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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/05/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' PRESIDENTE REL.
DOTT.SSA ADELE FORESTA CONSIGLIERE
DOTT. GIUSEPPE PERRI CONSIGLIERE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2379/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 1° aprile 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia alla Via Cavour, 12, nello Parte_1 studio dell'Avv. Nicola Manfrida, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
e , entrambi elettivamente domiciliati in Catanzaro Controparte_1 CP_2
alla Via Lidonnici, 39, nello studio dell'Avv. Vincenzo Arnò, che li rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATI
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia l'On. Corte d'Appello di Catanzaro, respinta ogni contraria istanza e/o eccezione, con integrale riforma della sentenza appellata n. 999/2019 emessa dal Tribunale di Vibo
Valentia il 7.11.2011 GOT dott.ssa F. Vesci e in accoglimento del presente atto di appello:
- In via cautelare, inaudita altera parte o, costituito il contraddittorio, sospendere ex art. 283 – 351
c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 999/2019 emessa il 7.11.2019 dal Tribunale di Vibo Valentia (GOT F. Vesci);
1 - Nel merito, riformando integralmente la sentenza impugnata, sulla base di tutti i motivi di appello sopra introdotti, rigettando ogni avversa domanda e/o eccezioni, accogliere tutte le conclusioni declinate in primo grado, e di conseguenza: rigettare tutte le domande avversarie, perché inammissibili, irricevibili, in ogni caso infondate e, per l'effetto, dichiarare il contratto preliminare oggetto del presente giudizio risolto ex art. 1454 c.c. con ogni conseguenza di legge;
- condannare gli attori, previa declaratoria della temerarietà della presente lite, al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cpc da quantificarsi equitativamente;
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per gli appellati: “Voglia l'adita Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione, difesa e domanda, preliminarmente, respingere la domanda di sospensione dell'efficaci esecutiva della sentenza e, nel merito, rigettare l'appello e ogni domanda proposta nei confronti degli odierni convenuti perché inammissibile ed infondata in fatto oltre che in diritto. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
§ Il giudizio di primo grado
1.1. Lo svolgimento del giudizio di primo grado è così, esaustivamente, compendiato nella sentenza di primo grado:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, e – premesso di aver Controparte_1 CP_2
stipulato in data 24.11.2006 un contratto preliminare per la cessione di quota per la partecipazione nella società cooperativa edilizia Dania avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Vibo Valentia
Via Moderata Durant regolarmente censita al CT fg 46 par.lla 448 sub 4 – riferivano di aver concordato in euro 215.000,00 il prezzo della vendita e che a seguito del contratto preliminare versavano una caparra pari ad euro 20.000,00 mentre la restante somma di euro 195.000,00 sarebbe stata versata al momento della conclusione della cessione a seguito della delibera della Cooperativa.
Nel medesimo preliminare il promissario vendita s'impegnava a sollecitare gli organi della cooperativa al fine di predisporre le condizioni necessarie alla cessione entro e non oltre il
31.01.2007. Gli attori lamentavano il grave inadempimento del promissario venditore che mai si è adoperato a compiere quanto indicato nel preliminare.
Gli attori deducevano, altresì, di aver appreso successivamente, recatisi dal Notaio per avere informazioni, che il valore dell'immobile era pari ad euro 147.387,97 di cui 72.717,13 per mutuo originario e che pertanto nell'atto di compravendita non poteva essere dichiarato un prezzo superiore poiché contra jus, trattandosi di cooperativa edilizia. Concludeva chiedendo la risoluzione del contratto preliminare del 24.11.2006 e la restituzione del doppio della caparra;
in via
2 subordinata chiedevano di dichiarare il contratto risolto per il mancato verificarsi della condizione prevista al punto 2 del preliminare, in via ancora più subordinata dichiarare il contratto nullo in quanto contrario alla legge con condanna del alla restituzione della somma di euro Pt_1
20.000,00. Con vittoria di spese.
Si costituiva il quale impugnava e contestava la domanda attorea. Precisava che Parte_1
il valore del prezzo veniva concordato tra le parti sulla base del valore nominale della quota versata dal e sia delle somme impiegate per le migliorie dell'immobile. Pt_1
Sull'inadempimento evidenziava che era stata proprio la parte attrice a venir meno agli obblighi dello Statuto (artt. 6 e 21). Più in particolare che mancando la domanda di ammissione come socio del promissario acquirente la mancata conclusione del contratto era da addebitarsi agli attori.
