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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2715.
(Copie di scritture private originali depositate).
Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte.
(Copie di scritture private originali depositate).
Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte.
Commentari • 43
- 1. Assegno bancario: nè il sequestro penale, né la notifica del decreto di ammortamento costituiscono atti interruttivi della prescrizione.Di Donato Giovenzana · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 1 settembre 2020 · 173.76282
[…] La Corte d'Appello di Roma, investita del gravame dallo stesso ricorrente, ha ribadito che il sequestro penale dell'assegno, atteso che il portatore avrebbe potuto chiederne una copia conforme ex art. 2715 c.c., non aveva impedito il decorrere del termine di prescrizione, negando altresì che il decreto di ammortamento avesse prodotto l'interruzione del termine di prescrizione. […]
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Giurisprudenza • 446
- 1. Trib. Messina, sentenza 19/04/2022, n. 850Provvedimento: […] 2 apprezzarne la efficacia probatoria”. La norma successiva, art. 2715 c.c., stabilisce in ogni caso che “Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l'efficacia di un principio di prova per iscritto”.Leggi di più...
- art. 2715 c.c.·
- differenze retributive·
- principio di prova per iscritto·
- art. 2714 c.c.·
- interessi e rivalutazione·
- spese di lite·
- prova per testi·
- parcheggiatore·
- condanna al pagamento·
- art. 2716 c.c.