Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1950 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
12.2.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 18653/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: pagamento t.f.r. a carico del carico del fondo di garanzia ex art. 2 della legge n. 297/1982;
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli al C.so Umberto I° n. 34, presso lo studio legale dell'avv. Achille Ambrosone che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del Presidente p.t, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Diodata Ardolino, in virtù di procura per Notar di Roma, ed elettivamente Per_1 domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.8.2024, esponeva di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della dal 2 marzo 2007 al 29 aprile 2016, con qualifica di operaia (II Controparte_2 livello economico), presso le filiali dell'ex Banco di Napoli.
Deduceva che al momento della cessazione del rapporto di lavoro non le era stato versato il t.f.r., pari alla somma lorda complessiva di € 4.377,98.
Aggiungeva che il Tribunale di Roma Sezione fallimentare, con sentenza n. 582/2019, aveva
1
Specificava che, con decreto del 22.10.2019, il Tribunale di Roma aveva disposto il non farsi luogo alla verifica del passivo del fallimento n. 555/19; e che, con decreto del 30.9.2020, il Tribunale di Roma
Sez. fallimentare aveva dichiarato la chiusura del fallimento della non essendovi Controparte_2 alcuna attività.
Rappresentava che, adito il Tribunale di Napoli, quest'ultimo aveva emesso decreto ingiuntivo n. 355/2022 del 24.3.2022 nei confronti della per la somma lorda di € 4.377,98, oltre Controparte_2 accessori come per legge.
Deduceva, quindi, di aver inoltrato, in data 30.3.2022, domanda amministrativa di intervento del CP_ fondo di garanzia per il pagamento del t.f.r., ma che la stessa veniva rigettata con nota del CP_3
22.9.2022.
Aggiungeva di aver nuovamente inoltrato domanda amministrativa, in data 12.4.2024, ma che la stessa veniva ancora rigettata con provvedimenti del 30 maggio e 25 settembre 2023 per prescrizione ed intervenuta decadenza.
Rappresentava, infine, di aver presentato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale , CP_3 rimasto tuttavia privo di riscontro.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in Parte_1 CP_ funzione di Giudice del lavoro, l' rassegnando le seguenti conclusioni: “1) condannare l' in CP_3 persona del Presidente p.t., elett.te dom.to per la carica in Roma alla via Ciro il Grande n°21 e, per quanto occorre, presso la sede provinciale di via Alcide De Gasperi n°55, Napoli e quella distrettuale di Napoli-Vomero alla via Guantai ad Orsolona n°4 al pronto pagamento in favore della sig.ra
[...] della complessiva somma di € 4.377,98 per le causali di cui al ricorso, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria calcolati come per legge;
2) condannare, in ogni caso, l' in CP_3 persona del Presidente p.t., elett.te dom.to per la carica in Roma alla via Ciro il Grande n°21 e, per quanto occorre, presso la sede provinciale di via Alcide De Gasperi n°55, Napoli e quella distrettuale di Napoli-Vomero alla via Guantai ad Orsolona n°4 al pagamento delle spese e competenze del giudizio con attribuzione;
3) nella denegata ipotesi di rigetto della domanda, dichiarare la ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali in quanto la stessa nell' anno precedente al deposito del ricorso giudiziario non ha posseduto redditi superiori a quanto previsto dagli artt.76, co.1, 2 e 3 e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al DPR 30.5.02
n°115, come da dichiarazione che si allega”.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo, preliminarmente, la prescrizione quinquennale del credito per t.f.r. ex articolo ex art. 2948
c.c., essendo terminato il rapporto di lavoro in data 29.4.2016 ed avendo inoltrato la domanda di intervento al fondo di garanzia in data 16.9.2021.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda in quanto la ricorrente non aveva mai corredato le domande di intervento al fondo di garanzia della documentazione necessaria all'istruttoria
(modello SR 53 e titolo esecutivo quale prova dell'accertamento giudiziario definitivo del suo credito), in ciò giustificandosi il rigetto delle domande.
In ogni caso, eccepiva l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47 del D.P.R. n.
639/70.
2 Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 12.2.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è fondato e va, pertanto, accolto.
CP_ Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' CP_ Sul punto va rilevato che, contrariamento a quanto sostenuto dall' il dies a quo di decorrenza della prescrizione del credito non è quello della cessazione del rapporto di lavoro, ossia il 29.4.2016, ma la data del fallimento della società datrice di lavoro, ossia il 18.7.2019.
Ciò in quanto il diritto del lavoratore di ottenere la corresponsione del t.f.r. a carico del fondo di garanzia non si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero esito della procedura esecutiva).
Men che meno può essere considerato prescritto il diritto di credito ai sensi dell'art. 2948 c.c., ciò in quanto la ricorrente ha utilmente interrotto la prescrizione quinquennale del credito avendo presentato domanda d'insinuazione al passivo fallimentare in data 10.9.2019.
Termine di prescrizione, peraltro, ulteriormente interrotto con ricorso per decreto ingiutivo depositato in data 17.3.2022.
Va, dunque, rigettata l'eccezione in esame.
CP_
3. Venendo al merito, come detto, l' ha dedotto l'infondatezza della domanda di intervento al fondo di garanzia, rilevando che la ricorrente nelle tre diverse domande inoltrate non aveva allegato la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del diritto azionato.
