Articolo 2 della Legge 13 agosto 1980, n. 466
Articolo 1Articolo 3
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6 settembre 1980
Art. 2.
La speciale elargizione di cui all' articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629 , successivamente integrata con legge 28 novembre 1975, n. 624 , e' elevata a lire 100 milioni e si applica anche alle famiglie dei vigili del fuoco e dei militari delle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, vittime del dovere.
A tal fine, per la individuazione delle vittime del dovere valgono i criteri indicati nell'articolo 1 della presente legge, facendosi riferimento, per quanto riguarda i vigili del fuoco, alle funzioni proprie di istituto.
La speciale elargizione e' dovuta altresi', nella stessa misura di cui al primo comma e con la stessa decorrenza prevista dal successivo articolo 10, anche alle altre categorie di personale alle quali sia stata estesa per effetto di disposizioni di legge.
Entrata in vigore il 6 settembre 1980
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