Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01332/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04028/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4028 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Lauricella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, pubblicata in data 10.10.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Milano e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. IG TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n.-OMISSIS- pubblicata in data 10 ottobre 2024, che così provvede:
- “ definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l'importo di euro 500,00 annui con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;”
2. Nonostante la notifica, effettuata in data 03.04.2025, il titolo è rimasto inadempiuto.
3. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 15.04.2025 ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
4. Con il ricorso in ottemperanza odierno, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare integrale esecuzione, per la parte relativa all’ottenimento della carta docente, alla predetta sentenza n. -OMISSIS-/2024 del Tribunale di Milano, adottando tutti gli atti a tal fine necessari. In caso di persistente inadempimento, ha chiesto la nomina di un Commissario ad Acta che provveda agli adempimenti sostitutivi.
4.1 Con lo stesso ricorso è chiesta, altresì, la fissazione di una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art.114, comma 2, lett. e, del D. Lgs. n.104/2010.
5. In data 10.11.2025 si è costituita formalmente l’amministrazione intimata, a mezzo della Avvocatura Distrettuale dello Stato.
5.1 Con atto depositato in data 05.03.2025 il difensore dichiara che il Ministero ha provveduto ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo da ottemperare, concedendo la carta docente alla odierna ricorrente. Si chiede, tuttavia, la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, trattandosi adempimento avvenuto dopo la notifica e il deposito del ricorso
6. Alla camera di consiglio del 12.03.2026 l’affare è passato in decisione.
7. Il ricorso è improcedibile per cessazione della materia del contendere.
7.1 Dai documenti in atti, in particolare dall’istanza di decisione sugli scritti del 05 marzo 2026, emerge che, successivamente alla notifica e al deposito del presente ricorso per ottemperanza, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha adempiuto all'obbligo statuito dalla sentenza n. -OMISSIS-/2024 del Tribunale di Milano, concedendo alla ricorrente la "Carta del docente" e accreditando le somme dovute. Tale circostanza integra i presupposti per una declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Codice del processo amministrativo, il quale dispone che " qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ".
La giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che tale pronuncia definisca il giudizio nel merito, accertando l'avvenuta soddisfazione piena e integrale dell'interesse sostanziale fatto valere in giudizio. Come precisato dal Consiglio di Stato, la cessazione della materia del contendere si verifica quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela "integralmente satisfattivo dell’interesse azionato" (Consiglio di Stato, Sez.IV, 03.11.2015, n. 5004). È pertanto decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.
8. La declaratoria di cessazione della materia del contendere non esime il giudice dal provvedere alla regolamentazione delle spese processuali, che devono essere liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale. Tale principio impone di valutare l'esito che il giudizio avrebbe avuto qualora l'adempimento dell'Amministrazione non fosse intervenuto.
Nel caso in esame, il ricorso per ottemperanza risulta fondato sotto il profilo della soccombenza virtuale. La ricorrente ha dovuto avviare il presente giudizio per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, a fronte di un inadempimento protrattosi oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669/1996. L'adempimento del Ministero è avvenuto solo dopo la notifica e il deposito del ricorso, a dimostrazione della necessità dell'azione giudiziaria intrapresa dalla parte.
9. In conclusione, l'Amministrazione resistente deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo al ricorso indicato in epigrafe.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente nella misura di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) e onere del contributo unificato se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6 bis 1 del DPR n. 115 del 2002) da distrarsi a favore dell’Avvocato Pietro Lauricella.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
BR TA, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
IG TT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG TT | BR TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.