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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/05/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 11 /2024
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza 808/2023 del Tribunale della Spezia, pubblicata il 13-11-2023 tra
(P.IVA ), in persona del suo Presidente Parte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Marzia Balestra, come da mandato in atti appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
Alessio Pianigiani, come da mandato in atti appellato
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la PROVINCIA DELLA SPEZIA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in riforma della sentenza del Tribunale della Spezia in composizione monocratica - a firma del G.U. Dott.ssa Adriana Gherardi - n. 808/2023, resa a definizione della causa civile portante il n. 818/2019 di R.G., pubblicata in data 13 novembre 2023 ai sensi dell'art. 133 c.p.c. e notificata il 27 novembre 2023 ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325, 1° comma c.p.c.., previe le declaratorie meglio viste e ritenute, così giudicare: Nel merito:
A) in via principale:
- per le ragioni meglio illustrate in atti, rigettare ogni domanda nei confronti della
spiegata dal Sig. nel corso del Parte_1 Controparte_1
giudizio di primo grado perché sfornita di prova e perché, in ogni caso, del tutto infondata, tanto in fatto quanto in diritto;
e, per l'effetto, - mandare assolta la medesima , in persona del suo Presidente e legale Parte_1
rappresentante pro tempore, da qualsivoglia responsabilità verso il medesimo Sig.
in relazione all'incidente oggetto di causa e dunque da Controparte_1
qualsivoglia obbligo risarcitorio verso quest'ultimo.
Con condanna, inoltre, del medesimo Sig. al pagamento in Controparte_1
favore dell'odierna appellante delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio
(comprensive delle spese di C.T.U. così come liquidate nell'ambito del giudizio di prime cure, da accollarsi in via integrale e definitiva al menzionato Sig.
), oltre al rimborso forfettario delle spese generali, contributo Cassa CP_1
Avvocati ex art. 11 L. 576/80 ed IVA nella misura di legge e con richiesta di distrazione di esse spese e compensi come sopra maggiorate, ex art. 93 c.p.c., in favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara antistatario. Con condanna, altresì, dell'odierno appellato al pagamento in favore dell'appellante di quanto da quest'ultima versatogli, nelle more del presente giudizio e seppur con animo di ripetizione all'esito dello stesso, in spontanea ottemperanza alla sentenza di 1° grado.
B) In via subordinata:
- sempre per i motivi meglio illustrati in atti, accertare e dichiarare che il Sig.
[...]
ha concorso alla causazione dell'evento lesivo ai sensi e per gli effetti CP_1
di cui all'art. 1227, 1° comma c.c.;
e, per l'effetto,
- ridurre - ex art. 1227, 1° comma c.c. - l'importo del risarcimento che risultasse dovuto in misura proporzionale al grado di concorso accertando, previo accertamento delle indennità ricevute dall'INAIL dal Sig. e previa Controparte_1
decurtazione, dallo stesso importo che risultasse a questi dovuto, delle somme a detto titolo corrisposto dal predetto Ente. Con compensazione, in tal caso - integrale o, gradatamente, parziale, nella misura ritenuta di giustizia - delle spese di lite del primo grado di giudizio (e delle spese di C.T.U.) e con condanna dell'odierna appellata all'integrale rifusione delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio oltre al rimborso forfettario delle spese generali, contributo Cassa Avvocati ex art. 11 L.
576/80 ed IVA nella misura di legge e con richiesta di distrazione di esse spese e compensi come sopra maggiorate, ex art. 93 c.p.c., in favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara antistatario. Con condanna, alresì, dell'odierno appellato al pagamento in favore dell'appellante di quanto da quest'ultima versatogli, nelle more del presente giudizio e seppur con animo di ripetizione all'esito dello stesso, in spontanea ottemperanza alla sentenza di 1° grado”.
*
Per : Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- RESPINGERE tutte le richieste di controparte, perché infondate in fatto ed in diritto
e per l'effetto - CONFERMARE in ogni sua parte la sentenza n. 808/23 nella causa avente R.G.
n.818/2019 emessa in data 13/11/2023
CONDANNARE parte opponente al pagamento delle spese di lite della fase di secondo grado di giudizio”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1
dinanzi al Tribunale della Spezia la per sentirla condannare al Parte_1
risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro verificatosi il 24/07/2018.
L'attore esponeva che quel giorno, alle ore 07.40, stava conducendo la sua motocicletta
BMW targata DA00912 sulla Strada OVle della Val di Vara per recarsi al lavoro.
Giunto nel comune di Calice al Cornoviglio, perdeva il controllo del mezzo a causa della presenza sulla sede stradale di ghiaia, pietrisco e frammenti di roccia sedimentaria e rovinava a terra procurandosi lesioni;
precisava che l'insidia non era segnalata.
A seguito delle ferite riportate si recava al P.S. dell'Ospedale San Bartolomeo di
Sarzana, ove gli venivano diagnosticate “Abrasione ginocchio DX gomito DX caviglia sx 7 s.c.”; inoltre, gli residuavano postumi permanenti.
Sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Locale dei Comuni Riuniti della Val di
Vara, che redigeva dettagliata relazione del sinistro e dello stato dei luoghi, confermando la presenza dei detriti sulla sede stradale.
