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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/12/2025, n. 2831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2831 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2679/2019 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 2679/2019 R.G., vertente
TRA
, , E Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
elettivamente domiciliati in TI (SA) alla Via G. Matteotti, 52, presso lo studio
[...] degli avvocati Giuseppe Barbato e DA AR che li rappresentano e difendono in virtù di procura apposta a margine dell'atto di citazione.
ATTORI
E
in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 CP_2
, elettivamente domiciliati in SA TI TO (SA) alla via Cesina Pugliano n.
[...]
10, presso lo studio dell'avvocato Laura Giudice, che li rappresenta e difende in virtù di procura apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTI
E
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
[...]
Napoli al Centro Direzionale Isola G1 presso lo studio dell'avvocato Giovanni Giorgiadi, che pag. 1 la rappresenta e difende in virtù di procura apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Oggetto: azione di risarcimento danni
Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 18-9-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2-5-2019 a CH Insurance P.L.C.
- Rappresentanza Generale per l'Italia, e il 2/3-12-2019 a e Controparte_2 CP_1
gli attori evocavano in giudizio i convenuti, al fine di sentirli condannare, in solido (ai
[...] sensi degli artt. 144, 145, 148 d.lgs. 209/2005), al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 13-10-2009, verso le ore 12.30, in Boscoreale alla via
TI, all'altezza dell'incrocio con via delle Mura, in cui decedeva . Persona_1
A tal fine, deducevano che: nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, Per_1
, alla guida del motociclo tipo Piaggio Liberty targato X2TLRF, di proprietà del
[...] padre , percorreva regolarmente via delle Mura e, giunto all'incrocio con Persona_2 via TI, si immetteva sulla detta strada svoltando verso destra in direzione TI, quando veniva investito dall'autocarro IV targato CZ044TF, di proprietà della e condotto da , assicurato per la r.c.a. con la CH Controparte_1 Controparte_2
Insurance P.L.C.; difatti, il conducente dell'autocarro, che percorreva la via TI in direzione AR a velocità elevata, invadeva l'opposta corsia di marcia;
a causa dell'errata manovra esercitata dal conducente dell'autocarro, il motociclo finiva con la parte antero laterale sinistra contro la parte laterale sinistra del AT IV, rovinando al suolo sul lato sinistro;
intervenivano sul posto i Carabinieri di AR e l'ambulanza, sopraggiunta dopo circa 35-40 minuti e, durante il trasporto presso il P.O. di TI, il giovane , inizialmente cosciente, decedeva;
in data 15-10-2009 veniva Persona_1 disposto esame autoptico sul corpo della vittima, dal quale emergeva che Per_1
aveva avuto un impatto a sinistra con gli arti inferiori ed aveva riportato una
[...] frattura del femore e la rottura del fegato dovuta al cd. “colpo di manubrio”; era stato aperto un procedimento penale dalla Procura di Torre Annunziata nei confronti del conducente del furgone per omicidio colposo, recante Rg. n. 658/2011, definito dopo circa nove anni con sentenza di assoluzione n. 2221/2018 del 22-10-2018, successivamente appellata;
avevano chiesto, quali eredi della vittima, alla compagnia di assicurazione del pag. 2 furgone il risarcimento di tutti i danni subiti, iure proprio e iure hereditatis, senza esito;
precisavano che il termine di prescrizione era interrotto dalla costituzione di parte civile nel procedimento penale ed evidenziavano il diverso regime probatorio del giudizio penale, nel quale non era stata accertata una condotta penalmente rilevante del conducente del furgone “oltre ogni ragionevole dubbio”, rispetto a quello civile, in cui poteva essere accertata la responsabilità dello stesso secondo il meno rigoroso criterio del “più probabile che non” e del cd. principio “di vicinanza della prova”.
Instaurato il contraddittorio, l'impresa assicuratrice contestava la domanda in rito e nel merito.
In particolare, eccepiva l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e
148 d.lgs. n. 209/2005 per essere la richiesta di risarcimento priva di elementi normativamente richiesti, la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. per essere generico e lacunoso, l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione delle parti, non essendo specificato il rapporto di parentela degli stessi con il defunto, la prescrizione del diritto a richiedere il risarcimento in mancanza di atti interruttivi della prescrizione;
inoltre, contestava i fatti dedotti dagli attori, evidenziando l'insussistenza della responsabilità del conducente del veicolo del convenuto nella determinazione del sinistro, imputabile alla imprudente condotta dello stesso Per_1
.
[...]
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
in via preliminare, eccepivano l'improcedibilità Controparte_4 della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e la nullità dell'atto introduttivo per essere generico e lacunoso;
lamentavano l'improponibilità
e l'inammissibilità della domanda in considerazione dell'efficacia nel giudizio civile della sentenza penale, emessa all'esito del procedimento penale in cui gli attori si erano costituiti parte civile;
contestavano la dinamica del sinistro dedotta dagli attori, evidenziando che nel corso del procedimento penale, dagli accertamenti eseguiti era emerso che era alla guida del motociclo in stato di “euforia alcolica” e Persona_1 dalle dichiarazioni testimoniali acquisite era emersa la responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro;
deducevano, difatti, che dagli elementi probatori acquisiti era emerso che , provenendo da via delle Mura si era immesso in via TI Persona_1 omettendo di arrestarsi allo Stop e senza dare la precedenza al veicolo AT AN che pag. 3 percorreva la corsia su cui si immetteva, direzione TI, e per schivare l'autovettura aveva impattato il furgone IV, che procedeva regolarmente nell'opposta corsia, direzione AR, causando l'impatto tra la manopola destra del ciclomotore e la parte anteriore sinistra del furgone, rovinando poi al suolo sul lato sinistro.
Chiedevano, pertanto, la declaratoria di inammissibilità e di improcedibilità della domanda o, nel merito, il rigetto della stessa e, solo in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento, chiedevano di essere manlevati dal pagamento di qualsiasi somma dovessero essere condannati a corrispondere agli attori in virtù della copertura assicurativa, con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento del 25-6-2021, il Tribunale sospendeva il giudizio civile, ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 75 c.p.p., poiché il giudizio penale n. 658/2011 R.G., in cui gli attori erano costituiti parte civile ottenendo la partecipazione in giudizio anche della
, si era concluso con sentenza penale n. 2221/2018 di assoluzione depositata in data CP_3
22-10-2018 la quale era stata impugnata mediante appello il cui giudizio era pendente.
In data 22-11-2021, , avendo depositato nel giudizio penale atto di Persona_2 rinuncia all'impugnazione, revocando la costituzione di parte civile ex art. 82 c.p.p., chiedeva la prosecuzione del giudizio, disposta dal giudicante essendo venuta meno nei confronti dello stesso la causa di sospensione.
In data 24-1-2025, cessata la causa di sospensione cessazione anche nei confronti delle altre parti attrice, essendo stata emessa la sentenza di appello n. 5712/2024 di conferma della sentenza di primo grado, le medesime, provvedevano alla riassunzione ex art. 297
c.p.c., chiedendo la prosecuzione del giudizio.
2. Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c.
Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto gli attori la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione.
pag. 4 In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega documentazione relativa all'evento dannoso.
3. La domanda è, inoltre, procedibile, atteso che, gli istanti, prima di instaurare il giudizio, hanno provveduto ad inoltrare invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12-9-2014 n. 132 convertito in L. 10-11-2014 n. 162, ai convenuti a mezzo Pec del 12-3-2019, alla e a Controparte_3 Controparte_1
a mezzo raccomandata a/r dell'11-3-2019, ricevuta il 13-3-2019; nulla è Controparte_2 stato, altresì, eccepito e rilevato entro la prima udienza in ordine alla ritualità dell'invito inoltrato.
4. In ordine alla proponibilità della domanda, ai sensi degli artt. 145 e 148 d.lgs.
209/2005, la documentazione esibita dagli attori circa la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione de qua (costituzione in mora a mezzo raccomandata a/r ricevuta da in data 29-7-2014 ed a mezzo p.e.c. del 17-10-2017) non lascia dubbi di Controparte_3 sorta.
Le richieste di risarcimento rispettano i requisiti contenutistici previsti dalla normativa citata e, in particolare dall'art. 148, comma 2, d.lgs. n. 209/2005 riguardante i sinistri con lesioni personali o decesso.
Si ricorda poi che, secondo lo stesso art. 148, comma 5, “In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi”; nel caso di specie, alcuna richiesta di integrazione risulta inoltrata dalla compagnia a seguito della richiesta di risarcimento.
pag. 5 5. Deve essere respinta anche l'eccezione, proposta dalla convenuta impresa assicuratrice, di carenza di legittimazione attiva.
In proposito, giova ricordare che – secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio.
Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice
Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto (eccezioni); mentre le mere difese possono essere proposte oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c..
La sussistenza della legitimatio ad causam va verificata alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo cioè dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, e può essere verificata in limine litis all'esito di un raffronto tra i fatti prospettati dall'attore e la fattispecie della norma ad essi applicabile, con la conseguenza che ove, a seguito di tale verifica, il soggetto nei cui confronti la domanda è proposta non pag. 6 coincida con quello che secondo la disposizione normativa è titolare passivo del rapporto obbligatorio, la domanda deve essere dichiarata inammissibile, in quanto neanche ipoteticamente accoglibile.
Nella specie, la convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva osservando che l'attore non aveva fornito alcuna prova in merito al rapporto di parentela con la vittima.
La legittimazione attiva dell'attrice e quella passiva dei convenuti, per quanto prospettato in citazione, sussistono, avendo assunto gli attori di essere eredi della vittima, deceduta a seguito del sinistro provocato dal veicolo di proprietà della Controparte_1 condotto da e assicurato per la r.c.a. con la Controparte_2 Controparte_3 ed avendo citato in giudizio i soggetti tenuti al risarcimento e, pertanto, legittimati secondo l'azione proposta ai sensi degli artt. 144 e 148 d.lgs. n. 209/2005.
Quanto alla legittimazione sostanziale attiva, ovvero la qualità di eredi Per_1
da parte degli attori, la stessa si ricava dalla documentazione in atti, ovvero dai
[...] certificati di stato di famiglia del 19-7-2010 e del 17-2-2011 del Comune di AR da cui si ricava che i coniugi e sono genitori degli altri Persona_2 Parte_2 attori e del defunto . Persona_1
Conseguentemente, tenuto conto anche della circostanza che gli attori si sono costituiti anche parte civile nel giudizio penale prima menzionato, deve ritenersi provata la loro qualità di eredi, avendo con tale azione accettato l'eredità ex artt. 475 e 571 c.c..
Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (Cass. civ., ordinanza n. 14288 del 29-5-2025).
pag. 7 6. Deve essere respinta anche l'eccezione di prescrizione proposta dalla convenuta impresa assicuratrice.
L'art. 2947 c.c. prevede una prescrizione quinquennale per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (art. 2947 c. 1 c.c.), una prescrizione biennale per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli (art. 2947 c. 2 c.c.), una prescrizione più lunga, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione ultrabiennale.
La Suprema Corte ha più volte precisato che la prescrizione più favorevole si applica indipendentemente dalla promozione dell'azione penale, giacché il maggior termine prescrizionale è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato, non già alla condanna penale. Inoltre, i Giudici di legittimità hanno precisato che “in tema di diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, la disposizione dell'art. 2947
c.c., comma 3, che prevede, ove il fatto che ha causato il danno sia considerato dalla legge come reato, l'applicabilità all'azione civile per il risarcimento, in luogo del termine biennale stabilito dal comma 2, dello stesso articolo, di quello eventualmente più lungo previsto per detto reato, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso, ove detto danno sia conseguenza risarcibile dello stesso fatto-reato e, dunque, ad esso collegato eziologicamente anche in via mediata e indiretta, secondo il criterio della regolarità causale” (cfr., Cass. civ., sez. un., sentenza n. 27337/2008; Cass. civ., sentenza n. 16037/2016).
Il danno di cui gli attori invocano il risarcimento è connesso alle lesioni mortali subite a seguito del sinistro e, quindi, deve riconoscersi la sussistenza di un termine prescrizionale agganciato alla relativa fattispecie penale, ossia l'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale;
di conseguenza il termine di prescrizione va calcolato secondo il combinato disposto degli artt. 2043 e 2947 c.c. e degli artt. 157, comma primo e sesto, e 589, comma secondo, c.p., nella versione precedente all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 157 e dell'art. 589, giungendo alla conclusione che il termine di prescrizione è pari al doppio del termine di prescrizione di 7 anni.
Il sinistro in esame si è verificato in data 13-10-2009 e gli attori hanno provato di aver tempestivamente interrotto la prescrizione, prima della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, costituendosi parte civile il 6-3-2012 (come da sentenza 2221/2018 di questo pag. 8 Tribunale prodotta dalla impresa assicuratrice), e con le lettere di costituzione in mora del
29-7-2014 e 17-10-2017 ricevuta da CH Insurance PLC, e con l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita nelle date sopra indicate.
In proposito, va ricordato che la costituzione di parte civile nel processo penale produce, come ogni altra domanda giudiziale, un effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato per tutta la durata del processo, nei confronti tanto di coloro contro i quali viene rivolta espressamente la costituzione, quanto dei coobbligati solidali, ancorché rimasti estranei al processo penale,
e che il termine di prescrizione riprende a decorrere dal momento in cui è divenuta irrevocabile la sentenza penale che definisce il giudizio (Cass. civ. n. 28456/2017).
7.1. Occorre, inoltre, esaminare la questione del se la sentenza penale di assoluzione resa nell'ambito del procedimento penale possa avere efficacia di giudicato nel presente procedimento nei confronti di tutte le parti.
Come risulta dalla documentazione prodotta, gli attori erano costituiti parte civile nel processo penale nei confronti di anteriormente all'introduzione del Controparte_2 presente giudizio;
nel procedimento penale risulta costituita anche la compagnia di assicurazione convenuta;
la costituzione di parte civile di veniva revocata Persona_2 nel corso del procedimento pendente innanzi alla Corte d'appello di Napoli, nel quale lo stesso rinunciava all'impugnazione.
Orbene, secondo ciò che dispone l'art. 652, c.p.p., “La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75, comma 2”, ai sensi del quale l'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile. ...”.
Come è stato evidenziato dalla giurisprudenza, il nostro ordinamento non è ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, avendo il legislatore instaurato un sistema di completa autonomia e separazione fra i due pag. 9 giudizi, salvo limitate eccezioni, tra cui proprio quanto previsto dall'art. 652 c.p.p. Dall'art. 652 c.p.p. si può quindi inferire l'ulteriore assunto per cui al danneggiato spetta sempre la facoltà di scegliere se far valere in sede penale o civile la propria pretesa al risarcimento del danno. Quando, dunque, vi sia una sentenza definitiva di assoluzione, pronunciata a seguito di dibattimento, che abbia accertato l'insussistenza del fatto delittuoso contestato, nel giudizio in cui vi è stata la partecipazione del danneggiato come parte civile o nel quale questi sia stato messo in condizione di parteciparvi, essa sentenza avrà efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo promosso in vista delle restituzioni e/o del risarcimento del danno (Cass., S.U., 26 gennaio 2011, n. 1768), nel senso che l'accertamento del fatto compiuto in sede penale non potrà più essere messo in discussione in sede civile.
La Suprema Corte, riprendendo un orientamento costante sul punto, ha messo in chiaro quali sono le condizioni che devono “necessariamente coesistere” affinché una sentenza penale di assoluzione, adottata con la formula: “perché il fatto non sussiste”, possa spiegare effetto di giudicato nel procedimento civile di risarcimento del danno, ovvero: 1) che la sentenza penale sia stata pronunciata all'esito del dibattimento;
2) che il danneggiato sia costituito parte civile, ovvero sia stato messo in condizione di farlo;
3) che in sede civile, la domanda di risarcimento del danno sia stata proposta dalla vittima nei confronti dell'imputato, ovvero di altro soggetto che abbia comunque partecipato al giudizio penale nella veste di responsabile civile. In altri termini, deve esserci perfetta coincidenza soggettiva tra le parti del processo penale e quelle del processo civile di risarcimento (cfr. Cass. civ., 27 agosto 2001, n. 11272; Cass. civ., 19 maggio 2003, n.
7765; Cass. civ., 20 gennaio 2005, n. 1218; Cass. civ., 20 settembre 2006, n. 20325;
Cass. civ., 21 febbraio 2008, n. 4519; Cass. civ., 21 aprile 2016, n. 8035; Cass. civ., 12 marzo 2019, n. 4929).
In merito ai rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte, inoltre, il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile
(tanto di danni ex art. 652 c.p. quanto negli altri giudizi civili ex art. 654 c.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia pag. 10 stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. (Cass. civ. n.
17708/2023; Cass. civ. n. 19863/2013; Cass. civ., 25 settembre 2014, n. 20252; Cass. civ., 11 marzo 2016, n. 4764).
Una recente pronuncia della stessa Corte nomofilattica ha all'uopo ulteriormente chiarito come al giudice civile sia del tutto “precluso procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio, ma non di indagare, ai fini della cognizione ad esso rimessa, su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale, così come sull'accertamento dell'elemento soggettivo del fatto, giacché non è determinativa di un vincolo la formula assolutoria, resa in coerenza con l'accertamento in concreto, perché il fatto non costituisce reato” (Cass. civ., sez. III, 12-9-2022, n. 26811). Detto altrimenti, il giudice civile è vincolato alla spiegazione causale accertata nell'ambito del giudicato penale e potrà rivalutarla solo secondo i criteri civilistici, ad esempio ritenendola sufficiente perché anche solo altamente probabile, ma giammai potrà sostituire a quella spiegazione causale una diversa spiegazione, poiché diversamente porrebbe alla base della sua decisione un fatto diverso da quello accertato con efficacia di giudicato.
Dunque, l'effetto preclusivo del giudicato penale si produce nel giudizio civile quando vi sia coincidenza soggettiva tra le parti del processo penale e quelle del processo civile di risarcimento, mentre sotto il profilo oggettivo vanno diversamente intesi in ambito civile gli elementi costitutivi dell'illecito, rappresentati dalla colpa e dal nesso causale, operando per quest'ultimo ambito la regola del “più probabile che non”, che invece come noto non trova spazio alcuno nell'ambito del giudizio penale, improntato ad un rigore probatorio differente.
L'assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” non esonera il giudice civile, davanti al quale sia stata proposta l'azione per il risarcimento dei danni, dal riesaminare i fatti accertati nel giudizio penale quando il titolo della responsabilità civile sia diverso da quello della responsabilità penale (Cass. n. 1678/1999; Cass. n. 9508/2007; Cass. n.
24862/2010; Cass. n. 24342/2015).
Quindi il giudicato penale ha efficacia preclusiva nel giudizio civile limitatamente agli specifici aspetti sotto cui è stata valutata la condotta e non preclude al giudice civile di valutare la stessa condotta sotto aspetti che non sono stati oggetto di contestazione e tanto meno di valutazione da parte del giudice penale.
pag. 11 Il giudice civile non può, tuttavia, porre in discussione la “materialità fenomenica” dell'accertamento del giudice penale, ricadente sull'accadimento reale che integra il nucleo oggettivo del reato (condotta-evento-nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro), prescrivendo l'art. 652 c.p.p. un vincolo che si traduce nella “impossibilità per il giudice civile di ritenere inesistenti i fatti accertati dal giudice penale, ovvero di ritenere esistenti fatti dei quali sia stata esclusa la verità in sede penale” (Cass. n. 4929/2015).
7.2. Nella specie, nel giudizio penale instaurato nei confronti di e Controparte_2 conclusosi con la sentenza di assoluzione n. 2221/2018 di questo Tribunale, pronunciata con la formula “perché il fatto non sussiste”, non erano costituiti parte civile tutti gli attori, attesa la revoca della costituzione di parte civile da parte di e, quindi, a Persona_2 rigore, l'efficacia preclusiva non riguarda quest'ultimo; la vincolatività del giudicato penale assolutorio può sussistere nei confronti degli eredi costituitisi parte civile, ma non nei confronti di che decideva di intraprendere un'autonoma azione in sede Persona_2 civile per veder ristorati i danni che assume aver patito.
Per quanto riguarda gli altri eredi, costituitisi parte civile nel procedimento penale, va osservato che la pronuncia di assoluzione dell'imputato in quanto fondata sull'insufficienza degli elementi di fatto idonei a provare la responsabilità del conducente dell'autocarro non
è preclusiva – secondo la più ristretta interpretazione ed applicazione dell'art. 652 c.p.p. - della proposizione in sede civile della domanda risarcitoria, pur essendo il giudice civile vincolato alla ricostruzione di fatti già accertata in sede penale, non potendo ritenere inesistenti i fatti accertati dal giudice penale
Come si è detto, in caso di assoluzione ex art. 530, secondo comma, c.p.p., il giudice civile, non vincolato alla decisione del giudice penale, è tenuto ad una autonoma valutazione del materiale probatorio acquisito al giudizio, che naturalmente comprende anche le prove assunte nel giudizio penale se ritualmente introdotte nel giudizio dalle parti.
