TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Angela Vitarelli, all'udienza del 13.1.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter nel c.p.c., all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito contestuale della stessa, nella causa civile iscritta al n. 2487/2024 R.G.L. cui vengono riunite ex art. 151 disp. att. cpc le cause iscritte ai nn. 2676/2024, 3082/2024 e 8506/2024 vertenti
TRA
e rappresentati Parte_1 Parte_2 Parte_3
e difesi dall'avv. Bartolomeo Emilio Biuso
RICORRENTI
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell (avv.ti Luigi Lorusso e Paolo Sedda CP_1
costituiti nel giudizio n. 2487/2024 rg;
avv. Francesca Banchetti costituita nel giudizio n. 2676/2024 rg;
avv. Chiara Contursi costituita nel giudizio n. 3082/2024 rg;
avv. Paolo Sedda costituito nel giudizio n. 8506/2024 rg)
RESISTENTE
Oggetto: Cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con distinti ricorsi, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno esposto di aver lavorato come braccianti agricoli negli anni 2020 ( e ), 2021 ( e Parte_1 Parte_3 Parte_1 [...] ) e 2022 ( e ), per il numero di Parte_2 Parte_1 Parte_2 giornate indicate nei rispettivi ricorsi, alle dipendenze dell'azienda agricola “San Massimo srls” ed CP_ hanno censurato l'operato dell laddove ha ritenuto totalmente insussistenti i suddetti rapporti di lavoro, provvedendo alla cancellazione del loro nominativo dagli elenchi OTD.
Hanno chiesto, pertanto, al giudice adito di dichiarare il loro diritto al riconoscimento, come periodi utili ai fini contributivi delle giornate indicate nei rispettivi ricorsi introduttivi e, per l'effetto, di CP_ condannare l a registrare nei suoi archivi e comunque nelle forme di legge tali periodi CP_ contributivi, con condanna dell alla refusione delle spese di lite, da distrarsi.
Quanto al ricorrente , proponeva due distinti ricorsi giudiziari, aventi entrambi ad Parte_1 oggetto l'accertamento della illegittimità della cancellazione delle giornate agricole asseritamente lavorate da giugno a novembre dell'anno 2022 chiedendo di dichiararsi, nel procedimento iscritto sub rg 2487/2024 (iscritto a ruolo in data 11.03.2024) il riconoscimento di 111 giornate di lavoro, e nel procedimento iscritto sub rg 8506/2024 (iscritto a ruolo in data 7.10.2024) il riconoscimento di
160 giornate di lavoro.
CP_
2. L costituitosi tempestivamente in tutti i giudizi, ha, talora, preliminarmente, eccepito la decadenza sostanziale ai sensi dell'art. art.22 D.L.7/1970 convertito con modifiche nella L. 83/70, nonché il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, ha contestato la fondatezza dei ricorsi, stante la legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato in ciascuno dei procedimenti riuniti) chiedendone, dunque, il rigetto.
L'odierna udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta delle cause ed acquisite brevi note di trattazione, le cause sono state decise, previa la loro riunione, come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
3. Deve, preliminarmente, essere disposta la riunione dei giudizi in epigrafe indicati per connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva, avendo ad oggetto l'accertamento del diritto dei CP_ ricorrenti alla iscrizione negli elenchi OTD a seguito di cancellazione disposta dall sulla base CP_ del medesimo verbale ispettivo (depositato dall in tutti i giudizi).
3.1 Occorre, inoltre, dare atto che i ricorrenti hanno documentato di aver proposto ricorso amministrativo avverso i provvedimenti di disconoscimento dei rapporti di lavoro. Tuttavia, nella materia in esame quest'ultimo costituisce rimedio meramente facoltativo e non produce conseguenze, incidendo unicamente sul calcolo dei termini di decadenza ex art. 22 D.L.
7/1970, conv. con modifiche nella L. 83/1970. In ogni caso, i ricorsi giudiziari risultano depositati nel rispetto del termine di 120 giorni ex art. 22 D.L. 7/1970, conv. con modifiche nella L. 83/1970.
3.2 Va, poi, affermata la giurisdizione del giudice adito, spettando al giudice ordinario l'accertamento del rapporto di lavoro in agricoltura e del conseguente diritto all'iscrizione e al pagamento delle connesse prestazioni previdenziali. Infondata è, pertanto, l'eccezione di difetto di CP_ giurisdizione sollevata dall nel giudizio rg n. 2487/2024.
4.Nel merito, le domande attoree sono infondate e devono essere respinte sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni
Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo
(ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877). A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n.
18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l a seguito di un controllo, disconosca CP_2
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n.
375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
Nel caso di specie, si ritiene che tale onere probatorio non sia stato assolto dagli odierni ricorrenti, che ne erano gravati.
CP_ Ciò posto, nel caso di specie, si osserva che l ha depositato il verbale ispettivo n.
2023003490/DDL del 18.07.2023, relativo alla “Società Agricola San Massimo s.r.l.s.”, riferito al periodo compreso tra il 1.03.2018 al 30.06.2023 (e, quindi, alle annualità dedotte in giudizio), dal quale emergono plurimi segnali di allarme, che inducono a ritenere fittizi tutti i rapporti di lavoro
CP_ denunciati all da tale società, ivi inclusi quelli sottoposti ad odierno scrutinio.
E' opportuno precisare che l'accertamento muove da un'attività di verifica amministrativa che ha interessato anche l'azienda agricola “Società Agricola 2.0 s.r.l.s”, infatti, fra le due società vi è una stretta connessione, dovuta sia alla comunanza del socio e amministratore unico, identificato nella persona di , , , che alla condivisione della medesima sede legale CP_3 Per_1 Per_2
(via A. De Curtis, n.2 in Chieti).
