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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/11/2025, n. 4053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4053 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. 12188/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 12188/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 5.11.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 5 NOVEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 12188/2024 promossa da
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1
, ed elettivamente dom.ta in Giarre via F.lli Cairoli n° 41, presso lo studio domicilio
[...] dell'avv. ENZO DI CARLO dal quale è rappresentata e difesa per procura in atti:
-Ricorrente-
1
CONTRO
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Controparte_1
Roma (RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale P.IVA_1 rappresentante, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato MARIA ROSARIA
BATTIATO ed elettivamente domiciliato in Piazza della Repubblica, 26, 95125 CATANIA presso l'Avvocatura dell'Istituto
- resistente –
E
, Agente della Riscossione per l'intero Controparte_2 territorio nazionale, in persona del legale rappresentante pro – tempore, con sede legale in
Roma, Via Grezar n° 14, P.IVA , elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale P.IVA_2
Teracati 158/C, presso lo studio dell'Avv. Antonio Mirone che la rappresenta e difende per procura in atti
: -resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.12.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, proponeva opposizione all' Intimazione di pagamento n° 293 2024 90113612 18/000 notificata in data
18/11/2024 con la quale venivano intimati, tra gli altri, l'avviso di addebito n°5932014
0003356424/000 notificato in data 16/11/2014 e l'avviso di addebito n° 5932018
0006597705000 notificato in data 09/11/2018, entrambi afferenti a Contributi I.V.S. fissi/percentuale su minimale relativi alle annualità 2013, 2015-2016-2017- per un importo complessivo pari ad € 17.206,29.
In via preliminare, eccepiva l'illegittimità dell'intimazione impugnata, relativamente al carico portato dagli avvisi di addebito sopra indicati, in quanto meritevole di essere annullata per avvenuta prescrizione del debito. Precisava, invero, che pur considerando le notifiche degli atti prodromici all' intimazione, datate 16/11/2014 e 09/11/2018, rispettivamente, mai ricevute dalla ricorrente, l'Ente di Riscossore, avrebbe dovuto comunicare l'intimazione entro e non
2 oltre i 5 anni. Precisava, pertanto, che, avendo l'ufficio notificato l'atto il 18/11/2024, il presunto debito è prescritto.
Concludeva chiedendo: ANNULLARE, o comunque rendere priva di effetti giuridici,
l'intimazione di pagamento n° 293 2024 90113612 18/000 notificata in data 18/11/2024, per gli avvisi di addebito indicati in narrativa, essendo illegittimamente richieste somme non dovute;
nel merito: DICHIARARE e RICONOSCERE la nullità e la illegittimità dell' intimazione di pagamento n° 293 2024 90113612 18/000 notificata in data 18/11/2024, per gli avvisi di addebito indicati in narrativa e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e che pertanto nulla è dovuto per la parte dell' intimazione ritenuta illegittima e per i motivi CP_ tutti meglio esposti in ricorso;
per l' effetto: CONDANNARE, l' in persona del legale rappresentante pro –tempore, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio;
Ai sensi dell' art. 93 c. p. c. disporsi la distrazione spese in favore del procuratore costituito che dichiarava di averle anticipato e non aveva percepito alcun compenso neanche a titolo di anticipo / acconto spese;
Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: dichiarare CP_1 il difetto di legittimazione passiva dell' , in subordine la sua inammissibilità e comunque CP_1 rigettare integralmente il ricorso proposto perché infondato in fatto ed in diritto confermando i ruoli opposti;
in estremo subordine dichiarare la prescrizione del diritto alla azione esecutiva della con compensazione di spese nei confronti dell' . Controparte_2 CP_1
Con comparsa di costituzione si costituiva l la quale Controparte_2 concludeva chiedendo: dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda proposta dalla ricorrente. Con vittoria di spese e compensi della difesa dei quali si chiede la distrazione in favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le spese e non ha riscosso compensi.
Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo impugnato, con successivo provvedimento del
11/10/2025, la causa veniva rinviata, per discussione e decisione, all'udienza del 5.11.2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”. Con successivo provvedimento del 30.10.2025 il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione
L'udienza del 5.11.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
3 All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente -la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva
(contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Passando, quindi, al merito dell'opposizione della pretesa contributiva (prescrizione), il ricorrente ha così proposto un'opposizione all'iscrizione a ruolo, ove l'eccezione di omessa notifica è strumentale per recuperare la tutela apprestata dall'art, 24 d.l.gs 46/99. Ha, altresì, eccepito fatti estintivi della pretesa contributiva successivi alla formazione e notifica degli atti impugnati (prescrizione successiva) proponendo così una opposizione all'esecuzione.
