TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/11/2025, n. 4297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4297 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 255/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BARI
Il giudice nella persona della dott.ssa TI GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. di r.g. 255/2023, promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
RS, via Polignano n°13 (C.F. ), quale titolare della C.F._1
Vinicola D'Alessandro, con sede legale in RS, via Polignano n°13 P.IVA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Sportelli, C.F. P.IVA_1 [...]
, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in RS, via C.F._2
Rosselli n. 44/C
RICORRENTE
Contro
pagina 1 di 6 Controparte_1
, P.iva in persona
[...] P.IVA_2
del direttore Dott.ssa codice fiscale , difesa CP_2 CodiceFiscale_3
in proprio
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
dichiarare nullo il Decreto n. 766554/A emesso in data 21.11.2021 dal CP_1
, notificato Controparte_1
in data 13.05.2022, per tutti i motivi in fatto e diritto esposti nella narrativa del ricorso e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal sig. . Con vittoria Parte_1
di spese e competenze di causa.
Per parte convenuta:
respingere le richieste del ricorso, ritenute prive di fondamento sia in fatto che in diritto per quanto sopra motivato in dettaglio, con ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa ex art. 65, comma 5 del D.lgs n.
231 citato e successive integrazioni e modificazioni secondo quanto previsto nelle
Tabelle Parametri Forensi del Decreto Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 –
G.U. n. 77 del 2/4/2014 e successive modificazioni – art. 152 bis c.p.c. come da Allegato
A).
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 Con opposizione ex art. 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150,
[...]
ha impugnato il decreto della del 21 Parte_1 Controparte_1
novembre 2021, n. 766554, con il quale gli è stata comminata la sanzione pecuniaria di €
3.020,00 per violazione dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, “per aver trasferito denaro contante, per un importo complessivo di 9.000,00 senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e come da Controparte_3
allegata segnalazione”.
Il provvedimento sanzionatorio impugnato è stato emesso sulla base della contestazione elevata in data 12 luglio 2019 dalla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-
Finanziaria di Ravenna, in cui l'opponente, titolare della Vinicola D'Alessandro del
Rag. , con sede in RS, esercente l'attività di produzione Parte_1
di vini da tavola, secondo la ricostruzione degli investigatori avrebbe versato in nero e consegnato brevi manu alla ditta corrente in Castel Bolognese, la Controparte_4
somma contante di € 9.000,00, per forniture di mosto risalenti al 2017.
L'opponente sostiene che la contestazione di illecito amministrativo sarebbe errata e che il provvedimento sanzionatorio impugnato debba essere annullato. Al riguardo, deduce di avere ricevuto dalla sopra menzionata due forniture di mosto Controparte_4
concentrato rettificato, regolarmente pagate a fronte dell'emissione di fatture, e precisamente: la fattura n. VD/17000066 del 22 aprile 2017 dell'importo di € 594,00
(comprensivo di IVA), per un quantitativo di kg 450, al prezzo unitario di € 1,20 al kg, acquistato a titolo di prova;
e una seconda fattura, n. VD/17000310 del 21 novembre
2017 di € 874,50 (comprensivo di IVA), per 265 kg, saldata mediante bonifico bancario.
In entrambi i casi - si aggiunge - la merce è stata regolarmente consegnata in taniche trasportate mediante un'autovettura “stante il quantitativo limitato di prodotto acquistato”.
Per contro, l'addebito si fonderebbe su mere ipotesi non assistite da sufficienti elementi di prova attendili. Con esse infatti si presuppone un trasporto di 3 tonnellate di mosto mediante autocisterna senza alcun documento accompagnatorio, al prezzo unitario di € 3
pagina 3 di 6 al kg. A questo riguardo non costituirebbe prova sufficiente il ritrovamento da parte degli investigatori, presso la ditta fornitrice, di un'agenda con ivi indicato il numero
9000 + accanto al nome “ ”, non ulteriormente specificato. Del pari non Pt_1
avrebbero rilievo indiziante le intercettazioni telefoniche eseguite presso utenze di terzi rispetto all'opponente, ed in particolare la conversazione captata tra il titolare della ditta fornitrice e tale di Bari, in cui si fa riferimento “ad un certo di Persona_1 Pt_1
RS (BA) domiciliato in via Polignano”. Inoltre, nessun accesso presso la ditta dell'opponente risulta essere avvenuto in data 3 aprile 2017, giorno precedente alla consegna presso la stessa, da parte della del sopra menzionato Controparte_4
quantitativo di kg 450 di mosto concentrato rettificato, mediante regolare documento di accompagnamento e altrettanto regolare fatturazione. Rispetto alla circostanza ora richiamata, non in contestazione, si paleserebbe come inverosimile l'ipotesi che il giorno precedente alla consegna l'opponente abbia pagato in denaro contante “forniture non fiscalmente denunciate” per 3 tonnellate.