CP_ In particolare, dal verbale ispettivo, il cui contenuto è stato richiamato dall nelle memorie di costituzione, risulta quanto segue:
- la Società Agricola San Massimo S.r.l.s. è stata iscritta, a far data dal 28.03.2018, presso la
CCIAA di Foggia (REA FG 307865) con la qualifica di impresa agricola esercitante l'attività di
“Coltivazione di ortaggi...” e, in pari data, ha dichiarato l'inizio dell'attività;
- in data 16.09.2019, la società, di proprietà della sig.ra , è stata rilevata dal sig. Parte_4
il quale ne è divenuto socio e amministratore unico;
Controparte_4
- con atto del 17.09.2019, è stato deliberato il trasferimento della sede legale della società, sita a
Chieuti, da via Don N. Giordano n.30 a via A. De Curtis, n.2; - gli ispettori, partendo dall'analisi della documentazione fiscale e contributiva, presente negli
CP_ archivi dell hanno riscontrato che la società, in data 1.06.2018, ha inviato una unica e sola denuncia aziendale di iscrizione (D.A.) nella quale ha indicato un fabbisogno aziendale di 100 giornate di lavoro e ha dichiarato la conduzione a titolo locativo, di un fondo agricolo sito in agro di
MA (Fg. 41, p.lle: 91, 120, 122, 126, 128, 193, 240, 243, 244 e 245- esteso per ettari
05.18.85), destinato prevalentemente alla coltivazione del pomodoro;
-nel periodo compreso dall'anno 2018 all'anno 2023, la ditta risulta aver complessivamente denunciato alle proprie dipendenze operai agricoli a tempo determinato e retribuzioni imponibili nella misura di seguito indicata:
Tipo Numero Lavo- Numero Anno Retribuzioni imponibili Manod. Parte_5
2018 OTD 137 2.213 € 110.511
2019 OTD 105 3177 € 140.637
2020 OTD 94 6140 € 271.883
2020 OTI 2 184 € 14.272
2021 OTD 111 6196 € 273.549
2021 OTI 2 534 € 48.982
2022 OTD 56 12056 € 284.395
2022 OTI 2 1096 € 58.250
2023 OTD 8 300 € 7.200
2023 OTI 2 300 € 11.804
-dai dati riportati in tabella è emersa, ad avviso degli ispettori, un'evidente sproporzione tra il fabbisogno lavorativo indicato, quantificato in 100 giornate di lavoro annue, e l'elevato numero di giornate e di lavoratori denunciati nel corso di tutti gli anni di attività;
- in relazione, poi, alla contribuzione dovuta ai lavoratori denunciati, non risulta che la società abbia mai effettuato alcun versamento di contributi previdenziali e assistenziali in favore degli operai agricoli maturando un debito contributivo, calcolato fino al 1° trimestre dell'anno 2022, corrispondente ad euro 223.988,28, così come riportato nella tabella di seguito indicata:
Situazione Contributiva Anno Dovuto Trimestre
2 € 3.433,96
3 € 12.769,04 2018
4 € 6.860,99
Totale 2018 € 23.063,99
1 € 441,71
2 € 4.185,73
2019
3 € 32.290,22
4 € 28.127,84
Totale 2019 € 65.045,50
1 € 2.517,46
2 € 12.067,05
2020
3 € 19.472,60
4 € 26.092,41
Totale 2020 € 60.149,52
1 € 7.373,09 2021
2 € 14.617,40
Quota Insoluto Insoluto Contrib. Sgravio Pagato Lavoratori Contrib.
%
€
€
€
€ 0,00
100 % 1.455,86 0,00 3.433,96
€
€
€
€ 0,00
100 % 5.408,93 0,00 12.769,04
€
€
€
€ 0,00
100 % 2.908,80 0,00 6.860,99
€
€
€
€ 0,00
100 % 9.773,59 0,00 23.063,99
€
€ 0,00 € 186,70
€ 441,71 100 % 0,00
€
€
€ 0,00 € 805,50
100 % 0,00 4.185,73
€
€
€
€ 0,00
100 % 6.128,95 0,00 32.290,22
€
€
€
€ 0,00
100 % 5.412,91 0,00 28.127,84
€
€
€
€ 0,00
100 % 12.534,06 0,00 65.045,50
€
€
€
€ 0,00
100 % 1.060,80 0,00 2.517,46
€
€
€
€ 0,00
100 % 5.084,77 0,00 12.067,05
€
€
€
€ 0,00
100 % 8.205,29 0,00 19.472,60
€
€
€
€ 0,00
100 % 10.945,25 0,00 26.092,41
€
€
€
€ 0,00
100 % 25.296,11 0,00 60.149,52
€
€
€
€ 0,00
100 % 3.094,35 0,00 7.373,09
€ 0,00 € € € 100 % 6.135,04 0,00 14.617,40
€
€
€ 3 € 22.772,41 € 0,00
100 % 9.559,49 0,00 22.772,41
€
€
€ 4 € 23.152,97 € 0,00
100 % 9.722,86 0,00 23.152,97
€
€
€ Totale 2021 € 67.915,87 € 0,00
100 % 28.511,74 0,00 67.915,87
€
€
€ 2022 1 € 8.120,96 € 0,00
96 % 3.398,27 307,56 7.813,40
€
€
€ Totale 2022 € 8.120,96 € 0,00
96 % 3.398,27 307,56 7.813,40
€
€
€
€ Totale generale
€ 0,00
100 % 224.295,84 79.513,77 307,56 223.988,28
- a prosieguo degli accertamenti, i verbalizzanti, in data 28.04.2023, dopo aver preso visione della sede legale della società, sita in Chieuti alla via A. De Curtis n. 2, identificata in un edificio disabitato e in stato di abbandono, costituito dal solo piano terra (in passato occupata anche da cittadini extracomunitari), privo di insegne, campanelli e altre indicazioni riconducibili alla azienda agricola ispezionata, hanno effettuato un sopralluogo presso l'indirizzo dell'unità locale, sito in
