Articolo 644 del Codice civile
Articolo 609Articolo 645
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19 aprile 1942
Art. 644.

(Obblighi e facolta' degli amministratori).

Agli amministratori indicati dai precedenti articoli sono comuni le regole che si riferiscono ai curatori dell'eredita' giacente.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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