CA
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/05/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 378/2022 R.G. promosso
DA
), in persona del Ministro pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, patrocinato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici, siti in Catania, v. Vecchia Ognina n. 149, è domiciliato
Appellante
CONTRO
( , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Massimo Carpino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito in Siracusa, viale Santa Panagia n. 136/O;
Appellato
E NEI CONFRONTI DI
( ), in persona del Ministro pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore;
Appellato contumace
1
OGGETTO: appello – benefici in favore delle vittime del dovere ex L. n. 266/2005.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.1.2020 conveniva in giudizio CP_1
innanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, il
[...]
ed il e, deducendo di avere riportato una Parte_1 Controparte_2
invalidità permanente nello svolgimento del proprio servizio, svolto presso la Casa di
Reclusione di Augusta con la qualifica di Assistente Capo del Corpo di Polizia
Penitenziaria, chiedeva, previa disapplicazione del decreto prot. 559/C/3/8/PP/233 del
30/6/2014 del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, il riconoscimento dello status di vittima del dovere ex L. n. 266/2005 e dei relativi benefici assistenziali, con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle somme spettanti a tale titolo dalla data della domanda, oltre rivalutazione e interessi.
In particolare, il ricorrente rappresentava di essere stato vittima negli anni 1994-
1997, insieme ai propri familiari, di minacce e di atti intimidatori in ragione del servizio svolto. Riferiva quindi:
- che, a causa del fortissimo stress determinato da tali circostanze, era stato collocato in congedo;
- che in data 28/1/2005 il Centro Ospedaliero Militare – D.M.M.M.L. Taranto, III
Commissione Medica di Augusta, gli aveva diagnosticato un “persistente disturbo d'ansia cronicizzata”;
- che in data 29/1/2007 tale patologia, con verbale Mod. BL/B n. 195, era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio ed ascrivibile, ai fini della pensione privilegiata ordinaria, alla 6^ categoria a vita;
- che in data 4/2/2009, a seguito di ulteriore visita, la Commissione medica, riscontrato un aggravamento delle condizioni iniziali, aveva espresso giudizio di inidoneità al servizio d'istituto nella Polizia Penitenziaria in modo assoluto;
2 - che gli era stata quindi riconosciuta la pensione privilegiata ordinaria per infermità dipendente da causa di servizio, ascrivibile alla Tabella a – 1^ categoria a vita, e che, ai fini dell'equo indennizzo, l'infermità riconosciutagli era stata ricondotta alla tabella
“A” categoria prima, nella misura massima;
- che, infine, in data 30/3/2001, la terza Commissione Medica del Centro Ospedaliero
Militare, riconoscendogli un ulteriore aggravamento, con diagnosi di “schizofrenia tipo disorganizzato con profondi turbamenti alla vita organica e sociale”, gli aveva riconosciuto la super invalidità, riconducibile alla tabella E lettera F n.7.
Si costituivano in giudizio il ed il , Parte_1 Controparte_2
preliminarmente deducendo il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2
, nonché eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale delle avverse
[...]
pretese economiche e, nel merito, deducendo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Istruita la causa, il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 1423/2021 del 28 ottobre 2021 (con correzione di errori materiali disposta in data 18/1/2022), accoglieva il ricorso, e per l'effetto condannava il : CP_2
- a riconoscere al ricorrente lo status di vittima del dovere ex art. 1 co. 563 L. 266/2005 ai fini della concessione dei benefici assistenziali di legge;
- all'inserimento dello stesso nell'elenco ex art. 3 co. 3 D.P.R. 243/06 tenuto dallo stesso
, ai fini della concessione dei benefici assistenziali ex D.P.R. CP_2 Parte_1
7/7/2006 n. 243, ex art. 1 co. 563 e 564 L. 266/05, ex art. 1904 D.L.vo 66/2010;
- al pagamento della speciale elargizione ex art. 5 co. 1 L. 206/2004, da commisurarsi ad una percentuale di invalidità permanente della capacità lavorativa del 35%;
- al pagamento dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 co. 3 L. 206/2004, con decorrenza dal 23/9/2010 al saldo;
- al pagamento dell'assegno vitalizio ex art. 2 L. 407/98 nell'importo mensile di €
500,00, oltre perequazioni ex lege, dal 23/9/2010 al saldo;
- al riconoscimento dell'assistenza psicologica ex art. 6 co. 2 L. 206/2004;
3 - al beneficio di cui all'art. 1 L. 203/2000 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) e al beneficio di cui all'art. 9 L. 206/2004; condannava altresì il alla refusione delle spese di lite, e poneva Parte_1
definitivamente a carico dello stesso le spese di C.T.U. medico-legale, liquidate con separato decreto.
In particolare il giudice di primo grado, premessa la non assoggettabilità a prescrizione ex art. 2934 co.2 c.c. dell'accertamento dello status di vittima del dovere, disattesa altresì l'eccezione di prescrizione quinquennale dei benefici economici, soggetti invece a prescrizione decennale, nel merito:
- ricostruiva la disciplina in tema di vittime del dovere rilevando la progressiva estensione dei benefici, originariamente previsti in favore delle vittime del terrorismo o di altre azioni criminose o per eventi pregiudizievoli derivanti dal servizio di ordine pubblico, ad altre categorie di soggetti, a norma dell'art. 1 co. 562, 563 e 564 L. n.
266/2005;
- rilevava che per le attività elencate nell'art. 1 co. 563 L. 266/2005 è sufficiente che l'evento lesivo si sia verificato nel contesto di esse, mentre la sussistenza di un rischio ulteriore rispetto a quello proprio dell'attività istituzionale è necessaria solo nelle ipotesi disciplinate dall'art. 1 co. 564;
- riteneva quindi applicabile nel caso del Listo il comma 563, punto c), L. 266/05, precisando sul punto che in tale ipotesi non è richiesto che ricorra un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato, tra gli altri casi, “nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari”, tali dovendosi considerare anche le case circondariali;
- riteneva altresì accertata nel caso del ricorrente una invalidità permanente riconosciuta come dipendente da causa di servizio;
- rilevava che dall'istruttoria espletata era emerso che il aveva subito atti CP_1
intimidatori consistiti nell'incendio della propria autovettura, e che analoghi atti aveva subito il fratello, sentito in qualità di teste nel giudizio di primo grado;
accertava, alla stregua delle risultanze della disposta C.T.U., che il ricorrente era
4 affetto da patologia psichica ascrivibile allo svolgimento del lavoro di agente di polizia penitenziaria;
determinava altresì nella misura del 25% l'invalidità del soggetto, con decorrenza dal 17/7/1998 (DAG di tipo moderato – complicato) e nel 35%, con decorrenza dal 4/2/2009 (DAG di tipo grave – complicato).
Avverso la sentenza proponeva appello il con atto depositato Parte_1
in data 28.4.2022, articolando cinque motivi di gravame e chiedendo di annullare la sentenza impugnata, ritenendo inammissibili o rigettando in tutto o in parte le domande avversate, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio , che in via preliminare eccepiva CP_1
l'inammissibilità dell'appello poiché tardivamente proposto e, nel merito, resisteva al gravame chiedendone il rigetto.
Non si costituiva invece il , sebbene ritualmente citato. Controparte_2
La causa era posta in decisione all'udienza del 17 aprile 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va dichiarata la contumacia del , non Controparte_2
costituitosi in giudizio sebbene regolarmente citato dal Parte_1
appellante mediante notifica telematica indirizzata all'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Catania, eseguita in data 5/5/2022.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, poiché proposto con deposito telematico in data 28/4/2022, nel rispetto del termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c.p.c.
