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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 25/11/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2959/2020
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese, sezione Civile, nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2959 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020,
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Cefalù (PA), in via Giovanni XXIII n. 7 , presso lo studio dell'avv.
UA Di PA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nata il [...] a [...], C.F. , ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Palermo, via Giuseppe Alessi n. 25, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Di Stefano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: separazione giudiziale conclusioni: come da verbale del 17.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.11.2020, esponeva: Parte_1
a) di aver contratto matrimonio concordatario in Cefalù (PA) il 02.08.2008 con , Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cefalù, Anno 2008, Numero 52,
Parte II, Serie A;
b) che dal matrimonio nasceva la figlia, , il 20.04.2010; Persona_1
c) che l'unione si era rivelata infelice e i rapporti, nonostante i reiterati tentativi operati per risolvere la crisi affettiva, si erano deteriorati in maniera tale da determinare il venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza;
d) che tale situazione lo aveva portato, con il consenso della moglie, a vivere separatamente presso la propria abitazione di Lascari, soprattutto per evitare che la situazione di contrasto tra i coniugi stessi potesse nuocere all'interesse della figlia minore;
e) che, con nota raccomandata a/r del 30.09.2020, aveva manifestato alla moglie di essere addivenuto alla determinazione di proporre ricorso per la separazione, confidando nella possibilità di un ricorso consensuale, senza riscontro alcuno.
Ciò premesso, veniva chiesto al Tribunale adito di: “
1. dichiarare la separazione personale tra il sig. e la sig.ra ;
2. disporre l'affidamento condiviso della minore Parte_1 Controparte_1
, designando come genitore collocatario la madre, con la quale la minore vivrà Per_1 nell'abitazione coniugale di Cefalù nella via Umberto I n. 65, di proprietà della signora
[...]
;
3. riconoscere la facoltà del padre di vedere e tenere con sé la minore: a) tutte le settimane, CP_1 dal venerdì pomeriggio (dall'uscita di scuola) alla domenica pomeriggio;
b) durante la settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore, se quest'ultima lo vorrà, previo avviso alla madre;
c) ove non dovessero essere accolte le condizioni sub a) e b), disporre che, a settimane alterne, la figlia trascorra il fine settimana con il padre e che, nella settimana in cui invece non è previsto il pernottamento, il padre possa tenerla con sé per tre pomeriggi, compreso un pernottamento;
d) ad anni alterni, per le festività natalizie (dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro) e pasquali;
e) per ventuno giorni, anche non continuativi, durante il periodo delle vacanze estive, per la scelta dei quali i coniugi raggiungeranno di volta in volta l'accordo;
4. porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla figlia Parte_1 minore una somma mensile non superiore ad € 150,00 a titolo di mantenimento;
5. non Per_1 disporre alcunché a carico del sig. a titolo di mantenimento della moglie, atteso Parte_1 che la stessa è economicamente indipendente;
6. disporre che le spese straordinarie occorrende per la minore siano poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
7. dare i provvedimenti opportuni affinché la moglie provveda a ritirare i beni, indicati in premessa, dall'abitazione del ricorrente.” (cfr. ricorso introduttivo)
Si costituiva che si associava alla domanda di separazione, chiedendo Controparte_1
l'addebito a carico del ricorrente adducendo che motivo della separazione era stata la relazione extraconiugale di intrapresa sin nel 2009, durante la convivenza coniugale. Parte_1
Si associava, altresì, alla domanda di affido condiviso della figlia minore e chiedeva di:
- di regolamentare il diritto di visita del padre secondo quanto indicato specificamente nella propria memoria;
- di quantificare l'assegno per il mantenimento della figlia in complessivi € 1.000,00;
- di assegnare alla stessa la casa coniugale sita in Lascari, viale Salinelle nr. 71 – c/da Piana
Senia.
Con ordinanza del 09.10.2021 il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto e con l'obbligo di comunicarsi gli eventuali mutamenti di dimora, domicilio o residenza;
disponeva l'affido condiviso della figlia minore, con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre e con facoltà del padre di incontrarli, regolamentando il relativo diritto di visita;
assegnava la casa coniugale alla resistente;
disponeva, altresì, l'obbligo a carico del ricorrente di versare un assegno mensile di € 230,00 a titolo di mantenimento della figlia;
dichiarava l'obbligo di entrambi i coniugi di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
La causa veniva, quindi, rimessa davanti al giudice istruttore nominato.
All'udienza del 12.01.2022 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c.
“ratione temporis” vigente.
Svolta l'istruttoria, all'udienza del 17.07.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. “ratione temporis” vigente.
*****
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi e su quella di addebito
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione e la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che provano il venire meno, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dalla resistente si osserva quanto segue.
Conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 8512/2006; Cass.
n. 13592/2006; Cass. n. 25618/2007; Cass. n. 2707/2009; Cass. n. 11922/2009), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati realizzati dal marito o dalla moglie comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che dalle risultanze acquisite la relativa prova non possa ritenersi raggiunta per le ragioni che seguono.
Parte resistente ha fondato la richiesta avanzata sul presupposto di una intrapresa relazione extraconiugale da parte del marito nel corso del rapporto matrimoniale.
In merito, ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, si richiama quanto ribadito dalla
Suprema Corte nella pronuncia n. 4038/2024 secondo cui: “Per quanto attiene alla violazione dell'obbligo di fedeltà è stato […] precisato che, "ai fini dell'addebito della separazione,
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi
i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Facendo corretta applicazione dei principi dell'onere probatorio in materia, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà" (tra le tante Cass. n.
15811/2017). Del resto, "in tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo" (Cass. n. 20866 del 21/07/2021)”.
Ciò posto, si ritiene che non sia stata fornita da parte resistente la prova che effettivamente il ricorrente abbia intrapreso una relazione extraconiugale nel corso del rapporto matrimoniale. Infatti, innanzi alla ferma contestazione di della circostanza in parola, non Parte_1 sono stati forniti nel corso del giudizio elementi idonei a figurare un adeguato riscontro probatorio.
Nello specifico, sul punto è stata depositata esclusivamente una relazione investigativa.
In merito si evidenzia che la relazione investigativa, rientra “[…] tra le prove atipiche liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ., di cui il giudice è legittimato ad avvalersi, atteso che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova (così in fattispecie sovrapponibile alla presente Cass. n.
15196/2023; tra le tante, Cass. n. 7712/2023; Cass. n. 1593/2017; Cass. n. 18025/2019; Cass. n.
3689/2021; su accertamenti tramite agenzia investigativa v. anche Cass. n. 15094/ 2018; Cass. n.
11697/2020)” (Cass. n. 4038/2024).
In particolare, deve attribuirsi alla relazione investigativa, con riguardo ai fatti che l'investigatore abbia riportato come da lui direttamente percepiti, il valore di mero indizio, trattandosi di uno scritto proveniente dal terzo, potendo, comunque, essere articolata specifica prova testimoniale, affinché l'investigatore, nel contradditorio tra le parti, venga a riferire in merito a quei fatti, indicati nella relazione, nella veste per l'appunto di testimone.
Quanto, tuttavia, ad eventuale documentazione fotografica presente nello scritto, la sua utilizzabilità a fini decisori è espressamente riconosciuta dall'art. 2712 cod. civ., “[…] anche in presenza di un disconoscimento della parte contro la quale il materiale fotografico viene prodotto;
nel senso che, neppure il disconoscimento esclude l'autonoma valutazione della veridicità di detto materiale fotografico da parte del giudice, mediante il ricorso ad altri mezzi probatori. In particolare,
è stato chiarito da questa Corte che, in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art.
215, secondo comma, cod. proc. civ., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione
e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. n.13519/2022)” (Cass. n. 4038/2024).
Orbene, nel caso di specie, al di là di ogni considerazione sul materiale fotografico presente nella relazione investigativa, e cioè se esso sia idoneo di per sé a provare l'esistenza di un rapporto sentimentale da parte del ricorrente con un'altra persona, deve osservarsi, con valore dirimente, che la relazione in parola è stata redatta a partire dal settembre 2020; in un momento successivo, quindi, al sorgere della crisi coniugale. È stato, infatti, dedotto dalla stessa resistente che si Parte_1 allontanava dal nucleo familiare nel giugno del 2020.
Pertanto, non è possibile attribuire al materiale fotografico, di cui allo scritto in esame, un valore probatorio tale da dimostrare “ex se” che già nel corso del rapporto matrimoniale il resistente avesse intrapreso una relazione extraconiugale. Inoltre, deve evidenziarsi come nessuna ulteriore prova è stata fornita;
non è stata neanche articolata una prova testimoniale a supporto della ricostruzione avanzata.
In definitiva, in mancanza di adeguata dimostrazione su una violazione dell'obbligo di fedeltà del ricorrente in costanza di rapporto matrimoniale, la domanda di addebito deve essere rigettata, restando assorbita ogni ulteriore e successiva valutazione sull'idoneità, ove fosse stata provata, di una tale condotta a porsi come causa effettiva della crisi coniugale (cfr. anche Cass. n.17741/2013 secondo cui: “l'infedeltà di un coniuge può essere rilevante al fine dell'addebitabilità della separazione solo quando sia stata la causa della frattura del rapporto coniugale e non quando risulti che essa non abbia avuto incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza tra i coniugi, come quando si accerti una rottura tra i coniugi già esistente prima del tradimento, e quindi, una situazione autonoma ed indipendente dalla successiva violazione al dovere di fedeltà tra i coniugi”).
Sull'affidamento e collocazione della figlia, , nonché sul diritto di Persona_1 visita del genitore non collocatario
In merito alla domanda di affido e collocazione della figlia minore ( ), ritiene Persona_1 il Collegio che vada definitivamente prescelta la forma dell'affido condiviso, perché, comunque, più conforme agli interessi della figlia sulla base dei principi codificati dall' art. 337 ter e ss. c.c..
Deve evidenziarsi, in particolare, che, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza, cui questo Collegio ritiene di aderire: “in tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale,[…] è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, […] il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante
l'apprezzamento della personalità del genitore.” (cfr. Cass. ordinanza n. 14728/2016). “La regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (Cass., Sez. I,
6/03/2019, n. 6535) onde garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (Cass., Sez. I, 8/02/2012, n. 1777), la sua derogabilità, non consentita neppure in caso di grave conflittualità tra i genitori (Cass., Sez. I, 29/03/2012, n. 5108), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore" (Cass., Sez. I, 17/01/2017, n. 977)” (cfr. Cass. ordinanza n. 19323/2020).
Ebbene, si evidenzia che dalla disposta CTU è emerso che entrambi i coniugi hanno delle buone competenze genitoriali e che entrambi sono idonei all'svolgimento del loro ruolo, risultando l'aria problematica essere quella della cogenitorialità nella gestione educativa della figlia. Circostanza derivante dalle difficoltà allo stato, nell'elaborazione della separazione da parte di entrambi i coniugi, non sempre in gradi di riuscire ad andare oltre le vicissitudini e controversie legali;
e ciò in particolar modo da parte di (cfr. pag. 32 della relazione). Controparte_1
Orbene, il Collegio aderisce pienamente alle conclusioni della perizia, condividendo le conclusioni del C.t.u. atteso che il relativo elaborato peritale è stato redatto con motivazioni logiche e coerenti, replicando esaurientemente alle osservazioni mosse dai resistenti.
Del resto, “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass.
n. 1815/2015).
Pertanto, si ritiene di disporre il regime dell'affido condiviso, precisando che ove dovesse permanere nel corso del tempo il forte grado di conflittualità tra i coniugi, con una portata tale da ledere l'interesse della minore alla bigenitorialità, la scelta di tale regime potrà essere sottoposta a nuovo vaglio da parte dell'autorità giudiziaria.
Inoltre, proprio tenuto conto della portata lesiva che il protrarsi del conflitto genitoriale potrebbe avere sulla minore, si ritiene, sempre in adesione alle indicazioni del CTU, di disporre la presa in carico del nucleo familiare presso il consultorio territorialmente competente.
Quanto, invece, alla collocazione della minore, tale aspetto si riferisce al piano della concreta regolazione dei rapporti del minore con ciascuno dei genitori. Pertanto, la regola dell'affido condiviso non è foriera di alcun automatismo sul piano della collocazione, non ostando, in astratto, l'affidamento ad entrambi i genitori alla collocazione del minore presso uno solo di essi, sempre però assicurando il diritto di visita del genitore non collocatario (Cass., Sez. I, 12/09/2018, n. 22219).
Anche sotto il profilo della collocazione il giudice deve decidere secondo il prevalente interesse del minore e pertanto la regolamentazione dei rapporti con entrambi: “deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo" (Cass., Sez. I, 13/02/2020, n. 3652).
Altresì: “se è vero che la condivisione, in mancanza di serie ragioni ostative, deve comportare una frequentazione dei genitori tendenzialmente paritaria, la cui significatività non sia vanificata da frammentazioni, è altrettanto vero che nell'interesse del minore, in presenza di serie ragioni […], il giudice può individuare un assetto nella frequentazione che si discosti da questo principio tendenziale al fine di assicurare al bambino la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (pur essendo comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari […]” (cfr. Cass. ordinanza n. 19323/2020).
Orbene, alla luce delle risultanze di causa, si ritiene di disporre la collocazione prevalente della minore presso la dimora materna.
Con riguardo, invece, al diritto di visita, si dispone poi, come già stabilito con ordinanza presidenziale del 12.10.2021, che il padre:
- abbia la facoltà di incontrarla e di tenerla con sé il lunedì dall'uscita della scuola fino alle ore 15,00; il giovedì dalle ore 19 alle ore 21,00; nei weekend a settimane alterne dall'uscita dalla scuola del sabato fino alle ore 21,00 della domenica;
- durante le festività natalizie, di fine anno e pasquali le vacanze saranno trascorse dalla figlia
(o i giorni 24 e 25 dicembre oppure il 31 dicembre e l'01 gennaio;
o Pasqua o Pasquetta) presso l'uno o l'altro genitore alternativamente;
- nel periodo estivo il padre potrà tenerla con sé per 15 giorni secondo accordi liberamente stretti tra le parti, nel rispetto della volontà liberamente manifestata dalla figlia.
