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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/02/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 12/02/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4876 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Gentile Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: contributi Gestione Separata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.5.2024, adiva l'intestato Tribunale Parte_1
del lavoro, al fine di sentir dichiarare non dovuta la complessiva somma di euro 5.087,06, CP_ quale pretesa dall' in virtù di avviso bonario notificatogli in data 10.4.2024, a titolo di contributi e relative somme aggiuntive afferenti alla Gestione Separata per l'anno 2017.
A sostegno della domanda eccepiva, in via preliminare, la prescrizione quinquennale dei contributi, deducendo, altresì, la non debenza delle sanzioni irrogate per asserita evasione.
Sulla scorta di quanto esposto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “a) IN VIA
PRELIMINARE: dichiarare estinto per intervenuta prescrizione il credito preteso dall' CP_1
(con relative sanzioni) richiesto con l'Avviso e Recupero Credito oggetto di CP_2
opposizione b) NEL MERITO: - qualora malauguratamente non fosse accolta l'assorbente eccezione preliminare di prescrizione - dichiarare non dovuto all' il pagamento delle CP_1 sanzioni richieste, per “Evasione Contributiva”, per un totale complessivo pari a € 2.100,74, pertanto, annullare e/o revocare e, in ogni caso, porre nel nulla l'avviso con il quale è stato richiesto il suddetto pagamento. c) In ogni caso, condannare l' al pagamento delle spese CP_1
e competenze di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i compensi”. CP_ L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 12.2.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, sulla scorta dei motivi di seguito esposti.
2.1. Va opportunamente premesso che non è sorta contestazione circa il fatto costitutivo CP_ sotteso all'iscrizione dell'odierno istante nella Gestione Separata dell' essendo incontroverso che, nell'anno di riferimento (2017), egli abbia esercitato attività libero- professionale quale commercialista, producendo reddito da lavoro autonomo.
Trova, pertanto, applicazione l'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995, a mente del quale
“A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria CP_1
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni (…)”.
2.2. Ciò posto, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente s'appalesa destituita di fondamento. CP_ Vero è che – contrariamente a quanto prospettato dall' – la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (Cass. Sez.
Lav. n. 27950/2018; Cass. Sez. Lav. n. 10273/2021).
L'obbligazione contributiva, difatti, sorge da un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali è mera dichiarazione di scienza e non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria (Cass. Sez. Lav. n.
32685/2022).
2 Tali enunciazioni di principio sono coerenti con la disciplina generale dell'art. 2935 cod. civ., che fa decorrere la prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e conferisce rilievo, quale fattore impeditivo, alla sola impossibilità giuridica di esercitarlo.
Per giurisprudenza costante della Suprema Corte, l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella legata a cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, che rilevano nelle specifiche e tassative ipotesi di sospensione enucleate dall'art. 2941 cod. civ. (Cass. Sez. Lav. 11 settembre 2018, n. 22072; più di recente, cfr. Cass.
Sez. Lav. 6 novembre 2024, n. 28594).
2.3. Nel caso di specie, il termine di versamento dei contributi per l'anno 2017 scadeva –
CP_ pacificamente – il 2.7.2018 (cfr., in tal senso, la Circolare n. 82 del 14.6.2018, doc. 2, fascicolo di parte ricorrente), sicchè, alla data di ricezione dell'avviso bonario (10.4.2024), non era ancora maturata alcuna prescrizione, tenuto conto, a tal fine, della speciale causa di sospensione della prescrizione, quale introdotta dalla disciplina emergenziale per Covid-19.
2.4. Più in dettaglio, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, al secondo comma dispone che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Pertanto, in forza dell'art. 37 D.L. n. 18/2020, il termine di prescrizione del credito previdenziale per cui è causa è stato sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, per 129 giorni.
