CA
Decreto 3 giugno 2025
Decreto 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, decreto 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno nella persona della Dott. Arturo Pizzella, Consigliere designato per la trattazione del presente procedimento, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 354/2025 V.G. Ruolo Generale, avente ad oggetto domanda di equa riparazione ex L. 24.3.2001 n. 89 e ss. mod.,
A
[...]
), in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 [...]
parte rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Goldoni e Nicolò Goldoni, Pt_2 elettivamente domiciliata in Finale Emilia (MO), al Vicolo G. B. Bricci, n. 2;
CONTRO il ( ),, in persona del Ministro p.t. Controparte_1 P.IVA_2
PREMESSO
- che ha proposto ricorso, iscritto a ruolo in data 04.04.2025, con il Parte_1 quale ha richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata della procedura fallimentare relativa alla società “ dichiarata con sent. nr. Parte_3
4/2011 del Tribunale di Vallo della Lucania e definita con provvedimento di chiusura depositato in data 30.09.2024;
RILEVATO
- che il ricorso è stato tempestivamente proposto, tenuto conto del termine semestrale di cui all'art. 4 della Legge n. 89 del 2001 e ss. mod.;
- che non sussistono, ex art. 6, co. 2bis della L. n. 89/2001 e ss. mod. i presupposti per l'applicabilità del disposto di cui all'art. 2, co. 1, della stessa Legge in tema di mancato esperimento di rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo;
- che il termine ragionevole di durata del processo va generalmente individuato, ex art. 2, co. 2bis della L. n. 89/2001 e ss. mod., in tre anni per il giudizio di primo grado, in due anni per il giudizio di secondo grado ed in un anno per il giudizio di legittimità, anche in considerazione della complessità del caso, dell'oggetto del procedimento, del comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione;
- che si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni;
- che il calcolo della durata del processo va effettuato, ex art. 2, co.
2-bis della L. n.
89/2001 e ss. mod., per ogni grado dalla data di deposito del ricorso introduttivo ovvero da quella di notificazione della citazione alla data di pubblicazione della sentenza che ha definito il giudizio;
-che, in caso di processo presupposto fallimentare, come nella specie, la S.C. ha così chiarito: “In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare va individuato nella domanda d'insinuazione al passivo, atteso è con essa
1 che si instaura il rapporto processuale, mentre ciò che non rileva, e non può essere computato a tal fine, è unicamente il periodo anteriore, dopo la dichiarazione di apertura del fallimento, a cui il creditore è estraneo ( Cass. n. 20732 del 2011; n.
13819 del 2016; n. 2207 del 2010). Questa conclusione va confermata, risultando l'unica coerente con il disposto di cui all'art. 94 legge fallim., secondo cui il ricorso contenente la domanda di ammissione di un credito al passivo “produce di effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento”. La soluzione appare inoltre in linea con le decisioni di questa Corte che, in tema di durata ragionevole delle procedure concorsuali, segnalano la necessità di considerare la procedura unitariamente, tenendo anche conto della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti (Cass. n. 23982 del 2017; Cass. n.
9254 del 2012; Cass. n. 8668 del 2012). Ne discende che, per i creditori, la procedura deve ritenersi iniziata dal momento del deposito della loro domanda di insinuazione al passivo, a mente dell'art. 2, comma 2 bis, legge n. 89 del 2001, che, ai fini del computo della durata, fissa come dies a quo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio.”
(Cass. n. 324/2024);
- che, tuttavia, nel caso di specie, non essendo rinvenibile in atti la data di deposito della domanda di insinuazione al passivo, il calcolo della durata del processo viene effettuato a partire dalla data di ammissione allo stato passivo (27.09.2012), così come peraltro richiesto dalla ricorrente nell'ambito del ricorso introduttivo del presente procedimento
(cfr. pag. 3);
-che, nel caso di specie, l'indennizzo risulta richiesto da una persona giuridica, sicché deve richiamarsi altresì l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale: “In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 2 della legge. 24 marzo 2001 n. 89, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è, – tenuto conto dell'orientamento in proposito maturato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo – conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia del diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa del disagio e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri, e ciò non diversamente da quanto avviene per il danno morale da lunghezza eccessiva del processo subito dagli individui persone fisiche;
sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno “in re ipsa” – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione-, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente” (Cass. n.