2. Con il primo motivo di gravame, il lamenta che il giudice di Parte_1
primo grado si sia pronunciato in ordine alla sussistenza nel ricorrente della invalidità permanente, che abbia assunto prove testimoniali e l'acquisizione di ulteriore documentazione ex art. 421 c.p.c. e che abbia altresì disposto C.T.U. medico-legale, sebbene non fosse in contestazione la dipendenza dell'infermità del ricorrente da causa di servizio, estendendo in tal modo il proprio giudizio all'accertamento della causa di servizio dell'infermità contratta, devoluto alla giurisdizione del g.a. - giudice del
5 rapporto di lavoro per la categoria di appartenenza del ricorrente - , e con ciò travalicando i limiti della giurisdizione sull'accertamento del diritto ai benefici assistenziali richiesti, conseguenti all'accertamento dello status di vittima del dovere.
Sostiene altresì che il primo giudice avrebbe dovuto limitarsi a verificare la sussistenza nel caso del ricorrente dei presupposti del riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei conseguenti benefici di legge sulla base della sola documentazione allegata al ricorso introduttivo e senza supplire all'onere della prova gravante sull'attore, anziché disporre C.T.U. ed esercitare in modo irrituale i poteri istruttori di cui all'art. 421 c.p.c. ai fini dell'acquisizione di documenti che il ricorrente avrebbe potuto e dovuto allegare al ricorso introduttivo.
2.1 Il primo motivo di appello deve essere disatteso.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. in particolare Cass. Sez. U. ord. n. 8982 dell'11/04/2018), in relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui ai commi 563 - 564 dell'art. 1 l. cit., o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una
P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Si è altresì osservato che tale diritto non rientra nell'ambito dei diritti inerenti al rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con la P.A. un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale.
Posta la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta nel presente giudizio, l'attività istruttoria posta in essere dal giudice di prime cure - in disparte la rilevanza ai fini della decisione del mezzo istruttorio esperito o la ritualità del ricorso all'esercizio dei poteri istruttori riservati al giudice del lavoro - non comporta il superamento dei limiti della giurisdizione correttamente adita, alla stregua del principio
6 di diritto, costantemente enunciato dalla giurisprudenza, secondo il quale
“la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della
"causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass. Sez. U ord. n. 20350 del 31/07/2018; così anche Cass. Sez. U ord. n. 2368 del 24/01/2024, secondo la quale “la regola di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base all'oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento giurisdizionale”).
3. Con il secondo motivo di appello il censura la sentenza Parte_1
impugnata per avere erroneamente ritenuto imprescrittibile il diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere, sul presupposto, pure erroneo, secondo cui “essere una persona vittima del dovere o equiparata alle vittime del dovere” costituisca uno status in senso proprio, ovvero una situazione giuridica soggettiva autonomamente tutelata rispetto al diritto soggettivo ai singoli benefici, anche sotto il profilo del diritto all'inserimento nell'elenco di cui all'art. 3 D.P.R. 243/2006, mentre la nozione di status, secondo l'appellante, è riferita ad elementi ineliminabili della persona direttamente tutelati dalla Costituzione.
Deduce altresì l'erroneità della pronuncia per avere ritenuto applicabile ai benefici economici previsti in favore delle vittime del dovere il termine di prescrizione decennale anziché quinquennale. In proposito afferma che, per la natura prettamente economica dei benefici, questi debbano ritenersi soggetti al termine di prescrizione previsto dall'art. 2948 c.c., e che pertanto, avendo il presentato domanda in via CP_1
amministrativa il 23/9/2010 - considerato che tale domanda è stata rigettata con decreto del 30/6/2014 e che l'interessato ha agito in giudizio solo in data 14/1/2020 - alla data
7 della notifica del ricorso, in data 12/3/2020, i diritti economici pretesi erano ormai prescritti.
3.1 Anche sul punto la motivazione del giudice di prime cure è immune da censure.
Invero, secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (v. Cass., Sez. L, sentenza n. 17440 del 30.05.2022) - “la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge”.
In relazione ai benefici economici previsti a favore delle vittime del dovere, trova applicazione il principio, espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte per le prestazioni previdenziali e assistenziali, secondo il quale non si applica la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., che presuppone la liquidità ed esigibilità del credito - da intendersi “non secondo la nozione comune desumibile dall'art. 1282 cod. civ., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa” (Cass. Sez. L. ord. n. 18309 del 3//9/2020), poiché “solo in tal caso il credito stesso si può considerare pagabile periodicamente e non è sufficiente, a questo fine, che tale sia soltanto in astratto, in base cioè alla disciplina legale applicabile nei momento in cui esso è sorto” (così Cass. Sez. lav., 13/01/2020
n.401) - ma la prescrizione ordinaria decennale (in tal senso v. Cass. Sez.
6-L ord. n.
18309 del 3/9/2020; per l'affermazione del medesimo principio in tema di prestazioni previdenziali v. Cass. S.U. sent. n. 17742 del 08/09/2015).
4. Nel merito, il contesta la sussistenza dei presupposti del Parte_1
diritto ai benefici spettanti alle vittime del dovere o ai soggetti ad esse equiparati, deducendo l'erronea interpretazione ed applicazione del disposto di cui all'art. 1 co.
563 L. 266/2005, nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto gli atti intimidatori asseritamente subiti dal ricorrente riconducibili all'attività lavorativa da costui espletata presso la Casa di reclusione di Augusta, e l'erroneità del riferimento del primo giudice alla nozione di “vigilanza di infrastrutture civili e militari” di cui alla
8 lett. c) del medesimo art. 1 co. 563 L. 266 cit.
Deduce altresì l'inattendibilità delle deposizioni testimoniali assunte nel giudizio di primo grado con l'audizione del fratello e del cugino del ricorrente, sia per la genericità delle dichiarazioni rese da costoro e per il lungo tempo (oltre trent'anni) trascorso tra la data degli eventi lesivi e quella della deposizione, che per lo stretto rapporto di parentela dei testi con lo stesso, sottolineando che tali eventi lesivi non sono mai stati segnalati all'Amministrazione o provati documentalmente, né risulta che siano stati accertati in sede giudiziaria.
In diritto l'Amministrazione, escluso che si versi nell'ipotesi regolata dall'art. 1 co.
564 L. 266/2005, sostiene che erroneamente il caso in esame sia stato ricondotto dal primo giudice all'ipotesi di cui all'art. 1 co. 563 lett. c) della stessa legge, affermando che la fattispecie della 'vigilanza ad infrastrutture civili e militari' agli effetti delle provvidenze previste per le vittime del dovere sia riferita alla vigilanza dei c.d. obiettivi sensibili, e che in concreto l'infermità allegata dal ricorrente non dipenda dallo svolgimento di attività di vigilanza della struttura carceraria.
Infine, afferma che il caso del ricorrente non è assimilabile all'ipotesi dell'infermità derivante dal compimento di servizi di ordine pubblico svolti all'interno della struttura.
4.1 Tali censure appaiono invece fondate.
L'art. 1 L. 466 del 13/8/1980, introducendo all'art. 3 L. 629/1973 - in tema di speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, di cui alla legge 22/2/1968 n. 101 - un ulteriore comma, dispone che “per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui all'art. 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonché quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso".
Il successivo art. 3 prevede inoltre una speciale elargizione in favore di talune categorie
- magistrati ordinari, militari dell'Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza,
9 Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, Corpo degli agenti di custodia, personale del Corpo forestale dello Stato, funzionari di pubblica sicurezza, personale del Corpo di polizia femminile, personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, vigili del fuoco, appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso - che, “in attività di servizio” e “per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli
1 e 2 della presente legge” - dove all'art. 2 si fa riferimento alle famiglie dei vigili del fuoco e dei militari delle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso – abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego.
La legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine della “progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564” (così all'art. 1 co. 562, con previsione di una specifica spesa annua per tale causale), all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Il successivo comma 564 dispone inoltre che “sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563” coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, “in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura”, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che “siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
10 In seguito, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 565, della citata legge n.
266 del 2005, il D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 - regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati - all'art. 1, comma 1, definisce: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302,
23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e dalla legge 3 agosto 2004,
n. 206; b) per missioni di qualunque natura, “le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente”; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le “condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie
e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Dal quadro normativo poc'anzi richiamato si desume che, ai fini della estensione ad altre categorie di vittime del dovere dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, con la previsione normativa di cui all'art. 1 comma
563 sono state individuate talune attività, ritenute dalla legge pericolose, che nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità possono portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere. Di contro, nel successivo comma 564, è prevista l'estensione delle medesime tutele a favore dei “soggetti equiparati”, che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o infermità da cui sia derivato il decesso in attività – diverse da quelle elencate al comma 563 lett. da a) a f) – “in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura” e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio “per le particolari condizioni ambientali od operative”, divenute dunque pericolose per l'intervento di circostanze eccezionali. In tale ipotesi, la tutela a favore delle vittime del dovere opera mediante formulazione di una fattispecie aperta che assicura protezione analoga a quella prevista per le attività elencate al precedente comma 563, purché la riportata infermità dipenda dallo svolgimento di missioni di qualunque natura, da intendersi, in senso lato, “nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale
11 militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi
o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari”, purché
l'infermità in qualunque tipo di servizio - non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio – dipenda dal verificarsi di «particolari condizioni»
(in tal senso v. Cass. Sez. L. sent. n. 16571 del 31/7/2020).
Tale condizione, specifica e aggiuntiva, è definita dal citato D.P.R. n. 243 del 2006 nel senso che rilevano “condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (art. 1 lett. c) D.P.R. 243/2006 citato).
4.2. Tanto premesso in ordine alla disciplina che regola la materia esaminata, la
Suprema Corte (v. in particolare la cit. Cass. Sez. L. sent. n. 16571 del 31/7/2020) ha chiarito che la dipendenza dell'infermità posta a fondamento della domanda di riconoscimento delle provvidenze previste a favore delle vittime del dovere da alcune delle attività elencate nel comma 563 non prevede, a differenza delle attività contemplate dal successivo comma 564, la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali. Non è, tuttavia, sufficiente ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1 co. 563 L.
266/2005, che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle specifiche attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f) del comma citato, essendo necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità o del rischio tipicamente proprio delle suddette attività.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che “... l'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, nel dettare la definizione di “vittime del dovere”, assimila i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto ai “soggetti di cui all'articolo 3 della legge
13 agosto 1980, n. 466”, vale a dire ai dipendenti pubblici civili e militari che “per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli
12 articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente”.
Sennonché, l'art. 1, l. n. 466/1980, espressamente prevede che le lesioni rilevanti ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere debbano essere riportate “in conseguenza di eventi […] dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso”; e in presenza di un tale disposto normativo, l'assimilazione tra le due categorie sancita dal legislatore non può non indurre l'interprete a ritenere che anche gli “eventi verificatisi
[…] in operazioni di soccorso”, di cui all'art. 1, comma 563, lett. d), l. n. 266/2005, così come quelli verificatisi nello svolgimento delle altre attività menzionate nelle lett.
a), b), c), e), f), della norma cit., debbano essere dipendenti da rischi specificamente attinenti a tali attività, ossia rappresentare una concretizzazione di quella speciale pericolosità e/o dell'assunzione di quel rischio qualificato che – come già posto in evidenza da Cass. n. 29204 del 2021 – il legislatore ha considerato per differenziare la categoria delle vittime del dovere rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti che possano riportare un'infermità per causa di servizio: diversamente argomentando, infatti, la ratio sottesa all'assimilazione tra le due categorie di vittime del dovere verrebbe a smarrirsi e “gli altri dipendenti pubblici” verrebbero a godere, ai fini in discorso, di un trattamento di favore rispetto a quelli di cui all'art. 3, l. n. 466/1980, ciò che non potrebbe non indurre dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con
l'art. 3, comma 1°, Cost.- Proprio per ciò deve escludersi che, ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere, sia sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dall'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005: è necessario, piuttosto, che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio di quelle determinate attività” (Cass. Sez. L. sent. n. 34299 del 24/12/2024).
4.3. Orbene, posto l'avvenuto riconoscimento al , in sede amministrativa, della CP_1
dipendenza da causa di servizio dell'infermità psichica da cui risulta affetto, secondo l'appellato sussisterebbero anche le condizioni per il riconoscimento dello status di
13 vittima del dovere in base ad una nozione ampia della categoria dei beneficiari, in linea con l'estensione dei benefici a favore delle vittime del dovere prevista dall'art. 1 co.
562 L. 266/2005, nell'ambito della quale l'elencazione delle attività di servizio contenuta nel successivo comma 563 sarebbe, a suo dire, “puramente indicativa e non certo esaustiva”.
4.4. Tale assunto non può essere condiviso.
Ai fini della estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità
e del terrorismo, l'art. 1 co. 562 L. 266/2005 rimanda ai successivi commi 563 e 564, rispetto ai quali il riconoscimento dello status di vittima del dovere richiede, nelle ipotesi di cui al comma 563, l'allegazione e la prova che l'invalidità riportata dal pubblico dipendente in attività di servizio o nell'espletamento di funzioni di istituto costituisca effetto diretto delle lesioni riportate in alcuna delle attività pericolose ivi elencate, e nella fattispecie di cui al comma 564 che l'infermità permanentemente invalidante sia stata contratta “in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura”, riconosciute dipendenti da causa di servizio “per le particolari condizioni ambientali od operative”, non essendo sufficiente, per le ragioni esposte in precedenza, la mera dipendenza della infermità da causa di servizio (v. Cass. sez. un., 21/09/2017,
n.21969). L'interpretazione della normativa proposta dall'appellato, secondo il quale la volontà del legislatore tenderebbe ad ancorare la qualificazione di vittima del dovere ed il riconoscimento dei conseguenti benefici “solo marginalmente alla causa (attività di servizio, espletamento di funzioni di istituto, particolari condizioni ambientali, missioni ...) ed invece fondamentalmente all'effetto (infermità o invalidità permanente
o decesso)” è smentita dal tenore della normativa applicabile e dai precisi requisiti da essa previsti.
Nel caso del , la genericità delle allegazioni proposte in merito alle funzioni svolte CP_1
all'interno della casa di reclusione presso la quale ha operato non consente di ritenere l'attività, individuata quale causa dell'infermità accertata nel predetto, ascrivibile ad alcuna delle fattispecie elencate nell'art. 1 comma 563 L. 266/2005.
Sotto tale profilo si osserva che lo svolgimento di attività di vigilanza presso la struttura
14 carceraria - ove questa sia individuata come causa diretta dell'infermità contratta dall'operatore di polizia penitenziaria - non dà diritto, alla stregua dell'art. 1 co. 563 L.
266/2005, al riconoscimento dello status di vittime del dovere e ai correlati benefici se non in presenza di una specifica connotazione di tale servizio nei termini chiariti dalla giurisprudenza di legittimità, che in proposito ha affermato: “Costituisce presupposto per il riconoscimento dell'emolumento la vigilanza ad infrastrutture civili e militari, alla quale non può ricondursi la sorveglianza dei detenuti da parte della Polizia penitenziaria” (così Cass. Sez. L. 14/6/2024 n. 16610, in massima). La Suprema Corte in particolare ha precisato: “9. Una diversa accezione della vigilanza che, in contrasto con la lettera e con lo spirito della legge, la disancori da ogni riferimento all'infrastruttura civile e militare, priverebbe tale nozione della necessaria capacità selettiva, correlata alla massima d'esperienza che vuole intrinsecamente rischioso il compito di sorvegliare infrastrutture vulnerabili agli attacchi. Per questa via, si assimilerebbero fattispecie che, anche dal punto di vista empirico, si rivelano eterogenee. Invero, il servizio di guardia dell'infrastruttura, con i rischi che gli sono connaturati, non può essere comparato all'attività svolta a contatto con i detenuti, che non ha quale referente immediato e riconoscibile l'infrastruttura in quanto tale, secondo la dizione consapevolmente adoperata dalla legge .... A voler assecondare
l'interpretazione propugnata nel ricorso, tutte le attività che sono appannaggio della polizia penitenziaria, in quanto si collocano in un'infrastruttura conforme al paradigma normativo, sarebbero in maniera indiscriminata riconducibili a una vigilanza intesa con tale latitudine” (Cass. Sez. L. n. 16610/2024 cit.).
Alla stregua del chiaro indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, non è, dunque, sufficiente ad integrare la fattispecie di cui all'art. 1 co. 563 lett. c) lo svolgimento di funzioni di sorveglianza all'interno della struttura carceraria, dovendosi intendere che la fattispecie contemplata dalla richiamata disposizione normativa corrisponde alla specifica attività di sorveglianza ad infrastrutture.
Né l'appellato ha fornito elementi che consentano di ricondurre l'infermità ad altra specifica fattispecie tra quelle elencate nell'art. 1 co. 563 L. 266 cit., essendosi limitato
15 ad affermare di avere sempre mantenuto nel corso degli anni una condotta lavorativa irreprensibile e di avere conseguito giudizi positivi in relazione al proprio rendimento complessivo, alla capacità di giudizio e alle competenze professionali, senza tuttavia offrire idonea allegazione circa i compiti e le attività svolti in concreto nell'ambito delle proprie funzioni di istituto.
5. Passando ad esaminare il disposto di cui all'art. 1 co. 564 L. 266/2005, non ricorre nel caso del ricorrente, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei correlati benefici, il necessario presupposto dell'infermità contratta in occasione o a seguito dello svolgimento di una missione di qualsivoglia natura, autorizzata dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente, né della dipendenza da causa di servizio correlata a “particolari condizioni ambientali od operative” che implichino l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio comportanti una esposizione del dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Secondo l'orientamento espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità – v. in particolare Cass. S.U. n. 21969 del 21/9/2017 – è a tal fine necessario “identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto vittima del dovere, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito” (sul punto v. anche Cass. Sez. VI ord.
16/12/2020 n. 28696).
Ebbene, non vi è sul punto alcuna specifica allegazione del ricorrente.
In proposito, non è sufficiente l'attribuzione degli episodi di incendio ad autovetture dell'interessato o di propri congiunti, ritenuti dal ricorrente fonte di fortissimo stress e causa del disturbo psichico aggravatosi nel tempo, all'attività lavorativa di agente di
Polizia Penitenziaria da costui svolta, poiché da tali episodi – anche ammettendone la riconducibilità alle funzioni d'istituto svolte dall'appellato – non emergono elementi anche presuntivi in ordine all'ambiente o alle condizioni di lavoro in cui il Listo
16 operava. Invero dai documenti allegati non emerge la matrice degli incendi denunciati, per uno dei quali (v. certificazione della Procura della Repubblica di Siracusa del
15/7/1994, in relazione all'incendio dell'autovettura della compagna del , CP_1 [...]
in data 16/5/1994), l'Autorità giudiziaria ha persino disposto CP_3
l'archiviazione del procedimento per “insussistenza di elementi di reato”. Inoltre, con riferimento all'episodio del 19/4/1995, relativo all'incendio dell'autovettura Audi 80 tg. AB 369 DH, di proprietà della compagna del , lo stesso ricorrente nella propria CP_1
relazione datata 6/6/1995, indirizzata al Direttore della Casa di reclusione di Augusta, dichiarava “lo scrivente comunque non ritiene oggettivamente di non poter escludere che l'accaduto sia da collegare all'attività di servizio” da lui svolta, senza offrire alcuna specifica indicazione in ordine ad eventuali sospetti o ad un possibile movente dell'atto, ove ritenuto diretto a lui anziché alla proprietaria dell'autovettura.
Nessun elemento ulteriore emerge, infine, dalle dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado dal teste , fratello del ricorrente, all'epoca dei fatti dipendente di Tes_1
una ditta metalmeccanica, il quale ha attribuito i diversi “attentati” incendiari, subiti da lui e dal fratello, al lavoro di guardia penitenziaria svolto da quest'ultimo, senza tuttavia specificare le ragioni di tale convinzione: “Non sono al corrente se il ricorrente avesse prima subito minacce”. Né si reputa sufficiente quanto riferito dal teste in ordine ad un episodio nel quale era stato chiamato “come il fratello dello sbirro”, non essendo stati offerti elementi utili alla collocazione temporale di tale episodio, all'identità del responsabile, all'eventuale collegamento con specifiche attività o iniziative del ricorrente nello svolgimento delle proprie mansioni di agente di Polizia Penitenziaria
o a particolari vicende o ragioni che possano avere determinato nell'ambiente di lavoro e nel quotidiano svolgersi dell'attività di sorveglianza dei detenuti condizioni di particolare ostilità nei suoi confronti.
Non offre elementi ulteriori utili ai fini della ricostruzione dei rapporti del con CP_1
l'ambiente carcerario la testimonianza del cugino , il quale, pur avendo Testimone_2
riferito, genericamente, che al mercato dove lavorava “si diceva che avevano bruciato la macchina a mio cugino appellandolo pezzo di guardia, in senso dispregiativo”, non
17 ha fornito elementi utili alla identificazione, nel caso del , delle condizioni CP_1
richieste dall'art. 1 co. 563 e 564 L. 266/2005 ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Né, infine, può essere valorizzata, sotto tale profilo, una specifica pericolosità del servizio interno alla struttura carceraria, rispetto al quale, dovendosi escludere, per quanto detto in precedenza, la riconducibilità ad alcuna delle fattispecie elencate nel comma 563, l'accertamento delle “particolari condizioni ambientali od operative” costituisce requisito ulteriore afferente all'attività lavorativa intesa come causa dell'infermità, rimasto indimostrato.
6.
Per questi motivi
, ogni altra questione assorbita, l'appello proposto dal
[...]
merita accoglimento. Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la Parte_1
domanda proposta da deve essere rigettata, non ricorrendo i presupposti CP_1
per il riconoscimento dello status di vittima del dovere e delle conseguenti provvidenze.
7. Ex art. 91 c.p.c., alla stregua del principio secondo il quale, in caso di riforma della sentenza impugnata, il giudice dell'appello è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese di lite alla stregua dell'esito complessivo della lite
(da ultimo v. sez. III, 13/06/2024, n.16526), l'appellato va condannato CP_1
al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi, secondo i parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147 (che, ex art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa, in complessivi € 6.000,00 per compensi professionali per il giudizio di primo grado, e in complessivi € 7000,00 per il giudizio di appello, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato.