Il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti, con le dovute garanzie di legge, in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pag. 12 pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico
(Cass. civ., sez. III, sent. 25 giugno 2019 n. 16893).
Pertanto, quandanche la sentenza penale irrevocabile fosse risultata priva di qualsiasi efficacia extra-penale, il giudice civile, nella doverosa completa e autonoma rivalutazione del fatto, può pur sempre tener conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, dal momento che la sentenza penale, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti
(cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 26.6.2024, n. 17653; Sez. lavoro, Ord., 07.09.2023, n.
26042).
Nell'ordinamento processuale vigente manca, invero, una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova e il giudice civile può, quindi, legittimamente porre a base del proprio convincimento prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti (e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale;
cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 1-02-2023, n. 2947 e i numerosi richiami giurisprudenziali ivi riportati;
Sez. II, Ord., 6-12-2022, n. 35782; Sez.
III, 14-9-2022, n. 27016).
8. Nel merito, sulla scorta di tutti gli elementi raccolti, ovvero quelli emersi nel procedimento penale e ritualmente prodotti (rapporto d'incidente dei Carabinieri di
AR, informativa redatta dagli stessi Carabinieri, relazione di consulenza autoptica eseguita dal medico legale incaricato dal P.M., relazione di consulenza tecnica eseguita dall'ingegnere , consulenze tecniche di parte, consulenza Persona_3 medico-legale di parte, sentenza penale di primo e di secondo grado), e quelli acquisiti nel presente procedimento civile (dichiarazioni testimoniali, relazione di c.t.u. tecnica, costituzione in mora) non può ritenersi accertata la verificazione dell'evento secondo le modalità prospettate in citazione.
8.1. In primo luogo, vanno esaminate le emergenze istruttorie raccolte nel procedimento penale.
Dal rapporto d'incidente redatto dai Carabinieri della Stazione di AR, risulta che gli agenti verbalizzanti, sopraggiunti dopo circa 10 minuti dal verificarsi del sinistro sul luogo dell'evento, ovvero “in località via TI, angolo via delle Mura del Comune di pag. 13 AR”, procedevano ad identificare i soggetti, a descrivere i veicoli coinvolti
(autofurgone AT IV targato CZ044TF di colore bianco, di proprietà della CP_1
condotto da , assicurato con la , con a bordo quale
[...] Controparte_2 CP_3 trasportato ciclomotore Piaggio 50 targato X2TLRF di colore nero, di Persona_4 proprietà di e condotto da ), i danni visibili sui veicoli Persona_2 Persona_1
(autofurgone: ammaccatura lato anteriore sinistro e lato centrale sinistro;
ciclomotore: ammaccatura lato anteriore), le condizioni di tempo e le particolarità della strada
((illuminazione buona, incrocio a doppio senso con due corsie, asfaltata, con fondo stradale asciutto, traffico normale, condizioni della strada senza anomalie), e procedevano ad eseguire rilievi fotografici e schizzo planimetrico.
Sulla scorta delle deposizioni rese nell'immediatezza dei fatti e dei rilievi tecnici eseguiti
“in relazione alla posizione di quiete assunta dai mezzi”, ricostruivano la seguente dinamica del sinistro: “il conducente del ciclomotore proveniva da via Delle Mura e si doveva immettere in via TI e lo stesso non si fermava all'incrocio andando a sbattere nella parte anteriore lat. sx con il furgone che proveniva in via TI in direzione di
AR. Con l'urto il ragazzo cadeva con il ciclomotore mentre il furgone bloccava la corsa. Portato in Ospedale il ragazzo giungeva cadavere”.
Quanto all'efficacia probatoria del verbale di accertamento delle Autorità sopraggiunte sul luogo del sinistro, va rammentato che lo stesso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, per tutto ciò che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza o per quanto da lui compiuto o a lui dichiarato, mentre sono prive di efficacia probatoria le valutazioni soggettive dei verbalizzanti;
la parte del verbale in cui è ricostruita la dinamica del fatto, pertanto, non è supportata da efficacia privilegiata, non avendo gli agenti assistito allo stesso;
nella specie, tuttavia, la dinamica ricostruita deve essere valutata tenendo conto che essa è stata ricostruita sulla base di circostanze oggettive (posizione del ciclomotore, danni riportati dai veicoli), e di dichiarazioni rese da persone informate assunte nell'immediatezza.
Risultano acquisiti, poi, i verbali di sommarie rese da (in data 23-12-2009, Persona_4 presso gli Uffici della Stazione di AR), e Tes_1 Parte_5
(esaminati quali persone informate sui fatti nel corso del procedimento penale n. 10038/09
RGNR).
pag. 14 dichiarava: “... ero a bordo dell'autocarro della mia ditta percorrendo la Persona_4 via TI in direzione AR. Ero al lato passeggero. Mentre stavamo giungendo all'incrocio che collega con via delle Mura, abbiamo visto una AT AN tipo nuovo di colore verdino - giallino, che ci invadeva la nostra corsia perché stava scansando un ciclomotore che era giunto a tutta velocità dalla via delle Mura. Il conducente dell'autocarro per evitare l'impatto si è spostato alla destra evitando così l'urto e percorrendo alcuni metri abbiamo udito un tonfo vicino al nostro mezzo. Ci siamo fermati ed appena scesi abbiamo visto il ragazzo a terra e vicino a lui la sua vespetta ... Il conducente della AN non ha toccato il ragazzo, lo ha schivato. Il ragazzo a bordo della vespa giungeva a tutta velocità dalla via delle Mura non fermandosi all'incrocio ...”.
, dichiarava: “Il giorno 13-10-2019 alle ore 12.20 circa, stavo percorrendo a Tes_1 bordo della mia autovettura la strada di via delle Mura per recarmi a AR, ...
Ricordo che davanti a me viaggiava un ciclomotore con a bordo un ragazzo il quale, arrivato all'incrocio tra via delle Mura, via AR-TI e via Cappella Don Lucido, si è fermato ed ha svoltato a destra in direzione TI. Ho visto il ciclomotore con a bordo il ragazzo impattare contro un autofurgone di colore bianco con delle scritte pubblicitarie che proveniva da TI in direzione AR. Preciso che il ragazzo che era alla guida è caduto a terra ed il ciclomotore si è fermato a pochi metri dallo stesso. Ricordo che il ragazzo si è tolto il casco e si è poi accasciato nuovamente;
subito dopo l'impatto l'autofurgone si è fermato sul marciapiede a lato destro, pochi metri più avanti sempre in direzione AR ...”.
dichiarava: “... ho visto un autofurgone di colore bianco provenire Parte_5 da TI direzione AR che si scontrava con un ciclomotore con a bordo un ragazzo che era uscito da via delle Mura svoltando a destra in direzione TI.
L'autofurgone forse per le cattive condizioni della strada viaggiava verso il centro della stessa e così andava ad impattarsi con il ciclomotore che aveva fatto manovra verso
TI. Preciso che ho visto il ciclomotore con a bordo il ragazzo strusciare vicino all'autofurgone e rovinare a terra ... Non ho visto alcuna autovettura provenire da
AR, ricordo che al momento dell'impatto sulla strada ci erano solamente l'autofurgone ed il ciclomotore ...”.
pag. 15 Sono state acquisite, inoltre, la consulenza tecnica disposta dal P.M., redatta dall'ingegnere , e le consulenze tecniche di parte, sia dell'imputato che Persona_3 della parte civile.
Il consulente tecnico del P.M., innanzitutto, ha descritto lo stato dei luoghi: “Via TI
è una strada intercomunale ... è una strada a traffico molto intenso e può essere classificata come Strada extraurbana secondaria ... Sulla detta strada si innestano numerose strade laterali e traverse ... Via delle Mura è una stradina laterale che insieme a via Don Lucido va a costituire con via TI un incrocio che individuerà il luogo dell'incidente ... In corrispondenza dell'intersezione di via delle Mura con via TI non è riscontrabile alcun segnale verticale o orizzontale di Stop ...All'innesto di via Delle Mura con via TI, due fabbricati impediscono a chi proviene da via Delle Mura una sufficiente visibilità dell'intersezione e, quindi, del traffico su via TI, che risulta ben apprezzabile solo se ci si ferma all'intersezione”.
Ha poi descritto la dinamica emersa dalle risultanze del rapporto delle autorità intervenute: “un autofurgone AT IV targato CZ044TF sta percorrendo via TI in direzione AR con alla guida ed alla sua destra Controparte_2 Persona_4
Su via delle Mura sta sopraggiungendo un ciclomotore Piaggio Liberty targato X2TLRF con alla guida . Il ciclomotore arriva in corrispondenza dell'incrocio tra via Persona_1 delle Mura-via TI-via Don Lucido a velocità sostenuta e non si ferma. Impegna
l'incrocio proprio quando sta sopraggiungendo l'autofurgone e lo impatta sul lato sinistro anteriore e sul lato sinistro centrale nella parte inferiore. A seguito dell'urto, il ciclomotore ed il suo conducente rovinano a terra e le conseguenze per il giovane conducente sono mortali ...”.
Descriveva i danni riscontrati sui veicoli sulla base della perizia effettuata presso il
Deposito Giudiziario di Striano nel contraddittorio delle parti. L'autofurgone presentava
“ammaccatura lato anteriore sinistro e lato centrale sinistro con distacco di parte di gonnellina nera in plastica. Il punto del primo impatto corrisponde da terra all'altezza del manubrio del ciclomotore coinvolto, il punto del secondo impatto che ha determinato il distacco della gonnellina inferiore corrisponde all'altezza da terra della marmitta o del predellino di appoggio del ciclomotore coinvolto ...”; il ciclomotore presentava “Ruota anteriore e manubrio distorto, gruppo di controllo rotto, ammaccature varie”.
pag. 16 Ricostruiva in tal modo la dinamica del sinistro: “... Su via TI sta transitando in direzione AR l'autofurgone AT IV targato CZ044TF ... con la velocità che la strada e il traffico di quell'ora consentono, presumibilmente sui 50-60 km/h. Su via delle
Mura, traversa che si innesta con via TI, sta invece sopraggiungendo con velocità sostenuta, il ciclomotore Piaggio Liberty targato X2TLRF con alla guida , Persona_1
... Il conducente del ciclomotore ... arriva all'incrocio con via TI non ricordando o quantomeno dimenticando l'obbligo di fermarsi in corrispondenza dell'incrocio dell'intersezione per dare precedenza almeno a chi proviene dalla sua destra, oppure ipotizza qualsiasi manovra imprevedibile con la certezza di poterla affrontare senza pericolo per sé e per gli altri ... pertanto, giunge all'intersezione con via TI e non si ferma. I fabbricati esistenti gli consentono una visibilità del traffico sulla strada in questione solo a veicolo fermo in corrispondenza dell'intersezione stessa. Impegna
l'incrocio proprio quando una autovettura non identificata ma da più parti segnalata come una AT AN sta invadendo l'incrocio alla sua sinistra provenendo da AR in direzione Boscoreale. L'attenzione del giovane si rivolge esclusivamente verso questa autovettura proveniente dalla sua sinistra che sta per impattarlo;
con una manovra audace tenta di evitarla modificando la sua traiettoria di marcia e la sua padronanza di guida del mezzo gli consente di non essere investito ... Commette però una grave disattenzione non individuando che dalla sua destra è sopraggiunto anche l'autofurgone AT IV che ha già impegnato l'incrocio con via delle Mura. Il conducente dell'autofurgone tenta di evitare il contatto sia con il ciclomotore sia con l'autovettura AN sterzando verso destra, ma lo scontro avviene anche se non violentemente. Il ciclomotore, nella sua manovra per evitare l'auto che proveniva dalla sua sinistra, va ad urtare, strisciando, col lato destro del manubrio il lato sinistro anteriore dell'autofurgone e successivamente il lato inferiore sinistro nella parte centrale dell'autofurgone e rovina a terra fermandosi definitivamente sull'asfalto. ... le conseguenze per la vita del giovane sono irreparabili ma non sono addebitabili all'impatto non violento con l'autofurgone, ma alle caratteristiche della caduta col ciclomotore che con il manubrio determina verosimilmente lesioni gravi al corpo dello stesso”.
Il c.t. perveniva alle seguenti conclusioni: “Il conducente del ciclomotore proveniente da via delle Mura aveva l'obbligo, anche se non espressamente prescritto da un segnale di
Stop, di fermarsi in corrispondenza dell'intersezione con via TI per dare precedenza pag. 17 almeno a chi proveniva dalla sua destra, nel caso specifico l'autofurgone (art. 145 c.d.s.).
La presenza dei due fabbricati proprio in corrispondenza dell'intersezione gli ha impedito una visibilità a distanza del traffico esistente su via TI, visibilità invece certa e chiara se si fosse fermato all'intersezione e che gli avrebbe consentito di individuare chi proveniva dalla sua destra e dalla sua sinistra”. Aggiungeva, poi, che “La probabile guida non sufficientemente attenta e prudente dei conducenti gli autoveicoli coinvolti, direttamente l'autofurgone, indirettamente l'autovettura AT AN non identificata proveniente da AR, transitanti su via TI, non costituisce concorso determinante nell'incidente verificatosi, anche se l'attraversamento di un incrocio tra una strada riconoscibile principale e strade subordinate costituisce sempre motivo di allertamento e di riduzione della velocità per prevenire o attenuare conseguenze di incaute manovre di sprovveduti. L'inosservanza dell'art. 145 c.d.s. da parte del conducente il ciclomotore, inosservanza dovuta anche alle allertate condizioni psicofisiche dello stesso ... ha comportato precise ed uniche responsabilità del conducente il ciclomotore della determinazione dell'incidente con le tragiche conseguenze verificatesi”.
La ricostruzione della dinamica effettuata dall'ingegnere , veniva Persona_3 confermata nei successivi chiarimenti, apparsi necessari a seguito delle contestazioni del consulente di parte civile e delle sommarie informazioni testimoniali assunte, che facevano sorgevano dubbi sia sui punti d'impatto iniziale tra i due veicoli sia sulla direzione assunta dal ciclomotore a seguito dell'immissione sulla via TI, atteso che secondo la rappresentazione grafica del sinistro da parte del c.t. il ciclomotore svoltava verso sinistra, mentre secondo i testi sentiti, svoltava verso destra. Lo stesso ausiliario, sentito a chiarimenti sulla perizia redatta (cfr. verbale di sommarie informazioni del 19-5-2010), confermava la svolta a sinistra in direzione AR del ciclomotore, ricostruita sulla base dell'esame delle foto effettuate dai C.C. di AR, contestava l'ipotesi di un trascinamento del ciclomotore da parte del furgone, ritenuto inverosimile per non essere state rilevate tracce di trascinamento sull'asfalto, contestava l'ipotesi di invasione di carreggiata da parte del furgone “perché non si è verificato e comunque sarebbe stato certamente non significativo, come peraltro emerge dalla stessa planimetria del c.t.p
Alfano”, ribadiva che “la condotta del conducente il furgone non ha avuto alcuna efficacia né causale né concausale nel determinismo dell'incidente, perché il ciclomotore è avvenuto pag. 18 addosso alla parte laterale sinistra del furgone, non fermandosi per dare precedenza allo stesso che proveniva da destra”.
Il consulente di , prof. ingegnere , perveniva ad una Controparte_2 Persona_5 dinamica del sinistro non differente da quella ricostruita dal consulente del P.M.; il consulente dell'imputato, difatti, descriveva in tal modo la dinamica del sinistro: “... Il furgone IV DA guidato da , mentre percorreva via TI in Controparte_2 direzione AR, all'altezza dell'incrocio formato con via Delle Mura e via Don
Lucido, veniva toccato sulla fiancata sinistra dal ciclomotore Paggio Liberty condotto da
, minorenne. Non si trattava di un vero e proprio scontro, bensì di un Persona_1 contatto che riguardava la manopola dx del due ruote e la porta anteriore sx del DA, sul quale rimaneva una leggera ammaccatura post a circa 95 cm da terra ... Subito dopo questo primo impatto il compiva una lieve rotazione antioraria intorno al proprio CP_5 asse verticale, per cui urtava con la predella dx contro il fascione laterale del furgone, staccandone un concio, mentre il furgone stesso continuava ad avanzare. Subito dopo il ciclomotore per reazione era respinto dalla fiancata sinistra del DA contro cui era andato a finire e si abbatteva al suolo sul proprio fianco sx, trascinando nella caduta il giovane centauro, che, purtroppo, riportava gravi ferite ...”. Il consulente individuava il punto di contatto fra i due veicoli “in prossimità dell'intersezione nei pressi dell'area dove veniva ritrovato il ciclomotore”. Calcolava la velocità iniziale del DA “usando un metodo energetico, ottenendo un valore non superiore a 38,12 km/h a fronte del limite di 50 km/h”.
Il consulente dell'imputato, riguardo alla condotta di guida dei due conducenti dei veicoli coinvolti, sosteneva che “il DA procedeva a velocità prudenziale e nei limiti di norma, ... il furgone non fu oggetto di un vero e proprio scontro, per cui il suo conducente non attuò una frenata più o meno brusca in preda al panico (v. mancanza di tracce sull'asfalto), ma guidò il suo automezzo fino a parcheggiarlo sul margine destro della strada”, mentre “Il ciclomotore nell'uscire da via delle Mura doveva avere un comportamento estremamente prudente, anche perché la sua visuale era molto limitata dai muri dei palazzi molto alti posti allo sbocco di questa traversa ed anche dalla larghezza ridotta della carreggiata, priva anche di banchina e di marciapiedi ... La capacità di controllare il campo stradale per il conducente del era ulteriormente limitata dalla CP_5 mancanza di specchi retrovisori ...”. Nel concludere affermava che “l'incidente fu causato pag. 19 dal comportamento del sig. ... Nessun ruolo determinante nell'incidente Persona_1 risulta a carico del sig , il quale circolava regolarmente sulla via TI a Controparte_2 velocità prudenziale, mantenendo la destra e subì il contatto sul suo fianco sx ad opera del
, finito fuori controllo”. CP_5
Il consulente della parte civile, ingegnere , di contro, non riteneva Tes_2 condivisibile la ricostruzione della dinamica del sinistro da parte del c.t. , secondo Per_3 cui il motociclo Piaggio avrebbe investito l'autocarro attingendolo con la propria parte laterale destra alla parte laterale sinistra, sottolineando l'incompatibilità dei danni riscontrati sui veicoli con tali punti di impatto;
in particolare riteneva i danni sulla modanatura e sulla fiancata laterale dell'autocarro incompatibili con un moto del motociclo in senso postero/anteriore e individuava nella introflessione di tipo verticale rinvenuta sull'autocarro il punto fermo ove il ciclomotore aveva fatto perno prima di terminare al suolo;
riteneva i danni della manopola sinistra del ciclomotore, piegata verso il basso, della leva freno, del pedalino passeggero del lato sinistro, tranciato di netto, non compatibili con la caduta al suolo;
secondo il consulente, anche le lesioni del conducente, consistenti in una distorsione significativa alla parte coxo femorale sinistra non apparivano imputabili ad una caduta al suolo, ma alla prima collisione con l'autocarro; inoltre, dall'esame dei rilievi fotografici effettuati dalla P.G. nell'immediatezza dei fatti, individuava tracce di frenata sull'asfalto, che attribuiva ad una frenata del conducente dell'autocarro e, sulla scorta del punto iniziale di tali tracce e della lunghezza delle stesse (di circa 16,48 m), ipotizzava la violazione da parte del conducente dell'autocarro dell'obbligo di mantenere la destra e stimava la velocità dell'autocarro in 68 km/h.
Nel concludere affermava l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro per aver violato contemporaneamente ben due norme del codice della strada: l'art. 141, commi 1 e 3, e l'art. 143, commi 1 e 3, ritenendo “del tutto esclusa ogni responsabilità del conducente del motociclo ...essendosi lo stesso regolarmente fermato al termine di via delle Mura prima di svoltare a destra in direzione TI”.
Vi è in atti, poi, la sentenza penale n. 2221/2018 di questo Tribunale, con la quale
è stato assolto, ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p. perché il fatto non Controparte_2 sussiste, dal delitto di cui agli artt. 41, 589 cpv. c.p., 141 co 1 e 3, 143 co. 1 e 3 c.d.s..
