Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3128/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3128/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. VIRGILI TULLIO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- premesso che la presenza di elementi di internazionalità (la moglie e la minore risiedono a Las Palmas in Spagna cfr. docc. 2 e 8) impone al Collegio di verificare se sussista la giurisdizione del giudice italiano e, compiuto tale accertamento con esito positivo, quale sia la legge applicabile alle domande formulate sia con riferimento alla separazione che alla responsabilità genitoriale.
Ebbene, con riguardo alla domanda di separazione personale, sussiste la giurisdizione del giudice italiano in forza del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003, applicabile ratione temporis, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia pagina 1 di 5
Nel caso di specie, il marito risiede stabilmente in EN (cfr. doc. 1); non rileva, d'altro canto, la residenza della moglie a Las Palmas, costituendo la residenza abituale di uno dei coniugi titolo sufficiente a radicare la giurisdizione.
Venendo alla determinazione della legge applicabile, nei procedimenti instaurati a decorrere dal
21/06/2012 trova applicazione, per quanto concerne il profilo attinente lo status, l'art. 5 comma 1 del
Regolamento U.E. n. 1259/2010, per cui “I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro”.
Orbene, il caso in esame è riconducibile alla previsione sub c), con conseguente accordo sull'applicabilità della legge italiana, atteso che nel momento in cui è stato depositato il ricorso il marito risulta cittadino italiano, residente a [...].
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti fra i genitori e la minore, posto che la minore risiede a Las Palmas con la madre, occorre verificare se sussista o meno la giurisdizione di questo
Tribunale. Orbene, si può affermare la giurisdizione di questo Tribunale ai sensi dell'art. 12, par. 1, del
Regolamento CE n. 2201 del 2003 e del consideranda n. 12, anche se la minore risiede abitualmente in
Spagna, stante l'accordo tra i genitori e la sussistenza dell'interesse della minore stessa (art. 12 citato:
“1. Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell'articolo 5, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande se:
a) almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio;
e b) la competenza giurisdizionale è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite, ed è conforme all'interesse superiore del minore”);
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
pagina 2 di 5 - viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti di seguito riportate
“1) La figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori i quali dovranno Persona_1
assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che la riguardano relativamente all'istruzione, all'educazione, alla crescita ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità, nonché delle sue inclinazioni naturali ed aspirazioni;
ciascun genitore eserciterà invece la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
2) ad oggi la figlia minore frequenta la scuola privata Waldorf a Gran Canaria (Spagna) la cui retta scolastica è di Euro 385,00 mensili, segue un corso di equitazione ed uno di yoga il cui costo sarà sopportato dai genitori in parti uguali;
3) La figlia minore vivrà insieme alla madre presso l'abitazione sita in Las Palmas (Spagna) presso la quale manterrà residenza anagrafica
4) I genitori convengono che il padre potrà vedere la figlia minore ogni volta che si recherà il Las
Palmas, compatibilmente con gli impegni della minore stessa. Le date di arrivo del padre dovranno essere comunicate con congruo preavviso alla madre e gli orari e i giorni che il padre trascorrerà con la minore saranno stabiliti e concordate previamente tra i genitori;
il padre potrà in ogni caso tenere la figlia minore presso di sé in Italia per tutto il mese di Agosto di ogni anno nonché per 15 giorni consecutivi durante il periodo Natalizio;
i coniugi convengono sin d'ora che se necessario la figlia potrà essere accompagnata nei trasferimenti da e per l'Italia oltre che dai genitori anche dai nonni e/o da persona di comune fiducia In caso di viaggi e vacanze i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente dove andranno con la figlia ed i periodi di permanenza. Entrambi i genitori cureranno di far mantenere alla figlia rapporti significativi con i nonni.
5) A titolo di contributo al mantenimento della figlia il padre si impegna e si obbliga a versare alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di Euro 250,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia dovranno essere sostenute dai genitori in misura del 50% ciascuno, secondo quanto di seguito precisato, richiamandosi all'uopo il Protocollo del Tribunale di EN in materia:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario, tickets sanitari
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal pagina 3 di 5 Servizio Sanitario Nazionale;
cure non convenzionali;
farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
- spese extra-scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato;
pre-scuola e dopo scuola;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extra-scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
spese di custodia (baby sitter); viaggi e vacanza.
Il genitore che chiede il rimborso del 50% dovrà documentare la spesa sulla base di idoneo giustificativo ed il genitore tenuto al rimborso vi provvederà, entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione del detto giustificativo, a mezzo bonifico bancario.
6) L'Assegno Unico per la figlia, se percepibile, potrà essere richiesto per intero dal padre e rimarrà di sua esclusiva spettanza
7)I genitori si autorizzano reciprocamente sin da ora al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (carta di identità e passaporto) e sin da ora acconsentono che alla minore siano rilasciati i documenti validi per l'espatrio (carta di identità e passaporto). I genitori convengono e si autorizzano reciprocamente a che la figlia minore possa recarsi all'estero, al di fuori del paese di loro residenza, con l'uno o l'altro genitore, previo preavviso, ma ove la permanenza all'estero sia superiore a quindici giorni, sarà necessario il consenso di entrambi. In caso di espatrio, il genitore che si recherà all'estero con la figlia dovrà comunicare, prima della partenza, i luoghi che saranno visitati, l'itinerario completo e ragione sociale degli hotel e/o degli alloggi in cui il minore pernotterà obbligandosi altresì
a garantire almeno un contatto telefonico giornaliero con l'altro genitore.
8) Le spese legali relative alla presente procedura saranno sostenute dalle parti in ragione di metà per ciascuna”;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che pagina 4 di 5 nato a [...] il [...] e nata a [...]_1 Parte_2
(MO) il 01/04/1972 si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 2 dicembre 2024;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELVETRO DI MODENA (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2012 Atto n. 5 Parte I
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in EN, nella camera di consiglio del 8.01.2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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