Al fine poi di monitorare il nucleo familiare, va ordinata la trasmissione di copia della presente sentenza al Giudice Tutelare per la vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.
Sull'assegnazione della casa coniugale
In merito all'assegnazione della casa coniugale, secondo la consolidata giurisprudenza,
“l'assegnazione della casa familiare prevista dall'art. 155, quarto comma, cod. civ., rispondendo all'esigenza di conservare l'habitat domestico, degli interessi e delle consuetudini in cui s'esprime e
s'articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell'immobile che abbia costituito il centro d'aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione d'ogni altro immobile di cui i coniugi avessero disponibilità” (Cass. n. 481/2009; v. Cass. n. 32231/2018; Cass.
1198/2006; Cass n. 13065/2002; Cass. n. 8667/1992;
Ebbene, nel caso di specie, è circostanza controversa tra parti l'individuazione della casa coniugale, che viene identificata, dal ricorrente, con l'appartamento sito in Cefalù (PA), via Umberto
I n. 65, mentre, dalla resistente, con l'abitazione sita in Lascari (PA) viale Salinelle nr. 71 – c/da Piana
Senia.
Dall'istruttoria svolta è emerso che l'abitazione sita in Lascari (PA) viale Salinelle nr. 71 – c/da
Piana Senia, non può essere identificata come l'abitazione in cui i coniugi avevano fissato la residenza familiare, ma come abitazione secondaria nella disponibilità dei coniugi, utilizzata dagli stessi come residenza estiva.
Quanto sopra è stato confermato anche dai testi escussi nel corso dell'udienza del 05.10.2023.
In particolare, il teste ha riferito “[…] ho avuto modo di vedere LI, la Testimone_1 moglie e la figlia presso la loro abitazione di Lascari prevalentemente nel periodo estivo”; “nei week- end non riferiti al periodo estivo, quando io mi recavo presso il mio immobile li vedevo raramente”;
“nell'ultimo periodo, e cioè da circa due o tre anni, vedo solo entrare Parte_1 nell'abitazione di Lascari”; “preciso che tanto che mi riferirono Parte_1 Controparte_1 che avevano una casa a Cefalù. Non ho mai avuto modo di recarmi presso questa abitazione su loro invito.”.
Del pari, il teste ha riferito: “nel periodo dall'agosto del 2011 sino all'anno Testimone_2
2017 ho abitato in Cefalù in via Umberto I n. 65”; “preciso che si trattava di un condominio di cinque piani”; “io abitavo al secondo piano, mentre ricordo che i coniugi e abitavano al Pt_1 CP_1 quinto piano”; “preciso che io spesso incontravo sul pianerottolo della mia abitazione tanto
[...]
che ”; “capitava che in genere li incontrassi tutti i mesi dell'anno presso Parte_1 Controparte_1 lo stabile condominiale. Preciso che all'epoca insegnava a Genova quindi Controparte_1 chiaramente la incontravo quando non era a Genova;
“preciso che durante il periodo estivo li incontravo di meno nello stabile condominiale. Sono a conoscenza, in quanto furono loro a riferirmelo, che andavano nel periodo estivo presso un loro immobile a Lascari e a volte a dove forse aveva qualche immobile”; “preciso che durante il periodo Per_2 Controparte_1 invernale io li vedevo spesso nello stabile condominiale. Tanto in settimana che nel week-end.
Scambiavo con frequenza delle chiacchiere con . Si trattava di normali discorsi tra Controparte_1 condomini”.
Si riporta anche quanto riferito dal teste : “talvolta mi è capitato di Testimone_3 riaccompagnare la loro figlia da scuola presso la casa di Cefalù in via Umberto I. Sarà Per_1 accaduto nel corso del tempo all'incirca una decina di volte. È accaduto all'incirca tra il 2019 e il
2020.”; “preciso che l'ho accompagnata talvolta dopo l'uscita da scuola anche presso l'abitazione dei nonni. Quando dico che è accaduto una decina di volte che l'ho riaccompagnata da scuola mi riferisco complessivamente sia alle volte che l'ho accompagnata in Via Umberto I sia presso
l'immobile dei nonni.”; “preciso che in macchina con me quando riaccompagnavo da Per_1 scuola presso l'immobile sito in Cefalù in via Umberto I c'era con me in macchina anche
[...]
”; “preciso che nell'immobile sito in Cefalù in via Umberto I io non sono mai materialmente Parte_1 entrata. Sono a conoscenza che era nella disponibilità di e di . Parte_1 Controparte_1
Infatti, era lì che talvolta ho riaccompagnato la loro figlia dopo la scuola”.
Da quanto riferito dai testi, può ritenersi provata la circostanza per cui la casa coniugale si identifichi con l'immobile sito in Cefalù (PA) via Umberto I n. 65, nel quale i coniugi hanno abitato, secondo quanto riportato dai testi, nell'arco temporale compreso tra il 2011 ed il 2020.
Pertanto, deve disporsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in Cefalù (PA), via Umberto I
n. 65, a , ove vi abiterà con la figlia minore. Controparte_1
Sul mantenimento della figlia Persona_1
Posto il dovere di provvedere, in capo ad entrambi i genitori, al mantenimento dei figli minori, in ordine ai provvedimenti di natura economica, tenuto conto che la figlia minore convive con la madre, ella provvederà in via diretta al soddisfacimento di tutte le loro esigenze abitative, scolastiche, sanitarie e assistenziali.
Quanto al contributo al mantenimento del padre, egli provvederà con la corresponsione di un assegno periodico, ex art. 337 ter co. 4 c.c..
La norma citata delinea anche i criteri per determinare la misura del relativo assegno.
In primo luogo, va tenuto conto dell'età dei figli, degli impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi.
Nel caso di specie ha quindici anni, quindi, si trova, ormai, in una età in cui Persona_1 le spese per le esigenze derivanti dalla crescita risultano, necessariamente, incrementate rispetto all'età preadolescenziale.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 337 ter c.p.c. per il mantenimento occorre tener conto: “non solo delle esigenze attuali del figlio, ma anche del tenore di vita goduto dallo stesso nel corso della convivenza con entrambi i genitori, nonché delle risorse economiche di questi, in modo da realizzare il principio generale di cui all'art. 148 cod. civ., secondo cui i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo” (Cass. n. 23630/2009).
Orbene, quanto all' accertamento delle attuali capacità reddituali complessive del genitore non collocatario deve, preliminarmente, evidenziarsi che in tema di accertamento della capacità economica dei genitori, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, il giudice dispone di ampio potere istruttorio, giustificato dalla finalità pubblicistica della materia, che gli consente di ancorare le sue determinazioni ad una adeguata verifica complessiva delle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti.
