Versione
10 gennaio 1987
10 gennaio 1987
Art. 1.
All' articolo 495 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti commi:
"Con la stessa ordinanza il giudice puo' disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi la somma, determinata a norma del secondo comma, per un quarto entro il termine di dieci giorni e per la differenza con rateizzazioni mensili nel termine massimo di mesi sei.
I beni sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma, ed il debitore decade dal beneficio se alcuno dei ratei non viene versato entro il termine stabilito dal giudice.
Le somme possono essere versate sul libretto bancario che sara' depositato in cancelleria, intestato al creditore.
Nel caso di decadenza dal beneficio le somme depositate fanno parte dei beni pignorati".
All' articolo 495 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti commi:
"Con la stessa ordinanza il giudice puo' disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi la somma, determinata a norma del secondo comma, per un quarto entro il termine di dieci giorni e per la differenza con rateizzazioni mensili nel termine massimo di mesi sei.
I beni sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma, ed il debitore decade dal beneficio se alcuno dei ratei non viene versato entro il termine stabilito dal giudice.
Le somme possono essere versate sul libretto bancario che sara' depositato in cancelleria, intestato al creditore.
Nel caso di decadenza dal beneficio le somme depositate fanno parte dei beni pignorati".
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/07/1999, n. 494Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco FAVARA - Primo Presidente F.F.- Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente di Sezione - Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione - Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere - Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere - Dott. Antonio VELLA - Consigliere - Dott. Paolo VITTORIA - rel. Consigliere - Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere - Dott. Roberto PREDEN - Consigliere - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - CONCESSIONE DELLA PROVINCIA DI FROSTNONE GESTITA DALLA BANCA DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in ROMA, presso LA …Leggi di più...
- differimento della data dell'incanto in relazione alla domanda di conversione·
- giurisdizione del giudice ordinario·
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- sussistenza·
- conversione del pignoramento·
- esclusione·
- ammissibilita'·
- esclusione.·
- ammissibilità·
- espropriazione forzata in genere·
- pignoramento·
- riscossione delle imposte·
- riscossione coattiva·
- a mezzo ruoli (tributi diretti) (disciplina anteriore alla riforma tributaria del 1972)