Eccepiva, quindi, il convenuto, la risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c., nonché un comportamento vessatorio degli odierni attori e quindi la temerarietà della lite. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda poiché inammissibile, illegittima ed improponibile, e per l'effetto dichiarare il contratto risolto ex art. 1454 c.c., con condanna, previa declaratoria della temerarietà della presente lite, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da quantificarsi approssimativamente in euro 10.000,00.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, prova per testi. Quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 286 sexies c.p.c., all'udienza del 7.11.2019, con termine per note fino a venti giorni prima”.
Indi, la causa è stata decisa con sentenza n. 999/2019 resa e pubblicata il 7 novembre 2019, con cui il Tribunale di Vibo Valentia ha così provveduto:
“a) Accoglie la domanda di risoluzione del contratto preliminare del 24.11.2006 sottoscritto
(promissari acquirenti) e (promissario Controparte_3 Parte_2
venditore) per grave inadempimento del promissario venditore e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento della somma di euro 40.000,00 pari al doppio della caparra Parte_2
ricevuta;
b) condanna , in favore di e al Parte_2 Controparte_1 CP_2
pagamento delle competenze di lite che si liquidano in euro 7.254,00 oltre iva cpa e rimb. forf. al
15,00, oltre euro 382,00 per spese vive”.
Il Tribunale ha ritenuto e dichiarato la risoluzione del contratto preliminare per il grave inadempimento del promissario venditore il quale, contravvenendo all'obbligazione Pt_1
assunta col contratto, a sollecitare gli organi della cooperativa al fine di predisporre le condizioni necessarie alla cessione entro il 31 gennaio 2007 e, nello specifico, a comunicare alla Cooperativa la
3 sua volontà di cessione tanto da consentire agli amministratori l'autorizzazione o il diniego della cessione – conformemente a quanto previsto dall'art. 2530 c.c. – ometteva di adempiere all'impegno contrattualmente assunto, non avendo provato di aver sottoposto, entro il 31 gennaio 2007, all'assemblea dei soci la sua volontà di cedere la quota. Nel contempo, ha escluso qualsivoglia inadempimento da parte dei promissari acquirenti i quali, anzi, hanno corrisposto la caparra secondo la tempistica contrattualmente determinata. Ha dunque concluso nel senso che dall'inadempimento di non scarsa importanza del non può che scaturire la risoluzione del contratto preliminare Pt_1
e la conseguente restituzione del doppio della caparra.
§ 2. L'appello
Avverso sopraddetta sentenza, notificata in data 11 novembre 2019, è insorto Parte_1
che, con citazione in appello notificata in data 11 dicembre 2019, ha interposto gravame, affidandolo a tre motivi che si esamineranno.
Con comparsa presentata, telematicamente, il 22 marzo 2020, si sono costituiti in giudizio CP_1
e , i quali hanno chiesto il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in
[...] CP_2
diritto.
Con ordinanza di data 1 aprile 2020, la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e disposti alcuni rinvii, è stata infine fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10 giugno 2025.
Con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25 ottobre 2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavori e dei magistrati ad essa assegnata tra le altre due Sezioni Civili, nonché con decreto di riassegnazione delle cause dell'ex Terza Sezione Civile del 29 ottobre 2024, la causa è passata alla competenza della Prima
Sezione.
È stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'1 aprile 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Indi, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 4 aprile 2025, comunicata alle parti il 7 aprile 2025, assegnando alle parti un termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e un ulteriore termine di venti giorni per le repliche.