Ciò premesso è da ritenersi tardiva l'opposizione al ruolo in quanto proposta oltre il temine di quaranta giorni dalla notifica dell'Intimazione di pagamento n° 293 2024 90113612 18/000
4 costituendosi ha prodotto la ricevuta di avvenuta consegna della superiore CP_3 intimazione notificata alla ricorrente con racc.ta e a r. 20001490932-1 ritirata da quest'ultima il 5.11.2024.
Alla luce delle superiori risultanze l'opposizione a ruolo è inammissibile
E', al contrario, tempestiva l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine decadenziale di proposizione (Cass., Sez. Lav., 26/5/2020 n. 9784; id.,
27/4/2021 n. 11104).
CP_ Or bene, è bene comunque precisare che l' costituendosi ha prodotto in atti:
-la ricevuta di avvenuta consegna dell'avviso di addebito n. 593 2014 00033564 24 000 notificata per compiuta giacenza con racc.ta e a.r. 65027200285-9 il 17.10.2014
Ritiene il decidente che la predetta notifica eseguita a mezzo del servizio postale sia valida ed efficace. A tale proposito, si osserva che l'art. 30 d.l. n. 78/2010, al comma 1, prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a CP_ qualunque titolo dovute all' anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo” e al comma 4:
“L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Per gli avvisi di addebito, dunque, così come previsto per le cartelle esattoriali dall'art. 26 d.P.R. n.
602 del 1973, è consentita la notifica a mezzo posta per il tramite dell'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento. Nella fattispecie in esame, l'Ente ha proceduto proprio alla notifica dell'avviso di addebito in base alla procedura di cui all'art. 30 citato.
L'avviso di addebito impugnato risulta correttamente notificato a mezzo posta tramite plico raccomandato inviato all'indirizzo della ricorrente;
l'avviso non è stato ritirato dal destinatario, con la conseguenza che la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza (vedi timbro apposto). Sulla busta è anche riportata l'annotazione riguardante l'avviso lasciato presso il recapito del destinatario. La comunicazione così realizzata è valida in quanto gli uffici si sono avvalsi della notificazione semplificata, alla quale si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario. Il regolamento postale, infatti, non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il rilascio
5 dell'avviso di giacenza. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 146 del 1998 (che ha modificato l'art. 14 della legge n. 890 del 1982), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982” (Cass. n.
15834/2017, Cass. 17598/2010; Cass. 15315/2014; Cass.14501/2016). Il d.P.R. n. 665 del
1982 («Approvazione del regolamento di esecuzione libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni»), prevede, all'art. 40, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo altresì che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”. Analoga disciplina è dettata dagli artt. 24 e 25 del D.M. 1 ottobre 2008 che prescrive “La consegna degli invii a firma - comprese le raccomandate - avviene presso l'ufficio postale di distribuzione nei seguenti casi: a) non è possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29. Nei casi di cui alle lettere a), b), c), nonché nei casi di invii manomessi o deteriorati, il destinatario riceve un avviso che gli indica l'ufficio postale per il ritiro dell'invio”. Il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto “il rilascio dell'avviso di giacenza” (cfr. Cass. 2047/2016). Dunque, in caso di assenza all'indirizzo indicato del destinatario e di altre persone abilitate a ricevere l'atto, il destinatario medesimo può ritirare la raccomandata presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza (trenta giorni). Ne consegue che, se la prova dell'arrivo a destinazione del documento inviato a mezzo servizio postale non viene data mediante l'avviso di ricevimento della raccomandata, può essere data con l'attestazione del periodo di giacenza presso l'ufficio postale, tenuto conto che la lettera raccomandata inviata a mezzo del servizio postale e non consegnata al destinatario per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale medesimo. Alla luce di tali riferimenti legislativi e giurisprudenziali, gli avvisi di addebito possono essere notificati con la procedura delle ordinarie raccomandate postali ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, e non è prevista, in caso di plico non consegnato, la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di
6 giacenza, ma solo un avviso di giacenza. Quindi la prova della regolarità della notifica dell'atto può essere fornita dall'ente mediante la produzione di documentazione che attesti – come avvenuto nel caso in esame – la compiuta giacenza e l'annotazione sulla busta dell'avviso di giacenza inoltrato al destinatario, non essendo necessaria la spedizione di una raccomandata informativa
-la ricevuta di avvenuta consegna dell'avviso di addebito n. 593 2018 00065977 05 000 notificata a mani con racc.ta e a.r. 68953218559-8 il 9.11.2018
Reputa, pertanto, il Tribunale che la notificazione dei detti avvisi di addebito è regolare. Ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva portata dalla stessa, ivi compresa l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 L. n. 335/1995, oltre che inammissibile perché tardiva è comunque ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24
d. lgs. 46/99 del titolo presupposto. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della
Cassazione, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, e infondata risulta, pertanto, l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata.
Or bene, al fine di dare prova dell'interruzione della dedotta prescrizione, con riferimento all'avviso di addebito n. 59320140003356424000 ha prodotto l'intimazione di CP_3 pagamento n. 29320189016303163000, notificata in data 11/3/2019
Alla luce della superiore documentazione, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2024 90113612 18/000, oggi atto impugnato, (5/11/2024), non potendo trovare applicazione la normativa emergenziale emanata per gli eventi pandemici da per i crediti portati dagli avvisi di addebito allo stesso sotteso CP_4
(59320140003356424/000 e 5932018 0006597705000) era già maturata la prescrizione successiva, pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e si pongono a carico dell in favore del ricorrente e dell' Controparte_5 CP_1
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12188/2024 R.G. così statuisce:
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme portate dagli avvisi di addebito
59320140003356424/000 e n° 5932018 0006597705000 sottesi all'intimazione di pagamento n. 293 2024 90113612 18/000
Condanna alla refusione delle spese legali Controparte_5 che si liquidano nella complessiva somma di €. 1.865,00 oltre IVA e CPA in favore tanto del ricorrente, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario, quanto dell' CP_1
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania 12 NOVEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
8
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 12188/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 5.11.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 5 NOVEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 12188/2024 promossa da
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1
, ed elettivamente dom.ta in Giarre via F.lli Cairoli n° 41, presso lo studio domicilio
[...] dell'avv. ENZO DI CARLO dal quale è rappresentata e difesa per procura in atti:
-Ricorrente-
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CONTRO
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Controparte_1
Roma (RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale P.IVA_1 rappresentante, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato MARIA ROSARIA
BATTIATO ed elettivamente domiciliato in Piazza della Repubblica, 26, 95125 CATANIA presso l'Avvocatura dell'Istituto
- resistente –
E
, Agente della Riscossione per l'intero Controparte_2 territorio nazionale, in persona del legale rappresentante pro – tempore, con sede legale in
Roma, Via Grezar n° 14, P.IVA , elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale P.IVA_2
Teracati 158/C, presso lo studio dell'Avv. Antonio Mirone che la rappresenta e difende per procura in atti
: -resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.12.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, proponeva opposizione all' Intimazione di pagamento n° 293 2024 90113612 18/000 notificata in data
18/11/2024 con la quale venivano intimati, tra gli altri, l'avviso di addebito n°5932014
0003356424/000 notificato in data 16/11/2014 e l'avviso di addebito n° 5932018
0006597705000 notificato in data 09/11/2018, entrambi afferenti a Contributi I.V.S. fissi/percentuale su minimale relativi alle annualità 2013, 2015-2016-2017- per un importo complessivo pari ad € 17.206,29.
In via preliminare, eccepiva l'illegittimità dell'intimazione impugnata, relativamente al carico portato dagli avvisi di addebito sopra indicati, in quanto meritevole di essere annullata per avvenuta prescrizione del debito. Precisava, invero, che pur considerando le notifiche degli atti prodromici all' intimazione, datate 16/11/2014 e 09/11/2018, rispettivamente, mai ricevute dalla ricorrente, l'Ente di Riscossore, avrebbe dovuto comunicare l'intimazione entro e non
2 oltre i 5 anni. Precisava, pertanto, che, avendo l'ufficio notificato l'atto il 18/11/2024, il presunto debito è prescritto.
Concludeva chiedendo: ANNULLARE, o comunque rendere priva di effetti giuridici,
l'intimazione di pagamento n° 293 2024 90113612 18/000 notificata in data 18/11/2024, per gli avvisi di addebito indicati in narrativa, essendo illegittimamente richieste somme non dovute;
nel merito: DICHIARARE e RICONOSCERE la nullità e la illegittimità dell' intimazione di pagamento n° 293 2024 90113612 18/000 notificata in data 18/11/2024, per gli avvisi di addebito indicati in narrativa e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e che pertanto nulla è dovuto per la parte dell' intimazione ritenuta illegittima e per i motivi CP_ tutti meglio esposti in ricorso;
per l' effetto: CONDANNARE, l' in persona del legale rappresentante pro –tempore, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio;
Ai sensi dell' art. 93 c. p. c. disporsi la distrazione spese in favore del procuratore costituito che dichiarava di averle anticipato e non aveva percepito alcun compenso neanche a titolo di anticipo / acconto spese;
Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: dichiarare CP_1 il difetto di legittimazione passiva dell' , in subordine la sua inammissibilità e comunque CP_1 rigettare integralmente il ricorso proposto perché infondato in fatto ed in diritto confermando i ruoli opposti;
in estremo subordine dichiarare la prescrizione del diritto alla azione esecutiva della con compensazione di spese nei confronti dell' . Controparte_2 CP_1
Con comparsa di costituzione si costituiva l la quale Controparte_2 concludeva chiedendo: dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda proposta dalla ricorrente. Con vittoria di spese e compensi della difesa dei quali si chiede la distrazione in favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le spese e non ha riscosso compensi.
Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo impugnato, con successivo provvedimento del
11/10/2025, la causa veniva rinviata, per discussione e decisione, all'udienza del 5.11.2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”. Con successivo provvedimento del 30.10.2025 il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione
L'udienza del 5.11.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
3 All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente -la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva
(contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Passando, quindi, al merito dell'opposizione della pretesa contributiva (prescrizione), il ricorrente ha così proposto un'opposizione all'iscrizione a ruolo, ove l'eccezione di omessa notifica è strumentale per recuperare la tutela apprestata dall'art, 24 d.l.gs 46/99. Ha, altresì, eccepito fatti estintivi della pretesa contributiva successivi alla formazione e notifica degli atti impugnati (prescrizione successiva) proponendo così una opposizione all'esecuzione.
Ciò premesso è da ritenersi tardiva l'opposizione al ruolo in quanto proposta oltre il temine di quaranta giorni dalla notifica dell'Intimazione di pagamento n° 293 2024 90113612 18/000
4 costituendosi ha prodotto la ricevuta di avvenuta consegna della superiore CP_3 intimazione notificata alla ricorrente con racc.ta e a r. 20001490932-1 ritirata da quest'ultima il 5.11.2024.
Alla luce delle superiori risultanze l'opposizione a ruolo è inammissibile
E', al contrario, tempestiva l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine decadenziale di proposizione (Cass., Sez. Lav., 26/5/2020 n. 9784; id.,
27/4/2021 n. 11104).
CP_ Or bene, è bene comunque precisare che l' costituendosi ha prodotto in atti:
-la ricevuta di avvenuta consegna dell'avviso di addebito n. 593 2014 00033564 24 000 notificata per compiuta giacenza con racc.ta e a.r. 65027200285-9 il 17.10.2014
Ritiene il decidente che la predetta notifica eseguita a mezzo del servizio postale sia valida ed efficace. A tale proposito, si osserva che l'art. 30 d.l. n. 78/2010, al comma 1, prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a CP_ qualunque titolo dovute all' anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo” e al comma 4:
“L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Per gli avvisi di addebito, dunque, così come previsto per le cartelle esattoriali dall'art. 26 d.P.R. n.
602 del 1973, è consentita la notifica a mezzo posta per il tramite dell'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento. Nella fattispecie in esame, l'Ente ha proceduto proprio alla notifica dell'avviso di addebito in base alla procedura di cui all'art. 30 citato.
