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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 3860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3860 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.1654/19 vertente
TRA
codice fiscale , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 anche disgiuntamente dall'avv. Enrico de Gennaro, codice fiscale p.e.c. fax C.F._2 Email_1
0815583266 e dall'avv. Maurizio Nunziante, codice fiscale , C.F._3
Fax 0817648037 Email_2
elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Napoli alla Via S. Lucia 36, giusta procura in atti;
-Appellante-
CONTRO
codice fiscale , Controparte_1 C.F._4
nella qualità di erede universale della sig.ra , Persona_1
rappresentato e difeso, dall'avv. Alessio Cittadini, codice fiscale e con questi domiciliata in Napoli al viale Antonio Gramsci CodiceFiscale_5
n. 21, giusta procura in atti;
fax 08118465407;
pec: -Appellato Email_3
OGGETTO: impugnazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli in data 27.02.2019, nel procedimento instaurato con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.-
R.G.8550/2018.
CONCLUSIONI:
- per l'appellante dott. “in riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale Parte_1
1 di Napoli in data 27.02.2019 nel procedimento instaurato nei confronti della sig.ra
[...] con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - R.G.8550/2018, comunicata il 27.02.2019 Persona_1 ed in accoglimento del presente appello, condannare la medesima a pagare al dott. Pt_1
a titolo di compensi professionali, la somma di € 39.563,76 ed accessori, oltre
[...] interessi dalla domanda nella misura prevista dal D.Lgs.n.231/2002. Con vittoria di spese
e compensi del doppio grado di giudizio”.
- Per l'appellato nella qualità di erede Controparte_1
universale della sig.ra : “ rigettare l'appello, con vittoria di Persona_1 spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. regolarmente notificato il dott. Parte_1
esponeva che:
- la OR (ora ) proponeva, nei Parte_2 Persona_1 confronti dei germani e dinanzi al Tribunale di CP_2 CP_3
Napoli azione giudiziaria per il riconoscimento della paternità naturale (in suo favore) del sig. , fratello dei convenuti, deceduto prematuramente. Persona_2
- La domanda veniva accolta, l'appello proposto da era rigettato ed il CP_2
successivo ricorso per Cassazione dichiarato improcedibile.
- In ragione dell'accertamento definitivo della paternità nei confronti di
[...]
quest'ultima iniziava procedura giudiziale volta alla quantificazione Persona_1
e liquidazione della quota a lei spettante sul patrimonio ereditario del de cuius
, costituito da beni immobili ed aziende, tra cui un prestigioso Persona_2
stabilimento balneare di Capri.
- Il dott. PI nel 2012 riceveva l'incarico di CTP della per determinare il Per_1
valore economico dello stabilimento balneare caprese e, per tale attività, riceveva dalla il compenso pattuito. Per_1
- Successivamente, nel luglio 2013, la conferiva al PI altro incarico Per_1
finalizzato a calcolare il valore economico e commerciale di alcune porzioni di terreni e fabbricati del cespite ereditario, con aggiornamento dei valori economici attribuiti nella precedente relazione avente ad oggetto lo stabilimento balneare.
2 - L'elaborato peritale veniva completato in data 31.7.2013.
- Il 16.7.2014, su incarico della , provvedeva a rispondere alle Pt_1 Per_1
controdeduzioni e replica al primo elaborato, presentate dalla controparte nell'ambito del contenzioso ereditario, nonché alla stesura di due elaborati peritali datati 31.7.2013 e 16.7.2014, per i quali, in considerazione dei buoni rapporti esistenti, con nota del 26.9.2014, si dichiarava disponibile ad accettare un compenso ridotto rispetto a quanto previsto dal D.M. n. 140 del 2012, pari complessivamente ad € 11.158,00, oltre accessori a condizione che il saldo intervenisse entro il termine di “chiusura delle operazioni di Ctu”.
- Pervenute a conclusione le operazioni peritali indicate (con deposito della relazione il 20/11/15) il PI assegnava alla debitrice un termine entro cui adempiere avvertendola che, in mancanza, non vi sarebbe stata la riduzione del compenso.
