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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/12/2025, n. 5150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5150 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 15849/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Lusciano, alla via Silone n. 20, presso lo studio legale dell'avv. Paolo
Bottigliero, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/12/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo “in via Controparte_1 principale, accertare e dichiarare la irripetibilità delle somme portate negli avvisi meglio CP_ specificati in premessa e/o accertare e dichiarare non dovute le somme richieste dall' per tutti
i motivi sopra esposti;
- in via subordinata, accertare e dichiarare che le somme richieste dall CP_2 non sono dovute, per difetto di legittimità e/o di prova dell'indebito. - condannarsi, l' in CP_2 persona del Legale Rapp.te pro tempore, al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa in favore del sottoscritto procuratore anticipatario, oltre C.P.A., I.V.A. e rimborso forfettario delle spese generali (15% sui diritti ed onorari), come per legge”.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto la notifica di due avvisi di accertamento su indebito relativi;
b) Che l'indebito non sussiste ed in ogni caso risulta prescritto. c) essere titolare di pensione ai superstiti cat. VR. n. 30922666;
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto della domanda a CP_2 vario titolo.
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie richieste.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito riportate.
La prestazione oggetto del presente giudizio ha carattere assistenziale.
Non vi sono dubbi quanto al fatto che "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”
(cfr. Cass. sez unite 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n. 1228).
Tali principi, unanimemente, trovano applicazione anche agli indebiti assistenziali.
Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nei propri scritti difensivi, ricade sul pensionato l'onere di provare di aver giustamente percepito le somme liquidate dall' . CP_2
Ebbene, nel presente giudizio parte ricorrente non ha fornito sufficienti allegazioni – e conseguentemente prove – dell'insussistenza dell'indebito: ed infatti la ricorrente ha ritenuto che fosse onere dell' provare la sussistenza dell'indebito. CP_2
In senso contrario a quanto sostenuto, peraltro, deve osservarsi che la comunicazione di indebito reca una motivazione che avrebbe consentito al ricorrente di prendere specifica posizione, indicando che l'indebito deriva dal possesso di redditi superiori ai limiti di legge.
A fronte delle gravissime carenze assertive del ricorso, dunque, certamente l'indebito deve ritenersi sussistente.
Accertata la sussistenza dell'indebito richiesto dall' , dunque, occorre verificare se è CP_2 decorso il termine di prescrizione previsto per la ripetizione della prestazione, che trattandosi di prestazione assistenziale è indubitabilmente quello decennale.
L'ente previdenziale ha dato prova di aver provveduto alla notifica di atti con i quali veniva comunicata la sussistenza dell'indebito, con ricalcolo della prestazione negli anni 2015 e 2016 mediante notifica effettuata alla sig.ra , dante causa della ricorrente. Persona_1
Tali atti hanno interrotto il decorso del termine di prescrizione in quanto regolarmente notificati all'unico soggetto che all'epoca della notifica era titolare del debito.
Il debito, poi, è stato trasmesso agli eredi della sig.ra al momento del suo decesso, Per_1 per il tramite dell'accettazione dell'eredità, con la conseguenza che l'ente previdenziale non doveva notificare all'odierna ricorrente alcun atto interruttivo della prescrizione prima che la stessa divenisse titolare del debito per il tramite dell'accettazione dell'eredità della sig.ra Per_1
A fronte della notifica di atti interruttivi della prescrizione negli anni 2015 e 2016, dunque, il termine decennale di prescrizione non risulta decorso al momento della notifica degli avvisi impugnati con il presente giudizio, con la conseguenza che il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in euro 2.697,00, oltre accessori, se dovuti.
Si comunichi.
Aversa, 20.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 15849/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Lusciano, alla via Silone n. 20, presso lo studio legale dell'avv. Paolo
Bottigliero, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/12/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo “in via Controparte_1 principale, accertare e dichiarare la irripetibilità delle somme portate negli avvisi meglio CP_ specificati in premessa e/o accertare e dichiarare non dovute le somme richieste dall' per tutti
i motivi sopra esposti;
- in via subordinata, accertare e dichiarare che le somme richieste dall CP_2 non sono dovute, per difetto di legittimità e/o di prova dell'indebito. - condannarsi, l' in CP_2 persona del Legale Rapp.te pro tempore, al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa in favore del sottoscritto procuratore anticipatario, oltre C.P.A., I.V.A. e rimborso forfettario delle spese generali (15% sui diritti ed onorari), come per legge”.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto la notifica di due avvisi di accertamento su indebito relativi;
b) Che l'indebito non sussiste ed in ogni caso risulta prescritto. c) essere titolare di pensione ai superstiti cat. VR. n. 30922666;
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto della domanda a CP_2 vario titolo.
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie richieste.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito riportate.
La prestazione oggetto del presente giudizio ha carattere assistenziale.
Non vi sono dubbi quanto al fatto che "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”
(cfr. Cass. sez unite 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n. 1228).
Tali principi, unanimemente, trovano applicazione anche agli indebiti assistenziali.
Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nei propri scritti difensivi, ricade sul pensionato l'onere di provare di aver giustamente percepito le somme liquidate dall' . CP_2
Ebbene, nel presente giudizio parte ricorrente non ha fornito sufficienti allegazioni – e conseguentemente prove – dell'insussistenza dell'indebito: ed infatti la ricorrente ha ritenuto che fosse onere dell' provare la sussistenza dell'indebito. CP_2
In senso contrario a quanto sostenuto, peraltro, deve osservarsi che la comunicazione di indebito reca una motivazione che avrebbe consentito al ricorrente di prendere specifica posizione, indicando che l'indebito deriva dal possesso di redditi superiori ai limiti di legge.
A fronte delle gravissime carenze assertive del ricorso, dunque, certamente l'indebito deve ritenersi sussistente.
Accertata la sussistenza dell'indebito richiesto dall' , dunque, occorre verificare se è CP_2 decorso il termine di prescrizione previsto per la ripetizione della prestazione, che trattandosi di prestazione assistenziale è indubitabilmente quello decennale.
L'ente previdenziale ha dato prova di aver provveduto alla notifica di atti con i quali veniva comunicata la sussistenza dell'indebito, con ricalcolo della prestazione negli anni 2015 e 2016 mediante notifica effettuata alla sig.ra , dante causa della ricorrente. Persona_1
Tali atti hanno interrotto il decorso del termine di prescrizione in quanto regolarmente notificati all'unico soggetto che all'epoca della notifica era titolare del debito.
Il debito, poi, è stato trasmesso agli eredi della sig.ra al momento del suo decesso, Per_1 per il tramite dell'accettazione dell'eredità, con la conseguenza che l'ente previdenziale non doveva notificare all'odierna ricorrente alcun atto interruttivo della prescrizione prima che la stessa divenisse titolare del debito per il tramite dell'accettazione dell'eredità della sig.ra Per_1
A fronte della notifica di atti interruttivi della prescrizione negli anni 2015 e 2016, dunque, il termine decennale di prescrizione non risulta decorso al momento della notifica degli avvisi impugnati con il presente giudizio, con la conseguenza che il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in euro 2.697,00, oltre accessori, se dovuti.
Si comunichi.
Aversa, 20.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo