Articolo 2745 del Codice civile
Articolo 2642Articolo 2746
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19 aprile 1942
Art. 2745.

(Fondamento del privilegio).

Il privilegio e' accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio puo' tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; puo' anche essere subordinata a particolari forme di pubblicita'.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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