Appellante e appellato hanno depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1 Con il primo motivo di appello, così rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2530
c.c. e dell'art. 2520 c.c. in combinato disposto con la L. 18 aprile 1962, n. 167 (artt. 3 e 10 lett. d)
4 come modificata dalla Legge 179/1992 e dalla Legge 179/1992 e con gli artt. 3, 6, 7 e 21 dello
Statuto della ”, l'appellante adduce che la sentenza sarebbe erronea nella Parte_3
parte in cui fa distorta applicazione dell'art. 2530 c.c. – norma che disciplina genericamente la materia delle società cooperative – senza considerare la specialità della oggetto Parte_3
di causa, istituita ex L. 167/62 e succ. mod. e cioè finalizzata, come da Statuto (cfr. art. 3, 6, 7 e 21 - doc. 3 di parte attrice), esclusivamente all'edificazione di unità abitative di edilizia economica e popolare e al successivo trasferimento delle predette unità ai soli soci cooperativisti. Di conseguenza, la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui afferma che non bisogna essere soci della Parte_3 prima ancora che l'organo abbia deliberato la autorizzazione alla cessione della quota. Così argomentando, il Tribunale di Vibo Valentia “ha erroneamente ritenuto che la omessa presentazione della domanda di ammissione alla Cooperativa da parte dei coniugi - dato certo e CP_1
definitivamente provato in primo grado - non sia stata determinante per il fallimento dell'operazione negoziale di cui al contratto preliminare del 2006 e che, per tale ragione, il comportamento degli stessi coniugi non possa essere definito gravemente inadempiente. Ne è derivato, l'erronea elusione da parte del giudicante degli effetti risolutivi prodotti dalla diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. spiccata dal in data 20.06.2007 (doc. 3 fascicolo di primo grado) a seguito Pt_1 dell'inadempimento della controparte (inadempimento rinveniente proprio nella mancata presentazione di tale domanda. Il predetto Giudice, dunque, ha erroneamente ritenuto che l'essere soci di una Cooperativa edilizia non sia condizione indispensabile e prodromica per poter divenire cessionari della predetta quota da parte di un altro socio cedente e cioè che si possa – per assurdo
- divenire cessionari di una quota sociale di cooperativa edilizia pur essendo estranei alla medesima” (cfr. citazione in appello, pag. 12). La conclusione di tale percorso logico-argomentativo
“manifestamente sganciato dal dato normativo e fattuale di riferimento, ha condotto il Giudice di prime cure a ritenere il inadempiente in quanto non avrebbe sollecitato gli organi della Pt_1
cooperativa alla autorizzazione della cessione, senza considerare (come vedremo meglio) che il predetto appellante mai avrebbe potuto - né materialmente né giuridicamente - sollecitare la
Cooperativa ad autorizzare la predetta cessione senza che il soggetto cessionario avesse già manifestato la volontà formale di divenire socio a mezzo presentazione della richiamata domanda di adesione” (cfr. citazione, pag. 13). Piuttosto, aggiunge l'appellante, il Giudice di prime cure non ha minimamente considerato il fatto che i coniugi , dopo aver stipulato il preliminare, non CP_1
abbiano più voluto divenire cessionari della predetta quota, impedendo proprio al la Pt_1
possibilità di portare ad esecuzione il preliminare in questione. In realtà, così come imposto per legge, sulla base dell'unanime interpretazione giurisprudenziale di legittimità, la qualità di socio non è un
5 requisito solo indispensabile e determinante ma è persino un presupposto prodromico di qualsiasi cessione delle quote tra soci di cooperative edilizie ex L. 167/62, L. 865/71 e L. 179/92, e così come confermato dallo Statuto associativo (cfr. artt. 3 – 6 – 7 e 21 doc. 3 fascicolo I grado di parte attrice).
In buona sostanza – conclude l'appellante – il non avrebbe potuto sollecitare la Pt_1 Parte_3
ad autorizzare alcuna cessione prima che i promissari cessionari acquisissero la qualità di soci della medesima cooperativa. E poiché gli attori “non manifestarono MAI la formale volontà di divenire soci della cooperativa […] è in tale omissione che si realizza il loro grave inadempimento che porterà dopo qualche mese alla diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. spiccata dal ” (cfr. Pt_1
citazione in appello, pag. 17).
3.2 Con il secondo motivo di appello, così rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 116
c.p.c. Omessa e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Motivazione carente, illogica e contraddittoria. Omessa valutazione di fatti determinanti con carattere estintivo e impeditivo delle domande attoree. Omessa valutazione del comportamento gravemente inadempiente dei promissari acquirenti. Omessa valutazione del rifiuto di dare esecuzione al contratto preliminare espresso dai promissari acquirenti”, l'appellante lamenta che, il Giudice di prime cure avrebbe completamente omesso di valutare “un fatto determinante e dirimente nell'intera economia del giudizio, e cioè il fatto che gli appellati, dopo aver stipulato il contratto preliminare di cui è questione, manifestarono un netto rifiuto di pagare il prezzo pattuito, pari ad € 215.000,00” (cfr. citazione in appello, pag.
21). Rappresenta che, la mancata presentazione della domanda di ingresso in fu Parte_3
determinata proprio dal fatto che i coniugi non volessero più onorare il contratto CP_1
preliminare in ragione del prezzo, a loro dire, non più sostenibile. Secondo gli assunti difensivi dell'appellante, il rifiuto di concludere il contratto al prezzo pattuito espresso dalle controparti, emerge in maniera chiara da una serie numerosissima di circostanze, tutte transitate nel giudizio di primo grado e tutte completamente eluse, ignorate e derubricate dalla sentenza appellata.
Innanzitutto, il Giudice di prime cure avrebbe completamente eluso il fatto che in data 20 giugno
2007 il “esasperato dalle continue dilazioni imposte dalle controparti” (cfr. citazione in Pt_1
appello, pag. 22), spiccava formale diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. e che, dopo tale diffida, nessun comportamento teso all'adempimento è seguito da parte degli appellati. Il Tribunale avrebbe altresì omesso di considerare alcune missive pure versate in atti (missiva del dicembre 2007 a firma dell'avvocato Brosio;
missiva dell'avvocato Cacciola;
missiva del 26 gennaio 2009 a firma dell'avvocato Arnò), dalle quali, in assunto, emergerebbe che furono proprio gli appellati ad opporsi alla cessione, rifiutando ingiustificatamente di corrispondere il prezzo pattuito per la cessione, da considerarsi comprensivo anche delle migliorie e delle addizioni eseguite direttamente dal Pt_1
6 nell'unità abitativa. Trattasi cioè di indici sintomatici che “portano ad un'unica considerazione, e cioè che l'operazione negoziale non è stata portata a termine per esclusiva responsabilità degli appellati che, dopo essersi vincolati con il preliminare del novembre del 2006, hanno successivamente cambiato intenzioni in ragione del prezzo a loro dire elevato e da loro non più sostenibile finanziariamente. Ciò prova, pur anche, che la domanda di ammissione in qualità di soci alla Cooperativa, non è stata volontariamente prodotta dai promittenti cessionari” (cfr. citazione in appello, pag. 26 e ss.). In effetti, prosegue l'appellante, è emerso chiaramente che il prezzo della cessione sia stato concordato tra le parti in ragione di una serie di elementi che tenessero conto di tutte le somme impiegate dal dr. e afferenti sia ai conferimenti pro quota, sia a tutti i lavori Pt_1
di finitura ulteriori (intonaco grezzo - intonaco fino), alle modifiche delle divisioni interne e agli interventi fuori capitolato (elementi di arredo dei bagni e della cucina) “direttamente affrontati da ogni singolo socio assegnatario sulle singole unità abitative e non direttamente dalla Cooperativa”
(cfr. citazione in appello, pag. 28). Trattasi di accordo tra le parti del quale non può essere revocato in dubbio la contrarietà alla legge. Infatti, “su tale materia si sono già pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione che, in un'ipotesi analoga di cessione di quote nell'ambito di cooperative edilizie mutualistiche (peraltro a regime vincolato) hanno affermato che “Liberamente e lecitamente le parti possono determinare l'importo dei miglioramenti dovuti dal subentrante al precedente assegnatario, senza che un siffatto patto incorra nella nullità per contrasto con norma imperativa”
(SS.UU. 4902/1993)” (cfr. citazione in appello, pag. 28). Dunque, alla luce delle considerazioni sopra declinate, appare erronea la conclusione a cui perviene la sentenza impugnata quando afferma che “nessun inadempimento rilevante si è verificato da parte del promissario acquirente”, eludendo, in tal modo, gli effetti della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. spiccata dal il 20 giugno Pt_1
2007.
3.3 Con il terzo motivo di gravame, così rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1454
c.p.c. (Diffida ad adempiere) e dell'art. 1453 c.c. (Risolubilità del contratto per inadempimento).
Omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su domanda giudiziale riconvenzionale introdotta dal convenuto
(di accertamento degli effetti della diffida art. 1454 c.c.). Omessa valutazione del comportamento gravemente inadempiente della parte promissaria acquirente. Omessa valutazione delle risultanze istruttorie ex art. 116 c.p.c. Difetto di motivazione e/o omessa motivazione su un punto decisivo del giudizio”, adduce che il giudice di prima istanza avrebbe completamente omesso Parte_1
di considerare che il esasperato dal ritardo di controparte, trascorsi ormai circa cinque mesi Pt_1 dallo spirare del termine ultimo contrattualmente convenuto per la conclusione dell'atto definitivo
(3 gennaio 2007) ha deciso di trasmettere ai formale diffida ad adempiere ex art. 1454 CP_1
7 c.c. concedendo giorni 15 per l'adempimento. La sentenza impugnata avrebbe completamente ignorato tale dato documentale e fattuale acquisito agli atti del giudizio di primo grado e mai contestato dalla controparte, “non considerando affatto gli effetti inibenti di tale atto su qualsiasi successiva domanda giudiziale (di adempimento e/o di risoluzione ex art. 1453 c.c.) proposta dagli appellati. Infatti, alla data del 7 luglio 2007 (decorsi 15 giorni dal ricevimento della predetta diffida pervenuta in data 22.06.2007) il contratto preliminare avrebbe già dovuto considerarsi risolto ex lege. Infatti, dopo l'inoltro della diffida del , non seguì alcun comportamento attuativo e/o Pt_1 esecutivo da parte dei coniugi ” (cfr. citazione in appello, pag. 31). Il inoltre, CP_1 Pt_1