5560/2015, che richiama: Cass. 28-10- 2005 n. 21094; Cass. 30-8- 2005 n. 17500; Cass.
29-3-2006 n. 7145; Cass. 2-2-2007 n. 2246; Cass. 1-12-2011 n. 25730; Cass. 4-6-2013
n. 13986);
- che le Sezioni Unite hanno altresì chiarito che, pur sussistendo anche in capo ai soggetti collettivi il diritto all'equa riparazione, tuttavia il diritto alla trattazione delle
2 cause entro un termine ragionevole è riconosciuto dall'art. 6, p. 1, della Convenzione, specificamente richiamato dall'art. 2 legge n. 89/2001, solo con riferimento alle cause
"proprie" e, quindi, esclusivamente in favore delle "parti" della causa nel cui ambito si assume avvenuta la violazione, e non anche di soggetti che siano ad essa rimasti estranei, essendo irrilevante, ai fini della legittimazione, che questi ultimi possano aver patito indirettamente dei danni dal protrarsi del processo;
ciò al fine di escludere detto diritto in capo ai soci che non siano stati parti del giudizio al quale abbia partecipato soltanto la società di capitali o di persone (Cass. Sezioni Unite n. 19663/2014);
- che, pertanto, pur potendosi affermare in astratto la legittimazione della società ricorrente a chiedere l'indennizzo, va comunque identificata la persona fisica che rappresentava l'ente durante il processo presupposto, al fine di valutare la concreta esistenza del patema d'animo connesso alla eccessiva durata del giudizio in verifica;
- che, a tal riguardo, deve evidenziarsi dalla visura camerale storica prodotta in atti si evince che il sig. , attuale legale rappresentante della società, risulta Parte_2 ricoprire la carica di amministratore unico sin dal 17.03.2010, sicché non può revocarsi in dubbio che per tutto l'arco della durata del procedimento presupposto vi sia stata una sostanziale continuità nell'amministrazione della società e, quindi, nella sofferenza del relativo pregiudizio da ritardo;
-che, pertanto, il giudizio presupposto ha avuto una durata irragionevole, essendo intercorsi dal 27.09.2012 (data di ammissione al passivo) al 30.09.2024 (data di deposito del decreto di chiusura) complessivi anni 12 e giorni 3;
-che da tale ultimo computo deve essere tuttavia sottratto il periodo di tempo di mesi 3 e giorni 22, ossia dal ossia dal 08.03.2020 al 30.06.2020, per sospensione straordinaria - emergenza Coronavirus - ex. art.83, comma 10, DL. 18/2020 conv. in legge n.27/2020, come modificato da art.3 DL. 28/2020 cov. In legge n.70/2020, per un ricalcolo complessivo della durata pari ad anni 11, mesi 8 e giorni 11;
- che, pertanto, sottratto da tale ultimo computo il termine di sei anni di ragionevole durata come sopra richiamato, la durata irragionevole suscettibile di indennizzo è pari ad anni 5, mesi 8 e giorni 11;
-che, quanto ai criteri per la quantificazione del danno è doveroso utilizzare il criterio equitativo - ex art. 2bis L. n. 89/2001 e ss. mod. e 2056 c.c., a sua volta richiamante l'art. 1226 c.c. - tenendo anche conto delle indicazioni rivenienti dai parametri desumibili dai precedenti adottati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità: con l'ulteriore specificazione che rispetto a tali parametri il Giudice interno conserva un margine di valutazione e fermo restando che la relativa quantificazione deve mantenersi (oltre che nell'ambito fissato dal principio della domanda) in rapporti ragionevoli con le liquidazioni somministrate dalla
Corte Europea in casi simili (cfr., sul punto, Cass. S.U., 26.1.2004 n. 1340 e Cass.
