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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 7621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7621 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. CO AR presidente dott. LU UR PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4376 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 14 luglio del 2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo d'Elia
APPELLANTE
E
(p.iva: ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv. Filippo Sciuto e Corrado Barile
APPELLATA
OGGETTO: querela di falso
1
CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
832/2022, che ha rigettato la querela di falso proposta in via incidentale – nell'ambito del giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11301/2015 - avverso la polizza fideiussoria n. 00A0183182 (recante la sottoscrizione apposta da in Parte_1 qualità di legale rappresentante dell'Impresa OC ) e Controparte_2 la relativa appendice di coobbligazione (sottoscritta in proprio da in veste di Parte_1 coobbligata).
Con un unico complesso motivo di appello, ha dedotto che: Parte_1
1) la c.t.u. grafologica svolta in primo grado è “affetta da nullità e, comunque, inutilizzabile”, dal momento che l'indagine diretta ad accertare l'autografia della sottoscrizione apposta in calce all'appendice di coobbligazione non si è svolta sul documento originale, ma su una fotocopia;
2) l'affermazione del giudice di primo grado – secondo cui il c.t.u. si è trovato nell'impossibilità di acquisire l'originale dell'appendice di coobbligazione - “è palesemente priva di logica”, in quanto il documento originale “è stato ritualmente prodotto dalla controparte, acquisito dal Collegio, e previa sottoscrizione da parte del Presidente, dal PG e dal Cancelliere, custodito nella cassaforte della Corte d'Appello”, in difetto di alcuna
“denuncia di sottrazione, perdita o smarrimento che possa giustificare la sua sostituzione con una fotocopia mai confrontata in giudizio con l'originale”;
3) la perizia non solo è nulla, ma è anche inattendibile e inutilizzabile, dal momento che la fotocopia dell'appendice di coobbligazione è “priva di ogni garanzia di conformità” all'originale - non esaminato dal c.t.u., in quanto non reperito - “anche con riferimento alla provenienza e al contenuto”, nonché in ragione dell'“impossibilità di accertare se la firma sia quella della . Pt_1
L'appellante ha concluso domandando, in integrale riforma della sentenza impugnata,
“previa acquisizione della dichiarazione confessoria della Sig.ra e delle altre Parte_2 scritture di comparazione, dichiarare la nullità e/o inutilizzabilità della perizia per le motivazioni tutte esposte in narrativa e, per l'effetto, acquisito l'originale dell'appendice di coobbligazione di cui è causa, disporre un supplemento di perizia per accertare la non riconducibilità del documento alla Sig.ra ovvero, in via alternativa, ammesse le Parte_1 prove articolate, dichiarare non provata la provenienza della sottoscrizione dalla querelante”.
Si è costituita in giudizio la (da ora , Controparte_1 Controparte_1
2 eccependo preliminarmente l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello in ragione dell'omessa citazione nel presente giudizio dei soci dell' , Parte_3
“in qualità di litisconsorti necessari ex art. 102 c.p.c, contumaci nel giudizio di primo grado”, nonché per violazione degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e domandando nel merito il rigetto dell'appello.
L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello sollevata dalla Controparte_1
è infondata.
Innanzitutto, non è riscontrabile alcuna violazione del contraddittorio in ragione dell'omessa citazione in giudizio dei soci della (quali Parte_3 litisconsorti necessari ex art. 102 c.p.c. a seguito della cancellazione della società), i quali non sono stati convenuti nel giudizio di primo grado sulla querela di falso, ma nel giudizio principale di opposizione a decreto ingiuntivo.
Si osserva al riguardo che legittimato passivo rispetto alla querela di falso è solo il soggetto che intenda avvalersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non l'autore del falso o chi abbia comunque concorso nella falsità, che hanno semmai la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio (ex multis v. Cass. 19281/2019
e la giurisprudenza ivi citata).
I soci dell' sono estranei al presente giudizio di Parte_3 querela di falso (promosso da nei confronti della , querela che Parte_1 Controparte_1
è stata sollevata in via incidentale nel corso del giudizio di appello avverso la sentenza che ha rigettato l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 12087/2011 (in Pt_1 cui la polizza fideiussoria e l'appendice di coobbligazione costituiscono il titolo su cui si fonda la pretesa creditoria fatta valere dalla . Controparte_1
Quanto alla violazione dell'art. 342 c.p.c., Cass., Sez. Un., 27199/2017 - nel decidere una questione interpretativa di particolare importanza - ha affermato il principio secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello - il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Si osserva al riguardo che l'appellante ha censurato in maniera sufficientemente dettagliata la sentenza impugnata, individuando in misura sufficiente gli elementi di fatto e di diritto che avrebbero dovuto indurre il giudice ad accogliere il presente gravame.
Venendo ad esaminare il merito dell'impugnazione, si osserva quanto segue.
3 L'accertamento grafologico eseguito dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio di primo grado si è svolto su un documento depositato in originale (la polizza fideiussoria sottoscritta il
30 luglio 2009) e su un documento depositato in fotocopia (l'appendice di coobbligazione).
L'appellante lamenta la nullità della c.t.u. grafologica nella parte in cui ha accertato l'autografia delle firme apposte in calce all'appendice di coobbligazione (perché l'indagine del consulente è stata eseguita su una fotocopia) e nella parte in cui ha accertato l'autografia delle firme apposte in calce alla polizza fideiussoria (perché “il documento oggetto di querela
è costituito da tre fogli spillati insieme, di cui la polizza fideiussoria rappresenta l'atto principale e l'appendice di coobbligazione costituisce un atto accessorio”, sì che
“l'accertamento della falsità di una delle componenti del documento unitario comporta necessariamente la caducazione dell'intero atto”: pag. 8 della memoria conclusionale di replica).
Sulla possibilità di espletare la consulenza grafologica sulla copia del documento, anziché sull'originale, va richiamato quanto già in precedenza statuito in casi analoghi da questa Corte d'appello, secondo deve ritenersi ammissibile l'espletamento di una c.t.u grafologica su una copia fotostatica, in difetto dell'originale, a condizione che la stessa consenta al consulente un'analisi esaustiva dei segni grafici (App. Roma;
693/2025; App.
Roma n. 6784/2024) e ciò perché – come già affermato dalla Corte Suprema – “nessuna norma impone che la perizia grafologica su di un documento sospettato di falsità debba necessariamente svolgersi sull'originale e non su una copia fotostatica” (Cass. pen.
42938/2011), “la perizia grafologica ben può compiersi su una fotocopia piuttosto che sul documento originale, indipendentemente dalla possibilità più o meno agevole di acquisire quest'ultimo” (Cass. pen. 50674/2013) e “la mera fotocopia di un documento, se di buona qualità, può essere sottoposta ad esame grafologico, dovendo il perito valutare se la riproduzione fotografica consente di effettuare un'analisi attendibile dei segni grafici” (Cass. pen. 36860/2017).
Indicazioni in tal senso si ricavano anche dalla giurisprudenza di legittimità che, ammettendo la proponibilità della querela di falso avverso la copia di un documento di cui non sia stata disconosciuta la conformità all'originale, ammettono implicitamente che la c.t.u. grafologica possa essere espletata anche sul documento prodotto in copia (Cass. 8718/2023).
Ammessa la possibilità che l'accertamento peritale si svolga su una fotocopia del documento, la contestazione degli esiti della perizia grafologica non può basarsi unicamente sulla circostanza che essa sia stata eseguita su una copia fotostatica, in quanto la parte che intende invalidare quegli esiti deve dimostrare in concreto le ragioni per cui quella specifica copia non fosse idonea a consentire un'analisi attendibile.
Il fattore dirimente, difatti, non è il tipo di supporto (originale o copia), ma la sua idoneità a consentire di accertare se la firma apposta in calce al documento sia o meno falsa, perché se la copia fotostatica è di qualità tale da permettere all'esperto un'analisi completa ed esaustiva dei segni grafici il risultato della perizia deve essere considerato attendibile.