Ciò posto, dall'istruttoria è emerso che svolge attualmente attività di Parte_1 consulente finanziario.
Dalla documentazione reddituale, depositata in atti, emerge, poi, che , con Parte_1 riferimento agli anni di imposta 2019-2020-2021, ha dichiarato un reddito complessivo:
a) di € 19.526,00, nell'anno di imposta 2019;
b) di € 9.592,00, nell'anno di imposta 2020;
c) di € 10.648,00 nell'anno di imposta 2021;
In merito si precisa che sotto il profilo reddituale alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dei redditi dev'essere attribuito valore solo indiziario, rilevando non soltanto le sostanze incamerate negli ultimi anni, ma anche l'accertata potenzialità reddituale (cfr. Cass. n. 3974/2002).
Ne discende, dunque, una valorizzazione anche della capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge;
ciò implica che l'eventuale stato di disoccupazione del genitore non collocatario non può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, né giustificare automaticamente una riduzione dell'importo in precedenza dovuto, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato, per l'appunto, sulla scorta della capacità lavorativa della parte.
Pertanto, oltre a quanto emerso dalla documentazione reddituale in atti, ai fini della quantificazione dell'assegno, occorre valorizzare anche la capacità lavorativa specifica acquisita da nel corso degli anni. che ha svolto in passato attività di direttore Parte_1 Parte_1 di filiale bancaria (circostanza non contestata tra le parti), risultando così provata una sua rilevante professionalità nel settore finanziario, idonea potenzialmente ad assicurargli fonti reddituali anche maggiori rispetto a quelle dichiarate negli ultimi anni di imposta documentati in atti. Qualificazione professionale da valorizzare unitamente alla circostanza che non sono emerse circostanze idonee a precludere o limitare, sotto il profilo psico-fisico, la capacità lavorativa del soggetto.
Inoltre, è emerso che il ricorrente possiede una serie di immobili, di cui, tuttavia, alcuni solo in comproprietà con la sorella e la madre.
A riguardo occorre evidenziare come ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne (cfr. Cass. n. 21649/2010).
Pertanto, anche la sola titolarità di diritti reali immobiliari, indipendentemente dal sé essi siano utilizzati quali fonte di rendita locatizia, è circostanza da valorizzare, in quanto comunque indicatrice, sebbene solo in forma potenziale, di una capacità economica del soggetto.
Dunque, occorre tenere in considerazione anche di tali disponibilità patrimoniali, tenendo conto, comunque, che per alcune non trattasi di proprietà esclusiva ma di comproprietà. Quanto, invece, alla circostanza che parte ricorrente sarebbe gravato da esposizione debitoria si osserva quanto segue.
Secondo la ricostruzione della giurisprudenza prevalente, nella determinazione del reddito, ai fini della quantificazione dell'assegno, il parametro di riferimento è costituito dal reddito lordo percepito, detratte esclusivamente le ritenute fiscali e contributive.
Non legittima, invece, a ridurre la quantificazione del contributo al mantenimento l'esposizione debitoria del soggetto e ciò in considerazione della priorità delle obbligazioni familiari rispetto alle altre (cfr. Cass. n. 19107/2015).
Il principio da valorizzare a riguardo è, pertanto, quello della c.d. “auto-responsabilità economica”.
Nella determinazione dell'importo dell'assegno può tenersi conto esclusivamente dei debiti contratti per esigenze dei figli o del nucleo familiare, che hanno una necessaria prevalenza assiologica rispetto alle altre spese, anche personali (cfr. Cass. n. 10380/2012).
Nel caso di specie, è emerso che è gravato, come emerge da documentazione Parte_1 depositata in atti:
- da un mutuo con rate semestrali contratto per l'importo di € 90.000,00 e con scadenza
01.07.2036;
- da un mutuo chirografario dall'importo di € 3.307,00, contratto con per il Controparte_2 quale paga rate mensili di € 69,25, con scadenza 31.12.2026;
- da un mutuo ipotecario dall'importo di € 80.000,00, contratto nel 2012 dal ricorrente, insieme ad altri familiari, con con rate mensili di € 748,00 circa. Controparte_2
Orbene, nessun rilievo, ai fini del decidere, può attribuirsi all'esposizione debitoria sopra detta, stante che non è emersa prova che la stessa sia stata conseguenza della necessità di soddisfare esigenze legate ai bisogni del nucleo familiare.
Quanto alla documentazione esibita da parte resistente all'udienza di precisazione delle conclusioni attestante la ristrutturazione dell'immobile di proprietà del ricorrente, sito in Lascari
(PA), viale Salinelle nr. 71 – c/da Piana Senia, essa risulta irrilevante ai fini del decidere;
mentre, risulta tardiva ed in ogni caso irrilevante la documentazione depositata dal ricorrente in allegato alla propria comparsa conclusionale (cfr. Cass. n. 20723/2018 secondo cui: “le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande
e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove, che comportino l'ampliamento del “thema decidendum”, non rilevando neanche l'accettazione del contraddittorio da parte della controparte, che è attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la decisione […]”).
In definitiva, in ordine al “quantum” dell'assegno, alla luce di tutte le circostanze sopra esposte, tenuto anche conto che la resistente svolge attività di insegnante, si ritiene equo fissare la misura dell'assegno dovuto per il mantenimento della figlia nella misura di € 400,00 mensili, oltre il contributo al 60% per le spese straordinarie.
L'assegno mensile per la figlia minore andrà versato dal marito alla moglie, entro e non oltre, il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio, tenuto conto della concorde richiesta di separazione proveniente dai coniugi e della soccombenza reciproca, non essendo state accolte in merito al “quantum debeatur” le richieste sul mantenimento avanzate da e da , e non essendo stata accolta la richiesta avanzata Parte_1 Controparte_1 dalla resistente in merito all'addebito della separazione. Quanto alle spese di CTU, liquidate come da separato decreto, ferma la solidarietà tra le parti nei rapporti esterni con il consulente, nei rapporti interni si ripartiscono in misura eguale tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione tra i coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
b) rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da;
Controparte_1
c) affida la figlia minore, , ad entrambi i genitori, con dimora prevalente presso Persona_1
l'abitazione della madre e con regime di frequentazione del padre come da parte motiva;
d) assegna la casa coniugale, sita in Cefalù (PA), via Umberto I n. 65, a;
Controparte_1
e) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro e non Parte_1 Controparte_1 oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 (quattrocento,00) a titolo di mantenimento della figlia, Detta somma sarà annualmente ed Persona_1 automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
f) pone a carico di l'obbligo di contribuire nella misura del 60% al pagamento Parte_1 delle spese straordinarie;
g) dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte del consultorio familiare territorialmente competente;
h) compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
i) pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, nei rapporti interni tra le parti in misura eguale tra loro;
j) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cefalù (PA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 52, parte II, S.A.
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008);
k) ordina, altresì, la trasmissione di copia della presente sentenza al giudice tutelare per l'apertura della vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.11.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Andrea Quintavalle Dott. Giuseppe Rini
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese, sezione Civile, nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2959 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020,
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Cefalù (PA), in via Giovanni XXIII n. 7 , presso lo studio dell'avv.
