Articolo 2715 del Codice civile
Articolo 2539Articolo 2541
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19 aprile 1942
Art. 2715.

(Copie di scritture private originali depositate).

Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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