Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/02/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1048 RUOLO GENERALE ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere Dott. Irene Lupo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NZ NI , con elezione di domicilio in VIA PASUBIO N. 7 20043 VANZAGO, presso e nello studio dell'avv. NZ NI
-appellante-
CONTRO
quale socio della Controparte_1 [...]
, società Controparte_2 cancellata in data 22-2-24 (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FUSE' P.IVA_1
LORENZA , con elezione di domicilio in VIA ENRICO TOTI N. 22 20010 MARCALLO CON CASONE presso e nello studio dell'avv. FUSE' LORENZA E contro quale socia della Controparte_3 [...]
, società Controparte_2 cancellata in data 22-2-24 (C.F. )- contumace- P.IVA_1
CONCLUSIONI :
PER Parte_1
nel merito, accogliersi l'appello e, in riforma della ordinanza ex art. 702 bis, repertorio n. 1968/2024, accertare e dichiarare, in via principale, l'inadempimento della società , Controparte_4 alle obbligazioni assunte con il contratto d'appalto sottoscritto con la ricorrente in data 22.11.2019; - accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto inter partes per colpa dell'impresa appaltatrice, anche a seguito
1
(PV), Vicolo della Resistenza n. 4, in persona del sig. Controparte_1
C.F. residente in [...], Vicolo Resistenza n 4, quale C.F._2 liquidatore e socio della società SAMB IL S.r.l. in liquidazione, cancellata in data 22.02.2024, e della sig.ra C.F. Controparte_3
, nella sua qualità di socio della società SAMB C.F._3
IL S.r.l. in liquidazione, cancellata il 22.02.2024, a restituire alla sig.ra la somma di euro 74.383,00=, quale differenza per quanto pagato Parte_1 all'appaltatore in eccesso rispetto al valore delle opere effettivamente eseguite, come da contratto, ovvero, in via subordinata, a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., oltre interessi legali dal 25.02.2021 e condannare, altresì, la società avente sede legale in Zeme (PV), Controparte_4
Vicolo della Resistenza n. 4, C.F./P.IVA , in persona del sig. P.IVA_1
C.F. residente in [...], Controparte_1 C.F._2
Vicolo Resistenza n 4, quale liquidatore e socio della società SAMB IL S.r.l. in liquidazione, cancellata in data 22.02.2024, e della sig.ra C.F. , nella sua qualità di socio della Controparte_3 C.F._3 società SAMB IL S.r.l. in liquidazione, cancellata il 22.02.2024, a corrispondere a favore della sig.ra la somma di euro 9.413,75= a Parte_1 titolo ristoro degli esborsi subiti, oltre interessi legali;
in via subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione contrattuale per colpa di entrambe le parti, con contestuale, rigetto della domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale da in quanto i Controparte_4 danni posti a fondamento della domanda di risarcimento non sono in alcun modo stati provati e sono stati solo genericamente dedotti;
in via di estremo subordine, accertare e dichiarare la risoluzione contrattuale per colpa della committente ed accertare e dichiarare che tenuto conto dell'effettivo valore relativo alle opere eseguite dalla SAMB IL S.r.l. in liquidazione, al netto delle lavorazioni eseguite da Vese S.r.l. ed al netto dei costi necessario per il ripristino dei vizi e difetti delle opere eseguite, nessuna somma dovrà essere corrisposta a favore della SAMB IL S.r.l. in liquidazione al netto degli acconti già ricevuti o in ogni caso determinare la somma eventualmente dovuta tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie e valutando compiutamente il contenuto della relazione peritale e dell'allegato computo metrico ed i costi tutti sostenuti della parte committente così come indicati nel dettaglio nel presente atto;
3) riformarsi la ordinanza ex art. 702 bis, repertorio n. 1968/2024, in relazione al governo delle spese di lite e condannare la società in persona del sig. Controparte_4
C.F. residente in [...], Controparte_1 C.F._2
Vicolo Resistenza n 4, quale liquidatore e socio della società SAMB IL S.r.l. in liquidazione, cancellata in data 22.02.2024, e della sig.ra
2 C.F. , nella sua qualità di socio della Controparte_3 C.F._3 società SAMB IL S.r.l. in liquidazione, cancellata il 22.02.2024, al pagamento di spese, 2 Firmato Da: NZ NI Emesso Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#: competenze dei due gradi e della C.F._4 fase di accertamento tecnico preventivo;
