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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 19/12/2025, n. 23232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23232 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23232/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14068/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14068 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato US FR , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) - Ambasciata d'Italia a Islamabad, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per la declaratoria d’illegittimità
-previa tutela cautelare-
del silenzio serbato dall’Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento per formalizzare l’istanza di visto d’ingresso per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 il dott. BE RI NO ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con gravame ex art. 117 cpa , il ricorrente, di nazionalità pakistana, ha proposto l’accertamento – previa tutela cautelare - dell'illegittimità del silenzio formatosi sulla sua precedente richiesta di formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio presso la competente Ambasciata d’Italia a Islamabad.
All’udienza camerale del 15/12/2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Riguardo al contenzioso in esame, il Collegio ritiene di evidenziare quanto segue.
Risulta, da ultimo, depositatata in giudizio la mail del SUI di Ascoli Piceno del 26/8/2025 , che – riguardo alla conferma ex art. 3 del DL 145/2024 del Nulla Osta al Lavoro del 19/5/2024 a favore del ricorrente - comunica che il competente Ispettorato del Lavoro ha positivamente concluso il 14/8/2025 gli accertamenti prescritti e, pertanto, la Sede di Islamabad può riscontrare la richiesta di formalizzazione dell’istanza di visto per lavoro subordinato dell’interessato.
Considerata la sostanziale conferma del precedente Nulla Osta nominativo al Lavoro - il Collegio accoglie il ricorso e – per l’effetto - condanna l’Ambasciata d’Italia in Pakistan a procedere con la massima sollecitudine - e comunque non oltre 15 giorni dalla comunicazione della presente pronuncia – alla convocazione del ricorrente per formalizzarne l’istanza di visto d’ingresso per lavoro subordinato.
Le spese di lite seguono la soccombenza del MAECI e vengono liquidate nella misura forfettaria indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e termini indicati in motivazione e - per l’effetto - ordina all’Ambasciata d’Italia a Islamabad di procedere sollecitamente alla convocazione del ricorrente per formalizzarne l’istanza di visto d’ingresso per lavoro subordinato, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Liquida le spese di lite a carico del MAECI – oltre agli accessori di legge e, ove versato dal ricorrente, al rimborso del contributo unificato - in € 1.000 (Mille ).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA IL, Presidente
BE RI NO, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE RI NO | RA IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.