La sentenza si fonda sulle seguenti emergenze processuali: rapporto d'incidente dei
Carabinieri di AR, informativa redatta dagli stesi Carabinieri, relazione di pag. 20 consulenza autoptica eseguita dal medico legale incaricato dal P.M. dott. Persona_6 relazione tecnica dell'ingegnere , escussione del teste Persona_3 Testimone_3
(comandante della stazione dei Carabinieri di AR), l'escussione del
[...] medico legale dott. escussione del consulente tecnico ingegnere Persona_6 Per_3
e dei consulenti delle parti, ingegnere , ingegnere
[...] Persona_5 Tes_2
e dott. , escussione dei testi AR DA e Persona_7 Persona_4 Parte_5
.
[...]
In particolare, nella sentenza vengono richiamate le risultanze della relazione autoptica del dott. nominato consulente dalla Pubblica Accusa, il quale accertava che Persona_6
“il decesso della persona offesa era avvenuto in data 13.10.2009 alle ore 12.30 circa, causato da politrauma con emoperitoneo da frattura del fegato. Il nel sinistro Per_1 aveva riportato una frattura dell'arto inferiore sinistro, una lesione epatica del pericardio a sinistra. La collocazione delle suddette lesioni consentiva di affermare che l'impatto con il veicolo fosse stato a sinistra con gli arti inferiori e frontale con il resto del corpo” e che “gli esami tossicologici eseguiti dal consulente avevano consentito di accertare che prima dell'evento mortale aveva assunto anfetamine ed alcool;
in particolare Persona_1 era stata riscontrata una positività alcolica pari a 75 mg per decilitro ed una positività urinaria alle anfetamine. Tali dati comprovano come il si trovasse in uno stato di Per_1 euforia alcolica che non raggiungeva il vero e proprio stato di ebbrezza, anche se non era stato possibile accertare quanto tempo prima del sinistro avesse assunto alcol e le anfetamine”.
Il Tribunale, aveva valutato le dichiarazioni rese dai consulenti tecnici sia di parte che d'ufficio, escussi quali testi, che confermavano quanto esposto nelle rispettive relazioni peritali;
in particolare, l'ingegnere , nel confermare quanto già esposto nella Per_3 consulenza, precisava che “sebbene non avesse potuto accertare sul posto e subito dopo il sinistro la posizione dei veicoli, dagli elementi raccolti era possibile affermare che l'autofurgone viaggiava in una posizione regolare sulla sua corsia e non aveva invaso la corsia opposta di marcia”.
I testi AR DA e , rendevano dichiarazioni Persona_4 Parte_5 analoghe a quelle già precedentemente rese.
Il teste dichiarava che “... il giovane, che viaggiava a una velocità Persona_4 sostenuta (50/70 km/h) aveva repentinamente sterzato pe scansare un'autovettura tipo pag. 21 AN che proveniva da AR sulla carreggiata opposta a quella percorsa dal e che aveva quasi ormai interamente lasciato l'incrocio ed era andato ad urtare CP_2 contro la parte laterale posteriore sinistra del furgone. ... il furgone viaggiava ad una velocità moderata di circa 40-45 km/h ... proprio in prossimità del punto dove era avvenuto l'impatto il che era alla guida aveva rallentato la marcia in quanto vi CP_2 erano autoveicoli in uscita da una stazione di servizio esistente sulla strada”; il teste Tes_1 dichiarava che “il giunto all'intersezione di via delle Mura con via TI si
[...] Per_1 fermava sull'incrocio e, dopo essersi assicurato che sulla corsia di destra della strada non giungeva nessuno si immetteva sulla stessa. Tuttavia, proprio nella manovra di immissione, quando ormai il ciclomotore era al centro della sua corsia di marcia in direzione di TI, era giunto con opposto senso di marcia da TI a AR un furgone ad alta velocità che aveva investito il giovane a bordo del ciclomotore cagionandone la caduta ...”; il teste dichiarava di aver visto “un camion Ducato Parte_5 che procedeva in direzione AR scontrarsi con un motorino che arrivava da via
Botteghelle in direzione TI” ed affermava che “il conducente del motorino si fosse fermato allo Stop prima di girare e che avesse la visuale libera sia a destra che a sinistra”.
“Il teste non era in grado di affermare con precisione il punto esatto del camion sul quale il motorino era impattato. “.
Il teste dott. , specialista in medicina legale e in tossicologia forense, Persona_7 escusso su richiesta della parte civile in merito all'esame autoptico, “riferiva che, nonostante le procedure analitiche da eseguire con riferimento ad un cadavere siano estremamente differenti rispetto a quelle da eseguire su un vivente, nel caso di specie furono utilizzate erroneamente le metodologie previste per i viventi, ...”, deducendone
“una inattendibilità dei dati emersi”; il Maresciallo , confermava il contenuto Testimone_4 del rapporto d'incidente e precisava che sul manto stradale non venivano rilevate tracce di frenato.
Sulla scorta di tali emergenze, il Tribunale penale evidenziava che: “La ricostruzione dei fatti emersa a dibattimento non consente di ritenere , conducente del Controparte_2 furgone IV DA, coinvolto nell'incidente stradale che ha prodotto il triste evento del decesso di , responsabile, al di là di ogni ragionevole dubbio, del reato a Persona_1 lui ascritto. Al è imputato il non aver osservato, nella guida del predetto CP_2 veicolo, regole di prudenza che gli avrebbero consentito, se si fosse mantenuto nelle pag. 22 propria corsia di marcia, di evitare l'impatto con il ciclomotore guidato da Per_1
, che a sua volta concorreva nel sinistro, non rispettando l'obbligo di fermarsi -
[...] provenendo da una via minore - in corrispondenza con un'intersezione con una strada principale, nel non dare la precedenza, e nell'aver assunto sostanze stupefacenti ed alcool prima di porsi alla guida del motociclo ... Giova precisare come la consulenza tecnica del
Pubblico Ministero sia stata alquanto rigorosa nell'individuazione delle precise responsabilità della quota parte di colpa ascrivibile al , peccando in una parte Per_1 fondamentale della ricostruzione della dinamica, laddove, come si è precisato nell'esposizione del compendio probatorio, indica che il motorino del avesse Per_1 svoltato a sinistra e non a destra immettendosi su via TI”.
Riteneva il Tribunale “che l'insieme delle prove dichiarative, tra le quali si colloca in maniera eloquente la deposizione del teste , della cui obiettività (evincibile dalla Per_4 serenità, logicità e coerenza interna della deposizione) non è possibile dubitare, ... ha condotto ad accreditare come valida ricostruzione, per quel che possa essere utile, la dinamica dei fatti che vede il impegnare l'incrocio, svoltando a destra, Per_1 immediatamente dopo una AT AN. .... La manovra compiuta dal , ardua e Per_1 azzardata, secondo la rappresentazione del teste oculare , è consistita nell'evitare Per_4
l'impatto con la AN, a causa della velocità sostenuta con cui si immetteva sulla via
TI, improvvidamente non fermandosi nonostante la poca visibilità data dalla peculiarità dell'incrocio a “T” tra due fabbricati e, pertanto, nell'invadere a velocità sostenuta la corsia del furgone guidato dal . ... Dalle dichiarazioni dei testi e CP_2 dalla ricostruzione dei consulenti tutti è possibile evincere come dato pacifico che il motorino con a bordo il proveniva da via delle Mura una stradina secondaria, che Per_1 si interseca sulla strada provinciale sulla quale viaggiava il , ... Si evince altresì CP_2 che l'imputato viaggiava a bordo del furgone in direzione AR sulla sua corsia di marcia e che lo stesso si metteva compiendo una manovra azzardata sulla strada principale. La ricostruzione fornita dal teste oculare vede il motorino svoltare a destra a velocità più o meno sostenuta, tanto da non poter evitare l'impatto con una AN che lo precedeva nella sua stessa corsia di marcia e da operare una manovra a questo fine che lo portava ad invadere la corsia opposta ed a schiantarsi sul lato sinistro del furgone. Questo essendo la ricostruzione dei fatti, non può dirsi emerso neanche in via paventata, un profilo di negligenza de , nel non tenere la destra ...”. CP_2
pag. 23 Riguardo alla condotta di guida del conducente del camion, si precisa che “Non vi è certezza sulla velocità del furgone, né se ne può desumere alcun elemento indicativo, stante l'assenza di segni di frenata riferita dai testi di P.G. intervenuti nell'immediatezza, ...
In merito alla velocità tenuta dal DA la stessa viene determinata in 38,12 km/h dal consulente del responsabile civile e il consulente della procura dichiara che il furgone viaggiava ad una velocità media non eccessivamente elevata. Non vi è certezza sulla dinamica, né sulle esatte modalità dell'impatto”.
Riguardo alla condotta di guida del conducente del ciclomotore, si afferma che “Vi è per contro contezza dell'alterazione psicofisica del , della velocità non proprio Per_1 moderata a cui viaggiava, a fronte della maggiore prudenza richiesta in costanza di un incrocio con un'arteria principale in giorno ed orario di punta. Sussistono pertanto gli elementi per ritenere che il ha inteso evitare l'impatto con la AN - di cui non si Per_1
è avveduto soltanto perché la sua velocità o la sua lucidità non erano congrue alle circostanze spazio-temporali - ed ha invaso la corsia del che per converso ha CP_2 tentato di scansare l'impatto frontale ...”.
Il Tribunale ha concluso affermando che “Oltre a queste poche certezze, il compendio probatorio non ha consentito di ricostruire, al di là di ogni ragionevole dubbio, una condotta di negligente guida del tale da provocare o non evitare l'impatto” e, CP_2 pertanto, sulla base dell'art. 530 cpv c.p.p. “assolve dai reati a lui Controparte_2 ascritti perché il fatto non sussiste”.
Con la sentenza di secondo grado n. 5712/2024, depositata il 28-5-2024, la Corte di
Appello di Napoli, riesaminati gli elementi probatori acquisiti, ritenuta maggiormente attendibile la descrizione della dinamica del sinistro resa dal teste Persona_4 maggiormente compatibile con altre prove acquisite, ha confermato la sentenza di primo grado, non potendo “dirsi raggiunta in termini di certezza la prova della penale responsabilità d ...”. Controparte_2
8.2. Vanno esaminate, poi, le emergenze istruttorie raccolte nel presente giudizio.
Nel corso dell'istruttoria sono stati escussi i testi , e Tes_1 Parte_5
che hanno sostanzialmente confermato le dichiarazioni rese in sede penale, Persona_4 nonché il teste Testimone_5
In particolare, il teste di parte attrice, , escussa all'udienza del 23-5-2023 - Tes_1 indifferente alle parti - ha dichiarato di aver assistito al sinistro verificatosi nel mese di pag. 24 ottobre di qualche anno precedente, verso le ore 12.30-13.00 mentre si recava a lavoro con la propria auto in AR percorrendo via Botteghelle.
Ha riferito di aver impegnato un vicolo che si incrociava con via AR e, giunta all'incrocio, fu sorpassata sulla destra da un motorino di colore scuro condotto da un ragazzo, il quale, dopo aver superato l'auto “si fermò all'incrocio, non vi era uno stop, guardò a destra e sinistra e poi svoltò sulla sua destra”; aveva poi visto “un furgone bianco, con delle scritte laterali pubblicitarie, che procedeva con direzione AR, in senso inverso a quello impegnato dal ragazzo. Dopo poco il furgone urtò con il lato sinistro il fianco sinistro del ragazzo, che cadde subito insieme al motorino sul lato destro sul marciapiede”; precisava che “il ragazzo quando fu urtato si trovava nella propria corsia, sulla propria destra e che il furgone, invece, aveva invaso la corsia del ragazzo all'incirca alla metà ...” ed inoltre che “il furgone procedeva sulla propria corsia a velocità altissima”; ha riferito di essere scesa dall'auto e di essersi avvicinata al ragazzo “che dopo un po' si alzò da solo e si tolse il casco e disse che stava bene ma dopo un po' si accasciò al suolo e perse i sensi...”; infine, ha dichiarato di non aver guardato il furgone e di non essere in grado di riferire se avesse riportato danni in quell'occasione.
Alle successive udienze del 9-1-2024 e del 14-5-2024 sono stati escussi altri due testimoni indicati da parte attrice, e Parte_5 Testimone_5
Il primo ha riferito di aver assistito al sinistro, verificatosi verso le ore 12.20, trovandosi fuori alla casa dei genitori, sita in via TI 113, fermo in attesa di poter attraversare la strada per dirigersi verso il supermercato “Decò”, e di aver visto “che da via Delle Mura
c'era un ragazzo fermo a bordo di un motorino che conduceva munito di casco e stava girando verso TI ovvero sulla sua destra”, ma di non ricordare “se il motorino, svoltando sulla destra, aveva azionato la freccia di direzione prima di procedere alla manovra”; ha riferito che “... mentre il ragazzo svoltava sulla destra, dal senso opposto di marcia proveniva a velocità sostenuta un furgone modello DA che stava impegnando il centro della carreggiata e non era vicino al margine del marciapiede destro. ... il ragazzo con il motorino urtò contro la cabina del DA ovvero come se il furgone avesse investito il ragazzo e questi cadde a terra. Dopo pochi secondi, il furgone si fermò sul marciapiede
...”; sottolineava che il ragazzo “si era fermato allo stop e poi aveva iniziato la manovra di svolta a destra ed in quel frangente il furgone lo urtò con la propria parte anteriore, tra la cabina e lo sportello, lato guida, nella parte anteriore del motorino, ... il motorino fu pag. 25 impattato nella parte anteriore” e di non ricordare “se a seguito dell'impatto il ragazzo ed il motorino caddero sul lato destro o su quello sinistro”, ma di ricordare “che il ragazzo era per terra al centro della strada;
... era per terra nell'incrocio nella zona verso TI e un po' più avanti verso AR era fermo il motorino;
... il furgone invece si fermò qualche metro più avanti, verso AR, ...”; ha aggiunto che “nel momento dell'incidente non vi erano altri veicoli nel punto del sinistro” e che “dopo l'incidente, invece, sopraggiunsero parecchie persone ... anche lo zio del ragazzo ... , Testimone_5 che “il ragazzo, una volta caduto a terra, si tolse il casco, era cosciente e poi parlò anche con lo zio, ma non si alzò”…. “dopo arrivarono Carabinieri ed ambulanza che prese il ragazzo e lo portò in ospedale”; in ordine ai danni subiti dai veicoli coinvolti, ha dichiarato di aver visto “che il motorino era un po' piegato nella zona anteriore, nella scocca e nella ruota anteriore”, ma di non ricordare “che tipo di danni subì il furgone a seguito dell'incidente”.
Il teste zio di e gestore di una vetreria sita nella Testimone_5 Persona_1 stessa via TI, ha riferito che una mattina del mese di ottobre del 2009, verso le ore
12.00, era uscito dal suo capannone col furgone per dirigersi verso AR, di aver visto un capannello di persone e di essersi avvicinato, constatando che si era verificato un sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto il nipote , che “era disteso Parte_6 sulla strada con la schiena, aveva le braccia aperte, vi era un po' di sangue alla bocca”, che con una voce molto bassa gli disse di sentirsi soffocare e che “aprì leggermente egli occhi ma poi li richiuse”; aveva provveduto a contattare il padre del ragazzo sul luogo di lavoro e atteso l'arrivo dell'ambulanza; ha precisato di non aver assistito al sinistro e di non sapere nulla dell'accaduto.
Il teste indicato da parte convenuta, escusso all'udienza del 23-5-2023, Persona_4 indifferente - meccanico e dipendente della che “gestisce un'officina di Controparte_1 riparazione di veicoli industriali IV” - ha riferito di aver assistito al sinistro stradale verificatosi ad inizio del mese di ottobre dell'ano 2009 in AR alla via TI, trovandosi a bordo del furgone IV Daime della condotto da Controparte_1 CP_2
“di ritorno da un intervento su strada in località Pompei” e diretti verso Striano.
[...]
Ha dichiarato di aver detto al conducente del furgone di frenare avendo visto “una AT
AN che proveniva dal senso opposto di marcia ... e un ragazzo che stava uscendo da una via esterna”, “posta alla sinistra rispetto al furgone”; “il ragazzo era uscito da questa pag. 26 strada laterale, correndo, e si è trovato sulla propria sinistra la AT AN che gli ha ostacolato la corsa;
a quel punto il ragazzo frenò e scivolò e impatto contro il nostro furgone, che era sulla opposta carreggiata. ... il ragazzo ... scivolò con il motorino, che arrivò contro il furgone già per terra e si fermò contro il furgone, che però non subì danni.
Si danneggiò solo la parte laterale sinistra, dove vi è un fascione di plastica, in corrispondenza della zona in cui vi è il rifornimento del gasolio, dopo la portiera lato guida”; ha aggiunto di essere sceso dal furgone unitamente a per Controparte_2 soccorrere il ragazzo, “che era per terra ma era cosciente”; ha riferito che “L'ambulanza arrivò però dopo un'ora e intervennero anche i carabinieri”, che “quando i due operatori dell'ambulanza presero il ragazzo con le mani era cosciente, poi lo poggiarono sulla barella, ma quando lo introdussero sull'ambulanza cadde. Quando fu preso dagli operatori il ragazzo perse i sensi. ...”.
Quanto all'eccezione di incapacità a testimoniare di proposta dagli attori, Persona_4 fondata sulla circostanza che questi era dipendente della e sul fatto che Controparte_1 fosse trasportato a bordo dell'autocarro condotto da , la stessa è priva di Controparte_2 pregio, non sussistendo i presupposti stabiliti dall'art. 246 c.p.c.; invero, l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, è solo l'interesse giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione o una legittimazione secondaria a intervenire nel giudizio proposto da altri (cfr. Cass. civ., sentenza n. 8239 del 24-5-2012) che, nella specie, non ricorre.
In particolare, la giurisprudenza ha sottolineato che il soggetto trasportato a bordo del veicolo coinvolto nel sinistro, solamente se anch'esso vittima nel sinistro - circostanza non ricorrente nel caso di specie -, non può testimoniare in favore degli altri danneggiati, essendo portatore di un interesse processuale proprio all'esito della lite (Cass. civ., sez. VI,
17 luglio 2019, n. 19121; Cass. civ. ord. 19121/2019; Cass. civ., sez. VI, ord. 23 maggio
2018, n. 12660; Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2015, n. 19258; Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2012, n. 16541; Cass. civ., sez. III, 21 luglio 2004, n. 13585).
Diversamente, il giudizio di inattendibilità delle deposizioni dei testi non può fondarsi sulla sola circostanza che essi erano legati da rapporto di lavoro dipendente con la società parte in causa (cfr. Cass. Civ. n. 16529/2004; cfr. anche Cass. civ. Sez. III, 6-8-2004, n.
15197: “L'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare a norma dell'art. 246 c.p.c.
è quello giuridico, personale, concreto, comportante la legittimazione a proporre l'azione pag. 27 ovvero ad intervenire in un giudizio;
ne consegue che la condizione di dipendente di una delle parti in causa non produce per ciò solo l'incapacità a testimoniare del soggetto, né egli è da considerare in ogni caso, per tale sua condizione, scarsamente attendibile”).
Nel corso del giudizio è stata, poi, disposta c.t.u. al fine di ricostruire la condotta dei conducenti dei veicoli e la dinamica del sinistro alla luce dell'intero materiale istruttorio raccolto.
Il c.t.u. perito industrial – nel proprio elaborato depositato il 28-2- Persona_8
2025 - ha innanzitutto esaminato tutti gli elementi disponibili, quali le dichiarazioni dei testi, gli atti del procedimento penale, il rapporto delle autorità intervenute e il fascicolo fotografico ad esso allegato, la posizione dei veicoli a seguito dell'impatto, lo stato dei luoghi, i danni riportati dai veicoli visibili dalle foto in atti, la presunta velocità dei veicoli
Sulla base del fascicolo fotografico allegato al rapporto delle autorità intervenute, ha evidenziato “relativamente alla zona d'urto, la stessa non è stata individuata dalle autorità, né tantomeno nelle immagini ritraente la scena dell'evento si evincono elementi indicatori per poterla individuare”.