MA alla Via dei Grappoli, non rinvenendo, alcun ufficio o immobile riconducibile alla stessa;
-sulla fittizietà della sede legale della società, si è espresso, con processo verbale di constatazione del 2.12.2021, il Nucleo Di Polizia Economica-Finanziaria della Guardia di Finanza di Foggia in merito ad una verifica effettuata sulla “Società Agricola 2.0 S.r.l.s” avente, come precedentemente indicato, la medesima sede legale dell'azienda ispezionata;
- in data 5.05.2023, presso il Commissariato della Polizia di Stato di San Severo, gli ispettori di vigilanza hanno proceduto, previa autorizzazione del G.I.P. del Tribunale di Foggia- Sez. Penale- all'ascolto di , , socio ed amministratore unico della società, il CP_3 Controparte_4 quale dopo aver risposto in modo preciso e puntuale a quanto chiestogli in merito alla “Società
Agricola 2.0 s.r.l.s.” alla domanda se per “la Società San Massimo, ha mai avuto svolto attività aziendale, almeno da quando è da lei amministrata o ha occupato lavoratori?” ha risposto che:
“Per la Società Agricola San Massimo srls di cui mi chiedete, è avvenuta la stessa cosa che ho descritto per la Società Agricola 2.0, cioè mi hanno fatto firmare inizialmente delle carte dopo di che non ho saputo più nulla della società né ho mai svolto alcuna attività per conto di essa, né ho mai occupato alle sue dipendenze alcun lavoratore, ripeto almeno per tutto quello che è a mia conoscenza”.
Lo stesso ha, inoltre, aggiunto di: non aver mai svolto alcuna attività di produzione agricola o di compravendita di prodotti agricoli;
non aver mai assunto direttamente operai o dato incarico ad altre persone di reclutare e assumere operai agricoli;
non saper specificare i rapporti intercorsi con i professionisti che hanno agito per suo conto per attuare gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza sociale, contabilità e fiscale;
non essere in possesso della documentazione afferente alla società e di non poter esibire quanto richiesto tramite Verbale di Primo accesso ispettivo a lui notificato;
CP_
- al fine di verificare la congruità delle giornate di lavoro denunciate all' rispetto all'effettivo fabbisogno di manodopera, gli ispettori hanno dapprima proceduto all'acquisizione, via e-mail, della documentazione amministrativa (invio DMAG) trasmessa all'Istituto dal Dott. Per_3
, riguardante il periodo antecedente al 31.03.2019, e successivamente hanno chiesto in
[...]
visione la documentazione aziendale, contabile e fiscale (LUL, documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni, delega al professionista incaricato, visite mediche, contratti dei terreni e altri immobili condotti a qualsiasi titolo, fatture di acquisto e vendita, titoli di possesso di terreni agricoli, contratti di appalto, contratti di acquisto alla pianta) riguardante il periodo successivo al secondo trimestre 2019, in possesso del dott. ; Persona_4
- gli ispettori, quindi, in data 10.05.2023, dopo essersi recati presso lo studio del consulente del lavoro della società, dott. , hanno consegnato copia del Verbale di primo Persona_4
Accesso ispettivo e contestualmente hanno proceduto all'ascolto dallo stesso che ha riferito:
“Preciso che questo studio ha svolto negli anni, e precisamente dal momento di costituzione della società anche gli adempimenti lavoristici, previdenziali e fiscali in favore della Società Agricola
San Massimo i cui amministratori unici sono stati prima la sig.ra e poi lo stesso Parte_4
della Società Agricola 2.0. Quest'ultimo, per la società Agricola San Massimo CP_3
l'ho incontrato in due sole occasioni e cioè per l'atto di cessione delle quote societarie e per il cambio dell'amministratore. Tuttavia, per la Società Agricola San Massimo ricordo che CP_3
CP_
mi invitò a ricevere disposizioni sui lavoratori da assumere e denunciare all' anche dal
[...]
sig. . Anche per questa società i contatti li ho tenuti ricevendo disposizioni via Testimone_1
mail e talvolta disposizioni per via telefonica direttamente da . Anche per Testimone_1 questa azienda non ho riscosso negli anni alcun compenso professionale”; - a prosieguo degli accertamenti i verbalizzanti hanno ascoltato, in data 26.05.2023, il sig.
[...]
, il quale ha dichiarato che “…Fino a quando le società sono state gestite ed Tes_1
amministrate da mia NA ( ) e mia IP ( ) io ho collaborato Controparte_5 Parte_4 nello svolgimento dell'attività agricola. Invece da quando nelle due società è subentrato il sig.
non ho più avuto alcun ruolo nello svolgimento delle attività societarie, non so CP_3
nulla di quanto accaduto alle stesse società e non so nulla dei rapporti di lavoro che possono essere stati instaurati alle dipendenze delle medesime società. Evidentemente tali informazioni dovreste richiederle a ”; Testimone_2
-gli ispettori, dunque, in base alle dichiarazioni raccolte, pur non individuando la persona a cui poter imputare la gestione e l'esercizio dell'attività imprenditoriale dell'azienda ispezionata, hanno individuato nel dott. il professionista che ha posto in essere tutti gli adempiment i lavoristici Per_4
CP_ e previdenziali (invio all delle denunce contributive mensili dei lavoratori con il Pin personale);
- gli accertamenti sono poi proseguiti nel controllo dei registri SIAN (Sistema informatico agricolo nazionale). Tale riscontro ha chiarito che la “Società Agricola San Massimo S.r.l.s.” negli anni 2018
e 2019 ha posseduto, e presuntivamente condotto, non solo il fondo dichiarato nella D.A. di proprietà della signora sito in agro di MA, destinato a colture Parte_6
orticole, ma anche altri terreni, concessi in locazione con contratti dalla durata inferiore ad un anno
(circa 4 mesi) e gestiti fino al 15.09.2019 (data di scadenza dell'ultimo contratto), da utilizzare prevalentemente per la coltivazione del pomodoro;
- i verbalizzanti, quanto al fondo di proprietà della signora , concesso in locazione Parte_6
dal 05.05.2018 al 04.05.2023, hanno riscontrato che il relativo contratto è stato risolto, in data
25.09.2019, tramite il versamento dell'imposta di registro, e successivamente rilocato (con registrazione all'A.d.E. il 6.11.2019), alla “Società Agricola Agrimax s.r.l.s”, con godimento a far data dal 25.10.2019;
- dai controlli effettuati sulla documentazione contabile (fatture emesse e ricevute), prodotta e transitata sulla piattaforma digitale dell'Agenzia delle Entrate, è emerso che la società:
--nell'anno 2019 ha emesso diverse fatture di vendita ma quelle n. 38, 39, e 40, numericamente successive alla fattura n. 37, emessa il 20.12.2019, riportano come data di emissione quella del
28.02.2019 che, a sua volta, è antecedente alla data di emissione della fattura n. 1 del 21.03.2019;
--nell'anno 2020: non ha emesso fatture di acquisto di partite di ortaggi, di prodotti agricoli alla pianta o a peso che sarebbero state giustificate laddove si considera che la società non ha più condotto in proprio fondi agricoli e pertanto avrebbe potuto assumere e occupare operai agricoli solo per eseguire lavori agricoli, compresa la raccolta, su partite di ortaggi eventualmente acquistate a peso o alla pianta da altri imprenditori agricoli;
ha emesso fatture di vendita alla pianta di tre partite di pomodori in agro di MA: due emesse nei confronti della società cooperativa “La
Fara Giardino” di Lesina -fattura n. 4 del 2.09.2020, di € 41.600 (iva inclusa) e fattura n. 7, del
4.09.2020, di € 26.000 (iva inclusa)-, e una emessa nei confronti della società “Effecci Soc. agricola semplice di Ferrara R. e Casoria A.” -fattura n. 6 del 02.09.2020, di € 16.800 (iva inclusa).
Gli ispettori hanno appreso dalla società “La Fara Giardino”, relativamente alle vendite realizzate con fattura n. 4 e n.7, che tali operazioni di compravendita sono risultate inesistenti sia per mancata corrispondenza dei dati catastali riportati in fattura con le partite dei pomodori esibite e promesse alla ditta acquirente, sia perché la ditta acquirente, pur avendo versato il corrispettivo pattuito, non ha poi raccolto nulla. Quanto, poi, alla fattura n. 6, emessa in favore della società “Effecci Soc. agricola semplice di Ferrara R. e Casoria A.”, riporta al suo interno dati catastali afferenti a terreni inseriti nel fascicolo aziendale della ditta “De Angelis Angelo” che non ha mai avuto rapporti commerciali con la società ispezionata;
--nell'anno 2021: ha emesso diverse fatture d'acquisto di una partita di pomodori alla pianta estesa per circa 28 ettari al prezzo di € 200.000 (con iva), dalla società agricola “Agrimax s.r.l.s.” -fattura n. 38, del 27.08.2021-; 7 fatture per pedaggi autostradali;
una per i servizi di connessione internet.
Non sono registrate fatture per l'acquisto di tutto l'occorrente necessario per condurre un'azienda agricola (concimi, fitofarmaci, carburante...) Tuttavia, nonostante sia documentato l'acquisto di una grossa partita di pomodoro, nelle uniche tre fatture emesse dalla società, non si rilevano vendite di pomodoro ed è alquanto inverosimile che una partita di quelle dimensioni non sia stata raccolta o sia stata venduta e trasportata senza l'emissione di alcun documento fiscale. Ha emesso tre fatture di vendita: 1) per lavori di piantagione di finocchi, da effettuarsi nei mesi di ottobre e novembre 2020, per un corrispettivo di € 50.000 - fattura n. 1 del 20.01.2021 in cui è omessa sia l'indicazione delle superfici dei terreni interessati e i riferimenti catastali - emessa in favore della ditta “Marydam
Group s.r.l.”- un'impresa, quest'ultima, di trasporti che non ha presentato denunce IVA per l'anno
2021 e non ha denunciato acquisti con iva al 4% nell'anno 2020; 2) per la vendita di una quantità non definita di sacchi da 25 Kg di concime di € 40.000 emesso in favore di altra società agricola – fattura n. 2 del 15.04.2021-; 3) per la vendita di piantine di pomodoro non acquistate né coltivate data l'assenza di fondi agricoli su cui esercitare l'attività aziendale - fattura n. 3 del 3.05.2021;
--nell'anno 2022: ha emesso diverse fatture di acquisto, fattura n. 52 del 31.12.2021, dalla società agricola Agrimax s.r.l.s di una partita di finocchi alla pianta estesa per circa 30 ettari al prezzo di € 300.000 (iva inclusa). Si tratta dell'unica fattura di acquisto di ortaggi che giustificherebbe l'occupazione di operai agricoli per le operazioni di raccolta, ma anche in questo caso la vendita dei finocchi non è documentata e si ritiene, anche in questa circostanza, inammissibile che una quantità così elevata di ortaggi sia rimasta integralmente sul campo o sia stata raccolta e venduta senza emettere alcun documento fiscale;
fatture n. 48/AA per piantine di pomodoro, di € 141.130; fatture n. 50/AA del 21.10.2022 per ingenti quantità di concimi e fitofarmaci di € 121.167; fatture n.
49/AA del 21.10.2022 per materiale per l'irrigazione, di € 153.847, tutte dalla società,
“Cooperativa Agricola San Giovanni a.r.l.”. Queste operazioni non trovano alcuna spiegazione sia in considerazione che la società partire dal 2020 non ha più condotto in proprio terreni agricoli, circostanza confermata dalla totale assenza, nella documentazione esibita, di fatture di vendita di ortaggi e verdure, sia da quanto dichiarato in sede ispettiva dall'amministratore unico CP_3
.
[...]
La società ha emesso, inoltre, la fattura di acquisto n. 8 del 1.12.2022, dalla società Royal Service
S.r.l.s. di € 210.000, per l'espletamento di “opere murarie presso la propria azienda”, e di €
718.200, per l'espletamento di lavori di “pulizia azienda e locali”, che risultano ingiustificate e sproporzionate atteso che la società non ha avuto la disponibilità di stabilimenti, magazzini e altre strutture o locali aziendali tanto imponenti da richiedere un costo così elevato per la loro pulizia.
Inoltre, la fattura, non riporta la modalità di pagamento imposta dal committente e il fatturato non è riportato nella denuncia ai fini IVA presentata dall'impresa committente. Tale documento commerciale anche se irrilevante ai fini dell'accertamento ispettivo, è utile per un giudizio complessivo sulla attendibilità della documentazione prodotta.
--nell'anno 2023: ha emesso una sola fattura di vendita per una macchina agricola e non ha effettuato acquisti di ortaggi;
-dall'esame delle fatture esibite i verbalizzanti hanno rilevato che, se da un lato la società negli anni
2018 e 2019 ha svolto esclusivamente l'attività agricola di coltivazione e produzione di ortaggi, poiché non ha mai acquistato e mai esibito fatture per l'acquisto di partite di ortaggi alla pianta o a peso, dall'altro lato la società dal momento in cui è stata rilevata da , quindi dal CP_3
16.09.2019, non ha condotto e coltivato terreni agricoli, né ha acquistato e venduto prodotti ortofrutticoli data la mancata produzione e registrazione di contratti di acquisto, di affitto o di comodato per la conduzione di fondi agricoli. Pertanto, le operazioni commerciali istaurate a partire da tale data risultano essere di dubbia autenticità e non riconducibili all'amministratore e socio unico;
CP_3 - gli ispettori, quindi, alla luce della mancata disposizione da parte della società dei fattori di produzione tipici delle imprese agricole e/o commerciali che operano nel settore agricolo (terreni, magazzini e stabilimenti per lo stoccaggio e lavorazione e mezzi di trasporto) sono giunti alla conclusione che a partire dall'anno 2020 la società ispezionata non ha svolto alcuna attività di coltivazione di fondi agricoli né ha svolto attività di acquisto e vendita di prodotti ortofrutticoli;
- si è accertato, inoltre, in merito alle retribuzioni, che da gennaio 2020 la società non ha esibito alcun pagamento “tracciato” (la cui obbligatorietà è prevista dalla L. n. 205/2017, art.1, commi da
910 a 914) né i lavoratori ascoltati in sede ispettiva hanno fornito alcuna prova sulla tracciabilità dei pagamenti ricevuti riferendo di essere stati retribuiti in contanti da varie persone;
- alle analisi documentali ripercorse devono aggiungersi le dichiarazioni rilasciate da un campione significativo di lavoratori, tra cui non rientrano gli odierni ricorrenti, che, oltre a non aver mai ricevuto una retribuzione “tracciata”, hanno descritto in modo approssimativo e incerto l'asserito rapporto di lavoro riportando informazioni lacunose ed incongruenti sia rispetto a quanto emerso
CP_ dall'analisi degli archivi sia rispetto agli aspetti essenziali dei rapporti di lavoro pur denunciati in loro favore (la persona che avrebbe esercitato il potere direttivo e di controllo, la descrizione dei campi di lavoro e delle coltivazioni effettuate sugli stessi, l'indicazione dei compagni di lavoro,
l'indicazione dei periodi di lavoro, la descrizione delle modalità di raggiungimento dei luoghi di lavoro, l'indicazione dell'importo e delle modalità di pagamento della retribuzione, la cadenza ed il luogo del pagamento della retribuzione). Alcuni lavoratori hanno riferito di non aver mai conosciuto il datore di lavoro o hanno riferito di aver ricevuto le disposizioni sul lavoro e la retribuzione dal sig. (che invece ha dichiarato che la società dalla data del suo subentro era rimasta CP_3
sempre “inattiva” e pertanto non aveva avuto necessità di occupare alcun lavoratore) o dal sig.
(che invece ha dichiarato di non essersi più interessato dell'attività della Testimone_1
società dopo il settembre 2019 cioè dopo la cessione dell'intero capitale sociale al CP_3
). Altri lavoratori non sono stati in grado di riferire il nome o i nomi di alcun compagno di
[...]
lavoro o hanno riferito di aver lavorato in compagnia di altri lavoratori che però, a loro volta, hanno dimostrato di non aver reso alcuna prestazione di lavoro;
altri, ancora, non sono stati in grado di fornire alcuna indicazione sull'ubicazione dei terreni di lavoro o hanno dichiarato di aver ricevuto una retribuzione netta giornaliera di importo diverso rispetto agli altri “più vari” importi di retribuzione riferiti dagli altri lavoratori ascoltati.
-gli ispettori, all'esito degli espletati accertamenti, in ragione delle dichiarazioni acquisite dal rappresentante legale della società ( ) e dai lavoratori e dall'esame incrociato delle CP_3
stesse, dalla documentazione aziendale prodotta dallo studio di consulenza del dott.
[...] CP_
dai dati denunciati all in favore degli stessi lavoratori (periodi di lavoro, Persona_4
numero delle giornate di lavoro denunciate, altri lavoratori denunciati negli stessi periodi di lavoro, ecc.), dai fatti illustrati in relazione all'attività aziendale, dall'inesistenza di una sede legale e/o operativa della società e dal riscontro del mancato esercizio di qualsivoglia attività agricola, hanno CP_ disconosciuto tutti i rapporti di lavoro e le giornate denunciate dalla società all a partire da gennaio 2020 a maggio 2023.
Dagli elementi sopra evidenziati emergono, in definitiva, seri dubbi circa la sussistenza dei rapporti di lavoro denunciati dall'azienda ispezionata, nei termini dedotti nei ricorsi. In altri termini, detti CP_ elementi fanno propendere per la fondatezza della tesi sostenuta dall' circa la fittizietà dei rapporti di lavoro per cui è causa.
Orbene, a fronte di tale (particolarmente accurata) indagine ispettiva, fondata su riscontri oggettivi, le allegazioni e le prove offerte dagli odierni ricorrenti non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata.
Quanto alla prova documentale, si osserva che i ricorrenti hanno depositato le buste paga, gli Unilav
CP_ e i modelli Dmag apparentemente riferiti ai rapporti di lavoro disconosciuti dall a seguito di accertamento ispettivo, la cui valenza probatoria deve essere attentamente valutata, in quanto proveniente da una azienda (Società agricola San Massimo), il cui titolare ha dichiarato di non aver contezza sulla gestione aziendale e soprattutto sui rapporti di lavoro da questa istaurati.
Le prove documentali, peraltro, non appaiono, comunque, idonee a dimostrare l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro agricolo, in considerazione di alcune difformità che emergono tra quanto dedotto e quanto documentato da tutti e tre i ricorrenti.
Quanto a , che ha rivendicato il riconoscimento del rapporto di lavoro per gli anni Parte_1
2020, 2021 e 2022, si evidenzia che una parte della documentazione versata in atti, attestante il rapporto di lavoro per l'anno 2022, risulta avere scarso valore probatorio. Ed invero quest'ultimo ha versato in atti i Dmag concernenti le denunce di lavoratori agricoli per diversi trimestri dell'anno
2022, in cui non è indicato, tra gli altri, il nome del ricorrente medesimo.
Riguardo al ricorrente , a fronte dei periodi di lavoro rivendicati nell'atto Parte_2
introduttivo del giudizio, relativi alle annualità 2021, per 5 giornate, e 2022, per 126 giornate, non ha allegato i modelli Dmag relativi all'anno 2022. Relativamente a , pur deducendo la cancellazione di 144 giornate Parte_3 asseritamente lavorate nell'anno 2020, non ha versato in atti la relativa comunicazione di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro per l'annualità rivendicata in giudizio.
Inoltre, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020 Corte di Appello di Bari).
Tanto a maggior ragione qualora, come nel caso di specie, la documentazione non appare nemmeno completamente congruente con le allegazioni articolate dai ricorrenti.
Con riferimento alla prova testimoniale, invece, la stessa appare estremamente generica e, pertanto, inidonea a provare la sussistenza dei rapporti di lavoro oggetto di causa, soprattutto alla luce delle dettagliate risultanze ispettive, sopra richiamate.
Segnatamente, sotto il profilo assertivo, deve evidenziarsi l'assoluta genericità dei ricorsi, non allegando, in punto di fatto, i caratteri tipici della subordinazione, né quegli elementi, c.d.
"sintomatici", che consentano quantomeno di potere presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es. l'eventuale predeterminazione dei turni, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.).
Ed invero i ricorrenti si sono limitati ad indicare di essersi occupati di mansioni di varia natura riguardanti “la raccolta e la pulizia dei finocchi e dei broccoletti, la raccolta dei pomodori nonché alla pulitura del terreno” omettendo di precisare l'attività in concreto svolta e limitandosi ad indicare di aver lavorato presso i fondi siti negli agri di MA e Portacannone. Va rilevato a riguardo che gli accertamenti ispettivi hanno temporalmente definito i periodi in cui la società “San Massimo srls” ha esercitato attività agricola, i quali non risultano concomitanti con i periodi di lavoro indicati negli atti introduttivi del giudizio.
Gli ispettori hanno infatti chiarito che la società si è occupata delle coltivazioni agricole solo negli anni 2018 e 2019, periodo in cui ha posseduto, e presuntivamente condotto, non solo un fondo sito in agro di MA, destinato a colture orticole, ma anche altri terreni, concessi in locazione con contratti dalla durata inferiore ad un anno (circa 4 mesi) e gestiti fino al 15.09.2019 (data di scadenza dell'ultimo contratto), da utilizzare prevalentemente per la coltivazione del pomodoro (cfr. pag. 6 del v.i. in atti). La società, infatti, dall'anno 2020 e quindi dal passaggio di gestione dalla sig.ra al sig. , non ha più condotto in proprio Parte_4 Controparte_4 terreni agricoli data l'assenza in atti sia di fatture di vendita di ortaggi e verdure, che di contratti di acquisto, di affitto o di comodato di fondi agricoli (cfr. pag. 9 del v.i. in atti).
