Rigetto
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 29/04/2025, n. 3641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3641 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03641/2025REG.PROV.COLL.
N. 07512/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7512 del 2024, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Sala e Giuseppe Gortenuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 364/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo diVerona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e udito per la parte appellante l’avv. Giuseppe Gortenuti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 364/2024 il T.A.R. del Veneto ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’accertamento, a fini risarcitori, dell’illegittimità del decreto emesso in data 21 dicembre 2020 dal Prefetto della Provincia di Verona, avente ad oggetto “informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'art. 84 comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011 nei confronti della Società CUBI s.r.l.”.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Verona.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 6 marzo 2025.
2. Come accennato, nel corso del giudizio di primo grado è divenuta improcedibile la domanda di annullamento del provvedimento con esso impugnato, a seguito della revoca dell’interdittiva da parte della Prefettura.
La ricorrente ha tuttavia insistito nell’accertamento dell’illegittimità di tale provvedimento, allegando l’interesse di natura risarcitoria.
Il T.A.R. ha quindi respinto il ricorso.
Con i tre motivi di gravame l’odierna appellante ha riproposto le censure disattese in primo grado, contestando le contrarie determinazioni del primo giudice rispetto ad esse.
3. Con la prima, l’appellante critica la sentenza gravata nella parte in cui ha respinto il motivo di ricorso con cui si deduceva l’illegittimità dell’interdittiva per difetto di motivazione, per violazione del diritto di difesa in giudizio e per insufficienza ed illogicità della motivazione.
Il vizio viene ricondotto non al provvedimento nella sua versione integrale, ma piuttosto alla versione originariamente notificata alla parte, omissata in alcuni punti a tutela di dati sensibili di terze persone, o di esigenze investigative.
Il mezzo si dilunga nell’argomentare la necessità di una motivazione del provvedimento interdittivo, anche in ragione degli effetti lesivi dello stesso: il che è in astratto pacifico.
Nulla però deduce, in concreto, circa lo specifico profilo di lesione che sarebbe derivata dalla non immediata disponibilità (anche) delle parti (originariamente) omissate.
L’illegittimità, quale forma di invalidità, suppone infatti non già la mera ed astratta difformità del provvedimento rispetto al parametro normativo, ma la concreta lesione dell’interesse da questo protetto.
4. Nel caso di specie ci si limita ad affermare, dandolo per scontato, che il parziale oscuramento di alcuni dati avrebbe per ciò solo privato il provvedimento della sua motivazione: senza argomentare il reale rilievo di tali dati ai fini della comprensione delle complessive ragioni di adozione del provvedimento.
La censura pecca pertanto di genericità, soprattutto in chiave di critica alla sentenza di primo grado: questa ha infatti, tra l’altro, analiticamente indicato le categorie di provvedimenti sottratti al diritto di accesso, con affermazione che è contestata dall’appellante in maniera del tutto generica, mediante il rilievo per cui “ si tratta, infatti, di previsione che stabilisce limiti al diritto di accesso a documenti della fase istruttoria, ma che certo non può giustificare la mancata integrale comunicazione della stessa motivazione sulla quale si fonda il provvedimento lesivo della situazione soggettiva del destinatario, al quale deve, comunque, essere consentito di conoscere, anche ai fini della tutela giurisdizionale, le ragioni che di tale provvedimento stanno alla base ”.
Non sono indicati gli specifici provvedimenti ai quali non sarebbe stato consentito l’accesso, con lesione del diritto di difesa in giudizio.
Né vale allegare una funzione della motivazione estranea ed ulteriore rispetto a quella della difesa delle ragioni dell’interessato, in quanto non assistita da fondamento normativo.
Il mezzo è pertanto manifestamente infondato a prescindere dal rilievo della successiva produzione da parte dell’amministrazione, nel giudizio di primo grado, delle informazioni mancanti.
5. Con il secondo motivo viene riproposta la tesi, non condivisa dal primo giudice, dell’illegittimità dell’informativa per violazione degli artt. 84, comma 4 e 91, comma 6 del d. lgs. n. 159/2011; per eccesso di potere per travisamento dei fatti, per carenza di motivazione e manifesta ingiustizia.
Tale censura pretende di operare una lettura del quadro fattuale che ha legittimato l’adozione dell’informativa alla luce di elementi successivamente acquisiti.
Come detto, infatti, alcuni degli elementi originariamente ritenuti sintomatici di un pericolo di infiltrazione mafiosa sono stati successivamente chiariti nel senso della non riconducibilità ad essi di un preciso significato inferenziale, tale da fondare la prognosi di contiguità.
Tanto che, correttamente, una volta acquisita evidenza di tali elementi l’amministrazione ha correttamente proceduto alla revoca del provvedimento.