Le spese di C.T.U., come liquidate nel giudizio di primo grado, vanno infine definitivamente poste a carico dell'appellato.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta in giudizio da Parte_1
18 ; CP_1
condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore del , liquidate in € 6.000,00 per compensi Parte_1
professionali per il giudizio di primo grado e in € 7000,00 per il giudizio di appello, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato;
pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico dell'appellato.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Dott.ssa Elvira Maltese
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 378/2022 R.G. promosso
DA
), in persona del Ministro pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, patrocinato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici, siti in Catania, v. Vecchia Ognina n. 149, è domiciliato
Appellante
CONTRO
( , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Massimo Carpino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito in Siracusa, viale Santa Panagia n. 136/O;
Appellato
E NEI CONFRONTI DI
( ), in persona del Ministro pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore;
Appellato contumace
1
OGGETTO: appello – benefici in favore delle vittime del dovere ex L. n. 266/2005.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.1.2020 conveniva in giudizio CP_1
innanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, il
[...]
ed il e, deducendo di avere riportato una Parte_1 Controparte_2
invalidità permanente nello svolgimento del proprio servizio, svolto presso la Casa di
Reclusione di Augusta con la qualifica di Assistente Capo del Corpo di Polizia
Penitenziaria, chiedeva, previa disapplicazione del decreto prot. 559/C/3/8/PP/233 del
30/6/2014 del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, il riconoscimento dello status di vittima del dovere ex L. n. 266/2005 e dei relativi benefici assistenziali, con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle somme spettanti a tale titolo dalla data della domanda, oltre rivalutazione e interessi.
In particolare, il ricorrente rappresentava di essere stato vittima negli anni 1994-
1997, insieme ai propri familiari, di minacce e di atti intimidatori in ragione del servizio svolto. Riferiva quindi:
- che, a causa del fortissimo stress determinato da tali circostanze, era stato collocato in congedo;
- che in data 28/1/2005 il Centro Ospedaliero Militare – D.M.M.M.L. Taranto, III
Commissione Medica di Augusta, gli aveva diagnosticato un “persistente disturbo d'ansia cronicizzata”;
- che in data 29/1/2007 tale patologia, con verbale Mod. BL/B n. 195, era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio ed ascrivibile, ai fini della pensione privilegiata ordinaria, alla 6^ categoria a vita;
- che in data 4/2/2009, a seguito di ulteriore visita, la Commissione medica, riscontrato un aggravamento delle condizioni iniziali, aveva espresso giudizio di inidoneità al servizio d'istituto nella Polizia Penitenziaria in modo assoluto;
2 - che gli era stata quindi riconosciuta la pensione privilegiata ordinaria per infermità dipendente da causa di servizio, ascrivibile alla Tabella a – 1^ categoria a vita, e che, ai fini dell'equo indennizzo, l'infermità riconosciutagli era stata ricondotta alla tabella
“A” categoria prima, nella misura massima;
- che, infine, in data 30/3/2001, la terza Commissione Medica del Centro Ospedaliero
Militare, riconoscendogli un ulteriore aggravamento, con diagnosi di “schizofrenia tipo disorganizzato con profondi turbamenti alla vita organica e sociale”, gli aveva riconosciuto la super invalidità, riconducibile alla tabella E lettera F n.7.
Si costituivano in giudizio il ed il , Parte_1 Controparte_2
preliminarmente deducendo il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2
, nonché eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale delle avverse
[...]
pretese economiche e, nel merito, deducendo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Istruita la causa, il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 1423/2021 del 28 ottobre 2021 (con correzione di errori materiali disposta in data 18/1/2022), accoglieva il ricorso, e per l'effetto condannava il : CP_2
- a riconoscere al ricorrente lo status di vittima del dovere ex art. 1 co. 563 L. 266/2005 ai fini della concessione dei benefici assistenziali di legge;
- all'inserimento dello stesso nell'elenco ex art. 3 co. 3 D.P.R. 243/06 tenuto dallo stesso
, ai fini della concessione dei benefici assistenziali ex D.P.R. CP_2 Parte_1
7/7/2006 n. 243, ex art. 1 co. 563 e 564 L. 266/05, ex art. 1904 D.L.vo 66/2010;
- al pagamento della speciale elargizione ex art. 5 co. 1 L. 206/2004, da commisurarsi ad una percentuale di invalidità permanente della capacità lavorativa del 35%;
- al pagamento dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 co. 3 L. 206/2004, con decorrenza dal 23/9/2010 al saldo;
- al pagamento dell'assegno vitalizio ex art. 2 L. 407/98 nell'importo mensile di €
500,00, oltre perequazioni ex lege, dal 23/9/2010 al saldo;
- al riconoscimento dell'assistenza psicologica ex art. 6 co. 2 L. 206/2004;
3 - al beneficio di cui all'art. 1 L. 203/2000 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) e al beneficio di cui all'art. 9 L. 206/2004; condannava altresì il alla refusione delle spese di lite, e poneva Parte_1
definitivamente a carico dello stesso le spese di C.T.U. medico-legale, liquidate con separato decreto.
In particolare il giudice di primo grado, premessa la non assoggettabilità a prescrizione ex art. 2934 co.2 c.c. dell'accertamento dello status di vittima del dovere, disattesa altresì l'eccezione di prescrizione quinquennale dei benefici economici, soggetti invece a prescrizione decennale, nel merito:
- ricostruiva la disciplina in tema di vittime del dovere rilevando la progressiva estensione dei benefici, originariamente previsti in favore delle vittime del terrorismo o di altre azioni criminose o per eventi pregiudizievoli derivanti dal servizio di ordine pubblico, ad altre categorie di soggetti, a norma dell'art. 1 co. 562, 563 e 564 L. n.
266/2005;
- rilevava che per le attività elencate nell'art. 1 co. 563 L. 266/2005 è sufficiente che l'evento lesivo si sia verificato nel contesto di esse, mentre la sussistenza di un rischio ulteriore rispetto a quello proprio dell'attività istituzionale è necessaria solo nelle ipotesi disciplinate dall'art. 1 co. 564;
- riteneva quindi applicabile nel caso del Listo il comma 563, punto c), L. 266/05, precisando sul punto che in tale ipotesi non è richiesto che ricorra un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato, tra gli altri casi, “nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari”, tali dovendosi considerare anche le case circondariali;
- riteneva altresì accertata nel caso del ricorrente una invalidità permanente riconosciuta come dipendente da causa di servizio;
- rilevava che dall'istruttoria espletata era emerso che il aveva subito atti CP_1
intimidatori consistiti nell'incendio della propria autovettura, e che analoghi atti aveva subito il fratello, sentito in qualità di teste nel giudizio di primo grado;
accertava, alla stregua delle risultanze della disposta C.T.U., che il ricorrente era
4 affetto da patologia psichica ascrivibile allo svolgimento del lavoro di agente di polizia penitenziaria;
determinava altresì nella misura del 25% l'invalidità del soggetto, con decorrenza dal 17/7/1998 (DAG di tipo moderato – complicato) e nel 35%, con decorrenza dal 4/2/2009 (DAG di tipo grave – complicato).
Avverso la sentenza proponeva appello il con atto depositato Parte_1
in data 28.4.2022, articolando cinque motivi di gravame e chiedendo di annullare la sentenza impugnata, ritenendo inammissibili o rigettando in tutto o in parte le domande avversate, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio , che in via preliminare eccepiva CP_1
l'inammissibilità dell'appello poiché tardivamente proposto e, nel merito, resisteva al gravame chiedendone il rigetto.
Non si costituiva invece il , sebbene ritualmente citato. Controparte_2
La causa era posta in decisione all'udienza del 17 aprile 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va dichiarata la contumacia del , non Controparte_2
costituitosi in giudizio sebbene regolarmente citato dal Parte_1
appellante mediante notifica telematica indirizzata all'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Catania, eseguita in data 5/5/2022.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, poiché proposto con deposito telematico in data 28/4/2022, nel rispetto del termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c.p.c.
2. Con il primo motivo di gravame, il lamenta che il giudice di Parte_1
primo grado si sia pronunciato in ordine alla sussistenza nel ricorrente della invalidità permanente, che abbia assunto prove testimoniali e l'acquisizione di ulteriore documentazione ex art. 421 c.p.c. e che abbia altresì disposto C.T.U. medico-legale, sebbene non fosse in contestazione la dipendenza dell'infermità del ricorrente da causa di servizio, estendendo in tal modo il proprio giudizio all'accertamento della causa di servizio dell'infermità contratta, devoluto alla giurisdizione del g.a. - giudice del
5 rapporto di lavoro per la categoria di appartenenza del ricorrente - , e con ciò travalicando i limiti della giurisdizione sull'accertamento del diritto ai benefici assistenziali richiesti, conseguenti all'accertamento dello status di vittima del dovere.
Sostiene altresì che il primo giudice avrebbe dovuto limitarsi a verificare la sussistenza nel caso del ricorrente dei presupposti del riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei conseguenti benefici di legge sulla base della sola documentazione allegata al ricorso introduttivo e senza supplire all'onere della prova gravante sull'attore, anziché disporre C.T.U. ed esercitare in modo irrituale i poteri istruttori di cui all'art. 421 c.p.c. ai fini dell'acquisizione di documenti che il ricorrente avrebbe potuto e dovuto allegare al ricorso introduttivo.
2.1 Il primo motivo di appello deve essere disatteso.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. in particolare Cass. Sez. U. ord. n. 8982 dell'11/04/2018), in relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui ai commi 563 - 564 dell'art. 1 l. cit., o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una
P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Si è altresì osservato che tale diritto non rientra nell'ambito dei diritti inerenti al rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con la P.A. un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale.
Posta la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta nel presente giudizio, l'attività istruttoria posta in essere dal giudice di prime cure - in disparte la rilevanza ai fini della decisione del mezzo istruttorio esperito o la ritualità del ricorso all'esercizio dei poteri istruttori riservati al giudice del lavoro - non comporta il superamento dei limiti della giurisdizione correttamente adita, alla stregua del principio
6 di diritto, costantemente enunciato dalla giurisprudenza, secondo il quale
“la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della
"causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass. Sez. U ord. n. 20350 del 31/07/2018; così anche Cass. Sez. U ord. n. 2368 del 24/01/2024, secondo la quale “la regola di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base all'oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento giurisdizionale”).
3. Con il secondo motivo di appello il censura la sentenza Parte_1
impugnata per avere erroneamente ritenuto imprescrittibile il diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere, sul presupposto, pure erroneo, secondo cui “essere una persona vittima del dovere o equiparata alle vittime del dovere” costituisca uno status in senso proprio, ovvero una situazione giuridica soggettiva autonomamente tutelata rispetto al diritto soggettivo ai singoli benefici, anche sotto il profilo del diritto all'inserimento nell'elenco di cui all'art. 3 D.P.R. 243/2006, mentre la nozione di status, secondo l'appellante, è riferita ad elementi ineliminabili della persona direttamente tutelati dalla Costituzione.
Deduce altresì l'erroneità della pronuncia per avere ritenuto applicabile ai benefici economici previsti in favore delle vittime del dovere il termine di prescrizione decennale anziché quinquennale. In proposito afferma che, per la natura prettamente economica dei benefici, questi debbano ritenersi soggetti al termine di prescrizione previsto dall'art. 2948 c.c., e che pertanto, avendo il presentato domanda in via CP_1
amministrativa il 23/9/2010 - considerato che tale domanda è stata rigettata con decreto del 30/6/2014 e che l'interessato ha agito in giudizio solo in data 14/1/2020 - alla data
7 della notifica del ricorso, in data 12/3/2020, i diritti economici pretesi erano ormai prescritti.
3.1 Anche sul punto la motivazione del giudice di prime cure è immune da censure.
Invero, secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (v. Cass., Sez. L, sentenza n. 17440 del 30.05.2022) - “la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge”.
In relazione ai benefici economici previsti a favore delle vittime del dovere, trova applicazione il principio, espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte per le prestazioni previdenziali e assistenziali, secondo il quale non si applica la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., che presuppone la liquidità ed esigibilità del credito - da intendersi “non secondo la nozione comune desumibile dall'art. 1282 cod. civ., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa” (Cass. Sez. L. ord. n. 18309 del 3//9/2020), poiché “solo in tal caso il credito stesso si può considerare pagabile periodicamente e non è sufficiente, a questo fine, che tale sia soltanto in astratto, in base cioè alla disciplina legale applicabile nei momento in cui esso è sorto” (così Cass. Sez. lav., 13/01/2020
n.401) - ma la prescrizione ordinaria decennale (in tal senso v. Cass. Sez.
6-L ord. n.
18309 del 3/9/2020; per l'affermazione del medesimo principio in tema di prestazioni previdenziali v. Cass. S.U. sent. n. 17742 del 08/09/2015).
4. Nel merito, il contesta la sussistenza dei presupposti del Parte_1
diritto ai benefici spettanti alle vittime del dovere o ai soggetti ad esse equiparati, deducendo l'erronea interpretazione ed applicazione del disposto di cui all'art. 1 co.
563 L. 266/2005, nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto gli atti intimidatori asseritamente subiti dal ricorrente riconducibili all'attività lavorativa da costui espletata presso la Casa di reclusione di Augusta, e l'erroneità del riferimento del primo giudice alla nozione di “vigilanza di infrastrutture civili e militari” di cui alla
8 lett. c) del medesimo art. 1 co. 563 L. 266 cit.
Deduce altresì l'inattendibilità delle deposizioni testimoniali assunte nel giudizio di primo grado con l'audizione del fratello e del cugino del ricorrente, sia per la genericità delle dichiarazioni rese da costoro e per il lungo tempo (oltre trent'anni) trascorso tra la data degli eventi lesivi e quella della deposizione, che per lo stretto rapporto di parentela dei testi con lo stesso, sottolineando che tali eventi lesivi non sono mai stati segnalati all'Amministrazione o provati documentalmente, né risulta che siano stati accertati in sede giudiziaria.
In diritto l'Amministrazione, escluso che si versi nell'ipotesi regolata dall'art. 1 co.
564 L. 266/2005, sostiene che erroneamente il caso in esame sia stato ricondotto dal primo giudice all'ipotesi di cui all'art. 1 co. 563 lett. c) della stessa legge, affermando che la fattispecie della 'vigilanza ad infrastrutture civili e militari' agli effetti delle provvidenze previste per le vittime del dovere sia riferita alla vigilanza dei c.d. obiettivi sensibili, e che in concreto l'infermità allegata dal ricorrente non dipenda dallo svolgimento di attività di vigilanza della struttura carceraria.
Infine, afferma che il caso del ricorrente non è assimilabile all'ipotesi dell'infermità derivante dal compimento di servizi di ordine pubblico svolti all'interno della struttura.
4.1 Tali censure appaiono invece fondate.
L'art. 1 L. 466 del 13/8/1980, introducendo all'art. 3 L. 629/1973 - in tema di speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, di cui alla legge 22/2/1968 n. 101 - un ulteriore comma, dispone che “per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui all'art. 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonché quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso".
Il successivo art. 3 prevede inoltre una speciale elargizione in favore di talune categorie
- magistrati ordinari, militari dell'Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza,
9 Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, Corpo degli agenti di custodia, personale del Corpo forestale dello Stato, funzionari di pubblica sicurezza, personale del Corpo di polizia femminile, personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, vigili del fuoco, appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso - che, “in attività di servizio” e “per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli
1 e 2 della presente legge” - dove all'art. 2 si fa riferimento alle famiglie dei vigili del fuoco e dei militari delle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso – abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego.
La legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine della “progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564” (così all'art. 1 co. 562, con previsione di una specifica spesa annua per tale causale), all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Il successivo comma 564 dispone inoltre che “sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563” coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, “in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura”, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che “siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
10 In seguito, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 565, della citata legge n.
266 del 2005, il D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 - regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati - all'art. 1, comma 1, definisce: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302,
23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e dalla legge 3 agosto 2004,
n. 206; b) per missioni di qualunque natura, “le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente”; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le “condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie
e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Dal quadro normativo poc'anzi richiamato si desume che, ai fini della estensione ad altre categorie di vittime del dovere dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, con la previsione normativa di cui all'art. 1 comma
563 sono state individuate talune attività, ritenute dalla legge pericolose, che nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità possono portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere. Di contro, nel successivo comma 564, è prevista l'estensione delle medesime tutele a favore dei “soggetti equiparati”, che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o infermità da cui sia derivato il decesso in attività – diverse da quelle elencate al comma 563 lett. da a) a f) – “in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura” e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio “per le particolari condizioni ambientali od operative”, divenute dunque pericolose per l'intervento di circostanze eccezionali. In tale ipotesi, la tutela a favore delle vittime del dovere opera mediante formulazione di una fattispecie aperta che assicura protezione analoga a quella prevista per le attività elencate al precedente comma 563, purché la riportata infermità dipenda dallo svolgimento di missioni di qualunque natura, da intendersi, in senso lato, “nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale
11 militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi
o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari”, purché
l'infermità in qualunque tipo di servizio - non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio – dipenda dal verificarsi di «particolari condizioni»
(in tal senso v. Cass. Sez. L. sent. n. 16571 del 31/7/2020).
Tale condizione, specifica e aggiuntiva, è definita dal citato D.P.R. n. 243 del 2006 nel senso che rilevano “condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (art. 1 lett. c) D.P.R. 243/2006 citato).
4.2. Tanto premesso in ordine alla disciplina che regola la materia esaminata, la
Suprema Corte (v. in particolare la cit. Cass. Sez. L. sent. n. 16571 del 31/7/2020) ha chiarito che la dipendenza dell'infermità posta a fondamento della domanda di riconoscimento delle provvidenze previste a favore delle vittime del dovere da alcune delle attività elencate nel comma 563 non prevede, a differenza delle attività contemplate dal successivo comma 564, la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali. Non è, tuttavia, sufficiente ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1 co. 563 L.
266/2005, che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle specifiche attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f) del comma citato, essendo necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità o del rischio tipicamente proprio delle suddette attività.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che “... l'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, nel dettare la definizione di “vittime del dovere”, assimila i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto ai “soggetti di cui all'articolo 3 della legge
13 agosto 1980, n. 466”, vale a dire ai dipendenti pubblici civili e militari che “per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli
12 articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente”.
Sennonché, l'art. 1, l. n. 466/1980, espressamente prevede che le lesioni rilevanti ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere debbano essere riportate “in conseguenza di eventi […] dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso”; e in presenza di un tale disposto normativo, l'assimilazione tra le due categorie sancita dal legislatore non può non indurre l'interprete a ritenere che anche gli “eventi verificatisi
[…] in operazioni di soccorso”, di cui all'art. 1, comma 563, lett. d), l. n. 266/2005, così come quelli verificatisi nello svolgimento delle altre attività menzionate nelle lett.
a), b), c), e), f), della norma cit., debbano essere dipendenti da rischi specificamente attinenti a tali attività, ossia rappresentare una concretizzazione di quella speciale pericolosità e/o dell'assunzione di quel rischio qualificato che – come già posto in evidenza da Cass. n. 29204 del 2021 – il legislatore ha considerato per differenziare la categoria delle vittime del dovere rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti che possano riportare un'infermità per causa di servizio: diversamente argomentando, infatti, la ratio sottesa all'assimilazione tra le due categorie di vittime del dovere verrebbe a smarrirsi e “gli altri dipendenti pubblici” verrebbero a godere, ai fini in discorso, di un trattamento di favore rispetto a quelli di cui all'art. 3, l. n. 466/1980, ciò che non potrebbe non indurre dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con
l'art. 3, comma 1°, Cost.- Proprio per ciò deve escludersi che, ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere, sia sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dall'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005: è necessario, piuttosto, che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio di quelle determinate attività” (Cass. Sez. L. sent. n. 34299 del 24/12/2024).
4.3. Orbene, posto l'avvenuto riconoscimento al , in sede amministrativa, della CP_1
dipendenza da causa di servizio dell'infermità psichica da cui risulta affetto, secondo l'appellato sussisterebbero anche le condizioni per il riconoscimento dello status di
13 vittima del dovere in base ad una nozione ampia della categoria dei beneficiari, in linea con l'estensione dei benefici a favore delle vittime del dovere prevista dall'art. 1 co.
562 L. 266/2005, nell'ambito della quale l'elencazione delle attività di servizio contenuta nel successivo comma 563 sarebbe, a suo dire, “puramente indicativa e non certo esaustiva”.
4.4. Tale assunto non può essere condiviso.
Ai fini della estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità
e del terrorismo, l'art. 1 co. 562 L. 266/2005 rimanda ai successivi commi 563 e 564, rispetto ai quali il riconoscimento dello status di vittima del dovere richiede, nelle ipotesi di cui al comma 563, l'allegazione e la prova che l'invalidità riportata dal pubblico dipendente in attività di servizio o nell'espletamento di funzioni di istituto costituisca effetto diretto delle lesioni riportate in alcuna delle attività pericolose ivi elencate, e nella fattispecie di cui al comma 564 che l'infermità permanentemente invalidante sia stata contratta “in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura”, riconosciute dipendenti da causa di servizio “per le particolari condizioni ambientali od operative”, non essendo sufficiente, per le ragioni esposte in precedenza, la mera dipendenza della infermità da causa di servizio (v. Cass. sez. un., 21/09/2017,
n.21969). L'interpretazione della normativa proposta dall'appellato, secondo il quale la volontà del legislatore tenderebbe ad ancorare la qualificazione di vittima del dovere ed il riconoscimento dei conseguenti benefici “solo marginalmente alla causa (attività di servizio, espletamento di funzioni di istituto, particolari condizioni ambientali, missioni ...) ed invece fondamentalmente all'effetto (infermità o invalidità permanente
o decesso)” è smentita dal tenore della normativa applicabile e dai precisi requisiti da essa previsti.
Nel caso del , la genericità delle allegazioni proposte in merito alle funzioni svolte CP_1
all'interno della casa di reclusione presso la quale ha operato non consente di ritenere l'attività, individuata quale causa dell'infermità accertata nel predetto, ascrivibile ad alcuna delle fattispecie elencate nell'art. 1 comma 563 L. 266/2005.
Sotto tale profilo si osserva che lo svolgimento di attività di vigilanza presso la struttura
14 carceraria - ove questa sia individuata come causa diretta dell'infermità contratta dall'operatore di polizia penitenziaria - non dà diritto, alla stregua dell'art. 1 co. 563 L.