Le censure sono infondate.
La sanzione impugnata costituisce infatti il coerente esito delle indagini svolte dalla
Guardia di Finanza di Ravenna nell'ambito delle indagini penali a carico della ditta fornitrice, ditta emittente fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, compendiate nel processo verbale di constatazione in data 12 luglio 2019, sulla cui base è stato emesso il provvedimento sanzionatorio impugnato.
Nel verbale, i cui contenuti sono richiamati da quest'ultimo, si descrivono le investigazioni svolte, attraverso l'esame incrociato della documentazione extracontabile della ditta fornitrice (agenda e quadernone con dati relativi alle operazioni commerciali concluse) e delle intercettazioni telefoniche e ambientali, da un lato, e le scritture contabili obbligatorie e i dati risultanti dall'anagrafe tributaria e le altre banche dati in uso alla polizia tributaria. Quindi, sono dettagliatamente esposti gli esiti degli accertamenti, dai quali è emerso che nella menzionata documentazione extracontabile, ed in particolare nell'agenda, venivano annotati gli incassi e i pagamenti in nero, cioè
pagina 4 di 6 attraverso il passaggio di denaro contante, mai transitati sulla documentazione contabile obbligatoria;
nel quadernone venivano invece annotati gli incontri con clienti e fornitori, riscontrati poi dalle risultanze delle intercettazioni.
Sulla base degli elementi di prova così esaminati sono quindi stati ricostruiti i volumi degli acquisti e delle vendite nel quadriennio 2014 - 2017, attestati sui valori minimi del primo anno (rispettivamente: 523.000 e 629.795 euro), a quelli di importo rilevante dell'ultimo anno (oltre 7 e 6 milioni di euro).
Con specifico riguardo alla posizione del ricorrente, si evidenzia che in base alle risultanze della documentazione in questione sarebbero emersi movimenti di denaro contante per € 9.000,00, per un'operazione avvenuta in data 3 aprile 2017 ed annotata nell'agenda della ditta nel 14 marzo 2017, mai fatturata da quest'ultima. CP_4
Nel documento compare il nominativo “ ”, senza ulteriori specificazioni, come Pt_1
si sottolinea a fondamento delle censure dedotte nel presente giudizio. Nondimeno, è agevole risalire al ricorrente attraverso il riscontro con le intercettazioni telefoniche sull'utenza del titolare della ditta fornitrice, quali riportate nel relativo brogliaccio, nell'ambito delle quali si fa riferimento a un di RS, domiciliato in via Pt_1
Polignano.
Dal brogliaccio redatto a fronte delle intercettazioni telefoniche 10640 e 10645, proprio del 3/4/2017, eseguite dai militari della DIA di emerge che l'utente CP_1 [...]
del numero 3357473852 “propone a di andare direttamente da Per_1 Parte_2
e gli dà l'indirizzo (via Polignano, RS)” e che “ chiama Pt_1 CP_4
per dire che ha finito con ed è uscito”. Persona_1 Pt_1
Il riscontro è sufficientemente individualizzante alla persona del ricorrente, che riconosce di avere avuto rapporti commerciali con la fornitrice coevi al pagamento accertato essere avvenuto in nero, e la cui ditta ha sede in RS, via Polignano.
Il complesso degli elementi indiziari finora esaminati presenta i caratteri di precisione, gravità e concordanza previsti dall'art. 2729 cod. civ., in base ai quali si può ritenere pagina 5 di 6 raggiunga la prova del fatto illecito contestato, e cioè il pagamento di denaro in nero, nella misura annotata nell'agenda della fornitrice.
A questo riguardo, l'ipotesi ricostruita dagli accertatori assume maggiore consistenza probabilistica - ed è dunque conforme al criterio del “più probabile che non” valevole nel giudizio civile - rispetto a quella secondo cui il fatto non sarebbe mai avvenuto o comunque il ricorrente sarebbe estraneo. Come infatti in precedenza esposto, a fronte dell'incontestata esistenza di un rapporto di fornitura da parte di una ditta, risultata essere un operatore economico fiscalmente infedele.
In conclusione, il ricorso in opposizione va respinto. Le spese di causa sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione;
respinge il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare all'amministrazione intimata le spese di lite, che si liquidano in € 1.300,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Bari, il 21 novembre 2025
Il giudice
TI GA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BARI
Il giudice nella persona della dott.ssa TI GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. di r.g. 255/2023, promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
RS, via Polignano n°13 (C.F. ), quale titolare della C.F._1
Vinicola D'Alessandro, con sede legale in RS, via Polignano n°13 P.IVA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Sportelli, C.F. P.IVA_1 [...]
, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in RS, via C.F._2
Rosselli n. 44/C
RICORRENTE
Contro
pagina 1 di 6 Controparte_1
, P.iva in persona
[...] P.IVA_2
del direttore Dott.ssa codice fiscale , difesa CP_2 CodiceFiscale_3
in proprio
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
dichiarare nullo il Decreto n. 766554/A emesso in data 21.11.2021 dal CP_1
, notificato Controparte_1
in data 13.05.2022, per tutti i motivi in fatto e diritto esposti nella narrativa del ricorso e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal sig. . Con vittoria Parte_1
di spese e competenze di causa.
Per parte convenuta:
respingere le richieste del ricorso, ritenute prive di fondamento sia in fatto che in diritto per quanto sopra motivato in dettaglio, con ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa ex art. 65, comma 5 del D.lgs n.
231 citato e successive integrazioni e modificazioni secondo quanto previsto nelle
Tabelle Parametri Forensi del Decreto Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 –
G.U. n. 77 del 2/4/2014 e successive modificazioni – art. 152 bis c.p.c. come da Allegato
A).
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 Con opposizione ex art. 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150,
[...]
ha impugnato il decreto della del 21 Parte_1 Controparte_1
novembre 2021, n. 766554, con il quale gli è stata comminata la sanzione pecuniaria di €
3.020,00 per violazione dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, “per aver trasferito denaro contante, per un importo complessivo di 9.000,00 senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e come da Controparte_3
allegata segnalazione”.
Il provvedimento sanzionatorio impugnato è stato emesso sulla base della contestazione elevata in data 12 luglio 2019 dalla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-
Finanziaria di Ravenna, in cui l'opponente, titolare della Vinicola D'Alessandro del
Rag. , con sede in RS, esercente l'attività di produzione Parte_1
di vini da tavola, secondo la ricostruzione degli investigatori avrebbe versato in nero e consegnato brevi manu alla ditta corrente in Castel Bolognese, la Controparte_4
somma contante di € 9.000,00, per forniture di mosto risalenti al 2017.
L'opponente sostiene che la contestazione di illecito amministrativo sarebbe errata e che il provvedimento sanzionatorio impugnato debba essere annullato. Al riguardo, deduce di avere ricevuto dalla sopra menzionata due forniture di mosto Controparte_4
concentrato rettificato, regolarmente pagate a fronte dell'emissione di fatture, e precisamente: la fattura n. VD/17000066 del 22 aprile 2017 dell'importo di € 594,00
(comprensivo di IVA), per un quantitativo di kg 450, al prezzo unitario di € 1,20 al kg, acquistato a titolo di prova;
e una seconda fattura, n. VD/17000310 del 21 novembre
2017 di € 874,50 (comprensivo di IVA), per 265 kg, saldata mediante bonifico bancario.
In entrambi i casi - si aggiunge - la merce è stata regolarmente consegnata in taniche trasportate mediante un'autovettura “stante il quantitativo limitato di prodotto acquistato”.
Per contro, l'addebito si fonderebbe su mere ipotesi non assistite da sufficienti elementi di prova attendili. Con esse infatti si presuppone un trasporto di 3 tonnellate di mosto mediante autocisterna senza alcun documento accompagnatorio, al prezzo unitario di € 3
pagina 3 di 6 al kg. A questo riguardo non costituirebbe prova sufficiente il ritrovamento da parte degli investigatori, presso la ditta fornitrice, di un'agenda con ivi indicato il numero
9000 + accanto al nome “ ”, non ulteriormente specificato. Del pari non Pt_1
avrebbero rilievo indiziante le intercettazioni telefoniche eseguite presso utenze di terzi rispetto all'opponente, ed in particolare la conversazione captata tra il titolare della ditta fornitrice e tale di Bari, in cui si fa riferimento “ad un certo di Persona_1 Pt_1
RS (BA) domiciliato in via Polignano”. Inoltre, nessun accesso presso la ditta dell'opponente risulta essere avvenuto in data 3 aprile 2017, giorno precedente alla consegna presso la stessa, da parte della del sopra menzionato Controparte_4
quantitativo di kg 450 di mosto concentrato rettificato, mediante regolare documento di accompagnamento e altrettanto regolare fatturazione. Rispetto alla circostanza ora richiamata, non in contestazione, si paleserebbe come inverosimile l'ipotesi che il giorno precedente alla consegna l'opponente abbia pagato in denaro contante “forniture non fiscalmente denunciate” per 3 tonnellate.