6. Orbene, gli argomenti posti a sostegno del mezzo in esame risultano viziati, sul piano logico, proprio da tale prospettazione.
Il potere interdittivo, della cui legittimità si discute, è infatti un potere di natura cautelare, che l’amministrazione esercita legittimamente non appena acquisisca dati ed elementi tali da far supporre l’esistenza del pericolo infiltrativo.
Trattandosi di una valutazione cautelare, e dunque non ancorata ad accertamenti definitivi, è fisiologico che essa si fondi su dati ed elementi suscettibili di evoluzione, onde lo scrutinio di legittimità va compiuto senza il condizionamento logico riveniente dalla successiva acquisizione di chiarimenti ad essi relativi.
7. Nel caso di specie l’appellante ammette (si veda in particolare pag. 15 del ricorso in appello) che gli elementi che oggi consentono di ritenere inesistente il pericolo di infiltrazione sono stati acquisiti “ ex post ”, ma aggiunge che “ non può sostenersi che l’infondatezza delle accuse nei confronti di -OMISSIS-e, indirettamente, della -OMISSIS-sia emersa solo all’esito del procedimento penale. In realtà l’insostenibilità del teorema investigativo già risultava evidente al momento dell’interdittiva, ma sulla corretta valutazione ”.
Questa seconda affermazione – con cui si deduce l’assenza di pericolo infiltrativo emersa successivamente, ma che secondo l’appellante “ già ex ante era evidente ” (pag. 21 del ricorso in appello) - in parte è il frutto di un tentativo di sostituzione della valutazione contenuta nel provvedimento impugnato con quella della parte appellante; e in parte è comunque smentita dagli atti.
L’appellante afferma infatti che “ Il provvedimento di interdittiva si fonda, fra l’altro, sul presupposto che -OMISSIS-sarebbe stato soggetto a condizionamenti della criminalità organizzata. L’ipotesi accusatoria è risultata del tutto infondata, visto che egli è stato prosciolto da ogni accusa con sentenza del Tribunale di Verona ”.
Ora, in disparte il dirimente rilievo che il provvedimento di proscioglimento adottato in sede penale non ha alcun valore dimostrativo dell’assenza di contiguità (quest’ultima non essendo ancorata all’accertamento della responsabilità penale), nel caso di specie l’amministrazione appellata in memoria ha comunque dedotto in contrario che “ -OMISSIS-, infatti, è stato sottoposto all’obbligo della presentazione alla PG per i reati di estorsione e furto aggravati dal metodo mafioso (cfr. pagg. 8, 9 e 16 OCCC Taurus) nell’ambito di un’indagine da cui è scaturito il procedimento penale n. -OMISSIS-RNGR DDA di Venezia e n. -OMISSIS- RG GIP instaurato presso il Tribunale di Venezia, che ha portato all’applicazione delle misure cautelari personali nei confronti di 33 indagati (….). Veniva pertanto acquisita la relativa ordinanza di custodia cautelare (….) da cui si apprendeva che (cfr. pagg. 5, 6 e 7 interdittiva) la predetta operazione scaturiva da un’indagine complessa avviata nel dicembre 2013 dai Carabinieri del ROS di Padova, in cui erano confluiti vari filoni inerenti a reati commessi nell’ambito degli stupefacenti, dell’usura e delle estorsioni, delle false fatturazioni e del riciclaggio ”.
8. Date le superiori premesse emerge l’infondatezza, sul piano logico, dell’argomento posto a fondamento – non solo con riguardo alle circostanze esemplificativamente richiamate – del motivo in esame: esso, come accennato, risente di una lettura degli elementi sulla base di quali è stata adottata l’informativa conseguente alle successive sopravvenienze.
Mentre non risulta autorizzata l’affermazione, invero non altrimenti argomentata (ma anzi, come detto, smentita dalla documentazione richiamata dalla stessa informativa), per cui tali elementi si sarebbero dovuti ritenere già ab origine non sintomatici di un pericolo di contiguità (soggiacente o compiacente).