Occorre in primo luogo richiamare la normativa di riferimento. CP_ La legge n. 297/1982, come è noto, all'art. 2 ha istituito presso l' un fondo di garanzia, con lo scopo di sostituirlo al datore di lavoro nel pagamento del trattamento di fine rapporto dovuto ai lavoratori dipendenti, in caso di insolvenza.
I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 2 cit. disciplinano i presupposti e i termini in base ai quali i lavoratori possono presentare al fondo la richiesta di pagamento.
Il D.lgs. n. 80/1992 – art. 2, comma 5 – ha esteso, poi, tale garanzia anche ai crediti retributivi maturati e non corrisposti degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro;
ciò purché rientrino nei dodici mesi che precedono la data della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale o la data di deposito in Tribunale del relativo ricorso.
Nel presente giudizio si discute esclusivamente del pagamento del t.f.r. a carico del fondo di garanzia.
CP_ Tanto premesso, a parere del giudicante la prospettazione dell' circa l'infondatezza della domanda non è condivisibile.
Nella specie sono documentate le circostanze fattuali (cfr. “domanda d'insinuazione al passivo fallimentare” doc. 1; decreto del 30.9.2020 del Tribunale di Roma Sez. fallimentare di chiusura del fallimento della doc. 4; decreto ingiuntivo n.) ed è dirimente la circostanza che Controparte_2
3 l'ammontare del credito vantato dalla sig.ra è stato già assoggettato ad una verifica Parte_1 giudiziale nell'ambito del procedimento definito con decreto ingiuntivo n. 355/2022 emesso dal
Tribunale di Napoli in data 24.3.2022 (cfr. doc. 5, ricorso).
Risulta, pertanto, documentata sia l'esistenza di un titolo giudiziale costituito dal decreto ingiuntivo nei confronti della società datrice di lavoro di pagamento del tfr per complessivi € 4.377,98; sia l'insolvenza della stessa società come da decreto di chiusura del fallimento in cui testualmente si legge: “[…] rilevato che, come emerge dalla relazione del curatore: non è stata acquisita né risulta acquisibile alcuna attività; è stato approvato il rendiconto e le entrate sono pari ad € 0;
considerato che
, ove, come nella specie, la prosecuzione della procedura non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i creditori prededucibili e le spese di procedura, deve senz'altro procedersi alla chiusura […]
p.q.m.
visti gli artt. 23, l19 l. fall., 737 e ss. c.p.c. dichiara la chiusura del fallimento n. 555/2019 . Controparte_2 CP_ Conseguentemente, non è condivisibile la tesi difensiva dell' secondo cui la domanda amministrativa era stata correttamente rigettata in ragione della mancata prova della sussistenza del diritto azionato non avendo allegato il modello SR53 ed il titolo esecutivo, nonché “oltre ad aver presentato le prime due istanze (quella del 16.9.2021 e 30.3.2022) erroneamente come fallimento.” (v. CP_ pag. 5, memoria di costituzione . CP_ Ciò in quanto, come emerge dalla documentazione in atti, nella domanda inoltrata all' in data
30 marzo 2022 era stato allegato il modello SR53, rappresentando la circostanza che la ricorrente aveva identificato l'istanza di intervento al fondo di garanzia come “fallimento della società datrice di lavoro” al più una mera irregolarità sanabile che non può determinare il rigetto della stessa.
Al più l'istituto previdenziale, in ragione del generale principio di cd. soccorso istruttorio, avrebbe potuto (e dovuto) invitare parte ricorrente alla regolarizzazione della domanda amministrativa, come di fatto avvenuto con successiva domanda prot. n. 5105 del 12.4.2023 corredata dal titolo giudiziale. CP_3
In ultima analisi, priva di pregio è anche l'eccepita decadenza dall'azione giudiziaria sollevata CP_ dall' ex art. 47 del D.P.R. 639/70.
Ciò in quanto l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di 1 anno che decorre dal 91esimo giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo avverso il rigetto della domanda, in assenza di pronunzia sul ricorso.
Nella specie, avendo parte ricorrente presentato il ricorso amministrativo avverso il diniego in data
24.11.2023, ed essendo stato depositato il ricorso oggetto del presente giudizio in data 30.8.2024, non è intervenuta alcuna decadenza.
CP_ Alla stregua delle suesposte considerazioni, in accoglimento del ricorso, l' va condannato al pagamento in favore di della somma di € 4.377,98, oltre agli interessi legali sulle Parte_1 somme annualmente rivalutate dalla maturazione del credito e fino al soddisfo (cfr. quanto statuito in ordine agli accessori nelle decisioni Cass., sez. Unite, 3.10.2002 n. 14220; Cass. lav. 16.8.2004, n. 15945
e 5.5.2008, n. 11009).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022; liquidazione effettuata in misura minima in considerazione della esigua complessità delle questioni di diritto trattate, con attribuzione in favore dell'avv. Achille Ambrosone antistatario.
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P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: CP_
• in accoglimento del ricorso, condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di della somma di € 4.377,98; oltre interessi legali sulle somme annualmente Parte_1 rivalutate dalla maturazione del credito e fino al soddisfo;
CP_
• condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.400,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, lì 13.3.2025 Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Gambardella
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