Per quanto riguarda il luogo del sinistro, ha rilevato che “L'evento in oggetto si verificava nel territorio di AR, sulla Via TI (percorsa dal furgone IV
DA) all'altezza dell'intersezione con le strade laterali, Via delle Mura (dove proveniva il ciclomotore Piaggio Liberty 50) e Via Cappella Don Lucido. ... Via TI, è una strada urbana con andamento rettilineo, caratterizza da una carreggiata larga circa 6,60 metri a doppio senso di circolazione, delimitata su entrambi i lati da marciapiedi bassi. ... La carreggiata all'epoca dell'evento non presentava alcuna segnaletica orizzontale (come la striscia di mezzeria e quelle di demarcazione) né tantomeno quella verticale indicante l'area dell'intersezione. ... In merito al limite di velocità, in assenza di segnaletica, vige il limite in ambito urbano, ossia di 50 km/h”, mentre “Via delle Mura, strada percorsa dal ciclomotore Piaggio Liberty 50, è una strada laterale posta sulla sinistra (secondo la direttrice del furgone IV DA) ed è caratterizzata da una carreggiata a doppio senso di circolazione larga circa 5,40 metri, delimitata su entrambi i lati da fabbricati le cui pareti,
... ostruiscono la visuale verso le direttrici dei veicoli che transitano sulla strada principale
(Via TI). Pertanto, i conducenti che si immettono nell'area dell'intersezione e che hanno l'obbligo di dare precedenza ai veicoli che transitano nell'area dell'intersezione, devono prestare particolare attenzione, facendo percepire la loro presenza all'immissione,
pag. 28 ossia oltre le pareti dei fabbricati collocati ad angolo. Su Via delle Mura all'epoca dell'evento non era presente alcuna segnaletica orizzontale né tantomeno verticale, ...”.
L'ausiliario ha, poi, analizzato i danni dei veicoli coinvolti mediante l'esame delle foto in atti.
Per quanto riguarda il veicolo IV, “dalle foto in atti si evincono danni sul furgone alla parte laterale sinistra di tipo strisciante, caratterizzati da una lieve deformazione con abrasioni di colore scuro sulla porta anteriore, ascrivibili al contatto contro la manopola
(costituita da materiale gommosa) e la leva del ciclomotore (forma appuntita). Di fatto tali tracce trovano giusta conciliazione in termini altimetrici con la sagoma laterale più esposta del ciclomotore, ovvero la manopola e la leva ubicate a circa 95 – 100 cm dal suolo;
tali tracce, a quote sfalsate, hanno un andamento cinematico antero postero in modo decrescente. Nella parte inferiore della porta, in particolare sulla modanatura, si evince un esito di tipo strisciante mentre la modanatura arco passaruota sinistra risulta non in sede.
Ulteriori danni si evincono nella parte posteriore laterale sinistra, caratterizzati da abrasioni sulla modanatura della parete centrale, l'espulsione della modanatura di forma verticale
(quest'ultima persa nell'urto e visibile sulla scena dell'evento), nonché una deformazione nel punto di alloggio di quest'ultimo particolare (zona inferiore)”. Per quanto riguarda il ciclomotore Piaggio Liberty, “Dalle foto a seguire (integrate con indicazioni) si evincono danni al ciclomotore alla parte anteriore, caratterizzati da una rotazione oraria (secondo la posizione del conducente) della ruota e del gruppo forcella. In particolare, si evince lo stelo forcella destro rientrato e quello sinistro avanzato. La deformazione e la rotazione visibile sul gruppo forcella descrive una forza d'urto di tipo obliqua sul davanti, da sinistra verso destra, secondo la posizione del conducente. Il manubrio risulta totalmente ruotato a seguito della rottura della canna collocata nella zona inferiore del manubrio. La manopola sinistra risulta rotta e la leva freno sinistra non in sede. Anche il parafango anteriore con le carenature di rivestimento del manubrio e la strumentazione risultano distrutte, mentre nella parte anteriore laterale sinistra si evincono abrasioni di colore scuro sulla modanatura, la rottura del pedalino posteriore sinistro, del codone posteriore e dell'indicatore sinistro. Sul laterale destro invece si evincono lievi abrasioni di tipo radente sulle carenature di rivestimento”.
Sulla base della figurazione dei danni riscontrati, secondo il c.t.u. “è possibile riferire che il ciclomotore al momento dell'urto aveva la parte anteriore rivolta verso TI e di pag. 29 conseguenza, assumeva una direttrice di marcia verso TI. Di contro, non è ipotizzabile una configurazione all'urto del ciclomotore con la parte anteriore rivolta verso
AR, in quanto avremmo dovuto riscontrare dei danni maggiori su quest'ultimo alla parte anteriore laterale destra, mentre su quest'ultimo si evincono solo lievi abrasioni da scorrimento, le quali potrebbero essere anche pregresse al sinistro. Inoltre, quest'ultima ipotesi non trova un riscontro oggettivo con la rotazione oraria visibile sulla ruota e gruppo forcella del ciclomotore, ...”.
Il c.t.u. ha osservato che, pur non essendo possibile determinare con certezza la zona d'urto tra i veicoli, “... è possibile riferire con una ragionevole approssimazione che la zona d'urto doveva collocarsi nella corsia riservata al furgone IV DA, nella zona adiacente a
Via delle Mura (dove il ciclomotore proveniva)”. Secondo il c.t.u., “Il ciclomotore dopo il primo contatto nella parte anteriore sinistra, si è ribaltato sul lato sinistro e in questa fase, probabilmente in rotazione, è entrato nuovamente in contatto con la parte centrale, zona posteriore, del furgone e successivamente, è stato arretrato per circa 3 - 4 metri. Il furgone invece, ha avanzato per circa 15 metri”; “nell'immettersi nell'area dell'intersezione avrebbe dovuto collocarsi sul margine destro e se ciò non è stato fatto, è probabile, che era in fase di sorpasso ad un veicolo che lo precedeva. ...”.
L'ausiliario ha affermato che pur non essendo possibile conoscere l'esatta velocità dei veicoli, tenendo conto dello spazio percorso dai veicoli dopo l'urto e della circostanza che il conducente del furgone IV DA si era arrestato a seguito dell'urto, ha affermato che attraverso la cinematica era possibile risalire in modo approssimativo alla velocità dei veicoli che era attraverso la cinematica risalire in modo approssimativo alla velocità dei veicoli, pari a circa 50 km/h per il furgone IV DA ed a circa 18 km/h per il ciclomotore
Piaggio Liberty.
Nel concludere, il c.t.u. ha affermato che: “Sulla base di quanto analizzato, ricostruito ed esposto nella presente relazione è possibile riferire la seguente dinamica: In data
13/10/2009 ore 12:30 circa, con tempo sereno e visibilità buona, il sig. , Persona_1 conducente del ciclomotore Piaggio Liberty 50 targato X2TLRF, transitava sulla Via delle
Mure nel Comune di AR (NA). Quest'ultima strada secondaria, si interseca con
Via TI (strada principale) ed è delimitata su entrambi i margini dalle pareti dei fabbricati che ostruiscono la visuale sulla strada principale da cui provengono i veicoli, motivo per cui all'immissione i conducenti sono obbligati a prestare particolare attenzione pag. 30 fino a fermarsi e concedere la precedenza ai veicoli che transitano sulla Via TI. Giunto all'immissione, il sig. si immetteva nell'area dell'intersezione con Persona_1 direttrice verso destra, ossia verso TI, in modo inadeguato, fino ad invadere la corsia opposta e scontrarsi ad una velocità nell'ordine di 18 – 20 km/h con la parte anteriore laterale sinistra contro la parte anteriore laterale sinistra del furgone IV DA targato
CZ044TF condotto dal sig. (con passeggero), che proveniva dal senso Controparte_2 opposto ad una velocità nell'ordine di 50 km/h. A seguito dell'urto, il ciclomotore CP_6
si ribaltava al suolo sul laterale sinistro (unitamente al conducente) subendo un
[...] secondo urto contro la parte posteriore sinistra del furgone e si arretrava di circa 3 – 4 metri, mentre il furgone avanzava per circa 15 metri. Le cause che hanno portato il sig.
ad invadere la corsia opposta possono essere imputabili a diversi fattori, Persona_1 non tutti ipotizzabili, tra cui una fase di sorpasso ad un veicolo che lo precedeva (il passeggero del furgone riferiva della presenza di una AT AN) oppure ad un comportamento poco attento alla guida ascrivibile ad una condizione psicofisica alterata.
... Sulla base di tale posizione è possibile riferire con una ragionevole approssimazione, che l'urto tra i veicoli si verificava nella corsia riservata al furgone IV DA condotto dal sig. , nella zona adiacente a Via delle Mura. ... Sulla base della Controparte_2 ricostruzione eseguita, è possibile riferire che le cause dell'evento sono imputabili alla condotta di guida del sig. , nonché conducente del ciclomotore Piaggio Persona_1
Liberty 50, in quanto quest'ultimo all'immissione da Via delle Mura nell'affrontare la traiettoria curvilinea verso destra avrebbe dovuto collocarsi sul margine destra della corsia riservata, così come impone l'articolo 143 comma 1 del Codice della Strada. Inoltre, come già esposto, all'immissione, avrebbe dovuto prestare particolare attenzione fino a fermarsi e concedere la precedenza al furgone IV DA proveniente da destra, così come impone l'articolo 145 comma 2 del codice della Strada.”.
Per quanto riguarda il comportamento tenuto da , conducente del Controparte_2 furgone IV DA, al fine di valutare se lo stesso avesse potuto evitare l'impatto, ha formulato due ipotesi: “Nella prima ipotesi, in cui è stata considerata una partenza da fermo del ciclomotore condotto dal , si evince che l'evento si sarebbe potuto Per_1 evitare se il sig. , viaggiando a una velocità nei limiti consentiti (50 km/h), CP_2 avesse messo in atto una frenata al percepire del pericolo. Pertanto, in quest'ultima ipotesi, si ravvisa per il una violazione dell'articolo 141, commi 2 e 3, del CP_2
pag. 31 Codice della Strada in quanto quest'ultimo teneva una velocità superiore al limite consentito oppure era distratto. Nella seconda ipotesi, in cui si considera che il sig.
si immetteva nell'area dell'intersezione senza fermarsi, si evince che l'evento non Per_1 si sarebbe potuto evitare a una velocità di 50 km/h tenuta dal sig. , anche se CP_2 quest'ultimo avesse messo in atto una frenata, in quanto non avrebbe avuto tempo e spazio sufficienti per fermarsi prima della zona d'urto. In questa ipotesi, l'evento si sarebbe potuto evitare solo se il sig. avesse tenuto una velocità nell'ordine di CP_2
36 km/h ... Pertanto, sulla base di tali indicazioni, la velocità di 50 km/h tenuta dal negli istanti precedenti all'urto potrebbe risultare non prudenziale”. CP_2
8.3. Orbene, dal complessivo esame delle prove acquisite, il Tribunale non ritiene che sussistano i presupposti per poter configurare la seconda ipotesi formulata dal c.t.u..
È evidente che le dichiarazioni rese dai testi indicati dagli attori e quelle rese dal teste indicato dai convenuti in merito alla dinamica dell'evento, piuttosto generiche, sono tra loro contraddittorie in più punti e, in particolare, in ordine alla velocità che in quel frangente avevano il furgone e il motociclo, all'invasione di corsia da parte del furgone, alla manovra tenuta dal conducente del ciclomotore e alla presenza del veicolo AT AN sulla via TI nella corsia avente direzione TI.
Oltre alla circostanza che la descrizione della velocità dei veicoli costituisce una valutazione soggettiva che inevitabilmente è condizionata dalla percezione dei fatti a cui il testimone ha assistito in ragione della dinamica di questo, della posizione del testimone e della effettiva attenzione prestata all'evento nel momento in cui si era verificato o negli attimi immediatamente ad esso successivi, al fine di valutare l'attendibilità dei testi è necessario esaminare le precedenti dichiarazioni rese dai medesimi e valutare se le stesse trovino riscontro negli ulteriori elementi probatori, anche documentali, acquisiti.
Le dichiarazioni rese da e , invero, non trovano Tes_1 Parte_5 riscontro nelle altre prove in atti.
Innanzitutto, le affermazioni sulla eccessiva velocità dell'autocarro da questi riferite non trovano riscontro né nelle dichiarazioni rese da né nelle dichiarazioni rese in Persona_4 sede penale dal Maresciallo che riferiva di non aver riscontrato Testimone_4 nell'eseguire i rilievi tracce di frenata, né nelle risultanze delle consulenze in atti
(l'ingegnere ha stimato la velocità in circa 38 km/h del furgone DA, Persona_5
l'ingegnere “presumibilmente sui 50-60 km/h” e il c.t.u. in 50 km/h.). Per_3
pag. 32 Anche le affermazioni riguardanti la violazione dell'obbligo di mantenere la destra da parte dell'autocarro, oltre a non trovare riscontro nelle dichiarazioni rese da Testimone_6 non sono confortate da altri elementi e, in particolare, da quanto riferito dai consulenti
(cfr. dichiarazione testimoniale dell'ingegnere “sebbene non avesse Persona_3 potuto accertare sul posto e subito dopo il sinistro la posizione dei veicoli, dagli elementi raccolti era possibile affermare che l'autofurgone viaggiava in una posizione regolare sulla sua corsia e non aveva invaso la corsia opposta di marcia”; cfr. c.t.u. P.I. Persona_8
: “è possibile riferire con una ragionevole approssimazione, che l'urto tra i veicoli si
[...] verificava nella corsia riservata al furgone IV DA”).
Solamente il consulente della parte civile, , ha ipotizzato l'eccessiva velocità Tes_2 dell'autocarro e l'invasione di corsia da parte dello stesso, deducendole dall'assunta presenza di tracce di frenata, non rilevata in occasione dei rilievi eseguiti e smentita dal teste . Testimone_7
Gli stessi testi, inoltre, hanno escluso la presenza della AT AN che procedeva in direzione TI (ed invero il teste ha escluso la presenza sul posto Parte_5 di ogni altro veicolo, quindi anche di quello condotto da ), che invece appare Tes_1 verosimile, atteso che in assenza della stessa il conducente del ciclomotore avrebbe potuto logicamente svoltare regolarmente a destra senza necessità di allargarsi prima verso sinistra.
Le dichiarazioni che trovano maggiore riscontro in altre emergenze istruttorie, invece, appaiono quelle rese da che, tra l'altro, escludono l'arresto del ciclomotore Persona_4 all'intersezione con la strada principale.
Pertanto, può ritenersi accertato - perlomeno secondo il criterio del “più probabile che non”- che : si era posto alla guida del ciclomotore dopo aver assunto Persona_1 sostanze psicotrope e alcoliche, ben al di là del limite consentito;
all'incrocio, si era immesso dalla stradina laterale via delle Mura sulla strada principale via TI omettendo di dare la precedenza ai veicoli che percorrevano la strada principale;
nello svoltare a destra in direzione TI, aveva effettuato un'imprudente ed improvvida manovra di sorpasso dell'autovettura AT AN che procedeva nello stesso senso di marcia ed al fine di evitare l'impatto con la parte posteriore dello stesso, si allargava verso sinistra senza previamente verificare l'assenza di veicoli sopravvenienti dall'opposto senso di marcia,
pag. 33 finendo, quindi, per impattare lateralmente l'autocarro che procedeva in via TI in direzione AR, all'interno della propria corsia.
Tale ricostruzione della dinamica del sinistro, effettuata a seguito della analitica valutazione di tutte le prove acquisite, coincide in gran parte con quella cui è pervenuto il giudice penale e che, nei confronti degli eredi , e Parte_2 Parte_3
, è divenuta intangibile (cfr. sentenza penale: “Vi è per contro contezza Parte_4 dell'alterazione psicofisica del , della velocità non proprio moderata a cui Per_1 viaggiava, a fronte della maggiore prudenza richiesta in costanza di un incrocio con un'arteria principale in giorno ed orario di punta. Sussistono pertanto gli elementi per ritenere che il ha inteso evitare l'impatto con la AN – di cui non si è avveduto Per_1 soltanto perché la sua velocità o la sua lucidità non erano congrue alle circostanze spazio- temporali - ed ha invaso la corsia del che per converso ha tentato di scansare CP_2
l'impatto frontale ...”), non potendo il giudice civile, come sopra precisato, ritenere inesistenti fatti già ritenuti sussistenti dal giudice penale, ma solo valutare la stessa condotta sotto aspetti che non sono stati oggetto di contestazione o di valutazione.
9. Sulla scorta della dinamica del sinistro accertata, deve quindi ritenersi superata la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c..
Si ricorda, infatti, che “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma secondo, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (Cass. civ., 26004/2011).
Nel caso di specie, nella condotta del conducente del veicolo sono Controparte_6 certamente ravvisabili più infrazioni stradali.
L'art. 140 comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), prevede che gli utenti devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
L'art. 141 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), il quale al comma 1 prevede che “E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di pag. 34 disordine per la circolazione”, al comma 2 prescrive che “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” ed ancora al terzo comma prevede che “In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni ... nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.
L'art. 143 comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), prevede che i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima.
L'art. 145 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada),1 ai primi commi, dispone che “I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione. ....
L'art. 148, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), sancisce che “Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi: a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
... d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare”; al comma 12 dispone che “E' vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni”, ad eccezione che nei casi espressamente consentiti.
La S.C., invero, ha affermato che “Il conducente di un veicolo, nell'accingersi ad un sorpasso - che costituisce manovra pericolosa e complessa - non solo deve attivare la propria attenzione, ma altresì constatare che vi sia spazio libero sufficiente perché detta manovra possa avvenire senza alcun pericolo, dovendo soprassedere laddove, in relazione alle circostanze contingenti, non abbia la certezza della sussistenza di spazio sufficiente ad escludere ogni possibilità di collisione” (Cass. civ., sentenza n. 31009 del 30-11-2018).
L'art. 154 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) prevede, al primo comma, che “i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della pag. 35 circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”; al terzo comma prevede che “i conducenti devono, altresì: a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata;
b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza;
c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale”.
Gli artt. 186 e 187 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) vietano la guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche e la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.
La violazione da parte del conducente dell'autocarro delle norme di Controparte_2 cui agli art. 141 e 143, comma primo, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), come sopra specificato, non sono accertate, attesa l'assenza di elementi obiettivi o univoci circa l'esatta posizione dell'autocarro al momento dell'impatto e circa la velocità dello stesso e stante la prevalenza di elementi probatori che tendono ad escludere sia l'invasione di corsia che l'eccessiva velocità.
Il tribunale, quindi, reputa che non possa revocarsi in dubbio che la condotta di guida tenuta dal conducente del ciclomotore Piaggio Liberty, in evidente contrasto con quanto prescritto dai citati artt. 140, 141, 145, 154, 167 e 168 C.d.S., sia da ritenersi imprudente, imperita e negligente.
A fronte del comportamento del conducente del ciclomotore, violativo delle indicate disposizioni del codice della strada, non è emersa con certezza la prova del comportamento concorrente colposo del conducente del veicolo del convenuto - non risultando nemmeno soddisfatto il criterio del c.d. “più probabile che non” -, che veniva pag. 36 impattato dal ciclomotore che, con una manovra avventata e imprudente del suo conducente, si immetteva dalla strada laterale sulla strada già impegnata dall'autocarro.
Va ancora aggiunto che, a fronte delle infrazioni commesse dal conducente del veicolo
, sono risultate irrilevanti eziologicamente ai fini della determinazione Controparte_6 dell'evento, le condotte addebitate a – ovvero l'invasione della corsia di Controparte_2 marcia opposta a velocità sostenuta – che non sono state provate.
Deve, pertanto, ritenersi che il sinistro sia stato causato per esclusiva colpa del conducente del veicolo , dante causa degli attori. Controparte_6
Pertanto, la domanda deve essere respinta.
10. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, della natura della controversia, delle attività espletate, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (di valore indeterminabile, complessità bassa: fase studio, euro 1.701,00; fase introduttiva, euro
1.204,00; fase istruttoria: euro 1.806,00; fase decisoria, euro 2.905,00), da distrarre in favore del difensore anticipatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
L'importo complessivo dovuto al difensore del responsabile civile e di Controparte_2 deve essere aumentato del 30%, ai sensi dell'art. 4 comma 2 d.m. 55/2014, avendo il difensore assistito due diversi convenuti aventi diverse pretese (attesa la domanda di manleva proposta dalla sola responsabile civile).
Invero, “In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi. (cfr. Cass. civ.,
pag. 37 ordinanza n. 10367 del 17-4-2024; Cass. civ., ordinanza n. 24592 del 5-9-2025; Cass. civ., ordinanza n. 28396 del 27-10-2025).
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico degli attori.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Pt_1
, , e nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_2
in persona del legale rappresentante p.t., e CH Insurance PLC,
[...] Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta la domanda;
B) condanna , , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 solido, al pagamento delle spese processuali in favore di , Controparte_2 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 9.900,80 per
[...] compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Laura Giudice, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
C) condanna , , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 solido, al pagamento delle spese processuali in favore di CH Insurance PLC, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., se dovute;
D) pone le spese di c.t.u a carico di , , Parte_1 Parte_2 [...]
e , in solido. Parte_3 Parte_4
Torre Annunziata, 9 dicembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 38
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 2679/2019 R.G., vertente
TRA
, , E Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
elettivamente domiciliati in TI (SA) alla Via G. Matteotti, 52, presso lo studio
[...] degli avvocati Giuseppe Barbato e DA AR che li rappresentano e difendono in virtù di procura apposta a margine dell'atto di citazione.
