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Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/05/2024, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
R.g. 652 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, composta dai signori magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere relatore dott.ssa Elvira Palma Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. TERESA ANNA MARIA SAVINO
appellante
CONTRO
CP_1
assistito e difeso dall'avv. ANDREA PATARNIELLO
appellato
NONCHE' CONTRO
Controparte_2
appellata contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso del 22 ottobre 2018 riassumeva dinanzi al Tribunale di Bari, Parte_1 sezione lavoro, il giudizio di opposizione all'esecuzione già introdotto il 19.12.2017 dinanzi al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bari limitatamente alle cartelle di pagamento relative a CP_ crediti di natura contributiva avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi notificato il
29 novembre 2017 con il quale erano state assoggettate a pignoramento presso il Org_1 somme di danaro a concorrenza dell'importo di E 281.732,07 oltre interessi di mora e oneri di riscossione .
Il riferiva che: Pt_1
1 a.in data 29.11.2017 l' notificava atto di pignoramento con cui, CP_2 Controparte_3 dopo averlo invitato a versare l'importo dovuto entro 60 giorni dalla notifica, lo informava che detto pignoramento, ai sensi dell'art. 72 bis del dpr 602/73, avveniva in forza di due avvisi di intimazione di pagamento n. 01420179010281030 del 12.9.2017 e n.01420179016747560 del 31.10.2017;
b.dal controllo delle cartelle elencate nell'atto di pignoramento emergeva che
CP_ b.
1.alcune cartelle erano relative non ad obbligazioni proprie ma a somme dovute all' dal padre defunto, , a titolo di contributi ivs/ssn per gli anni dal 1983 al 1991, e che pertanto le Persona_1 erano state imputate in quanto erede: in particolare, la cartella n.01420010120327121 501 notificata il 23.7.2001 (per un importo di E 237.530,58) e la cartella n.01420010166741704 501 notificata il
28.7.2001 (per un importo di E 7.253,39);
b.
2.altre erano relative a crediti dovuti dal padre , già oggetto di rateazione, per i Persona_1 quali erano in corso dei pagamenti da parte degli altri eredi di;
Persona_1
b.
3. altre cartelle/avvisi di addebito attenevano a contributi IVS asseritamente dovuti da egli stesso CP_ all' per gli anni dal 2004 al 2011 che tuttavia non erano esigibili perché prescritti: in particolare, le cartelle n. 0142007000038864800 del 14.2.2007, n.01420080065211550000 del
21.1.2009, n. 01420090018622169000 del 7.1.2010, n. 01420100041027872000 del 18.6.2010, n.
014201001156972000 del 29.10.2010, n.01420100124634266000 del 29.12.2010, n.
01420110010784558000 del 14.3.2011, n. 31420112001132036000 del 6.1.2012, n.
31420120003254764000 del 13.8.2012 e n. 31420120004372279000 del 9.10.2012.
Tanto premesso, eccepiva la nullità e/o improcedibilità del pignoramento ai sensi dell'art. 50 del
Dpr 602/73 in quanto 'non risulta esser stato notificato l'avviso contenente l'intimazione ad adempiere entro 5 giorni al pagamento delle somme risultanti dal ruolo, essendo trascorso più di un anno dalla notifica delle cartelle di pagamento'; precisava che ' i due avvisi di intimazione riportati nell'impugnato atto di pignoramento..non risultano esser stati regolarmente notificati al ricorrente con conseguente nullità derivata dell'atto espropriativo'; citava, a tal fine, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è nulla la notifica delle cartelle di pagamento se effettuata a mezzo pec (Cass n. 7173 de 2008).
L'opponente assumeva altresì l'inesistenza del diritto dell'Agente della Riscossione ad agire in executivis attesa la intervenuta prescrizione quinquennale maturata successivamente alla notifica dei crediti iscritti a ruolo.
CP_ Si costituivano l e l' contestando l'avverso assunto Controparte_4 difensivo ed instando per il rigetto dell'opposizione.
2. Con sentenza in data 3.11.2020 il Tribunale del lavoro di Bari rigettava l'opposizione, confermava gli atti impugnati e condannava il ricorrente a CP_ rifondere le spese processuali all' e all' . Controparte_2
2.1.Riteneva, in sintesi, il primo giudice:
2 -che gravava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo
(cfr Cass.n. 23600/2009 e n. 5763/2002);
- che era infondata l'eccezione di mancato invio dell'intimazione di pagamento ex art 50, comma 2, dpr 602/73, in quanto <per tabulas, prima Contr di dare avvio all'esecuzione, l' ha provveduto alla notifica dell'intimazione di pagamento n.
01420179010281030 in data 12 settembre 2017 e dell'intimazione di pagamento n.
