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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 13/05/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Rgac n. 783/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 783/2021
TRA
( , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
v. ivitavecchia via Tiro a Segno n. 12, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
( e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1
( elettivamente domiciliata presso Controparte_2 P.IVA_2 lo studio dell'avv. Marco Rossi, sito in Verona v.lo S. Bernardino n. 5/A, in virtù di procura in atti; OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo dal Tribunale di Civitavecchia che lo vedeva ingiunto al pagamento in favore di e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
i euro 29.143,60, oltre interessi e s CP_2 di cui euro euro 15.192,95 per saldo debitore derivante da contratto di prestito n. 10313548 originariamente stipulato con
[...]
euro 1.596,07 per saldo debitore da contratto di prestito n. Parte_2
6273309 originariamente stipulato con Santander Consumer Bank spa ed euro 12.354,58 per saldo debitore da contratto di prestito n. 12098992 originariamente stipulato con Santander Consumer Bank spa, crediti successivamente ceduti a e poi ancora a . CP_3 Controparte_1
Deduceva, in particolare, che non vi era prova della titolarità dei crediti ingiunti;
che era indeterminata la pretesa creditoria tanto nel petitum quanto nella causa petendi;
che era carente anche la prova della sussistenza dei crediti;
che i rapporti contrattuali sottostanti ai crediti ceduti e azionati erano stati estinti con conseguente venir meno dei crediti;
che era maturata la prescrizione dei crediti azionati;
che i contratti erano illegittimi come anche gli interessi applicati. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rassegnava le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, essendo l'opposizione fondata sulla prova scritta costituita dai documenti stessi depositati dalla Ricorrente nella fase monitoria, come allegati al presente atto ed indicati in calce, e da quelli che si depositano unitamente al presente Atto e/o comunque essendo l'opposizione di pronta soluzione;
con fissazione del termine entro il quale depositare la domanda di mediazione;
- dichiarare la carenza di legittimazione (processuale e/o ad agire) di con ogni conseguente pronuncia e, in ogni caso, con Controparte_1 revoca d tivo opposto n. 1313/2020 Tribunale di Civitavecchia e rigetto di ogni altra eventuale o diversa domanda avanzanda dalla convenuta nel presente giudizio di opposizione;
- in via principale, revocare o, comunque, dichiarare inefficace e privo di qualsivoglia effetto, per i motivi di cui alle premesse di questo atto, il decreto ingiuntivo opposto e rigettare ogni altra eventuale o diversa domanda avanzanda dalla convenuta nel presente giudizio di opposizione;
- in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. Parte_1 alla società in virtù dei contratti indicati in Ricorso e per
[...] Controparte_4 oglia altro a del tutto subordinata, limitare a quanto risultante in corso di causa e/o dai documenti in atti l'importo delle somme ritenute dovute dal Sig. alla società opposta;
- in ogni caso, con vittoria di Pt_1 spese e compensi professionali di causa, oltre spese ex art. 2, co.2 D.M. 55/14 ed accessori di legge”.
2.Si costituiva in giudizio e per essa, quale Controparte_1 mandataria, , contestando l'infondatezza Controparte_2 dell'opposizio edendo la conferma del decreto ingiuntivo.
3.Concessa parzialmente la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnato il termine per l'introduzione della mediazione, quest'ultima conclusasi con esito negativo, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.. All'esito la causa di natura documentale veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4.Occorre anzitutto premettere che secondo la costante giurisprudenza di legittimità “l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573). Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova. Al riguardo la parte opposta ha provato il credito mediante la produzione dei contratti di finanziamento contenenti il dettaglio di tutte le condizioni economiche, quali spese, tasso di interesse, numero ed importo delle rate, il Taeg, documenti tutti sottoscritti dal debitore Parte_1
In relazione ai contratti di finanziament tempestivo disconoscimento delle sottoscrizioni con l'opposizione. In ogni caso, vale aggiungere che ai sensi dell'art. 2719 c.c. le fotocopie hanno il medesimo valore dell'originale salvo che intervenga un disconoscimento di conformità che deve essere tempestivo, puntuale, e non generico, anche se non necessita di formule sacramentali. Occorre, pertanto, una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto in ordine alla pretesa difformità (ovvero la puntuale indicazione degli elementi contenutistici di asserita difformità tra copia e originale). Non basta dunque dire che la copia non vale perché priva di conformità, ma occorre evidenziare al giudicante per quali motivi e sulla base di quali indizi si ritiene che la controparte abbia contraffatto in uno o più punti ciascun documento. Disconoscimento specifico che non è stato svolto e non vi era alcun ostacolo o impedimento alla sua articolazione atteso che le copie erano chiaramente leggibili e la produzione dell'originale in udienza non era condizione per la contestazione specifica. Solo nel caso in cui il disconoscimento sia specifico, la parte che intende avvalersi del documento è tenuta a produrre l'originale e, in caso di ulteriore disconoscimento, a chiederne la verificazione (Cass., sez. 1, 6 agosto 2015, n. 16551; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 10/04/2024) 19-04-2024, n. 10629). Parte opposta con la seconda memoria ha prodotto, inoltre, documentazione attestante l'erogazione delle somme oggetto di finanziamento, sulle quali controparte nulla ha dedotto e contestato con la terza memoria e in sede di precisazione delle conclusioni. Del resto non è in dubbio che parte opponente abbia restituito, in ragione dei piani di ammortamento, alcune delle rate previste in contratto, con ciò confermando l'effettiva ricezione della somma mutuata. Gli opponenti, invece, non hanno dimostrato, come era loro onere, di avere adempiuto e corrisposto l'importo ingiunto. Come anche sono rimaste generiche ed indeterminate le ulteriori contestazioni relative alle carenze dei documenti contrattuali e alla quantificazione degli interessi. Infine, anche il riferimento alla tutela del consumatore appare non specifico in merito a quale clausola viene ritenuta vessatoria e rilevante ai fini della determinazione del credito azionato dall'opposta.
5.E' infondata l'eccezione di prescrizione dovendosi richiamare il principio secondo cui nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 30/08/2011, n. 17798). Infatti, costituisce consolidato orientamento della Suprema Corte l'assunto secondo cui la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 08/08/2013, n. 18951). A fronte di termine di prescrizione di 10 anni non può ritenersi maturata la fattispecie estintiva del credito, infatti come evidenziato dall'opposta “- con riferimento al contratto di prestito personale (doc. 2 monitorio) l'ultima rata del finanziamento scadeva il 15/11/2017 (di conseguenza, il termine di prescrizione spirerebbe nel 2027); - con riferimento al contratto di prestito finalizzato (doc. 10 monitorio) l'ultima rata del finanziamento scadeva l'1/7/2013 (quindi dieci anni dall'1/7/2013); - con riferimento al contratto di prestito personale (doc. 15 monitorio) l'ultima rata del finanziamento scadeva il 15/11/2014 (quindi dieci anni dal 15/11/2014)”.
6.L'opposizione appare infondata laddove contesta la carenza di prova della cessione del credito oggetto di decreto ingiuntivo e, dunque, il difetto di legittimazione attiva della società opposta. In generale, occorre osservare che la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, di cui all'art. 58 Tub, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, nè alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa. Secondo, infatti, il più recente orientamento della Suprema Corte la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima. L'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Quindi, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Tuttavia, la stessa Suprema Corte ha precisato che “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (cfr in tali termini Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19/12/2023) 29-02-2024, n. 5478). Ne consegue che si può certamente affermare che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia specificamente contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (cfr in tali termini Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19/12/2023) 29-02-2024, n. 5478). In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum); il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr in tali termini Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19/12/2023) 29-02-2024, n. 5478).
7.Alla luce delle richiamate premesse, deve evidenziarsi che l'opposizione conteneva non la specifica contestazione dell'esistenza dei contratti di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari ( o Santander, da una parte, e dall'altra). Pt_2 CP_3 entazione prodotta in att rte opposta ricorre, pur in assenza dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, la prova della cessione dei crediti oggetto dell'ingiunzione sulla scorta delle seguenti considerazioni: 1) la produzione dei contratti di cessione e degli estratti degli elenchi allegati contenenti il riferimento alla posizione debitoria azionata;
2) i crediti derivano da rapporto di finanziamento menzionato nei contatti di cessione;
3) la disponibilità dei documenti contrattuali in mano alla cessionaria e la dichiarazione del cedente per quanto riguarda il primo dei Pt_2 finanziamenti;
4) l'assenza ro circa eventuali richieste, messe in mora o azioni esecutive o giudiziali intentate dal cedente nei confronti dei debitore principale o dei suoi garanti;
5) a fronte di tanto parte opponente non ha fornito alcun elemento contrario alla riconducibilità del credito ingiunto nell'ambito della ridetta cessione. Altrettanto dimostrato, e rimasto incontestato, è stato il successivo passaggio a far data dall'1.07.2018 da in favore di , ora CP_3 CP_1 divenuta del trasferim o di Controparte_1 azienda i, tra i quali quindi sono ricompresi quelli azionati in giudizio, come da documentazione prodotta in giudizio costituita dall'avviso in Gazzetta Ufficiale e dal verbale e dall'atto ricognitivo di conferimento.
8.In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo n. 1313/2020 deve essere confermato.
9.Le spese di lite del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al DM vigente, al valore della causa e all'attività processuale svolta.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA l'opposizione e CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1313/2020 emesso dal Tribunale di Civitavecchia;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 [...]
e per essa, quale mandataria, delle CP_1 Controparte_2
favore da liquidarsi nella per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Civitavecchia 12.05.2025
Il giudice
Daniele Sodani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 783/2021
TRA
( , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
v. ivitavecchia via Tiro a Segno n. 12, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
( e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1
( elettivamente domiciliata presso Controparte_2 P.IVA_2 lo studio dell'avv. Marco Rossi, sito in Verona v.lo S. Bernardino n. 5/A, in virtù di procura in atti; OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo dal Tribunale di Civitavecchia che lo vedeva ingiunto al pagamento in favore di e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
i euro 29.143,60, oltre interessi e s CP_2 di cui euro euro 15.192,95 per saldo debitore derivante da contratto di prestito n. 10313548 originariamente stipulato con
[...]
euro 1.596,07 per saldo debitore da contratto di prestito n. Parte_2
6273309 originariamente stipulato con Santander Consumer Bank spa ed euro 12.354,58 per saldo debitore da contratto di prestito n. 12098992 originariamente stipulato con Santander Consumer Bank spa, crediti successivamente ceduti a e poi ancora a . CP_3 Controparte_1
Deduceva, in particolare, che non vi era prova della titolarità dei crediti ingiunti;
che era indeterminata la pretesa creditoria tanto nel petitum quanto nella causa petendi;
che era carente anche la prova della sussistenza dei crediti;
che i rapporti contrattuali sottostanti ai crediti ceduti e azionati erano stati estinti con conseguente venir meno dei crediti;
che era maturata la prescrizione dei crediti azionati;
che i contratti erano illegittimi come anche gli interessi applicati. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rassegnava le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, essendo l'opposizione fondata sulla prova scritta costituita dai documenti stessi depositati dalla Ricorrente nella fase monitoria, come allegati al presente atto ed indicati in calce, e da quelli che si depositano unitamente al presente Atto e/o comunque essendo l'opposizione di pronta soluzione;
con fissazione del termine entro il quale depositare la domanda di mediazione;
- dichiarare la carenza di legittimazione (processuale e/o ad agire) di con ogni conseguente pronuncia e, in ogni caso, con Controparte_1 revoca d tivo opposto n. 1313/2020 Tribunale di Civitavecchia e rigetto di ogni altra eventuale o diversa domanda avanzanda dalla convenuta nel presente giudizio di opposizione;
- in via principale, revocare o, comunque, dichiarare inefficace e privo di qualsivoglia effetto, per i motivi di cui alle premesse di questo atto, il decreto ingiuntivo opposto e rigettare ogni altra eventuale o diversa domanda avanzanda dalla convenuta nel presente giudizio di opposizione;
- in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. Parte_1 alla società in virtù dei contratti indicati in Ricorso e per
[...] Controparte_4 oglia altro a del tutto subordinata, limitare a quanto risultante in corso di causa e/o dai documenti in atti l'importo delle somme ritenute dovute dal Sig. alla società opposta;
- in ogni caso, con vittoria di Pt_1 spese e compensi professionali di causa, oltre spese ex art. 2, co.2 D.M. 55/14 ed accessori di legge”.
2.Si costituiva in giudizio e per essa, quale Controparte_1 mandataria, , contestando l'infondatezza Controparte_2 dell'opposizio edendo la conferma del decreto ingiuntivo.
3.Concessa parzialmente la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnato il termine per l'introduzione della mediazione, quest'ultima conclusasi con esito negativo, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.. All'esito la causa di natura documentale veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
4.Occorre anzitutto premettere che secondo la costante giurisprudenza di legittimità “l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573). Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova. Al riguardo la parte opposta ha provato il credito mediante la produzione dei contratti di finanziamento contenenti il dettaglio di tutte le condizioni economiche, quali spese, tasso di interesse, numero ed importo delle rate, il Taeg, documenti tutti sottoscritti dal debitore Parte_1
In relazione ai contratti di finanziament tempestivo disconoscimento delle sottoscrizioni con l'opposizione. In ogni caso, vale aggiungere che ai sensi dell'art. 2719 c.c. le fotocopie hanno il medesimo valore dell'originale salvo che intervenga un disconoscimento di conformità che deve essere tempestivo, puntuale, e non generico, anche se non necessita di formule sacramentali. Occorre, pertanto, una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto in ordine alla pretesa difformità (ovvero la puntuale indicazione degli elementi contenutistici di asserita difformità tra copia e originale). Non basta dunque dire che la copia non vale perché priva di conformità, ma occorre evidenziare al giudicante per quali motivi e sulla base di quali indizi si ritiene che la controparte abbia contraffatto in uno o più punti ciascun documento. Disconoscimento specifico che non è stato svolto e non vi era alcun ostacolo o impedimento alla sua articolazione atteso che le copie erano chiaramente leggibili e la produzione dell'originale in udienza non era condizione per la contestazione specifica. Solo nel caso in cui il disconoscimento sia specifico, la parte che intende avvalersi del documento è tenuta a produrre l'originale e, in caso di ulteriore disconoscimento, a chiederne la verificazione (Cass., sez. 1, 6 agosto 2015, n. 16551; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 10/04/2024) 19-04-2024, n. 10629). Parte opposta con la seconda memoria ha prodotto, inoltre, documentazione attestante l'erogazione delle somme oggetto di finanziamento, sulle quali controparte nulla ha dedotto e contestato con la terza memoria e in sede di precisazione delle conclusioni. Del resto non è in dubbio che parte opponente abbia restituito, in ragione dei piani di ammortamento, alcune delle rate previste in contratto, con ciò confermando l'effettiva ricezione della somma mutuata. Gli opponenti, invece, non hanno dimostrato, come era loro onere, di avere adempiuto e corrisposto l'importo ingiunto. Come anche sono rimaste generiche ed indeterminate le ulteriori contestazioni relative alle carenze dei documenti contrattuali e alla quantificazione degli interessi. Infine, anche il riferimento alla tutela del consumatore appare non specifico in merito a quale clausola viene ritenuta vessatoria e rilevante ai fini della determinazione del credito azionato dall'opposta.
5.E' infondata l'eccezione di prescrizione dovendosi richiamare il principio secondo cui nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 30/08/2011, n. 17798). Infatti, costituisce consolidato orientamento della Suprema Corte l'assunto secondo cui la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 08/08/2013, n. 18951). A fronte di termine di prescrizione di 10 anni non può ritenersi maturata la fattispecie estintiva del credito, infatti come evidenziato dall'opposta “- con riferimento al contratto di prestito personale (doc. 2 monitorio) l'ultima rata del finanziamento scadeva il 15/11/2017 (di conseguenza, il termine di prescrizione spirerebbe nel 2027); - con riferimento al contratto di prestito finalizzato (doc. 10 monitorio) l'ultima rata del finanziamento scadeva l'1/7/2013 (quindi dieci anni dall'1/7/2013); - con riferimento al contratto di prestito personale (doc. 15 monitorio) l'ultima rata del finanziamento scadeva il 15/11/2014 (quindi dieci anni dal 15/11/2014)”.
6.L'opposizione appare infondata laddove contesta la carenza di prova della cessione del credito oggetto di decreto ingiuntivo e, dunque, il difetto di legittimazione attiva della società opposta. In generale, occorre osservare che la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, di cui all'art. 58 Tub, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, nè alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa. Secondo, infatti, il più recente orientamento della Suprema Corte la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima. L'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Quindi, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Tuttavia, la stessa Suprema Corte ha precisato che “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (cfr in tali termini Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19/12/2023) 29-02-2024, n. 5478). Ne consegue che si può certamente affermare che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia specificamente contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (cfr in tali termini Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19/12/2023) 29-02-2024, n. 5478). In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum); il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr in tali termini Cass. Civ. n. 17944/2023; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 19/12/2023) 29-02-2024, n. 5478).
7.Alla luce delle richiamate premesse, deve evidenziarsi che l'opposizione conteneva non la specifica contestazione dell'esistenza dei contratti di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari ( o Santander, da una parte, e dall'altra). Pt_2 CP_3 entazione prodotta in att rte opposta ricorre, pur in assenza dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, la prova della cessione dei crediti oggetto dell'ingiunzione sulla scorta delle seguenti considerazioni: 1) la produzione dei contratti di cessione e degli estratti degli elenchi allegati contenenti il riferimento alla posizione debitoria azionata;
2) i crediti derivano da rapporto di finanziamento menzionato nei contatti di cessione;
3) la disponibilità dei documenti contrattuali in mano alla cessionaria e la dichiarazione del cedente per quanto riguarda il primo dei Pt_2 finanziamenti;
4) l'assenza ro circa eventuali richieste, messe in mora o azioni esecutive o giudiziali intentate dal cedente nei confronti dei debitore principale o dei suoi garanti;
5) a fronte di tanto parte opponente non ha fornito alcun elemento contrario alla riconducibilità del credito ingiunto nell'ambito della ridetta cessione. Altrettanto dimostrato, e rimasto incontestato, è stato il successivo passaggio a far data dall'1.07.2018 da in favore di , ora CP_3 CP_1 divenuta del trasferim o di Controparte_1 azienda i, tra i quali quindi sono ricompresi quelli azionati in giudizio, come da documentazione prodotta in giudizio costituita dall'avviso in Gazzetta Ufficiale e dal verbale e dall'atto ricognitivo di conferimento.
8.In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo n. 1313/2020 deve essere confermato.
9.Le spese di lite del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al DM vigente, al valore della causa e all'attività processuale svolta.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA l'opposizione e CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1313/2020 emesso dal Tribunale di Civitavecchia;
-CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 [...]
e per essa, quale mandataria, delle CP_1 Controparte_2
favore da liquidarsi nella per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Civitavecchia 12.05.2025
Il giudice
Daniele Sodani