4 Nel caso di specie il c.t.u. ha concluso il proprio accertamento grafologico affermando che “le firme in verifica a nome “ , apposte sulla “polizza fideiussoria” Parte_1
(esaminata in originale) e sull'“atto di coobbligazione” (esaminato in fotocopia) non rivelano alcun indice di imitazione e presentano concordanze grafomotorie e di dettaglio con le firme e scritture comparative di in base alle quali sono da ritenersi autografe Parte_1
(vedi confronti da p. 41 a p. 52)”: pag. 62 della relazione di consulenza a firma della dott.ssa
Persona_1
Il c.t.u. è giunto a questa conclusione escludendo l'esistenza di indici di imitazione delle firme apposte sui documenti oggetto di esame a norme di e affermando che Parte_1
(v. pagg. 52 e 53 della relazione di consulenza): “gli elementi oggettivati dimostrano che fra le suddette firme in verifica (da V1 a V5) e le scritture di comparazione esistono alcune diversità esteriori, ma numerose concordanze intrinseche che acquistano il valore di identità di mano, determinando la riconducibilità delle firme stesse alla mano della persona che ha vergato le firme di comparazione. Riscontrare concordanze qualitative così specifiche non può essere frutto di casualità. Le differenze esteriori vanno ricondotte ai 10 anni di differenza che separano le verificande dalle comparative e al diverso momento ideativo-esecutivo. Resta esclusa l'ipotesi di imitazione che al riguardo si voglia formulare perché questa presuppone somiglianze esteriori (per il tentativo di riprodurre forme grafiche quanto più simili a quelle da imitare), ma diversità intrinseche (per l'impossibilità di entrare nella natura grafomotoria del soggetto da imitare). Inoltre, se si trattasse di una imitazione, dovrebbe emergere una maggiore somiglianza delle firme in verifica tra loro, perché l'imitatore si sarebbe attenuto fedelmente a un modello, mentre fra le 5 firme in verifica sono presenti numerose variazioni espressive che mal si conciliano con l'ipotesi dell'imitazione e che trovano riscontro con le variazioni espressive presenti nel saggio grafico. Le firme in verifica a nome “ , Parte_1 apposte sul documento denominato “polizza fideiussoria” (esaminata in originale) e “atto di coobbligazione” (esaminato in fotocopia) risultano essere autografe, stanti le concordanze grafomotorie e di dettaglio, con le firme e scritture comparative di . Parte_1
Quanto all'attendibilità della copia del documento utilizzata ai fini dell'accertamento tecnico, il c.t.u. ha affermato che “su una fotocopia non è possibile compiere le necessarie indagini strumentali, né valutare alcuni elementi peculiari, quali la pressione e il chiaroscuro” (pag. 55 della relazione di consulenza).
Trattasi di affermazione di carattere generale riferita ai limiti intrinseci di un accertamento grafologico eseguito su una fotocopia, senza alcun riferimento specifico al caso di specie, come dimostra il fatto che il giudizio finale del c.t.u. – basato “sull'esame della documentazione in verifica e comparativa indicata nel quesito” – si conclude con l'affermazione che le firme in verifica sono autografe di (pag. 62 della relazione Parte_1 di consulenza).
Alla luce delle considerazioni che precedono, tenuto conto del fatto che non vi sono elementi per affermare che le firme apposte in calce all'appendice di coobbligazione siano
5 state trasposte meccanicamente sul documento depositato in copia (anziché essere apposte direttamente sull'originale fotocopiato), dei numerosi elementi di concordanza esistenti tra le firme in verifica e quelle comparative (pagg. 58 e 59 della relazione peritale) e rilevata la palese omogeneità grafologica tra le firme apposte sulla polizza fideiussoria (di cui il c.t.u. ha esaminato l'originale) e le firme presenti sull'appendice di coobbligazione (esaminata in copia), l'appello dev'essere respinto.
Deve ritenersi al riguardo irrilevante ai fini della decisione l'“acquisizione della dichiarazione confessoria della sig.ra , che si sarebbe riconosciuta autrice Parte_2 della sottoscrizione attribuita alla figlia (documento che peraltro l'appellante Parte_1 afferma di avere già depositato nel giudizio di primo grado: v. pag. 2 e 3 dell'atto di appello), non potendo le risultanze della c.t.u. essere inficiate da una dichiarazione scritta (della cui autenticità non vi è prova) assertivamente proveniente da un terzo estraneo al giudizio.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 7.000,00 € per compensi oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma Parte_1
n. 832/2022;
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1
liquidandole in complessivi 7.000,00 € oltre IVA, CPA e Controparte_1 spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
LU UR PELLEGRINI CO AR
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Clementina Casuscelli, M.O.T. presso la Corte di appello di Roma
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. CO AR presidente dott. LU UR PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4376 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 14 luglio del 2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo d'Elia
APPELLANTE
E
(p.iva: ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv. Filippo Sciuto e Corrado Barile
APPELLATA
OGGETTO: querela di falso
1
CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
832/2022, che ha rigettato la querela di falso proposta in via incidentale – nell'ambito del giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11301/2015 - avverso la polizza fideiussoria n. 00A0183182 (recante la sottoscrizione apposta da in Parte_1 qualità di legale rappresentante dell'Impresa OC ) e Controparte_2 la relativa appendice di coobbligazione (sottoscritta in proprio da in veste di Parte_1 coobbligata).
Con un unico complesso motivo di appello, ha dedotto che: Parte_1
1) la c.t.u. grafologica svolta in primo grado è “affetta da nullità e, comunque, inutilizzabile”, dal momento che l'indagine diretta ad accertare l'autografia della sottoscrizione apposta in calce all'appendice di coobbligazione non si è svolta sul documento originale, ma su una fotocopia;
2) l'affermazione del giudice di primo grado – secondo cui il c.t.u. si è trovato nell'impossibilità di acquisire l'originale dell'appendice di coobbligazione - “è palesemente priva di logica”, in quanto il documento originale “è stato ritualmente prodotto dalla controparte, acquisito dal Collegio, e previa sottoscrizione da parte del Presidente, dal PG e dal Cancelliere, custodito nella cassaforte della Corte d'Appello”, in difetto di alcuna
“denuncia di sottrazione, perdita o smarrimento che possa giustificare la sua sostituzione con una fotocopia mai confrontata in giudizio con l'originale”;
3) la perizia non solo è nulla, ma è anche inattendibile e inutilizzabile, dal momento che la fotocopia dell'appendice di coobbligazione è “priva di ogni garanzia di conformità” all'originale - non esaminato dal c.t.u., in quanto non reperito - “anche con riferimento alla provenienza e al contenuto”, nonché in ragione dell'“impossibilità di accertare se la firma sia quella della . Pt_1
L'appellante ha concluso domandando, in integrale riforma della sentenza impugnata,
“previa acquisizione della dichiarazione confessoria della Sig.ra e delle altre Parte_2 scritture di comparazione, dichiarare la nullità e/o inutilizzabilità della perizia per le motivazioni tutte esposte in narrativa e, per l'effetto, acquisito l'originale dell'appendice di coobbligazione di cui è causa, disporre un supplemento di perizia per accertare la non riconducibilità del documento alla Sig.ra ovvero, in via alternativa, ammesse le Parte_1 prove articolate, dichiarare non provata la provenienza della sottoscrizione dalla querelante”.
Si è costituita in giudizio la (da ora , Controparte_1 Controparte_1
2 eccependo preliminarmente l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello in ragione dell'omessa citazione nel presente giudizio dei soci dell' , Parte_3
“in qualità di litisconsorti necessari ex art. 102 c.p.c, contumaci nel giudizio di primo grado”, nonché per violazione degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e domandando nel merito il rigetto dell'appello.
L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello sollevata dalla Controparte_1
è infondata.
Innanzitutto, non è riscontrabile alcuna violazione del contraddittorio in ragione dell'omessa citazione in giudizio dei soci della (quali Parte_3 litisconsorti necessari ex art. 102 c.p.c. a seguito della cancellazione della società), i quali non sono stati convenuti nel giudizio di primo grado sulla querela di falso, ma nel giudizio principale di opposizione a decreto ingiuntivo.
Si osserva al riguardo che legittimato passivo rispetto alla querela di falso è solo il soggetto che intenda avvalersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non l'autore del falso o chi abbia comunque concorso nella falsità, che hanno semmai la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio (ex multis v. Cass. 19281/2019
e la giurisprudenza ivi citata).