30.9.2004 n. 19638);
- che la riparazione pecuniaria la quale, nella fattispecie, per il solo danno non patrimoniale, deve competere alla parte ricorrente a titolo indennitario va quindi determinata ex art. 2 bis della Legge n. 89 del 2001 e ss. mod. nella somma di € 400,00 per ciascun anno o frazione semestrale di anno eccedente il termine ragionevole di durata del processo;
3 - che nel caso di specie, l'importo così individuato risulta sicuramente congruo alla luce delle complessive circostanze del caso in esame, quali si evincono dalle allegazioni di parte e dalla documentazione allegata agli atti, e, tenuto anche conto della natura del giudizio, degli interessi coinvolti, del valore e della rilevanza della causa, delle condizioni personali delle parti, del comportamento del giudice e delle parti, nonché della natura degli interessi coinvolti, donde non si ritiene di applicare le maggiorazioni normativamente previste, peraltro facoltative e che nel caso di specie non si ritengono concedibili, tenuto conto che la stessa parte ricorrente non ha provveduto in alcun modo ad allegare circostanze di fatto o diritto, diverse da quelle di cui all'art. 2 bis, utili a fondare la decisione di incremento, atteso che non è la mera durata dal terzo anno in poi che può consentire l'applicazione delle maggiorazioni, ma l'allegazione di eventi specifici e diversi (anche dai parametri rilevanti per la forbice tra €400 ed €800) che sola giustifica l'esercizio del potere discrezionale;
- che, a riguardo, merita altresì di essere richiamato l'orientamento espresso dalla S.C. con sentenza n. 1103/2025 pubblicata il 16.01.2025, in base al quale: “In riferimento alla particolare ipotesi della durata irragionevole di una procedura concorsuale per un creditore ammesso al passivo, qui in esame, questa Corte ha indicato, in più pronunce, che, per individuare il «valore della causa» ex art. 2 bis, comma 3, della legge n.
89/2001, deve farsi ricorso al criterio fissato dagli artt. 10 e ss. cod. proc. civ. e quindi all'importo richiesto con la domanda proposta nel processo, così come, per le opposizioni in ipotesi di esecuzione individuale, deve considerarsi il valore del credito per cui si procede, come indicato dall'art. 17 cod. proc. civ. (sull'applicazione dell'art. 17 cod. proc. civ., Cass. Sez. 2, n. 24362 del 04/10/2018). In particolare, nel caso del giudizio di verificazione dello stato passivo, occorre aver riguardo al credito azionato dal ricorrente (art. 93, comma 3, n. 2, legge fall.) ovvero, se inferiore, alla somma per la quale il creditore, all'esito del giudizio stesso, risulti essere stato ammesso (artt. 96
e 99 legge fall.), a nulla, a tal fine, rilevando la somma per la quale il creditore ammesso risulti, poi, iscritto al riparto (artt. 110 ss. legge fall.) (così Cass. Sez. 2, n.
10176 del 2018). Sul punto, in numerose pronunce è stata esclusa la rilevanza dell'ammontare della somma percepita in base al piano di riparto divenuto esecutivo, perché dipendente da molteplici variabili, indipendenti sia dalla natura e dall'entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva del creditore e, perciò, non coincidente con il valore della domanda come richiesto dalla norma speciale (ex multis, Cass. 24 febbraio 2023 n. 5757; Cass. 30 novembre 2022 n. 35319; Cass. 27 ottobre 2022 n.
