Articolo 1 della Legge 10 maggio 1976, n. 358
Articolo 2
Versione
10 gennaio 1987
Art. 1.
All' articolo 495 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti commi:
"Con la stessa ordinanza il giudice puo' disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi la somma, determinata a norma del secondo comma, per un quarto entro il termine di dieci giorni e per la differenza con rateizzazioni mensili nel termine massimo di mesi sei.
I beni sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma, ed il debitore decade dal beneficio se alcuno dei ratei non viene versato entro il termine stabilito dal giudice.
Le somme possono essere versate sul libretto bancario che sara' depositato in cancelleria, intestato al creditore.
Nel caso di decadenza dal beneficio le somme depositate fanno parte dei beni pignorati".
Entrata in vigore il 10 gennaio 1987
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