Risulta evidente che i ricorrenti, pur rivendicando, ognuno di loro, il riconoscimento di un determinato numero di giornate, asseritamente lavorate in un arco temporale compreso tra l'anno
2020 e l'anno 2022, hanno fatto riferimento a un'epoca lavorativa in cui la società non ha svolto attività aziendale, perché di fatto inoperativa.
Quanto poi alle deduzioni attoree relative alla retribuzione, sebbene gli istanti hanno dedotto di aver lavorato in periodi di lavoro sostanzialmente coincidenti e benché gli stessi abbiano dedotto di aver ricevuto la retribuzione in contanti direttamente dal sig. , si rilevano difformità CP_3 rispetto all'indicazione dell'ammontare della stessa, in quanto i ricorrenti e hanno Pt_1 Pt_3
dedotto fosse pari a 60 euro, mentre il ricorrente ha indicato fosse pari a 50 euro. Parte_2
All'esito degli accertamenti, inoltre, gli ispettori hanno riscontrato che a partire da gennaio 2020 la società non ha emesso alcun pagamento “tracciato” delle retribuzioni, la cui emissione, a partire dall'anno 2018, è obbligatoriamente prevista, così come disciplinato dall'art.1, comma 910, della legge n. 205/2018 (cfr. pag. 13 del verbale ispettivo in atti).
Manca, inoltre, qualsiasi tipo di deduzione in merito alla squadra di lavoro e alla composizione, quanto meno numerica della stessa.
Va inoltre nuovamente evidenziato che , titolare dell'azienda San Massimo srl, per CP_3
la quale i ricorrenti assumono di aver lavorato, ascoltato in sit ha rilasciato una inequivoca dichiarazione nella quale ha escluso qualsiasi tipo di coinvolgimento nella gestione aziendale e nei rapporti di lavoro da questa istaurati, avendo dichiarato “non ho saputo più nulla della società né ho mai svolto alcuna attività per conto di essa, né ho mai occupato alle sue dipendenze alcun lavoratore, ripeto almeno per tutto quello che è a mia conoscenza”. (cfr. pag. 6 del verbale ispettivo, in atti). Sulla scorta di tali contraddizioni, l'espletamento della prova testimoniale, l'ammissione della prova testimoniale apparirebbe verosimilmente inidoneo a provare l'effettivo svolgimento dei rapporti di lavoro rivendicati.
È, inoltre, emblematico che i ricorrenti, successivamente alla produzione in giudizio del verbale ispettivo, non hanno inteso assumere alcuna specifica posizione sulle evidenti contraddizioni tra il contenuto dei rispettivi ricorsi introduttivi del giudizio e le risultanze ispettive, ma si sono limitati a rimarcare quanto già dedotto negli atti principali.
Parimenti generici devono qualificarsi i capitoli di prova articolati nei ricorsi introduttivi, a fronte delle specifiche risultanze degli accertamenti ispettivi e delle inequivoche dichiarazioni dell'asserito datore di lavoro . CP_3
In particolare, negli stessi è genericamente indicato: il numero complessivo di giornate asseritamente lavorate in un arco temporale costituito da più mesi, l'indicazione dei fondi, le modalità di raggiungimento degli stessi e l'orario di lavoro.
Del pari generico appare il capitolo di prova relativo alla dedotta subordinazione così formulato: “il sig. organizzava il lavoro da effettuare, indicando le mansioni e Parte_7
l'agro su cui lavorare”.
Si rileva, a tal riguardo, che, tale circostanza, così come capitolata, risulta difficilmente dimostrabile laddove, nel corso degli accertamenti ispettivi, il sig. ha escluso qualsiasi tipo di CP_3
coinvolgimento nella gestione aziendale della società (cfr. pag. 6 v.i. in atti).
Ora, il necessario giudizio circa la rilevanza di una prova testimoniale – che: a) deve essere formulato in via officiosa, vale a dire anche senza un'eccezione della controparte (da ultimo, Cass.
19.1.2018, n. 1294); b) è uno dei due presupposti indispensabili per la sua ammissione, insieme con la conformità dell'articolazione e della richiesta alle regole processuali;
c) postula e giustifica il requisito basilare della specificità dei capitoli di prova ex art. 244 c.p.c. – sussiste se sia positivamente valutabile a priori l'idoneità dei fatti, prospettati dalla parte e da chiedere ai testimoni, a costituire il fondamento del diritto azionato.
Con la precisazione che il giudice, nell'avvalersi della facoltà di cui all'art. 253, 1° comma, c.p.c., rivolgendo al teste le domande utili a chiarire i fatti oggetto della sua deposizione, non può, in ogni caso, supplire alle deficienze del mezzo istruttorio (Cass. 12.6.2015, n. 12192) perché, se bastasse una generica istanza istruttoria della parte onerata della prova, con delega al giudice di cercare il riscontro adeguato, orientando l'assunzione delle testimonianze verso tale obiettivo si verificherebbero un'irregolare inversione dell'iter processuale configurato dal codice di rito e un vulnus nello svolgimento del processo, in pregiudizio dell'altra parte. Come di recente rilevato dalla Corte Territoriale, bisogna allora individuare con precisione quali sono l'oggetto e la finalità della prova testimoniale nella presente controversia e nelle altre analoghe dispute giudiziarie in materia di accrediti contributivi in agricoltura.
CP_ Orbene, a fronte del disconoscimento dell è necessario che il lavoratore provi l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e la sua concreta articolazione temporale, nonché dei caratteri tipici della subordinazione.