I soci dell' sono estranei al presente giudizio di Parte_3 querela di falso (promosso da nei confronti della , querela che Parte_1 Controparte_1
è stata sollevata in via incidentale nel corso del giudizio di appello avverso la sentenza che ha rigettato l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 12087/2011 (in Pt_1 cui la polizza fideiussoria e l'appendice di coobbligazione costituiscono il titolo su cui si fonda la pretesa creditoria fatta valere dalla . Controparte_1
Quanto alla violazione dell'art. 342 c.p.c., Cass., Sez. Un., 27199/2017 - nel decidere una questione interpretativa di particolare importanza - ha affermato il principio secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello - il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Si osserva al riguardo che l'appellante ha censurato in maniera sufficientemente dettagliata la sentenza impugnata, individuando in misura sufficiente gli elementi di fatto e di diritto che avrebbero dovuto indurre il giudice ad accogliere il presente gravame.
Venendo ad esaminare il merito dell'impugnazione, si osserva quanto segue.
3 L'accertamento grafologico eseguito dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio di primo grado si è svolto su un documento depositato in originale (la polizza fideiussoria sottoscritta il
30 luglio 2009) e su un documento depositato in fotocopia (l'appendice di coobbligazione).
L'appellante lamenta la nullità della c.t.u. grafologica nella parte in cui ha accertato l'autografia delle firme apposte in calce all'appendice di coobbligazione (perché l'indagine del consulente è stata eseguita su una fotocopia) e nella parte in cui ha accertato l'autografia delle firme apposte in calce alla polizza fideiussoria (perché “il documento oggetto di querela
è costituito da tre fogli spillati insieme, di cui la polizza fideiussoria rappresenta l'atto principale e l'appendice di coobbligazione costituisce un atto accessorio”, sì che
“l'accertamento della falsità di una delle componenti del documento unitario comporta necessariamente la caducazione dell'intero atto”: pag. 8 della memoria conclusionale di replica).
Sulla possibilità di espletare la consulenza grafologica sulla copia del documento, anziché sull'originale, va richiamato quanto già in precedenza statuito in casi analoghi da questa Corte d'appello, secondo deve ritenersi ammissibile l'espletamento di una c.t.u grafologica su una copia fotostatica, in difetto dell'originale, a condizione che la stessa consenta al consulente un'analisi esaustiva dei segni grafici (App. Roma;
693/2025; App.
Roma n. 6784/2024) e ciò perché – come già affermato dalla Corte Suprema – “nessuna norma impone che la perizia grafologica su di un documento sospettato di falsità debba necessariamente svolgersi sull'originale e non su una copia fotostatica” (Cass. pen.
42938/2011), “la perizia grafologica ben può compiersi su una fotocopia piuttosto che sul documento originale, indipendentemente dalla possibilità più o meno agevole di acquisire quest'ultimo” (Cass. pen. 50674/2013) e “la mera fotocopia di un documento, se di buona qualità, può essere sottoposta ad esame grafologico, dovendo il perito valutare se la riproduzione fotografica consente di effettuare un'analisi attendibile dei segni grafici” (Cass. pen. 36860/2017).
Indicazioni in tal senso si ricavano anche dalla giurisprudenza di legittimità che, ammettendo la proponibilità della querela di falso avverso la copia di un documento di cui non sia stata disconosciuta la conformità all'originale, ammettono implicitamente che la c.t.u. grafologica possa essere espletata anche sul documento prodotto in copia (Cass. 8718/2023).
Ammessa la possibilità che l'accertamento peritale si svolga su una fotocopia del documento, la contestazione degli esiti della perizia grafologica non può basarsi unicamente sulla circostanza che essa sia stata eseguita su una copia fotostatica, in quanto la parte che intende invalidare quegli esiti deve dimostrare in concreto le ragioni per cui quella specifica copia non fosse idonea a consentire un'analisi attendibile.
Il fattore dirimente, difatti, non è il tipo di supporto (originale o copia), ma la sua idoneità a consentire di accertare se la firma apposta in calce al documento sia o meno falsa, perché se la copia fotostatica è di qualità tale da permettere all'esperto un'analisi completa ed esaustiva dei segni grafici il risultato della perizia deve essere considerato attendibile.