ATTORI
E
in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 CP_2
, elettivamente domiciliati in SA TI TO (SA) alla via Cesina Pugliano n.
[...]
10, presso lo studio dell'avvocato Laura Giudice, che li rappresenta e difende in virtù di procura apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTI
E
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
[...]
Napoli al Centro Direzionale Isola G1 presso lo studio dell'avvocato Giovanni Giorgiadi, che pag. 1 la rappresenta e difende in virtù di procura apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Oggetto: azione di risarcimento danni
Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 18-9-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2-5-2019 a CH Insurance P.L.C.
- Rappresentanza Generale per l'Italia, e il 2/3-12-2019 a e Controparte_2 CP_1
gli attori evocavano in giudizio i convenuti, al fine di sentirli condannare, in solido (ai
[...] sensi degli artt. 144, 145, 148 d.lgs. 209/2005), al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 13-10-2009, verso le ore 12.30, in Boscoreale alla via
TI, all'altezza dell'incrocio con via delle Mura, in cui decedeva . Persona_1
A tal fine, deducevano che: nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, Per_1
, alla guida del motociclo tipo Piaggio Liberty targato X2TLRF, di proprietà del
[...] padre , percorreva regolarmente via delle Mura e, giunto all'incrocio con Persona_2 via TI, si immetteva sulla detta strada svoltando verso destra in direzione TI, quando veniva investito dall'autocarro IV targato CZ044TF, di proprietà della e condotto da , assicurato per la r.c.a. con la CH Controparte_1 Controparte_2
Insurance P.L.C.; difatti, il conducente dell'autocarro, che percorreva la via TI in direzione AR a velocità elevata, invadeva l'opposta corsia di marcia;
a causa dell'errata manovra esercitata dal conducente dell'autocarro, il motociclo finiva con la parte antero laterale sinistra contro la parte laterale sinistra del AT IV, rovinando al suolo sul lato sinistro;
intervenivano sul posto i Carabinieri di AR e l'ambulanza, sopraggiunta dopo circa 35-40 minuti e, durante il trasporto presso il P.O. di TI, il giovane , inizialmente cosciente, decedeva;
in data 15-10-2009 veniva Persona_1 disposto esame autoptico sul corpo della vittima, dal quale emergeva che Per_1
aveva avuto un impatto a sinistra con gli arti inferiori ed aveva riportato una
[...] frattura del femore e la rottura del fegato dovuta al cd. “colpo di manubrio”; era stato aperto un procedimento penale dalla Procura di Torre Annunziata nei confronti del conducente del furgone per omicidio colposo, recante Rg. n. 658/2011, definito dopo circa nove anni con sentenza di assoluzione n. 2221/2018 del 22-10-2018, successivamente appellata;
avevano chiesto, quali eredi della vittima, alla compagnia di assicurazione del pag. 2 furgone il risarcimento di tutti i danni subiti, iure proprio e iure hereditatis, senza esito;
precisavano che il termine di prescrizione era interrotto dalla costituzione di parte civile nel procedimento penale ed evidenziavano il diverso regime probatorio del giudizio penale, nel quale non era stata accertata una condotta penalmente rilevante del conducente del furgone “oltre ogni ragionevole dubbio”, rispetto a quello civile, in cui poteva essere accertata la responsabilità dello stesso secondo il meno rigoroso criterio del “più probabile che non” e del cd. principio “di vicinanza della prova”.
Instaurato il contraddittorio, l'impresa assicuratrice contestava la domanda in rito e nel merito.
In particolare, eccepiva l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e
148 d.lgs. n. 209/2005 per essere la richiesta di risarcimento priva di elementi normativamente richiesti, la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. per essere generico e lacunoso, l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione delle parti, non essendo specificato il rapporto di parentela degli stessi con il defunto, la prescrizione del diritto a richiedere il risarcimento in mancanza di atti interruttivi della prescrizione;
inoltre, contestava i fatti dedotti dagli attori, evidenziando l'insussistenza della responsabilità del conducente del veicolo del convenuto nella determinazione del sinistro, imputabile alla imprudente condotta dello stesso Per_1
.
[...]
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
in via preliminare, eccepivano l'improcedibilità Controparte_4 della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e la nullità dell'atto introduttivo per essere generico e lacunoso;
lamentavano l'improponibilità
e l'inammissibilità della domanda in considerazione dell'efficacia nel giudizio civile della sentenza penale, emessa all'esito del procedimento penale in cui gli attori si erano costituiti parte civile;
contestavano la dinamica del sinistro dedotta dagli attori, evidenziando che nel corso del procedimento penale, dagli accertamenti eseguiti era emerso che era alla guida del motociclo in stato di “euforia alcolica” e Persona_1 dalle dichiarazioni testimoniali acquisite era emersa la responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro;
deducevano, difatti, che dagli elementi probatori acquisiti era emerso che , provenendo da via delle Mura si era immesso in via TI Persona_1 omettendo di arrestarsi allo Stop e senza dare la precedenza al veicolo AT AN che pag. 3 percorreva la corsia su cui si immetteva, direzione TI, e per schivare l'autovettura aveva impattato il furgone IV, che procedeva regolarmente nell'opposta corsia, direzione AR, causando l'impatto tra la manopola destra del ciclomotore e la parte anteriore sinistra del furgone, rovinando poi al suolo sul lato sinistro.
Chiedevano, pertanto, la declaratoria di inammissibilità e di improcedibilità della domanda o, nel merito, il rigetto della stessa e, solo in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento, chiedevano di essere manlevati dal pagamento di qualsiasi somma dovessero essere condannati a corrispondere agli attori in virtù della copertura assicurativa, con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento del 25-6-2021, il Tribunale sospendeva il giudizio civile, ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 75 c.p.p., poiché il giudizio penale n. 658/2011 R.G., in cui gli attori erano costituiti parte civile ottenendo la partecipazione in giudizio anche della
, si era concluso con sentenza penale n. 2221/2018 di assoluzione depositata in data CP_3
22-10-2018 la quale era stata impugnata mediante appello il cui giudizio era pendente.
In data 22-11-2021, , avendo depositato nel giudizio penale atto di Persona_2 rinuncia all'impugnazione, revocando la costituzione di parte civile ex art. 82 c.p.p., chiedeva la prosecuzione del giudizio, disposta dal giudicante essendo venuta meno nei confronti dello stesso la causa di sospensione.
In data 24-1-2025, cessata la causa di sospensione cessazione anche nei confronti delle altre parti attrice, essendo stata emessa la sentenza di appello n. 5712/2024 di conferma della sentenza di primo grado, le medesime, provvedevano alla riassunzione ex art. 297
c.p.c., chiedendo la prosecuzione del giudizio.
2. Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c.
Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto gli attori la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione.
pag. 4 In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega documentazione relativa all'evento dannoso.
3. La domanda è, inoltre, procedibile, atteso che, gli istanti, prima di instaurare il giudizio, hanno provveduto ad inoltrare invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12-9-2014 n. 132 convertito in L. 10-11-2014 n. 162, ai convenuti a mezzo Pec del 12-3-2019, alla e a Controparte_3 Controparte_1
a mezzo raccomandata a/r dell'11-3-2019, ricevuta il 13-3-2019; nulla è Controparte_2 stato, altresì, eccepito e rilevato entro la prima udienza in ordine alla ritualità dell'invito inoltrato.
4. In ordine alla proponibilità della domanda, ai sensi degli artt. 145 e 148 d.lgs.
209/2005, la documentazione esibita dagli attori circa la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione de qua (costituzione in mora a mezzo raccomandata a/r ricevuta da in data 29-7-2014 ed a mezzo p.e.c. del 17-10-2017) non lascia dubbi di Controparte_3 sorta.
Le richieste di risarcimento rispettano i requisiti contenutistici previsti dalla normativa citata e, in particolare dall'art. 148, comma 2, d.lgs. n. 209/2005 riguardante i sinistri con lesioni personali o decesso.
Si ricorda poi che, secondo lo stesso art. 148, comma 5, “In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi”; nel caso di specie, alcuna richiesta di integrazione risulta inoltrata dalla compagnia a seguito della richiesta di risarcimento.
pag. 5 5. Deve essere respinta anche l'eccezione, proposta dalla convenuta impresa assicuratrice, di carenza di legittimazione attiva.
In proposito, giova ricordare che – secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio.
Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice
Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto (eccezioni); mentre le mere difese possono essere proposte oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c..
La sussistenza della legitimatio ad causam va verificata alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo cioè dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, e può essere verificata in limine litis all'esito di un raffronto tra i fatti prospettati dall'attore e la fattispecie della norma ad essi applicabile, con la conseguenza che ove, a seguito di tale verifica, il soggetto nei cui confronti la domanda è proposta non pag. 6 coincida con quello che secondo la disposizione normativa è titolare passivo del rapporto obbligatorio, la domanda deve essere dichiarata inammissibile, in quanto neanche ipoteticamente accoglibile.
Nella specie, la convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva osservando che l'attore non aveva fornito alcuna prova in merito al rapporto di parentela con la vittima.
La legittimazione attiva dell'attrice e quella passiva dei convenuti, per quanto prospettato in citazione, sussistono, avendo assunto gli attori di essere eredi della vittima, deceduta a seguito del sinistro provocato dal veicolo di proprietà della Controparte_1 condotto da e assicurato per la r.c.a. con la Controparte_2 Controparte_3 ed avendo citato in giudizio i soggetti tenuti al risarcimento e, pertanto, legittimati secondo l'azione proposta ai sensi degli artt. 144 e 148 d.lgs. n. 209/2005.
Quanto alla legittimazione sostanziale attiva, ovvero la qualità di eredi Per_1
da parte degli attori, la stessa si ricava dalla documentazione in atti, ovvero dai
[...] certificati di stato di famiglia del 19-7-2010 e del 17-2-2011 del Comune di AR da cui si ricava che i coniugi e sono genitori degli altri Persona_2 Parte_2 attori e del defunto . Persona_1
Conseguentemente, tenuto conto anche della circostanza che gli attori si sono costituiti anche parte civile nel giudizio penale prima menzionato, deve ritenersi provata la loro qualità di eredi, avendo con tale azione accettato l'eredità ex artt. 475 e 571 c.c..
Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (Cass. civ., ordinanza n. 14288 del 29-5-2025).
pag. 7 6. Deve essere respinta anche l'eccezione di prescrizione proposta dalla convenuta impresa assicuratrice.
L'art. 2947 c.c. prevede una prescrizione quinquennale per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (art. 2947 c. 1 c.c.), una prescrizione biennale per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli (art. 2947 c. 2 c.c.), una prescrizione più lunga, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione ultrabiennale.
La Suprema Corte ha più volte precisato che la prescrizione più favorevole si applica indipendentemente dalla promozione dell'azione penale, giacché il maggior termine prescrizionale è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato, non già alla condanna penale. Inoltre, i Giudici di legittimità hanno precisato che “in tema di diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, la disposizione dell'art. 2947
c.c., comma 3, che prevede, ove il fatto che ha causato il danno sia considerato dalla legge come reato, l'applicabilità all'azione civile per il risarcimento, in luogo del termine biennale stabilito dal comma 2, dello stesso articolo, di quello eventualmente più lungo previsto per detto reato, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso, ove detto danno sia conseguenza risarcibile dello stesso fatto-reato e, dunque, ad esso collegato eziologicamente anche in via mediata e indiretta, secondo il criterio della regolarità causale” (cfr., Cass. civ., sez. un., sentenza n. 27337/2008; Cass. civ., sentenza n. 16037/2016).
Il danno di cui gli attori invocano il risarcimento è connesso alle lesioni mortali subite a seguito del sinistro e, quindi, deve riconoscersi la sussistenza di un termine prescrizionale agganciato alla relativa fattispecie penale, ossia l'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale;
di conseguenza il termine di prescrizione va calcolato secondo il combinato disposto degli artt. 2043 e 2947 c.c. e degli artt. 157, comma primo e sesto, e 589, comma secondo, c.p., nella versione precedente all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 157 e dell'art. 589, giungendo alla conclusione che il termine di prescrizione è pari al doppio del termine di prescrizione di 7 anni.
Il sinistro in esame si è verificato in data 13-10-2009 e gli attori hanno provato di aver tempestivamente interrotto la prescrizione, prima della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, costituendosi parte civile il 6-3-2012 (come da sentenza 2221/2018 di questo pag. 8 Tribunale prodotta dalla impresa assicuratrice), e con le lettere di costituzione in mora del
29-7-2014 e 17-10-2017 ricevuta da CH Insurance PLC, e con l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita nelle date sopra indicate.
In proposito, va ricordato che la costituzione di parte civile nel processo penale produce, come ogni altra domanda giudiziale, un effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato per tutta la durata del processo, nei confronti tanto di coloro contro i quali viene rivolta espressamente la costituzione, quanto dei coobbligati solidali, ancorché rimasti estranei al processo penale,
e che il termine di prescrizione riprende a decorrere dal momento in cui è divenuta irrevocabile la sentenza penale che definisce il giudizio (Cass. civ. n. 28456/2017).
7.1. Occorre, inoltre, esaminare la questione del se la sentenza penale di assoluzione resa nell'ambito del procedimento penale possa avere efficacia di giudicato nel presente procedimento nei confronti di tutte le parti.
Come risulta dalla documentazione prodotta, gli attori erano costituiti parte civile nel processo penale nei confronti di anteriormente all'introduzione del Controparte_2 presente giudizio;
nel procedimento penale risulta costituita anche la compagnia di assicurazione convenuta;
la costituzione di parte civile di veniva revocata Persona_2 nel corso del procedimento pendente innanzi alla Corte d'appello di Napoli, nel quale lo stesso rinunciava all'impugnazione.
Orbene, secondo ciò che dispone l'art. 652, c.p.p., “La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75, comma 2”, ai sensi del quale l'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile. ...”.
Come è stato evidenziato dalla giurisprudenza, il nostro ordinamento non è ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, avendo il legislatore instaurato un sistema di completa autonomia e separazione fra i due pag. 9 giudizi, salvo limitate eccezioni, tra cui proprio quanto previsto dall'art. 652 c.p.p. Dall'art. 652 c.p.p. si può quindi inferire l'ulteriore assunto per cui al danneggiato spetta sempre la facoltà di scegliere se far valere in sede penale o civile la propria pretesa al risarcimento del danno. Quando, dunque, vi sia una sentenza definitiva di assoluzione, pronunciata a seguito di dibattimento, che abbia accertato l'insussistenza del fatto delittuoso contestato, nel giudizio in cui vi è stata la partecipazione del danneggiato come parte civile o nel quale questi sia stato messo in condizione di parteciparvi, essa sentenza avrà efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo promosso in vista delle restituzioni e/o del risarcimento del danno (Cass., S.U., 26 gennaio 2011, n. 1768), nel senso che l'accertamento del fatto compiuto in sede penale non potrà più essere messo in discussione in sede civile.
La Suprema Corte, riprendendo un orientamento costante sul punto, ha messo in chiaro quali sono le condizioni che devono “necessariamente coesistere” affinché una sentenza penale di assoluzione, adottata con la formula: “perché il fatto non sussiste”, possa spiegare effetto di giudicato nel procedimento civile di risarcimento del danno, ovvero: 1) che la sentenza penale sia stata pronunciata all'esito del dibattimento;
2) che il danneggiato sia costituito parte civile, ovvero sia stato messo in condizione di farlo;
3) che in sede civile, la domanda di risarcimento del danno sia stata proposta dalla vittima nei confronti dell'imputato, ovvero di altro soggetto che abbia comunque partecipato al giudizio penale nella veste di responsabile civile. In altri termini, deve esserci perfetta coincidenza soggettiva tra le parti del processo penale e quelle del processo civile di risarcimento (cfr. Cass. civ., 27 agosto 2001, n. 11272; Cass. civ., 19 maggio 2003, n.
7765; Cass. civ., 20 gennaio 2005, n. 1218; Cass. civ., 20 settembre 2006, n. 20325;
Cass. civ., 21 febbraio 2008, n. 4519; Cass. civ., 21 aprile 2016, n. 8035; Cass. civ., 12 marzo 2019, n. 4929).
In merito ai rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte, inoltre, il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile
(tanto di danni ex art. 652 c.p. quanto negli altri giudizi civili ex art. 654 c.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia pag. 10 stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. (Cass. civ. n.
17708/2023; Cass. civ. n. 19863/2013; Cass. civ., 25 settembre 2014, n. 20252; Cass. civ., 11 marzo 2016, n. 4764).
Una recente pronuncia della stessa Corte nomofilattica ha all'uopo ulteriormente chiarito come al giudice civile sia del tutto “precluso procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio, ma non di indagare, ai fini della cognizione ad esso rimessa, su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale, così come sull'accertamento dell'elemento soggettivo del fatto, giacché non è determinativa di un vincolo la formula assolutoria, resa in coerenza con l'accertamento in concreto, perché il fatto non costituisce reato” (Cass. civ., sez. III, 12-9-2022, n. 26811). Detto altrimenti, il giudice civile è vincolato alla spiegazione causale accertata nell'ambito del giudicato penale e potrà rivalutarla solo secondo i criteri civilistici, ad esempio ritenendola sufficiente perché anche solo altamente probabile, ma giammai potrà sostituire a quella spiegazione causale una diversa spiegazione, poiché diversamente porrebbe alla base della sua decisione un fatto diverso da quello accertato con efficacia di giudicato.
Dunque, l'effetto preclusivo del giudicato penale si produce nel giudizio civile quando vi sia coincidenza soggettiva tra le parti del processo penale e quelle del processo civile di risarcimento, mentre sotto il profilo oggettivo vanno diversamente intesi in ambito civile gli elementi costitutivi dell'illecito, rappresentati dalla colpa e dal nesso causale, operando per quest'ultimo ambito la regola del “più probabile che non”, che invece come noto non trova spazio alcuno nell'ambito del giudizio penale, improntato ad un rigore probatorio differente.
L'assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” non esonera il giudice civile, davanti al quale sia stata proposta l'azione per il risarcimento dei danni, dal riesaminare i fatti accertati nel giudizio penale quando il titolo della responsabilità civile sia diverso da quello della responsabilità penale (Cass. n. 1678/1999; Cass. n. 9508/2007; Cass. n.
24862/2010; Cass. n. 24342/2015).
Quindi il giudicato penale ha efficacia preclusiva nel giudizio civile limitatamente agli specifici aspetti sotto cui è stata valutata la condotta e non preclude al giudice civile di valutare la stessa condotta sotto aspetti che non sono stati oggetto di contestazione e tanto meno di valutazione da parte del giudice penale.
pag. 11 Il giudice civile non può, tuttavia, porre in discussione la “materialità fenomenica” dell'accertamento del giudice penale, ricadente sull'accadimento reale che integra il nucleo oggettivo del reato (condotta-evento-nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro), prescrivendo l'art. 652 c.p.p. un vincolo che si traduce nella “impossibilità per il giudice civile di ritenere inesistenti i fatti accertati dal giudice penale, ovvero di ritenere esistenti fatti dei quali sia stata esclusa la verità in sede penale” (Cass. n. 4929/2015).
7.2. Nella specie, nel giudizio penale instaurato nei confronti di e Controparte_2 conclusosi con la sentenza di assoluzione n. 2221/2018 di questo Tribunale, pronunciata con la formula “perché il fatto non sussiste”, non erano costituiti parte civile tutti gli attori, attesa la revoca della costituzione di parte civile da parte di e, quindi, a Persona_2 rigore, l'efficacia preclusiva non riguarda quest'ultimo; la vincolatività del giudicato penale assolutorio può sussistere nei confronti degli eredi costituitisi parte civile, ma non nei confronti di che decideva di intraprendere un'autonoma azione in sede Persona_2 civile per veder ristorati i danni che assume aver patito.
Per quanto riguarda gli altri eredi, costituitisi parte civile nel procedimento penale, va osservato che la pronuncia di assoluzione dell'imputato in quanto fondata sull'insufficienza degli elementi di fatto idonei a provare la responsabilità del conducente dell'autocarro non
è preclusiva – secondo la più ristretta interpretazione ed applicazione dell'art. 652 c.p.p. - della proposizione in sede civile della domanda risarcitoria, pur essendo il giudice civile vincolato alla ricostruzione di fatti già accertata in sede penale, non potendo ritenere inesistenti i fatti accertati dal giudice penale
Come si è detto, in caso di assoluzione ex art. 530, secondo comma, c.p.p., il giudice civile, non vincolato alla decisione del giudice penale, è tenuto ad una autonoma valutazione del materiale probatorio acquisito al giudizio, che naturalmente comprende anche le prove assunte nel giudizio penale se ritualmente introdotte nel giudizio dalle parti.