UA Di PA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nata il [...] a [...], C.F. , ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Palermo, via Giuseppe Alessi n. 25, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Di Stefano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: separazione giudiziale conclusioni: come da verbale del 17.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.11.2020, esponeva: Parte_1
a) di aver contratto matrimonio concordatario in Cefalù (PA) il 02.08.2008 con , Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cefalù, Anno 2008, Numero 52,
Parte II, Serie A;
b) che dal matrimonio nasceva la figlia, , il 20.04.2010; Persona_1
c) che l'unione si era rivelata infelice e i rapporti, nonostante i reiterati tentativi operati per risolvere la crisi affettiva, si erano deteriorati in maniera tale da determinare il venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza;
d) che tale situazione lo aveva portato, con il consenso della moglie, a vivere separatamente presso la propria abitazione di Lascari, soprattutto per evitare che la situazione di contrasto tra i coniugi stessi potesse nuocere all'interesse della figlia minore;
e) che, con nota raccomandata a/r del 30.09.2020, aveva manifestato alla moglie di essere addivenuto alla determinazione di proporre ricorso per la separazione, confidando nella possibilità di un ricorso consensuale, senza riscontro alcuno.
Ciò premesso, veniva chiesto al Tribunale adito di: “
1. dichiarare la separazione personale tra il sig. e la sig.ra ;
2. disporre l'affidamento condiviso della minore Parte_1 Controparte_1
, designando come genitore collocatario la madre, con la quale la minore vivrà Per_1 nell'abitazione coniugale di Cefalù nella via Umberto I n. 65, di proprietà della signora
[...]
;
3. riconoscere la facoltà del padre di vedere e tenere con sé la minore: a) tutte le settimane, CP_1 dal venerdì pomeriggio (dall'uscita di scuola) alla domenica pomeriggio;
b) durante la settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore, se quest'ultima lo vorrà, previo avviso alla madre;
c) ove non dovessero essere accolte le condizioni sub a) e b), disporre che, a settimane alterne, la figlia trascorra il fine settimana con il padre e che, nella settimana in cui invece non è previsto il pernottamento, il padre possa tenerla con sé per tre pomeriggi, compreso un pernottamento;
d) ad anni alterni, per le festività natalizie (dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro) e pasquali;
e) per ventuno giorni, anche non continuativi, durante il periodo delle vacanze estive, per la scelta dei quali i coniugi raggiungeranno di volta in volta l'accordo;
4. porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla figlia Parte_1 minore una somma mensile non superiore ad € 150,00 a titolo di mantenimento;
5. non Per_1 disporre alcunché a carico del sig. a titolo di mantenimento della moglie, atteso Parte_1 che la stessa è economicamente indipendente;
6. disporre che le spese straordinarie occorrende per la minore siano poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
7. dare i provvedimenti opportuni affinché la moglie provveda a ritirare i beni, indicati in premessa, dall'abitazione del ricorrente.” (cfr. ricorso introduttivo)
Si costituiva che si associava alla domanda di separazione, chiedendo Controparte_1
l'addebito a carico del ricorrente adducendo che motivo della separazione era stata la relazione extraconiugale di intrapresa sin nel 2009, durante la convivenza coniugale. Parte_1
Si associava, altresì, alla domanda di affido condiviso della figlia minore e chiedeva di:
- di regolamentare il diritto di visita del padre secondo quanto indicato specificamente nella propria memoria;
- di quantificare l'assegno per il mantenimento della figlia in complessivi € 1.000,00;
- di assegnare alla stessa la casa coniugale sita in Lascari, viale Salinelle nr. 71 – c/da Piana
Senia.
Con ordinanza del 09.10.2021 il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto e con l'obbligo di comunicarsi gli eventuali mutamenti di dimora, domicilio o residenza;
disponeva l'affido condiviso della figlia minore, con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre e con facoltà del padre di incontrarli, regolamentando il relativo diritto di visita;
assegnava la casa coniugale alla resistente;
disponeva, altresì, l'obbligo a carico del ricorrente di versare un assegno mensile di € 230,00 a titolo di mantenimento della figlia;
dichiarava l'obbligo di entrambi i coniugi di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
La causa veniva, quindi, rimessa davanti al giudice istruttore nominato.
All'udienza del 12.01.2022 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c.
“ratione temporis” vigente.
Svolta l'istruttoria, all'udienza del 17.07.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. “ratione temporis” vigente.
*****
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi e su quella di addebito
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione e la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che provano il venire meno, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dalla resistente si osserva quanto segue.
Conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 8512/2006; Cass.
n. 13592/2006; Cass. n. 25618/2007; Cass. n. 2707/2009; Cass. n. 11922/2009), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati realizzati dal marito o dalla moglie comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che dalle risultanze acquisite la relativa prova non possa ritenersi raggiunta per le ragioni che seguono.
Parte resistente ha fondato la richiesta avanzata sul presupposto di una intrapresa relazione extraconiugale da parte del marito nel corso del rapporto matrimoniale.
In merito, ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, si richiama quanto ribadito dalla
Suprema Corte nella pronuncia n. 4038/2024 secondo cui: “Per quanto attiene alla violazione dell'obbligo di fedeltà è stato […] precisato che, "ai fini dell'addebito della separazione,
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi
i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Facendo corretta applicazione dei principi dell'onere probatorio in materia, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà" (tra le tante Cass. n.
15811/2017). Del resto, "in tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo" (Cass. n. 20866 del 21/07/2021)”.
Ciò posto, si ritiene che non sia stata fornita da parte resistente la prova che effettivamente il ricorrente abbia intrapreso una relazione extraconiugale nel corso del rapporto matrimoniale. Infatti, innanzi alla ferma contestazione di della circostanza in parola, non Parte_1 sono stati forniti nel corso del giudizio elementi idonei a figurare un adeguato riscontro probatorio.
Nello specifico, sul punto è stata depositata esclusivamente una relazione investigativa.
In merito si evidenzia che la relazione investigativa, rientra “[…] tra le prove atipiche liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ., di cui il giudice è legittimato ad avvalersi, atteso che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova (così in fattispecie sovrapponibile alla presente Cass. n.
15196/2023; tra le tante, Cass. n. 7712/2023; Cass. n. 1593/2017; Cass. n. 18025/2019; Cass. n.
3689/2021; su accertamenti tramite agenzia investigativa v. anche Cass. n. 15094/ 2018; Cass. n.
11697/2020)” (Cass. n. 4038/2024).
In particolare, deve attribuirsi alla relazione investigativa, con riguardo ai fatti che l'investigatore abbia riportato come da lui direttamente percepiti, il valore di mero indizio, trattandosi di uno scritto proveniente dal terzo, potendo, comunque, essere articolata specifica prova testimoniale, affinché l'investigatore, nel contradditorio tra le parti, venga a riferire in merito a quei fatti, indicati nella relazione, nella veste per l'appunto di testimone.