L'avviso di addebito impugnato risulta correttamente notificato a mezzo posta tramite plico raccomandato inviato all'indirizzo della ricorrente;
l'avviso non è stato ritirato dal destinatario, con la conseguenza che la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza (vedi timbro apposto). Sulla busta è anche riportata l'annotazione riguardante l'avviso lasciato presso il recapito del destinatario. La comunicazione così realizzata è valida in quanto gli uffici si sono avvalsi della notificazione semplificata, alla quale si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario. Il regolamento postale, infatti, non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il rilascio
5 dell'avviso di giacenza. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 146 del 1998 (che ha modificato l'art. 14 della legge n. 890 del 1982), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982” (Cass. n.
15834/2017, Cass. 17598/2010; Cass. 15315/2014; Cass.14501/2016). Il d.P.R. n. 665 del
1982 («Approvazione del regolamento di esecuzione libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni»), prevede, all'art. 40, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo altresì che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”. Analoga disciplina è dettata dagli artt. 24 e 25 del D.M. 1 ottobre 2008 che prescrive “La consegna degli invii a firma - comprese le raccomandate - avviene presso l'ufficio postale di distribuzione nei seguenti casi: a) non è possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29. Nei casi di cui alle lettere a), b), c), nonché nei casi di invii manomessi o deteriorati, il destinatario riceve un avviso che gli indica l'ufficio postale per il ritiro dell'invio”. Il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto “il rilascio dell'avviso di giacenza” (cfr. Cass. 2047/2016). Dunque, in caso di assenza all'indirizzo indicato del destinatario e di altre persone abilitate a ricevere l'atto, il destinatario medesimo può ritirare la raccomandata presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza (trenta giorni). Ne consegue che, se la prova dell'arrivo a destinazione del documento inviato a mezzo servizio postale non viene data mediante l'avviso di ricevimento della raccomandata, può essere data con l'attestazione del periodo di giacenza presso l'ufficio postale, tenuto conto che la lettera raccomandata inviata a mezzo del servizio postale e non consegnata al destinatario per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale medesimo. Alla luce di tali riferimenti legislativi e giurisprudenziali, gli avvisi di addebito possono essere notificati con la procedura delle ordinarie raccomandate postali ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, e non è prevista, in caso di plico non consegnato, la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di
6 giacenza, ma solo un avviso di giacenza. Quindi la prova della regolarità della notifica dell'atto può essere fornita dall'ente mediante la produzione di documentazione che attesti – come avvenuto nel caso in esame – la compiuta giacenza e l'annotazione sulla busta dell'avviso di giacenza inoltrato al destinatario, non essendo necessaria la spedizione di una raccomandata informativa
-la ricevuta di avvenuta consegna dell'avviso di addebito n. 593 2018 00065977 05 000 notificata a mani con racc.ta e a.r. 68953218559-8 il 9.11.2018
Reputa, pertanto, il Tribunale che la notificazione dei detti avvisi di addebito è regolare. Ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva portata dalla stessa, ivi compresa l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 L. n. 335/1995, oltre che inammissibile perché tardiva è comunque ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24
d. lgs. 46/99 del titolo presupposto. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della
Cassazione, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, e infondata risulta, pertanto, l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata.
Or bene, al fine di dare prova dell'interruzione della dedotta prescrizione, con riferimento all'avviso di addebito n. 59320140003356424000 ha prodotto l'intimazione di CP_3 pagamento n. 29320189016303163000, notificata in data 11/3/2019
Alla luce della superiore documentazione, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2024 90113612 18/000, oggi atto impugnato, (5/11/2024), non potendo trovare applicazione la normativa emergenziale emanata per gli eventi pandemici da per i crediti portati dagli avvisi di addebito allo stesso sotteso CP_4
(59320140003356424/000 e 5932018 0006597705000) era già maturata la prescrizione successiva, pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e si pongono a carico dell in favore del ricorrente e dell' Controparte_5 CP_1
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12188/2024 R.G. così statuisce:
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le somme portate dagli avvisi di addebito
59320140003356424/000 e n° 5932018 0006597705000 sottesi all'intimazione di pagamento n. 293 2024 90113612 18/000
Condanna alla refusione delle spese legali Controparte_5 che si liquidano nella complessiva somma di €. 1.865,00 oltre IVA e CPA in favore tanto del ricorrente, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario, quanto dell' CP_1
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania 12 NOVEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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