- La OR corrispondeva solo piccoli acconti per un totale di € 3.940,74, Per_1 ovvero € 5.000,00 al lordo di accessori, ma non pagava il saldo, sicché il PI si vedeva costretto ad adire il Tribunale per ottenere il pagamento dell'attività svolta, quantificato in euro 39.563,76 oltre accessori nel rispetto dei canoni previsti dal D.M. 140/2012.
- Si costituiva la OR , chiedendo il rigetto della domanda Persona_1 eccependone:
1. l'inammissibilità per averla l'attore introdotta ai sensi dell'art. 702 cpc invece che con procedimento sommario speciale previsto per la richiesta giudiziale di crediti;
2. l'infondatezza, ai sensi dell'art. 2233 del codice civile, per avere il proposto una pattuizione sull'onorario diversa rispetto alla Pt_1
quantificazione tabellare;
che la CTU (indicata come termine per il pagamento del saldo) si era conclusa solo nel giudizio afferente il sequestro conservativo dei beni ma era ancora in corso nel procedimento di merito nel quale erano state depositate le perizie elaborate dall'attore.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pubblicata il 27.02.2019 il Tribunale Ordinario di Napoli, XI Sezione Civile, nel procedimento iscritto al n.r.g. 8550/2018, così provvedeva: “ A) in parziale accoglimento del ricorso, condanna al Persona_1
3 pagamento in favore di della somma di € 6.101,46, oltre interessi legali Parte_1 codicistici ex art. 1284 cc dal 20.11.2015 al soddisfo, oltre iva e contributo cassa professionale;
B) compensa per la metà le spese processuali tra le parti, e condanna
[...] al pagamento in favore di della residua metà che liquida, Persona_1 Parte_1 limitatamente a tale 50%, in € 150,00 per esborsi ed € 1.607,50 per compenso di avvocato, oltre rimb. forf. del 15 % sul compenso, oltre iva e cpa”.
COSI' MOTIVANDO : non vi è dubbio che la copia del progetto di parcella del
26.09.2014 inviata dal dott. alla resistente contenga in calce una proposta Pt_1 contrattuale, sottoscritta dall'istante, in ordine al riconoscimento di un compenso forfettario omnicomprensivo pari al 30 % del compenso minimo sopra quantificato, ovvero di € 10.042,20 netti, oltre accessori di legge;
neppure appare dubbio che la successiva previsione del pagamento del saldo entro la chiusura delle operazioni di CTU non introduca né una clausola o condizione risolutiva, né un termine essenziale dal cui mancato rispetto possa farsi derivare la risoluzione del contratto una volta intervenuta l'accettazione di tale proposta, risoluzione tra l'altro neppure domandata dal ricorrente nel presente giudizio;
ciò premesso, ed evidenziato altresì che per il contratto di prestazione d'opera intellettuale non è prevista alcuna forma ad substantiam ovvero ad probationem (vedi art. 2229 e ss
c.c.), si ritiene che la proposta contrattuale avanzata dal ricorrente sia stata tacitamente accettata dalla cliente per comportamento concludente costituito Persona_1 dai successivi pagamenti parziali da essa effettuati, dedotti e riconosciuti in ricorso dallo stesso per complessivi € 3.940,74 netti oltre gli accessori di legge (per lordi Parte_1
€ 5.000,00), conformemente all'accordo ex art. 2233 cc.
GIUDIZIO DI APPELLO
Avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pubblicata il 27.02.2019, Parte_1
proponeva gravame in ragione di due ordini di motivi più innanzi oggetto di dettagliata disamina.
La causa veniva iscritta a ruolo al RG. n. 1654/2019.
Si costitutiva la OR chiedendo il rigetto Persona_1 dell'impugnazione, vinte le spese.
4 Dopo diversi rinvii per ragioni di ruolo, all'udienza del 11.10.2024, il collegio riservava la causa in decisione assegnando il termine di cui all'art 190 c.p.c..
In data 15.10.2024, si costitutiva il signor nella Controparte_1 qualità di erede universale della sig.ra , con il patrocinio Persona_1
dell'avvocato Alessio Cittadini in sostituzione dei precedenti difensori, che ratificava ogni pregressa difesa, deduzione ed eccezione.