È seguito un secondo periodo di sospensione, di ulteriori 182 giorni, in forza dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, convertito in L. n. 21/2021, ai sensi del quale: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
3 Alla luce di quanto precede, la prescrizione dei contributi è rimasta sospesa per un periodo complessivo di 311 giorni: dal 23.2.2020 al 30.6.2020 (129 giorni) ex art. 37, comma 2, D.L.
n. 18/2020, e dall'1.1.2021 al 30.6.2021 (182 giorni) ex art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020.
2.5. Nella specie, il termine di prescrizione ex art. 3, comma 9, L. n. 335/1995 scadeva il giorno 8.5.2024 (2.7.2018 + 5 anni = 2.7.2023 + 311 giorni).
Né, d'altro canto, s'appalesa pertinente il richiamo all'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015 (e la lettura datane dal ricorrente nelle note di trattazione depositate in data 18.10.2024), poiché detta disposizione attiene alla diversa ipotesi della sospensione dei termini di versamento
(anche dei contributi previdenziali) nonché dei termini di prescrizione e decadenza in materia di “liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”, laddove le disposizioni emergenziali successivamente emanate sanciscono, con previsione generalizzata, la sospensione della prescrizione dei contributi previdenziali per il complessivo periodo ivi stabilito.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
2.6. La residua domanda attorea – diretta a sentir dichiarare non dovute le sanzioni per evasione contributiva, in misura di euro 2.100,74 – è, invece, fondata e va accolta. CP_ Invero, l' deduce di aver correttamente calcolato le sanzioni ai sensi dell'art. 116, comma
8, lett. b) della legge n. 388/2000 (calcolo per evasione), atteso che il ricorrente, pur avendo prodotto e dichiarato reddito da lavoro autonomo nel Quadro RE del Modello Unico, avrebbe omesso di compilare il Quadro RR della dichiarazione dei redditi relativo alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti tenuti ad iscriversi alla Gestione
Separata.
La prospettazione difensiva dell' non può essere condivisa. CP_3
Invero, l'art. 116, comma 8, lett. a) e b) della L. n. 388 del 2000 testualmente recita: “
8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;
la sanzione civile non può essere
4 superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale,
l'applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui al primo periodo della presente lettera”.
Come ripetutamente statuito dalla Suprema Corte, non è predicabile “un automatismo (…) tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo”, restando demandato al Giudice di merito l'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito, rilevante anche ai fini del regime sanzionatorio applicabile (Cass. Sez. Lav. n. 7254/2021; Cass. Sez. Lav. n. 28710/2022).
Una condotta connotata in modo così pregnante mal si concilia, quindi, con l'automatismo
CP_ propugnato dall' e postula un puntuale accertamento di fatto in ordine al coefficiente psicologico del professionista inadempiente, che non si può evincere dal mero dato dell'omessa compilazione del quadro RR, in difetto di altri elementi che avvalorino il contegno doloso (Cass. Sez. Lav., 1 settembre 2023, n. 25598).
Nella specie, non si rinvengono – né, d'altro canto, sono stati dedotti dall'Ente – specifici fatti indicativi dell'intento del contribuente di occultare dolosamente il credito contributivo, tanto
5 più che, come ammesso dallo stesso resistente, l'odierno ricorrente ha espressamente CP_3
dichiarato nel quadro LM34 del modello Unico 2018 il reddito per lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta 2017, esponendo l'importo (lordo e netto) di euro
12.443,00.
Ne discende che la mancata compilazione del quadro RR, per le ragioni sopra esposte, integra la fattispecie della mera omissione contributiva e non quella (più grave) della evasione, con la conseguenza che le sanzioni dovranno essere rideterminate nei limiti di quanto previsto dall'art. 116, comma 8, lett. a) della L. n. 388 del 2000.
3. Le spese di lite vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., stante l'accoglimento del ricorso solo limitatamente alla misura delle sanzioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4876/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta da Parte_1
CP_
la somma di euro 2.100,74, quale pretesa dall' a titolo di somme aggiuntive ex
[...]
art. 116, comma 8, lett. b) della L. n. 388/2000 sui contributi relativi alla Gestione Separata per l'anno 2017;
b) rigetta, per il resto, il ricorso;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 12/02/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 12/02/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4876 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Gentile Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: contributi Gestione Separata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.5.2024, adiva l'intestato Tribunale Parte_1
del lavoro, al fine di sentir dichiarare non dovuta la complessiva somma di euro 5.087,06, CP_ quale pretesa dall' in virtù di avviso bonario notificatogli in data 10.4.2024, a titolo di contributi e relative somme aggiuntive afferenti alla Gestione Separata per l'anno 2017.
A sostegno della domanda eccepiva, in via preliminare, la prescrizione quinquennale dei contributi, deducendo, altresì, la non debenza delle sanzioni irrogate per asserita evasione.
Sulla scorta di quanto esposto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “a) IN VIA
PRELIMINARE: dichiarare estinto per intervenuta prescrizione il credito preteso dall' CP_1
(con relative sanzioni) richiesto con l'Avviso e Recupero Credito oggetto di CP_2
opposizione b) NEL MERITO: - qualora malauguratamente non fosse accolta l'assorbente eccezione preliminare di prescrizione - dichiarare non dovuto all' il pagamento delle CP_1 sanzioni richieste, per “Evasione Contributiva”, per un totale complessivo pari a € 2.100,74, pertanto, annullare e/o revocare e, in ogni caso, porre nel nulla l'avviso con il quale è stato richiesto il suddetto pagamento. c) In ogni caso, condannare l' al pagamento delle spese CP_1
e competenze di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i compensi”. CP_ L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 12.2.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, sulla scorta dei motivi di seguito esposti.
2.1. Va opportunamente premesso che non è sorta contestazione circa il fatto costitutivo CP_ sotteso all'iscrizione dell'odierno istante nella Gestione Separata dell' essendo incontroverso che, nell'anno di riferimento (2017), egli abbia esercitato attività libero- professionale quale commercialista, producendo reddito da lavoro autonomo.
Trova, pertanto, applicazione l'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995, a mente del quale
“A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria CP_1
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni (…)”.
2.2. Ciò posto, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente s'appalesa destituita di fondamento. CP_ Vero è che – contrariamente a quanto prospettato dall' – la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (Cass. Sez.
Lav. n. 27950/2018; Cass. Sez. Lav. n. 10273/2021).
L'obbligazione contributiva, difatti, sorge da un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali è mera dichiarazione di scienza e non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria (Cass. Sez. Lav. n.
32685/2022).
2 Tali enunciazioni di principio sono coerenti con la disciplina generale dell'art. 2935 cod. civ., che fa decorrere la prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e conferisce rilievo, quale fattore impeditivo, alla sola impossibilità giuridica di esercitarlo.
Per giurisprudenza costante della Suprema Corte, l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella legata a cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, che rilevano nelle specifiche e tassative ipotesi di sospensione enucleate dall'art. 2941 cod. civ. (Cass. Sez. Lav. 11 settembre 2018, n. 22072; più di recente, cfr. Cass.
Sez. Lav. 6 novembre 2024, n. 28594).
2.3. Nel caso di specie, il termine di versamento dei contributi per l'anno 2017 scadeva –
CP_ pacificamente – il 2.7.2018 (cfr., in tal senso, la Circolare n. 82 del 14.6.2018, doc. 2, fascicolo di parte ricorrente), sicchè, alla data di ricezione dell'avviso bonario (10.4.2024), non era ancora maturata alcuna prescrizione, tenuto conto, a tal fine, della speciale causa di sospensione della prescrizione, quale introdotta dalla disciplina emergenziale per Covid-19.
2.4. Più in dettaglio, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, al secondo comma dispone che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Pertanto, in forza dell'art. 37 D.L. n. 18/2020, il termine di prescrizione del credito previdenziale per cui è causa è stato sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, per 129 giorni.
È seguito un secondo periodo di sospensione, di ulteriori 182 giorni, in forza dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, convertito in L. n. 21/2021, ai sensi del quale: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
3 Alla luce di quanto precede, la prescrizione dei contributi è rimasta sospesa per un periodo complessivo di 311 giorni: dal 23.2.2020 al 30.6.2020 (129 giorni) ex art. 37, comma 2, D.L.
n. 18/2020, e dall'1.1.2021 al 30.6.2021 (182 giorni) ex art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020.
2.5. Nella specie, il termine di prescrizione ex art. 3, comma 9, L. n. 335/1995 scadeva il giorno 8.5.2024 (2.7.2018 + 5 anni = 2.7.2023 + 311 giorni).
Né, d'altro canto, s'appalesa pertinente il richiamo all'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015 (e la lettura datane dal ricorrente nelle note di trattazione depositate in data 18.10.2024), poiché detta disposizione attiene alla diversa ipotesi della sospensione dei termini di versamento
(anche dei contributi previdenziali) nonché dei termini di prescrizione e decadenza in materia di “liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”, laddove le disposizioni emergenziali successivamente emanate sanciscono, con previsione generalizzata, la sospensione della prescrizione dei contributi previdenziali per il complessivo periodo ivi stabilito.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
2.6. La residua domanda attorea – diretta a sentir dichiarare non dovute le sanzioni per evasione contributiva, in misura di euro 2.100,74 – è, invece, fondata e va accolta. CP_ Invero, l' deduce di aver correttamente calcolato le sanzioni ai sensi dell'art. 116, comma
8, lett. b) della legge n. 388/2000 (calcolo per evasione), atteso che il ricorrente, pur avendo prodotto e dichiarato reddito da lavoro autonomo nel Quadro RE del Modello Unico, avrebbe omesso di compilare il Quadro RR della dichiarazione dei redditi relativo alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti tenuti ad iscriversi alla Gestione
Separata.
La prospettazione difensiva dell' non può essere condivisa. CP_3
Invero, l'art. 116, comma 8, lett. a) e b) della L. n. 388 del 2000 testualmente recita: “
8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;
la sanzione civile non può essere
4 superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale,
l'applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui al primo periodo della presente lettera”.
Come ripetutamente statuito dalla Suprema Corte, non è predicabile “un automatismo (…) tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo”, restando demandato al Giudice di merito l'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito, rilevante anche ai fini del regime sanzionatorio applicabile (Cass. Sez. Lav. n. 7254/2021; Cass. Sez. Lav. n. 28710/2022).
Una condotta connotata in modo così pregnante mal si concilia, quindi, con l'automatismo
CP_ propugnato dall' e postula un puntuale accertamento di fatto in ordine al coefficiente psicologico del professionista inadempiente, che non si può evincere dal mero dato dell'omessa compilazione del quadro RR, in difetto di altri elementi che avvalorino il contegno doloso (Cass. Sez. Lav., 1 settembre 2023, n. 25598).
Nella specie, non si rinvengono – né, d'altro canto, sono stati dedotti dall'Ente – specifici fatti indicativi dell'intento del contribuente di occultare dolosamente il credito contributivo, tanto
5 più che, come ammesso dallo stesso resistente, l'odierno ricorrente ha espressamente CP_3
dichiarato nel quadro LM34 del modello Unico 2018 il reddito per lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta 2017, esponendo l'importo (lordo e netto) di euro
12.443,00.
Ne discende che la mancata compilazione del quadro RR, per le ragioni sopra esposte, integra la fattispecie della mera omissione contributiva e non quella (più grave) della evasione, con la conseguenza che le sanzioni dovranno essere rideterminate nei limiti di quanto previsto dall'art. 116, comma 8, lett. a) della L. n. 388 del 2000.
3. Le spese di lite vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., stante l'accoglimento del ricorso solo limitatamente alla misura delle sanzioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4876/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta da Parte_1
CP_
la somma di euro 2.100,74, quale pretesa dall' a titolo di somme aggiuntive ex
[...]
art. 116, comma 8, lett. b) della L. n. 388/2000 sui contributi relativi alla Gestione Separata per l'anno 2017;
b) rigetta, per il resto, il ricorso;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 12/02/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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