Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 5/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 2/1/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ELENA Parte_1 C.F._1
PICCHETTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Castelnuovo di Garfagnana
(LU), via Nicola Fabrizi n. 6, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
GIORGIO GRANDINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Castelnuovo di
Garfagnana (LU), corte Agostino Rosa n. 4, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno senza allontanare la figlia dall'altro genitore.
2) La figlia verrà affidata ad entrambi i genitori e continuerà ad abitare con la madre Persona_1
a Castiglione in Loc. Cigiana s.n.c.
3) Le visite saranno regolate come segue:
- Prima settimana weekend Madre: Il padre continuerà a far visita alla figlia tutti i pomeriggi dalle ore 14 alle 15 circa e la sera continuerà a prendere la figlia dalle 21 alle 23 nei giorni di lunedì e mercoledì. I martedì e i giovedì la prenderà dalle 19 alle 22 cenando con lei. Venerdì, sabato e domenica la figlia starà con la madre.
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e giovedì. I martedì la prenderà dalle 19 alle 22 cenando con lei. Di sabato la prenderà alle 15 e la potrà tenere fino alle 23 di domenica ma, se la figlia non volesse pernottare con il padre, quest'ultimo la riporterà dalla madre prima delle 23 per poi riprenderla entro le 12 e riportarla entro le 23 della domenica.
- I genitori potranno, mediante accordo, anche telefonico, modificare giorni e orari di visita nel rispetto delle esigenze della figlia e dei loro impegni lavorativi.
- Nel periodo estivo, il padre potrà tenere la figlia e portarla in vacanza per due settimane anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 Maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori.
- Anche la sig.ra potrà portare la figlia in vacanza nel periodo estivo per due Parte_1 settimane da concordare con la madre entro il 31 Maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori.
4) Le festività (quali Natale, Pasqua, Capodanno) saranno trascorse dalla figlia un anno con la madre ed un anno con il padre a rotazione.
5) Il sig. verserà alla sig.ra la somma mensile di Euro 350,00, Parte_2 Parte_1 quale contributo per le spese ordinarie della figlia, entro il giorno 25 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario (IBAN [...]CC1604009955 - BLUCIT31XXX), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) I genitori contribuiranno alle spese straordinarie della figlia, nella misura del 50% e faranno riferimento per la loro determinazione, per la modalità e per la tempistica del rimborso all'Allegato
N. 2 del Protocollo del Tribunale di Lucca.
Il contributo mensile del sig. al pagamento della baby sitter viene stabilito in Euro Parte_2
200,00 e sarà versato fino a quando la figlia non inizierà a frequentare la scuola dell'infanzia.
7) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, avendo redditi sufficienti.
8) Il sig. restituirà alla sig.ra la somma di € 8.150,00 per un Parte_2 Parte_1 debito pregresso, da versare in 8 rate mensili entro il giorno 25 del mese, a partire dal mese di dicembre 2024.
9) I ricorrenti di comune accordo, hanno scelto come nuova pediatra della figlia la Dr. Per_2 che ha già dato la sua disponibilità a seguire la minore.
[...]
10) La figlia, con il consenso che entrambi i genitori rilasciano fin da ora, verrà sottoposta alle vaccinazioni obbligatorie e comunque a quelle necessarie per la frequentazione della scuola».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Villa LL (LU) il 18/6/2016, dal quale è nata la figlia Persona_1
(nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
2 Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 uniti in matrimonio in Villa LL (LU) in data 18/6/2016, debitamente
[...] trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Villa LL (LU) all'Atto
Numero 3, Parte 1, dell'Anno 2016, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Villa LL (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 5/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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