All'udienza del 11/10/24 la Corte si riservava la decisione con i termini di cui all'art
190 cpc. Parte appellata depositava comparsa conclusionale e memoria di replica;
parte appellante solo memoria di replica.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto con atto notificato il 28.03.2019 a fronte dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli in data 27.02.2019, nel rispetto del termine previsto dall'art
702 quater cpc nella formulazione anteriore al DLgvo n. 149/22.
Passando ora all'esame nel merito dei
MOTIVI
Col primo l'appellante censura l'ordinanza impugnata per l'erronea interpretazione dei fatti di causa laddove ha ritenuto perfezionatosi tra le parti un contratto di prestazione
d'opera intellettuale con determinazione del compenso dovuto ai sensi dell'art. 2233 cc.
Deduce che la proposta del dott. formulata in calce al progetto di parcella Pt_1 di cui alla lettera del 26.9.2014, prevedeva il pagamento a saldo di un compenso ridotto da effettuarsi entro la data di chiusura delle operazioni di c.t.u e non il pagamento rateale, tanto più che il primo degli acconti versati risaliva al 31-07-
2014 (anteriore al progetto di parcella), sicché non poteva essere ricondotto alla proposta contrattuale contenuta nella lettera del 26-09-2014; non vi era stata alcuna accettazione, né espressa né tacita, della proposta contrattuale del PI quanto al compenso, potendosi essa configurare soltanto con il saldo integrale del dovuto e non con il versamento di plurimi acconti;
che con la seconda lettera del 01.07.2016 il PI proponeva alla di versare Per_1
il compenso ridotto del 30% entro 15 giorni, avvertendola che, in mancanza,
5 avrebbe adito le vie legali per il pagamento di quanto previsto secondo i parametri professionali. Tuttavia, la non aderiva a tale proposta e da qui la Per_1
riconquistata libertà di comportamento da parte del dott. PI, il quale si rivolgeva al Magistrato per il conseguimento del compenso dovuto.
Il motivo è fondato.
Invero, non vi è contestazione con riguardo all'esistenza del contratto di prestazione d'opera professionale tra le parti in causa rispetto al quale la lettera del 26.9.2014 costituisce una mera specificazione del compenso richiesto dal professionista in ragione del 30% dei parametri previsti dal DM 140/2012.
E' stato dunque accertato e riconosciuto da entrambe le parti che il PI ebbe ad eseguire la prestazione in favore della sig.ra consistita: a) nel calcolo nel Per_1
2013 del valore economico e commerciale di alcune porzioni di terreni e fabbricati del cespite ereditario, con aggiornamento dei i valori economici attribuiti nella precedente relazione (pagata a parte) allo stabilimento balneare in Capri;
b) nelle controdeduzioni depositate il 16.7.2014, in replica al primo elaborato del contenzioso ereditario tra le parti, nonché nella stesura di due elaborati peritali datati 31.7.2013 e 16.7.2014.
A fronte di tali prestazioni il ebbe a chiedere un compenso pari al 30% di Pt_1
quanto dovuto per legge in applicazione del DM 140/12 come riportato nei valori massimi e minimi nel progetto di parcella del 26/09/14 da corrispondere entro la chiusura della Ctu svolta nel giudizio ereditario presupposto distinto al R.G.
24953/2013 avente ad oggetto il riconoscimento della quota di legittima spettante alla con riguardo all'eredità del padre defunto. Per_1
Ora è chiaro che il termine finale per l'adempimento della controprestazione a carico della dentificava con la chiusura delle operazioni peritali avvenuta Parte_3
il 20/11/15 e non già, come dedotto dalla resistente, dalla definizione del giudizio di merito presupposto.
È altresì monca e parziale la ricostruzione della fattispecie in esame secondo le sole disposizioni di cui all'art 2230 e ss cc atteso che, anche i contratti aventi ad oggetto le prestazioni professionali soggiacciono alle norme dei contratti in generale.
6 In particolare, trova applicazione la disciplina riguardante l'individuazione del momento di perfezionamento dell'accordo, qualora la manifestazione della volontà dei contraenti non avvenga simultaneamente ma sia differita nel tempo.