Quanto, tuttavia, ad eventuale documentazione fotografica presente nello scritto, la sua utilizzabilità a fini decisori è espressamente riconosciuta dall'art. 2712 cod. civ., “[…] anche in presenza di un disconoscimento della parte contro la quale il materiale fotografico viene prodotto;
nel senso che, neppure il disconoscimento esclude l'autonoma valutazione della veridicità di detto materiale fotografico da parte del giudice, mediante il ricorso ad altri mezzi probatori. In particolare,
è stato chiarito da questa Corte che, in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art.
215, secondo comma, cod. proc. civ., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione
e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. n.13519/2022)” (Cass. n. 4038/2024).
Orbene, nel caso di specie, al di là di ogni considerazione sul materiale fotografico presente nella relazione investigativa, e cioè se esso sia idoneo di per sé a provare l'esistenza di un rapporto sentimentale da parte del ricorrente con un'altra persona, deve osservarsi, con valore dirimente, che la relazione in parola è stata redatta a partire dal settembre 2020; in un momento successivo, quindi, al sorgere della crisi coniugale. È stato, infatti, dedotto dalla stessa resistente che si Parte_1 allontanava dal nucleo familiare nel giugno del 2020.
Pertanto, non è possibile attribuire al materiale fotografico, di cui allo scritto in esame, un valore probatorio tale da dimostrare “ex se” che già nel corso del rapporto matrimoniale il resistente avesse intrapreso una relazione extraconiugale. Inoltre, deve evidenziarsi come nessuna ulteriore prova è stata fornita;
non è stata neanche articolata una prova testimoniale a supporto della ricostruzione avanzata.
In definitiva, in mancanza di adeguata dimostrazione su una violazione dell'obbligo di fedeltà del ricorrente in costanza di rapporto matrimoniale, la domanda di addebito deve essere rigettata, restando assorbita ogni ulteriore e successiva valutazione sull'idoneità, ove fosse stata provata, di una tale condotta a porsi come causa effettiva della crisi coniugale (cfr. anche Cass. n.17741/2013 secondo cui: “l'infedeltà di un coniuge può essere rilevante al fine dell'addebitabilità della separazione solo quando sia stata la causa della frattura del rapporto coniugale e non quando risulti che essa non abbia avuto incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza tra i coniugi, come quando si accerti una rottura tra i coniugi già esistente prima del tradimento, e quindi, una situazione autonoma ed indipendente dalla successiva violazione al dovere di fedeltà tra i coniugi”).
Sull'affidamento e collocazione della figlia, , nonché sul diritto di Persona_1 visita del genitore non collocatario
In merito alla domanda di affido e collocazione della figlia minore ( ), ritiene Persona_1 il Collegio che vada definitivamente prescelta la forma dell'affido condiviso, perché, comunque, più conforme agli interessi della figlia sulla base dei principi codificati dall' art. 337 ter e ss. c.c..
Deve evidenziarsi, in particolare, che, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza, cui questo Collegio ritiene di aderire: “in tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale,[…] è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, […] il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante
l'apprezzamento della personalità del genitore.” (cfr. Cass. ordinanza n. 14728/2016). “La regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (Cass., Sez. I,
6/03/2019, n. 6535) onde garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (Cass., Sez. I, 8/02/2012, n. 1777), la sua derogabilità, non consentita neppure in caso di grave conflittualità tra i genitori (Cass., Sez. I, 29/03/2012, n. 5108), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore" (Cass., Sez. I, 17/01/2017, n. 977)” (cfr. Cass. ordinanza n. 19323/2020).
Ebbene, si evidenzia che dalla disposta CTU è emerso che entrambi i coniugi hanno delle buone competenze genitoriali e che entrambi sono idonei all'svolgimento del loro ruolo, risultando l'aria problematica essere quella della cogenitorialità nella gestione educativa della figlia. Circostanza derivante dalle difficoltà allo stato, nell'elaborazione della separazione da parte di entrambi i coniugi, non sempre in gradi di riuscire ad andare oltre le vicissitudini e controversie legali;
e ciò in particolar modo da parte di (cfr. pag. 32 della relazione). Controparte_1
Orbene, il Collegio aderisce pienamente alle conclusioni della perizia, condividendo le conclusioni del C.t.u. atteso che il relativo elaborato peritale è stato redatto con motivazioni logiche e coerenti, replicando esaurientemente alle osservazioni mosse dai resistenti.
Del resto, “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass.
n. 1815/2015).
Pertanto, si ritiene di disporre il regime dell'affido condiviso, precisando che ove dovesse permanere nel corso del tempo il forte grado di conflittualità tra i coniugi, con una portata tale da ledere l'interesse della minore alla bigenitorialità, la scelta di tale regime potrà essere sottoposta a nuovo vaglio da parte dell'autorità giudiziaria.
Inoltre, proprio tenuto conto della portata lesiva che il protrarsi del conflitto genitoriale potrebbe avere sulla minore, si ritiene, sempre in adesione alle indicazioni del CTU, di disporre la presa in carico del nucleo familiare presso il consultorio territorialmente competente.
Quanto, invece, alla collocazione della minore, tale aspetto si riferisce al piano della concreta regolazione dei rapporti del minore con ciascuno dei genitori. Pertanto, la regola dell'affido condiviso non è foriera di alcun automatismo sul piano della collocazione, non ostando, in astratto, l'affidamento ad entrambi i genitori alla collocazione del minore presso uno solo di essi, sempre però assicurando il diritto di visita del genitore non collocatario (Cass., Sez. I, 12/09/2018, n. 22219).
Anche sotto il profilo della collocazione il giudice deve decidere secondo il prevalente interesse del minore e pertanto la regolamentazione dei rapporti con entrambi: “deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo" (Cass., Sez. I, 13/02/2020, n. 3652).
Altresì: “se è vero che la condivisione, in mancanza di serie ragioni ostative, deve comportare una frequentazione dei genitori tendenzialmente paritaria, la cui significatività non sia vanificata da frammentazioni, è altrettanto vero che nell'interesse del minore, in presenza di serie ragioni […], il giudice può individuare un assetto nella frequentazione che si discosti da questo principio tendenziale al fine di assicurare al bambino la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (pur essendo comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari […]” (cfr. Cass. ordinanza n. 19323/2020).
Orbene, alla luce delle risultanze di causa, si ritiene di disporre la collocazione prevalente della minore presso la dimora materna.
Con riguardo, invece, al diritto di visita, si dispone poi, come già stabilito con ordinanza presidenziale del 12.10.2021, che il padre:
- abbia la facoltà di incontrarla e di tenerla con sé il lunedì dall'uscita della scuola fino alle ore 15,00; il giovedì dalle ore 19 alle ore 21,00; nei weekend a settimane alterne dall'uscita dalla scuola del sabato fino alle ore 21,00 della domenica;
- durante le festività natalizie, di fine anno e pasquali le vacanze saranno trascorse dalla figlia
(o i giorni 24 e 25 dicembre oppure il 31 dicembre e l'01 gennaio;
o Pasqua o Pasquetta) presso l'uno o l'altro genitore alternativamente;
- nel periodo estivo il padre potrà tenerla con sé per 15 giorni secondo accordi liberamente stretti tra le parti, nel rispetto della volontà liberamente manifestata dalla figlia.