Il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti, con le dovute garanzie di legge, in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pag. 12 pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico
(Cass. civ., sez. III, sent. 25 giugno 2019 n. 16893).
Pertanto, quandanche la sentenza penale irrevocabile fosse risultata priva di qualsiasi efficacia extra-penale, il giudice civile, nella doverosa completa e autonoma rivalutazione del fatto, può pur sempre tener conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, dal momento che la sentenza penale, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti
(cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 26.6.2024, n. 17653; Sez. lavoro, Ord., 07.09.2023, n.
26042).
Nell'ordinamento processuale vigente manca, invero, una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova e il giudice civile può, quindi, legittimamente porre a base del proprio convincimento prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti (e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale;
cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 1-02-2023, n. 2947 e i numerosi richiami giurisprudenziali ivi riportati;
Sez. II, Ord., 6-12-2022, n. 35782; Sez.
III, 14-9-2022, n. 27016).
8. Nel merito, sulla scorta di tutti gli elementi raccolti, ovvero quelli emersi nel procedimento penale e ritualmente prodotti (rapporto d'incidente dei Carabinieri di
AR, informativa redatta dagli stessi Carabinieri, relazione di consulenza autoptica eseguita dal medico legale incaricato dal P.M., relazione di consulenza tecnica eseguita dall'ingegnere , consulenze tecniche di parte, consulenza Persona_3 medico-legale di parte, sentenza penale di primo e di secondo grado), e quelli acquisiti nel presente procedimento civile (dichiarazioni testimoniali, relazione di c.t.u. tecnica, costituzione in mora) non può ritenersi accertata la verificazione dell'evento secondo le modalità prospettate in citazione.
8.1. In primo luogo, vanno esaminate le emergenze istruttorie raccolte nel procedimento penale.
Dal rapporto d'incidente redatto dai Carabinieri della Stazione di AR, risulta che gli agenti verbalizzanti, sopraggiunti dopo circa 10 minuti dal verificarsi del sinistro sul luogo dell'evento, ovvero “in località via TI, angolo via delle Mura del Comune di pag. 13 AR”, procedevano ad identificare i soggetti, a descrivere i veicoli coinvolti
(autofurgone AT IV targato CZ044TF di colore bianco, di proprietà della CP_1
condotto da , assicurato con la , con a bordo quale
[...] Controparte_2 CP_3 trasportato ciclomotore Piaggio 50 targato X2TLRF di colore nero, di Persona_4 proprietà di e condotto da ), i danni visibili sui veicoli Persona_2 Persona_1
(autofurgone: ammaccatura lato anteriore sinistro e lato centrale sinistro;
ciclomotore: ammaccatura lato anteriore), le condizioni di tempo e le particolarità della strada
((illuminazione buona, incrocio a doppio senso con due corsie, asfaltata, con fondo stradale asciutto, traffico normale, condizioni della strada senza anomalie), e procedevano ad eseguire rilievi fotografici e schizzo planimetrico.
Sulla scorta delle deposizioni rese nell'immediatezza dei fatti e dei rilievi tecnici eseguiti
“in relazione alla posizione di quiete assunta dai mezzi”, ricostruivano la seguente dinamica del sinistro: “il conducente del ciclomotore proveniva da via Delle Mura e si doveva immettere in via TI e lo stesso non si fermava all'incrocio andando a sbattere nella parte anteriore lat. sx con il furgone che proveniva in via TI in direzione di
AR. Con l'urto il ragazzo cadeva con il ciclomotore mentre il furgone bloccava la corsa. Portato in Ospedale il ragazzo giungeva cadavere”.
Quanto all'efficacia probatoria del verbale di accertamento delle Autorità sopraggiunte sul luogo del sinistro, va rammentato che lo stesso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, per tutto ciò che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza o per quanto da lui compiuto o a lui dichiarato, mentre sono prive di efficacia probatoria le valutazioni soggettive dei verbalizzanti;
la parte del verbale in cui è ricostruita la dinamica del fatto, pertanto, non è supportata da efficacia privilegiata, non avendo gli agenti assistito allo stesso;
nella specie, tuttavia, la dinamica ricostruita deve essere valutata tenendo conto che essa è stata ricostruita sulla base di circostanze oggettive (posizione del ciclomotore, danni riportati dai veicoli), e di dichiarazioni rese da persone informate assunte nell'immediatezza.
Risultano acquisiti, poi, i verbali di sommarie rese da (in data 23-12-2009, Persona_4 presso gli Uffici della Stazione di AR), e Tes_1 Parte_5
(esaminati quali persone informate sui fatti nel corso del procedimento penale n. 10038/09
RGNR).
pag. 14 dichiarava: “... ero a bordo dell'autocarro della mia ditta percorrendo la Persona_4 via TI in direzione AR. Ero al lato passeggero. Mentre stavamo giungendo all'incrocio che collega con via delle Mura, abbiamo visto una AT AN tipo nuovo di colore verdino - giallino, che ci invadeva la nostra corsia perché stava scansando un ciclomotore che era giunto a tutta velocità dalla via delle Mura. Il conducente dell'autocarro per evitare l'impatto si è spostato alla destra evitando così l'urto e percorrendo alcuni metri abbiamo udito un tonfo vicino al nostro mezzo. Ci siamo fermati ed appena scesi abbiamo visto il ragazzo a terra e vicino a lui la sua vespetta ... Il conducente della AN non ha toccato il ragazzo, lo ha schivato. Il ragazzo a bordo della vespa giungeva a tutta velocità dalla via delle Mura non fermandosi all'incrocio ...”.
, dichiarava: “Il giorno 13-10-2019 alle ore 12.20 circa, stavo percorrendo a Tes_1 bordo della mia autovettura la strada di via delle Mura per recarmi a AR, ...
Ricordo che davanti a me viaggiava un ciclomotore con a bordo un ragazzo il quale, arrivato all'incrocio tra via delle Mura, via AR-TI e via Cappella Don Lucido, si è fermato ed ha svoltato a destra in direzione TI. Ho visto il ciclomotore con a bordo il ragazzo impattare contro un autofurgone di colore bianco con delle scritte pubblicitarie che proveniva da TI in direzione AR. Preciso che il ragazzo che era alla guida è caduto a terra ed il ciclomotore si è fermato a pochi metri dallo stesso. Ricordo che il ragazzo si è tolto il casco e si è poi accasciato nuovamente;
subito dopo l'impatto l'autofurgone si è fermato sul marciapiede a lato destro, pochi metri più avanti sempre in direzione AR ...”.
dichiarava: “... ho visto un autofurgone di colore bianco provenire Parte_5 da TI direzione AR che si scontrava con un ciclomotore con a bordo un ragazzo che era uscito da via delle Mura svoltando a destra in direzione TI.
L'autofurgone forse per le cattive condizioni della strada viaggiava verso il centro della stessa e così andava ad impattarsi con il ciclomotore che aveva fatto manovra verso
TI. Preciso che ho visto il ciclomotore con a bordo il ragazzo strusciare vicino all'autofurgone e rovinare a terra ... Non ho visto alcuna autovettura provenire da
AR, ricordo che al momento dell'impatto sulla strada ci erano solamente l'autofurgone ed il ciclomotore ...”.
pag. 15 Sono state acquisite, inoltre, la consulenza tecnica disposta dal P.M., redatta dall'ingegnere , e le consulenze tecniche di parte, sia dell'imputato che Persona_3 della parte civile.
Il consulente tecnico del P.M., innanzitutto, ha descritto lo stato dei luoghi: “Via TI
è una strada intercomunale ... è una strada a traffico molto intenso e può essere classificata come Strada extraurbana secondaria ... Sulla detta strada si innestano numerose strade laterali e traverse ... Via delle Mura è una stradina laterale che insieme a via Don Lucido va a costituire con via TI un incrocio che individuerà il luogo dell'incidente ... In corrispondenza dell'intersezione di via delle Mura con via TI non è riscontrabile alcun segnale verticale o orizzontale di Stop ...All'innesto di via Delle Mura con via TI, due fabbricati impediscono a chi proviene da via Delle Mura una sufficiente visibilità dell'intersezione e, quindi, del traffico su via TI, che risulta ben apprezzabile solo se ci si ferma all'intersezione”.
Ha poi descritto la dinamica emersa dalle risultanze del rapporto delle autorità intervenute: “un autofurgone AT IV targato CZ044TF sta percorrendo via TI in direzione AR con alla guida ed alla sua destra Controparte_2 Persona_4
Su via delle Mura sta sopraggiungendo un ciclomotore Piaggio Liberty targato X2TLRF con alla guida . Il ciclomotore arriva in corrispondenza dell'incrocio tra via Persona_1 delle Mura-via TI-via Don Lucido a velocità sostenuta e non si ferma. Impegna
l'incrocio proprio quando sta sopraggiungendo l'autofurgone e lo impatta sul lato sinistro anteriore e sul lato sinistro centrale nella parte inferiore. A seguito dell'urto, il ciclomotore ed il suo conducente rovinano a terra e le conseguenze per il giovane conducente sono mortali ...”.
Descriveva i danni riscontrati sui veicoli sulla base della perizia effettuata presso il
Deposito Giudiziario di Striano nel contraddittorio delle parti. L'autofurgone presentava
“ammaccatura lato anteriore sinistro e lato centrale sinistro con distacco di parte di gonnellina nera in plastica. Il punto del primo impatto corrisponde da terra all'altezza del manubrio del ciclomotore coinvolto, il punto del secondo impatto che ha determinato il distacco della gonnellina inferiore corrisponde all'altezza da terra della marmitta o del predellino di appoggio del ciclomotore coinvolto ...”; il ciclomotore presentava “Ruota anteriore e manubrio distorto, gruppo di controllo rotto, ammaccature varie”.
pag. 16 Ricostruiva in tal modo la dinamica del sinistro: “... Su via TI sta transitando in direzione AR l'autofurgone AT IV targato CZ044TF ... con la velocità che la strada e il traffico di quell'ora consentono, presumibilmente sui 50-60 km/h. Su via delle
Mura, traversa che si innesta con via TI, sta invece sopraggiungendo con velocità sostenuta, il ciclomotore Piaggio Liberty targato X2TLRF con alla guida , Persona_1
... Il conducente del ciclomotore ... arriva all'incrocio con via TI non ricordando o quantomeno dimenticando l'obbligo di fermarsi in corrispondenza dell'incrocio dell'intersezione per dare precedenza almeno a chi proviene dalla sua destra, oppure ipotizza qualsiasi manovra imprevedibile con la certezza di poterla affrontare senza pericolo per sé e per gli altri ... pertanto, giunge all'intersezione con via TI e non si ferma. I fabbricati esistenti gli consentono una visibilità del traffico sulla strada in questione solo a veicolo fermo in corrispondenza dell'intersezione stessa. Impegna
l'incrocio proprio quando una autovettura non identificata ma da più parti segnalata come una AT AN sta invadendo l'incrocio alla sua sinistra provenendo da AR in direzione Boscoreale. L'attenzione del giovane si rivolge esclusivamente verso questa autovettura proveniente dalla sua sinistra che sta per impattarlo;
con una manovra audace tenta di evitarla modificando la sua traiettoria di marcia e la sua padronanza di guida del mezzo gli consente di non essere investito ... Commette però una grave disattenzione non individuando che dalla sua destra è sopraggiunto anche l'autofurgone AT IV che ha già impegnato l'incrocio con via delle Mura. Il conducente dell'autofurgone tenta di evitare il contatto sia con il ciclomotore sia con l'autovettura AN sterzando verso destra, ma lo scontro avviene anche se non violentemente. Il ciclomotore, nella sua manovra per evitare l'auto che proveniva dalla sua sinistra, va ad urtare, strisciando, col lato destro del manubrio il lato sinistro anteriore dell'autofurgone e successivamente il lato inferiore sinistro nella parte centrale dell'autofurgone e rovina a terra fermandosi definitivamente sull'asfalto. ... le conseguenze per la vita del giovane sono irreparabili ma non sono addebitabili all'impatto non violento con l'autofurgone, ma alle caratteristiche della caduta col ciclomotore che con il manubrio determina verosimilmente lesioni gravi al corpo dello stesso”.
Il c.t. perveniva alle seguenti conclusioni: “Il conducente del ciclomotore proveniente da via delle Mura aveva l'obbligo, anche se non espressamente prescritto da un segnale di
Stop, di fermarsi in corrispondenza dell'intersezione con via TI per dare precedenza pag. 17 almeno a chi proveniva dalla sua destra, nel caso specifico l'autofurgone (art. 145 c.d.s.).
La presenza dei due fabbricati proprio in corrispondenza dell'intersezione gli ha impedito una visibilità a distanza del traffico esistente su via TI, visibilità invece certa e chiara se si fosse fermato all'intersezione e che gli avrebbe consentito di individuare chi proveniva dalla sua destra e dalla sua sinistra”. Aggiungeva, poi, che “La probabile guida non sufficientemente attenta e prudente dei conducenti gli autoveicoli coinvolti, direttamente l'autofurgone, indirettamente l'autovettura AT AN non identificata proveniente da AR, transitanti su via TI, non costituisce concorso determinante nell'incidente verificatosi, anche se l'attraversamento di un incrocio tra una strada riconoscibile principale e strade subordinate costituisce sempre motivo di allertamento e di riduzione della velocità per prevenire o attenuare conseguenze di incaute manovre di sprovveduti. L'inosservanza dell'art. 145 c.d.s. da parte del conducente il ciclomotore, inosservanza dovuta anche alle allertate condizioni psicofisiche dello stesso ... ha comportato precise ed uniche responsabilità del conducente il ciclomotore della determinazione dell'incidente con le tragiche conseguenze verificatesi”.
La ricostruzione della dinamica effettuata dall'ingegnere , veniva Persona_3 confermata nei successivi chiarimenti, apparsi necessari a seguito delle contestazioni del consulente di parte civile e delle sommarie informazioni testimoniali assunte, che facevano sorgevano dubbi sia sui punti d'impatto iniziale tra i due veicoli sia sulla direzione assunta dal ciclomotore a seguito dell'immissione sulla via TI, atteso che secondo la rappresentazione grafica del sinistro da parte del c.t. il ciclomotore svoltava verso sinistra, mentre secondo i testi sentiti, svoltava verso destra. Lo stesso ausiliario, sentito a chiarimenti sulla perizia redatta (cfr. verbale di sommarie informazioni del 19-5-2010), confermava la svolta a sinistra in direzione AR del ciclomotore, ricostruita sulla base dell'esame delle foto effettuate dai C.C. di AR, contestava l'ipotesi di un trascinamento del ciclomotore da parte del furgone, ritenuto inverosimile per non essere state rilevate tracce di trascinamento sull'asfalto, contestava l'ipotesi di invasione di carreggiata da parte del furgone “perché non si è verificato e comunque sarebbe stato certamente non significativo, come peraltro emerge dalla stessa planimetria del c.t.p
Alfano”, ribadiva che “la condotta del conducente il furgone non ha avuto alcuna efficacia né causale né concausale nel determinismo dell'incidente, perché il ciclomotore è avvenuto pag. 18 addosso alla parte laterale sinistra del furgone, non fermandosi per dare precedenza allo stesso che proveniva da destra”.
Il consulente di , prof. ingegnere , perveniva ad una Controparte_2 Persona_5 dinamica del sinistro non differente da quella ricostruita dal consulente del P.M.; il consulente dell'imputato, difatti, descriveva in tal modo la dinamica del sinistro: “... Il furgone IV DA guidato da , mentre percorreva via TI in Controparte_2 direzione AR, all'altezza dell'incrocio formato con via Delle Mura e via Don
Lucido, veniva toccato sulla fiancata sinistra dal ciclomotore Paggio Liberty condotto da
, minorenne. Non si trattava di un vero e proprio scontro, bensì di un Persona_1 contatto che riguardava la manopola dx del due ruote e la porta anteriore sx del DA, sul quale rimaneva una leggera ammaccatura post a circa 95 cm da terra ... Subito dopo questo primo impatto il compiva una lieve rotazione antioraria intorno al proprio CP_5 asse verticale, per cui urtava con la predella dx contro il fascione laterale del furgone, staccandone un concio, mentre il furgone stesso continuava ad avanzare. Subito dopo il ciclomotore per reazione era respinto dalla fiancata sinistra del DA contro cui era andato a finire e si abbatteva al suolo sul proprio fianco sx, trascinando nella caduta il giovane centauro, che, purtroppo, riportava gravi ferite ...”. Il consulente individuava il punto di contatto fra i due veicoli “in prossimità dell'intersezione nei pressi dell'area dove veniva ritrovato il ciclomotore”. Calcolava la velocità iniziale del DA “usando un metodo energetico, ottenendo un valore non superiore a 38,12 km/h a fronte del limite di 50 km/h”.
Il consulente dell'imputato, riguardo alla condotta di guida dei due conducenti dei veicoli coinvolti, sosteneva che “il DA procedeva a velocità prudenziale e nei limiti di norma, ... il furgone non fu oggetto di un vero e proprio scontro, per cui il suo conducente non attuò una frenata più o meno brusca in preda al panico (v. mancanza di tracce sull'asfalto), ma guidò il suo automezzo fino a parcheggiarlo sul margine destro della strada”, mentre “Il ciclomotore nell'uscire da via delle Mura doveva avere un comportamento estremamente prudente, anche perché la sua visuale era molto limitata dai muri dei palazzi molto alti posti allo sbocco di questa traversa ed anche dalla larghezza ridotta della carreggiata, priva anche di banchina e di marciapiedi ... La capacità di controllare il campo stradale per il conducente del era ulteriormente limitata dalla CP_5 mancanza di specchi retrovisori ...”. Nel concludere affermava che “l'incidente fu causato pag. 19 dal comportamento del sig. ... Nessun ruolo determinante nell'incidente Persona_1 risulta a carico del sig , il quale circolava regolarmente sulla via TI a Controparte_2 velocità prudenziale, mantenendo la destra e subì il contatto sul suo fianco sx ad opera del
, finito fuori controllo”. CP_5
Il consulente della parte civile, ingegnere , di contro, non riteneva Tes_2 condivisibile la ricostruzione della dinamica del sinistro da parte del c.t. , secondo Per_3 cui il motociclo Piaggio avrebbe investito l'autocarro attingendolo con la propria parte laterale destra alla parte laterale sinistra, sottolineando l'incompatibilità dei danni riscontrati sui veicoli con tali punti di impatto;
in particolare riteneva i danni sulla modanatura e sulla fiancata laterale dell'autocarro incompatibili con un moto del motociclo in senso postero/anteriore e individuava nella introflessione di tipo verticale rinvenuta sull'autocarro il punto fermo ove il ciclomotore aveva fatto perno prima di terminare al suolo;
riteneva i danni della manopola sinistra del ciclomotore, piegata verso il basso, della leva freno, del pedalino passeggero del lato sinistro, tranciato di netto, non compatibili con la caduta al suolo;
secondo il consulente, anche le lesioni del conducente, consistenti in una distorsione significativa alla parte coxo femorale sinistra non apparivano imputabili ad una caduta al suolo, ma alla prima collisione con l'autocarro; inoltre, dall'esame dei rilievi fotografici effettuati dalla P.G. nell'immediatezza dei fatti, individuava tracce di frenata sull'asfalto, che attribuiva ad una frenata del conducente dell'autocarro e, sulla scorta del punto iniziale di tali tracce e della lunghezza delle stesse (di circa 16,48 m), ipotizzava la violazione da parte del conducente dell'autocarro dell'obbligo di mantenere la destra e stimava la velocità dell'autocarro in 68 km/h.
Nel concludere affermava l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro per aver violato contemporaneamente ben due norme del codice della strada: l'art. 141, commi 1 e 3, e l'art. 143, commi 1 e 3, ritenendo “del tutto esclusa ogni responsabilità del conducente del motociclo ...essendosi lo stesso regolarmente fermato al termine di via delle Mura prima di svoltare a destra in direzione TI”.
Vi è in atti, poi, la sentenza penale n. 2221/2018 di questo Tribunale, con la quale
è stato assolto, ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p. perché il fatto non Controparte_2 sussiste, dal delitto di cui agli artt. 41, 589 cpv. c.p., 141 co 1 e 3, 143 co. 1 e 3 c.d.s..