con la propria comparsa di costituzione e risposta spiccava formale domanda di accertamento Cont dell'intervenuta risoluzione ex art. 1454 c.c. tale domanda rimaneva priva di pronuncia. […]
Il Giudicante ha omesso di decidere sul punto e non ha preso in considerazione gli effetti che si erano già prodotti (nel mese di giugno 2007) a cagione dell'inerzia qualificata che ha caratterizzato gli appellati dopo il ricevimento della predetta diffida ad adempiere. Viceversa, ha statuito sulla domanda costitutiva di risoluzione ex art. 1453 c.c. di controparte, omettendo di statuire sulla
(logicamente pregiudiziale) domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione ex lege (ai sensi dell'art. 1454 c.c.)” (cfr. citazione in appello, pag. 32). È dunque interesse dell'appellante chiedere all'adita Corte di Appello, in riforma integrale della sentenza appellata, di dichiarare risolto il contratto preliminare di cui è questione già alla data del 7 luglio 2007, cioè al compiersi del quindicesimo giorno dalla ricezione della diffida ad adempiere di cui in atti (doc. 3 produzione primo grado), con ogni effetto di legge (ivi compreso il diritto a trattenere la caparra versata a garanzia dell'adempimento ex art. 1385 c.c.) in considerazione del grave inadempimento posto in essere dagli appellati.
3.4 I tre motivi di gravame, in quanto intimamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Essi non sono fondati.
Con l'atto di appello l'impugnante censura in buona sostanza la sentenza di Parte_1
primo grado per avere dichiarato la risoluzione del contratto preliminare di cessione di quota intercorso tra il (nato a [...] il [...]), parte promittente Parte_2
cedente, e i coniugi (nato in [...] il [...]) e (nata a [...] Controparte_1 CP_2
Valentia il 20.06.1971), con il quale, testualmente, “La parte promittente cedente Dott.
[...]
, con ogni garanzia di legge, promette e si obbliga a cedere alla parte promittente Parte_2
cessionaria nelle persone di e di che, in buona fede, promettono e CP_2 Controparte_1
si obbligano ad acquistare la quota di partecipazione alla incorporante il diritto Parte_3
8 alla proprietà del seguente immobile: unità immobiliare a schiera sub. 4, mq 145 (esclusi i muri perimetrali) più seminterrato di mq 72,5, più sottotetto abitabile di mq 50, sito nel Comune di Vibo
Valentia e regolarmente censito (Foglio 46, Part. 448, Sub 4) alla Via Moderata Durant,
, (terza unità entrando a sinistra) nello stato e secondo le condizioni strutturali e Parte_3 architettoniche in cui attualmente si trova” (articolo 1 del contratto).
Il prezzo della cessione veniva fissato in complessivi 215.000,00€ “intendendosi ricompresi in tale prezzo tutte le spese e gli oneri ad oggi sostenuti dal Sig. in ragione Parte_2
della quota di partecipazione alla incorporante il diritto alla proprietà Parte_3 dell'immobile dettagliatamente descritto all'articolo primo. Si intendono ulteriormente incluse in tale prezzo tutte le ulteriori e addizionali spese ad oggi sostenute dalla parte promittente cedente per la realizzazione di modifiche, finiture fuori capitolato e quant'altro risulti attualmente incorporato all'immobile in oggetto” (articolo 2).
Le parti pattuivano le seguenti modalità di pagamento del prezzo (articolo 2):
a) la somma di € 20.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, da versarsi alla data di stipula del contratto preliminare di cessione di quota;
b) la somma di € 195.000,00 da corrispondere “contestualmente e contemporaneamente alla conclusione della cessione definitiva di detta quota, a seguito di apposita delibera, incorporante detta cessione, della stessa ”. Parte_3
Sempre all'art. 2, il promittente cedente “si impegna a sollecitare gli organi Cooperativa Pt_1
al fine di predisporre le condizioni necessarie alla cessione, possibilmente nella prima Pt_3
riunione utile del Consiglio di Amministrazione e comunque entro e non oltre il 31.01.2007”.
La parte promittente cedente si obbligava altresì a comunicare alla controparte, “con 5 giorni di anticipo, il giorno, l'orario e il luogo relativo al perfezionamento della cessione definitiva” (articolo
2 del preliminare).
Sull'assunto che, malgrado gli impegni assunti con il preliminare, il promittente cedente non ha mai comunicato ai promissari cessionari l'avvenuta deliberazione da parte della cooperativa circa l'autorizzazione della stessa alla cessione della quota e ciò nonostante il abbia assunto Pt_1
l'impegno (art. 2 punto b della scrittura) di sollecitare gli organi della cooperativa nella prima riunione utile del consiglio di amministrazione e, comunque, entro e non oltre la data del 31 gennaio
2007, e non ha mai comunicato il giorno, l'ora ed il luogo per effettuare la cessione definitiva, i coniugi – precisato altresì di aver appreso dallo studio notarile che ha curato le Controparte_5
pratiche della cooperativa che un eventuale atto definitivo non poteva essere stipulato al prezzo indicato nella scrittura privata di cessione delle quote perché tale prezzo era di gran lunga superiore
9 all'effettivo valore di assegnazione dell'alloggio dell'immobile e ciò non è consentito trattandosi di cooperativa edilizia a scopo mutualistico e non speculativo – hanno adito il Tribunale di Vibo
Valentia per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) dichiarare che Parte_2 si è reso gravemente inadempiente rispetto all'obbligazione assunta con il contratto preliminare del
24 novembre 2006 intercorso tra le parti;
2) accertare e dichiarare il diritto degli attori di recedere dal contratto e di avere la restituzione del doppio della somma data a titolo di caparra confirmatoria al dott. e, quindi, condannare il predetto al pagamento di € 40.000,00, oltre interessi legali;
Pt_1
3) in via subordinata, dichiarare il contratto risolto per il mancato verificarsi della condizione prevista nel punto 2 del preliminare e condannare il convenuto alla restituzione della somma di € 20.000,00, incassata a titolo di caparra, oltre interessi legali;
4) in via ancora più subordinata dichiarare il contratto nullo in quanto contra legem e condannare il a restituire la somma incassata a Pt_1 titolo di caparra pari ad € 20.000,00, oltre interessi legali.
Il Tribunale ha accolto la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento del promittente cedente ritenendo che il non abbia comunicato alla Cooperativa la sua volontà Pt_1
di cessione tanto da consentire agli amministratori l'autorizzazione o il diniego della cessione, così contravvenendo all'impegno assunto col preliminare di sollecitare gli organi della cooperativa al fine di predisporre le condizioni necessarie alla cessione entro il 31 gennaio 2007.
L'appellante contesta questa conclusione sostenendo, in estrema sintesi, che la mancata stipulazione del definitivo sarebbe da imputare alla parte promissaria cessionaria che avrebbe dovuto – e non lo ha fatto – presentare domanda di ingresso nella cooperativa, circostanza che ha determinato il fallimento dell'operazione negoziale di cui al contratto preliminare del 2006 proprio perché l'essere soci di una cooperativa edilizia è condizione prodromica ed indispensabile per poter divenire cessionari della predetta quota da parte di un altro socio cedente.
Si tratta però di argomentazioni prive di giuridico fondamento.
Va, preliminarmente, precisato che la è una cooperativa cd. libera, vale a Parte_4
dire una cooperativa edilizia che non ha ricevuto alcun contributo pubblico, come del resto pacificamente riconosciuto dallo stesso Essa, pertanto, resta interamente disciplinata dalle Pt_1
norme codicistiche sulle società cooperative, integrate dalle norme speciali di carattere generale. Tra le norme codicistiche trovano applicazione gli artt. 2520 e ss. c.c. e, tra queste l'art. 2530 c.c., rubricato “Trasferibilità della quota o delle azioni”, che così dispone:
“La quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.
10 Il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.
Qualora l'atto costitutivo vieti la cessione della quota o delle azioni il socio può recedere dalla società, con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso, in caso di divieto statutario di trasferimento della partecipazione, non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società”.
Si tratta di una disposizione che trova preciso riscontro nello Statuto della che, Parte_3 all'articolo 21, prevede, testualmente, che “Le quote sociali sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, né possono essere cedute a terzi o ad altri soci senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo”.
L'art. 2530 c.c. disciplina la circolazione inter vivos della quota o delle azioni dei soci cooperatori secondo principi ispirati al bilanciamento dei contrapposti interessi: quello del socio a dismettere il vincolo sociale e quello della società a mantenere una compagine sociale costituita da soggetti che possiedano i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ingresso nella cooperativa.
Salva diversa previsione dell'atto costitutivo della cooperativa, la norma sancisce la regola generale della libera trasferibilità delle partecipazioni, ma l'opponibilità del trasferimento della quota o delle azioni alla società, è, comunque, subordinata all'autorizzazione degli amministratori.
Si tratta dunque di una clausola di gradimento ex lege in capo agli amministratori analoga a quella prevista dall'art. 2528 c.c. per l'ammissione del nuovo socio.
Il legislatore ha peraltro introdotto un temperamento alla discrezionalità degli amministratori, la cui decisione deve essere motivata e comunicata al socio richiedente entro 60 giorni, decorsi i quali opera il silenzio assenso.
La cessione della quota o delle azioni, se non è autorizzata dagli amministratori, non ha effetto verso la società, ma solo tra le parti.
Ciò posto, va rilevato che la cessione della quota, se autorizzata dagli amministratori, comporta il subentro del cessionario nella medesima posizione del cedente, in riferimento sia al rapporto societario che a quello contrattualistico mutualistico. Ed infatti, l'ipotesi della cessione della quota
11 non è equiparabile a quella della nuova assunzione di un socio, il quale poi subentra al socio receduto, ma, proprio in ragione della previsione normativa sul veto degli amministratori, deve presumersi che il cessionario subentri nella medesima posizione del cedente.
Con specifico riferimento alla società cooperativa edilizia, la Suprema Corte ha precisato che, nel caso di cessione delle quote di partecipazione di una società cooperativa edilizia, si trasferiscono sia la posizione di socio, sia il diritto di credito verso la società; non si trasferisce, invece, la proprietà dell'immobile non ancora assegnato al socio, che ne acquisterà la proprietà soltanto con la stipula del contratto di scambio con la società, quale contratto consensuale ad effetti reali (Cass. civ., 3 maggio 2010, n. 10648). Infatti, “l'assegnazione in favore del socio dell'alloggio realizzato da una società cooperativa edilizia è, al pari di una compravendita, un contratto ad effetti reali che si perfeziona con il consenso delle parti e che determina il trasferimento all'acquirente della proprietà del bene immobile che ne è oggetto” (cfr. Cass. civ., 23 marzo 2004, n. 5724).
La causa del contratto di scambio è del tutto omogenea a quella della compravendita, in relazione al quale la cooperativa assume veste di alienante ed il socio quella di acquirente.
Nella cooperativa edilizia si instaura tra il socio e la società un duplice rapporto: quello di scambio
– avente ad oggetto l'assegnazione dell'alloggio –, e il rapporto sociale, che sorge con l'ingresso del socio nella compagine societaria e la sottoscrizione del capitale sociale. Tale ultimo rapporto comporta l'obbligo della contribuzione alle spese comuni di organizzazione e amministrazione. La finalità mutualistica viene perseguita attraverso una fattispecie complessa a formazione progressiva, mediante la quale l'obbligo della cooperativa di prestare il consenso al trasferimento della proprietà degli alloggi sorge, seppur con carattere potenziale, sin dall'atto costitutivo della cooperativa e dall'ingresso del socio nella compagine sociale e si attualizza attraverso un'attività successiva (la cd. prenotazione), attuabile anche con il preliminare di assegnazione, e il successivo atto traslativo del diritto, che si realizza con l'assegnazione definitiva dell'immobile al socio.
È pertanto evidente che, nel caso in ispecie il contratto definitivo non è stato stipulato per grave inadempimento del promittente cedente il quale non ha chiesto l'autorizzazione alla cessione della quota sociale entro il termine del 31 gennaio 2007 previsto dal preliminare.
Né il promittente cedente ha provato di aver adempiuto all'altro obbligo previsto dall'articolo 2, lettera b, del preliminare, e cioè di avere comunicato alla controparte, con almeno cinque giorni di anticipo, il giorno, l'orario e il luogo relativo alla stipulazione del contratto definitivo di cessione di quota, cessione definitiva alla quale le parti hanno espressamente subordinato il pagamento della restante somma di € 195.000,00 (cfr. articolo 2 del preliminare: “Se alla data stabilita, per la cessione definitiva la parte promittente cessionaria non provvederà alla corresponsione della
12 residua somma a saldo del prezzo concordato, così come stabilito alla lettera b) del presente articolo, salvo cause di forza maggiore, tale contratto preliminare di cessione si intenderà risolto di diritto e con effetto immediato […]”): ma, nel caso in ispecie la data per la cessione definitiva, non
è mai stata stabilita, così che l'obbligo di corrispondere la restante somma di € 195.000,00, non è mai sorto in capo ai promissari cessionari, non essendosi mai perfezionata la cessione definitiva per grave inadempimento del promittente cedente che, come reiteratamente precisato, si è reso inadempiente all'obbligo di comunicare alla Cooperativa la sua volontà di cedere la quota così da consentire agli amministratori l'autorizzazione o il diniego della cessione.
Nessun inadempimento, invece, è imputabile ai promissari cessionari che avevano anche versato la caparra, così adempiendo all'unico obbligo posto a loro carico dal preliminare medesimo.