La OV convenuta non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto introduttivo ed era dichiarata contumace.
Il Tribunale istruiva la causa mediante prova per testimoni ed era licenziata CTU medico-legale sulla persona dell'attore.
Con la gravata sentenza decideva la vertenza, così statuendo:
“Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando
- accerta la responsabilità ex art 2051 cc della per i Parte_1
danni subiti da;
Controparte_1 -condanna la al pagamento a favore di Parte_1 CP_1
della somma di € 1027,50 per danno non patrimoniale e di € 100,00 per spese
[...]
mediche, oltre accessori come in parte motiva, nonché al pagamento della somma di
€ 7921,32 per i danni causati al motociclo;
-condanna la al pagamento a favore di Parte_1 CP_1
delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 2540,00 per
[...]
compenso professionale oltre accessori ed € 264,00 per spese”.
Il Tribunale riconosceva la responsabilità della ai sensi dell'art. Parte_1
2051 c.c., ritenendo che la presenza di detriti non visibili e non segnalati sulla sede stradale costituisse un'insidia per il motociclista. Non era ritenuto sussistente alcun comportamento imprudente da parte dell'attore che potesse interrompere il nesso causale.
In merito al danno patrimoniale, era riconosciuto l'importo di € 7.921,32 per i danni al motociclo, come risultanti dal preventivo in atti e dalla documentazione fotografica.
Per i danni fisici la CTU medico-legale accertava un periodo di inabilità temporanea parziale di 40 giorni, senza postumi permanenti né alcuna previsione di spese future. Il danno era così liquidato in € 1.027,50, oltre rivalutazione ed interessi. Venivano, inoltre, riconosciute spese mediche per € 100,00.
Avverso tale sentenza proponeva appello , chiedendone la riforma. Controparte_1
Con il primo motivo di appello osservava che tra i testi indotti da parte attrice e sentiti in corso di causa l'unico che aveva riferito di aver assistito all'accaduto era stato
. Persona_1
Questi, escusso all'udienza del 19 aprile 2021, aveva confermato che
[...]
era caduto a terra dopo aver perso il controllo della moto e che la CP_1
caduta era stata causata dal ghiaino, dai pezzetti di roccia sedimentaria e dal pietrisco presenti sull'asfalto; aveva inoltre confermato che non erano presenti cartelli segnalatori della situazione di pericolo, precisando di avere assistito al fatto dal terrazzo di casa dei suoi genitori. Secondo l'appellante tali capitoli erano inammissibili perché contenenti valutazioni non demandabili al teste e comunque la testimonianza del Sig. era inattendibile Per_1
in quanto, considerata l'ora dell'incidente (07.40), l'alba era da poco iniziata ed era da escludere che la luce naturale consentisse al di discernere con nitidezza la Per_1
caduta dell'attore e le cause della stessa, anche perchè il teste si trovava sul terrazzo dell'abitazione dei genitori che probabilmente non si trovava sul ciglio della strada in corrispondenza del punto ove il aveva riferito di essere caduto. CP_1
Quindi, gli elementi di valutazione a disposizione del Tribunale ritraibili dalle testimonianze, tenuto conto della inattendibilità del Sig. e del fatto che nessuno Per_1
degli altri testi escussi aveva assistito all'accaduto, non potevano permettere al
Tribunale di ritenere che il sinistro si fosse verificato per le cause prospettate nell'atto di citazione.
Inoltre, non vi era prova che la presenza sul manto stradale dei predetti detriti fosse oggettivamente invisibile (i reperti fotografici allegati al rapporto di incidente stradale inducevano, semmai, a pensare il contrario) tenuto conto che appena tre giorni prima e segnatamente il 21 luglio 2018 si erano verificati eventi atmosferici di particolare forza di talché era prevedibile che lungo la strada vi potessero essere detriti sversatisi dai laterali terreni, circostanze che escludevano la possibilità che potessero essere attribuite alla responsabilità in ordine all'accaduto. Parte_1
L'incidente si era quindi verificato per distrazione e imprudenza dell'attore il quale, evidentemente, non aveva usato un grado di attenzione commisurato allo stato dei luoghi.
Il Tribunale avrebbe pertanto dovuto escludere qualsiasi responsabilità a carico della convenuta ex art. 2051 c.c.
Sussisteva infatti il caso fortuito perché integrato dal comportamento distratto e imprudente del danneggiato idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno.
Con il secondo motivo di appello, la osservava che il Tribunale Parte_1
avrebbe dovuto riconoscere quantomeno un concorso di colpa dell'attore nella determinazione dell'evento lesivo ai sensi dell'art. 1227, 1° comma c.c. e non certo accollare ogni responsabilità dell'accaduto alla , con ogni Parte_1
conseguente provvedimento sia in punto liquidazione del danno che - mediante compensazione, totale e/o parziale - in punto spese di lite e di C.T.U.
Inoltre, posto che secondo le stesse dichiarazioni rese dall'attore l'incidente si era verificato mentre quest'ultimo si stava recando al lavoro, il Tribunale avrebbe dovuto accertare se lo stesso avesse ricevuto indennità da parte dell'INAIL, trattandosi di una ipotesi di infortunio in itinere, onde poterle decurtare dalle somme riconosciutegli a titolo risarcitorio.