266/2005, al riconoscimento dello status di vittime del dovere e ai correlati benefici se non in presenza di una specifica connotazione di tale servizio nei termini chiariti dalla giurisprudenza di legittimità, che in proposito ha affermato: “Costituisce presupposto per il riconoscimento dell'emolumento la vigilanza ad infrastrutture civili e militari, alla quale non può ricondursi la sorveglianza dei detenuti da parte della Polizia penitenziaria” (così Cass. Sez. L. 14/6/2024 n. 16610, in massima). La Suprema Corte in particolare ha precisato: “9. Una diversa accezione della vigilanza che, in contrasto con la lettera e con lo spirito della legge, la disancori da ogni riferimento all'infrastruttura civile e militare, priverebbe tale nozione della necessaria capacità selettiva, correlata alla massima d'esperienza che vuole intrinsecamente rischioso il compito di sorvegliare infrastrutture vulnerabili agli attacchi. Per questa via, si assimilerebbero fattispecie che, anche dal punto di vista empirico, si rivelano eterogenee. Invero, il servizio di guardia dell'infrastruttura, con i rischi che gli sono connaturati, non può essere comparato all'attività svolta a contatto con i detenuti, che non ha quale referente immediato e riconoscibile l'infrastruttura in quanto tale, secondo la dizione consapevolmente adoperata dalla legge .... A voler assecondare
l'interpretazione propugnata nel ricorso, tutte le attività che sono appannaggio della polizia penitenziaria, in quanto si collocano in un'infrastruttura conforme al paradigma normativo, sarebbero in maniera indiscriminata riconducibili a una vigilanza intesa con tale latitudine” (Cass. Sez. L. n. 16610/2024 cit.).
Alla stregua del chiaro indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, non è, dunque, sufficiente ad integrare la fattispecie di cui all'art. 1 co. 563 lett. c) lo svolgimento di funzioni di sorveglianza all'interno della struttura carceraria, dovendosi intendere che la fattispecie contemplata dalla richiamata disposizione normativa corrisponde alla specifica attività di sorveglianza ad infrastrutture.
Né l'appellato ha fornito elementi che consentano di ricondurre l'infermità ad altra specifica fattispecie tra quelle elencate nell'art. 1 co. 563 L. 266 cit., essendosi limitato
15 ad affermare di avere sempre mantenuto nel corso degli anni una condotta lavorativa irreprensibile e di avere conseguito giudizi positivi in relazione al proprio rendimento complessivo, alla capacità di giudizio e alle competenze professionali, senza tuttavia offrire idonea allegazione circa i compiti e le attività svolti in concreto nell'ambito delle proprie funzioni di istituto.
5. Passando ad esaminare il disposto di cui all'art. 1 co. 564 L. 266/2005, non ricorre nel caso del ricorrente, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei correlati benefici, il necessario presupposto dell'infermità contratta in occasione o a seguito dello svolgimento di una missione di qualsivoglia natura, autorizzata dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente, né della dipendenza da causa di servizio correlata a “particolari condizioni ambientali od operative” che implichino l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio comportanti una esposizione del dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Secondo l'orientamento espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità – v. in particolare Cass. S.U. n. 21969 del 21/9/2017 – è a tal fine necessario “identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto vittima del dovere, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito” (sul punto v. anche Cass. Sez. VI ord.
16/12/2020 n. 28696).
Ebbene, non vi è sul punto alcuna specifica allegazione del ricorrente.
In proposito, non è sufficiente l'attribuzione degli episodi di incendio ad autovetture dell'interessato o di propri congiunti, ritenuti dal ricorrente fonte di fortissimo stress e causa del disturbo psichico aggravatosi nel tempo, all'attività lavorativa di agente di
Polizia Penitenziaria da costui svolta, poiché da tali episodi – anche ammettendone la riconducibilità alle funzioni d'istituto svolte dall'appellato – non emergono elementi anche presuntivi in ordine all'ambiente o alle condizioni di lavoro in cui il Listo
16 operava. Invero dai documenti allegati non emerge la matrice degli incendi denunciati, per uno dei quali (v. certificazione della Procura della Repubblica di Siracusa del
15/7/1994, in relazione all'incendio dell'autovettura della compagna del , CP_1 [...]
in data 16/5/1994), l'Autorità giudiziaria ha persino disposto CP_3
l'archiviazione del procedimento per “insussistenza di elementi di reato”. Inoltre, con riferimento all'episodio del 19/4/1995, relativo all'incendio dell'autovettura Audi 80 tg. AB 369 DH, di proprietà della compagna del , lo stesso ricorrente nella propria CP_1
relazione datata 6/6/1995, indirizzata al Direttore della Casa di reclusione di Augusta, dichiarava “lo scrivente comunque non ritiene oggettivamente di non poter escludere che l'accaduto sia da collegare all'attività di servizio” da lui svolta, senza offrire alcuna specifica indicazione in ordine ad eventuali sospetti o ad un possibile movente dell'atto, ove ritenuto diretto a lui anziché alla proprietaria dell'autovettura.
Nessun elemento ulteriore emerge, infine, dalle dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado dal teste , fratello del ricorrente, all'epoca dei fatti dipendente di Tes_1
una ditta metalmeccanica, il quale ha attribuito i diversi “attentati” incendiari, subiti da lui e dal fratello, al lavoro di guardia penitenziaria svolto da quest'ultimo, senza tuttavia specificare le ragioni di tale convinzione: “Non sono al corrente se il ricorrente avesse prima subito minacce”. Né si reputa sufficiente quanto riferito dal teste in ordine ad un episodio nel quale era stato chiamato “come il fratello dello sbirro”, non essendo stati offerti elementi utili alla collocazione temporale di tale episodio, all'identità del responsabile, all'eventuale collegamento con specifiche attività o iniziative del ricorrente nello svolgimento delle proprie mansioni di agente di Polizia Penitenziaria
o a particolari vicende o ragioni che possano avere determinato nell'ambiente di lavoro e nel quotidiano svolgersi dell'attività di sorveglianza dei detenuti condizioni di particolare ostilità nei suoi confronti.
Non offre elementi ulteriori utili ai fini della ricostruzione dei rapporti del con CP_1
l'ambiente carcerario la testimonianza del cugino , il quale, pur avendo Testimone_2
riferito, genericamente, che al mercato dove lavorava “si diceva che avevano bruciato la macchina a mio cugino appellandolo pezzo di guardia, in senso dispregiativo”, non
17 ha fornito elementi utili alla identificazione, nel caso del , delle condizioni CP_1
richieste dall'art. 1 co. 563 e 564 L. 266/2005 ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Né, infine, può essere valorizzata, sotto tale profilo, una specifica pericolosità del servizio interno alla struttura carceraria, rispetto al quale, dovendosi escludere, per quanto detto in precedenza, la riconducibilità ad alcuna delle fattispecie elencate nel comma 563, l'accertamento delle “particolari condizioni ambientali od operative” costituisce requisito ulteriore afferente all'attività lavorativa intesa come causa dell'infermità, rimasto indimostrato.
6.
Per questi motivi
, ogni altra questione assorbita, l'appello proposto dal
[...]
merita accoglimento. Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la Parte_1
domanda proposta da deve essere rigettata, non ricorrendo i presupposti CP_1
per il riconoscimento dello status di vittima del dovere e delle conseguenti provvidenze.
7. Ex art. 91 c.p.c., alla stregua del principio secondo il quale, in caso di riforma della sentenza impugnata, il giudice dell'appello è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese di lite alla stregua dell'esito complessivo della lite
(da ultimo v. sez. III, 13/06/2024, n.16526), l'appellato va condannato CP_1
al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi, secondo i parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147 (che, ex art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa, in complessivi € 6.000,00 per compensi professionali per il giudizio di primo grado, e in complessivi € 7000,00 per il giudizio di appello, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato.
Le spese di C.T.U., come liquidate nel giudizio di primo grado, vanno infine definitivamente poste a carico dell'appellato.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta in giudizio da Parte_1
18 ; CP_1
condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore del , liquidate in € 6.000,00 per compensi Parte_1
professionali per il giudizio di primo grado e in € 7000,00 per il giudizio di appello, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato;
pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico dell'appellato.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Dott.ssa Elvira Maltese
19