La tesi dell'appellante a cui dire la sentenza impugnata avrebbe completamente ignorato gli effetti inibenti della diffida ad adempiere spiccata dal il 20 giugno 2007, così che alla data del 7 Pt_1
luglio 2007 (decorsi 15 giorni dal ricevimento della predetta diffida pervenuta in data 22.06.2007) il contratto preliminare avrebbe già dovuto considerarsi risolto ex lege, non merita condivisione.
A norma dell'art. 1454, comma 1, c.c., “Alla parte inadempiente, l'altra parte può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto”. In forza del comma 3 della medesima disposizione, “Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto”.
Orbene, nel caso in esame è evidente la pretestuosità della diffida ad adempiere inviata dal promittente cedente dacché, al momento della diffida (20 giugno 2007), il contraente inadempiente era il mentre alcun inadempimento poteva attribuirsi alla controparte che, come già Pt_1 precisato, con il preliminare ha assunto un'unica obbligazione, i.e. la corresponsione della somma di
€ 20.000,00, regolarmente versata alla data della stipula del preliminare, nel quale, effettivamente, le parti danno atto che “La stessa parte promittente cedente ritira detta somma e con la firma del presente contratto preliminare rilascia alla parte promittente cessionaria ampia e finale quietanza liberatoria della somma ricevuta” (cfr. articolo 2, lettera a).
Trova dunque applicazione, nella fattispecie, il principio di diritto, cui anche questo Collegio intende prestare adesione, secondo il quale “Ai sensi dell'art. 1454 c.c., il contraente che si avvale dello strumento della diffida deve essere già vittima dell'altrui inadempimento. Pertanto, deve escludersi che detta diffida possa essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto, trattandosi di uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro che sia inadempiente per ottenere una celere risoluzione del contratto senza dovere attendere la pronuncia del giudice”
13 (cfr. Cass. civ., 11 giugno 2018). In altri termini il contraente che si avvale dello strumento della diffida ex art. 1454 c.c. deve essere già vittima dell'altrui inadempimento. In quanto la legge prevede che la diffida sia fatta “alla parte inadempiente. La diffida ad adempiere, nella sua struttura logica
e sistematica, è uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro inadempiente per una celere risoluzione del contratto, affinché il contrente adempiente non resti vincolato all'altro fino alla pronuncia del giudice e possa provvedere con altri alla realizzazione del suo interesse negoziale” (Cass. n. 3851 del 1978).
La ratio dell'art. 1454 c.c. è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del contratto, mediante formale avvertimento alla parte diffidata che l'intimante non
è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell'inadempimento.
Ai fini dell'accertamento della risoluzione di diritto, conseguente a diffida ad adempiere senza esito, intimata dalla parte adempiente, “il giudice è tenuto a valutare la sussistenza degli estremi, soggettivi
e oggettivi, dell'inadempimento; in particolare, dovrà verificare sotto il profilo oggettivo che
l'inadempimento sia non di scarsa importanza, alla stregua del criterio indicato dall'art. 1455 cod. civ. (Cass. n. 9314/2007; 5407/2006; 4275/1994; 2979/1991)” (cfr. Cass. civ., 29 novembre 2012,
n. 21237).
Nel caso in esame, difettando il presupposto dell'inadempimento della parte promissaria cessionaria,
e, viceversa, sussistendo il grave inadempimento della parte promittente cedente, è evidente che nessuna risoluzione del contratto per l'inutile decorso del termine assegnato ai promissari cessionari ai sensi dell'art. 1454, comma 2, c.c., con la diffida ad adempiere, ha avuto luogo. Il che comporta, inevitabilmente, il rigetto della domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto (ai sensi dell'art. 1454 c.c.) riproposta dall'appellante.
L'appello è, dunque, rigettato, con l'integrale conferma della sentenza impugnata.
§ 4. Le spese di lite
4.1 Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati da D.M. n. 147/2022 (scaglione da €
26.001,00 ad € 52.000,00) per tutte le fasi, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
4.2 Deve darsi atto che sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma
1-quater d.P.R. 115/2002 introdotto dalla legge 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 CP_2
, con atto di citazione notificato in data 11 dicembre 2019, e avverso la sentenza del Tribunale
[...]
14 di Vibo Valentia n. 999/2019 resa e pubblicata il 7 novembre 2019, notificata l'11 novembre 2019, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di e di , Parte_1 Controparte_1 CP_2
in solido, delle spese di lite del grado, che liquida in € 9.991,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Vincenzo Arnò dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 20 maggio 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Anna Maria Raschellà
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