Con ordinanza del 15/5/2024 l'Istruttore ha fissato udienza per la rimessione della causa in decisione in data 29/4/2025, concedendo i termini ex lege previsti per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione collegiale.
I due motivi di appello si esaminano congiuntamente essendo tra loro connessi.
Il sig. percorreva la strada OVle della Val di Vara, il Controparte_1
24.07.2018, alle ore 7.40 circa, alla guida della propria moto BMV targata DA00912, quando, giunto all'altezza del civico n. 10, a causa della presenza sulla sede stradale di ghiaino, pezzetti di roccia sedimentaria e pietrisco, perdeva il controllo del mezzo rovinando a terra e riportando le lesioni meglio descritte nel referto del pronto soccorso in atti, nonché nella C.T.U. espletata nel corso del giudizio di primo grado.
I testimoni escussi hanno confermato tale dinamica del sinistro.
Così, il sig. , sopraggiunto sul luogo del sinistro dopo la caduta del sig. Testimone_1
, confermava la presenza sulla sede stradale del pietrisco e l'assenza di CP_1
cartelli indicatori di pericolo.
Il sig. , che era sul balcone dell'abitazione dei propri genitori, Persona_1
assisteva all'intera dinamica dell'incidente.
Quanto all'eccepita inammissibilità dei capitoli di prova perché contenenti valutazioni non demandabili al teste, si osserva che la parte che intende contestare l'illegittimità di una prova testimoniale deve opporsi all'ordinanza di ammissione della prova, prima, durante l'espletamento e dopo in sede di precisazione delle conclusioni (Cass. n. 3973 del 2013).
Nulla ha fatto al riguardo la , contumace in primo grado, e non Parte_1
può più ora dolersi dell'ammissione della prova stessa.
L'appellato afferma che il teste , contrariamente a quanto sostenuto Per_1
dall'appellante, si trovava a poche decine di metri dalla S.P. della Val di Vara proprio nel tratto interessato dal sinistro in quanto Via Casalino 20, l'indirizzo dell'abitazione ove era residente all'epoca dei fatti, è una strada secondaria che incrocia la strada
OVle, sita nel comune di Calice al Cornoviglio (SP): l'appellante nulla ha replicato in merito a tali affermazioni.
In ogni caso, il teste , che non risulta avere alcun rapporto con le parti, pur non Per_1
avendo specificato l'ubicazione della casa in cui si trovava, ha riferito chiaramente di avere assistito al sinistro e in particolare che il percorreva nelle suddette CP_1
circostanze di tempo e di luogo la S.P. della Val di Vara quando, giunto all'altezza del civico 10, con direzione Calice al Cornoviglio – comune di Follo perdeva il controllo della propria motocicletta a causa della presenza sulla sede stradale di marcia di ghiaino, pezzetti di roccia sedimentaria e pietrisco e rovinava a terra.
Il teste era sul balcone, in posizione rialzata, sicchè verosimilmente aveva una buona visuale sulla strada. Inoltre, relativamente a quanto asserito dall'appellante circa la scarsa visibilità dovuta all'orario prossimo all'alba, si osserva che il fatto è avvenuto alle ore 7,40 del mattino quando, nel mese di luglio, il sole è già sorto da molto tempo.
Il teste agente di Polizia Locale, intervenuto subito dopo il sinistro Testimone_2
su richiesta dei carabinieri di Sarzana, ha potuto accertare la presenza del materiale pietroso sulla sede stradale e, ravvisando una situazione di pericolo per i veicoli in transito, ha avvisato la , ente proprietario della strada, circa le Parte_1 Parte_1
condizioni della stessa. La , valutata la situazione, inviava operai per Parte_1
rimuovere il materiale e riportare così in condizioni di sicurezza la strada provinciale.
L'agente di polizia locale ha fotografato lo stato dei luoghi e la moto di proprietà del ancora al suolo in posizione di quiete a margine della strada. CP_1 Da tali immagini risulta la presenza di ghiaino e pietrisco sulla sede stradale.
Il teste ha redatto un'informativa nella quale dà atto che il materiale sulla provinciale era presente a causa delle forti piogge cadute almeno tre giorni prima del sinistro, il sabato precedente, tenuto conto che il 24 luglio 2018, giorno dell'incidente, era martedì.
Anche la OV , nell'atto di appello, prende atto che i detriti erano Parte_1
presenti sulla sede stradale dal sabato precedente, quando vi era stato forte maltempo con discesa di materiale dai versanti laterali rispetto alla strada ed anzi specifica che ciò capitava con frequenza quando vi era maltempo (dà atto infatti di “propensione alla formazione di detriti sul manto stradale … in occasione di precipitazioni di una certa intensità”).
Tuttavia, non è possibile affermare, come vorrebbe l'appellante, che il sinistro si sia
“verificato esclusivamente a causa del comportamento imprudente e/o disattento” del
. CP_1
Osserva la Corte che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo,
e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass., Sez. Unite, 30/06/2022 n. 20943).