In tal caso il contratto si riterrà perfezionato soltanto qualora la proposta e la successiva accettazione corrispondano esattamente tra loro mentre, in mancanza, non si avrà la conclusione di alcun contratto dovendosi ravvisare nella accettazione non conforme una controproposta che dev'essere, a sua volta, accettata. In tale prospettiva si rammenta l'orientamento di legittimità secondo cui:
Il contratto si considera concluso nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Quando, però, l'accettazione non è conforme alla proposta, essa equivale a nuova proposta, con la conseguenza che il contratto può ritenersi perfezionato solo nel momento in cui la parte che ha accettato con modifiche l'originaria proposta, abbia, a sua volta, avuto conoscenza dell'accettazione della originaria proponente, la quale può avvenire anche tacitamente (salvo che la forma scritta non sia imposta dalla legge o da convenzione) (nella specie, in applicazione del su riportato principio, la
C.S. ha confermato la decisione di merito, con cui si è ritenuto che l'accettazione dell'originario proponente potesse dedursi dalla ricezione, senza obiezioni, della merce speditagli in data successiva alla comunicazione della controproposta)”
(Sez. 2, Sentenza n. 1738 del 28/02/1985, Rv. 439691 – 01).
Per meglio dire il principio normativamente sancito (articolo 1326 c.c.), secondo cui un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta, comporta l'ovvia conseguenza che solo con l'accettazione di quest'ultima si verifica la conclusione del contratto, e alle diverse condizioni della controproposta, se l'altra parte esegua il contratto senza alcuna obiezione. (Cfr. Cass. Ordinanza 8 novembre 2022 n. 32860 e Sez. 3, Sentenza n. 527 del 17/02/1976, Rv. 379191 – 01 ).
In tale prospettiva, poiché alla proposta contrattuale formulata dal PI con la lettera del 26/09/14 non è seguito il pagamento del saldo entro la chiusura delle operazioni peritali del giudizio ereditario presupposto, il versamento nell'arco di due anni di acconti senza mai pervenire al saldo, non può avere valenza di accettazione della proposta originariamente formulata dal PI, con diritto di quest'ultimo ad avere il pagamento dell'intero compenso dovutogli (e non solo il 7 30%) quantificato secondo i minimi tariffari come specificati e riportati nel Progetto di parcella del 26/09/14 ovvero in € 33.474,00, (oltre iva e cassa previdenza come per legge) da cui vanno detratti € 3.940,74 (quali acconti riscossi dal PI e dal medesimo riconosciuti) pervenendo così all'importo € 29.533,26 oltre iva e cassa previdenza come per legge
Sulla somma spettano gli interessi legali (quelli commerciali non risultano richiesti in primo grado e perciò costituiscono una domanda nuova inammissibile in appello) dal 16/01/16 (considerati i gg 15 previsti nella missiva del 26/06/16-
01/07/16 che dava atto dell'intervenuta conclusione della CTU chiedendo il saldo nella misura ridotta al 30%) al soddisfo.
Col secondo motivo l'appellante impugnava l'ordinanza anche con riguardo agli interessi legali che il Giudice di prime cure aveva ammesso dal 20-11-2015, data nella quale doveva effettuarsi il pagamento del saldo, e non già, come prima argomentato dal
Tribunale con il versamento del primo acconto;
Il motivo è assorbito.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate in favore dell'appellante come segue : per il primo grado in € 545,00 per spese vive nonché € 7616,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per il secondo grado in € 804,00 per spese vive nonché € 6946,00 (esclusa la fase istruttoria assente in appello) per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sulla impugnazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli in data 27.02.2019, nel procedimento instaurato con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.- R.G.8550/2018, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) accoglie l'appello e, in riforma dell'ordinanza sopra specificata, condanna quale erede legittimo di Controparte_1 Persona_1
8 a corrispondere a a titolo di compenso per le prestazioni Per_1 Parte_1
professionali di cui al presente giudizio la somma di € 29.533,26 oltre iva e cassa previdenza come per legge oltre interessi legali sulla sorta capitale dal 16/07/16 al soddisfo;
2) condanna alla refusione in Controparte_1
favore di delle spese di lite per il doppio grado di giudizio che Parte_1
liquida per il primo grado in € 545,00 per spese vive nonché € 7616,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per il secondo grado in € 804,00 per spese vive nonché € 6946,00 (esclusa la fase istruttoria assente in appello) per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, 26.06.2026
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario
UPP Dott.ssa Anna Mascia e del Funzionario UPP Dott.ssa Persona_3
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