Al fine poi di monitorare il nucleo familiare, va ordinata la trasmissione di copia della presente sentenza al Giudice Tutelare per la vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.
Sull'assegnazione della casa coniugale
In merito all'assegnazione della casa coniugale, secondo la consolidata giurisprudenza,
“l'assegnazione della casa familiare prevista dall'art. 155, quarto comma, cod. civ., rispondendo all'esigenza di conservare l'habitat domestico, degli interessi e delle consuetudini in cui s'esprime e
s'articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell'immobile che abbia costituito il centro d'aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione d'ogni altro immobile di cui i coniugi avessero disponibilità” (Cass. n. 481/2009; v. Cass. n. 32231/2018; Cass.
1198/2006; Cass n. 13065/2002; Cass. n. 8667/1992;
Ebbene, nel caso di specie, è circostanza controversa tra parti l'individuazione della casa coniugale, che viene identificata, dal ricorrente, con l'appartamento sito in Cefalù (PA), via Umberto
I n. 65, mentre, dalla resistente, con l'abitazione sita in Lascari (PA) viale Salinelle nr. 71 – c/da Piana
Senia.
Dall'istruttoria svolta è emerso che l'abitazione sita in Lascari (PA) viale Salinelle nr. 71 – c/da
Piana Senia, non può essere identificata come l'abitazione in cui i coniugi avevano fissato la residenza familiare, ma come abitazione secondaria nella disponibilità dei coniugi, utilizzata dagli stessi come residenza estiva.
Quanto sopra è stato confermato anche dai testi escussi nel corso dell'udienza del 05.10.2023.
In particolare, il teste ha riferito “[…] ho avuto modo di vedere LI, la Testimone_1 moglie e la figlia presso la loro abitazione di Lascari prevalentemente nel periodo estivo”; “nei week- end non riferiti al periodo estivo, quando io mi recavo presso il mio immobile li vedevo raramente”;
“nell'ultimo periodo, e cioè da circa due o tre anni, vedo solo entrare Parte_1 nell'abitazione di Lascari”; “preciso che tanto che mi riferirono Parte_1 Controparte_1 che avevano una casa a Cefalù. Non ho mai avuto modo di recarmi presso questa abitazione su loro invito.”.
Del pari, il teste ha riferito: “nel periodo dall'agosto del 2011 sino all'anno Testimone_2
2017 ho abitato in Cefalù in via Umberto I n. 65”; “preciso che si trattava di un condominio di cinque piani”; “io abitavo al secondo piano, mentre ricordo che i coniugi e abitavano al Pt_1 CP_1 quinto piano”; “preciso che io spesso incontravo sul pianerottolo della mia abitazione tanto
[...]
che ”; “capitava che in genere li incontrassi tutti i mesi dell'anno presso Parte_1 Controparte_1 lo stabile condominiale. Preciso che all'epoca insegnava a Genova quindi Controparte_1 chiaramente la incontravo quando non era a Genova;
“preciso che durante il periodo estivo li incontravo di meno nello stabile condominiale. Sono a conoscenza, in quanto furono loro a riferirmelo, che andavano nel periodo estivo presso un loro immobile a Lascari e a volte a dove forse aveva qualche immobile”; “preciso che durante il periodo Per_2 Controparte_1 invernale io li vedevo spesso nello stabile condominiale. Tanto in settimana che nel week-end.
Scambiavo con frequenza delle chiacchiere con . Si trattava di normali discorsi tra Controparte_1 condomini”.
Si riporta anche quanto riferito dal teste : “talvolta mi è capitato di Testimone_3 riaccompagnare la loro figlia da scuola presso la casa di Cefalù in via Umberto I. Sarà Per_1 accaduto nel corso del tempo all'incirca una decina di volte. È accaduto all'incirca tra il 2019 e il
2020.”; “preciso che l'ho accompagnata talvolta dopo l'uscita da scuola anche presso l'abitazione dei nonni. Quando dico che è accaduto una decina di volte che l'ho riaccompagnata da scuola mi riferisco complessivamente sia alle volte che l'ho accompagnata in Via Umberto I sia presso
l'immobile dei nonni.”; “preciso che in macchina con me quando riaccompagnavo da Per_1 scuola presso l'immobile sito in Cefalù in via Umberto I c'era con me in macchina anche
[...]
”; “preciso che nell'immobile sito in Cefalù in via Umberto I io non sono mai materialmente Parte_1 entrata. Sono a conoscenza che era nella disponibilità di e di . Parte_1 Controparte_1
Infatti, era lì che talvolta ho riaccompagnato la loro figlia dopo la scuola”.
Da quanto riferito dai testi, può ritenersi provata la circostanza per cui la casa coniugale si identifichi con l'immobile sito in Cefalù (PA) via Umberto I n. 65, nel quale i coniugi hanno abitato, secondo quanto riportato dai testi, nell'arco temporale compreso tra il 2011 ed il 2020.
Pertanto, deve disporsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in Cefalù (PA), via Umberto I
n. 65, a , ove vi abiterà con la figlia minore. Controparte_1
Sul mantenimento della figlia Persona_1
Posto il dovere di provvedere, in capo ad entrambi i genitori, al mantenimento dei figli minori, in ordine ai provvedimenti di natura economica, tenuto conto che la figlia minore convive con la madre, ella provvederà in via diretta al soddisfacimento di tutte le loro esigenze abitative, scolastiche, sanitarie e assistenziali.
Quanto al contributo al mantenimento del padre, egli provvederà con la corresponsione di un assegno periodico, ex art. 337 ter co. 4 c.c..
La norma citata delinea anche i criteri per determinare la misura del relativo assegno.
In primo luogo, va tenuto conto dell'età dei figli, degli impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi.
Nel caso di specie ha quindici anni, quindi, si trova, ormai, in una età in cui Persona_1 le spese per le esigenze derivanti dalla crescita risultano, necessariamente, incrementate rispetto all'età preadolescenziale.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 337 ter c.p.c. per il mantenimento occorre tener conto: “non solo delle esigenze attuali del figlio, ma anche del tenore di vita goduto dallo stesso nel corso della convivenza con entrambi i genitori, nonché delle risorse economiche di questi, in modo da realizzare il principio generale di cui all'art. 148 cod. civ., secondo cui i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo” (Cass. n. 23630/2009).
Orbene, quanto all' accertamento delle attuali capacità reddituali complessive del genitore non collocatario deve, preliminarmente, evidenziarsi che in tema di accertamento della capacità economica dei genitori, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, il giudice dispone di ampio potere istruttorio, giustificato dalla finalità pubblicistica della materia, che gli consente di ancorare le sue determinazioni ad una adeguata verifica complessiva delle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti.