La sentenza si fonda sulle seguenti emergenze processuali: rapporto d'incidente dei
Carabinieri di AR, informativa redatta dagli stesi Carabinieri, relazione di pag. 20 consulenza autoptica eseguita dal medico legale incaricato dal P.M. dott. Persona_6 relazione tecnica dell'ingegnere , escussione del teste Persona_3 Testimone_3
(comandante della stazione dei Carabinieri di AR), l'escussione del
[...] medico legale dott. escussione del consulente tecnico ingegnere Persona_6 Per_3
e dei consulenti delle parti, ingegnere , ingegnere
[...] Persona_5 Tes_2
e dott. , escussione dei testi AR DA e Persona_7 Persona_4 Parte_5
.
[...]
In particolare, nella sentenza vengono richiamate le risultanze della relazione autoptica del dott. nominato consulente dalla Pubblica Accusa, il quale accertava che Persona_6
“il decesso della persona offesa era avvenuto in data 13.10.2009 alle ore 12.30 circa, causato da politrauma con emoperitoneo da frattura del fegato. Il nel sinistro Per_1 aveva riportato una frattura dell'arto inferiore sinistro, una lesione epatica del pericardio a sinistra. La collocazione delle suddette lesioni consentiva di affermare che l'impatto con il veicolo fosse stato a sinistra con gli arti inferiori e frontale con il resto del corpo” e che “gli esami tossicologici eseguiti dal consulente avevano consentito di accertare che prima dell'evento mortale aveva assunto anfetamine ed alcool;
in particolare Persona_1 era stata riscontrata una positività alcolica pari a 75 mg per decilitro ed una positività urinaria alle anfetamine. Tali dati comprovano come il si trovasse in uno stato di Per_1 euforia alcolica che non raggiungeva il vero e proprio stato di ebbrezza, anche se non era stato possibile accertare quanto tempo prima del sinistro avesse assunto alcol e le anfetamine”.
Il Tribunale, aveva valutato le dichiarazioni rese dai consulenti tecnici sia di parte che d'ufficio, escussi quali testi, che confermavano quanto esposto nelle rispettive relazioni peritali;
in particolare, l'ingegnere , nel confermare quanto già esposto nella Per_3 consulenza, precisava che “sebbene non avesse potuto accertare sul posto e subito dopo il sinistro la posizione dei veicoli, dagli elementi raccolti era possibile affermare che l'autofurgone viaggiava in una posizione regolare sulla sua corsia e non aveva invaso la corsia opposta di marcia”.
I testi AR DA e , rendevano dichiarazioni Persona_4 Parte_5 analoghe a quelle già precedentemente rese.
Il teste dichiarava che “... il giovane, che viaggiava a una velocità Persona_4 sostenuta (50/70 km/h) aveva repentinamente sterzato pe scansare un'autovettura tipo pag. 21 AN che proveniva da AR sulla carreggiata opposta a quella percorsa dal e che aveva quasi ormai interamente lasciato l'incrocio ed era andato ad urtare CP_2 contro la parte laterale posteriore sinistra del furgone. ... il furgone viaggiava ad una velocità moderata di circa 40-45 km/h ... proprio in prossimità del punto dove era avvenuto l'impatto il che era alla guida aveva rallentato la marcia in quanto vi CP_2 erano autoveicoli in uscita da una stazione di servizio esistente sulla strada”; il teste Tes_1 dichiarava che “il giunto all'intersezione di via delle Mura con via TI si
[...] Per_1 fermava sull'incrocio e, dopo essersi assicurato che sulla corsia di destra della strada non giungeva nessuno si immetteva sulla stessa. Tuttavia, proprio nella manovra di immissione, quando ormai il ciclomotore era al centro della sua corsia di marcia in direzione di TI, era giunto con opposto senso di marcia da TI a AR un furgone ad alta velocità che aveva investito il giovane a bordo del ciclomotore cagionandone la caduta ...”; il teste dichiarava di aver visto “un camion Ducato Parte_5 che procedeva in direzione AR scontrarsi con un motorino che arrivava da via
Botteghelle in direzione TI” ed affermava che “il conducente del motorino si fosse fermato allo Stop prima di girare e che avesse la visuale libera sia a destra che a sinistra”.
“Il teste non era in grado di affermare con precisione il punto esatto del camion sul quale il motorino era impattato. “.
Il teste dott. , specialista in medicina legale e in tossicologia forense, Persona_7 escusso su richiesta della parte civile in merito all'esame autoptico, “riferiva che, nonostante le procedure analitiche da eseguire con riferimento ad un cadavere siano estremamente differenti rispetto a quelle da eseguire su un vivente, nel caso di specie furono utilizzate erroneamente le metodologie previste per i viventi, ...”, deducendone
“una inattendibilità dei dati emersi”; il Maresciallo , confermava il contenuto Testimone_4 del rapporto d'incidente e precisava che sul manto stradale non venivano rilevate tracce di frenato.
Sulla scorta di tali emergenze, il Tribunale penale evidenziava che: “La ricostruzione dei fatti emersa a dibattimento non consente di ritenere , conducente del Controparte_2 furgone IV DA, coinvolto nell'incidente stradale che ha prodotto il triste evento del decesso di , responsabile, al di là di ogni ragionevole dubbio, del reato a Persona_1 lui ascritto. Al è imputato il non aver osservato, nella guida del predetto CP_2 veicolo, regole di prudenza che gli avrebbero consentito, se si fosse mantenuto nelle pag. 22 propria corsia di marcia, di evitare l'impatto con il ciclomotore guidato da Per_1
, che a sua volta concorreva nel sinistro, non rispettando l'obbligo di fermarsi -
[...] provenendo da una via minore - in corrispondenza con un'intersezione con una strada principale, nel non dare la precedenza, e nell'aver assunto sostanze stupefacenti ed alcool prima di porsi alla guida del motociclo ... Giova precisare come la consulenza tecnica del
Pubblico Ministero sia stata alquanto rigorosa nell'individuazione delle precise responsabilità della quota parte di colpa ascrivibile al , peccando in una parte Per_1 fondamentale della ricostruzione della dinamica, laddove, come si è precisato nell'esposizione del compendio probatorio, indica che il motorino del avesse Per_1 svoltato a sinistra e non a destra immettendosi su via TI”.
Riteneva il Tribunale “che l'insieme delle prove dichiarative, tra le quali si colloca in maniera eloquente la deposizione del teste , della cui obiettività (evincibile dalla Per_4 serenità, logicità e coerenza interna della deposizione) non è possibile dubitare, ... ha condotto ad accreditare come valida ricostruzione, per quel che possa essere utile, la dinamica dei fatti che vede il impegnare l'incrocio, svoltando a destra, Per_1 immediatamente dopo una AT AN. .... La manovra compiuta dal , ardua e Per_1 azzardata, secondo la rappresentazione del teste oculare , è consistita nell'evitare Per_4
l'impatto con la AN, a causa della velocità sostenuta con cui si immetteva sulla via
TI, improvvidamente non fermandosi nonostante la poca visibilità data dalla peculiarità dell'incrocio a “T” tra due fabbricati e, pertanto, nell'invadere a velocità sostenuta la corsia del furgone guidato dal . ... Dalle dichiarazioni dei testi e CP_2 dalla ricostruzione dei consulenti tutti è possibile evincere come dato pacifico che il motorino con a bordo il proveniva da via delle Mura una stradina secondaria, che Per_1 si interseca sulla strada provinciale sulla quale viaggiava il , ... Si evince altresì CP_2 che l'imputato viaggiava a bordo del furgone in direzione AR sulla sua corsia di marcia e che lo stesso si metteva compiendo una manovra azzardata sulla strada principale. La ricostruzione fornita dal teste oculare vede il motorino svoltare a destra a velocità più o meno sostenuta, tanto da non poter evitare l'impatto con una AN che lo precedeva nella sua stessa corsia di marcia e da operare una manovra a questo fine che lo portava ad invadere la corsia opposta ed a schiantarsi sul lato sinistro del furgone. Questo essendo la ricostruzione dei fatti, non può dirsi emerso neanche in via paventata, un profilo di negligenza de , nel non tenere la destra ...”. CP_2
pag. 23 Riguardo alla condotta di guida del conducente del camion, si precisa che “Non vi è certezza sulla velocità del furgone, né se ne può desumere alcun elemento indicativo, stante l'assenza di segni di frenata riferita dai testi di P.G. intervenuti nell'immediatezza, ...
In merito alla velocità tenuta dal DA la stessa viene determinata in 38,12 km/h dal consulente del responsabile civile e il consulente della procura dichiara che il furgone viaggiava ad una velocità media non eccessivamente elevata. Non vi è certezza sulla dinamica, né sulle esatte modalità dell'impatto”.
Riguardo alla condotta di guida del conducente del ciclomotore, si afferma che “Vi è per contro contezza dell'alterazione psicofisica del , della velocità non proprio Per_1 moderata a cui viaggiava, a fronte della maggiore prudenza richiesta in costanza di un incrocio con un'arteria principale in giorno ed orario di punta. Sussistono pertanto gli elementi per ritenere che il ha inteso evitare l'impatto con la AN - di cui non si Per_1
è avveduto soltanto perché la sua velocità o la sua lucidità non erano congrue alle circostanze spazio-temporali - ed ha invaso la corsia del che per converso ha CP_2 tentato di scansare l'impatto frontale ...”.
Il Tribunale ha concluso affermando che “Oltre a queste poche certezze, il compendio probatorio non ha consentito di ricostruire, al di là di ogni ragionevole dubbio, una condotta di negligente guida del tale da provocare o non evitare l'impatto” e, CP_2 pertanto, sulla base dell'art. 530 cpv c.p.p. “assolve dai reati a lui Controparte_2 ascritti perché il fatto non sussiste”.
Con la sentenza di secondo grado n. 5712/2024, depositata il 28-5-2024, la Corte di
Appello di Napoli, riesaminati gli elementi probatori acquisiti, ritenuta maggiormente attendibile la descrizione della dinamica del sinistro resa dal teste Persona_4 maggiormente compatibile con altre prove acquisite, ha confermato la sentenza di primo grado, non potendo “dirsi raggiunta in termini di certezza la prova della penale responsabilità d ...”. Controparte_2
8.2. Vanno esaminate, poi, le emergenze istruttorie raccolte nel presente giudizio.
Nel corso dell'istruttoria sono stati escussi i testi , e Tes_1 Parte_5
che hanno sostanzialmente confermato le dichiarazioni rese in sede penale, Persona_4 nonché il teste Testimone_5
In particolare, il teste di parte attrice, , escussa all'udienza del 23-5-2023 - Tes_1 indifferente alle parti - ha dichiarato di aver assistito al sinistro verificatosi nel mese di pag. 24 ottobre di qualche anno precedente, verso le ore 12.30-13.00 mentre si recava a lavoro con la propria auto in AR percorrendo via Botteghelle.
Ha riferito di aver impegnato un vicolo che si incrociava con via AR e, giunta all'incrocio, fu sorpassata sulla destra da un motorino di colore scuro condotto da un ragazzo, il quale, dopo aver superato l'auto “si fermò all'incrocio, non vi era uno stop, guardò a destra e sinistra e poi svoltò sulla sua destra”; aveva poi visto “un furgone bianco, con delle scritte laterali pubblicitarie, che procedeva con direzione AR, in senso inverso a quello impegnato dal ragazzo. Dopo poco il furgone urtò con il lato sinistro il fianco sinistro del ragazzo, che cadde subito insieme al motorino sul lato destro sul marciapiede”; precisava che “il ragazzo quando fu urtato si trovava nella propria corsia, sulla propria destra e che il furgone, invece, aveva invaso la corsia del ragazzo all'incirca alla metà ...” ed inoltre che “il furgone procedeva sulla propria corsia a velocità altissima”; ha riferito di essere scesa dall'auto e di essersi avvicinata al ragazzo “che dopo un po' si alzò da solo e si tolse il casco e disse che stava bene ma dopo un po' si accasciò al suolo e perse i sensi...”; infine, ha dichiarato di non aver guardato il furgone e di non essere in grado di riferire se avesse riportato danni in quell'occasione.
Alle successive udienze del 9-1-2024 e del 14-5-2024 sono stati escussi altri due testimoni indicati da parte attrice, e Parte_5 Testimone_5
Il primo ha riferito di aver assistito al sinistro, verificatosi verso le ore 12.20, trovandosi fuori alla casa dei genitori, sita in via TI 113, fermo in attesa di poter attraversare la strada per dirigersi verso il supermercato “Decò”, e di aver visto “che da via Delle Mura
c'era un ragazzo fermo a bordo di un motorino che conduceva munito di casco e stava girando verso TI ovvero sulla sua destra”, ma di non ricordare “se il motorino, svoltando sulla destra, aveva azionato la freccia di direzione prima di procedere alla manovra”; ha riferito che “... mentre il ragazzo svoltava sulla destra, dal senso opposto di marcia proveniva a velocità sostenuta un furgone modello DA che stava impegnando il centro della carreggiata e non era vicino al margine del marciapiede destro. ... il ragazzo con il motorino urtò contro la cabina del DA ovvero come se il furgone avesse investito il ragazzo e questi cadde a terra. Dopo pochi secondi, il furgone si fermò sul marciapiede
...”; sottolineava che il ragazzo “si era fermato allo stop e poi aveva iniziato la manovra di svolta a destra ed in quel frangente il furgone lo urtò con la propria parte anteriore, tra la cabina e lo sportello, lato guida, nella parte anteriore del motorino, ... il motorino fu pag. 25 impattato nella parte anteriore” e di non ricordare “se a seguito dell'impatto il ragazzo ed il motorino caddero sul lato destro o su quello sinistro”, ma di ricordare “che il ragazzo era per terra al centro della strada;
... era per terra nell'incrocio nella zona verso TI e un po' più avanti verso AR era fermo il motorino;
... il furgone invece si fermò qualche metro più avanti, verso AR, ...”; ha aggiunto che “nel momento dell'incidente non vi erano altri veicoli nel punto del sinistro” e che “dopo l'incidente, invece, sopraggiunsero parecchie persone ... anche lo zio del ragazzo ... , Testimone_5 che “il ragazzo, una volta caduto a terra, si tolse il casco, era cosciente e poi parlò anche con lo zio, ma non si alzò”…. “dopo arrivarono Carabinieri ed ambulanza che prese il ragazzo e lo portò in ospedale”; in ordine ai danni subiti dai veicoli coinvolti, ha dichiarato di aver visto “che il motorino era un po' piegato nella zona anteriore, nella scocca e nella ruota anteriore”, ma di non ricordare “che tipo di danni subì il furgone a seguito dell'incidente”.
Il teste zio di e gestore di una vetreria sita nella Testimone_5 Persona_1 stessa via TI, ha riferito che una mattina del mese di ottobre del 2009, verso le ore
12.00, era uscito dal suo capannone col furgone per dirigersi verso AR, di aver visto un capannello di persone e di essersi avvicinato, constatando che si era verificato un sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto il nipote , che “era disteso Parte_6 sulla strada con la schiena, aveva le braccia aperte, vi era un po' di sangue alla bocca”, che con una voce molto bassa gli disse di sentirsi soffocare e che “aprì leggermente egli occhi ma poi li richiuse”; aveva provveduto a contattare il padre del ragazzo sul luogo di lavoro e atteso l'arrivo dell'ambulanza; ha precisato di non aver assistito al sinistro e di non sapere nulla dell'accaduto.
Il teste indicato da parte convenuta, escusso all'udienza del 23-5-2023, Persona_4 indifferente - meccanico e dipendente della che “gestisce un'officina di Controparte_1 riparazione di veicoli industriali IV” - ha riferito di aver assistito al sinistro stradale verificatosi ad inizio del mese di ottobre dell'ano 2009 in AR alla via TI, trovandosi a bordo del furgone IV Daime della condotto da Controparte_1 CP_2
“di ritorno da un intervento su strada in località Pompei” e diretti verso Striano.
[...]
Ha dichiarato di aver detto al conducente del furgone di frenare avendo visto “una AT
AN che proveniva dal senso opposto di marcia ... e un ragazzo che stava uscendo da una via esterna”, “posta alla sinistra rispetto al furgone”; “il ragazzo era uscito da questa pag. 26 strada laterale, correndo, e si è trovato sulla propria sinistra la AT AN che gli ha ostacolato la corsa;
a quel punto il ragazzo frenò e scivolò e impatto contro il nostro furgone, che era sulla opposta carreggiata. ... il ragazzo ... scivolò con il motorino, che arrivò contro il furgone già per terra e si fermò contro il furgone, che però non subì danni.
Si danneggiò solo la parte laterale sinistra, dove vi è un fascione di plastica, in corrispondenza della zona in cui vi è il rifornimento del gasolio, dopo la portiera lato guida”; ha aggiunto di essere sceso dal furgone unitamente a per Controparte_2 soccorrere il ragazzo, “che era per terra ma era cosciente”; ha riferito che “L'ambulanza arrivò però dopo un'ora e intervennero anche i carabinieri”, che “quando i due operatori dell'ambulanza presero il ragazzo con le mani era cosciente, poi lo poggiarono sulla barella, ma quando lo introdussero sull'ambulanza cadde. Quando fu preso dagli operatori il ragazzo perse i sensi. ...”.
Quanto all'eccezione di incapacità a testimoniare di proposta dagli attori, Persona_4 fondata sulla circostanza che questi era dipendente della e sul fatto che Controparte_1 fosse trasportato a bordo dell'autocarro condotto da , la stessa è priva di Controparte_2 pregio, non sussistendo i presupposti stabiliti dall'art. 246 c.p.c.; invero, l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, è solo l'interesse giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione o una legittimazione secondaria a intervenire nel giudizio proposto da altri (cfr. Cass. civ., sentenza n. 8239 del 24-5-2012) che, nella specie, non ricorre.
In particolare, la giurisprudenza ha sottolineato che il soggetto trasportato a bordo del veicolo coinvolto nel sinistro, solamente se anch'esso vittima nel sinistro - circostanza non ricorrente nel caso di specie -, non può testimoniare in favore degli altri danneggiati, essendo portatore di un interesse processuale proprio all'esito della lite (Cass. civ., sez. VI,
17 luglio 2019, n. 19121; Cass. civ. ord. 19121/2019; Cass. civ., sez. VI, ord. 23 maggio
2018, n. 12660; Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2015, n. 19258; Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2012, n. 16541; Cass. civ., sez. III, 21 luglio 2004, n. 13585).
Diversamente, il giudizio di inattendibilità delle deposizioni dei testi non può fondarsi sulla sola circostanza che essi erano legati da rapporto di lavoro dipendente con la società parte in causa (cfr. Cass. Civ. n. 16529/2004; cfr. anche Cass. civ. Sez. III, 6-8-2004, n.
15197: “L'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare a norma dell'art. 246 c.p.c.
è quello giuridico, personale, concreto, comportante la legittimazione a proporre l'azione pag. 27 ovvero ad intervenire in un giudizio;
ne consegue che la condizione di dipendente di una delle parti in causa non produce per ciò solo l'incapacità a testimoniare del soggetto, né egli è da considerare in ogni caso, per tale sua condizione, scarsamente attendibile”).
Nel corso del giudizio è stata, poi, disposta c.t.u. al fine di ricostruire la condotta dei conducenti dei veicoli e la dinamica del sinistro alla luce dell'intero materiale istruttorio raccolto.
Il c.t.u. perito industrial – nel proprio elaborato depositato il 28-2- Persona_8
2025 - ha innanzitutto esaminato tutti gli elementi disponibili, quali le dichiarazioni dei testi, gli atti del procedimento penale, il rapporto delle autorità intervenute e il fascicolo fotografico ad esso allegato, la posizione dei veicoli a seguito dell'impatto, lo stato dei luoghi, i danni riportati dai veicoli visibili dalle foto in atti, la presunta velocità dei veicoli
Sulla base del fascicolo fotografico allegato al rapporto delle autorità intervenute, ha evidenziato “relativamente alla zona d'urto, la stessa non è stata individuata dalle autorità, né tantomeno nelle immagini ritraente la scena dell'evento si evincono elementi indicatori per poterla individuare”.