014201790116747560 in data 31 ottobre 2017>>;
- che era infondata l'eccezione di prescrizione, avuto riguardo ai crediti inscritti in tutte le cartelle sottese al pignoramento, osservando, in particolare:
a) quanto alle cartelle esattoriali n. 01420010120327121 501 e n. 01420010166741704 501
- che trattavasi di cartelle emesse nei confronti di , deceduto in data 27 agosto 2012 Persona_1
e padre dell'istante, che aveva agito in proprio e non in qualità di erede, sì da risultare privo di legittimazione passiva in relazione ai titoli emessi nei confronti del dante causa;
- che, anche a prescindere da tale considerazione, l'opposizione doveva essere rigettata;
- che, invero, le suddette cartelle erano state correttamente notificate, rispettivamente, in data 23 luglio 2001 e 25 maggio 2001, sicchè l'istante avrebbe dovuto far valere le eccezioni inerenti alla pretesa contributiva nel giudizio di opposizione ex art 24 del D.lgs n. 46/1999, da proporsi nel termine perentorio di 40 giorni dalla notificazione delle cartelle stesse, decorso il quale il credito CP_ iscritto a ruolo dall' non era più suscettibile di contestazione;
- che a tanto doveva aggiungersi che, con riferimento ad entrambe le cartelle oggetto di causa,
, appunto il dante causa del ricorrente, unitamente ad altri quindici istanti aveva Persona_1 iscritto a ruolo in data 3.8.2001 il giudizio recante n. r. g. 9703/2001 per contestare la sussistenza dei crediti;
che il giudizio era stato definito nel 2011 con sentenza n. 1692 d'improcedibilità, avverso la quale il de cuius aveva interposto appello, il cui giudizio, iscritto al n.r.g. 387/2012, era stato successivamente interrotto per decesso dell'appellante all'udienza del 1 luglio 2013;
-che il giudice di prime cure aveva sospeso le cartelle esattoriali con il decreto di fissazione d'udienza, sicchè l'azione esecutiva non avrebbe potuto avere inizio prima della definizione di quel grado di giudizio, avvenuta appunto poi con sentenza n 1692/2011;
-che, infine, agli atti risultava che aveva inoltrato la comunicazione preventiva di CP_6 iscrizione ipotecaria 01476201288000113000 già in data 21.3.2012 con racc a/r 67187689644-0 al de cuius, il quale aveva proposto istanza di rateazione il 2.5.2012, poi rigettata per mancanza della documentazione necessaria (cfr nota dell'agenzia delle entrate e riscossione del 13.11.2018 che richiama le precedenti attività esperite);
- che, pertanto, l'eccezione di prescrizione in relazione alle dette due cartelle era palesemente infondata
3 b) quanto alle altre 7 cartelle esattoriali e 3 avvisi di addebito riferibili direttamente a Pt_1
,
[...]
Contr
- che dalla documentazione prodotta da si evinceva che erano stati tutti ritualmente notificati,
e mentre le cartelle n. 0142007000038864800 del 14.2.2007 e n.01420080065211550000 del
21.1.2009 erano state integralmente riscosse, in relazione alle cartelle/avvisi n.
01420090018622169000 del 7.1.2010, n. 01420100041027872000 del 18.6.2010, n.
014201001156972000 del 29.10.2010, n.01420100124634266000 del 29.12.2010, n.
01420110010784558000 del 14.3.2011, n. 31420112001132036000 del 6.1.2012, n.
31420120003254764000 del 13.8.2012 e n. 31420120004372279000 del 9.10.2012 si evinceva anche < il termine prescrizionale è stato chiaramente interrotto>>;
- che, invero, è incontestabile la sussistenza di domanda di dilazione (cfr produzione documentale in atti) nelle quali può desumersi un riconoscimento del debito contributivo da parte dell'istante, risultando detta istanza <>;
- che, nel merito l'opposizione era infondata, in quanto l'opponente nulla aveva contestato in ordine all'addebito, così come nulla aveva detto in merito ai fatti estintivi dell'obbligazione, sicchè, a fronte dell'assenza di contestazione circa i fatti allegati, gli importi indicati dall'ente creditore dovevano ritenersi accreditati al giudizio.
2.2. Alla luce di tutte le considerazioni svolte il giudice riteneva legittimi l'atto di pignoramento e tutti gli atti impugnati.
Condannava l'opponente a pagare le spese di lite.
3. Con ricorso del 30 aprile 2021 ha interposto appello avverso la sentenza di Parte_1 primo grado.
L' ha resistito al gravame con apposita memoria, mentre l' CP_1 Controparte_4
è rimasto contumace.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza dell'8 aprile 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello dev'essere rigettato, per le ragioni che di seguito si espongono.
CP_ 4. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall' ravvisando la Corte l'idoneità del gravame a sodisfare i requisiti di cui agli artt 342 e 434 c.p.c., potendosi comunque desumere dal suo complessivo tenore le questioni e i punti della sentenza impugnata oggetto di contestazione nonché le relative doglianze.
5. Nel merito l'appello dev'essere rigettato, per le ragioni che di seguito si espongono.
L'appellante censura la statuizione gravata
4 a.poiché fondata “sulla base di una presunta documentazione che, di fatto, non esiste agli atti del processo”, assumendo perciò che l'impianto motivazionale non è aderente ai fatti di causa e alla documentazione “realmente prodotta” e costituisce la conseguenza dell'errata considerazione e valutazione di documentazione non presente in atti.
Sottolinea, ad esempio, che “è agli atti di causa che l' si era già attivata per Controparte_7 recuperare l'intero debito contributivo del defunto sig anche nei confronti del sig. Persona_1
, fratello dell'odierno appellante” (pag 6 dell'appello) con la conseguenza che il Parte_2 giudice, peraltro investito anche del giudizio di opposizione incardinato da non Parte_2 poteva non avvedersi dell'errore dell' che aveva agito nei suoi Controparte_4 confronti per l'intero e non pro quota come invece avrebbe dovuto;
Evidenzia che il giudice ha erroneamente ritenuto provata la notificazione delle intimazioni di pagamento ex artt 50 comma 2 dpr 602/73 riportate nell'atto di pignoramento nonostante “il concessionario ha prodotto unicamente il file pdf delle intimazioni di pagamento e delle ricevute di accettazione depositate in copie semplici..”(pag 14 dell'appello).
b. poiché il giudice ha omesso di considerare che l'agenzia ha illegittimamente azionato presunte poste debitorie nella consapevolezza che alcune erano estinte perché riscosse, altre erano oggetto di rateazione ed altre, riferibili al de cuius, erano prescritte in quanto non notificate né al de cuius e né
a sé, oltre che già rivendicate nei confronti di , suo fratello;
Parte_2
CP_ c.per avere ritenuto provata la propria qualità di erede del padre nonostante l' e l' non CP_2 avessero prodotto in giudizio la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di siffatto requisito costitutivo della pretesa creditoria azionata nei suoi confronti d.per aver ritenuto provata “la riconducibilità della pretesa creditoria al de cuius” e la notifica delle CP_ cartelle 01420010120327121 501 e n. 01420010166741704 501, nonostante né l' né l'
[...]
avessero fornito la relativa prova;
CP_2
In definitiva per avere respinto l'eccezione di prescrizione del credito contributivo nonostante mancasse la prova del perfezionamento della notificazione delle cartelle esattoriali nei confronti del de cuius come anche di quelle emesse nei suoi confronti, ed il primo atto interruttivo fosse intervenuto soltanto nel 2017 con la notificazione dell'atto di pignoramento.
6.I detti motivi, la cui reciproca connessione ne legittima la delibazione congiunta, sono infondati.
6.1. L'obiezione su cui si fonda l'intero gravame secondo cui il primo giudice avrebbe delibato sulla base di “documentazione che di fatto non esiste agli atti del processo” è priva di pregio perché sconfessata dalle asserzioni contenute dallo stesso appellante nell'atto di gravame (con cui, di contro, si dà atto delle notifiche, ad esempio, delle intimazioni di pagamento ex artt 50 comma 2 dpr
602/73 riportate nell'atto di pignoramento, o, ancora, delle azioni intraprese dall' CP_7
per recuperare il debito contributivo del padre defunto dal fratello
[...] Parte_2 dimostrando di essere ben consapevole della documentazione al fine esistente e necessaria), oltre CP_ che dagli atti versati sin dal giudizio di primo grado dall' e dall' . Controparte_2
5 L'appellante lamenta la erroneità di una decisione a suo dire emessa senza che vi fosse documentazione richiamata dal giudice a relativo supporto ma poi contraddice se stessa perchè ne censura la valutazione compiuta, così riconoscendone la sussistenza.
Peraltro, ove volesse ritenersi che la doglianza attenga alla erronea valutazione della documentazione versata in atti, e, pur al cospetto della contumacia in questo grado dell'
[...]
(con conseguente assenza del relativo fascicolo di parte prodotto in prime cure), è CP_2 decisivo osservare che , in quanto appellante, ha sempre la veste di attore e con Parte_1 essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, compreso quello attinente l'errato vaglio documentale.
In tal senso Cass. n 40606 del 17.12.2021: “Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non ha ad oggetto un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ('novum judicium'), ma assume le caratteristiche di una 'revisio prioris instantia', cosicchè l'appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio instaurato e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado, e ove si dolga della erronea valutazione da parte del primo giudice di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame”
Significativo il seguente passaggio motivazionale:
“..Al riguardo è assorbente il rilievo che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità
(Cass., sez. un., 23/12/2005, n. 28498; Cass., sez. un., 8/02/2013, n. 3033; Cass. 22/01/2013, n.