o, in subordine, in denegata ipotesi di rigetto della domanda dell'appellante, procedersi con l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
PER Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis rejectis, In via principale e nel merito, respingere l'appello proposto da poiché Parte_1 inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente, confermare in ogni sua parte l'ordinanza n. 1903/2024 emesso dal Tribunale di
Milano, sezione VII civile, Giudice Dott.ssa Paola Condorelli in data 08.03.2024 (rep. 1968/24) a definizione del procedimento ex art. 702 bis cpc rg 49364/2022. In ogni caso, respingere le domande tutte proposte dall'appellante. Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia nasce dal contratto di appalto sottoscritto in data 22 novembre 2019 tra e avente ad oggetto la Parte_1 Controparte_4 costruzione di una villetta unifamiliare nel Comune di Inveruno (MI). Il corrispettivo pattuito era pari a €190.000,00, di cui €100.000,00 da corrispondersi in denaro e
€90.000,00 mediante la permuta di una porzione del terreno edificabile della committente.
Successivamente:
• La SAMB IL iniziava i lavori, ma li interrompeva nel febbraio 2021, abbandonando il cantiere.
• La eccepiva l'inadempimento per la mancata esecuzione di opere, Pt_1 nonché vizi e difetti nei lavori eseguiti, e promuoveva ricorso per accertamento tecnico preventivo .
• La SAMB IL, eccepiva a sua volta l'inadempimento della all'obbligo di permutare il terreno, ritenendolo causa del blocco dei Pt_1 lavori
Dunque, dopo aver esperito ATP, conveniva in giudizio la Parte_1
chiedendo: Controparte_4
• L'accertamento dell'inadempimento contrattuale della società appaltatrice, derivante dalla sospensione e successivo abbandono dei lavori.
• La risoluzione del contratto per colpa dell'impresa appaltatrice.
3 • La condanna alla restituzione della somma di €74.383,00, asseritamente eccedente rispetto al valore delle opere eseguite.
• Il risarcimento dei danni per un importo di €9.413,75, in relazione agli esborsi sostenuti per rimediare ai vizi e difetti delle opere realizzate.
La SAMB IL contestava integralmente tali domande, imputando alla l'inadempimento del contratto per mancata permuta del terreno, a suo dire, Pt_1 elemento essenziale del sinallagma contrattuale. Chiedeva, pertanto:
1. La risoluzione del contratto per inadempimento della committente.
2. Il risarcimento dei danni nella misura di €70.000,00, corrispondente alla perdita di chance e al maggior valore delle opere realizzate.
Il Tribunale, sulla base delle risultanze peritali e delle argomentazioni delle parti, rigettava la domanda della e accoglieva la domanda riconvenzionale della Pt_1 società appaltatrice, dichiarando preminente l'inadempimento della committente per la mancata permuta del terreno e condannava la al pagamento di €70.000,00. Pt_1
In particolare con l'ordinanza il giudice rilevava che:
“ all'epoca in cui i lavori appaltati sono stati sospesi, mentre l'immobiliare aveva già provveduto all'esecuzione di più della metà delle opere appaltate e altresì alle varianti richieste dalla committente – per un valore venale complessivo di euro 215.000,00 più 12.622,12, la si era limitata a corrispondere solo la somma Pt_1 pattuita in denaro (100.000,00) oltre all'ulteriore somma di euro 20.300,00 (comunque inidonea a coprire il valore effettivo delle opere eseguite), e non aveva, invece, – immotivatamente – dato luogo alla permuta del terreno, che avrebbe consentito alla SAMB IL di avviare l'edificazione dell'immobile da costruire e di metterlo in vendita, così ottenendo la liquidità e traendo guadagno da un affare altrimenti assolutamente diseconomico. Nel caso di specie si sia resa responsabile delle violazioni Parte_1 maggiormente rilevanti e che hanno causato l'alterazione del sinallagma contrattuale e il comportamento della controparte (consistito nella sospensione dei lavori), con la conseguenza che l'inadempimento della ricorrente deve essere considerato prevalente e il rifiuto della SAMB IL di adempiere alla propria obbligazione deve essere considerato legittimo.
Deve essere pertanto accolta la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della committente spiegata dalla IL. Quanto alla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni stimati in euro 70.000,00 per il maggior valore delle opere eseguite dalla IL in favore della rispetto al corrispettivo pagato dalla all'appaltatrice al momento Pt_1 Pt_1 in cui il contratto si è risolto, che la stessa debba essere riqualificata giuridicamente in termini di domanda restitutoria, tesa appunto a far ottenere alla resistente una totale restitutio in integrum a mezzo di equivalente pecuniario dell'opera eseguita in forza del contratto venuto risolto… La giurisprudenza di legittimità ha affermato che
4 “In caso di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del committente, quest'ultimo, non potendo restituire l'"opus" parzialmente eseguito dall'appaltatore adempiente, è obbligato, per l'esigenza di reintegrare la situazione patrimoniale dell'altro contraente, a corrispondergli il valore venale dell'"opus" predetto con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione, nella quale l'obbligo trova la sua fonte, e non con riferimento ai prezzi contrattuali delle opere eseguite” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2871 del 10/03/1992). Nel caso di specie, l'istruttoria processuale ha consentito di accertare che l'appaltatrice SAMB IL ha eseguito, in forza del contratto di appalto risolto per l'inadempimento della opere del valore venale di euro Pt_1
215.000,00, a fronte delle quali la committente ha versato solo la somma di euro 120.300 (oltre iva, ovverosia 125.142,00), e che pertanto residua a favore della resistente un credito di euro 94.700,00. La domanda deve, pertanto, essere accolta, nel limite della minor somma di euro 70.000,00 domandata da SAMB IL nella propria memoria di costituzione e risposta. Dichiara assorbita ogni altra domanda.”
Avverso tale decisione ha proposto appello e, giacchè la Parte_1
SAMB srl dopo l'udienza di discussione , prima della ordinanza di primo grado si era cancellata dal registro delle imprese, l'appellante ha dichiarato la circostanza e citato in appello i soci della società cancellata1, deducendo i seguenti motivi di censura:
1.Errore di valutazione delle risultanze peritali.
Secondo l'appellante:
A) il Contratto d'appalto era "a corpo": il prezzo era fisso (€190.000) e non variabile in dipendenza della effettiva misura delle lavorazioni sicchè il giudice di prime cure ha errato laddove ha ritenuto che al caso di specie potessero essere applicati i listini recanti il valore venale delle opere e non i prezzi convenuti contrattualmente.
B) L'ordinanza impugnata non avrebbe correttamente considerato i vizi e difetti accertati dal CTU nelle opere eseguite dalla SAMB IL per euro 5.275,00; la CTU stima il valore delle opere eseguite in € 215.000, includendovi erroneamente lavorazioni eseguite da terzi;
il Giudice di Prime Cure, non avrebbe considerato la fattura quietanzata della somma di euro 20.800.00.
2.Omessa considerazione delle inadempienze della società appaltatrice: in particolare, l'abbandono del cantiere e la mancata ultimazione delle opere da parte della appaltatrice avrebbero pregiudicato il completamento del progetto edilizio. La committente sostiene di aver rispettato tutti gli obblighi contrattuali, pagando regolarmente e fornendo materiali supplementari, mentre l'impresa avrebbe interrotto i lavori senza giustificazioni valide e non ha mai formalizzato richieste per la permuta del terreno, prevista come saldo finale.
3. Riqualificazione illegittima della domanda di risarcimento come domanda restitutoria.
In particolare l'appellante assume che la qualificazione giuridica posta alla base dell'accoglimento della domanda riconvenzionale è errata. La domanda risarcitoria formulata dalla parte resistente non avrebbe dovuto essere riqualificata, ma avrebbe dovuto essere respinta in ragione del fatto che i danni posti a fondamento della domanda di risarcimento non sono in alcun modo stati provati e sono stati solo genericamente dedotti.
