Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/06/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n.1091/2024
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
* * *
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1091 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Cannatà
- ricorrente –
e
(nata a [...] l'[...] – c.f. ), Controparte_1 C.F._2
(nato a Preston in [...] il [...] – c.f. CP_2 C.F._3
– erede di , Persona_1
(nato a Preston in [...] il [...] – c.f. Controparte_3
– erede di ), C.F._4 Persona_1
(nato a [...] il [...] – c.f. – Controparte_4 C.F._5 erede di ), Persona_1
(nata a [...] il [...] – c.f. , CP_5 C.F._6
(nata a [...] il [...] – c.f. ), Controparte_6 C.F._7
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Controparte_7 C.F._8
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Controparte_8 C.F._9
(nato a [...] il [...] – c.f. ), CP_9 C.F._10
(nata a [...] il [...] – c.f. ), CP_10 C.F._11
- resistenti contumaci –
e nel contraddittorio con
(c.f. ), in persona del legale Controparte_11 P.IVA_1 rappresentante pro tempore
- terzo chiamato contumace –
1
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11/06/2025.
* * *
In fatto e diritto
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. ha convenuto in Parte_1 giudizio , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
e per sentir dichiarare nei loro confronti l'avvenuto acquisto, CP_9 CP_10
a titolo di usucapione, della proprietà del fabbricato sito nel Comune di Rosarno alla via
Pompei n. 17 (identificato nel NCEU al foglio 21, particella n. 269 sub 18, PT, cat. A/4, classe 2, consistenza 2 vani, rendita €. 49,58).
La ricorrente ha riferito che il fabbricato su indicato risulta intestato ai resistenti ed ai loro danti causa ed ha dedotto a fondamento della propria domanda di averlo utilizzato uti dominus per oltre vent'anni in modo pacifico, continuo ed esclusivo esercitando sullo stesso tutte le attività connesse alla sua natura.
Il contraddittorio è stato esteso all' , quale creditore Controparte_11 iscritto.
I resistenti non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
In via istruttoria è stata assunta la testimonianza di e di Testimone_1 [...]
. Tes_2
All'udienza dell'11/06/2025 la ricorrente ha precisato le conclusioni, rinunciando al deposito di memoria conclusionale, ed il Tribunale ha trattenuto la causa per la decisione.
La domanda formulata dalla ricorrente è fondata e merita accoglimento.
In via preliminare si rileva che, sotto l'aspetto della legittimazione processuale e dell'integrità del contraddittorio in ordine allo specifico petitum spiegato, la ricorrente ha prodotto certificazione catastale da cui risulta l'intestazione del bene per cui è causa a nome dei resistenti e dei danti causa. E' stata, altresì, allegata agli atti la documentazione attestante che nei RR.II. non risultano trascritti atti comportanti la variazione della titolarità del bene.
Nel merito, le risultanze istruttorie consentono di ritenere sufficientemente raggiunta la prova della sussistenza degli elementi costitutivi dell'acquisto per usucapione, sia con riguardo al possesso che al decorso del tempo.
Osserva il Tribunale che l'elemento oggettivo del possesso – cioè il potere sulla cosa manifestato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà – è stato accertato attraverso la prova testimoniale;
sul punto è consolidato l'orientamento giurisprudenziale, che questo giudice condivide, secondo il quale la prova dell'avvenuta usucapione, in quanto vertente su una situazione di fatto, non è soggetta a limitazioni legali di talché può essere legittimamente fornita anche per mezzo di testimoni.
2 Orbene, nel caso di specie la circostanza che la ricorrente abbia posseduto per più di venti anni il fabbricato in modo pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto è stata chiaramente riferita da entrambi i testi escussi (si vedano le deposizioni rese all'udienza dell'11/06/2025).
Accertato in capo all'istante l'oggettivo possesso del bene, incombeva sui resistenti l'onere processuale di dedurre e dimostrare che tale potere sia stato espressione di una mera detenzione o sia derivato da atti di tolleranza (per tutte: Cass. 5415/1990); in mancanza di siffatta contestazione deve, dunque, ritenersi acclarato nel caso in esame l'elemento oggettivo della fattispecie acquisitiva di cui agli artt. 1158 e ss. c.c..
Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso utile ad usucapire, occorre aggiungere che non vi è in atti alcun elemento idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore della ricorrente in presenza del corpus possessionis.
Quanto al decorso del tempo, trattandosi di usucapione di un immobile (e non rientrando nella particolare disciplina di cui agli artt. 1159 e 1159 bis c.c.) il termine normativamente previsto è quello ventennale.
In considerazione delle dichiarazioni testimoniali sopra riportate, il termine a quo in cui la ricorrente ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sul bene in questione va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
Si osserva, infine, che in atti non vi è la prova negativa – il cui onere incombeva sempre sulle parti resistenti – che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
Pertanto, sussistendo tutti i requisiti normativamente richiesti per la fattispecie acquisitiva di cui trattasi, la ricorrente deve essere dichiarata proprietaria del bene indicato in citazione per averlo usucapito.
In ragione dello specifico oggetto del giudizio e della mancata contestazione delle parti convenute, si ritiene vi siano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, ,
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, e e nel contraddittorio con la
[...] CP_9 CP_10 [...]
, così provvede: Controparte_11
• Dichiara, ad ogni effetto di legge, che ha acquistato a titolo di Parte_1 usucapione la proprietà del fabbricato sito nel Comune di Rosarno alla via
3 Pompei n. 17 (identificato nel NCEU al foglio 21, particella n. 269 sub 18, PT, cat. A/4, classe 2, consistenza 2 vani, rendita €. 49,58).
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Piero Viola
4