La è rimasta contumace per l'intero giudizio di primo grado. Parte_1
Nell'atto di appello lamenta, come si è visto, un comportamento imprudente e disattento del sig. : tuttavia, dall'istruttoria espletata è emersa la presenza di CP_1
ghiaino, pietrisco e detriti sulla sede stradale (circostanza riferita da tutti i testimoni escussi ed ammessa dalla stessa ), nonché la circostanza che tale Parte_1
materiale era presente da tre giorni (come affermato dal teste ma Tes_2
sostanzialmente ammesso dall'appellante). Il teste ha poi dichiarato che la moto del è caduta proprio Per_1 CP_1
transitando sui detriti in oggetto.
Ora, il fatto, ammesso dalla , della presenza del materiale sulla sede stradale, Parte_1
da tre giorni rende evidente che l'ente pubblico avrebbe dovuto intervenire tempestivamente per rimuoverlo, onde evitare che gli utenti della strada potessero incorrere in incidenti, come poi è effettivamente avvenuto.
Tanto più che l'appellante ha affermato che era notorio che in presenza di avversità atmosferiche di una certa entità potessero verificarsi discese di materiale dai versanti laterali rispetto alla strada provinciale.
La , dunque, non ha provato il caso fortuito che poteva esimerla Parte_1
dalla responsabilità dell'accaduto.
Correttamente il Tribunale ha condannato ex art. 2051 c.c. la a Parte_1
rifondere i danni patiti dal sig. . CP_1
Nemmeno può ipotizzarsi una condotta imprudente del : sul posto è CP_1
intervenuta la Polizia Municipale (l'agente poi sentito come teste) che, Tes_2
seppur giunto a sinistro accaduto, ha comunque espletato gli accertamenti del caso, come attesta la relazione di servizio, senza elevare alcuna sanzione in capo all'appellato, avendo comunque a disposizione il veicolo coinvolto ancora in posizione di quiete e i segni dello scarrocciamento ben visibili sull'asfalto.
Inoltre, le lesioni riportate dal sono state di modesta entità, tant'è che il CP_1
C.T.U. non ha riconosciuto nemmeno un punto di danno biologico: tenuto conto che si tratta di caduta da una motocicletta la velocità tenuta dall'appellato era verosimilmente moderata e non certo improntata all'imprudenza come sostenuto dall'appellante.
La conoscenza della strada da parte del non può poi essere circostanza da CP_1
cui trarre elementi di colpa.
Era la che doveva sincerarsi delle condizioni di viabilità della strada e porre Parte_1
in essere gli interventi conseguenti, non certo l'utente della strada, che si è trovato all'improvviso di fronte ad una insidia non segnalata con nessuna indicazione di pericolo. Proprio perché erano decorsi ben tre giorni dalle piogge, l'utente della strada poteva ragionevolmente aspettarsi che la stessa fosse sgombra da eventuali detriti.
Pertanto, nemmeno un concorso di colpa del può essere ravvisato nella CP_1
dinamica del sinistro.
L'appellante si duole infine - “posto che secondo le stesse dichiarazioni rese dall'attore in atti l'incidente si era verificato, come già sopra evidenziato, mentre quest'ultimo si stava recando al lavoro” - che il Tribunale non abbia accertato se il avesse CP_1
ricevuto indennità da parte dell'INAIL trattandosi di infortunio in itinere, onde poterle decurtare dalle somme riconosciutegli a titolo risarcitorio.
Al riguardo formula in atto di appello alcune istanze istruttorie: di ordine, ex art. 210
c.p.c., all'INAIL, di produrre tutta la documentazione in suo possesso relativa all'incidente oggetto di causa;
di interrogatorio formale del Sig. sui seguenti capitoli: Controparte_1
a) “Vero che in relazione all'incidente oggetto di causa LL ha già ricevuto e/o comunque ha diritto a ricevere indennità dall'INAIL?”;
b) “Vero che in relazione all'incidente oggetto di causa LL ha già ricevuto e/o comunque ha diritto a ricevere indennità da assicurazioni private e/o da altri Enti pubblici assistenziali e/o previdenziali?”.
Osserva la Corte che la era contumace nel grado pregresso. Parte_1
Ora, il contumace in primo grado può costituirsi in appello anche se prima era rimasto inerte ma, secondo la giurisprudenza (Cass., 7 febbraio 2001 n. 1720), egli può compiere tutte le attività processuali che non siano precluse in relazione allo stato in cui si trova il processo.
Nel caso di specie, la OV è decaduta dal poter chiedere l'ammissione tanto dell'interrogatorio formale quanto dell'ordine ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'INAIL o di altri soggetti.
Per le stesse ragioni anche la produzione di documentazione proveniente dall'INAIL, datata 24/4/2024, effettuata dalla OV nel presente grado del giudizio, appare tardiva. In conclusione l'appello deve essere respinto.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza.
Esse devono essere liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
Nelle note di trattazione scritta depositate il 16/4/2025 il difensore del si è CP_1
dichiarato antistatario ed ha chiesto la distrazione delle spese di lite.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio in favore dell'appellato che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali e oneri di legge, da distrarsi in favore del difensore di , dichiaratosi Controparte_1
antistatario.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato venendo rigettato l'appello.
Genova, 13 maggio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Marcello Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 11 /2024
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza 808/2023 del Tribunale della Spezia, pubblicata il 13-11-2023 tra
(P.IVA ), in persona del suo Presidente Parte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Marzia Balestra, come da mandato in atti appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
Alessio Pianigiani, come da mandato in atti appellato
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la PROVINCIA DELLA SPEZIA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in riforma della sentenza del Tribunale della Spezia in composizione monocratica - a firma del G.U. Dott.ssa Adriana Gherardi - n. 808/2023, resa a definizione della causa civile portante il n. 818/2019 di R.G., pubblicata in data 13 novembre 2023 ai sensi dell'art. 133 c.p.c. e notificata il 27 novembre 2023 ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325, 1° comma c.p.c.., previe le declaratorie meglio viste e ritenute, così giudicare: Nel merito:
A) in via principale:
- per le ragioni meglio illustrate in atti, rigettare ogni domanda nei confronti della
spiegata dal Sig. nel corso del Parte_1 Controparte_1
giudizio di primo grado perché sfornita di prova e perché, in ogni caso, del tutto infondata, tanto in fatto quanto in diritto;
e, per l'effetto, - mandare assolta la medesima , in persona del suo Presidente e legale Parte_1
rappresentante pro tempore, da qualsivoglia responsabilità verso il medesimo Sig.
in relazione all'incidente oggetto di causa e dunque da Controparte_1
qualsivoglia obbligo risarcitorio verso quest'ultimo.
Con condanna, inoltre, del medesimo Sig. al pagamento in Controparte_1
favore dell'odierna appellante delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio
(comprensive delle spese di C.T.U. così come liquidate nell'ambito del giudizio di prime cure, da accollarsi in via integrale e definitiva al menzionato Sig.
), oltre al rimborso forfettario delle spese generali, contributo Cassa CP_1
Avvocati ex art. 11 L. 576/80 ed IVA nella misura di legge e con richiesta di distrazione di esse spese e compensi come sopra maggiorate, ex art. 93 c.p.c., in favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara antistatario. Con condanna, altresì, dell'odierno appellato al pagamento in favore dell'appellante di quanto da quest'ultima versatogli, nelle more del presente giudizio e seppur con animo di ripetizione all'esito dello stesso, in spontanea ottemperanza alla sentenza di 1° grado.
B) In via subordinata:
- sempre per i motivi meglio illustrati in atti, accertare e dichiarare che il Sig.
[...]
ha concorso alla causazione dell'evento lesivo ai sensi e per gli effetti CP_1
di cui all'art. 1227, 1° comma c.c.;
e, per l'effetto,
- ridurre - ex art. 1227, 1° comma c.c. - l'importo del risarcimento che risultasse dovuto in misura proporzionale al grado di concorso accertando, previo accertamento delle indennità ricevute dall'INAIL dal Sig. e previa Controparte_1
decurtazione, dallo stesso importo che risultasse a questi dovuto, delle somme a detto titolo corrisposto dal predetto Ente. Con compensazione, in tal caso - integrale o, gradatamente, parziale, nella misura ritenuta di giustizia - delle spese di lite del primo grado di giudizio (e delle spese di C.T.U.) e con condanna dell'odierna appellata all'integrale rifusione delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio oltre al rimborso forfettario delle spese generali, contributo Cassa Avvocati ex art. 11 L.
576/80 ed IVA nella misura di legge e con richiesta di distrazione di esse spese e compensi come sopra maggiorate, ex art. 93 c.p.c., in favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara antistatario. Con condanna, alresì, dell'odierno appellato al pagamento in favore dell'appellante di quanto da quest'ultima versatogli, nelle more del presente giudizio e seppur con animo di ripetizione all'esito dello stesso, in spontanea ottemperanza alla sentenza di 1° grado”.
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Per : Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- RESPINGERE tutte le richieste di controparte, perché infondate in fatto ed in diritto
e per l'effetto - CONFERMARE in ogni sua parte la sentenza n. 808/23 nella causa avente R.G.
n.818/2019 emessa in data 13/11/2023
CONDANNARE parte opponente al pagamento delle spese di lite della fase di secondo grado di giudizio”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1
dinanzi al Tribunale della Spezia la per sentirla condannare al Parte_1
risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro verificatosi il 24/07/2018.
L'attore esponeva che quel giorno, alle ore 07.40, stava conducendo la sua motocicletta
BMW targata DA00912 sulla Strada OVle della Val di Vara per recarsi al lavoro.
Giunto nel comune di Calice al Cornoviglio, perdeva il controllo del mezzo a causa della presenza sulla sede stradale di ghiaia, pietrisco e frammenti di roccia sedimentaria e rovinava a terra procurandosi lesioni;
precisava che l'insidia non era segnalata.
A seguito delle ferite riportate si recava al P.S. dell'Ospedale San Bartolomeo di
Sarzana, ove gli venivano diagnosticate “Abrasione ginocchio DX gomito DX caviglia sx 7 s.c.”; inoltre, gli residuavano postumi permanenti.
Sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Locale dei Comuni Riuniti della Val di
Vara, che redigeva dettagliata relazione del sinistro e dello stato dei luoghi, confermando la presenza dei detriti sulla sede stradale.