4.Spese processuali:
L'appellante ritiene che le spese siano state ingiustamente attribuite e chiede la loro compensazione, in subordine, la ripartizione proporzionata tra le parti.
La chiede quindi: Pt_1
1. La riforma integrale dell'ordinanza impugnata.
2. L'accertamento dell'inadempimento della SAMB IL.
3. La risoluzione del contratto per colpa della società appaltatrice.
4. La restituzione delle somme versate in eccedenza e il risarcimento dei danni.
Si costituiva il , socio della immobiliare cancellata, eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. proposta da parte appellata.
Giova premettere che la norma è stata profondamente modificata dal d.lgs 10 ottobre
2022, n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia) che ha abolito, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, il filtro di ammissibilità per le impugnazioni non aventi una ragionevole probabilità di essere accolte, introducendo per le ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello unicamente un modulo decisorio semplificato;
la scelta del modello decisorio compete al giudicante ed è evidente che la necessità di valutare gli
6 elementi di prova e le censure formulate mal si concilia con un giudizio di manifesta infondatezza del gravame espresso in limine litis.
Vengono, quindi, di seguito esaminati i motivi di appello.
1. Sulla valutazione delle risultanze peritali.
I motivi di appello sub 1.A e 1.B sono inconferenti. Infatti il giudice, a seguito della dichiarata risoluzione del contratto ha ordinato le restituzioni nel minor importo richiesto dall'impresa che, nella sostanza corrisponde all'importo contrattuale e non a quello venale delle opere effettivamente realizzate.
Ad ogni modo, a mero fine di completezza si osserva :
Quanto al motivo sub1.A, assume l'appellante che il Contratto d'appalto era "a corpo": il prezzo era fisso (€190.000) e non variabile in dipendenza della effettiva misura delle lavorazioni sicchè il giudice di prime cure ha errato laddove ha ritenuto che al caso di specie potessero essere applicati i listini recanti il valore venale delle opere e non i prezzi convenuti contrattualmente.
A questo proposito va detto che il quesito sottoposto al ctu nell'atp ( quindi ante giudizio di merito) richiedeva la quantificazione del valore delle opere eseguite e di quelle rimaste incompiute tenendo conto delle pattuizioni contrattuali per cui il ctu anzitutto ha :
- calcolato il costo del fabbricato finito secondo i prezzi di listino in euro 37800,00;
- valorizzato le opere eseguite in euro 215.000;
- calcolato il valore mancante in euro 163.000.
Dopo aver premesso che i valori complessivi indicati in contratto per la realizzazione
“chiavi in mano” dell'immobile sono inadeguati rispetto alla realtà dei costi di mercato , per tener conto delle pattuizioni contrattuali , ha dettagliato il rapporto percentuale tra le opere completate e quelle ineseguite e alla fine ha eseguito una stima del valore delle opere a contratto concludendo che l'appaltatore ha eseguito opere fino alla concorrenza dell' importo di euro 70.809,00
Rispetto a questi valori indicati in sede di ATP, correttamente il giudice ha tenuto conto dei valori di listino e non del valore delle opere a contratto.
Infatti, con la risoluzione del contratto gli obblighi restitutori non sono più regolati dalle clausole contrattuali originarie, ma dagli artt 1453 sscc che disciplinano gli effetti della risoluzione e prevedono che la risoluzione abbia effetto retroattivo per le
7 prestazioni già eseguite ( salvo il caso di contratti a esecuzione continuata o periodica) ; se la restituzione in forma specifica non è possibile (come nel caso di specie ), si deve restituire l'equivalente monetario, determinato nella specie dal ctu in euro 215.000;
Del resto la stessa nelle conclusioni chiedendo di accertarsi e dichiararsi Pt_1
l'intervenuta risoluzione del contratto e di restituire alla sig.ra la Parte_4 differenza per quanto pagato all'appaltatore in eccesso “rispetto al valore delle opere effettivamente eseguite” non richiama “ il prezzo contrattuale a corpo come da contratto”, inserito invece nelle conclusioni in appello, come tale inammissibile.
