La misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, di cui alla legge 22 febbraio 1968, n. 101 , e' elevata a L. 10.000.000. (1)
Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonche' quelli deceduti in attivita' di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attivita' di soccorso. (2) (4) ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 28 novembre 1975, n. 624 ha disposto (con l'art. 1) che "la decorrenza dell'aumento della misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, di cui all' articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629 , e' fissata al 1 gennaio 1973"; inoltre ha disposto (con l'art. 2) che "La medesima elargizione prevista dal precedente articolo e' elevata a L. 50.000.000 a partire dal 1 gennaio 1975". -------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 13 agosto 1980, n. 466 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la speciale elargizione di cui al presente articolo e successivamente integrata con legge 28 novembre 1975, n. 624 , e' elevata a lire 100 milioni. --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 28 novembre 2003, n. 337 , convertito con modificazioni dalla L. 24 dicembre 2003, n. 369 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui al presente articolo sono elevate ad euro 200.000. --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248 , nel sopprimere il numero 678) dell' art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera s)) che "per l'effetto, la legge 27 ottobre 1973, n. 629 , riprende vigore".