La OV convenuta non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto introduttivo ed era dichiarata contumace.
Il Tribunale istruiva la causa mediante prova per testimoni ed era licenziata CTU medico-legale sulla persona dell'attore.
Con la gravata sentenza decideva la vertenza, così statuendo:
“Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando
- accerta la responsabilità ex art 2051 cc della per i Parte_1
danni subiti da;
Controparte_1 -condanna la al pagamento a favore di Parte_1 CP_1
della somma di € 1027,50 per danno non patrimoniale e di € 100,00 per spese
[...]
mediche, oltre accessori come in parte motiva, nonché al pagamento della somma di
€ 7921,32 per i danni causati al motociclo;
-condanna la al pagamento a favore di Parte_1 CP_1
delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 2540,00 per
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compenso professionale oltre accessori ed € 264,00 per spese”.
Il Tribunale riconosceva la responsabilità della ai sensi dell'art. Parte_1
2051 c.c., ritenendo che la presenza di detriti non visibili e non segnalati sulla sede stradale costituisse un'insidia per il motociclista. Non era ritenuto sussistente alcun comportamento imprudente da parte dell'attore che potesse interrompere il nesso causale.
In merito al danno patrimoniale, era riconosciuto l'importo di € 7.921,32 per i danni al motociclo, come risultanti dal preventivo in atti e dalla documentazione fotografica.
Per i danni fisici la CTU medico-legale accertava un periodo di inabilità temporanea parziale di 40 giorni, senza postumi permanenti né alcuna previsione di spese future. Il danno era così liquidato in € 1.027,50, oltre rivalutazione ed interessi. Venivano, inoltre, riconosciute spese mediche per € 100,00.
Avverso tale sentenza proponeva appello , chiedendone la riforma. Controparte_1
Con il primo motivo di appello osservava che tra i testi indotti da parte attrice e sentiti in corso di causa l'unico che aveva riferito di aver assistito all'accaduto era stato
. Persona_1
Questi, escusso all'udienza del 19 aprile 2021, aveva confermato che
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era caduto a terra dopo aver perso il controllo della moto e che la CP_1
caduta era stata causata dal ghiaino, dai pezzetti di roccia sedimentaria e dal pietrisco presenti sull'asfalto; aveva inoltre confermato che non erano presenti cartelli segnalatori della situazione di pericolo, precisando di avere assistito al fatto dal terrazzo di casa dei suoi genitori. Secondo l'appellante tali capitoli erano inammissibili perché contenenti valutazioni non demandabili al teste e comunque la testimonianza del Sig. era inattendibile Per_1
in quanto, considerata l'ora dell'incidente (07.40), l'alba era da poco iniziata ed era da escludere che la luce naturale consentisse al di discernere con nitidezza la Per_1
caduta dell'attore e le cause della stessa, anche perchè il teste si trovava sul terrazzo dell'abitazione dei genitori che probabilmente non si trovava sul ciglio della strada in corrispondenza del punto ove il aveva riferito di essere caduto. CP_1
Quindi, gli elementi di valutazione a disposizione del Tribunale ritraibili dalle testimonianze, tenuto conto della inattendibilità del Sig. e del fatto che nessuno Per_1
degli altri testi escussi aveva assistito all'accaduto, non potevano permettere al
Tribunale di ritenere che il sinistro si fosse verificato per le cause prospettate nell'atto di citazione.
Inoltre, non vi era prova che la presenza sul manto stradale dei predetti detriti fosse oggettivamente invisibile (i reperti fotografici allegati al rapporto di incidente stradale inducevano, semmai, a pensare il contrario) tenuto conto che appena tre giorni prima e segnatamente il 21 luglio 2018 si erano verificati eventi atmosferici di particolare forza di talché era prevedibile che lungo la strada vi potessero essere detriti sversatisi dai laterali terreni, circostanze che escludevano la possibilità che potessero essere attribuite alla responsabilità in ordine all'accaduto. Parte_1
L'incidente si era quindi verificato per distrazione e imprudenza dell'attore il quale, evidentemente, non aveva usato un grado di attenzione commisurato allo stato dei luoghi.
Il Tribunale avrebbe pertanto dovuto escludere qualsiasi responsabilità a carico della convenuta ex art. 2051 c.c.
Sussisteva infatti il caso fortuito perché integrato dal comportamento distratto e imprudente del danneggiato idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno.
Con il secondo motivo di appello, la osservava che il Tribunale Parte_1
avrebbe dovuto riconoscere quantomeno un concorso di colpa dell'attore nella determinazione dell'evento lesivo ai sensi dell'art. 1227, 1° comma c.c. e non certo accollare ogni responsabilità dell'accaduto alla , con ogni Parte_1
conseguente provvedimento sia in punto liquidazione del danno che - mediante compensazione, totale e/o parziale - in punto spese di lite e di C.T.U.
Inoltre, posto che secondo le stesse dichiarazioni rese dall'attore l'incidente si era verificato mentre quest'ultimo si stava recando al lavoro, il Tribunale avrebbe dovuto accertare se lo stesso avesse ricevuto indennità da parte dell'INAIL, trattandosi di una ipotesi di infortunio in itinere, onde poterle decurtare dalle somme riconosciutegli a titolo risarcitorio.
Con ordinanza del 15/5/2024 l'Istruttore ha fissato udienza per la rimessione della causa in decisione in data 29/4/2025, concedendo i termini ex lege previsti per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione collegiale.
I due motivi di appello si esaminano congiuntamente essendo tra loro connessi.
Il sig. percorreva la strada OVle della Val di Vara, il Controparte_1
24.07.2018, alle ore 7.40 circa, alla guida della propria moto BMV targata DA00912, quando, giunto all'altezza del civico n. 10, a causa della presenza sulla sede stradale di ghiaino, pezzetti di roccia sedimentaria e pietrisco, perdeva il controllo del mezzo rovinando a terra e riportando le lesioni meglio descritte nel referto del pronto soccorso in atti, nonché nella C.T.U. espletata nel corso del giudizio di primo grado.
I testimoni escussi hanno confermato tale dinamica del sinistro.
Così, il sig. , sopraggiunto sul luogo del sinistro dopo la caduta del sig. Testimone_1
, confermava la presenza sulla sede stradale del pietrisco e l'assenza di CP_1
cartelli indicatori di pericolo.
Il sig. , che era sul balcone dell'abitazione dei propri genitori, Persona_1
assisteva all'intera dinamica dell'incidente.
Quanto all'eccepita inammissibilità dei capitoli di prova perché contenenti valutazioni non demandabili al teste, si osserva che la parte che intende contestare l'illegittimità di una prova testimoniale deve opporsi all'ordinanza di ammissione della prova, prima, durante l'espletamento e dopo in sede di precisazione delle conclusioni (Cass. n. 3973 del 2013).
Nulla ha fatto al riguardo la , contumace in primo grado, e non Parte_1
può più ora dolersi dell'ammissione della prova stessa.
L'appellato afferma che il teste , contrariamente a quanto sostenuto Per_1
dall'appellante, si trovava a poche decine di metri dalla S.P. della Val di Vara proprio nel tratto interessato dal sinistro in quanto Via Casalino 20, l'indirizzo dell'abitazione ove era residente all'epoca dei fatti, è una strada secondaria che incrocia la strada
OVle, sita nel comune di Calice al Cornoviglio (SP): l'appellante nulla ha replicato in merito a tali affermazioni.
In ogni caso, il teste , che non risulta avere alcun rapporto con le parti, pur non Per_1
avendo specificato l'ubicazione della casa in cui si trovava, ha riferito chiaramente di avere assistito al sinistro e in particolare che il percorreva nelle suddette CP_1
circostanze di tempo e di luogo la S.P. della Val di Vara quando, giunto all'altezza del civico 10, con direzione Calice al Cornoviglio – comune di Follo perdeva il controllo della propria motocicletta a causa della presenza sulla sede stradale di marcia di ghiaino, pezzetti di roccia sedimentaria e pietrisco e rovinava a terra.
Il teste era sul balcone, in posizione rialzata, sicchè verosimilmente aveva una buona visuale sulla strada. Inoltre, relativamente a quanto asserito dall'appellante circa la scarsa visibilità dovuta all'orario prossimo all'alba, si osserva che il fatto è avvenuto alle ore 7,40 del mattino quando, nel mese di luglio, il sole è già sorto da molto tempo.
Il teste agente di Polizia Locale, intervenuto subito dopo il sinistro Testimone_2
su richiesta dei carabinieri di Sarzana, ha potuto accertare la presenza del materiale pietroso sulla sede stradale e, ravvisando una situazione di pericolo per i veicoli in transito, ha avvisato la , ente proprietario della strada, circa le Parte_1 Parte_1
condizioni della stessa. La , valutata la situazione, inviava operai per Parte_1
rimuovere il materiale e riportare così in condizioni di sicurezza la strada provinciale.
L'agente di polizia locale ha fotografato lo stato dei luoghi e la moto di proprietà del ancora al suolo in posizione di quiete a margine della strada. CP_1 Da tali immagini risulta la presenza di ghiaino e pietrisco sulla sede stradale.
Il teste ha redatto un'informativa nella quale dà atto che il materiale sulla provinciale era presente a causa delle forti piogge cadute almeno tre giorni prima del sinistro, il sabato precedente, tenuto conto che il 24 luglio 2018, giorno dell'incidente, era martedì.
Anche la OV , nell'atto di appello, prende atto che i detriti erano Parte_1
presenti sulla sede stradale dal sabato precedente, quando vi era stato forte maltempo con discesa di materiale dai versanti laterali rispetto alla strada ed anzi specifica che ciò capitava con frequenza quando vi era maltempo (dà atto infatti di “propensione alla formazione di detriti sul manto stradale … in occasione di precipitazioni di una certa intensità”).
Tuttavia, non è possibile affermare, come vorrebbe l'appellante, che il sinistro si sia
“verificato esclusivamente a causa del comportamento imprudente e/o disattento” del
. CP_1
Osserva la Corte che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo,
e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass., Sez. Unite, 30/06/2022 n. 20943).
La è rimasta contumace per l'intero giudizio di primo grado. Parte_1
Nell'atto di appello lamenta, come si è visto, un comportamento imprudente e disattento del sig. : tuttavia, dall'istruttoria espletata è emersa la presenza di CP_1
ghiaino, pietrisco e detriti sulla sede stradale (circostanza riferita da tutti i testimoni escussi ed ammessa dalla stessa ), nonché la circostanza che tale Parte_1
materiale era presente da tre giorni (come affermato dal teste ma Tes_2
sostanzialmente ammesso dall'appellante). Il teste ha poi dichiarato che la moto del è caduta proprio Per_1 CP_1
transitando sui detriti in oggetto.
Ora, il fatto, ammesso dalla , della presenza del materiale sulla sede stradale, Parte_1
da tre giorni rende evidente che l'ente pubblico avrebbe dovuto intervenire tempestivamente per rimuoverlo, onde evitare che gli utenti della strada potessero incorrere in incidenti, come poi è effettivamente avvenuto.
Tanto più che l'appellante ha affermato che era notorio che in presenza di avversità atmosferiche di una certa entità potessero verificarsi discese di materiale dai versanti laterali rispetto alla strada provinciale.
La , dunque, non ha provato il caso fortuito che poteva esimerla Parte_1
dalla responsabilità dell'accaduto.
Correttamente il Tribunale ha condannato ex art. 2051 c.c. la a Parte_1
rifondere i danni patiti dal sig. . CP_1
Nemmeno può ipotizzarsi una condotta imprudente del : sul posto è CP_1
intervenuta la Polizia Municipale (l'agente poi sentito come teste) che, Tes_2
seppur giunto a sinistro accaduto, ha comunque espletato gli accertamenti del caso, come attesta la relazione di servizio, senza elevare alcuna sanzione in capo all'appellato, avendo comunque a disposizione il veicolo coinvolto ancora in posizione di quiete e i segni dello scarrocciamento ben visibili sull'asfalto.
Inoltre, le lesioni riportate dal sono state di modesta entità, tant'è che il CP_1
C.T.U. non ha riconosciuto nemmeno un punto di danno biologico: tenuto conto che si tratta di caduta da una motocicletta la velocità tenuta dall'appellato era verosimilmente moderata e non certo improntata all'imprudenza come sostenuto dall'appellante.
La conoscenza della strada da parte del non può poi essere circostanza da CP_1
cui trarre elementi di colpa.
Era la che doveva sincerarsi delle condizioni di viabilità della strada e porre Parte_1
in essere gli interventi conseguenti, non certo l'utente della strada, che si è trovato all'improvviso di fronte ad una insidia non segnalata con nessuna indicazione di pericolo. Proprio perché erano decorsi ben tre giorni dalle piogge, l'utente della strada poteva ragionevolmente aspettarsi che la stessa fosse sgombra da eventuali detriti.
Pertanto, nemmeno un concorso di colpa del può essere ravvisato nella CP_1
dinamica del sinistro.
L'appellante si duole infine - “posto che secondo le stesse dichiarazioni rese dall'attore in atti l'incidente si era verificato, come già sopra evidenziato, mentre quest'ultimo si stava recando al lavoro” - che il Tribunale non abbia accertato se il avesse CP_1
ricevuto indennità da parte dell'INAIL trattandosi di infortunio in itinere, onde poterle decurtare dalle somme riconosciutegli a titolo risarcitorio.
Al riguardo formula in atto di appello alcune istanze istruttorie: di ordine, ex art. 210
c.p.c., all'INAIL, di produrre tutta la documentazione in suo possesso relativa all'incidente oggetto di causa;
di interrogatorio formale del Sig. sui seguenti capitoli: Controparte_1
a) “Vero che in relazione all'incidente oggetto di causa LL ha già ricevuto e/o comunque ha diritto a ricevere indennità dall'INAIL?”;
b) “Vero che in relazione all'incidente oggetto di causa LL ha già ricevuto e/o comunque ha diritto a ricevere indennità da assicurazioni private e/o da altri Enti pubblici assistenziali e/o previdenziali?”.
Osserva la Corte che la era contumace nel grado pregresso. Parte_1
Ora, il contumace in primo grado può costituirsi in appello anche se prima era rimasto inerte ma, secondo la giurisprudenza (Cass., 7 febbraio 2001 n. 1720), egli può compiere tutte le attività processuali che non siano precluse in relazione allo stato in cui si trova il processo.
Nel caso di specie, la OV è decaduta dal poter chiedere l'ammissione tanto dell'interrogatorio formale quanto dell'ordine ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'INAIL o di altri soggetti.
Per le stesse ragioni anche la produzione di documentazione proveniente dall'INAIL, datata 24/4/2024, effettuata dalla OV nel presente grado del giudizio, appare tardiva. In conclusione l'appello deve essere respinto.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza.
Esse devono essere liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
Nelle note di trattazione scritta depositate il 16/4/2025 il difensore del si è CP_1
dichiarato antistatario ed ha chiesto la distrazione delle spese di lite.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio in favore dell'appellato che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali e oneri di legge, da distrarsi in favore del difensore di , dichiaratosi Controparte_1
antistatario.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato venendo rigettato l'appello.
Genova, 13 maggio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Marcello Bruno