Inoltre si osserva che il prezzo del contratto era sì a corpo ma prevedeva la permuta del terreno che avrebbe consentito all'impresa di costruire un immobile il cui valore commerciale avrebbe consentito alla stessa di ammortizzare i costi;
non essendo pacificamente intervenuta la permuta il prezzo ivi previsto non sarebbe comunque più applicabile.
Peraltro, l'ordinanza ha tenuto conto del quantum richiesto dall'impresa ha condannato la a pagare un importo nettamente inferiore (70.000 )a quello Pt_1 effettivamente dovuto, sicchè la doglianza è del tutto infondata.
Quanto al motivo di appello sub1.B, l'appellante lamenta che l'ordinanza impugnata non avrebbe correttamente considerato i vizi e difetti accertati dal CTU nelle opere eseguite dalla SAMB IL per euro 5.275,00.; la CTU avrebbe stimato il valore delle opere eseguite in € 215.000, includendovi erroneamente lavorazioni eseguite da terzi (Vese S.r.l.) i cui costi sono stati sostenuti direttamente dalla costi relativi ai vizi e difetti accertati sulle opere eseguite oltre ai costi Pt_1 per l'esecuzione degli interventi per il ripristino della distanza e della presentazione del progetto in variante;
il Giudice di Prime Cure, non avrebbe considerato la fattura quietanzata della somma di euro 20.800.00.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
In ordine agli asseriti pagamenti in favore di altre società ( tra cui Vese srl, ) nel corso dell'atp (che ha preceduto il giudizio di merito) il ctu ha esaminato le osservazioni del perito della concludendo che: Pt_1
“Si prende atto di quanto riportato dal CTP, ma si segnala che le dinamiche dei pagamenti relativi alla esecuzione delle opere (comprese quelle affidate al subappaltatore Soc. Vese) non sono oggetto di quesito del presente ATP;
e pertanto tali problematiche saranno da dipanare in una eventuale causa di merito”.
Tuttavia introducendo il giudizio di merito , successivamente all'ATP, la non Pt_1 ha provato di aver eseguito tali pagamenti e ha concluso accogliendo integralmente le
8 conclusioni del ctu (nella stima del valore delle opere a contratto) non chiedendo lo scomputo delle somme predette.
Per quanto riguarda i vizi e difetti dell'opera, il CTU nel supplemento di perizia con l'esame delle osservazioni dei ctp, ha accertato nelle opere eseguite dalla per euro 5.275,00 : tuttavia la sentenza , tenuto Controparte_5 conto del quantum richiesto dall'impresa ha condannato la a pagare un importo Pt_1 nettamente inferiore (70.000 )a quello effettivamente dovuto (94.700- 5275,00= 89.425) e pertanto sul punto la sentenza è immune da censura.
Per quanto riguarda l'importo di euro 20.800.00. versato dalla ad altra società Pt_1
(doc 2) alla quale ,a dire della sarebbe succeduta nel contratto la Pt_1
SAMB, risulta agli atti che il contratto di appalto è stato stipulato ex novo con la SAMB alla quale pertanto non è imputabile tale somma .
2. Sull'attribuzione delle responsabilità.
Secondo l'appellante, l'abbandono del cantiere e la mancata ultimazione delle opere da parte della appaltatrice avrebbero pregiudicato il completamento del progetto edilizio. La committente sostiene di aver rispettato tutti gli obblighi contrattuali, pagando regolarmente e fornendo materiali supplementari, mentre l'impresa avrebbe interrotto i lavori senza giustificazioni valide e non ha mai formalizzato richieste per la permuta del terreno, prevista come saldo finale.
Il motivo di appello non è fondato.
Il contratto prevedeva che le opere avessero inizio entro l'8-8-19 e i lavori fossero completati entro il 15-5-20.
Il prezzo, come si è visto, ai sensi dell'art. 5 del contratto avrebbe dovuto essere corrisposto in parte in denaro ( per 100.000 euro) e in parte ( per 90.000 euro) mediante permuta di una parte di terreno .
E' pacifico che al 15-5-20 le opere non erano state terminate e tanto meno il terreno permutato.