Nella sentenza n. 8269/2023, resa in fattispecie analoga, questa Sezione ha avuto modo di chiarire che:
- “ la legittimità dell’informativa antimafia interdittiva, al pari di ogni altro provvedimento amministrativo, va scrutinata sulla base dello stato di fatto e di diritto sussistente al momento della sua adozione, alla stregua del principio tempus regit actum ”;
- “ di fronte al rischio di infiltrazione desumibile (non già da una mera attività di indagine, ma) dall’adozione di un provvedimento applicativo di una misura cautelare personale coercitiva (che implica la delibazione della sussistenza del c.d. fumus commissi delicti: art: 273 cod. proc. pen.), e segnatamente dagli elementi nella stessa riportati, il Prefetto ha correttamente esercitato il potere in questione, non essendo illogico né irragionevole desumere, a quella fase e sulla base degli elementi non implausibili indicati dal giudice della cautela penale, che il contesto criminale in esso descritto (e conseguentemente qualificato) potesse esercitare un tentativo di infiltrazione (anche in tesi meramente soggiacente) delle realtà economiche ed imprenditoriali considerate ”;
- “ Il legittimo esercizio del potere interdittivo non presuppone affatto la prova della intraneità al sodalizio criminale dell’impresa considerata: ma, al contrario, che un’impresa non direttamente riconducibile a tale sodalizio possa essere oggetto di tentativi di infiltrazione e di controllo (questi ultimi desunti in via logico-inferenziale da elementi di collegamento che legittimano l’esercizio del potere del Prefetto, avente funzione preventiva e natura cautelare), in forma di contiguità c.d. compiacente o anche solo soggiacente ”;
- “ È del tutto irrilevante, pertanto, ed esemplificativamente, allegare l’estraneità all’art. 416-bis cod, pen. (e alla relativa aggravante) dei titoli di reato contestati ai soggetti interessati nell’ambito dell’ordinanza di custodia cautelare -OMISSIS-; come pure sostenere che “le appellanti non hanno mai intrattenuto rapporti commerciali di sorta con imprese coinvolte nel procedimento penale denominato “-OMISSIS-” (….), ovvero che operano in settori a quella data estranei agli interessi di tale sodalizio. Si tratta infatti di elementi – addotti in chiave atomistica - irrilevanti, e che comunque non smentiscono la plausibilità del complessivo giudizio inferenziale, reso sulla base di diversi ed autosufficienti elementi di collegamento (alla luce del parametro normativo regolante l’esercizio del potere in questione che, come più volte ricordato, non richiede una cointeressenza già perfezionatasi) ”.
9. Il Collegio condivide tali affermazioni, e ad esse si riporta (anche ai sensi degli artt. 3, comma 2, e 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm.).
Dall’applicazioni di tali princìpi al caso di specie discende pertanto la radicale infondatezza del secondo motivo di gravame, in ragione del vizio logico che ne condiziona l’impostazione con riguardo ai singoli elementi fattuali allegati.
L’assenza di un ruolo di -OMISSIS-nella società – dedotto a pag. 21 del ricorso in appello - non ha alcun valore decisivo in senso contrario, stante il complessivo quadro soggettivo e relazionale di riferimento evidenziato dall’informativa.
Quest’ultima non risulta pertanto viziata da travisamento del fatto, né da eccesso di potere, carenza di motivazione, ingiustizia manifesta e neppure da violazione del paradigma normativo regolante l’esercizio del relativo potere, per la semplice ragione che al momento della sua adozione il quadro gravemente indiziante era costituito da elementi che logicamente e ragionevolmente legittimavano il giudizio prognostico ritenuto dalla Prefettura
10. Il terzo motivo di appello contesta la sentenza gravata in relazione al profilo del contraddittorio procedimentale.
L’appellante riconosce che la fattispecie si colloca anteriormente alla disciplina successivamente introdotta dal vigente art. 92, comma 2 bis, D.lgs. n. 159/2011, ma sostiene che la sua attivazione “avrebbe evitato evidenti errori in fatto”.
La tesi è infondata in quanto i fatti sopravvenuti che hanno condotto alla revoca dell’informativa rimontano, nella loro complessità, ad epoca successiva alla sua adozione: dunque in fase istruttoria nessun elemento decisivo si sarebbe potuto rappresentare (lo stesso ricorso in appello chiarisce, a pag. 23, che la misura cautelare disposta nei confronti di -OMISSIS-era stata, a quell’epoca, annullata solo parzialmente dal Tribunale del riesame).
In ogni caso anche l’indicazione degli elementi che si sarebbero potuti o voluti rappresentare consta di deduzioni e di valutazioni soggettive (ad esempio il fatto “che le gare cui aveva partecipato la società erano in numero tale da rendere pienamente giustificato il numero dei contratti stipulati”), più che di reali fatti dirimenti (i quali, come detto, sono stati successivamente acquisiti).
La censura è peraltro viziata anche da una visione atomistica del materiale raccolto, e dalla pretesa – normativamente infondata – per cui l’allegazione di un elemento ritenuto (peraltro erroneamente) risolutivo avrebbe potuto o addirittura dovuto mutare la valutazione del complessivo quadro gravemente indiziante.
10. Il ricorso in appello è pertanto infondato e come tale deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche e giuridiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.