4 Nel caso di specie il c.t.u. ha concluso il proprio accertamento grafologico affermando che “le firme in verifica a nome “ , apposte sulla “polizza fideiussoria” Parte_1
(esaminata in originale) e sull'“atto di coobbligazione” (esaminato in fotocopia) non rivelano alcun indice di imitazione e presentano concordanze grafomotorie e di dettaglio con le firme e scritture comparative di in base alle quali sono da ritenersi autografe Parte_1
(vedi confronti da p. 41 a p. 52)”: pag. 62 della relazione di consulenza a firma della dott.ssa
Persona_1
Il c.t.u. è giunto a questa conclusione escludendo l'esistenza di indici di imitazione delle firme apposte sui documenti oggetto di esame a norme di e affermando che Parte_1
(v. pagg. 52 e 53 della relazione di consulenza): “gli elementi oggettivati dimostrano che fra le suddette firme in verifica (da V1 a V5) e le scritture di comparazione esistono alcune diversità esteriori, ma numerose concordanze intrinseche che acquistano il valore di identità di mano, determinando la riconducibilità delle firme stesse alla mano della persona che ha vergato le firme di comparazione. Riscontrare concordanze qualitative così specifiche non può essere frutto di casualità. Le differenze esteriori vanno ricondotte ai 10 anni di differenza che separano le verificande dalle comparative e al diverso momento ideativo-esecutivo. Resta esclusa l'ipotesi di imitazione che al riguardo si voglia formulare perché questa presuppone somiglianze esteriori (per il tentativo di riprodurre forme grafiche quanto più simili a quelle da imitare), ma diversità intrinseche (per l'impossibilità di entrare nella natura grafomotoria del soggetto da imitare). Inoltre, se si trattasse di una imitazione, dovrebbe emergere una maggiore somiglianza delle firme in verifica tra loro, perché l'imitatore si sarebbe attenuto fedelmente a un modello, mentre fra le 5 firme in verifica sono presenti numerose variazioni espressive che mal si conciliano con l'ipotesi dell'imitazione e che trovano riscontro con le variazioni espressive presenti nel saggio grafico. Le firme in verifica a nome “ , Parte_1 apposte sul documento denominato “polizza fideiussoria” (esaminata in originale) e “atto di coobbligazione” (esaminato in fotocopia) risultano essere autografe, stanti le concordanze grafomotorie e di dettaglio, con le firme e scritture comparative di . Parte_1
Quanto all'attendibilità della copia del documento utilizzata ai fini dell'accertamento tecnico, il c.t.u. ha affermato che “su una fotocopia non è possibile compiere le necessarie indagini strumentali, né valutare alcuni elementi peculiari, quali la pressione e il chiaroscuro” (pag. 55 della relazione di consulenza).
Trattasi di affermazione di carattere generale riferita ai limiti intrinseci di un accertamento grafologico eseguito su una fotocopia, senza alcun riferimento specifico al caso di specie, come dimostra il fatto che il giudizio finale del c.t.u. – basato “sull'esame della documentazione in verifica e comparativa indicata nel quesito” – si conclude con l'affermazione che le firme in verifica sono autografe di (pag. 62 della relazione Parte_1 di consulenza).
Alla luce delle considerazioni che precedono, tenuto conto del fatto che non vi sono elementi per affermare che le firme apposte in calce all'appendice di coobbligazione siano
5 state trasposte meccanicamente sul documento depositato in copia (anziché essere apposte direttamente sull'originale fotocopiato), dei numerosi elementi di concordanza esistenti tra le firme in verifica e quelle comparative (pagg. 58 e 59 della relazione peritale) e rilevata la palese omogeneità grafologica tra le firme apposte sulla polizza fideiussoria (di cui il c.t.u. ha esaminato l'originale) e le firme presenti sull'appendice di coobbligazione (esaminata in copia), l'appello dev'essere respinto.
Deve ritenersi al riguardo irrilevante ai fini della decisione l'“acquisizione della dichiarazione confessoria della sig.ra , che si sarebbe riconosciuta autrice Parte_2 della sottoscrizione attribuita alla figlia (documento che peraltro l'appellante Parte_1 afferma di avere già depositato nel giudizio di primo grado: v. pag. 2 e 3 dell'atto di appello), non potendo le risultanze della c.t.u. essere inficiate da una dichiarazione scritta (della cui autenticità non vi è prova) assertivamente proveniente da un terzo estraneo al giudizio.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 7.000,00 € per compensi oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma Parte_1
n. 832/2022;
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1
liquidandole in complessivi 7.000,00 € oltre IVA, CPA e Controparte_1 spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
LU UR PELLEGRINI CO AR
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Clementina Casuscelli, M.O.T. presso la Corte di appello di Roma
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