Nell'economia del contratto deve ritenersi che la permuta fosse funzionale alla puntuale esecuzione della prestazione da parte dell'impresa la quale avrebbe dovuto attingere risorse dalla vendita dell'edificando immobile per ammortizzare i suoi costi.
Infatti, come si è detto, il ctu ha rilevato che i valori complessivi indicati in contratto per la realizzazione “chiavi in mano” dell'immobile sono inadeguati rispetto alla realtà dei costi di mercato , ma le pattuizioni contrattuali prevedevano la permuta di un terreno che era strategica per l'operazione immobiliare, atteso che avrebbe
9 consentito all'impresa di costruire un immobile il cui valore commerciale avrebbe permesso alla stessa di ammortizzare i costi.
Nella specie, il lasso di tempo decorso senza che la procedesse alla permuta ha Pt_1 superato i limiti di normale tollerabilità (Cass. 19414/ 2010), essendo stato tale da mettere in difficoltà l'impresa nell'ammortizzare i costi, tenuto conto il valore delle opere eseguite e dei modesti acconti incassati, sicchè l'eccepito inadempimento dell'impresa da parte della in data 5-5-21, che avrebbe, a dire della stessa Pt_1 ritardato nell'esecuzione dell'opera e subappaltato senza il consenso della committente talune lavorazioni, è contrario a buona fede e ha giustificato la temporanea sospensione dei lavori da parte dell'impresa come comunicato dal direttore dei lavori in data 21-5-21.
L'esame comparativo degli inadempimenti conduce, dunque, a ritenere preminente la condotta della committente atteso che la mancata permuta del terreno rappresentava un presupposto essenziale del contratto, sia per il completamento delle opere, sia per la realizzazione del profitto atteso dalla società appaltatrice.
In conclusione nessuna censura può essere mossa alla sentenza che ha concluso che
“Alla luce delle superiori considerazioni, dovendosi avere riguardo all'oggettiva entità degli inadempimenti e alla loro rilevanza avuto riguardo all'interesse della parte all'adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, appare evidente, a parere di chi giudica, che nel caso di specie si sia resa Parte_1 responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e che hanno causato l'alterazione del sinallagma contrattuale e il comportamento della controparte (consistito nella sospensione dei lavori), con la conseguenza che l'inadempimento della ricorrente deve essere considerato prevalente e il rifiuto della SAMB IL di adempiere alla propria obbligazione deve essere considerato legittimo. Deve essere pertanto accolta la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della committente spiegata dalla resistente”
3. Sulle domande risarcitorie
L'appellante assume che la qualificazione giuridica posta alla base dell'accoglimento della domanda riconvenzionale è errata. La domanda risarcitoria formulata dalla parte resistente non avrebbe dovuto essere riqualificata, ma avrebbe dovuto essere respinta in ragione del fatto che i danni posti a fondamento della domanda di risarcimento non sono in alcun modo stati provati e sono stati solo genericamente dedotti.
Il motivo di appello non è fondato. Il giudice ha il potere di qualificare giuridicamente i fatti e le domande proposte dalle parti. Questo potere trova fondamento nel principio del "iura novit curia" (art. 113 c.p.c.), che consente al giudice di applicare il diritto indipendentemente dalla
10 qualificazione fornita dalle parti, purché non modifichi il petitum (bene richiesto) o la causa petendi (fondamento della domanda). Nella specie, la riqualificazione è ammissibile in quanto non ha alterato il nucleo essenziale della domanda e pertanto anche questo motivo di appello deve essere rigettato L'appello è dunque inaccoglibile e l'appellante è tenuta al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto da Parte_1 conferma integralmente l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in data 08.03.2024; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio a favore di , liquidate in € 9.900,00, oltre spese generali e oneri di Controparte_1 legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
Così deciso in Milano, 29/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Irene Lupo Alberto Massimo Vigorelli
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ciò in quanto secondo la Cassazione ove l'evento interruttivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dall'art. 299 ss cpc o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe stato più possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata a pena di inammissibilità dai soci o nei confronti dei soci (Cass2016/26196; 2018/24853 ).
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