Le censure sono infondate.
La sanzione impugnata costituisce infatti il coerente esito delle indagini svolte dalla
Guardia di Finanza di Ravenna nell'ambito delle indagini penali a carico della ditta fornitrice, ditta emittente fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, compendiate nel processo verbale di constatazione in data 12 luglio 2019, sulla cui base è stato emesso il provvedimento sanzionatorio impugnato.
Nel verbale, i cui contenuti sono richiamati da quest'ultimo, si descrivono le investigazioni svolte, attraverso l'esame incrociato della documentazione extracontabile della ditta fornitrice (agenda e quadernone con dati relativi alle operazioni commerciali concluse) e delle intercettazioni telefoniche e ambientali, da un lato, e le scritture contabili obbligatorie e i dati risultanti dall'anagrafe tributaria e le altre banche dati in uso alla polizia tributaria. Quindi, sono dettagliatamente esposti gli esiti degli accertamenti, dai quali è emerso che nella menzionata documentazione extracontabile, ed in particolare nell'agenda, venivano annotati gli incassi e i pagamenti in nero, cioè
pagina 4 di 6 attraverso il passaggio di denaro contante, mai transitati sulla documentazione contabile obbligatoria;
nel quadernone venivano invece annotati gli incontri con clienti e fornitori, riscontrati poi dalle risultanze delle intercettazioni.
Sulla base degli elementi di prova così esaminati sono quindi stati ricostruiti i volumi degli acquisti e delle vendite nel quadriennio 2014 - 2017, attestati sui valori minimi del primo anno (rispettivamente: 523.000 e 629.795 euro), a quelli di importo rilevante dell'ultimo anno (oltre 7 e 6 milioni di euro).
Con specifico riguardo alla posizione del ricorrente, si evidenzia che in base alle risultanze della documentazione in questione sarebbero emersi movimenti di denaro contante per € 9.000,00, per un'operazione avvenuta in data 3 aprile 2017 ed annotata nell'agenda della ditta nel 14 marzo 2017, mai fatturata da quest'ultima. CP_4
Nel documento compare il nominativo “ ”, senza ulteriori specificazioni, come Pt_1
si sottolinea a fondamento delle censure dedotte nel presente giudizio. Nondimeno, è agevole risalire al ricorrente attraverso il riscontro con le intercettazioni telefoniche sull'utenza del titolare della ditta fornitrice, quali riportate nel relativo brogliaccio, nell'ambito delle quali si fa riferimento a un di RS, domiciliato in via Pt_1
Polignano.
Dal brogliaccio redatto a fronte delle intercettazioni telefoniche 10640 e 10645, proprio del 3/4/2017, eseguite dai militari della DIA di emerge che l'utente CP_1 [...]
del numero 3357473852 “propone a di andare direttamente da Per_1 Parte_2
e gli dà l'indirizzo (via Polignano, RS)” e che “ chiama Pt_1 CP_4
per dire che ha finito con ed è uscito”. Persona_1 Pt_1
Il riscontro è sufficientemente individualizzante alla persona del ricorrente, che riconosce di avere avuto rapporti commerciali con la fornitrice coevi al pagamento accertato essere avvenuto in nero, e la cui ditta ha sede in RS, via Polignano.
Il complesso degli elementi indiziari finora esaminati presenta i caratteri di precisione, gravità e concordanza previsti dall'art. 2729 cod. civ., in base ai quali si può ritenere pagina 5 di 6 raggiunga la prova del fatto illecito contestato, e cioè il pagamento di denaro in nero, nella misura annotata nell'agenda della fornitrice.
A questo riguardo, l'ipotesi ricostruita dagli accertatori assume maggiore consistenza probabilistica - ed è dunque conforme al criterio del “più probabile che non” valevole nel giudizio civile - rispetto a quella secondo cui il fatto non sarebbe mai avvenuto o comunque il ricorrente sarebbe estraneo. Come infatti in precedenza esposto, a fronte dell'incontestata esistenza di un rapporto di fornitura da parte di una ditta, risultata essere un operatore economico fiscalmente infedele.
In conclusione, il ricorso in opposizione va respinto. Le spese di causa sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione;
respinge il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare all'amministrazione intimata le spese di lite, che si liquidano in € 1.300,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Bari, il 21 novembre 2025
Il giudice
TI GA
pagina 6 di 6