31800; Cass. 29 aprile 2019 n. 11372). In difformità di questo orientamento, in altre pronunce di questa stessa Seconda sezione è stato invece dato rilievo ai pagamenti effettuati in attuazione dei piani di riparto intervenuti nel corso della procedura, dovendosi evitare che l'indennizzo sia superiore al danno, sicché, quando l'importo residuo del credito vantato e ammesso si sia consistentemente ridotto entro i termini di durata ragionevole della procedura, l'indennizzo da superamento della soglia ragionevole è stato parametrato all'effettiva entità della pretesa creditoria rimasta insoddisfatta (Cass. Sez. 2, n. 4746 del 2024; Cass. 18 maggio 2022 n. 15966; Cass. 15 marzo 2022 n. 8402; Cass. 4 ottobre 2021 n. 26858, quest'ultima massimata). È evidente che le incertezze di interpretazione sono conseguenza del succedersi, nella procedura di esecuzione concorsuale, della fase accertativa, l'insinuazione al passivo
4 della liquidazione, con la fase propriamente esecutiva, in cui il riparto può avvenire per successivi step, secondo il susseguirsi di progetti parziali e può essere anche non integralmente satisfattivo. La stessa sovrapposizione tra accertamento ed esecuzione del diritto azionato ricorre nell'ipotesi dell'esecuzione individuale: nell'interpretazione del terzo comma dell'art. 2 bis in riferimento a tale ipotesi, questa Corte, in particolare, ha individuato il valore della causa rilevante in applicazione della norma procedurale dell'art. 17 cod. proc. civ., cioè il valore del credito per cui si procede (e, precisamente, il valore del credito di cui al pignoramento), senza poter considerare «l'importo che il creditore concretamente finisce con il ricavare dall'esecuzione»: il danno da durata non ragionevole del processo di esecuzione deve, infatti, essere valutato in riferimento ad un giudizio considerato «nel suo complesso unitario, e non nei singoli atti nei quali si articola» (Sez. 2, Ordinanza n. 24362 del 04/10/2018). Torna, dunque, la considerazione che il danno da irragionevole durata, consistendo nel patema conseguente all'instaurazione della lite, non può che coincidere con il valore economico in bilico alla instaurazione e per tutta la pendenza della lite, fino all'accertamento del giudice, che segna il limite della sovracompensazione da scongiurare. Per queste ragioni, il secondo indirizzo di questa Sezione qui esposto non può essere condiviso perché nell'insinuazione al passivo del fallimento la
«pendenza giudiziaria» si determina con l'istanza di ammissione del creditore che, da tale momento, diventa parte della procedura, fino a che, con il provvedimento di ammissione, il suo credito non risulta accertato (Cass. Sez. 6 - 2, n. 13819 del
06/07/2016, con indicazione dei precedenti;
Sez. 2, n. 324 del 05/01/2024): è, pertanto, in riferimento ai valori di questi due momenti, la presentazione dell'istanza e il provvedimento di ammissione, che devono essere individuati i limiti di valore dell'indennizzo liquidabile di cui al terzo comma dell'art. 2 bis. La parziale e successiva soddisfazione del credito, seppure avvenuta nel tempo in cui ancora la lite aveva una durata ragionevole, può, invece, riverberare i suoi effetti sull'individuazione della misura del parametro annuo di liquidazione del danno, ma non può costituire il limite dell'ammontare totale della liquidazione. Diversamente non può ritenersi neppure considerando la possibilità di esperimento, da parte del lavoratore creditore del fallito, dell'azione nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall per il conseguimento delle prestazioni previdenziali, di cui alla legge n. 297 CP_2 del 1982 ed al d.lgs. n. 80 del 1992: questa Corte ha, infatti, già escluso che l'azione del lavoratore nei confronti dell Garanzia in caso di fallimento del datore CP_3 di lavoro possa rilevare nella sede della valutazione del danno da irragionevole durata del procedimento concorsuale, non soltanto in sede di quantificazione della misura dell'indennizzo complessivo (e, perciò, a prescindere dalla portata del ritardo) ma, addirittura, costituendo condizione per la sua insorgenza;
negligenze, indifferenza e ritardo nel far ricorso a strumenti che possano consentire la realizzazione alternativa dell'interesse alla base della azione-originante il processo irragionevolmente durato sono, invero, dati certamente rilevanti, ma soltanto per giustificare una eventuale decurtazione del minimo annuo (fermo restando che l'onere di provare detta inerzia compete all'Amministrazione, al fine di argomentare da essa la minore penosità dell'attesa per la definizione del processo) (così Cass. Sez. 1 n. 26421 del 16/12/2009;
