Decreto cautelare 30 aprile 2025
Sentenza breve 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 29/05/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01009/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00700/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
e x art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 700 del 2025, proposto da
Società Residence Palinuro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ; Società il Gabbiano Palinuro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentate e difese dall’avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Centola, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a – dell’ordinanza n. 5 del 19 aprile 2025, con la quale il Comune di Centola ha disposto la demolizione di alcune opere realizzate al C.so C. Pisacane – frazione Palinuro;
b – ove e per quanto occorra, dell’ordinanza di sospensione lavori n. 4/2025;
c – ove e per quanto occorra, dell’ordinanza di sospensione lavori n. 4bis/2025;
d – ove e per quanto occorra, del verbale di accertamento prot. n. 4803 del 28 marzo 2025;
e – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente ricorso è proposto per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 5 del 19 aprile 2025, nonché, ove occorra, del verbale di sospensione lavori n. 4/2025, dell’ordinanza di sospensione lavori n. 4bis/2025 e del verbale di accertamento n. 4803 del 28 marzo 2025.
Le società ricorrenti deducono di essere rispettivamente proprietaria e affittuaria della struttura alberghiera in questione, la cui area esterna ricade in parte su suolo demaniale, giusta concessione marittima n. 41/2023.
Rappresentano di aver presentato, in data 29 novembre 2024, c.i.l.a. per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e che, nel corso dei lavori, la P.A. ha contestato la realizzazione di opere asseritamente prive di titolo, ordinando, per l’effetto, la sospensione dei lavori stessi.
Espongono che, a seguito di comunicazione del 4 aprile 2025, su autorizzazione della P.A., è stato avviato il ripristino delle opere contestate con riferimento al Corpo Principale (punti 1 e 2), mentre per le ulteriori opere (quelle sull’Area Pertinenziale) è stata evidenziata la non configurabilità di alcuna nuova costruzione e l’assenza di qualsiasi nuovo volume/superficie.
Dichiarano che, tuttavia, il Comune ha emesso l’avversata ordinanza, secondo cui le suddette opere sarebbero difformi dalla c.i.l.a. presentata e richiederebbero una s.c.i.a. in sanatoria e una c.i.l.a.
Eccepiscono innanzitutto che l’ordinanza è stata erroneamente emanata ai sensi dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, mentre avrebbe dovuto essere applicato l’art. 35 (il quale, peraltro, richiede una diffida, nella specie omessa) in quanto le aree pertinenziali risultano per la gran parte demaniali.
Evidenziano poi che le opere residue contestate (posa in opera di un massetto sul preesistente massetto, sostituzione di una scaletta di 3 gradini con una di 5 gradini, posa in opera dell’impianto idrico ed elettrico) sono di mera sostituzione e non realizzano alcun nuovo volume/superficie.
In particolare, quanto al massetto, chiariscono che ci si è limitati a ripristinare il massetto preesistente, sottostante la pavimentazione da sostituire in base alla c.i.l.a., la quale rappresenta un titolo abilitativo valido ed efficace (in quanto non inibito dalla P.A.), a cui lo stato dei luoghi si appalesa conforme.
Quanto alla scala, osservano invece che non vi è stata modifica delle quote e/o del dislivello.
Evidenziano che la stessa P.A. ha escluso la riconducibilità delle opere contestate al regime del p.d.c. e ha pure rilasciato l’autorizzazione demaniale n. 1/2025.
Escludono inoltre a rilevanza del vincolo paesaggistico in quanto le opere sono riconducibili all’Allegato A del D.P.R. n. 31/2017 e in quanto il secondo periodo del comma 3 dell’art. 32 del T.U. (secondo cui tutti gli interventi su immobili vincolati erano da considerarsi variazioni essenziali) è stato abrogato.
Richiamano pure l’art. 37, che prevede l’applicazione di una mera sanzione pecuniaria e ribadiscono che le opere contestate sono riconducibili al regime dell’edilizia libera, per le quali la rimessione in pristino è espressamente esclusa dall’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 31/2017.
Infine, denunciano la genericità del provvedimento e la carenza di motivazione, nonché la mancata considerazione delle osservazioni di parte.
Il Comune di Centola, pur ritualmente intimato, non si è costituito in resistenza.
Con decreto presidenziale n. 170/2025 è stata accolta la richiesta di misure cautelari monocratiche.
La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 28 maggio 2025 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente fondato e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata.
Invero, come correttamente rilevato dalle ricorrenti, lo stesso Comune nell’atto impugnato riconosce la non assoggettabilità degli abusi alla disciplina del p.d.c.
In particolare, l’illecito edilizio sanzionato consiste nella difformità rispetto alla presentata c.i.l.a.
Ebbene, trattasi di figura sanzionata unicamente in via pecuniaria e non con la più grave conseguenza della demolizione.
Di qui, dunque, la fondatezza dell’assunto attoreo di inapplicabilità dell’ingiunta misura repressivo-ripristinatoria, vieppiù avuto riguardo all’oggettiva esiguità delle difformità addebitate.
Il superiore approdo non risulta menomato dalla circostanza – dedotta da parte resistente e anch’essa riconosciuta dall’Ente nel provvedimento – che gli abusi contestati figurano eseguiti su area per la maggior parte demaniale.
In tale ipotesi, l’art. 35 del D.P.R. n. 380/2001 commina, infatti, la sanzione ripristinatoria limitatamente agli interventi eseguiti “ in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo ”, ovvero in assenza della super-SCIA ex art. 23, comma 1, del citato D.P.R. n. 380/2001 o in totale o parziale difformità dalla stessa, ossia con riferimento a tipologie di illeciti edilizi diverse e più gravi rispetto a quella addebitata ai ricorrenti.
Peraltro, la giurisprudenza amministrativa ha anche chiarito che: “ La sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001 opera esclusivamente in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione e non può essere estesa analogicamente ad altre ipotesi quali quelle dell’art. 35 del D.P.R. n. 380/2001 , evidenziandosi quindi l’importanza cruciale della corretta classificazione del suolo e della legittimità del procedimento amministrativo seguito per l’adozione di tali misure ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 marzo 2024, n. 2522).
Nello stesso senso, è stato pure affermato che: “ L’abuso realizzato su suolo di proprietà dello Stato determina l’applicazione dell’art. 35 del D.P.R. n. 380 del 2001 (richiamato nell’ordinanza), che in tale ipotesi prevede, quale unica ed esclusiva conseguenza, la demolizione a spese del responsabile. La norma non contempla alcuna ipotesi alternativa alla demolizione, essendo evidentemente preordinata a evitare l’indebito utilizzo del bene demaniale per cui, nei casi di edificazione "contra legem", non occorre alcun accertamento ulteriore e occorre verificare solo che trattasi di suolo di proprietà pubblica e che nessun titolo è stato rilasciato. Pertanto, dall’abusività dell’opera scaturisce con carattere vincolato l’ordine di demolizione, che in ragione di tale sua natura non esige una specifica motivazione o la comparazione dei contrapposti interessi, né deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento o tener conto del lasso di tempo intercorso ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 5 maggio 2022, n. 3071).
In definitiva, stante la ravvisata fondatezza del profilo di censura dianzi scrutinato, ed assorbiti quelli ulteriori, il ricorso in epigrafe va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato.
Quanto alle spese di lite, la peculiarità della vicenda e la mancata costituzione in resistenza del Comune costituiscono eccezionali ragioni che inducono a disporne l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di AL (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione del Comune di Centola n. 5 di data 19 aprile 2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Laura Zoppo, Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Zoppo | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO