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14 novembre 1973
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28 dicembre 1975
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6 settembre 1980
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13 gennaio 2004
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9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
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Art. 3.
La misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, di cui alla legge 22 febbraio 1968, n. 101 , e' elevata a L. 10.000.000. (1)
Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonche' quelli deceduti in attivita' di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attivita' di soccorso. (2) (4) ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 28 novembre 1975, n. 624 ha disposto (con l'art. 1) che "la decorrenza dell'aumento della misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, di cui all' articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629 , e' fissata al 1 gennaio 1973"; inoltre ha disposto (con l'art. 2) che "La medesima elargizione prevista dal precedente articolo e' elevata a L. 50.000.000 a partire dal 1 gennaio 1975". -------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 13 agosto 1980, n. 466 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la speciale elargizione di cui al presente articolo e successivamente integrata con legge 28 novembre 1975, n. 624 , e' elevata a lire 100 milioni. --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 28 novembre 2003, n. 337 , convertito con modificazioni dalla L. 24 dicembre 2003, n. 369 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui al presente articolo sono elevate ad euro 200.000. --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248 , nel sopprimere il numero 678) dell' art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera s)) che "per l'effetto, la legge 27 ottobre 1973, n. 629 , riprende vigore".
La misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, di cui alla legge 22 febbraio 1968, n. 101 , e' elevata a L. 10.000.000. (1)
Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonche' quelli deceduti in attivita' di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attivita' di soccorso. (2) (4) ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 28 novembre 1975, n. 624 ha disposto (con l'art. 1) che "la decorrenza dell'aumento della misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, di cui all' articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629 , e' fissata al 1 gennaio 1973"; inoltre ha disposto (con l'art. 2) che "La medesima elargizione prevista dal precedente articolo e' elevata a L. 50.000.000 a partire dal 1 gennaio 1975". -------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 13 agosto 1980, n. 466 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la speciale elargizione di cui al presente articolo e successivamente integrata con legge 28 novembre 1975, n. 624 , e' elevata a lire 100 milioni. --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 28 novembre 2003, n. 337 , convertito con modificazioni dalla L. 24 dicembre 2003, n. 369 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui al presente articolo sono elevate ad euro 200.000. --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248 , nel sopprimere il numero 678) dell' art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera s)) che "per l'effetto, la legge 27 ottobre 1973, n. 629 , riprende vigore".
Commentari • 5
- 1. Un chiarimento sullo status di “Vittima del dovere”.Carmelo Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 6 aprile 2016 · 2.7526538
[…] Peraltro con la stessa legge, la misura di ogni punto percentuale di invalidità , accertata ai sensi del citato articolo 1 della legge 302 del 1990, in relazione alla diminuita capacità lavorativa, e' elevata a 2.000 Euro , per un importo massimo erogabile di 200.000 Euro e per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni, di cui agli articoli 1, 4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, all'articolo 5 della legge 3 giugno 1981, n. 308, sono elevate ad Euro 200.000,00 . […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 191
- 1. Trib. Agrigento, sentenza 08/11/2022, n. 864Provvedimento: […] per l'effetto, chiede condannarsi il Controparte_1 al riconoscimento, in suo favore, della speciale elargizione di 200.000,00 euro soggetta a rivalutazione automatica e prevista dall'art. 2 della legge n. 466/1980 e dall'art. 3 della legge 629/1973, poiché le suindicate infermità hanno comportato in via esclusiva la cessazione del rapporto di lavoro, della speciale elargizione prevista dall'art. 5, comma 1, della legge n. 206/2004, dello speciale assegno vitalizio disciplinato dall'art. 5, commi 3 e 4, della legge n. 206/2004, dell'assegno vitalizio ex art. 2 della legge n.Leggi di più...
- assegno vitalizio·
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- art. 1, comma 563, legge n. 266/2005·
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