente (rispetto al quale tipicamente vengono in rilievo gli oneri in questione).
Peraltro, rispetto al tema generale dell'anatocismo, il contratto stipulato dalle parti, essendo stato concluso in epoca successiva all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000,
pagina 5 di 27 prevedeva legittimamente (all'art.
3. g) la possibilità di applicare l'interesse di mora sull'intera rata scaduta ed impagata (comprensiva degli interessi corrispettivi), in conformità al disposto dell'art. 3 della citata delibera.
Deve poi osservarsi che nessun elemento o calcolo attendibile è stato offerto dell'opponente a sostegno dell'assunto circa la natura usuraria del finanziamento, mancando finanche l'allegazione della misura nella quale tali tassi si discosterebbero dal tasso soglia ratione temporis applicabile
(anch'esso mai neppure indicato dalla parte), di tal che non vi è spazio per una consulenza tecnica
d'ufficio, la quale, laddove disposta, si risolverebbe in un mezzo di indagine a carattere esplorativo.
Del tutto destituita di fondamento è, infine, l'affermazione secondo cui l'opposta avrebbe addebitato all'opponente anche le somme rinvenienti dai prestiti personali n. 1732575 del 9.4.2007 e
n. 1821223 del 3.8.2007, giacché, come può agevolmente evincersi dall'estratto conto del rapporto di finanziamento (v. all. 5 al ricorso monitorio ed alla produzione di parte opposta, sub “Paritario”),
l'importo oggetto di ingiunzione è pari alla sommatoria tra il saldo rate e capitale residuo (euro
38.193,34), il saldo spese (euro 675,07), la penale (euro 3.729,60) e la mora (euro 1.561,41 sino al
10.6.2011 ed euro 937,37 per interessi dall'11.6.2011 al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo).
E' del tutto evidente che, laddove l'opposta avesse - così come dedotto dall'opponente - addebitato anche gli importi dei due precedenti finanziamenti - pari rispettivamente ad euro 15.445,46 e
10.838,62 - la somma di denaro ingiunta sarebbe stata sensibilmente e vistosamente maggiore, tale da non far sorgere dubbi in ordine alla illegittimità della pretesa creditoria. L'equivoco in cui incorre
l'opponente, pare riconducibile, a ben vedere, al fatto che nello stesso documento in cui è riportato
l'estratto conto del rapporto di finanziamento n. 2109087 del 30.12.2008, è presente una “scheda di conto”, relativa all'insieme dei rapporti intrattenuti dal cliente con la finanziaria, in cui, come ovvio, sono riportati anche gli altri prestiti personali accesi.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla opponente, il tasso di interesse applicato è, infine, bene determinato nel contratto, il quale riporta un Tan dell'8,60% ed individua con chiarezza il criterio di calcolo degli interessi di mora all'art.
3. g) delle condizioni generali.
Quanto all'inadempimento della società opposta all'obbligo di consegnare una copia del contratto al cliente e di aggiornarlo sullo stato patrimoniale del finanziamento, a fronte delle numerose richieste che la opponente le avrebbe rivolto, tale asserzione è rimasta del tutto sfornita di prova, poiché non vi è in atti alcun elemento istruttorio (missive, fax, pec o anche prove orali) che fornisca anche solo un principio di prova delle presunte istanze che la avrebbe rivolto Parte_1
alla per accedere ai documenti contrattuali e contabili relativi al finanziamento. CP_2
L'opposizione, per le ragioni suesposte, va dunque in definitiva integralmente rigettata.
pagina 6 di 27 4. Parimenti, vanno rigettate le domande di risarcimento del danno proposte dalla opponente, poiché la parte istante, lungi dal fornire la prova della condotta illecita e del danno subìto, ha omesso finanche di effettuare semplici allegazioni sul punto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 e ss. c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al
D.M. n. 55 del 2014, con riferimento allo scaglione relativo al valore della causa e con applicazione degli importi medi, per tutte le fasi processuali.”
************************
L'atto di appello si regge su quattro motivi.
1. Insufficienza della documentazione prodotta per l'emissione del decreto ingiuntivo. Nullità del decreto ingiuntivo n. 64/2012 emesso in assenza dei requisiti ex art. 633 e 634 c.p.c.
Si denuncia l'illegittimità della richiesta monitoria proposta, in quanto in atti vi è esclusivamente una copia fotostatica del contratto n. 2109087 del 30.12.2008, sottoscritto dalla coobbligata
[...]
In ogni caso, il titolo monitorio è radicalmente nullo per inesistenza della prova scritta Parte_1
del rapporto, ex art. 633 c.p.c. ed esso non poteva essere emesso, stante l'insufficienza della documentazione prodotta a sostegno del ricorso.
Dalla succinta documentazione prodotta, a corredo del ricorso monitorio, si evince che alla data del
30.12.2008, il sig. , quale obbligato principale e la sig.ra Parte_2 Parte_1
quale coobligata, sottoscriveva il finanziamento con la n. 2109087 per la somma Controparte_2 di € 36.748,12, più € 14.208,68, costo del finanziamento, totale da rimborsare € 50.956,80, come da contratto allegato al fascicolo dell'opposta. Ma dalla scheda conto (all.to 5 del fascicolo di parte opposta) a ben vedere, appaiono trascritti altri prestiti personali datato 09/03/07 n. 1732575 di
€15.000,00 oltre €5.955,82, con bonifico effettuato in data 31/07/07 e altro prestito personale datato
03/08/08 n. 1821223 di € 30.000,00.
E evidente, che la ha addebitato alla sig.ra le somme di prestito Controparte_2 Parte_1
personale n. 1732575 del 09/03/07 di € 15.445,46 e del prestito personale n. 1821223 del 03/08/07 di
€10.838,62 erogate al sig. e che la ricorrente sin da ora disconosce. Parte_2
Tali contratti, (che l'opposta si è ben guardata dal depositare) sono tutti antecedenti al prestito personale n. 2109087 del 30/12/08, sul quale è stato posto il decreto ingiuntivo opposto, ed è l'unico contratto allegato agli atti.
Né, tanto meno, siffatta produzione può assumere valenza in relazione all'obbligazione assunta dalla pagina 7 di 27 coobligata sig.ra in quanto le risultanze delle scritture contabili della banca, Parte_1
così come prodotte, non fanno piena prova nei confronti della opponente.
Tale previsione normativa, infatti, si palesa pacificamente vessatoria. anche in relazione ad un'altra circostanza.
Essa deducente, ha richiesto di ottenere copia del contratto di fideiussione sottoscritto al fine di poter quantomeno tutelare la propria "scomoda" posizione, e tale richiesta è rimasta del tutto inevasa.
E evidente l'illegittimità del comportamento tenuto dalla banca intimante, che ha palesemente violato il dettato dell'art. 117, 1 comma del D. Lgs. n. 385/93, laddove non ha ottemperato al proprio obbligo di consegnare una copia del contratto al cliente e l'illiceità del comportamento si traduce, sul piano dell'efficacia, nella “immobilità” del rapporto di garanzia.
Ancora l'appellante si duole della scarsa correttezza dimostrata dalla banca, allorquando essa deducente ha, invano, richiesto di essere aggiornata sullo stato patrimoniale del finanziamento concesso in capo all'obbligato principale;
infatti, l'istituto di credito non può sottrarsi ai principi generali di correttezza e buona fede, che devono inderogabilmente presiedere al comportamento delle parti anche nella fase di esecuzione del rapporto (art. 1375 cod. civ.), sì che l'operatività della garanzia va esclusa non solo, ovviamente, quando la finanziaria ha agito con il proposito di recare pregiudizio, ma anche quanto non ha osservato canoni di diligenza, schiettezza e solidarietà, violando l'obbligo tassativo di ciascun contraente di salvaguardare gl'interessi degli altri, nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a proprio carico.
Secondo la , alla luce di tutto ciò, l'ingiunzione di pagamento è stata emessa Parte_1
esclusivamente in base ai saldaconti di cui all'art. 50 TUB, secondo cui: - le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 c.p.c., anche in base all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili tenute dalla Banca istante;
- la certificazione deve essere effettuata da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale dichiara sotto la propria responsabilità che il credito per il quale si procede è vero e liquido;
- nell'estratto in atti, non sono indicate le generalità del dirigente della Banca che ha posto in essere la certificazione di conformità alle scritture contabili e la dichiarazione di veridicità e liquidità del credito da esse risultanti, sì che, a dire dell'appellante, deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per difetto di detti requisiti;
- nella presente fattispecie, la produzione documentale allegata al ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo non può essere ritenuta sufficiente a fornire la prova scritta del credito maturato dall'istituto di credito, non consentendo tale limitata documentazione l'esatta ricostruzione delle vicende che hanno determinato la situazione fatta valere in sede monitoria;
- il decreto ingiuntivo n. 64/2012 è stato emesso esclusivamente sulla base di una documentazione che manca della sottoscrizione di uno dei dirigenti pagina 8 di 27 della Controparte_2
Tale certificazione non è conforme al principio sotteso al dettato normativo appena richiamato, il quale, pur esonerando l'istituto di credito dalle formalità che sarebbero altrimenti necessarie per utilizzare in giudizio la contabilità d'impresa (ricorso a notaio o altro pubblico ufficiale), non ha comunque eliminato l'obbligo di puntuale elencazione delle singole voci di conto che vengono dedotte nel giudizio monitorio. Pertanto secondo detta norma deve sussistere piena corrispondenza tra le scritture contabili da certificare come vere e liquide e l'estratto conto inviato alla cliente della CP_2
[...]
In altri termini devono corrispondere esattamente l'estratto conto inviato al cliente alla scadenza periodica e concordata e l'estratto conto “certificato conforme” alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata.
Nel caso di specie tale presupposto difetta integralmente posto che, trattandosi di credito al consumo di cui alla legge 142/92, il prestito erogato dalla ed era rimborsabile in 96 rate Controparte_2 mensili da € 530,80 TAN 8,60%.
Tale conclusione può ritenersi avvalorata dalla stessa evoluzione normativa che ha interessato la materia in esame: se, in vigenza dell'art. 102 R.D. 375/1936, si riteneva sufficiente la produzione in giudizio del cosiddetto saldaconto, attraverso il quale si certificava semplicemente l'entità del credito vantato dalla creditrice e la sua conformità rispetto alle scritture contabili, con l'art. 50 T.U.B. sopra richiamato si è inteso per l'appunto garantire un maggior grado di determinatezza ed analiticità delle ragioni dedotte in giudizio dal ricorrente. Se così è, l'opposizione deve ritenersi fondata ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
2. Onere della prova nel giudizio monitorio. Nullità del D.I.
A seguito dell'inversione processuale dell'onere probatorio incombente alle parti connesso all'opposizione al decreto ingiuntivo la Banca, attore sostanziale, ha l'onere di provare rigorosamente i fatti costitutivi dei suoi diritti. Tale onere, nella presente fase di cognizione ordinaria, non può ritenersi assolto alla stregua della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo. Deve rilevarsi che l'efficacia probatoria dell'estratto conto di cui all'art. 50 dlgs 385/93 è limitata alla fase monitoria nella quale appunto può essere posto a base della richiesta di ingiunzione, ma nella fase di cognizione ordinaria, conseguente all'opposizione al decreto ingiuntivo, non costituisce prova del diritto di credito fatto valere dalla Banca. Senza inversione dell'onere della prova si contesta la veridicità dell'estratto conto posto dalla a base della richiesta di ingiunzione di pagamento. Controparte_2
3. Non debenza degli interessi al tasso convenzionale pattuito.
Violazione dell'art. 117 TUB per addebito in conto di interessi passivi in misura superiore al
pagina 9 di 27 tasso soglia ai sensi della legge n. 108/96.
L'appellante, così articola detto motivo.
In merito alla determinazione del credito azionato, nel caso di specie, sono stati applicati interessi ultra
-legali, con illegittima applicazione della capitalizzazione degli oneri passivi.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere la validità della convenzione relativa alla determinazione degli interessi, in ossequio al disposto di cui all'art. 1284, terzo comma cc. quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base ai criteri in essa oggettivamente indicati e richiamati.
Tale condizione non può ritenersi verificata nel caso di specie in quanto la clausola che contiene il generico riferimento “alla misura pattuita ed indicata nel prospetto allegato”, stante la sua estrema genericità, non consente di rinvenire quei criteri oggettivi cui si è appena fatto riferimento, impedendo di individuare in concreto a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento.
Il generico richiamo ad un elemento estrinseco di riferimento non permette una sicura ed oggettiva determinazione della prestazione di interessi, al di fuori di valutazioni unilaterali e discrezionali da parte della Banca, sia perché non esiste alcuna pubblicazione ufficiale che certifichi le condizioni usuali, sia in quanto non sono stati dedotti parametri univoci di riferimento sufficientemente certi in grado di sopperire all'assoluta carenza delle predette condizioni.
La clausola, di cui ci si occupa, non consente di valutare né l'entità dei tassi applicati, né, tanto meno, le modalità di calcolo di tali importi.
Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a consegnare al cliente il documento di sintesi che riporti in modo chiaro e preciso l'lSC, ossia, l'indicatore sintetico di costo, che consiste in un numero percentuale che esprime il costo complessivo sopportato dal cliente a fronte della somma ricevuta, racchiudendo in sé tutti gli interessi ed oneri connessi all'operazione.
Par L' permette al cliente di avere piena consapevolezza del costo complessivo del finanziamento.
La sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, del 2015, (Trib, Napoli, n. 7779 del 25.05.2015) nel rispetto di una delibera CICR del 2003, sancisce "Le istruzioni di vigilanza per le banche, emanate dalla Banca d'Italia, [....l prescrivono, all'articolo 8, l'obbligo di consegnare al cliente un documento di sintesi, volto a fornire evidenza delle più significative condizioni contrattuali ed economiche. Con riguardo aII'ISC, il successivo articolo 9, prevede che, in caso di mutui, anticipazioni ed altri finanziamenti, esso vada riportato nel documento di sintesi e che debba essere calcolato conformemente alla disciplina del TAEG. …L'evidenziata carenza determina la nullità del contratto, perché l'articolo 117, comma 8 TUB [...] consente, quindi, di ritenere che, quando il contratto presenta un contenuto difforme da quello che, relativamente a determinate categorie di operazioni è prescritto dalla Banca d'Italia, esso soggiace alla previsione di nullità. Pertanto, poiché le istruzioni di vigilanza
pagina 10 di 27 adottate dalla Banca d'Italia sulla base del potere ad essa conferito dal medesimo articolo 117, Pa impongono che i contratti di mutuo riportino il valore dell' , la carenza di tale indicazione determina la nullità del contratto, anche se, come nella specie, siano esposti gli elementi che concorrono alla determinazione di tale parametro".
Al predetto principio si è uniformato anche il Tribunale di Cagliari, ord. del 29.03.2016, secondo cui Pa
“la mancata indicazione dell' , che si verifica anche nell'ipotesi in cui vengano indicate solamente le singole componenti di costo, determina la nullità del contratto sia per violazione del precetto di cui all'art. 117 TUB (in tal senso, Tribunale di Napoli, sentenza n. 779 del 25.5.2015) sia per violazione di norma imperativo ex art. 1418 c. 1 c.c.", e, anche il Tribunale di Chieti con sentenza n.230 del
23.04.2015 ha affermato che "la violazione dell'obbligo della banca di informare il cliente del TAEG in concreto applicata costituisce violazione di norme imperative inderogabili e determinanti nullità del contratto di finanziamento: l'appIicazione da parte dell'istituto di credito di tassi ultralegali in assenza di accordo sul tasso effettivamente applicato comporta l'appIicazione del tasso sostitutivo BOT ex art.
117 T.U.B.”.
Perché sia operante tale principio è indispensabile che il finanziamento o il mutuo sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della delibera del CICR (ossia dopo il 4 marzo 2003).
Le Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.2009 hanno previsto l'obbligo indicazione del TAEG/ISC ai mutui, anticipazioni bancarie, altri finanziamenti, aperture in conto corrente offerte a clienti al dettaglio, così come indicate nel relativo allegato alla delibera del CICR, 4 marzo 2003.
Le somme eventualmente addebitate alla opponente, non saranno quindi dovute, attesa la nullità della clausola in esame, si sostanzia in un aggravio di interessi corrispettivi non pattuiti ed ulteriori rispetto a quelli convenzionalmente stabiliti per l'utilizzazione delle aperture di credito.
Oltre, ad aver addebitato alla sig.ra , somme di altri contratti che la stessa disconosce. Con Parte_1
riferimento, inoltre, al contratto di finanziamento del contratto n. 2109087 del 30/12/08, nel quale è previsto TAEG globale di 9,28%, ed emerge un contrasto tra il contenuto di quest'ultimo e quanto inderogabilmente fissato dalla disciplina legale. Ora, sulla scorta della legge n. 108/96, nonchè dei successivi decreti applicativi è da ravvisare che mai dal 2008 ad oggi il tasso legale è stato pari al tasso richiesto.
In tal senso, appare utile rammentare come l'art. 1815, 2° comma cod. civ., così come sostituito dall'art. 4 della precitata legge, preveda che "se sono convenuti interessi usurai, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".
Orbene, poiché l'apertura di credito concessa al sig. , quale obbligato principale e Parte_2
pagina 11 di 27 alla , quale coobbligata, fissava un tasso iniziale del 9,28% d'interesse e la possibilità di Parte_1
modificare da parte della banca il tasso di interesse qualora sussista "un giustificato motivo", risulta evidente la violazione del disposto codicistico e, di conseguenza, fin da ora si chiede dichiararsi la nullità degli interessi contabilizzati.
Nella denegata ipotesi, poi, che l'art. 1815, 2 comma cod. civ. fosse giudicato irretroattivo, ne è, pacifica comunque, l'immediata applicazione relativamente alla regolamentazione di effetti contrattuali per il periodo dalla entrata in vigore della legge stessa (1996).
Peraltro, sempre in siffatto ambito, occorre considerare che l'art. 1815, 2 comma, cod. civ. ante novella prevedeva che "se sono dovuti interessi usurai, la clausola è nulla e gli interessi dono dovuti solo nella misura legale".
Orbene, essendo pacifica la circostanza che anche prima della riforma del 1996 un interesse definito usuraio determinava conseguenze sul piano pratico, l'unica difficoltà potrà essere quella di individuare oltre quale limite gli interessi costituivano motivo di illiceità del negozio. Sul punto la giurisprudenza affermava che l'ipotesi di interessi usurai ex art. 1815 2 comma cod. civ. poteva ricorrere in casi anche diversi da quelli dell'art. 644 c.c., e cioè quando ci si trovava di fronte ad interessi obiettivamente smodati ed esorbitanti tali da essere rifiutati dalla coscienza sociale (in tal senso Trib. Torino
16.45.1987, Trib. Benevento 21.12.1954, Trib. Torino 6.9.1950).
Orientamento, questo peraltro, condiviso da autorevole dottrina (cfr. ; CP_4 CP_5 CP_6
interessi usurai e criteri di normalità, Riv. Dir. Comm. 1975, I 285 ss.).
[...]
Nel caso de quo, pertanto, risulta palese che l'interesse applicato dalla finance, pari al 9,28% è CP_2
palesemente smodato ed esorbitante. Di conseguenza, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere ritenuto applicabile l'art. 1815, 2 comma cod. civ., così come novellato dalla l. n. 108/96, il tasso di interesse compensativo da applicarsi dovrà essere, comunque, ridotto al saggio legale in vigore.
In siffatto contesto, quindi, è appena il caso di rilevare come essendo il contratto di finanziamento del
30/12/08 (almeno in base alla copia prodotta dalla , occorrerà appurare quanto Controparte_2
risultava essere il saldo debitore al suindicato momento (anche qui scomponendo la quota capitale da quella dell'interesse compensativo), al fine di operare l'esatta contabilizzazione dell'effettivo debito.
Detta operazione andrà effettuata, sia con riferimento al periodo precedente (per il quale andrà considerata la sola debenza del capitale - ex art. 1815, 2 comma cod. civ., ovvero la debenza di quest'ultimo con l'interesse compensativo comunque calcolato nella misura massima del saggio legale in vigore), che per il periodo successivo, per il quale andrà contabilizzato solo ed esclusivamente il capitale.
Alla luce di ciò, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica contabile, il credito deve essere pagina 12 di 27 rideterminato in pendenza del rapporto, esclusa l'applicazione di interessi moratori.
4) Omessa indicazione delle specifiche voci di calcolo posto a fondamento della pretesa monitoria.
Assenza di produzione degli estratti conto relativi all'intero rapporto oggetto di contestazione:
Deduce, a tal proposito, l'appellante.
L'omessa indicazione da parte della in sede monitoria, delle specifiche voci di calcolo CP_2
(sorte capitale, spese, addebiti, etc.) utilizzate per il conteggio della somma pecuniaria pretesa dagli ingiunti, comporta la conseguente impossibilità per questi ultimi di effettuare il doveroso controllo delle partite. Tanto non può che riverberarsi sulla pretesa monitoria azionata con conseguente nullità per indeterminatezza del decreto ingiuntivo emanato.
Nondimeno, l'omessa dichiarazione da parte della in ordine alla somma pretesa, della CP_2 decurtazione o meno dell'importo garantito, a mezzo della coobbligata , non può che Parte_1 comportare l'ulteriore impossibilità per l'ingiunta di avere una cognizione piena del proprio debito.
Infine, la pretesa pecuniaria azionata dall'ingiungente in sede monitoria, sarebbe illegittima qualora la stessa fosse stata connotata anche dall'illegittima applicazione di anatocismi come invalidamente pattuiti in contratto.
In ordine, poi, alla produzione da parte della che rivendichi la sussistenza e legittimità del proprio CP_2
credito pecuniario nella misura pretesa in sede monitoria, è evidente che la odierna opposta, è incorsa in una grave violazione di legge specie se si considera che essa ha l'onere di fornire la prova della fondatezza della sua pretesa, attraverso la produzione degli estratti conto relativi all'intero rapporto di conto corrente oggetto di contestazione. Nel caso di specie, invece, nessun estratto conto era allegato alla pretesa monitoria azionata.
Ancora, la censura la decisione impugnata in ordine alla ritenuta regola di Parte_1 ripartizione dell'onere della prova, in base alla quale, a mente dell'art. 1218 c.c., trattandosi di azione contrattuale, sul creditore grava l'onere di dimostrare la fonte del rapporto - nella specie il contratto di finanziamento - dovendo egli solo allegare l'inadempimento, gravando sul debitore l'onere di provare l'assenza di quest'ultimo.
Il giudice di primo grado ha errato nel ritenere provato il credito rilevato che trattandosi di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha una struttura particolare.
Infatti, l'opponente, convenuto in senso sostanziale, può proporre domande riconvenzionali con l'atto di opposizione, l'opposto in quanto attore in senso sostanziale, può semplicemente precisare o modificare la domanda ai sensi del quinto comma dell'art. 183 c.p.c. Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, nel giudizio di opposizione l'ingiunto pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore-attore in pagina 13 di 27 senso sostanziale, l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore- convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria.
Nel caso in specie la sussistenza del rapporto contrattuale del finanziamento n. 2109087 del 30/12/08, il credito non risulta comprovato nella sua sussistenza e nel suo ammontare.
Al riguardo si evidenzia che nel giudizio di cognizione piena introdotto con l'opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 c.p.c. l'estratto del saldoconto e le schede e/o prospetti riepilogativi depositati dall' (già nella fase monitoria non rivestono valenza probatoria nel CP_7 CP_2
giudizio a cognizione piena costituito dal giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, il valore probatorio del saldo conto resta limitato solo alla fase monitoria (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 12/04/05, n. 7549), sicchè da solo in assenza di altri specifici elementi non è idoneo a provare il credito, in caso di opposizione da parte dell'opponente. Pertanto, alla luce della richiamata giurisprudenza, è evidente che il credito vantato dall'appellata non è stato provato e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Ancora, l'appellante censura la decisione di primo grado in ordine alla revoca della nomina della dott.ssa quale C.T.U. contabile, all'udienza del giuramento, il quale ha motivato “…che Per_1 nessun elemento o calcolo attendibile è stato offerto da parte opponente, mancando l'allegazione della misura nella quale tali tassi si discosterebbero, pertanto non vi è spazio per una consulenza di ufficio, la quale se disposta, si risolverebbe in un mezzo di indagine a carattere esplorativo.”
Invero, la motivazione del Giudice di primo grado è stata superficiale ed errata, in non si è conformata al nuovo orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, che, con la sentenza n. 5091/2016 ha ritenuto che in materia contabile, anche quando la C.T.U. possa essere considerata meramente esplorativa, essa deve comunque essere ammessa perché è l'unico mezzo a disposizione della parte per ricostruire un rapporto non può essere ricostruito con la semplice produzione di documenti.
Ancora, il giudice di primo grado ha errato nel ritenere che il tasso di interesse applicato è ben determinato nel contratto, il quale riporta un TAN dell'8,60% ed individua con chiarezza il criterio di calcolo degli interessi di mora all'art.
3.g delle condizioni contrattuali.
Invero, la misura di tali interessi di mora non può essere tuttavia determinata nella misura indicata nelle condizioni generali di finanziamento tenuto conto che l'interesse ultra legale, anche quello di mora, deve essere pattuito per iscritto ai sensi dell'art. 1284 c.c. e che, nel caso in esame, le condizioni generali di finanziamento, contenenti la determinazione del tasso di mora nella misura indicata all'art.
pagina 14 di 27 3.g), non sono state sottoscritte.
A ciò si aggiunga che la sottoscrizione delle clausole vessatorie contenuta nel documento di sintesi non può valere quale pattuizione per iscritto dell'interesse ultralegale di mora ai sensi dell'art. 1284 c.c., essendo richiamata solo la rubrica dell'articolo 3 g) delle condizioni generali di finanziamento, mai sottoscritto, e non lo specifico ammontare degli interessi di mora pattuiti.
Pertanto, deve essere dichiarata, la nullità della clausola del contratto di finanziamento contemplante gli interessi ultra-legali mediante generico rinvio alle condizioni generali del contratto.
Pertanto, l'appellante, per le quanto qui di interesse, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
- in riforma totale dell'impugnata sentenza conseguente all'accoglimento di tutte le censure mosse nei punti che precedono affermare e dichiarare la nullità assoluta e radicale della sentenza n. 1804/21 emessa dal Tribunale di Foggia, e in conseguenza, dichiarare la nullità e la revoca del decreto ingiuntivo n. 64/12 opposto per violazione dell'art. 50 D. Lgs. 385/1993 e per l'effetto revocare il medesimo con le conseguenze di legge;
in via subordinata, ammettersi C.T.U contabile, come richiesta ed ammessa nel giudizio di primo grado accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della banca opposta con riferimento al contratto di finanziamento n. 2109087 del 30/12/08, nonchè, l'accertamento del tasso effettivo globale (TAEG), la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta
[...]
per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla CP_2
legge 7 marzo 1996 n. 108. In ogni caso, accertarsi o dichiararsi il diritto di regresso di surroga dell'odierno opponente nei confronti di tutti i coobbligati principali ed in garanzia, nonchè, dichiarare l'invalidità di ogni altra obbligazione connessa all'impugnato rapporto finanziario;
in ogni caso, condannare la finanziaria convenuta al risarcimento dei danni patiti dalla opponente, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa;
condannare la al CP_2
risarcimento dei danni subiti dalla opponente a seguito della illegittima segnalazione alla Centrale
Rischi presso la Banca d'Italia a motivo del rischio a sofferenza falsamente quantificato;
condannare, in ogni caso, la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.
L'appellata, resistendo al gravame, preliminarmente, ha eccepito l'nammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., assumendo che, da una semplice lettura dell'atto, a parte la eccessiva pretestuosità di alcune affermazioni, si evince chiaramente che l'atto di appello, così come è stato redatto non dialoga mai con la sentenza di primo grado, oggetto di impugnazione.
pagina 15 di 27 Invero, l'appellante nel dolersi della decisione resa dal giudice di prima istanza, non fa alcun riferimento alle motivazioni in essa contenuta circa i punti controversi, alle argomentazioni poste alla base della stessa motivazione del giudice, nonché ai passaggi logico-giuridici che hanno condotto il giudice di primo grado alla decisione finale, ma si limita alla semplice reiterazione delle difese svolte nel precedente giudizio non individuando, pertanto, i motivi alla base dell'appello.
Pur ritenendo assorbente tale eccezione preliminare, l'appellata, nel merito, ha denunziato l'infondatezza in fatto e in diritto dei motivi di appello, nell'ordine proposto dall'appellante, come segue:
1) Sull'asserita violazione dell'onere della prova.
