Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/03/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3014/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che “certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137 secondo cui
“l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia, invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del cs, giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili;
di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 art. 83, comma 7, lettera h, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note prodotte da parte ricorrente;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 127 ter c.p.c. e 14 del D.lgs. n. 150/2011, nella causa iscritta al n. 3014/2024 r.g.a.c.
TRA
LO RI (c.f.: [...]), quale procuratrice di sé stessa,
elett.te domiciliata presso il suo studio in Napoli (NA) alla Via Amato di Montecassino n. 7
- ATTRICE
E
SI NA (c.f.: [...]), non costituita,
- CONVENUTA
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI: come da note conclusive depositate dalle parti nel fascicolo telematico.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Deve essere in via preliminare rimarcato - come peraltro già evidenziato nel verbale di udienza che precede - che la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132, secondo comma,
c.p.c. (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002; Cass., sez, I, 13 marzo
2009, n. 6205; Cass., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409; Cass., sez. I, 9 gennaio 2004, n. 118),
stante la materiale superfluità di tali indicazioni, risultando esse già dal verbale di udienza che precede, ed in linea con le esigenze di semplificazione ed accelerazione dei giudizi che il legislatore, con la norma in esame, ha inteso perseguire.
Si rammenta inoltre che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c.,,
così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Si premette, infine, che la presente decisione viene assunta dal Tribunale in composizione monocratica alla luce del disposto di cui all'art. 14 co. 2° del D.lgs. 150/2011
come novellato dall'art. 15 co. 3° del D.lgs. n. 149/2022, ratione temporis applicabile.
Ciò premesso, la domanda è pienamente fondata.
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ratione temporis
applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69,
secondo cui “Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge”), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
L'avv. RI LO deduce: - di avere ricevuto incarico professionale da
NA SI per la difesa di costei nell'ambito del giudizio proc. n. 1732/22 V.G.
avente ad oggetto l'istanza di autorizzazione alla riscossione dei titoli e depositi in c/c giacenti presso la Unicredit S.p.A. intestati ai de cuius PO MA (dec. il 15.04.2016) e De
CT TT (dec. il 09.09.2019), in nome e per conto della sig.ra SI IN,
quale genitore esercente la responsabilità genitoriale della figlia minore IS nonché
l'autorizzazione a vendere per conto della stessa l'immobile sito in Scalea sempre in nome e per conto della medesima minore;
- che il giudizio era stato definito con decreto del 7.09.2022
reso ex art. 747 c.p.c. ed ex art. 320 c.c.; - di non avere ricevuto il compenso per l'attività professionale svolta.
Il resistente, sebbene regolarmente citato, non è comparso, né si è costituito nel presente procedimento.
***
La causa deve essere decisa allo stato degli atti, attesa la sua natura documentale.
Come anticipato, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente, costituita dalla procura conferita al professionista, agli atti depositati nel fascicolo del proc. n. 1732/22 V.G., alla messa in mora del 16.12.2022 (notificata il 21.12.2022) e la diffida ad adempiere del 27.10.2023 notificata il 2.11.2023 (cui è allegata la specifica notula di cui viene chiesto in questa sede il pagamento), emerge, infatti, l'avvenuto conferimento dell'incarico dal resistente al ricorrente,
e la prova dell'attività difensiva in concreto svolta dall'avv. LO in favore del cliente.
Si è detto che con decreto del 7.09.2022 reso ex art. 747 c.p.c. ed ex art. 320 c.c. il giudizio proc. n. 1732/22 V.G. è stato definito mentre con atto del 16.12.2022 comunicato al resistente il 21.12.2022 l'avv. LO ha richiesto il pagamento del proprio onorario.
Sussistono, dunque, i presupposti del conferimento dell'incarico, dell'avvenuto svolgimento di attività difensiva e dell'estinzione della procura per conclusione del giudizio,
onde la domanda spiegata in questa sede dall'avv. RI LO può trovare accoglimento.
La causa patrocinata dall'odierno ricorrente ha ad oggetto istanza ex artt. 320 cod. civ.
e 747 cod. proc. civ., onde, quanto al suo valore, va ricondotta allo scaglione superiore ad €
52.001,00 e sino ad euro 260.000,00, così come correttamente indicato dal professionista nella nota spese in atti.
Avuto riguardo all'attività difensiva concretamente espletata dal legale nell'ambito del giudizio, facendo applicazione del D.M. n. 55 del 2014, cause di volontaria giurisdizione
(valore minimo, attesa la bassa complessità della controversia), deve, pertanto, liquidarsi in favore dell'odierno ricorrente la complessiva somma di 1.165,50, oltre rimborso spese forfettarie ed Iva e Cpa, come per legge, al netto della riduzione, come richiesto, del 30% ex art. 4 co. 4° del predetto D.M..
Conclusivamente, alla luce di quanto innanzi esposto, alla parte resistente va fatto obbligo di corrispondere al ricorrente, per l'attività difensiva da quest'ultimo profusa in favore della prima nell'ambito del giudizio indicato, la somma, comprensiva di accessori
(esclusa l'IVA, in quanto non richiesta), di euro 1.393,94, con esclusione delle spese in quanto non documentate.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, facendo applicazione dei valori minimi dello scaglione (da 1.101,00 a 5.200,00), in considerazione dell'attività in concreto espletata e della non complessità delle questioni emerse. Nulla è dovuto per la fase istruttoria, non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Liquida in favore dell'avv. RI LO per l'attività difensiva da quest'ultimo prestata in favore di NA SI nel giudizio indicato in motivazione, la complessiva somma di euro 1.393,94;
2. Condanna NA SI al pagamento, in favore dell'avv. RI
LO, della somma indicata al capo che precede;
3. Condanna NA SI alla rifusione, in favore dell'avv. RI
LO, delle spese del presente procedimento che liquida in euro 125,00 per esborsi ed euro 852,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), Iva e Cpa se dovute come per legge.
Aversa, 18/03/2025 .
Il Giudice
(dott. Luca Stanziola ) L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal
1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.