Per quanto riguarda il luogo del sinistro, ha rilevato che “L'evento in oggetto si verificava nel territorio di AR, sulla Via TI (percorsa dal furgone IV
DA) all'altezza dell'intersezione con le strade laterali, Via delle Mura (dove proveniva il ciclomotore Piaggio Liberty 50) e Via Cappella Don Lucido. ... Via TI, è una strada urbana con andamento rettilineo, caratterizza da una carreggiata larga circa 6,60 metri a doppio senso di circolazione, delimitata su entrambi i lati da marciapiedi bassi. ... La carreggiata all'epoca dell'evento non presentava alcuna segnaletica orizzontale (come la striscia di mezzeria e quelle di demarcazione) né tantomeno quella verticale indicante l'area dell'intersezione. ... In merito al limite di velocità, in assenza di segnaletica, vige il limite in ambito urbano, ossia di 50 km/h”, mentre “Via delle Mura, strada percorsa dal ciclomotore Piaggio Liberty 50, è una strada laterale posta sulla sinistra (secondo la direttrice del furgone IV DA) ed è caratterizzata da una carreggiata a doppio senso di circolazione larga circa 5,40 metri, delimitata su entrambi i lati da fabbricati le cui pareti,
... ostruiscono la visuale verso le direttrici dei veicoli che transitano sulla strada principale
(Via TI). Pertanto, i conducenti che si immettono nell'area dell'intersezione e che hanno l'obbligo di dare precedenza ai veicoli che transitano nell'area dell'intersezione, devono prestare particolare attenzione, facendo percepire la loro presenza all'immissione,
pag. 28 ossia oltre le pareti dei fabbricati collocati ad angolo. Su Via delle Mura all'epoca dell'evento non era presente alcuna segnaletica orizzontale né tantomeno verticale, ...”.
L'ausiliario ha, poi, analizzato i danni dei veicoli coinvolti mediante l'esame delle foto in atti.
Per quanto riguarda il veicolo IV, “dalle foto in atti si evincono danni sul furgone alla parte laterale sinistra di tipo strisciante, caratterizzati da una lieve deformazione con abrasioni di colore scuro sulla porta anteriore, ascrivibili al contatto contro la manopola
(costituita da materiale gommosa) e la leva del ciclomotore (forma appuntita). Di fatto tali tracce trovano giusta conciliazione in termini altimetrici con la sagoma laterale più esposta del ciclomotore, ovvero la manopola e la leva ubicate a circa 95 – 100 cm dal suolo;
tali tracce, a quote sfalsate, hanno un andamento cinematico antero postero in modo decrescente. Nella parte inferiore della porta, in particolare sulla modanatura, si evince un esito di tipo strisciante mentre la modanatura arco passaruota sinistra risulta non in sede.
Ulteriori danni si evincono nella parte posteriore laterale sinistra, caratterizzati da abrasioni sulla modanatura della parete centrale, l'espulsione della modanatura di forma verticale
(quest'ultima persa nell'urto e visibile sulla scena dell'evento), nonché una deformazione nel punto di alloggio di quest'ultimo particolare (zona inferiore)”. Per quanto riguarda il ciclomotore Piaggio Liberty, “Dalle foto a seguire (integrate con indicazioni) si evincono danni al ciclomotore alla parte anteriore, caratterizzati da una rotazione oraria (secondo la posizione del conducente) della ruota e del gruppo forcella. In particolare, si evince lo stelo forcella destro rientrato e quello sinistro avanzato. La deformazione e la rotazione visibile sul gruppo forcella descrive una forza d'urto di tipo obliqua sul davanti, da sinistra verso destra, secondo la posizione del conducente. Il manubrio risulta totalmente ruotato a seguito della rottura della canna collocata nella zona inferiore del manubrio. La manopola sinistra risulta rotta e la leva freno sinistra non in sede. Anche il parafango anteriore con le carenature di rivestimento del manubrio e la strumentazione risultano distrutte, mentre nella parte anteriore laterale sinistra si evincono abrasioni di colore scuro sulla modanatura, la rottura del pedalino posteriore sinistro, del codone posteriore e dell'indicatore sinistro. Sul laterale destro invece si evincono lievi abrasioni di tipo radente sulle carenature di rivestimento”.
Sulla base della figurazione dei danni riscontrati, secondo il c.t.u. “è possibile riferire che il ciclomotore al momento dell'urto aveva la parte anteriore rivolta verso TI e di pag. 29 conseguenza, assumeva una direttrice di marcia verso TI. Di contro, non è ipotizzabile una configurazione all'urto del ciclomotore con la parte anteriore rivolta verso
AR, in quanto avremmo dovuto riscontrare dei danni maggiori su quest'ultimo alla parte anteriore laterale destra, mentre su quest'ultimo si evincono solo lievi abrasioni da scorrimento, le quali potrebbero essere anche pregresse al sinistro. Inoltre, quest'ultima ipotesi non trova un riscontro oggettivo con la rotazione oraria visibile sulla ruota e gruppo forcella del ciclomotore, ...”.
Il c.t.u. ha osservato che, pur non essendo possibile determinare con certezza la zona d'urto tra i veicoli, “... è possibile riferire con una ragionevole approssimazione che la zona d'urto doveva collocarsi nella corsia riservata al furgone IV DA, nella zona adiacente a
Via delle Mura (dove il ciclomotore proveniva)”. Secondo il c.t.u., “Il ciclomotore dopo il primo contatto nella parte anteriore sinistra, si è ribaltato sul lato sinistro e in questa fase, probabilmente in rotazione, è entrato nuovamente in contatto con la parte centrale, zona posteriore, del furgone e successivamente, è stato arretrato per circa 3 - 4 metri. Il furgone invece, ha avanzato per circa 15 metri”; “nell'immettersi nell'area dell'intersezione avrebbe dovuto collocarsi sul margine destro e se ciò non è stato fatto, è probabile, che era in fase di sorpasso ad un veicolo che lo precedeva. ...”.
L'ausiliario ha affermato che pur non essendo possibile conoscere l'esatta velocità dei veicoli, tenendo conto dello spazio percorso dai veicoli dopo l'urto e della circostanza che il conducente del furgone IV DA si era arrestato a seguito dell'urto, ha affermato che attraverso la cinematica era possibile risalire in modo approssimativo alla velocità dei veicoli che era attraverso la cinematica risalire in modo approssimativo alla velocità dei veicoli, pari a circa 50 km/h per il furgone IV DA ed a circa 18 km/h per il ciclomotore
Piaggio Liberty.
Nel concludere, il c.t.u. ha affermato che: “Sulla base di quanto analizzato, ricostruito ed esposto nella presente relazione è possibile riferire la seguente dinamica: In data
13/10/2009 ore 12:30 circa, con tempo sereno e visibilità buona, il sig. , Persona_1 conducente del ciclomotore Piaggio Liberty 50 targato X2TLRF, transitava sulla Via delle
Mure nel Comune di AR (NA). Quest'ultima strada secondaria, si interseca con
Via TI (strada principale) ed è delimitata su entrambi i margini dalle pareti dei fabbricati che ostruiscono la visuale sulla strada principale da cui provengono i veicoli, motivo per cui all'immissione i conducenti sono obbligati a prestare particolare attenzione pag. 30 fino a fermarsi e concedere la precedenza ai veicoli che transitano sulla Via TI. Giunto all'immissione, il sig. si immetteva nell'area dell'intersezione con Persona_1 direttrice verso destra, ossia verso TI, in modo inadeguato, fino ad invadere la corsia opposta e scontrarsi ad una velocità nell'ordine di 18 – 20 km/h con la parte anteriore laterale sinistra contro la parte anteriore laterale sinistra del furgone IV DA targato
CZ044TF condotto dal sig. (con passeggero), che proveniva dal senso Controparte_2 opposto ad una velocità nell'ordine di 50 km/h. A seguito dell'urto, il ciclomotore CP_6
si ribaltava al suolo sul laterale sinistro (unitamente al conducente) subendo un
[...] secondo urto contro la parte posteriore sinistra del furgone e si arretrava di circa 3 – 4 metri, mentre il furgone avanzava per circa 15 metri. Le cause che hanno portato il sig.
ad invadere la corsia opposta possono essere imputabili a diversi fattori, Persona_1 non tutti ipotizzabili, tra cui una fase di sorpasso ad un veicolo che lo precedeva (il passeggero del furgone riferiva della presenza di una AT AN) oppure ad un comportamento poco attento alla guida ascrivibile ad una condizione psicofisica alterata.
... Sulla base di tale posizione è possibile riferire con una ragionevole approssimazione, che l'urto tra i veicoli si verificava nella corsia riservata al furgone IV DA condotto dal sig. , nella zona adiacente a Via delle Mura. ... Sulla base della Controparte_2 ricostruzione eseguita, è possibile riferire che le cause dell'evento sono imputabili alla condotta di guida del sig. , nonché conducente del ciclomotore Piaggio Persona_1
Liberty 50, in quanto quest'ultimo all'immissione da Via delle Mura nell'affrontare la traiettoria curvilinea verso destra avrebbe dovuto collocarsi sul margine destra della corsia riservata, così come impone l'articolo 143 comma 1 del Codice della Strada. Inoltre, come già esposto, all'immissione, avrebbe dovuto prestare particolare attenzione fino a fermarsi e concedere la precedenza al furgone IV DA proveniente da destra, così come impone l'articolo 145 comma 2 del codice della Strada.”.
Per quanto riguarda il comportamento tenuto da , conducente del Controparte_2 furgone IV DA, al fine di valutare se lo stesso avesse potuto evitare l'impatto, ha formulato due ipotesi: “Nella prima ipotesi, in cui è stata considerata una partenza da fermo del ciclomotore condotto dal , si evince che l'evento si sarebbe potuto Per_1 evitare se il sig. , viaggiando a una velocità nei limiti consentiti (50 km/h), CP_2 avesse messo in atto una frenata al percepire del pericolo. Pertanto, in quest'ultima ipotesi, si ravvisa per il una violazione dell'articolo 141, commi 2 e 3, del CP_2
pag. 31 Codice della Strada in quanto quest'ultimo teneva una velocità superiore al limite consentito oppure era distratto. Nella seconda ipotesi, in cui si considera che il sig.
si immetteva nell'area dell'intersezione senza fermarsi, si evince che l'evento non Per_1 si sarebbe potuto evitare a una velocità di 50 km/h tenuta dal sig. , anche se CP_2 quest'ultimo avesse messo in atto una frenata, in quanto non avrebbe avuto tempo e spazio sufficienti per fermarsi prima della zona d'urto. In questa ipotesi, l'evento si sarebbe potuto evitare solo se il sig. avesse tenuto una velocità nell'ordine di CP_2
36 km/h ... Pertanto, sulla base di tali indicazioni, la velocità di 50 km/h tenuta dal negli istanti precedenti all'urto potrebbe risultare non prudenziale”. CP_2
8.3. Orbene, dal complessivo esame delle prove acquisite, il Tribunale non ritiene che sussistano i presupposti per poter configurare la seconda ipotesi formulata dal c.t.u..
È evidente che le dichiarazioni rese dai testi indicati dagli attori e quelle rese dal teste indicato dai convenuti in merito alla dinamica dell'evento, piuttosto generiche, sono tra loro contraddittorie in più punti e, in particolare, in ordine alla velocità che in quel frangente avevano il furgone e il motociclo, all'invasione di corsia da parte del furgone, alla manovra tenuta dal conducente del ciclomotore e alla presenza del veicolo AT AN sulla via TI nella corsia avente direzione TI.
Oltre alla circostanza che la descrizione della velocità dei veicoli costituisce una valutazione soggettiva che inevitabilmente è condizionata dalla percezione dei fatti a cui il testimone ha assistito in ragione della dinamica di questo, della posizione del testimone e della effettiva attenzione prestata all'evento nel momento in cui si era verificato o negli attimi immediatamente ad esso successivi, al fine di valutare l'attendibilità dei testi è necessario esaminare le precedenti dichiarazioni rese dai medesimi e valutare se le stesse trovino riscontro negli ulteriori elementi probatori, anche documentali, acquisiti.
Le dichiarazioni rese da e , invero, non trovano Tes_1 Parte_5 riscontro nelle altre prove in atti.
Innanzitutto, le affermazioni sulla eccessiva velocità dell'autocarro da questi riferite non trovano riscontro né nelle dichiarazioni rese da né nelle dichiarazioni rese in Persona_4 sede penale dal Maresciallo che riferiva di non aver riscontrato Testimone_4 nell'eseguire i rilievi tracce di frenata, né nelle risultanze delle consulenze in atti
(l'ingegnere ha stimato la velocità in circa 38 km/h del furgone DA, Persona_5
l'ingegnere “presumibilmente sui 50-60 km/h” e il c.t.u. in 50 km/h.). Per_3
pag. 32 Anche le affermazioni riguardanti la violazione dell'obbligo di mantenere la destra da parte dell'autocarro, oltre a non trovare riscontro nelle dichiarazioni rese da Testimone_6 non sono confortate da altri elementi e, in particolare, da quanto riferito dai consulenti
(cfr. dichiarazione testimoniale dell'ingegnere “sebbene non avesse Persona_3 potuto accertare sul posto e subito dopo il sinistro la posizione dei veicoli, dagli elementi raccolti era possibile affermare che l'autofurgone viaggiava in una posizione regolare sulla sua corsia e non aveva invaso la corsia opposta di marcia”; cfr. c.t.u. P.I. Persona_8
: “è possibile riferire con una ragionevole approssimazione, che l'urto tra i veicoli si
[...] verificava nella corsia riservata al furgone IV DA”).
Solamente il consulente della parte civile, , ha ipotizzato l'eccessiva velocità Tes_2 dell'autocarro e l'invasione di corsia da parte dello stesso, deducendole dall'assunta presenza di tracce di frenata, non rilevata in occasione dei rilievi eseguiti e smentita dal teste . Testimone_7
Gli stessi testi, inoltre, hanno escluso la presenza della AT AN che procedeva in direzione TI (ed invero il teste ha escluso la presenza sul posto Parte_5 di ogni altro veicolo, quindi anche di quello condotto da ), che invece appare Tes_1 verosimile, atteso che in assenza della stessa il conducente del ciclomotore avrebbe potuto logicamente svoltare regolarmente a destra senza necessità di allargarsi prima verso sinistra.
Le dichiarazioni che trovano maggiore riscontro in altre emergenze istruttorie, invece, appaiono quelle rese da che, tra l'altro, escludono l'arresto del ciclomotore Persona_4 all'intersezione con la strada principale.
Pertanto, può ritenersi accertato - perlomeno secondo il criterio del “più probabile che non”- che : si era posto alla guida del ciclomotore dopo aver assunto Persona_1 sostanze psicotrope e alcoliche, ben al di là del limite consentito;
all'incrocio, si era immesso dalla stradina laterale via delle Mura sulla strada principale via TI omettendo di dare la precedenza ai veicoli che percorrevano la strada principale;
nello svoltare a destra in direzione TI, aveva effettuato un'imprudente ed improvvida manovra di sorpasso dell'autovettura AT AN che procedeva nello stesso senso di marcia ed al fine di evitare l'impatto con la parte posteriore dello stesso, si allargava verso sinistra senza previamente verificare l'assenza di veicoli sopravvenienti dall'opposto senso di marcia,
pag. 33 finendo, quindi, per impattare lateralmente l'autocarro che procedeva in via TI in direzione AR, all'interno della propria corsia.
Tale ricostruzione della dinamica del sinistro, effettuata a seguito della analitica valutazione di tutte le prove acquisite, coincide in gran parte con quella cui è pervenuto il giudice penale e che, nei confronti degli eredi , e Parte_2 Parte_3
, è divenuta intangibile (cfr. sentenza penale: “Vi è per contro contezza Parte_4 dell'alterazione psicofisica del , della velocità non proprio moderata a cui Per_1 viaggiava, a fronte della maggiore prudenza richiesta in costanza di un incrocio con un'arteria principale in giorno ed orario di punta. Sussistono pertanto gli elementi per ritenere che il ha inteso evitare l'impatto con la AN – di cui non si è avveduto Per_1 soltanto perché la sua velocità o la sua lucidità non erano congrue alle circostanze spazio- temporali - ed ha invaso la corsia del che per converso ha tentato di scansare CP_2
l'impatto frontale ...”), non potendo il giudice civile, come sopra precisato, ritenere inesistenti fatti già ritenuti sussistenti dal giudice penale, ma solo valutare la stessa condotta sotto aspetti che non sono stati oggetto di contestazione o di valutazione.
9. Sulla scorta della dinamica del sinistro accertata, deve quindi ritenersi superata la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c..
Si ricorda, infatti, che “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma secondo, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (Cass. civ., 26004/2011).
Nel caso di specie, nella condotta del conducente del veicolo sono Controparte_6 certamente ravvisabili più infrazioni stradali.
L'art. 140 comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), prevede che gli utenti devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
L'art. 141 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), il quale al comma 1 prevede che “E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di pag. 34 disordine per la circolazione”, al comma 2 prescrive che “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” ed ancora al terzo comma prevede che “In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni ... nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.
L'art. 143 comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), prevede che i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima.
L'art. 145 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada),1 ai primi commi, dispone che “I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione. ....
L'art. 148, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), sancisce che “Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi: a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
... d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare”; al comma 12 dispone che “E' vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni”, ad eccezione che nei casi espressamente consentiti.
La S.C., invero, ha affermato che “Il conducente di un veicolo, nell'accingersi ad un sorpasso - che costituisce manovra pericolosa e complessa - non solo deve attivare la propria attenzione, ma altresì constatare che vi sia spazio libero sufficiente perché detta manovra possa avvenire senza alcun pericolo, dovendo soprassedere laddove, in relazione alle circostanze contingenti, non abbia la certezza della sussistenza di spazio sufficiente ad escludere ogni possibilità di collisione” (Cass. civ., sentenza n. 31009 del 30-11-2018).
L'art. 154 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) prevede, al primo comma, che “i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della pag. 35 circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”; al terzo comma prevede che “i conducenti devono, altresì: a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata;
b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza;
c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale”.
Gli artt. 186 e 187 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) vietano la guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche e la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.
La violazione da parte del conducente dell'autocarro delle norme di Controparte_2 cui agli art. 141 e 143, comma primo, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), come sopra specificato, non sono accertate, attesa l'assenza di elementi obiettivi o univoci circa l'esatta posizione dell'autocarro al momento dell'impatto e circa la velocità dello stesso e stante la prevalenza di elementi probatori che tendono ad escludere sia l'invasione di corsia che l'eccessiva velocità.
Il tribunale, quindi, reputa che non possa revocarsi in dubbio che la condotta di guida tenuta dal conducente del ciclomotore Piaggio Liberty, in evidente contrasto con quanto prescritto dai citati artt. 140, 141, 145, 154, 167 e 168 C.d.S., sia da ritenersi imprudente, imperita e negligente.
A fronte del comportamento del conducente del ciclomotore, violativo delle indicate disposizioni del codice della strada, non è emersa con certezza la prova del comportamento concorrente colposo del conducente del veicolo del convenuto - non risultando nemmeno soddisfatto il criterio del c.d. “più probabile che non” -, che veniva pag. 36 impattato dal ciclomotore che, con una manovra avventata e imprudente del suo conducente, si immetteva dalla strada laterale sulla strada già impegnata dall'autocarro.
Va ancora aggiunto che, a fronte delle infrazioni commesse dal conducente del veicolo
, sono risultate irrilevanti eziologicamente ai fini della determinazione Controparte_6 dell'evento, le condotte addebitate a – ovvero l'invasione della corsia di Controparte_2 marcia opposta a velocità sostenuta – che non sono state provate.
Deve, pertanto, ritenersi che il sinistro sia stato causato per esclusiva colpa del conducente del veicolo , dante causa degli attori. Controparte_6
Pertanto, la domanda deve essere respinta.
10. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, della natura della controversia, delle attività espletate, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (di valore indeterminabile, complessità bassa: fase studio, euro 1.701,00; fase introduttiva, euro
1.204,00; fase istruttoria: euro 1.806,00; fase decisoria, euro 2.905,00), da distrarre in favore del difensore anticipatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
L'importo complessivo dovuto al difensore del responsabile civile e di Controparte_2 deve essere aumentato del 30%, ai sensi dell'art. 4 comma 2 d.m. 55/2014, avendo il difensore assistito due diversi convenuti aventi diverse pretese (attesa la domanda di manleva proposta dalla sola responsabile civile).
Invero, “In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi. (cfr. Cass. civ.,
pag. 37 ordinanza n. 10367 del 17-4-2024; Cass. civ., ordinanza n. 24592 del 5-9-2025; Cass. civ., ordinanza n. 28396 del 27-10-2025).
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico degli attori.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Pt_1
, , e nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_2
in persona del legale rappresentante p.t., e CH Insurance PLC,
[...] Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta la domanda;
B) condanna , , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 solido, al pagamento delle spese processuali in favore di , Controparte_2 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 9.900,80 per
[...] compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Laura Giudice, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
C) condanna , , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 solido, al pagamento delle spese processuali in favore di CH Insurance PLC, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., se dovute;
D) pone le spese di c.t.u a carico di , , Parte_1 Parte_2 [...]
e , in solido. Parte_3 Parte_4
Torre Annunziata, 9 dicembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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