Non può che rilevarsi sin da subito l'assoluta genericità delle censure dell'appellante circa la ricostruzione in fatto operata dal giudice di primo grado, inconferente in fatto e in diritto e, pertanto inammissibile e non meritevole di accoglimento alcuno.
Nel merito del primo motivo di appello, si duole della sentenza Parte_1
impugnata, nella parte in cui il Giudice di primo grado, ritenuto sufficientemente provato il credito azionato in sede monitoria, con la produzione agli atti del contratto di finanziamento n. 2109087 del
30.12.2008, ha affermato giustamente che, trattandosi di azione contrattuale, vanno applicati gli ordinari criteri di ripartizione dell'onere della prova, in base ai quali ai sensi dell'art. 1218 c.c., sul creditore grava l'onere di dimostrare la fonte del rapporto - nella specie, il contratto di finanziamento - dovendo egli, poi, solo allegare l'inadempimento, gravando invece sul debitore l'onere di provare l'assenza di quest'ultimo per la presenza di fatti estintivi, modificativi e/o interruttivi.
Secondo la tesi di controparte, invece, il credito non risulterebbe provato nella sua sussistenza e nel suo ammontare, così come non risulterebbe provato il rapporto di finanziamento “in quanto l'estratto del saldaconto e le schede e/o prospetti riepilogativi depositati da (già nella fase Controparte_1 CP_2 monitoria non rivestono valenza probatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo”.
Sul punto, preme rilevare che la difesa di parte avversa tenta, invero, inutilmente di generare confusione, qualificando ripetutamente il rapporto de quo come un contratto di apertura di credito in conto corrente, tralasciando volutamente il dato fondamentale e posto alla base della decisione del giudice di primo grado, ossia della produzione in giudizio, sin dalla fase del ricorso per decreto ingiuntivo, del contratto di finanziamento n. 2109087 del 30.12.2008, sottoscritto dai Sig. Parte_2
(quale obbligato principale) e (quale coobbligata e
[...] Parte_1
odierna appellante) con (doc. – fascicolo monitorio), la cui copia ex art. 2745 c.c.1 non è CP_2
mai stata disconosciuta dalla odierna appellante in sede di opposizione e deve intendersi quindi per 1 Rectius: 2715 c.c. pagina 16 di 27 riconosciuta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2702 c.c., 214 e 215 c.p.c. come statuito in sentenza.
Con riferimento al saldaconto e gli altri prospetti economici depositati da SA AN LO (già e CP_2
oggetto di ripetuta critica da parte della difesa di parte avversa, si osserva che gli stessi non erano diretti a fornire la prova della fonte del credito vantato nei confronti della , quanto Parte_1
piuttosto a fornire la prova del suo concreto ammontare (quantum) a seguito dell'inadempimento dei contraenti originari, che alla data del 05.11.2009 - epoca della decadenza dal beneficio del termine – avevano provveduto al versamento di solo n. 9 ratei mensili (come meglio specificato nel doc. 5 fascicolo monitorio e denominato “partitario”).
A tal proposito, occorre, fare una precisazione sul diverso atteggiarsi dell'onere della prova rispetto ai contratti di finanziamento e ai contratti di apertura credito in conto corrente.
Nei primi, come è noto, il rapporto di credito sorge al momento della consegna del denaro dal mutante al mutuatario, il quale si obbliga contestualmente alla restituzione del costo del finanziamento mediante il pagamento di un numero contrattualmente prestabilito di rate di importo fisso, comprensivo di capitale e interessi.
Orbene, in questi casi, il credito risulta adeguatamente provato con la produzione in giudizio del titolo, ovvero, del contratto di finanziamento e del saldaconto, da cui si può evincere il capitale erogato, il piano di pagamento rateale, le rate scadute e insolute e gli addebiti a titolo di interessi, fatto sempre salvo il diritto/onere del debitore di provare eventuali pagamenti non conteggiati dal mutuante-creditore e/o altri fatti estintivi, modificativi e/o interruttivi della pretesa creditoria.
Diverso è il caso dei rapporti di apertura di credito in conto corrente, i quali prevedendo un utilizzo flessibile dell'affidamento da parte del cliente, presuppongono, ai fini della corretta ricostruzione del saldo debitore, della produzione in giudizio di tutti gli estratti conto inerenti al rapporto di conto corrente da parte di chi intenda avvalersi del relativo diritto di credito.
Alla luce di tali considerazioni, non è dunque chiaro a quale ulteriore documentazione faccia riferimento parte appellante e si ritiene, pertanto, che il giudice di primo grado abbia correttamente deciso nel considerare comprovato il credito vantato da sulla base della Controparte_1
documentazione versata agli atti, considerato altresì che controparte per tutta la durata del giudizio di primo grado si è limitata a generiche contestazioni, senza aver cura di individuare in maniera puntuale e precisa, la presenza di eventuali fatti estintivi, interruttivi o modificativi della pretesa creditoria, né tantomeno si è adoperata ad allegare documentazione utile a supportare le proprie affermazioni, disattendendo così totalmente all'onere probatorio sulla stessa incombente ai sensi dell'art. 2967 c.c.
2) Sulla asserita illegittimità della revoca e mancata ammissione della C.T.U. contabile.
pagina 17 di 27 Con il secondo motivo di appello, controparte lamenta la superficialità ed erroneità della decisione del giudicante sulla revoca della nomina della dott.ssa quale C.T.U. contabile. Per_1
Anche in questo caso, si osserva, che il giudice è stato molto chiaro in sede di motivazione della sentenza, argomentando la sua decisone sul presupposto “ che nessun elemento o calcolo attendibile è stato offerto dell'opponente a sostegno dell'assunto circa la natura usuraria del finanziamento, mancando finanche l'allegazione della misura nella quale tali tassi si discosterebbero dal tasso soglia ratione temporis applicabile (anch'esso mai neppure indicato dalla parte), di tal che non vi è spazio per una consulenza tecnica d'ufficio, la quale, laddove disposta, si risolverebbe in un mezzo di indagine a carattere esplorativo”.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (Cass. civ. SS. UU., 18 settembre 2020 n. 19597).
Nel caso di specie, così non è stato.
L'appellante, nel corso del giudizio di opposizione, non ha mai fornito alcuna indicazione sul tasso usuraio asseritamene applicato in concreto dalla creditrice, né ha mai provveduto a quantificare la misura del tasso applicabile, ma semplicemente gridato all'usura nel mero intento di ingenerare confusione nel Giudicante e postergare ulteriormente le tempistiche di pagamento mediante l'espletamento di una C.T.U. contabile assolutamente esplorativa.
Come ampiamente argomentato e dimostrato da questa difesa nel corso del giudizio di opposizione, al rapporto de quo sono stati applicati un TAN del 8,60%, un TAEG del 9,28%, nonché un tasso di mora nella misura del 11,28% - sebbene nel contratto fosse prevista l'applicazione di un tasso mora pari al
TAEG nonché un tasso di mora convenzionalmente pattuito maggiorato di due punti percentuali - e comunque non superiore a quella massima indicata dalla legge al momento della conclusione del contratto, considerato che per il trimestre ottobre – dicembre 2008 il tasso medio normativamente previsto era del 10,63 %, che “eventualmente” aumentato della metà poteva essere applicato al massimo nella misura del 15,94%.
Orbene, anche a fronte di tale ricostruzione, controparte non ha sollevato contestazioni, reiterando apoditticamente le censure in tema di usurarietà dei tassi di interessi in concreto applicati sia con riferimento ai tassi convenzionali che a quelli moratori.
La sentenza impugnata è, dunque, in linea con la giurisprudenza maggioritaria in materia di C.T.U. che pagina 18 di 27 ha più volte chiarito che “il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. civ., 8 febbraio 2011, n. 3130).
In senso conforme, la nota pronuncia del Tribunale di Roma secondo cui “la consulenza costituisce strumento di valutazione di fatti già dimostrati e di dati già acquisiti e non può essere utilizzata come mezzo di soccorso volto a sopperire l'inerzia probatoria della parte oppure per compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati ovvero essere chiesta e disposta come mezzo per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume” (Tribunale di Roma, 26 febbraio 2013).
Per tale ordine di ragioni, anche il secondo motivo di appello risulta del tutto infondato e va rigettato, con integrale conferma della decisione del giudice di primo grado.
3. Sulla asserita nullità della clausola relativa agli interessi di mora.
Con il terzo ed ultimo motivo di appello, controparte impugna la sentenza di primo grado, nella parte in cui statuisce che “il tasso applicato è ben determinato nel contratto, il quale riporta un TAN del
8.60% ed individua con chiarezza il criterio di calcolo degli interessi di mora all'art. 3 g) delle condizioni contrattuali”, contestando in particolare che la misura degli interessi di mora non può essere determinata nella misura delle condizioni di generali di finanziamento tenuto conto che l'interesse ultra legale, anche quello di mora, deve essere pattuito per iscritto si sensi dell'art. 1284 c.c.
Anche tale motivo risulta manifestamente infondato e non meritevole di accoglimento alcuno.
Sul punto appare opportuno osservare, che, contrariamente da quanto asserito da controparte nel proprio atto introduttivo, con il contratto di finanziamento sottoscritto dai sig. Parte_2
e , il tasso di mora - rappresentante il tasso di
[...] Parte_1
interesse pattuito in caso di inadempimento – veniva determinato nella misura del TAEG maggiorato di due punti percentuali per un totale di 11,28%, e che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 1284, 3 comma, c.c., tale determinazione avveniva per iscritto secondo quanto riportato dall'art.
3. g) delle condizioni contrattuali, da considerarsi parte integrante del regolamento contrattuale, nonché specificatamente approvato dai contraenti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c.
Non residuano, dunque, dubbi sulla natura meramente pretestuosa e dilatoria del presente gravame, considerato che nessuna censura può, pertanto, essere mossa alla decisione del Giudice e di conseguenza in capo ad (già . Controparte_1 Controparte_2
Invero, per costante giurisprudenza di legittimità, la clausola del contratto che prevede la pagina 19 di 27 corresponsione di interessi in misura superiore a quella legale, non rientra tra quelle che debbono essere specificatamente approvate per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c., stante la tassatività dell'elencazione di tali clausole contenuta nel 2° co. della medesima disposizione normativa e l'impossibilità di ricondurla nel novero delle clausole vessatorie in via di interpretazione estensiva, non sussistendo l'esigenza di tutelare il contraente per adesione in una situazione per lui sfavorevole. (Cass. 2006/9646,
Cass. 2001/14912).
4. Sulla richiesta di risarcimento del danno e del diritto di regresso.
Pur non costituendo autonomo motivo di impugnazione dell'atto di appello, in sede di conclusioni parte appellante reitera la richiesta di condanna dell'odierna convenuta al risarcimento di presunti e mai provati danni patiti dalla sig.ra in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., Parte_1
nonché richiesta di risarcimento per la segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, ritenuta illegittima dall'opponente.
Sul punto, si osserva che con un'autonoma statuizione contenuta al punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, il giudice di primo grado ha espressamente rigettato le domande di risarcimento del danno formulate dall'odierna appellante, attrice nel giudizio di opposizione, sul presupposto che la stessa in qualità di parte istante, lungi dal fornire la prova della condotta illecita e del danno subìto, aveva omesso finanche di effettuare semplici allegazioni sul punto, confermando anche in questo caso la temerarietà della spiegata domanda, incautamente reiterata anche in sede di appello.
Orbene, costituendo un capo autonomo della sentenza impugnata correlato ad un'autonoma domanda, quale appunto quella tesa alla condanna di al risarcimento del danno in favore Controparte_1
della opponente, odierna appellante, tale domanda non può e non poteva essere riproposta sic et simpliciter in sede di conclusioni dell'atto di appello, dovendo formare oggetto di uno specifico motivo di gravame alla sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c.
Anche con riferimento alla richiesta di riconoscimento del diritto di surroga/regresso dell'opponente/appellante nei confronti di tutti i coobbligati principali ed in garanzia, si osserva che il giudice di primo grado nel dare atto della rinuncia alla domanda di regresso/surroga proposta dalla opponente nei confronti dell'obbligato principale , a cui non è mai stato notificato Parte_2
l'atto di citazione in opposizione, valga in questa sede quanto sopra meglio argomentato in merito all'opportunità di articolare uno specifico motivo di gravame alla sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c..
Tutto ciò premesso, in virtù di quanto sopra dedotto ed argomentato, come Controparte_1
sopra rappresentata e difesa rassegna le seguenti, conclusioni: Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, emesse tutte le più opportune pagina 20 di 27 pronunce, condanne e declaratorie del caso: In via pregiudiziale: - dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla sig.ra per difetto di motivazione ex art. 342 c.p.c. Parte_1
comma 1; Nel merito: - rigettare in toto le pretese avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra esposti, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 804/2021, emessa dal
Tribunale di Foggia. Con vittoria di spese, anche generali, e competenze professionali, oltre IVA e c.p.a. come per legge.
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Deve prioritariamente rigettarsi l'eccezione di inammissibilità formale del gravame per asserita carente specificazione dei motivi d'appello, proposta dall'appellata, rilevatane l'inconferenza alla fattispecie processuale in esame, laddove l'atto di appello contiene, con un'adeguata esposizione, ben individuate ed adeguatamente supportate, le singole doglianze addotte al procedimento motivazionale adoperato dal primo giudice, non rilevando, a tale riguardo, l'omessa specifica indicazione delle singole parti della sentenza attinte dai predetti motivi e né, tantomeno, l'indicazione di un'auspicato dispositivo emendato dai prospettati vizi motivazionali.
Invero, la S.C., a Sezioni Unite - , con ordinanza n. 36481 del 13/12/2022, ha stabilito che gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Nella presente fattispecie, l'atto di appello contiene, se pure con un'esposizione non se, ben individuate ed adeguatamente supportate, le singole doglianze addotte al procedimento motivazionale adoperato dal primo giudice.
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Ciò posto, rileva questa Corte che tutti i motivi di impugnazione sono destituiti di fondamento.
La banca appellata, nella comparsa di costituzione e risposta, come sopra sinteticamente riportata, (e nelle successive difese), ha – con argomentazioni esatte, e lucidamente esposte – spiegato le ragioni dell'infondatezza di tutte le censure mosse nell'atto di gravame, ragioni qui interamente condivise da questa Corte. In particolare, vanno qui ribaditi i seguenti rilievi. L'estratto conto, previsto dall'art. 50
TUB per la concessione del decreto ingiuntivo a favore delle banche, deve essere una indicazione pagina 21 di 27 analitica dei movimenti che portano come risultato finale al saldo, mentre il saldaconto (previsto dalla precedente normativa) è solo l'espressione numerica del saldo che scaturisce da diverse annotazioni in dare e in avere del conto (Cass.,Sez. Un., n. 6707/1994).
Solo un dettagliato estratto conto possiede requisiti di completezza e intelligibilità tali da consentire una contestazione consapevole delle risultanze del documento;
un mero saldaconto è pertanto inidoneo a costituire prova per la concessione di decreto ingiuntivo (Cass. n. 13542/2017; Cass. n.
12935/2017; Cass. n. 12936/2017; Trib. Torino 28.5.2013; Trib. Verona 2.12.2015).
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, l'estratto conto ex art. 50 TUB non è necessario nel caso in cui il credito azionato con decreto ingiuntivo tragga origine da un contratto di finanziamento, risultando sufficiente la produzione del solo contratto e del piano finanziario (Trib. Campobasso 13.12.2017, che richiama anche Trib. Foggia 9.2.2017; Trib. Lecce
18.2.2021).
Infatti, laddove il credito azionato tragga origine da un contratto di finanziamento concesso a titolo di mutuo, la prova del credito è raggiunta attraverso la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte (Trib. Roma 21.7.2022); ed ancora: ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo in relazione a rapporti di mutuo, la semplice produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento può considerarsi sufficiente a ritenere provato il credito vantato dalla banca, in quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum azionato (Trib. Busto Arsizio 5.7.2022).
Più in generale, di recente è stato evidenziato che la circostanza che la banca creditrice vanti, a fondamento del proprio credito, un titolo stragiudiziale (ad es. il contratto di mutuo) non fa venire meno l'interesse ad ottenere comunque un provvedimento giudiziale di condanna, alla luce delle seguenti considerazioni: a) per giurisprudenza consolidata non è riscontrabile alcun divieto assoluto per il creditore di munirsi di più titoli esecutivi per lo stesso credito e nei confronti del medesimo debitore (Cass., n. 21768/2019); b) il creditore, già provvisto di titolo esecutivo stragiudiziale e che abbia già iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio credito, ha interesse a ottenere un titolo che gli consenta di iscrivere ipoteca giudiziale su beni ulteriori rispetto a quelli già gravati dalla garanzia reale;
c) l'accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, riducendo i margini di possibile opposizione da parte del debitore (Cass., n. 23083/2013) (nei termini
Trib. Verona 5.10.2022 n. 1734).
pagina 22 di 27 Ancora, “Fermo restando il principio per cui compete all'attore l'onere di dimostrare l'esistenza del proprio credito, conservando il creditore opposto tale veste sostanziale, è noto che spetti al creditore che agisca in giudizi per l'adempimento del contratto fornirà prova della fonte negoziale o legale del suo diritto limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte su cui teatro invece, l'onere di dimostrare il fatto istintivo costituito dall'adempimento. In tema di credito bancario, peraltro, rispetto ai crediti derivanti da finanziamenti concessi in unica soluzione spetterà alla Banca allegare il contratto di finanziamento e provare con quietanza intervenuta erogazione affinché si ritenga assolto il suo onere probatorio anche nel giudizio di opposizione, più complesso e l'onere probatorio rispetto ai rapporti bancari di durata, quali un contratto di conto corrente. Rispetto questi ultimi infatti spetterà alla Banca provare l'entità del suo credito nel giudizio di opposizione senza potersi avvalere in tale ambito del regime probatorio privilegiato previsto per la sede monitoria dall'art. 50 Tub -
D.Lgs. n. 385/1993 - ciò va nondimeno osservare come la corte di cassazione abbia opportunamente precisato la necessità di distinguere "l'estratto di saldaconto-dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito- dall'ordinario estratto conto - funzionale certificare le movimentazioni debitorie i creditori intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assuma carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato del cliente". Non sembra che la prova del diritto di credito contestato debba necessariamente essere fornita con la produzione di tutti gli estratti conto apparendo condivisibile e coerente con i generali principi in tema di onere della prova l'orientamento per cui "nell'opposizione
a decreto ingiuntivo il creditore può dare prova del diritto contestato con ogni mezzo e quindi anche con presunzioni semplici. Non si può neppure escludere la legittimità di presunzioni indirette, aventi a oggetto non già il fatto generatore del credito, bensì una ricognizione del debito vale di una dichiarazione negoziale, fatta dalla parte debitrice, della volontà di riconoscere l'esistenza del debito nei confronti del commissario" e potendo, ad esempio, il valore indiziario del salda contro essere integrato anche da altri elementi indiziari rappresentati, a titolo esemplificativo, dal comportamento processuale tenuto dall'opponente” (Trib. Novara, 27/09/2010, Sito NovaraIUS.it, 2011).
Ancora, “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare
l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli pagina 23 di 27 interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass.
Sez. Un., sentenza n. 19597 del 18/09/2020; Cass., Ord. 11/10/2024, n. 26525).
L'appellante, nulla ha provato in ordine all'usurarietà dei tassi applicati, sì che non può affatto dolersi del mancato accoglimento, in primo grado, della istanza di nomina di un C.T.U.
Anzi, il primo giudice, correttamente, resosi conto della natura esplorativa della stessa, ha così motivato: “…nessun elemento o calcolo attendibile è stato offerto da parte opponente, mancando
l'allegazione della misura nella quale tali tassi si discosterebbero, pertanto non vi è spazio per una consulenza di ufficio, la quale se disposta, si risolverebbe in un mezzo di indagine a carattere esplorativo”.
Invero, “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. civ., Sez. VI, 08/02/2011, n. 3130).
Ancora, “Il divieto per il consulente tecnico di ufficio di compiere indagini esplorative può essere superato soltanto quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo, in questo caso, consentito al consulente di acquisire anche ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza. Al contrario, il divieto è pienamente operante quando l'onere della prova sia a carico di una parte e non si rientri nella sopraindicata fattispecie eccezionale e derogatoria”
(Cass., ordinanza n. 15774 del 15/06/2018).
Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione del giudice del merito che, a fronte di una consulenza tecnica volta ad accertare se, nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario, gli interessi sugli importi risultanti a debito del cliente fossero stati calcolati ad un tasso convenzionalmente determinato dalle parti, aveva ritenuto che il C.T.U. non potesse acquisire direttamente i contratti bancari, non ritualmente prodotti dalle parti.
pagina 24 di 27 Se così è, bene ha fatto il Tribunale a non dar corso alla C.T.U. e, conseguentemente, la richiesta di nomina, in questo grado di appello, non può trovare ingresso.
Va, anzi, evidenziato che l'appellante si è – del tutto infondatamente – spinta a sostenere che, nella presente fattispecie, si è al cospetto di interessi obiettivamente smodati ed esorbitanti tali da essere rifiutati dalla coscienza sociale, citando vecchissimi precedenti (Trib. Torino 16.45.1987, Trib.
Benevento 21.12.1954, Trib. Torino 6.9.1950), nonché autorevole dottrina, anch'essa risalente al
1975.
A tal proposito, basta evidenziare che ogni disquisizione afferente gli interessi usurari, non può che partire dalla legge n. 108 del 1996, sì che ogni richiamo a precedenti, dottrinali o giurisprudenziali anteriori all'entrata in vigore di essa, è un vero e proprio fuor d'opera.
Anzi, l'appellata, pur non essendone onerata, ha dedotto e dimostrato che gli interessi pattuiti ed applicati rientrano ampiamente sotto i limiti dell'usurarietà.
Quanto, poi, all'onere della prova, non v'è dubbio che la banca ha assolto pienamente, come ha correttamente ed esaustivamente ritenuto il primo giudice.
Infatti, In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533).
pagina 25 di 27 Nello stesso senso: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ., Sez. II, 19/04/2007, n. 9351)
Ancora, “Nel caso di stipula di un contratto di mutuo bancario con previsione della restituzione rateale delle cose mutuate secondo la previsione dell'articolo 1819, il creditore che agisce in giudizio per la restituzione dell'intero, allegando l'inadempimento del debitore, è tenuto solo a fornire la prova del contratto, fonte del proprio credito, mentre incombe sul debitore l'onere di provare la regolarità dell'adempimento” (Trib. Modica, 28/10/2004, Guida al Diritto, 2005, 16, 69).
Nella presente fattispecie, la banca, oltre alla restante documentazione, ha prodotto la copia fotografica, non disconosciuta, del contratto di finanziamento, che contiene tutti gli elementi per la determinazione della somma mutuata, dell'importo delle rate, degli interessi applicati, e non è affatto contestato (anzi è provato in atti) che la somma predetta sia stata erogata, e che il debitore principale, ha pagato solo 9 rate.
Neppure è contestato – ed anzi è provato – che anche l'appellante è stata più volte stata inviata ad adempiere, e che le parti hanno contrattualmente previsto la decadenza dal beneficio del termine, il cui verificarsi è stato ritualmente comunicato anche alla . Parte_1
La sentenza appellata va, quindi, confermata integralmente, ed ogni altro profilo sollevato con l'appello è infondato, o resta assorbito dalla presente decisione.
Secondo l'ordinario criterio della soccombenza le spese di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante . Parte_1
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondato, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
pagina 26 di 27 La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , nei confronti di in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 1804/2021, del 16/07/2021 pubblicata il
16/07/2021, resa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, nel giudizio portante il numero di R.G. 92000432/2012, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese giudiziali Controparte_1
per questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 9.991,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CAP, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante
[...]
, in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 (introdotto Parte_1 dall'art. 1, co.17 della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso il l'8 gennaio 2025 in camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore
dott. Filippo Labellarte
pagina 27 di 27
R.G.A.C. n. 1335/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Filippo Labellarte Presidente - relatore
Luciano Guaglione Consigliere
Alberto Binetti
Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 1335 del 2021
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Scirpoli, in virtù di Parte_1
mandato in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata in Manfredonia 71043 (FG) alla Via
Gaetano Palatella 80; posta certificata: Email_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Stefano;
giusta procura calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed pagina 1 di 27 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Sabotino 45; pec:
Email_2
APPELLATA
avverso la sentenza n. 1804/2021, del 16/07/2021 pubblicata il 16/07/2021, resa dal Tribunale di
Foggia, in composizione monocratica, nel giudizio portante il numero di R.G. 92000432/2012.
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All'udienza del 1° marzo 2024, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui art. 190 c.p.c., applicabile ratione temporis, abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n.
149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva rituale e tempestiva opposizione avverso il D.I. n. Parte_1
64/2012, emesso dal Tribunale di Foggia - Sezione Distaccata di Manfredonia in data 16.3.2012, su richiesta della (quale società incorporante la , avente Controparte_2 Controparte_3
ad oggetto il pagamento, da parte dei debitori (quale obbligato principale) e Parte_2
(quale coobbligata), della somma di € 45.096,79, oltre interessi e Parte_1
spese di lite, a titolo di sorte capitale, clausola penale per la risoluzione anticipata per inadempimento, spese ed interessi al tasso convenzionale, relativi al contratto di finanziamento stipulato in data
30.12.2008 n. 2109087.
L'opponente deduceva: - l'insufficienza della documentazione prodotta per l'emissione del decreto ingiuntivo, con conseguente nullità del medesimo decreto, emesso in assenza dei requisiti ex art. 633 e
634 c.p.c.; - che l'onere della prova, nel giudizio di opposizione, ricadeva integralmente in capo alla opposta;
- la non debenza degli interessi al tasso convenzionale pattuito, e la violazione dell'articolo
117 del T.U.B. per addebito in conto di interessi passivi in misura superiore al tasso soglia ai sensi della legge n. 108/1996; - l'omessa indicazione delle specifiche voci di calcolo poste a fondamento della pretesa monitoria e l'assenza di produzione degli estratti conto relativi all'intero rapporto bancario oggetto di contestazione.
Per tali ragioni, l'opponente domandava: “in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'articolo 50 D.Lgs. 385/1993 e, per l'effetto, revocare il pagina 2 di 27 medesimo con le conseguenze di legge;
in via subordinata, accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio
(…), In ogni caso, accertarsi o dichiararsi il diritto di regresso di surroga dell'odierno opponente nei confronti di tutti i coobbligati principali ed in garanzia, nonché, dichiarare l'invalidità di ogni altra obbligazione connessa all'impugnato rapporto finanziario;
in ogni caso condannare la finanziaria convenuta al risarcimento dei danni patiti dalla opponente, da determinarsi in via equitativa;
condannare la al risarcimento dei danni subiti dalla opponente a seguito della CP_2 illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia a motivo del rischio a sofferenza falsamente quantificato;
condannare, in ogni caso, la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore ansistatario”.
In data 7.11.2012 si costituiva in giudizio la la quale contestava in fatto e Controparte_2
diritto gli avversi assunti, e domandando il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nelle more del giudizio di opposizione la confluiva, a seguito di scissione Controparte_2
parziale del ramo organizzato per le attività di credito al consumo e cessione del quinto dello stipendio/pensione/delegazione di pagamento, nella società INTESA SANPAOLO PERSONAL
FINANCE S.P.A., che si costituiva in giudizio in data 18.11.2013.
Successivamente detta ultima società confluiva, a sua volta, a seguito di atto di scissione parziale del ramo d'azienda delle attività di credito al consumo relative alla clientela captive nonché delle attività volte alla detenzione e gestione dei crediti in sofferenza, nella che si Controparte_1
costituiva in giudizio in data 24.3.2016, ribadendo le difese precedentemente svolte dalle società titolari del credito.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo con ordinanza del 13.3.2013, rigettata ogni istanza istruttoria avanzata dalle parti con ordinanza del 10.10.2014, istruita la causa a mezzo delle sole prove documentali depositate, essa veniva riservata per la decisione sentenza.
Il Tribunale di Foggia, con la sentenza qui impugnata: - rigettava l'opposizione e dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- rigettava le domande di risarcimento del danno proposte da
- condannava al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_1
delle spese di lite, liquidate in € 7.254,00 per compenso, oltre rimborso spese Controparte_1
generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
Avverso detta sentenza proponeva appello la , la quale così concludeva: “..In riforma Parte_1 totale dell'impugnata sentenza conseguente all'accoglimento di tutte le censure mosse nei punti che precedono affermare e dichiarare la nullità assoluta e radicale della sentenza n. 1804/21 emessa dal
pagina 3 di 27 Tribunale di Foggia, e in conseguenza, dichiarare la nullità e la revoca del decreto ingiuntivo n. 64/12 opposto per violazione dell'art. 50 D. Lgs. 385/1993 e per l'effetto revocare il medesimo con le conseguenze di legge;
in via subordinata, ammettersi C.T.U contabile, come richiesta ed ammessa nel giudizio di primo grado accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della banca opposta con riferimento al contratto di finanziamento n. 2109087 del 30/12/08, nonchè, l'accertamento del tasso effettivo globale (TAEG), la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta per interessi, spese, commissioni e Controparte_2
competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108. In ogni caso, accertarsi
o dichiararsi il diritto di regresso di surroga dell'odierno opponente nei confronti di tutti i coobbligati principali ed in garanzia, nonchè, dichiarare l'invalidità di ogni altra obbligazione connessa all'impugnato rapporto finanziario;
in ogni caso, condannare la finanziaria convenuta al risarcimento dei danni patiti dalla opponente, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa;
condannare la al risarcimento dei danni subiti dalla opponente a seguito CP_2
della illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia a motivo del rischio a sofferenza falsamente quantificato;
condannare, in ogni caso, la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva la banca, la quale resisteva al gravame.
Infine, all'udienza del 1° marzo 2024, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui art. 190 c.p.c., abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva questa Corte che l'appello è infondato.
La sentenza impugnata, immune da censure, è così motivata.
“..Preliminarmente, in rito, deve darsi atto della rinuncia alla domanda di regresso/surroga proposta dalla opponente nei confronti dell'obbligato principale , al quale, peraltro, non è Parte_2 mai stato notificato l'atto di citazione.
2. Nel merito, l'opposizione è infondata e come tale deve essere respinta.
Il credito azionato in via monitoria riguarda gli importi dovuti, a fronte della decadenza dal beneficio
pagina 4 di 27 del termine, in relazione al contratto di finanziamento stipulato tra l'opponente (in qualità di coobbligata) e la (nella cui posizione è subentrata l'odierna opposta), allegato al Controparte_2
ricorso per D.I.
Orbene, il credito in parola è da ritenere sufficientemente provato con la produzione del contratto di finanziamento, debitamente sottoscritto dalle parti, contenente compiuta indicazione delle condizioni economiche applicate al rapporto (non essendo, d'altro canto, contestata l'erogazione della somma mutuata) e della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, motivata dal pagamento delle sole prime nove rate di rimborso del prestito.
Idonea alla prova è la produzione di una semplice copia del contratto di finanziamento sottoscritto dalle parti, ai sensi dell'art. 2715 c.c. (che attribuisce alle copie delle scritture private la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte), non disconosciuta dalla opponente e da intendersi quindi per riconosciuta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2702 c.c., 214 e 215
c.p.c.
Al riguardo, si applicano gli ordinari criteri di ripartizione dell'onere della prova, in base ai quali, ex art. 1218 c.c., trattandosi di azione contrattuale, sul creditore grava l'onere di dimostrare la fonte del rapporto - nella specie, il contratto di finanziamento - dovendo egli, poi, solo allegare
l'inadempimento, gravando sul debitore l'onere di provare l'assenza di quest'ultimo.
Sul punto è incontestato, da parte dell'opponente, il mancato pagamento delle rate indicate dall'opposta.
In base ai diversi paragrafi dell'art. 3 del contratto di finanziamento sottoscritto, il mancato pagamento di due rate dava diritto alla parte mutuante di dichiarare il mutuatario decaduto dal beneficio del termine e di esigere, in conseguenza, l'immediato rimborso del capitale a scadere, oltre agli interessi moratori, alle penali e alle altre spese previste contrattualmente.
Del tutto inconferente è il ripetuto richiamo all'art. 50 T.U.B., giacché trattasi di norma eccezionale, non suscettibile di interpretazione analogica, applicabile solo agli istituti bancari ed alle operazioni bancarie, propriamente intese (ad es. contratto di conto corrente), e non invece ai crediti sorti da attività finanziarie (ad es. finanziamenti).
Quanto alle censure dell'opponente che investono la correttezza della somma richiesta, esse appaiono assolutamente generiche nonché - per quanto riguarda la capitalizzazione degli interessi ed il c.d. anatocismo - finanche non pertinenti, trattandosi di un rapporto di mutuo e non di conto corrente (rispetto al quale tipicamente vengono in rilievo gli oneri in questione).
Peraltro, rispetto al tema generale dell'anatocismo, il contratto stipulato dalle parti, essendo stato concluso in epoca successiva all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000,
pagina 5 di 27 prevedeva legittimamente (all'art.
3. g) la possibilità di applicare l'interesse di mora sull'intera rata scaduta ed impagata (comprensiva degli interessi corrispettivi), in conformità al disposto dell'art. 3 della citata delibera.
Deve poi osservarsi che nessun elemento o calcolo attendibile è stato offerto dell'opponente a sostegno dell'assunto circa la natura usuraria del finanziamento, mancando finanche l'allegazione della misura nella quale tali tassi si discosterebbero dal tasso soglia ratione temporis applicabile
(anch'esso mai neppure indicato dalla parte), di tal che non vi è spazio per una consulenza tecnica
d'ufficio, la quale, laddove disposta, si risolverebbe in un mezzo di indagine a carattere esplorativo.
Del tutto destituita di fondamento è, infine, l'affermazione secondo cui l'opposta avrebbe addebitato all'opponente anche le somme rinvenienti dai prestiti personali n. 1732575 del 9.4.2007 e
n. 1821223 del 3.8.2007, giacché, come può agevolmente evincersi dall'estratto conto del rapporto di finanziamento (v. all. 5 al ricorso monitorio ed alla produzione di parte opposta, sub “Paritario”),
l'importo oggetto di ingiunzione è pari alla sommatoria tra il saldo rate e capitale residuo (euro
38.193,34), il saldo spese (euro 675,07), la penale (euro 3.729,60) e la mora (euro 1.561,41 sino al
10.6.2011 ed euro 937,37 per interessi dall'11.6.2011 al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo).
E' del tutto evidente che, laddove l'opposta avesse - così come dedotto dall'opponente - addebitato anche gli importi dei due precedenti finanziamenti - pari rispettivamente ad euro 15.445,46 e
10.838,62 - la somma di denaro ingiunta sarebbe stata sensibilmente e vistosamente maggiore, tale da non far sorgere dubbi in ordine alla illegittimità della pretesa creditoria. L'equivoco in cui incorre
l'opponente, pare riconducibile, a ben vedere, al fatto che nello stesso documento in cui è riportato
l'estratto conto del rapporto di finanziamento n. 2109087 del 30.12.2008, è presente una “scheda di conto”, relativa all'insieme dei rapporti intrattenuti dal cliente con la finanziaria, in cui, come ovvio, sono riportati anche gli altri prestiti personali accesi.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla opponente, il tasso di interesse applicato è, infine, bene determinato nel contratto, il quale riporta un Tan dell'8,60% ed individua con chiarezza il criterio di calcolo degli interessi di mora all'art.
3. g) delle condizioni generali.
Quanto all'inadempimento della società opposta all'obbligo di consegnare una copia del contratto al cliente e di aggiornarlo sullo stato patrimoniale del finanziamento, a fronte delle numerose richieste che la opponente le avrebbe rivolto, tale asserzione è rimasta del tutto sfornita di prova, poiché non vi è in atti alcun elemento istruttorio (missive, fax, pec o anche prove orali) che fornisca anche solo un principio di prova delle presunte istanze che la avrebbe rivolto Parte_1
alla per accedere ai documenti contrattuali e contabili relativi al finanziamento. CP_2
L'opposizione, per le ragioni suesposte, va dunque in definitiva integralmente rigettata.
pagina 6 di 27 4. Parimenti, vanno rigettate le domande di risarcimento del danno proposte dalla opponente, poiché la parte istante, lungi dal fornire la prova della condotta illecita e del danno subìto, ha omesso finanche di effettuare semplici allegazioni sul punto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 e ss. c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al
D.M. n. 55 del 2014, con riferimento allo scaglione relativo al valore della causa e con applicazione degli importi medi, per tutte le fasi processuali.”
************************
L'atto di appello si regge su quattro motivi.
1. Insufficienza della documentazione prodotta per l'emissione del decreto ingiuntivo. Nullità del decreto ingiuntivo n. 64/2012 emesso in assenza dei requisiti ex art. 633 e 634 c.p.c.
Si denuncia l'illegittimità della richiesta monitoria proposta, in quanto in atti vi è esclusivamente una copia fotostatica del contratto n. 2109087 del 30.12.2008, sottoscritto dalla coobbligata
[...]
In ogni caso, il titolo monitorio è radicalmente nullo per inesistenza della prova scritta Parte_1
del rapporto, ex art. 633 c.p.c. ed esso non poteva essere emesso, stante l'insufficienza della documentazione prodotta a sostegno del ricorso.
Dalla succinta documentazione prodotta, a corredo del ricorso monitorio, si evince che alla data del
30.12.2008, il sig. , quale obbligato principale e la sig.ra Parte_2 Parte_1
quale coobligata, sottoscriveva il finanziamento con la n. 2109087 per la somma Controparte_2 di € 36.748,12, più € 14.208,68, costo del finanziamento, totale da rimborsare € 50.956,80, come da contratto allegato al fascicolo dell'opposta. Ma dalla scheda conto (all.to 5 del fascicolo di parte opposta) a ben vedere, appaiono trascritti altri prestiti personali datato 09/03/07 n. 1732575 di
€15.000,00 oltre €5.955,82, con bonifico effettuato in data 31/07/07 e altro prestito personale datato
03/08/08 n. 1821223 di € 30.000,00.
E evidente, che la ha addebitato alla sig.ra le somme di prestito Controparte_2 Parte_1
personale n. 1732575 del 09/03/07 di € 15.445,46 e del prestito personale n. 1821223 del 03/08/07 di
€10.838,62 erogate al sig. e che la ricorrente sin da ora disconosce. Parte_2
Tali contratti, (che l'opposta si è ben guardata dal depositare) sono tutti antecedenti al prestito personale n. 2109087 del 30/12/08, sul quale è stato posto il decreto ingiuntivo opposto, ed è l'unico contratto allegato agli atti.
Né, tanto meno, siffatta produzione può assumere valenza in relazione all'obbligazione assunta dalla pagina 7 di 27 coobligata sig.ra in quanto le risultanze delle scritture contabili della banca, Parte_1
così come prodotte, non fanno piena prova nei confronti della opponente.
Tale previsione normativa, infatti, si palesa pacificamente vessatoria. anche in relazione ad un'altra circostanza.
Essa deducente, ha richiesto di ottenere copia del contratto di fideiussione sottoscritto al fine di poter quantomeno tutelare la propria "scomoda" posizione, e tale richiesta è rimasta del tutto inevasa.
E evidente l'illegittimità del comportamento tenuto dalla banca intimante, che ha palesemente violato il dettato dell'art. 117, 1 comma del D. Lgs. n. 385/93, laddove non ha ottemperato al proprio obbligo di consegnare una copia del contratto al cliente e l'illiceità del comportamento si traduce, sul piano dell'efficacia, nella “immobilità” del rapporto di garanzia.
Ancora l'appellante si duole della scarsa correttezza dimostrata dalla banca, allorquando essa deducente ha, invano, richiesto di essere aggiornata sullo stato patrimoniale del finanziamento concesso in capo all'obbligato principale;
infatti, l'istituto di credito non può sottrarsi ai principi generali di correttezza e buona fede, che devono inderogabilmente presiedere al comportamento delle parti anche nella fase di esecuzione del rapporto (art. 1375 cod. civ.), sì che l'operatività della garanzia va esclusa non solo, ovviamente, quando la finanziaria ha agito con il proposito di recare pregiudizio, ma anche quanto non ha osservato canoni di diligenza, schiettezza e solidarietà, violando l'obbligo tassativo di ciascun contraente di salvaguardare gl'interessi degli altri, nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a proprio carico.
Secondo la , alla luce di tutto ciò, l'ingiunzione di pagamento è stata emessa Parte_1
esclusivamente in base ai saldaconti di cui all'art. 50 TUB, secondo cui: - le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 c.p.c., anche in base all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili tenute dalla Banca istante;
- la certificazione deve essere effettuata da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale dichiara sotto la propria responsabilità che il credito per il quale si procede è vero e liquido;
- nell'estratto in atti, non sono indicate le generalità del dirigente della Banca che ha posto in essere la certificazione di conformità alle scritture contabili e la dichiarazione di veridicità e liquidità del credito da esse risultanti, sì che, a dire dell'appellante, deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per difetto di detti requisiti;
- nella presente fattispecie, la produzione documentale allegata al ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo non può essere ritenuta sufficiente a fornire la prova scritta del credito maturato dall'istituto di credito, non consentendo tale limitata documentazione l'esatta ricostruzione delle vicende che hanno determinato la situazione fatta valere in sede monitoria;
- il decreto ingiuntivo n. 64/2012 è stato emesso esclusivamente sulla base di una documentazione che manca della sottoscrizione di uno dei dirigenti pagina 8 di 27 della Controparte_2
Tale certificazione non è conforme al principio sotteso al dettato normativo appena richiamato, il quale, pur esonerando l'istituto di credito dalle formalità che sarebbero altrimenti necessarie per utilizzare in giudizio la contabilità d'impresa (ricorso a notaio o altro pubblico ufficiale), non ha comunque eliminato l'obbligo di puntuale elencazione delle singole voci di conto che vengono dedotte nel giudizio monitorio. Pertanto secondo detta norma deve sussistere piena corrispondenza tra le scritture contabili da certificare come vere e liquide e l'estratto conto inviato alla cliente della CP_2
[...]
In altri termini devono corrispondere esattamente l'estratto conto inviato al cliente alla scadenza periodica e concordata e l'estratto conto “certificato conforme” alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata.
Nel caso di specie tale presupposto difetta integralmente posto che, trattandosi di credito al consumo di cui alla legge 142/92, il prestito erogato dalla ed era rimborsabile in 96 rate Controparte_2 mensili da € 530,80 TAN 8,60%.
Tale conclusione può ritenersi avvalorata dalla stessa evoluzione normativa che ha interessato la materia in esame: se, in vigenza dell'art. 102 R.D. 375/1936, si riteneva sufficiente la produzione in giudizio del cosiddetto saldaconto, attraverso il quale si certificava semplicemente l'entità del credito vantato dalla creditrice e la sua conformità rispetto alle scritture contabili, con l'art. 50 T.U.B. sopra richiamato si è inteso per l'appunto garantire un maggior grado di determinatezza ed analiticità delle ragioni dedotte in giudizio dal ricorrente. Se così è, l'opposizione deve ritenersi fondata ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
2. Onere della prova nel giudizio monitorio. Nullità del D.I.
A seguito dell'inversione processuale dell'onere probatorio incombente alle parti connesso all'opposizione al decreto ingiuntivo la Banca, attore sostanziale, ha l'onere di provare rigorosamente i fatti costitutivi dei suoi diritti. Tale onere, nella presente fase di cognizione ordinaria, non può ritenersi assolto alla stregua della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo. Deve rilevarsi che l'efficacia probatoria dell'estratto conto di cui all'art. 50 dlgs 385/93 è limitata alla fase monitoria nella quale appunto può essere posto a base della richiesta di ingiunzione, ma nella fase di cognizione ordinaria, conseguente all'opposizione al decreto ingiuntivo, non costituisce prova del diritto di credito fatto valere dalla Banca. Senza inversione dell'onere della prova si contesta la veridicità dell'estratto conto posto dalla a base della richiesta di ingiunzione di pagamento. Controparte_2
3. Non debenza degli interessi al tasso convenzionale pattuito.
Violazione dell'art. 117 TUB per addebito in conto di interessi passivi in misura superiore al
pagina 9 di 27 tasso soglia ai sensi della legge n. 108/96.
L'appellante, così articola detto motivo.
In merito alla determinazione del credito azionato, nel caso di specie, sono stati applicati interessi ultra
-legali, con illegittima applicazione della capitalizzazione degli oneri passivi.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere la validità della convenzione relativa alla determinazione degli interessi, in ossequio al disposto di cui all'art. 1284, terzo comma cc. quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base ai criteri in essa oggettivamente indicati e richiamati.
Tale condizione non può ritenersi verificata nel caso di specie in quanto la clausola che contiene il generico riferimento “alla misura pattuita ed indicata nel prospetto allegato”, stante la sua estrema genericità, non consente di rinvenire quei criteri oggettivi cui si è appena fatto riferimento, impedendo di individuare in concreto a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento.
Il generico richiamo ad un elemento estrinseco di riferimento non permette una sicura ed oggettiva determinazione della prestazione di interessi, al di fuori di valutazioni unilaterali e discrezionali da parte della Banca, sia perché non esiste alcuna pubblicazione ufficiale che certifichi le condizioni usuali, sia in quanto non sono stati dedotti parametri univoci di riferimento sufficientemente certi in grado di sopperire all'assoluta carenza delle predette condizioni.
La clausola, di cui ci si occupa, non consente di valutare né l'entità dei tassi applicati, né, tanto meno, le modalità di calcolo di tali importi.
Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a consegnare al cliente il documento di sintesi che riporti in modo chiaro e preciso l'lSC, ossia, l'indicatore sintetico di costo, che consiste in un numero percentuale che esprime il costo complessivo sopportato dal cliente a fronte della somma ricevuta, racchiudendo in sé tutti gli interessi ed oneri connessi all'operazione.
Par L' permette al cliente di avere piena consapevolezza del costo complessivo del finanziamento.
La sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, del 2015, (Trib, Napoli, n. 7779 del 25.05.2015) nel rispetto di una delibera CICR del 2003, sancisce "Le istruzioni di vigilanza per le banche, emanate dalla Banca d'Italia, [....l prescrivono, all'articolo 8, l'obbligo di consegnare al cliente un documento di sintesi, volto a fornire evidenza delle più significative condizioni contrattuali ed economiche. Con riguardo aII'ISC, il successivo articolo 9, prevede che, in caso di mutui, anticipazioni ed altri finanziamenti, esso vada riportato nel documento di sintesi e che debba essere calcolato conformemente alla disciplina del TAEG. …L'evidenziata carenza determina la nullità del contratto, perché l'articolo 117, comma 8 TUB [...] consente, quindi, di ritenere che, quando il contratto presenta un contenuto difforme da quello che, relativamente a determinate categorie di operazioni è prescritto dalla Banca d'Italia, esso soggiace alla previsione di nullità. Pertanto, poiché le istruzioni di vigilanza
pagina 10 di 27 adottate dalla Banca d'Italia sulla base del potere ad essa conferito dal medesimo articolo 117, Pa impongono che i contratti di mutuo riportino il valore dell' , la carenza di tale indicazione determina la nullità del contratto, anche se, come nella specie, siano esposti gli elementi che concorrono alla determinazione di tale parametro".
Al predetto principio si è uniformato anche il Tribunale di Cagliari, ord. del 29.03.2016, secondo cui Pa
“la mancata indicazione dell' , che si verifica anche nell'ipotesi in cui vengano indicate solamente le singole componenti di costo, determina la nullità del contratto sia per violazione del precetto di cui all'art. 117 TUB (in tal senso, Tribunale di Napoli, sentenza n. 779 del 25.5.2015) sia per violazione di norma imperativo ex art. 1418 c. 1 c.c.", e, anche il Tribunale di Chieti con sentenza n.230 del
23.04.2015 ha affermato che "la violazione dell'obbligo della banca di informare il cliente del TAEG in concreto applicata costituisce violazione di norme imperative inderogabili e determinanti nullità del contratto di finanziamento: l'appIicazione da parte dell'istituto di credito di tassi ultralegali in assenza di accordo sul tasso effettivamente applicato comporta l'appIicazione del tasso sostitutivo BOT ex art.
117 T.U.B.”.
Perché sia operante tale principio è indispensabile che il finanziamento o il mutuo sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della delibera del CICR (ossia dopo il 4 marzo 2003).
Le Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.2009 hanno previsto l'obbligo indicazione del TAEG/ISC ai mutui, anticipazioni bancarie, altri finanziamenti, aperture in conto corrente offerte a clienti al dettaglio, così come indicate nel relativo allegato alla delibera del CICR, 4 marzo 2003.
Le somme eventualmente addebitate alla opponente, non saranno quindi dovute, attesa la nullità della clausola in esame, si sostanzia in un aggravio di interessi corrispettivi non pattuiti ed ulteriori rispetto a quelli convenzionalmente stabiliti per l'utilizzazione delle aperture di credito.
Oltre, ad aver addebitato alla sig.ra , somme di altri contratti che la stessa disconosce. Con Parte_1
riferimento, inoltre, al contratto di finanziamento del contratto n. 2109087 del 30/12/08, nel quale è previsto TAEG globale di 9,28%, ed emerge un contrasto tra il contenuto di quest'ultimo e quanto inderogabilmente fissato dalla disciplina legale. Ora, sulla scorta della legge n. 108/96, nonchè dei successivi decreti applicativi è da ravvisare che mai dal 2008 ad oggi il tasso legale è stato pari al tasso richiesto.
In tal senso, appare utile rammentare come l'art. 1815, 2° comma cod. civ., così come sostituito dall'art. 4 della precitata legge, preveda che "se sono convenuti interessi usurai, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".
Orbene, poiché l'apertura di credito concessa al sig. , quale obbligato principale e Parte_2
pagina 11 di 27 alla , quale coobbligata, fissava un tasso iniziale del 9,28% d'interesse e la possibilità di Parte_1
modificare da parte della banca il tasso di interesse qualora sussista "un giustificato motivo", risulta evidente la violazione del disposto codicistico e, di conseguenza, fin da ora si chiede dichiararsi la nullità degli interessi contabilizzati.
Nella denegata ipotesi, poi, che l'art. 1815, 2 comma cod. civ. fosse giudicato irretroattivo, ne è, pacifica comunque, l'immediata applicazione relativamente alla regolamentazione di effetti contrattuali per il periodo dalla entrata in vigore della legge stessa (1996).
Peraltro, sempre in siffatto ambito, occorre considerare che l'art. 1815, 2 comma, cod. civ. ante novella prevedeva che "se sono dovuti interessi usurai, la clausola è nulla e gli interessi dono dovuti solo nella misura legale".
Orbene, essendo pacifica la circostanza che anche prima della riforma del 1996 un interesse definito usuraio determinava conseguenze sul piano pratico, l'unica difficoltà potrà essere quella di individuare oltre quale limite gli interessi costituivano motivo di illiceità del negozio. Sul punto la giurisprudenza affermava che l'ipotesi di interessi usurai ex art. 1815 2 comma cod. civ. poteva ricorrere in casi anche diversi da quelli dell'art. 644 c.c., e cioè quando ci si trovava di fronte ad interessi obiettivamente smodati ed esorbitanti tali da essere rifiutati dalla coscienza sociale (in tal senso Trib. Torino
16.45.1987, Trib. Benevento 21.12.1954, Trib. Torino 6.9.1950).
Orientamento, questo peraltro, condiviso da autorevole dottrina (cfr. ; CP_4 CP_5 CP_6
interessi usurai e criteri di normalità, Riv. Dir. Comm. 1975, I 285 ss.).
[...]
Nel caso de quo, pertanto, risulta palese che l'interesse applicato dalla finance, pari al 9,28% è CP_2
palesemente smodato ed esorbitante. Di conseguenza, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere ritenuto applicabile l'art. 1815, 2 comma cod. civ., così come novellato dalla l. n. 108/96, il tasso di interesse compensativo da applicarsi dovrà essere, comunque, ridotto al saggio legale in vigore.
In siffatto contesto, quindi, è appena il caso di rilevare come essendo il contratto di finanziamento del
30/12/08 (almeno in base alla copia prodotta dalla , occorrerà appurare quanto Controparte_2
risultava essere il saldo debitore al suindicato momento (anche qui scomponendo la quota capitale da quella dell'interesse compensativo), al fine di operare l'esatta contabilizzazione dell'effettivo debito.
Detta operazione andrà effettuata, sia con riferimento al periodo precedente (per il quale andrà considerata la sola debenza del capitale - ex art. 1815, 2 comma cod. civ., ovvero la debenza di quest'ultimo con l'interesse compensativo comunque calcolato nella misura massima del saggio legale in vigore), che per il periodo successivo, per il quale andrà contabilizzato solo ed esclusivamente il capitale.
Alla luce di ciò, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica contabile, il credito deve essere pagina 12 di 27 rideterminato in pendenza del rapporto, esclusa l'applicazione di interessi moratori.
4) Omessa indicazione delle specifiche voci di calcolo posto a fondamento della pretesa monitoria.
Assenza di produzione degli estratti conto relativi all'intero rapporto oggetto di contestazione:
Deduce, a tal proposito, l'appellante.
L'omessa indicazione da parte della in sede monitoria, delle specifiche voci di calcolo CP_2
(sorte capitale, spese, addebiti, etc.) utilizzate per il conteggio della somma pecuniaria pretesa dagli ingiunti, comporta la conseguente impossibilità per questi ultimi di effettuare il doveroso controllo delle partite. Tanto non può che riverberarsi sulla pretesa monitoria azionata con conseguente nullità per indeterminatezza del decreto ingiuntivo emanato.
Nondimeno, l'omessa dichiarazione da parte della in ordine alla somma pretesa, della CP_2 decurtazione o meno dell'importo garantito, a mezzo della coobbligata , non può che Parte_1 comportare l'ulteriore impossibilità per l'ingiunta di avere una cognizione piena del proprio debito.
Infine, la pretesa pecuniaria azionata dall'ingiungente in sede monitoria, sarebbe illegittima qualora la stessa fosse stata connotata anche dall'illegittima applicazione di anatocismi come invalidamente pattuiti in contratto.
In ordine, poi, alla produzione da parte della che rivendichi la sussistenza e legittimità del proprio CP_2
credito pecuniario nella misura pretesa in sede monitoria, è evidente che la odierna opposta, è incorsa in una grave violazione di legge specie se si considera che essa ha l'onere di fornire la prova della fondatezza della sua pretesa, attraverso la produzione degli estratti conto relativi all'intero rapporto di conto corrente oggetto di contestazione. Nel caso di specie, invece, nessun estratto conto era allegato alla pretesa monitoria azionata.
Ancora, la censura la decisione impugnata in ordine alla ritenuta regola di Parte_1 ripartizione dell'onere della prova, in base alla quale, a mente dell'art. 1218 c.c., trattandosi di azione contrattuale, sul creditore grava l'onere di dimostrare la fonte del rapporto - nella specie il contratto di finanziamento - dovendo egli solo allegare l'inadempimento, gravando sul debitore l'onere di provare l'assenza di quest'ultimo.
Il giudice di primo grado ha errato nel ritenere provato il credito rilevato che trattandosi di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha una struttura particolare.
Infatti, l'opponente, convenuto in senso sostanziale, può proporre domande riconvenzionali con l'atto di opposizione, l'opposto in quanto attore in senso sostanziale, può semplicemente precisare o modificare la domanda ai sensi del quinto comma dell'art. 183 c.p.c. Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, nel giudizio di opposizione l'ingiunto pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore-attore in pagina 13 di 27 senso sostanziale, l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore- convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria.
Nel caso in specie la sussistenza del rapporto contrattuale del finanziamento n. 2109087 del 30/12/08, il credito non risulta comprovato nella sua sussistenza e nel suo ammontare.
Al riguardo si evidenzia che nel giudizio di cognizione piena introdotto con l'opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 c.p.c. l'estratto del saldoconto e le schede e/o prospetti riepilogativi depositati dall' (già nella fase monitoria non rivestono valenza probatoria nel CP_7 CP_2
giudizio a cognizione piena costituito dal giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, il valore probatorio del saldo conto resta limitato solo alla fase monitoria (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 12/04/05, n. 7549), sicchè da solo in assenza di altri specifici elementi non è idoneo a provare il credito, in caso di opposizione da parte dell'opponente. Pertanto, alla luce della richiamata giurisprudenza, è evidente che il credito vantato dall'appellata non è stato provato e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Ancora, l'appellante censura la decisione di primo grado in ordine alla revoca della nomina della dott.ssa quale C.T.U. contabile, all'udienza del giuramento, il quale ha motivato “…che Per_1 nessun elemento o calcolo attendibile è stato offerto da parte opponente, mancando l'allegazione della misura nella quale tali tassi si discosterebbero, pertanto non vi è spazio per una consulenza di ufficio, la quale se disposta, si risolverebbe in un mezzo di indagine a carattere esplorativo.”
Invero, la motivazione del Giudice di primo grado è stata superficiale ed errata, in non si è conformata al nuovo orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, che, con la sentenza n. 5091/2016 ha ritenuto che in materia contabile, anche quando la C.T.U. possa essere considerata meramente esplorativa, essa deve comunque essere ammessa perché è l'unico mezzo a disposizione della parte per ricostruire un rapporto non può essere ricostruito con la semplice produzione di documenti.
Ancora, il giudice di primo grado ha errato nel ritenere che il tasso di interesse applicato è ben determinato nel contratto, il quale riporta un TAN dell'8,60% ed individua con chiarezza il criterio di calcolo degli interessi di mora all'art.
3.g delle condizioni contrattuali.
Invero, la misura di tali interessi di mora non può essere tuttavia determinata nella misura indicata nelle condizioni generali di finanziamento tenuto conto che l'interesse ultra legale, anche quello di mora, deve essere pattuito per iscritto ai sensi dell'art. 1284 c.c. e che, nel caso in esame, le condizioni generali di finanziamento, contenenti la determinazione del tasso di mora nella misura indicata all'art.
pagina 14 di 27 3.g), non sono state sottoscritte.
A ciò si aggiunga che la sottoscrizione delle clausole vessatorie contenuta nel documento di sintesi non può valere quale pattuizione per iscritto dell'interesse ultralegale di mora ai sensi dell'art. 1284 c.c., essendo richiamata solo la rubrica dell'articolo 3 g) delle condizioni generali di finanziamento, mai sottoscritto, e non lo specifico ammontare degli interessi di mora pattuiti.
Pertanto, deve essere dichiarata, la nullità della clausola del contratto di finanziamento contemplante gli interessi ultra-legali mediante generico rinvio alle condizioni generali del contratto.
Pertanto, l'appellante, per le quanto qui di interesse, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
- in riforma totale dell'impugnata sentenza conseguente all'accoglimento di tutte le censure mosse nei punti che precedono affermare e dichiarare la nullità assoluta e radicale della sentenza n. 1804/21 emessa dal Tribunale di Foggia, e in conseguenza, dichiarare la nullità e la revoca del decreto ingiuntivo n. 64/12 opposto per violazione dell'art. 50 D. Lgs. 385/1993 e per l'effetto revocare il medesimo con le conseguenze di legge;
in via subordinata, ammettersi C.T.U contabile, come richiesta ed ammessa nel giudizio di primo grado accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della banca opposta con riferimento al contratto di finanziamento n. 2109087 del 30/12/08, nonchè, l'accertamento del tasso effettivo globale (TAEG), la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta
[...]
per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla CP_2
legge 7 marzo 1996 n. 108. In ogni caso, accertarsi o dichiararsi il diritto di regresso di surroga dell'odierno opponente nei confronti di tutti i coobbligati principali ed in garanzia, nonchè, dichiarare l'invalidità di ogni altra obbligazione connessa all'impugnato rapporto finanziario;
in ogni caso, condannare la finanziaria convenuta al risarcimento dei danni patiti dalla opponente, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa;
condannare la al CP_2
risarcimento dei danni subiti dalla opponente a seguito della illegittima segnalazione alla Centrale
Rischi presso la Banca d'Italia a motivo del rischio a sofferenza falsamente quantificato;
condannare, in ogni caso, la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.
L'appellata, resistendo al gravame, preliminarmente, ha eccepito l'nammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., assumendo che, da una semplice lettura dell'atto, a parte la eccessiva pretestuosità di alcune affermazioni, si evince chiaramente che l'atto di appello, così come è stato redatto non dialoga mai con la sentenza di primo grado, oggetto di impugnazione.
pagina 15 di 27 Invero, l'appellante nel dolersi della decisione resa dal giudice di prima istanza, non fa alcun riferimento alle motivazioni in essa contenuta circa i punti controversi, alle argomentazioni poste alla base della stessa motivazione del giudice, nonché ai passaggi logico-giuridici che hanno condotto il giudice di primo grado alla decisione finale, ma si limita alla semplice reiterazione delle difese svolte nel precedente giudizio non individuando, pertanto, i motivi alla base dell'appello.
Pur ritenendo assorbente tale eccezione preliminare, l'appellata, nel merito, ha denunziato l'infondatezza in fatto e in diritto dei motivi di appello, nell'ordine proposto dall'appellante, come segue:
1) Sull'asserita violazione dell'onere della prova.
Non può che rilevarsi sin da subito l'assoluta genericità delle censure dell'appellante circa la ricostruzione in fatto operata dal giudice di primo grado, inconferente in fatto e in diritto e, pertanto inammissibile e non meritevole di accoglimento alcuno.
Nel merito del primo motivo di appello, si duole della sentenza Parte_1
impugnata, nella parte in cui il Giudice di primo grado, ritenuto sufficientemente provato il credito azionato in sede monitoria, con la produzione agli atti del contratto di finanziamento n. 2109087 del
30.12.2008, ha affermato giustamente che, trattandosi di azione contrattuale, vanno applicati gli ordinari criteri di ripartizione dell'onere della prova, in base ai quali ai sensi dell'art. 1218 c.c., sul creditore grava l'onere di dimostrare la fonte del rapporto - nella specie, il contratto di finanziamento - dovendo egli, poi, solo allegare l'inadempimento, gravando invece sul debitore l'onere di provare l'assenza di quest'ultimo per la presenza di fatti estintivi, modificativi e/o interruttivi.
Secondo la tesi di controparte, invece, il credito non risulterebbe provato nella sua sussistenza e nel suo ammontare, così come non risulterebbe provato il rapporto di finanziamento “in quanto l'estratto del saldaconto e le schede e/o prospetti riepilogativi depositati da (già nella fase Controparte_1 CP_2 monitoria non rivestono valenza probatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo”.
Sul punto, preme rilevare che la difesa di parte avversa tenta, invero, inutilmente di generare confusione, qualificando ripetutamente il rapporto de quo come un contratto di apertura di credito in conto corrente, tralasciando volutamente il dato fondamentale e posto alla base della decisione del giudice di primo grado, ossia della produzione in giudizio, sin dalla fase del ricorso per decreto ingiuntivo, del contratto di finanziamento n. 2109087 del 30.12.2008, sottoscritto dai Sig. Parte_2
(quale obbligato principale) e (quale coobbligata e
[...] Parte_1
odierna appellante) con (doc. – fascicolo monitorio), la cui copia ex art. 2745 c.c.1 non è CP_2
mai stata disconosciuta dalla odierna appellante in sede di opposizione e deve intendersi quindi per 1 Rectius: 2715 c.c. pagina 16 di 27 riconosciuta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2702 c.c., 214 e 215 c.p.c. come statuito in sentenza.
Con riferimento al saldaconto e gli altri prospetti economici depositati da SA AN LO (già e CP_2
oggetto di ripetuta critica da parte della difesa di parte avversa, si osserva che gli stessi non erano diretti a fornire la prova della fonte del credito vantato nei confronti della , quanto Parte_1
piuttosto a fornire la prova del suo concreto ammontare (quantum) a seguito dell'inadempimento dei contraenti originari, che alla data del 05.11.2009 - epoca della decadenza dal beneficio del termine – avevano provveduto al versamento di solo n. 9 ratei mensili (come meglio specificato nel doc. 5 fascicolo monitorio e denominato “partitario”).
A tal proposito, occorre, fare una precisazione sul diverso atteggiarsi dell'onere della prova rispetto ai contratti di finanziamento e ai contratti di apertura credito in conto corrente.
Nei primi, come è noto, il rapporto di credito sorge al momento della consegna del denaro dal mutante al mutuatario, il quale si obbliga contestualmente alla restituzione del costo del finanziamento mediante il pagamento di un numero contrattualmente prestabilito di rate di importo fisso, comprensivo di capitale e interessi.
Orbene, in questi casi, il credito risulta adeguatamente provato con la produzione in giudizio del titolo, ovvero, del contratto di finanziamento e del saldaconto, da cui si può evincere il capitale erogato, il piano di pagamento rateale, le rate scadute e insolute e gli addebiti a titolo di interessi, fatto sempre salvo il diritto/onere del debitore di provare eventuali pagamenti non conteggiati dal mutuante-creditore e/o altri fatti estintivi, modificativi e/o interruttivi della pretesa creditoria.
Diverso è il caso dei rapporti di apertura di credito in conto corrente, i quali prevedendo un utilizzo flessibile dell'affidamento da parte del cliente, presuppongono, ai fini della corretta ricostruzione del saldo debitore, della produzione in giudizio di tutti gli estratti conto inerenti al rapporto di conto corrente da parte di chi intenda avvalersi del relativo diritto di credito.
Alla luce di tali considerazioni, non è dunque chiaro a quale ulteriore documentazione faccia riferimento parte appellante e si ritiene, pertanto, che il giudice di primo grado abbia correttamente deciso nel considerare comprovato il credito vantato da sulla base della Controparte_1
documentazione versata agli atti, considerato altresì che controparte per tutta la durata del giudizio di primo grado si è limitata a generiche contestazioni, senza aver cura di individuare in maniera puntuale e precisa, la presenza di eventuali fatti estintivi, interruttivi o modificativi della pretesa creditoria, né tantomeno si è adoperata ad allegare documentazione utile a supportare le proprie affermazioni, disattendendo così totalmente all'onere probatorio sulla stessa incombente ai sensi dell'art. 2967 c.c.
2) Sulla asserita illegittimità della revoca e mancata ammissione della C.T.U. contabile.
pagina 17 di 27 Con il secondo motivo di appello, controparte lamenta la superficialità ed erroneità della decisione del giudicante sulla revoca della nomina della dott.ssa quale C.T.U. contabile. Per_1
Anche in questo caso, si osserva, che il giudice è stato molto chiaro in sede di motivazione della sentenza, argomentando la sua decisone sul presupposto “ che nessun elemento o calcolo attendibile è stato offerto dell'opponente a sostegno dell'assunto circa la natura usuraria del finanziamento, mancando finanche l'allegazione della misura nella quale tali tassi si discosterebbero dal tasso soglia ratione temporis applicabile (anch'esso mai neppure indicato dalla parte), di tal che non vi è spazio per una consulenza tecnica d'ufficio, la quale, laddove disposta, si risolverebbe in un mezzo di indagine a carattere esplorativo”.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (Cass. civ. SS. UU., 18 settembre 2020 n. 19597).
Nel caso di specie, così non è stato.
L'appellante, nel corso del giudizio di opposizione, non ha mai fornito alcuna indicazione sul tasso usuraio asseritamene applicato in concreto dalla creditrice, né ha mai provveduto a quantificare la misura del tasso applicabile, ma semplicemente gridato all'usura nel mero intento di ingenerare confusione nel Giudicante e postergare ulteriormente le tempistiche di pagamento mediante l'espletamento di una C.T.U. contabile assolutamente esplorativa.
Come ampiamente argomentato e dimostrato da questa difesa nel corso del giudizio di opposizione, al rapporto de quo sono stati applicati un TAN del 8,60%, un TAEG del 9,28%, nonché un tasso di mora nella misura del 11,28% - sebbene nel contratto fosse prevista l'applicazione di un tasso mora pari al
TAEG nonché un tasso di mora convenzionalmente pattuito maggiorato di due punti percentuali - e comunque non superiore a quella massima indicata dalla legge al momento della conclusione del contratto, considerato che per il trimestre ottobre – dicembre 2008 il tasso medio normativamente previsto era del 10,63 %, che “eventualmente” aumentato della metà poteva essere applicato al massimo nella misura del 15,94%.
Orbene, anche a fronte di tale ricostruzione, controparte non ha sollevato contestazioni, reiterando apoditticamente le censure in tema di usurarietà dei tassi di interessi in concreto applicati sia con riferimento ai tassi convenzionali che a quelli moratori.
La sentenza impugnata è, dunque, in linea con la giurisprudenza maggioritaria in materia di C.T.U. che pagina 18 di 27 ha più volte chiarito che “il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. civ., 8 febbraio 2011, n. 3130).
In senso conforme, la nota pronuncia del Tribunale di Roma secondo cui “la consulenza costituisce strumento di valutazione di fatti già dimostrati e di dati già acquisiti e non può essere utilizzata come mezzo di soccorso volto a sopperire l'inerzia probatoria della parte oppure per compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati ovvero essere chiesta e disposta come mezzo per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume” (Tribunale di Roma, 26 febbraio 2013).
Per tale ordine di ragioni, anche il secondo motivo di appello risulta del tutto infondato e va rigettato, con integrale conferma della decisione del giudice di primo grado.
3. Sulla asserita nullità della clausola relativa agli interessi di mora.
Con il terzo ed ultimo motivo di appello, controparte impugna la sentenza di primo grado, nella parte in cui statuisce che “il tasso applicato è ben determinato nel contratto, il quale riporta un TAN del
8.60% ed individua con chiarezza il criterio di calcolo degli interessi di mora all'art. 3 g) delle condizioni contrattuali”, contestando in particolare che la misura degli interessi di mora non può essere determinata nella misura delle condizioni di generali di finanziamento tenuto conto che l'interesse ultra legale, anche quello di mora, deve essere pattuito per iscritto si sensi dell'art. 1284 c.c.
Anche tale motivo risulta manifestamente infondato e non meritevole di accoglimento alcuno.
Sul punto appare opportuno osservare, che, contrariamente da quanto asserito da controparte nel proprio atto introduttivo, con il contratto di finanziamento sottoscritto dai sig. Parte_2
e , il tasso di mora - rappresentante il tasso di
[...] Parte_1
interesse pattuito in caso di inadempimento – veniva determinato nella misura del TAEG maggiorato di due punti percentuali per un totale di 11,28%, e che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 1284, 3 comma, c.c., tale determinazione avveniva per iscritto secondo quanto riportato dall'art.
3. g) delle condizioni contrattuali, da considerarsi parte integrante del regolamento contrattuale, nonché specificatamente approvato dai contraenti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c.
Non residuano, dunque, dubbi sulla natura meramente pretestuosa e dilatoria del presente gravame, considerato che nessuna censura può, pertanto, essere mossa alla decisione del Giudice e di conseguenza in capo ad (già . Controparte_1 Controparte_2
Invero, per costante giurisprudenza di legittimità, la clausola del contratto che prevede la pagina 19 di 27 corresponsione di interessi in misura superiore a quella legale, non rientra tra quelle che debbono essere specificatamente approvate per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c., stante la tassatività dell'elencazione di tali clausole contenuta nel 2° co. della medesima disposizione normativa e l'impossibilità di ricondurla nel novero delle clausole vessatorie in via di interpretazione estensiva, non sussistendo l'esigenza di tutelare il contraente per adesione in una situazione per lui sfavorevole. (Cass. 2006/9646,
Cass. 2001/14912).
4. Sulla richiesta di risarcimento del danno e del diritto di regresso.
Pur non costituendo autonomo motivo di impugnazione dell'atto di appello, in sede di conclusioni parte appellante reitera la richiesta di condanna dell'odierna convenuta al risarcimento di presunti e mai provati danni patiti dalla sig.ra in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., Parte_1
nonché richiesta di risarcimento per la segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, ritenuta illegittima dall'opponente.
Sul punto, si osserva che con un'autonoma statuizione contenuta al punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, il giudice di primo grado ha espressamente rigettato le domande di risarcimento del danno formulate dall'odierna appellante, attrice nel giudizio di opposizione, sul presupposto che la stessa in qualità di parte istante, lungi dal fornire la prova della condotta illecita e del danno subìto, aveva omesso finanche di effettuare semplici allegazioni sul punto, confermando anche in questo caso la temerarietà della spiegata domanda, incautamente reiterata anche in sede di appello.
Orbene, costituendo un capo autonomo della sentenza impugnata correlato ad un'autonoma domanda, quale appunto quella tesa alla condanna di al risarcimento del danno in favore Controparte_1
della opponente, odierna appellante, tale domanda non può e non poteva essere riproposta sic et simpliciter in sede di conclusioni dell'atto di appello, dovendo formare oggetto di uno specifico motivo di gravame alla sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c.
Anche con riferimento alla richiesta di riconoscimento del diritto di surroga/regresso dell'opponente/appellante nei confronti di tutti i coobbligati principali ed in garanzia, si osserva che il giudice di primo grado nel dare atto della rinuncia alla domanda di regresso/surroga proposta dalla opponente nei confronti dell'obbligato principale , a cui non è mai stato notificato Parte_2
l'atto di citazione in opposizione, valga in questa sede quanto sopra meglio argomentato in merito all'opportunità di articolare uno specifico motivo di gravame alla sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c..
Tutto ciò premesso, in virtù di quanto sopra dedotto ed argomentato, come Controparte_1
sopra rappresentata e difesa rassegna le seguenti, conclusioni: Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, emesse tutte le più opportune pagina 20 di 27 pronunce, condanne e declaratorie del caso: In via pregiudiziale: - dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla sig.ra per difetto di motivazione ex art. 342 c.p.c. Parte_1
comma 1; Nel merito: - rigettare in toto le pretese avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra esposti, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 804/2021, emessa dal
Tribunale di Foggia. Con vittoria di spese, anche generali, e competenze professionali, oltre IVA e c.p.a. come per legge.
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Deve prioritariamente rigettarsi l'eccezione di inammissibilità formale del gravame per asserita carente specificazione dei motivi d'appello, proposta dall'appellata, rilevatane l'inconferenza alla fattispecie processuale in esame, laddove l'atto di appello contiene, con un'adeguata esposizione, ben individuate ed adeguatamente supportate, le singole doglianze addotte al procedimento motivazionale adoperato dal primo giudice, non rilevando, a tale riguardo, l'omessa specifica indicazione delle singole parti della sentenza attinte dai predetti motivi e né, tantomeno, l'indicazione di un'auspicato dispositivo emendato dai prospettati vizi motivazionali.
Invero, la S.C., a Sezioni Unite - , con ordinanza n. 36481 del 13/12/2022, ha stabilito che gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Nella presente fattispecie, l'atto di appello contiene, se pure con un'esposizione non se, ben individuate ed adeguatamente supportate, le singole doglianze addotte al procedimento motivazionale adoperato dal primo giudice.
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Ciò posto, rileva questa Corte che tutti i motivi di impugnazione sono destituiti di fondamento.
La banca appellata, nella comparsa di costituzione e risposta, come sopra sinteticamente riportata, (e nelle successive difese), ha – con argomentazioni esatte, e lucidamente esposte – spiegato le ragioni dell'infondatezza di tutte le censure mosse nell'atto di gravame, ragioni qui interamente condivise da questa Corte. In particolare, vanno qui ribaditi i seguenti rilievi. L'estratto conto, previsto dall'art. 50
TUB per la concessione del decreto ingiuntivo a favore delle banche, deve essere una indicazione pagina 21 di 27 analitica dei movimenti che portano come risultato finale al saldo, mentre il saldaconto (previsto dalla precedente normativa) è solo l'espressione numerica del saldo che scaturisce da diverse annotazioni in dare e in avere del conto (Cass.,Sez. Un., n. 6707/1994).
Solo un dettagliato estratto conto possiede requisiti di completezza e intelligibilità tali da consentire una contestazione consapevole delle risultanze del documento;
un mero saldaconto è pertanto inidoneo a costituire prova per la concessione di decreto ingiuntivo (Cass. n. 13542/2017; Cass. n.
12935/2017; Cass. n. 12936/2017; Trib. Torino 28.5.2013; Trib. Verona 2.12.2015).
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, l'estratto conto ex art. 50 TUB non è necessario nel caso in cui il credito azionato con decreto ingiuntivo tragga origine da un contratto di finanziamento, risultando sufficiente la produzione del solo contratto e del piano finanziario (Trib. Campobasso 13.12.2017, che richiama anche Trib. Foggia 9.2.2017; Trib. Lecce
18.2.2021).
Infatti, laddove il credito azionato tragga origine da un contratto di finanziamento concesso a titolo di mutuo, la prova del credito è raggiunta attraverso la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte (Trib. Roma 21.7.2022); ed ancora: ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo in relazione a rapporti di mutuo, la semplice produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento può considerarsi sufficiente a ritenere provato il credito vantato dalla banca, in quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum azionato (Trib. Busto Arsizio 5.7.2022).
Più in generale, di recente è stato evidenziato che la circostanza che la banca creditrice vanti, a fondamento del proprio credito, un titolo stragiudiziale (ad es. il contratto di mutuo) non fa venire meno l'interesse ad ottenere comunque un provvedimento giudiziale di condanna, alla luce delle seguenti considerazioni: a) per giurisprudenza consolidata non è riscontrabile alcun divieto assoluto per il creditore di munirsi di più titoli esecutivi per lo stesso credito e nei confronti del medesimo debitore (Cass., n. 21768/2019); b) il creditore, già provvisto di titolo esecutivo stragiudiziale e che abbia già iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio credito, ha interesse a ottenere un titolo che gli consenta di iscrivere ipoteca giudiziale su beni ulteriori rispetto a quelli già gravati dalla garanzia reale;
c) l'accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, riducendo i margini di possibile opposizione da parte del debitore (Cass., n. 23083/2013) (nei termini
Trib. Verona 5.10.2022 n. 1734).
pagina 22 di 27 Ancora, “Fermo restando il principio per cui compete all'attore l'onere di dimostrare l'esistenza del proprio credito, conservando il creditore opposto tale veste sostanziale, è noto che spetti al creditore che agisca in giudizi per l'adempimento del contratto fornirà prova della fonte negoziale o legale del suo diritto limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte su cui teatro invece, l'onere di dimostrare il fatto istintivo costituito dall'adempimento. In tema di credito bancario, peraltro, rispetto ai crediti derivanti da finanziamenti concessi in unica soluzione spetterà alla Banca allegare il contratto di finanziamento e provare con quietanza intervenuta erogazione affinché si ritenga assolto il suo onere probatorio anche nel giudizio di opposizione, più complesso e l'onere probatorio rispetto ai rapporti bancari di durata, quali un contratto di conto corrente. Rispetto questi ultimi infatti spetterà alla Banca provare l'entità del suo credito nel giudizio di opposizione senza potersi avvalere in tale ambito del regime probatorio privilegiato previsto per la sede monitoria dall'art. 50 Tub -
D.Lgs. n. 385/1993 - ciò va nondimeno osservare come la corte di cassazione abbia opportunamente precisato la necessità di distinguere "l'estratto di saldaconto-dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito- dall'ordinario estratto conto - funzionale certificare le movimentazioni debitorie i creditori intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assuma carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato del cliente". Non sembra che la prova del diritto di credito contestato debba necessariamente essere fornita con la produzione di tutti gli estratti conto apparendo condivisibile e coerente con i generali principi in tema di onere della prova l'orientamento per cui "nell'opposizione
a decreto ingiuntivo il creditore può dare prova del diritto contestato con ogni mezzo e quindi anche con presunzioni semplici. Non si può neppure escludere la legittimità di presunzioni indirette, aventi a oggetto non già il fatto generatore del credito, bensì una ricognizione del debito vale di una dichiarazione negoziale, fatta dalla parte debitrice, della volontà di riconoscere l'esistenza del debito nei confronti del commissario" e potendo, ad esempio, il valore indiziario del salda contro essere integrato anche da altri elementi indiziari rappresentati, a titolo esemplificativo, dal comportamento processuale tenuto dall'opponente” (Trib. Novara, 27/09/2010, Sito NovaraIUS.it, 2011).
Ancora, “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare
l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli pagina 23 di 27 interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass.
Sez. Un., sentenza n. 19597 del 18/09/2020; Cass., Ord. 11/10/2024, n. 26525).
L'appellante, nulla ha provato in ordine all'usurarietà dei tassi applicati, sì che non può affatto dolersi del mancato accoglimento, in primo grado, della istanza di nomina di un C.T.U.
Anzi, il primo giudice, correttamente, resosi conto della natura esplorativa della stessa, ha così motivato: “…nessun elemento o calcolo attendibile è stato offerto da parte opponente, mancando
l'allegazione della misura nella quale tali tassi si discosterebbero, pertanto non vi è spazio per una consulenza di ufficio, la quale se disposta, si risolverebbe in un mezzo di indagine a carattere esplorativo”.
Invero, “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. civ., Sez. VI, 08/02/2011, n. 3130).
Ancora, “Il divieto per il consulente tecnico di ufficio di compiere indagini esplorative può essere superato soltanto quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo, in questo caso, consentito al consulente di acquisire anche ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza. Al contrario, il divieto è pienamente operante quando l'onere della prova sia a carico di una parte e non si rientri nella sopraindicata fattispecie eccezionale e derogatoria”
(Cass., ordinanza n. 15774 del 15/06/2018).
Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione del giudice del merito che, a fronte di una consulenza tecnica volta ad accertare se, nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario, gli interessi sugli importi risultanti a debito del cliente fossero stati calcolati ad un tasso convenzionalmente determinato dalle parti, aveva ritenuto che il C.T.U. non potesse acquisire direttamente i contratti bancari, non ritualmente prodotti dalle parti.
pagina 24 di 27 Se così è, bene ha fatto il Tribunale a non dar corso alla C.T.U. e, conseguentemente, la richiesta di nomina, in questo grado di appello, non può trovare ingresso.
Va, anzi, evidenziato che l'appellante si è – del tutto infondatamente – spinta a sostenere che, nella presente fattispecie, si è al cospetto di interessi obiettivamente smodati ed esorbitanti tali da essere rifiutati dalla coscienza sociale, citando vecchissimi precedenti (Trib. Torino 16.45.1987, Trib.
Benevento 21.12.1954, Trib. Torino 6.9.1950), nonché autorevole dottrina, anch'essa risalente al
1975.
A tal proposito, basta evidenziare che ogni disquisizione afferente gli interessi usurari, non può che partire dalla legge n. 108 del 1996, sì che ogni richiamo a precedenti, dottrinali o giurisprudenziali anteriori all'entrata in vigore di essa, è un vero e proprio fuor d'opera.
Anzi, l'appellata, pur non essendone onerata, ha dedotto e dimostrato che gli interessi pattuiti ed applicati rientrano ampiamente sotto i limiti dell'usurarietà.
Quanto, poi, all'onere della prova, non v'è dubbio che la banca ha assolto pienamente, come ha correttamente ed esaustivamente ritenuto il primo giudice.
Infatti, In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533).
pagina 25 di 27 Nello stesso senso: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ., Sez. II, 19/04/2007, n. 9351)
Ancora, “Nel caso di stipula di un contratto di mutuo bancario con previsione della restituzione rateale delle cose mutuate secondo la previsione dell'articolo 1819, il creditore che agisce in giudizio per la restituzione dell'intero, allegando l'inadempimento del debitore, è tenuto solo a fornire la prova del contratto, fonte del proprio credito, mentre incombe sul debitore l'onere di provare la regolarità dell'adempimento” (Trib. Modica, 28/10/2004, Guida al Diritto, 2005, 16, 69).
Nella presente fattispecie, la banca, oltre alla restante documentazione, ha prodotto la copia fotografica, non disconosciuta, del contratto di finanziamento, che contiene tutti gli elementi per la determinazione della somma mutuata, dell'importo delle rate, degli interessi applicati, e non è affatto contestato (anzi è provato in atti) che la somma predetta sia stata erogata, e che il debitore principale, ha pagato solo 9 rate.
Neppure è contestato – ed anzi è provato – che anche l'appellante è stata più volte stata inviata ad adempiere, e che le parti hanno contrattualmente previsto la decadenza dal beneficio del termine, il cui verificarsi è stato ritualmente comunicato anche alla . Parte_1
La sentenza appellata va, quindi, confermata integralmente, ed ogni altro profilo sollevato con l'appello è infondato, o resta assorbito dalla presente decisione.
Secondo l'ordinario criterio della soccombenza le spese di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante . Parte_1
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondato, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
pagina 26 di 27 La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , nei confronti di in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 1804/2021, del 16/07/2021 pubblicata il
16/07/2021, resa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, nel giudizio portante il numero di R.G. 92000432/2012, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese giudiziali Controparte_1
per questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 9.991,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CAP, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante
[...]
, in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 (introdotto Parte_1 dall'art. 1, co.17 della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso il l'8 gennaio 2025 in camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore
dott. Filippo Labellarte
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