Ciò posto, dall'istruttoria è emerso che svolge attualmente attività di Parte_1 consulente finanziario.
Dalla documentazione reddituale, depositata in atti, emerge, poi, che , con Parte_1 riferimento agli anni di imposta 2019-2020-2021, ha dichiarato un reddito complessivo:
a) di € 19.526,00, nell'anno di imposta 2019;
b) di € 9.592,00, nell'anno di imposta 2020;
c) di € 10.648,00 nell'anno di imposta 2021;
In merito si precisa che sotto il profilo reddituale alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dei redditi dev'essere attribuito valore solo indiziario, rilevando non soltanto le sostanze incamerate negli ultimi anni, ma anche l'accertata potenzialità reddituale (cfr. Cass. n. 3974/2002).
Ne discende, dunque, una valorizzazione anche della capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge;
ciò implica che l'eventuale stato di disoccupazione del genitore non collocatario non può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, né giustificare automaticamente una riduzione dell'importo in precedenza dovuto, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato, per l'appunto, sulla scorta della capacità lavorativa della parte.
Pertanto, oltre a quanto emerso dalla documentazione reddituale in atti, ai fini della quantificazione dell'assegno, occorre valorizzare anche la capacità lavorativa specifica acquisita da nel corso degli anni. che ha svolto in passato attività di direttore Parte_1 Parte_1 di filiale bancaria (circostanza non contestata tra le parti), risultando così provata una sua rilevante professionalità nel settore finanziario, idonea potenzialmente ad assicurargli fonti reddituali anche maggiori rispetto a quelle dichiarate negli ultimi anni di imposta documentati in atti. Qualificazione professionale da valorizzare unitamente alla circostanza che non sono emerse circostanze idonee a precludere o limitare, sotto il profilo psico-fisico, la capacità lavorativa del soggetto.
Inoltre, è emerso che il ricorrente possiede una serie di immobili, di cui, tuttavia, alcuni solo in comproprietà con la sorella e la madre.
A riguardo occorre evidenziare come ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne (cfr. Cass. n. 21649/2010).
Pertanto, anche la sola titolarità di diritti reali immobiliari, indipendentemente dal sé essi siano utilizzati quali fonte di rendita locatizia, è circostanza da valorizzare, in quanto comunque indicatrice, sebbene solo in forma potenziale, di una capacità economica del soggetto.
Dunque, occorre tenere in considerazione anche di tali disponibilità patrimoniali, tenendo conto, comunque, che per alcune non trattasi di proprietà esclusiva ma di comproprietà. Quanto, invece, alla circostanza che parte ricorrente sarebbe gravato da esposizione debitoria si osserva quanto segue.
Secondo la ricostruzione della giurisprudenza prevalente, nella determinazione del reddito, ai fini della quantificazione dell'assegno, il parametro di riferimento è costituito dal reddito lordo percepito, detratte esclusivamente le ritenute fiscali e contributive.
Non legittima, invece, a ridurre la quantificazione del contributo al mantenimento l'esposizione debitoria del soggetto e ciò in considerazione della priorità delle obbligazioni familiari rispetto alle altre (cfr. Cass. n. 19107/2015).
Il principio da valorizzare a riguardo è, pertanto, quello della c.d. “auto-responsabilità economica”.
Nella determinazione dell'importo dell'assegno può tenersi conto esclusivamente dei debiti contratti per esigenze dei figli o del nucleo familiare, che hanno una necessaria prevalenza assiologica rispetto alle altre spese, anche personali (cfr. Cass. n. 10380/2012).
Nel caso di specie, è emerso che è gravato, come emerge da documentazione Parte_1 depositata in atti:
- da un mutuo con rate semestrali contratto per l'importo di € 90.000,00 e con scadenza
01.07.2036;
- da un mutuo chirografario dall'importo di € 3.307,00, contratto con per il Controparte_2 quale paga rate mensili di € 69,25, con scadenza 31.12.2026;
- da un mutuo ipotecario dall'importo di € 80.000,00, contratto nel 2012 dal ricorrente, insieme ad altri familiari, con con rate mensili di € 748,00 circa. Controparte_2
Orbene, nessun rilievo, ai fini del decidere, può attribuirsi all'esposizione debitoria sopra detta, stante che non è emersa prova che la stessa sia stata conseguenza della necessità di soddisfare esigenze legate ai bisogni del nucleo familiare.
Quanto alla documentazione esibita da parte resistente all'udienza di precisazione delle conclusioni attestante la ristrutturazione dell'immobile di proprietà del ricorrente, sito in Lascari
(PA), viale Salinelle nr. 71 – c/da Piana Senia, essa risulta irrilevante ai fini del decidere;
mentre, risulta tardiva ed in ogni caso irrilevante la documentazione depositata dal ricorrente in allegato alla propria comparsa conclusionale (cfr. Cass. n. 20723/2018 secondo cui: “le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande
e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove, che comportino l'ampliamento del “thema decidendum”, non rilevando neanche l'accettazione del contraddittorio da parte della controparte, che è attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la decisione […]”).
In definitiva, in ordine al “quantum” dell'assegno, alla luce di tutte le circostanze sopra esposte, tenuto anche conto che la resistente svolge attività di insegnante, si ritiene equo fissare la misura dell'assegno dovuto per il mantenimento della figlia nella misura di € 400,00 mensili, oltre il contributo al 60% per le spese straordinarie.
L'assegno mensile per la figlia minore andrà versato dal marito alla moglie, entro e non oltre, il giorno cinque di ogni mese ed automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio, tenuto conto della concorde richiesta di separazione proveniente dai coniugi e della soccombenza reciproca, non essendo state accolte in merito al “quantum debeatur” le richieste sul mantenimento avanzate da e da , e non essendo stata accolta la richiesta avanzata Parte_1 Controparte_1 dalla resistente in merito all'addebito della separazione. Quanto alle spese di CTU, liquidate come da separato decreto, ferma la solidarietà tra le parti nei rapporti esterni con il consulente, nei rapporti interni si ripartiscono in misura eguale tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione tra i coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
b) rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da;
Controparte_1
c) affida la figlia minore, , ad entrambi i genitori, con dimora prevalente presso Persona_1
l'abitazione della madre e con regime di frequentazione del padre come da parte motiva;
d) assegna la casa coniugale, sita in Cefalù (PA), via Umberto I n. 65, a;
Controparte_1
e) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro e non Parte_1 Controparte_1 oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 (quattrocento,00) a titolo di mantenimento della figlia, Detta somma sarà annualmente ed Persona_1 automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
f) pone a carico di l'obbligo di contribuire nella misura del 60% al pagamento Parte_1 delle spese straordinarie;
g) dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte del consultorio familiare territorialmente competente;
h) compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
i) pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, nei rapporti interni tra le parti in misura eguale tra loro;
j) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cefalù (PA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 52, parte II, S.A.
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008);
k) ordina, altresì, la trasmissione di copia della presente sentenza al giudice tutelare per l'apertura della vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.11.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Andrea Quintavalle Dott. Giuseppe Rini