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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 5153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5153 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. LA RA, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 26 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 15479/2024 promossa da
, nata , il [...] a [...], Parte_1 Parte_2
Maine Township, IL, USA;
, nato l'[...] a [...], IL, USA;
Controparte_1
, nata il [...] a [...], IL, USA;
Parte_3
, nato il [...] a [...], IL, USA;
Controparte_2
, nata il [...] a [...], CT, USA;
Controparte_3
, nata il [...] a [...], CT, USA, Parte_4 rappresentati e difesi dall'Avv. Rossi Antonio, elettivamente domiciliati presso il suo Studio in
Salerno, via Michelangelo Testa n. 11, giusta procura in atti
ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4
resistente
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 25 novembre 2025
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 13 dicembre 2024, i ricorrenti adivano questo
Tribunale per chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis.
A tal fine esponevano di essere legati da vincolo di parentela e di essere discendenti diretti di nato a [...], il [...], il quale emigrava in America, ove, in data 5 Persona_1 dicembre 1933, nella Contea di Cook, IL, USA, si univa in matrimonio con;
che da Persona_2 tale unione nasceva il 21 marzo 1934 a Chicago, IL, USA, la quale sposava Persona_3 [...]
il 22 agosto 1959 a Chicago, IL, USA. CP_5
Da tale unione nasceva – odierna ricorrente - il 19 giugno 1963 a Maine Parte_2
Township, IL, USA. EI si univa in matrimonio con il 24 agosto 1991 nella Persona_4
Contea di Cook, IL, USA, assumendo il nome di . Parte_1
Da tale matrimonio nascevano:
- , ricorrente, l'8 ottobre 1993 a Evanston, IL, USA;
Controparte_1
- , ricorrente, il 24 febbraio 1995 a Evanston, IL, USA;
Parte_3
- , ricorrente, il 19 marzo 1997 a Evanston, IL, USA;
Controparte_2
- , ricorrente, il 21 maggio 1999 a Norwalk, CT, USA;
Controparte_3
- , ricorrente, il 21 maggio 1999 a Norwalk, CT, USA. Parte_4
Precisavano i ricorrenti che l'avo non si era mai naturalizzato cittadino Persona_1 statunitense e ciò documentavano mediante certificato di non naturalizzazione, allegato al doc. n. 2 del ricorso introduttivo.
Gli odierni ricorrenti riferivano, quindi, di non essere riusciti a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana per via amministrativa e, pertanto, adivano questo Tribunale, chiedendo dichiararsi lo status di cittadini italiani jure sanguinis.
Il , regolarmente citato in giudizio, non si è costituito. Controparte_4
Istruita con produzioni documentali, all'udienza del 26 novembre 2025 la causa veniva posta in decisione.
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Sarebbe stato infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n.
555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Per_1
Ciò, senza che si siano verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca
[...] precostituzionale. Non è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
///
I ricorrenti hanno provato di aver precedentemente presentato domanda in via amministrativa, avendo prodotto screenshot degli ingressi alla pagina Prenot@mi dal sito internet del Consolato
Generale d'Italia a Londra, Chicago o Boston, che attestano l'elevato numero di prenotazioni esistenti.
Considerato il carattere documentale del procedimento, sussistono giusti motivi per lasciare le spese di lite a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il G.O.P., definitivamente pronunciando, così decide: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che
- , nata , il [...] a [...], Parte_1 Parte_2
Maine Township, IL, USA;
- , nato l'[...] a [...], IL, USA;
Controparte_1
- , nata il [...] a [...], IL, USA;
Parte_1 Parte_3
- , nato il [...] a [...], IL, USA;
Controparte_2
- , nata il [...] a [...], CT, USA;
Controparte_3
- , nata il [...] a [...], CT, USA, Parte_4 sono cittadini italiani dalla nascita;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- lascia le spese di lite a carico dei ricorrenti.
Palermo, lì 20 dicembre 2025
IL G.O.P.
LA RA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. LA RA, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 26 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 15479/2024 promossa da
, nata , il [...] a [...], Parte_1 Parte_2
Maine Township, IL, USA;
, nato l'[...] a [...], IL, USA;
Controparte_1
, nata il [...] a [...], IL, USA;
Parte_3
, nato il [...] a [...], IL, USA;
Controparte_2
, nata il [...] a [...], CT, USA;
Controparte_3
, nata il [...] a [...], CT, USA, Parte_4 rappresentati e difesi dall'Avv. Rossi Antonio, elettivamente domiciliati presso il suo Studio in
Salerno, via Michelangelo Testa n. 11, giusta procura in atti
ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4
resistente
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 25 novembre 2025
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 13 dicembre 2024, i ricorrenti adivano questo
Tribunale per chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis.
A tal fine esponevano di essere legati da vincolo di parentela e di essere discendenti diretti di nato a [...], il [...], il quale emigrava in America, ove, in data 5 Persona_1 dicembre 1933, nella Contea di Cook, IL, USA, si univa in matrimonio con;
che da Persona_2 tale unione nasceva il 21 marzo 1934 a Chicago, IL, USA, la quale sposava Persona_3 [...]
il 22 agosto 1959 a Chicago, IL, USA. CP_5
Da tale unione nasceva – odierna ricorrente - il 19 giugno 1963 a Maine Parte_2
Township, IL, USA. EI si univa in matrimonio con il 24 agosto 1991 nella Persona_4
Contea di Cook, IL, USA, assumendo il nome di . Parte_1
Da tale matrimonio nascevano:
- , ricorrente, l'8 ottobre 1993 a Evanston, IL, USA;
Controparte_1
- , ricorrente, il 24 febbraio 1995 a Evanston, IL, USA;
Parte_3
- , ricorrente, il 19 marzo 1997 a Evanston, IL, USA;
Controparte_2
- , ricorrente, il 21 maggio 1999 a Norwalk, CT, USA;
Controparte_3
- , ricorrente, il 21 maggio 1999 a Norwalk, CT, USA. Parte_4
Precisavano i ricorrenti che l'avo non si era mai naturalizzato cittadino Persona_1 statunitense e ciò documentavano mediante certificato di non naturalizzazione, allegato al doc. n. 2 del ricorso introduttivo.
Gli odierni ricorrenti riferivano, quindi, di non essere riusciti a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana per via amministrativa e, pertanto, adivano questo Tribunale, chiedendo dichiararsi lo status di cittadini italiani jure sanguinis.
Il , regolarmente citato in giudizio, non si è costituito. Controparte_4
Istruita con produzioni documentali, all'udienza del 26 novembre 2025 la causa veniva posta in decisione.
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Sarebbe stato infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n.
555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Per_1
Ciò, senza che si siano verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca
[...] precostituzionale. Non è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
///
I ricorrenti hanno provato di aver precedentemente presentato domanda in via amministrativa, avendo prodotto screenshot degli ingressi alla pagina Prenot@mi dal sito internet del Consolato
Generale d'Italia a Londra, Chicago o Boston, che attestano l'elevato numero di prenotazioni esistenti.
Considerato il carattere documentale del procedimento, sussistono giusti motivi per lasciare le spese di lite a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il G.O.P., definitivamente pronunciando, così decide: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che
- , nata , il [...] a [...], Parte_1 Parte_2
Maine Township, IL, USA;
- , nato l'[...] a [...], IL, USA;
Controparte_1
- , nata il [...] a [...], IL, USA;
Parte_1 Parte_3
- , nato il [...] a [...], IL, USA;
Controparte_2
- , nata il [...] a [...], CT, USA;
Controparte_3
- , nata il [...] a [...], CT, USA, Parte_4 sono cittadini italiani dalla nascita;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- lascia le spese di lite a carico dei ricorrenti.
Palermo, lì 20 dicembre 2025
IL G.O.P.
LA RA