5 Cass. Sez. 2, n. 12584 del 18/05/2017; Cass. Sez. 2, n. 28268 del 06/11/2018, e, in ultimo, Sez. 6 - 2, n. 15502 del 2020 e n. 28372 del 2020, non massimate)”;
- che non ricorrono gli estremi per le diminuzioni di cui all'art. 2 bis, co. 1 bis della
L. 89/2001 e ss. mod., rispettivamente in ordine al numero delle parti atteso che la
S.C. di Cassazione, con Ordinanza n. 25181 del 17.09.2021 ha chiarito che :“… la presenza di più di dieci o addirittura cinquanta parti, mentre nel processo di cognizione costituisce evenienza infrequente, se non rara, nelle procedure concorsuali, invece, la compresenza di una pluralità di creditori, costituisce l'ipotesi fisiologica e ordinaria, con la conseguenza che l'applicazione ad esse di tale disposizione produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale (e perciò irragionevole) penalizzazione del cittadino ammesso al passivo di una procedura concorsuale rispetto a quello che partecipi ad un ordinario processo di cognizione.” ed alla ipotesi di integrale rigetto delle richieste della parte nel procedimento presupposto;
- che, sulla base del conteggio del ritardo che precede, l'indennizzo dovuto alla società ricorrente va quindi determinato in €2.400,00 (400 x 6 = 2400), evidenziandosi anche:
--- che tale liquidazione è rispettosa del limite stabilito dall'art. 2 bis, co. 3, della L.
89/2001 e ss. mod, in relazione al valore della causa o, se inferiore, al diritto accertato dal giudice, tenuto conto che nel caso di specie l'odierna società è stata ammessa al passivo per un credito pari ad € 9.071,68;
----- che, ai sensi dell'art. 2 bis, primo comma, della legge n. 89 del 2001, l'equa riparazione spetta, oltre che per ciascun anno di ritardo, soltanto per le frazioni di anno (eccedenti la ragionevole durata) superiori a sei mesi;
---- che risultano richiesti interessi in maniera idonea (cfr. Cass., Sez. 6 - 2,
Sentenza n. 15732 del 28/07/2016);
---- che alla parte ricorrente non spetta alcuna rivalutazione sulla somma determinata a titolo di equo indennizzo, proprio in considerazione del carattere indennitario dell'obbligazione (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 8712 del 13/4/2006, nonché Cass. civ., sez. I, sentenza n. 18150 del 5/9/2011);
---- che nulla è dovuto alla parte ricorrente a titolo di danno patrimoniale, non essendo stato, fra l'altro, provato alcun pregiudizio per tale voce [cfr. sul punto Cass. civ., sez. I,
n. 5213 del 7/3/2007, la quale ha affermato che il danno patrimoniale indennizzabile come conseguenza della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, è soltanto quello che costituisce “conseguenza immediata e diretta” del fatto causativo (art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2, comma 3, legge cit. attraverso il rinvio all'art. 2056 stesso codice), in quanto sia collegabile al superamento del termine ragionevole e trovi appunto causa nel non ragionevole ritardo della definizione del processo presupposto. Cfr., in senso analogo, Cass. civ., sez. I, sentenza n. 16837 del 19/7/2010], laddove nel caso in esame difetta almeno la prova del nesso causale richiesto fra eventuali danni patrimoniali e ritardo;
- che, in ordine alle spese del presente procedimento, il va Controparte_1 condannato al pagamento delle stesse (anche in ragione dell'accoglimento, nei limiti di cui in dispositivo, del ricorso) nella misura, ritenuta congrua alla luce dei parametri ex
D.M. 55/2014, specificata in dispositivo, riconoscendosi altresì alla parte ricorrente le spese per esborsi documentate e collegate con la presente procedura;
6 - che, in particolare, per quanto attiene gli onorari, vanno liquidati in base ai parametri introdotti con il D.M. 55/2014, precisamente nei limiti di cui alla tabella 8 (per i procedimenti monitori) allegata al D.M. 10 marzo 2014 n° 55, il tutto in quanto, benché si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di “atipicità” rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rileva, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale – decreto – del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine
“audiatur et altera pars”, che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento
“ex lege” NT e l'ordinario procedimento d'ingiunzione (i principi in questione risultano espressi di recente anche da Cass. 16512/2020)
- che al riguardo va applicata la disciplina attualmente vigente in virtù della riforma introdotta con D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, giacché le disposizioni di tale ultimo regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (che, peraltro, coincide con il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U. dell'8 ottobre 2022);
-che, in ordine alle pretese maggiorazioni cui all'art. 4, co. 1 bis, DM n. 55/2014, deve richiamarsi l'orientamento della S.C. in base al quale “Una interpretazione plausibile rinviene il baricentro di questa disposizione nelle possibilità di ricerca testuale e di navigazione all'interno degli atti, offerte dall'adozione di determinate tecniche informatiche (a ciò funzionali). Tali possibilità costituiscono le salienti agevolazioni
(della consultazione) che ha di mira l'art. 4 co. 1 bis d.m. 55/2014. Ne segue che la maggiorazione ha senso, fondamentalmente, se si tratta di consultare atti e documenti scritti aventi (inevitabilmente) notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente. In tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano un'agevolazione effettiva che giustifica l'incentivo della maggiorazione del compenso rispetto a quello collegato alla redazione e alla comunicazione di atti che ormai hanno luogo normalmente con tecniche digitali. Viceversa, nessuna agevolazione davvero incisiva e tale da giustificare la maggiorazione si verifica ove si tratti di atti e documenti di esigue dimensioni e di numero contenuto. Al contrario, solo un'esaltazione esasperata dei pur benvenuti sviluppi della digitalizzazione offusca la considerazione che, in tali situazioni, persino più efficiente delle tecniche di ricerca digitali possono rivelarsi il colpo d'occhio e l'agile maneggio della carta del lettore esperto, che rinvengono limiti solo nell'orlo dei fogli e non già in una (possibilmente maldestra) interrogazione per parola chiave. Tale è la situazione che si presenta nei processi di equa riparazione, che si caratterizzano di regola per l'esiguità della documentazione. Talché in processi di questo tipo la regola è piuttosto quella che l'art. 4 co. 1 bis d.m. 55/2014 ha pensato come eccezione: l'esclusione della maggiorazione.” (Cass. 22762/2023 del 27.07.2023; Cass. 25669/2023 del 4.09.2023), sicché tenuto conto del numero esiguo degli atti allegati al presente procedimento
(appena sette) e che in ogni caso il ricorso, comprensivo degli allegati, benché pregevolmente redatto, stante la presenza di link che consentono di collegarsi immediatamente ai documenti allegati nel fascicolo telematico, non possiede in ogni caso i requisiti per realizzare la finalità perseguita dalla norma, poiché dovrebbe agevolare il lettore non solo nell'esame del ricorso, ma altresì nella consultazione degli
7 atti allegati, mediante la cd. navigabilità e, tuttavia, nel caso di specie non è possibile, ad esempio, effettuare la ricerca testuale all'interno degli allegati, le stesse non si ritengono concedibili;
preso atto, infine, della richiesta di attribuzione ex art. 93 c.p.c. da parte del difensore
Avv. Mario Goldoni;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella persona del Consigliere Dott.
Arturo Pizzella, così provvede: accoglie il ricorso nei limiti più sopra specificati e, per l'effetto, ingiunge al
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, il pagamento senza dilazione in Controparte_1 favore di della somma di € 2.400,00, oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
rigetta ogni ulteriore domanda formulata nell'interesse della parte ricorrente;
ingiunge al , in persona del Ministro pro tempore, il pagamento Controparte_1 in favore della parte ricorrente delle spese del presente procedimento che liquida in € 123,34 per esborsi ed in € 473,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, nonché Cassa Prev. ed
IVA sull'imponibile, nella misura di legge, con attribuzione al procuratore Avv. Mario
Goldoni per dichiarato anticipo;
manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito, con riferimento, in particolare, alla comunicazione del presente decreto alle parti e agli altri soggetti indicati nell'art. 5 della Legge n. 89/2001 e ss. mod.
Salerno, 27 maggio 2025
Il CONSIGLIERE
Dott. Arturo Pizzella
8