In altre parole, è necessario compiere un accertamento che, sebbene in seno ad una controversia CP_ previdenziale (non di lavoro), nel contraddittorio con l (non con il datore) e di natura incidentale (senza, cioè, efficacia di giudicato), è, sul versante probatorio, del tutto assimilabile alle esigenze istruttorie che pone un'ordinaria controversia ex art. 409 c.p.c., in cui l'attore sostenga di avere lavorato alle dipendenze del convenuto e ne domandi la condanna al pagamento delle retribuzioni, mentre la parte resistente neghi che vi sia stata qualunque forma di collaborazione.
Vi è perfetta corrispondenza del tema da verificare se si considera come l'eventuale accertamento in giudizio delle giornate lavorative, prestate da un bracciante agricolo in regime di subordinazione, comporti senz'altro l'accoglimento della domanda di accredito contributivo, non concorrendo alcun altro elemento a comporre la fattispecie previdenziale. Così fissato il parametro di valutazione, è agevole cogliere l'inficiante gravità, sotto il profilo dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore, dell'omessa specifica indicazione: 1) dell'orario di lavoro osservato secondo la stagionalità; 2) della distribuzione delle giornate lavorative all'interno del complessivo arco temporale dedotto in giudizio e delle mansioni svolte in ciascuna frazione temporale di tale periodo;
3) delle colture praticate sui singoli appezzamenti di terreno;
4) dei fondi rustici sui quali la prestazione lavorativa sarebbe stata resa in relazione a ciascuna frazione temporale del rapporto;
5) delle concrete direttive impartite al singolo bracciante e delle specifiche modalità in cui si sarebbe estrinsecato il potere di vigilanza e disciplinare;
6) delle concrete modalità di erogazione della retribuzione (con precisazione della quota di retribuzione ricevuta in contanti e di quella ricevuta con altro mezzo di pagamento e dell'epoca dei vari pagamenti); 7) la composizione (quanto meno numerica) delle squadre di lavoro in cui il bracciante avrebbe operato, ecc.. Appare – pertanto - insanabile l'inadeguatezza della richiesta di prova testimoniale formulata dalla parte ricorrente. In una siffatta situazione, non sembra neppure possibile ipotizzare che risulti appagante il risultato dell'attività istruttoria (ove erroneamente ammessa).
La parte attrice deve fornire prove convincenti di una realtà lavorativa da verificare con attenzione, a seguito e per effetto dell'accertamento ispettivo condotto da organi specializzati della pubblica amministrazione, attestante plurime incongruenze e gravi violazioni a carico dell'azienda apparentemente datrice, come di molte altre pseudo-aziende. CP_ In altri termini, perché uno dei rapporti disconosciuti dall' venga riabilitato in sede giudiziaria è necessario che il processo dissipi ogni perplessità circa la sua effettiva esistenza come fatto storico, mentre si ritiene che nel caso di specie né le allegazioni attoree, né le prove testimo niali hanno questa attitudine.
Infine, si deve escludere che le lacune assertive e probatorie che si sono evidenziate possano trovare rimedio mediante l'esercizio dei poteri istruttori dell'ufficio giudiziario, in quanto, da un lato,
l'impulso probatorio officioso può svolgere una funzione soltanto complementare e integrativa
(quando in atti vi siano già significativi dati di indagine, precisa la giurisprudenza di legittimità), senza superare il limite del capovolgimento dell'esito della lite derivante dalla libera attuazione del principio dispositivo;
dall'altro, la potestà in parola è discrezionale (ed insindacabile, anche quando manchi un'espressa motivazione).
5. Alla luce di quanto premesso, le domande attoree, aventi ad oggetto l'accertamento del diritto all'iscrizione per le giornate disconosciute, devono essere integralmente respinte, sia perché prive di sufficienti allegazioni, sia perché, in ogni caso, non fornite di un adeguato supporto probatorio.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n.55 del 2014, non potendosi applicare alla fattispecie, avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi per le giornate agricole disconosciute CP_ dall' il particolare regime di esenzione di cui all'art. 152 disp. att. cpc. Ed invero, come di recente ribadito da Cass. 24.11.2022, n.34603, richiamando Cass. n.16676 del 2020: Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento (Nello specifico, la Corte ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli) (cfr. anche
Cass. n.29010 del 2020; Cass. n. 16535 del 2021 e 38701 del 2021)”. La relativa liquidazione viene effettuata ex D.M. n. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal
23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa
(procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia (scaglione da €.5.201,00 ad
€.26.000,00, avendo richiesto tutti i ricorrenti l' accertamento di giornate di lavoro agricolo in misura superiore alle 102 giornate ciascuno, tenendo conto della possibile proiezione dell'iscrizione sulle future prestazioni previdenziali;
in tal senso, vedasi Cass. Civ., sez. Lav., Ordinanza n. 8792 del
29/03/2019), delle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (inclusa quella di istruttoria e/o di trattazione: da ultimo, Cass. Civ. 3242/2024; Cass. 8561/2923;
28627/2023) e con esclusione di I.V.A. e C.P.A. (Cass. civ. Sez. Lav. 2.3.2023, n. 6346). Viene riconosciuto l'aumento del 30% ex art. 4, co. 2 D.M. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018 sul compenso unico per la fase decisionale, determinato nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024) in base a quanto previsto dalla disposizione normativa da ultimo richiamata, a mente della quale
“Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti” ed al principio, di matrice giurisprudenziale, secondo cui nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto compenso per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass. 3 settembre 2013, n.
20147).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe indicati, così provvede:
- rigetta i ricorsi riuniti;
- condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro
6.678,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%.
Foggia, 13.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli