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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/11/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del giudice del lavoro dott. CE ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1728 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
nato a [...] il [...], C.F.: , difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Strongoli;
ricorrente contro
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
) con sede in Roma, difeso dall'avv. Silvia Parisi;
P.IVA_2
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, premesso: di essere titolare di assegno ordinario, nonché di prestare attività di lavoro dipendente;
che, con nota del 11.08.2022, l' gli comunicava di avere CP_2
ricalcolato, a decorrere dal gennaio 2019, l'importo del suo assegno ordinario di invalidità cat. IO n.
15031634, per incumulabilità con redditi di lavoro;
che avverso tale provvedimento aveva promosso ricorso amministrativo, evidenziando che il recupero non era possibile per l'assenza di dolo in capo all'assicurato; che il gravame amministrativo veniva parzialmente accolto, in data 30.01.2023, con detrazione della somma di euro 1.673,19; che, inoltre, l'ente comunicava che, a seguito di domanda di ricostituzione reddituale, aveva riliquidato la prestazione, rilevando un credito a suo favore di euro
1.867,46; che tali decisioni erano illegittime poiché, ai sensi dell'art. 52 L. n. 88/89, l'ente era privo del diritto a ripetere le somme indebitamente erogate;
tanto premesso, ha impugnato, chiedendone l'annullamento: 1) la nota del 11.08.2022, con la quale l'ente aveva rideterminato l'importo CP_2
dell'assegno ordinario di invalidità di cui era titolare, a decorrere dal 01.01.2019, con richiesta di restituzione della somma netta indebitamente percepita di euro 15.685,68; 2) la nota del CP_2
29.08.2022 che determinava a suo carico un ulteriore debito di euro 1.472,37, per il periodo da gennaio a settembre 2022; 3) il provvedimento del Comitato Provinciale che, in accoglimento CP_2
solo parziale del ricorso, aveva ridotto l'indebito di euro 1.673,19.
Resiste alla domanda l' , ritualmente costituitosi. CP_2
All'odierna udienza del 20.11.2025, il giudice ha riservato la decisione sulle conclusioni scritte rassegnate dalle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
La domanda va rigettata.
Va anzitutto osservato che il ricorrente non contesta di avere indebitamente percepito dall' , a CP_2
titolo di assegno ordinario di invalidità, somme non spettanti per la incumulabilità con il suo reddito da lavoro.
Eccepisce, invece, la irripetibilità di tali somme per mancanza di dolo in capo all'assicurato, ai sensi degli artt. 52 L. n. 88/89 e 13 L. n. 412/91, assumendo che della verifica dei redditi da esso percepiti negli anni di interesse era onerato l' il quale aveva accesso diretto alla banca Controparte_3
dati dell'Agenzia delle Entrate.
Sennonché, è pacifico che, in sede di domanda di conferma dell'assegno ordinario di invalidità, parte ricorrente abbia fornito, nel modello RED per l'anno 2021 trasmesso all' il 13.01.2021, CP_2
dichiarazioni non veritiere circa l'ammontare dei propri redditi da lavoro, avendo indicato redditi da lavoro dipendente pari ad euro 26.000,00, di gran lunga inferiori rispetto a quelli effettivi risultanti dalla dichiarazione fiscale per l'anno di imposta 2021, ammontanti ad euro 49.431,00 (cfr. all. n. 3 e
7.2 fascicolo ), inducendo in errore l' circa l'entità dell'assegno ordinario spettantegli. CP_2 CP_1
Ed è il caso di osservare come tale reddito da lavoro dichiarato di euro 26.000,00 per l'anno 2021
risulti notevolmente inferiore anche al reddito da lavoro dipendente prodotto dall'interessato nell'anno 2019 (euro 47.604,00) e nell'anno 2020 (euro 45.468,00) - cfr. all. n. 7 e 7.1 fascicolo CP_2
- sicché non ha pregio l'argomentazione attorea che era stato indicato un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 26.000,00 quale mero dato presuntivo, sull'assunto che, al momento di presentazione della domanda di conferma dell'assegno di invalidità (13.01.2021), egli non disponeva della C.U.
che il datore di lavoro rilascia entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo alla percezione dei redditi da lavoro e neppure della dichiarazione dei redditi che deve essere presentata entro il successivo mese di settembre. Si osserva, in contrario, da un lato, che l'attore si era formalmente impegnato nella suddetta domanda a comunicare all' qualsiasi variazione nella situazione CP_2
autocertificata entro trenta giorni dall'avvenuto cambiamento e a tanto non ha provveduto;
e,
dall'altro, che egli ben avrebbe potuto indicare nell'autocertificazione inclusa nella domanda, quale dato presuntivo, l'ammontare dell'ultimo reddito da lavoro dipendente prodotto, vale a dire quello accertato per l'anno di imposta 2020, pari ad euro 45.468,00.
A seguito della emersione del reddito realmente prodotto, l' , con nota del 11.08.2022, ha CP_2
ricalcolato l'assegno ordinario spettante all'interessato a decorrere dal 01.01.2019, risultando dal ricalcolo un indebito pensionistico di euro 15.685,68, al netto delle ritenute fiscali, per il periodo dal
01.01.2019 al 31.08.2022; in particolare, l' ha ridotto ad euro 370,00 mensili l'importo CP_1
dell'assegno ordinario che era stato percepito dall'interessato nella misura mensile di circa 740,00
euro (cfr. all. nn. 2 e 2.1 fascicolo ). CP_2
In presenza di un'attestazione non conforme al vero inclusa nella domanda di conferma dell'assegno di invalidità, suscettibile di determinare la decadenza dai benefici ottenuti, sussiste il dolo dell'assicurato, di cui al citato art. 52 L. n. 88/89, per la ripetibilità dell'indebito, o comunque, ricorre, alternativamente, l'ipotesi dell'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto e sulla misura della pensione che l'art. 13 L. n. 412/91 parifica al dolo ai fini della ripetibilità dell'indebito. Quest'ultima disposizione, interpretando autenticamente l'art. 52 della L.
09.03.1989, n. 882, ha, infatti, parificato al dolo, ai fini della ripetibilità dell'indebito, l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione e tanto si è verificato nel caso in esame poiché il ricorrente è pervenuto a dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dunque con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (cfr. domanda di conferma dell'assegno di invalidità presentata il 13.01.2021), che il proprio reddito da lavoro dipendente era inferiore a quello effettivo, inducendo in errore l' circa CP_1
l'effettiva consistenza della sua situazione reddituale.
Conseguentemente, appare irrilevante l'invocazione della buona fede, dal momento che l'indebito pensionistico in questione è imputabile ad un comportamento dell'assicurato che vi ha dato causa e non ad un errore o negligenza dell' , per cui deve essere escluso un affidamento Controparte_3
idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c..
E' noto che la Suprema Corte ha enucleato in materia la tesi della irripetibilità dell'indebito in base al principio dell'affidamento (cfr. ordinanza Cass. n. 24180/2022), secondo cui, in tema di indebito assistenziale, vige “la regola propria del sottosistema assistenziale” che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
sicché, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la regola propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Ma, come si è detto, l'asserita irripetibilità dell'indebito in forza del principio di affidamento non risulta invocabile nel caso concreto, dal momento che la documentazione in atti dimostra la presentazione, ad opera del ricorrente, di una dichiarazione non veritiera riguardante la propria situazione reddituale, per cui alcun errore, omissione o negligenza può imputarsi all' che, nel CP_1
liquidare l'assegno, si è adeguato al dato autocertificato dal pensionato.
Va aggiunto per completezza - condividendosi sul punto le riflessioni di parte resistente – che l' CP_2
ha facoltà di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo di pensione per ragioni reddituali entro il limite temporale dell'anno successivo rispetto alla verifica della situazione reddituale, vigendo la regola della ripetibilità dell'indebito reddituale (ancorché non ascrivibile a dolo dell'interessato) nel rispetto del termine annuale previsto dall'art. 13, co. 2, L. n. 412/1991.
La Suprema Corte ha statuito al riguardo che la questione inerente alle modifiche reddituali, di cui l'ente previdenziale sia venuto a conoscenza in ragione dell'attività istituzionale o a seguito di segnalazioni dell'interessato, non rientra nel novero degli errori commessi dall' e dunque non CP_2
soggiace alla regola della irripetibilità prevista dall'art. 52 L. n. 88/89, bensì a quella di ripetibilità
nel termine annuale stabilito dall'art. 13, co. 2, L. 412/91; ed ha precisato che la scelta del legislatore di fissare dei termini per il recupero degli indebiti c.d. reddituali, in ipotesi di assenza di dolo dell'assicurato, trovi giustificazione nei tempi tecnici necessari per approntare una verifica tecnica organizzata dei dati reddituali afferenti ad una moltitudine di soggetti aventi titolo a prestazioni pensionistiche, per cui tale disciplina contempera le esigenze di certezza del beneficiario con le difficoltà insite nella complessità organizzativa del sistema pensionistico.
Nel caso concreto, l'indebito previdenziale reddituale è riferito all'arco temporale 2019/2022 e deriva dalla percezione di redditi da lavoro subordinato superiori rispetto a quelli noti all' . Poiché i CP_1
redditi rilevanti (non sono stati comunicati dall'assicurato, ma) sono stati accertati dall' e CP_2
siccome sono conoscibili soltanto entro l'anno successivo, l'azione di recupero dell'ente appare tempestiva in quanto esperita entro il 31.12.2022. Va segnalato che il legislatore, quanto alla verifica dei redditi per le annualità 2019 e 2020, ha disposto che il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale relative ai periodi di imposta 2019 e 2020 è avviato entro il 31.12.2023 (art. 21 D.L. 23.09.2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 17.11.2022 n. 175),
laddove, con riferimento alla verifica dei redditi riguardanti gli anni di imposta 2020 e 2021, ha previsto che il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale è
avviato entro il 31.12.2024 (art. 2 D.L. 18.10.2023, n. 145 convertito, con modificazioni dalla L.
15.12.2023, n. 191). In sostanza, nelle ipotesi di mancata comunicazione da parte dei pensionati dei redditi non rilevabili dal casellario dei pensionati ed accertati d'ufficio dall' , il legislatore ha CP_2
previsto che l'attivazione del recupero delle somme indebitamente percepite sia postergato per l'anno
2019 al 31.12.2023 e per gli anni 2020 e 2021 al 31.12.2024. Ne deriva che, dovendo l'azione restitutoria essere attivata entro il 31.12 dell'anno successivo rispetto a quello di piena conoscibilità
dei redditi da lavoro percepiti dal ricorrente, non risulta decorso il termine per il recupero dell'indebito riguardante le annualità 2020 e 2021, mentre per l'annualità 2019 il recupero risulta attivato entro il 31.12.2023.
Per tutti i motivi esposti, sussiste il diritto dell'Ente alla ripetizione delle somme indebitamente erogate al ricorrente, a titolo di assegno ordinario di invalidità.
Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Catanzaro, 20.11.2025
Il Giudice del Lavoro
CE ON
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del giudice del lavoro dott. CE ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1728 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
nato a [...] il [...], C.F.: , difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Strongoli;
ricorrente contro
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
) con sede in Roma, difeso dall'avv. Silvia Parisi;
P.IVA_2
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, premesso: di essere titolare di assegno ordinario, nonché di prestare attività di lavoro dipendente;
che, con nota del 11.08.2022, l' gli comunicava di avere CP_2
ricalcolato, a decorrere dal gennaio 2019, l'importo del suo assegno ordinario di invalidità cat. IO n.
15031634, per incumulabilità con redditi di lavoro;
che avverso tale provvedimento aveva promosso ricorso amministrativo, evidenziando che il recupero non era possibile per l'assenza di dolo in capo all'assicurato; che il gravame amministrativo veniva parzialmente accolto, in data 30.01.2023, con detrazione della somma di euro 1.673,19; che, inoltre, l'ente comunicava che, a seguito di domanda di ricostituzione reddituale, aveva riliquidato la prestazione, rilevando un credito a suo favore di euro
1.867,46; che tali decisioni erano illegittime poiché, ai sensi dell'art. 52 L. n. 88/89, l'ente era privo del diritto a ripetere le somme indebitamente erogate;
tanto premesso, ha impugnato, chiedendone l'annullamento: 1) la nota del 11.08.2022, con la quale l'ente aveva rideterminato l'importo CP_2
dell'assegno ordinario di invalidità di cui era titolare, a decorrere dal 01.01.2019, con richiesta di restituzione della somma netta indebitamente percepita di euro 15.685,68; 2) la nota del CP_2
29.08.2022 che determinava a suo carico un ulteriore debito di euro 1.472,37, per il periodo da gennaio a settembre 2022; 3) il provvedimento del Comitato Provinciale che, in accoglimento CP_2
solo parziale del ricorso, aveva ridotto l'indebito di euro 1.673,19.
Resiste alla domanda l' , ritualmente costituitosi. CP_2
All'odierna udienza del 20.11.2025, il giudice ha riservato la decisione sulle conclusioni scritte rassegnate dalle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
La domanda va rigettata.
Va anzitutto osservato che il ricorrente non contesta di avere indebitamente percepito dall' , a CP_2
titolo di assegno ordinario di invalidità, somme non spettanti per la incumulabilità con il suo reddito da lavoro.
Eccepisce, invece, la irripetibilità di tali somme per mancanza di dolo in capo all'assicurato, ai sensi degli artt. 52 L. n. 88/89 e 13 L. n. 412/91, assumendo che della verifica dei redditi da esso percepiti negli anni di interesse era onerato l' il quale aveva accesso diretto alla banca Controparte_3
dati dell'Agenzia delle Entrate.
Sennonché, è pacifico che, in sede di domanda di conferma dell'assegno ordinario di invalidità, parte ricorrente abbia fornito, nel modello RED per l'anno 2021 trasmesso all' il 13.01.2021, CP_2
dichiarazioni non veritiere circa l'ammontare dei propri redditi da lavoro, avendo indicato redditi da lavoro dipendente pari ad euro 26.000,00, di gran lunga inferiori rispetto a quelli effettivi risultanti dalla dichiarazione fiscale per l'anno di imposta 2021, ammontanti ad euro 49.431,00 (cfr. all. n. 3 e
7.2 fascicolo ), inducendo in errore l' circa l'entità dell'assegno ordinario spettantegli. CP_2 CP_1
Ed è il caso di osservare come tale reddito da lavoro dichiarato di euro 26.000,00 per l'anno 2021
risulti notevolmente inferiore anche al reddito da lavoro dipendente prodotto dall'interessato nell'anno 2019 (euro 47.604,00) e nell'anno 2020 (euro 45.468,00) - cfr. all. n. 7 e 7.1 fascicolo CP_2
- sicché non ha pregio l'argomentazione attorea che era stato indicato un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 26.000,00 quale mero dato presuntivo, sull'assunto che, al momento di presentazione della domanda di conferma dell'assegno di invalidità (13.01.2021), egli non disponeva della C.U.
che il datore di lavoro rilascia entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo alla percezione dei redditi da lavoro e neppure della dichiarazione dei redditi che deve essere presentata entro il successivo mese di settembre. Si osserva, in contrario, da un lato, che l'attore si era formalmente impegnato nella suddetta domanda a comunicare all' qualsiasi variazione nella situazione CP_2
autocertificata entro trenta giorni dall'avvenuto cambiamento e a tanto non ha provveduto;
e,
dall'altro, che egli ben avrebbe potuto indicare nell'autocertificazione inclusa nella domanda, quale dato presuntivo, l'ammontare dell'ultimo reddito da lavoro dipendente prodotto, vale a dire quello accertato per l'anno di imposta 2020, pari ad euro 45.468,00.
A seguito della emersione del reddito realmente prodotto, l' , con nota del 11.08.2022, ha CP_2
ricalcolato l'assegno ordinario spettante all'interessato a decorrere dal 01.01.2019, risultando dal ricalcolo un indebito pensionistico di euro 15.685,68, al netto delle ritenute fiscali, per il periodo dal
01.01.2019 al 31.08.2022; in particolare, l' ha ridotto ad euro 370,00 mensili l'importo CP_1
dell'assegno ordinario che era stato percepito dall'interessato nella misura mensile di circa 740,00
euro (cfr. all. nn. 2 e 2.1 fascicolo ). CP_2
In presenza di un'attestazione non conforme al vero inclusa nella domanda di conferma dell'assegno di invalidità, suscettibile di determinare la decadenza dai benefici ottenuti, sussiste il dolo dell'assicurato, di cui al citato art. 52 L. n. 88/89, per la ripetibilità dell'indebito, o comunque, ricorre, alternativamente, l'ipotesi dell'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto e sulla misura della pensione che l'art. 13 L. n. 412/91 parifica al dolo ai fini della ripetibilità dell'indebito. Quest'ultima disposizione, interpretando autenticamente l'art. 52 della L.
09.03.1989, n. 882, ha, infatti, parificato al dolo, ai fini della ripetibilità dell'indebito, l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione e tanto si è verificato nel caso in esame poiché il ricorrente è pervenuto a dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dunque con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (cfr. domanda di conferma dell'assegno di invalidità presentata il 13.01.2021), che il proprio reddito da lavoro dipendente era inferiore a quello effettivo, inducendo in errore l' circa CP_1
l'effettiva consistenza della sua situazione reddituale.
Conseguentemente, appare irrilevante l'invocazione della buona fede, dal momento che l'indebito pensionistico in questione è imputabile ad un comportamento dell'assicurato che vi ha dato causa e non ad un errore o negligenza dell' , per cui deve essere escluso un affidamento Controparte_3
idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c..
E' noto che la Suprema Corte ha enucleato in materia la tesi della irripetibilità dell'indebito in base al principio dell'affidamento (cfr. ordinanza Cass. n. 24180/2022), secondo cui, in tema di indebito assistenziale, vige “la regola propria del sottosistema assistenziale” che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
sicché, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la regola propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Ma, come si è detto, l'asserita irripetibilità dell'indebito in forza del principio di affidamento non risulta invocabile nel caso concreto, dal momento che la documentazione in atti dimostra la presentazione, ad opera del ricorrente, di una dichiarazione non veritiera riguardante la propria situazione reddituale, per cui alcun errore, omissione o negligenza può imputarsi all' che, nel CP_1
liquidare l'assegno, si è adeguato al dato autocertificato dal pensionato.
Va aggiunto per completezza - condividendosi sul punto le riflessioni di parte resistente – che l' CP_2
ha facoltà di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo di pensione per ragioni reddituali entro il limite temporale dell'anno successivo rispetto alla verifica della situazione reddituale, vigendo la regola della ripetibilità dell'indebito reddituale (ancorché non ascrivibile a dolo dell'interessato) nel rispetto del termine annuale previsto dall'art. 13, co. 2, L. n. 412/1991.
La Suprema Corte ha statuito al riguardo che la questione inerente alle modifiche reddituali, di cui l'ente previdenziale sia venuto a conoscenza in ragione dell'attività istituzionale o a seguito di segnalazioni dell'interessato, non rientra nel novero degli errori commessi dall' e dunque non CP_2
soggiace alla regola della irripetibilità prevista dall'art. 52 L. n. 88/89, bensì a quella di ripetibilità
nel termine annuale stabilito dall'art. 13, co. 2, L. 412/91; ed ha precisato che la scelta del legislatore di fissare dei termini per il recupero degli indebiti c.d. reddituali, in ipotesi di assenza di dolo dell'assicurato, trovi giustificazione nei tempi tecnici necessari per approntare una verifica tecnica organizzata dei dati reddituali afferenti ad una moltitudine di soggetti aventi titolo a prestazioni pensionistiche, per cui tale disciplina contempera le esigenze di certezza del beneficiario con le difficoltà insite nella complessità organizzativa del sistema pensionistico.
Nel caso concreto, l'indebito previdenziale reddituale è riferito all'arco temporale 2019/2022 e deriva dalla percezione di redditi da lavoro subordinato superiori rispetto a quelli noti all' . Poiché i CP_1
redditi rilevanti (non sono stati comunicati dall'assicurato, ma) sono stati accertati dall' e CP_2
siccome sono conoscibili soltanto entro l'anno successivo, l'azione di recupero dell'ente appare tempestiva in quanto esperita entro il 31.12.2022. Va segnalato che il legislatore, quanto alla verifica dei redditi per le annualità 2019 e 2020, ha disposto che il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale relative ai periodi di imposta 2019 e 2020 è avviato entro il 31.12.2023 (art. 21 D.L. 23.09.2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 17.11.2022 n. 175),
laddove, con riferimento alla verifica dei redditi riguardanti gli anni di imposta 2020 e 2021, ha previsto che il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale è
avviato entro il 31.12.2024 (art. 2 D.L. 18.10.2023, n. 145 convertito, con modificazioni dalla L.
15.12.2023, n. 191). In sostanza, nelle ipotesi di mancata comunicazione da parte dei pensionati dei redditi non rilevabili dal casellario dei pensionati ed accertati d'ufficio dall' , il legislatore ha CP_2
previsto che l'attivazione del recupero delle somme indebitamente percepite sia postergato per l'anno
2019 al 31.12.2023 e per gli anni 2020 e 2021 al 31.12.2024. Ne deriva che, dovendo l'azione restitutoria essere attivata entro il 31.12 dell'anno successivo rispetto a quello di piena conoscibilità
dei redditi da lavoro percepiti dal ricorrente, non risulta decorso il termine per il recupero dell'indebito riguardante le annualità 2020 e 2021, mentre per l'annualità 2019 il recupero risulta attivato entro il 31.12.2023.
Per tutti i motivi esposti, sussiste il diritto dell'Ente alla ripetizione delle somme indebitamente erogate al ricorrente, a titolo di assegno ordinario di invalidità.
Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Catanzaro, 20.11.2025
Il Giudice del Lavoro
CE ON