1462; Cass. 9/06/2016, n. 11797), l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che l'appello, non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare "da uno all'altro esame della causa", ma una "revisio" fondata sulla denunzia di specifici
"vizi" di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata, con la conseguenza che è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. cod. proc. civ., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello, per cui egli subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte (nella specie esaminata dalle
S.U. con la prima sentenza sopra richiamata e come in quella in scrutinio in questa sede, rimasta contumace), quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare;
con la pronuncia delle Sezioni Unite più recente richiamata è stato pure precisato, in particolare, che, «tenuto conto dell'odierna, sopra delineata, configurazione del giudizio di appello, i criteri di riparto probatorio desumibili dalle norme generali di cui all'art. 2697 c.c. vanno sì applicati, ma non nella tradizionale ottica sostanziale, bensì sotto il profilo processuale, in virtù del quale è
l'appellante, in quanto attore nell'invocata revisio, a dover dimostrare il fondamento della propria domanda, deducente l'ingiustizia o invalidità della decisione assunta dal primo giudice„ onde superare la presunzione di legittimità che l'assiste»;
6 le stesse Sezioni Unite hanno, poi, osservato che, per quanto riguarda specificamente le prove documentali, «materializzate nelle produzioni di parte, nei casi in cui il giudice di appello, per l'inerzia della parte interessata e tenuta alla relativa allegazione, non sia stato in grado di riesaminarle, le stesse, ancorché non materialmente più presenti in atti (per la contumacia dell'appellato o l'insindacabile scelta del medesimo di non più produrle), continuano tuttavia a spiegare la loro efficacia, nel senso loro attribuito nella sentenza emessa dal primo giudice, la cui presunzione di legittimità non risulta superata per fatto ascrivibile all'appellante. Questi, rimasto inerte, pur disponendo di un adeguato mezzo processuale (la richiesta di cui all'art. 76 disp. att.) per prevenire la sopra esposta situazione di carenza documentale, deve considerarsi soccombente, in virtù del principio, desumibile 2697 c.c., secondo cui actore non probante, reus absolvitur» (v. anche Cass. n. 11797 del 2016 Cass. 26292 del 2013 già cit.)”.
Più di recente, Cass n 10202 del 17.4.2023 e Cass. 7923/2024 secondo cui in virtù del principio di
"non dispersione (o di acquisizione) della prova", l'efficacia probatoria dei documenti prodotti e il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione.
Ne consegue che la sentenza resta ferma e intangibile nella parte in cui - per rigettare la domanda del che invocava la omessa o erronea notifica degli atti di intimazione sottesi al Pt_1 pignoramento come anche la omessa notifica delle cartelle e avvisi sottostanti emessi direttamente nei suoi confronti e l'insussistenza degli atti interruttivi della prescrizione (cfr istanze di rateazione)
- ha richiamato e valorizzato la documentazione versata in atti da entrambe le controparti,
[...] CP_
e (quest'ultimo, peraltro, è comunque costituito in appello, ed ha Controparte_4 versato in atti i documenti).
Con la conseguenza che il termine di prescrizione dei crediti contributivi oggetto di causa inscritto nelle cartelle/avvisi emessi direttamente nei suoi confronti è stato adeguatamente interrotto dalle istanze di rateazione, costituenti riconoscimento di debito.
6.2.Non hanno buona tenuta neanche le ulteriori obiezioni che investono la pronuncia per aver ritenuto non prescritti, e comunque dovuti da , i crediti contributivi inscritti nella Parte_1 cartelle emesse nei confronti del defunto padre . Persona_1
6.2.a. In via preliminare va rimarcato l'indirizzo di legittimità secondo cui la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, occorrendo da parte del chiamato l'accettazione mediante "aditio", oppure per effetto di "pro herede gestio", oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c. (Cass. n. 6479/2002, n.
3696/2003, n. 10525/2010, n. 5247/2018 e n. 21436/2018).
La S.C. nondimeno soggiunge - affermando un principio che, per quanto di seguito precisato, si attaglia perfettamente alla presente fattispecie - che l'accettazione dell'eredità può desumersi in via presuntiva anche dalla condotta processuale o
7 extraprocessuale della parte (o a fortiori ove l'interessato non abbia svolto in proposito alcuna contestazione), chiarendo che, ove tali contestazioni venissero sollevate mediante una mera difesa, l'onere della prova rivivrebbe in capo all'attore al pari dell'ipotesi in cui il successore rimanesse contumace, invocando la disposizione di cui all'art. 115 c.p.c. che impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
Così si legge in Cass. 25885/2020:
“..Occorre quindi necessariamente riferirsi alla condotta processuale della parte evocata in riassunzione per stabilire se il fatto giuridico (acquisto qualità di erede) costitutivo del diritto di credito possa o meno considerarsi fatto contestato od invece riconosciuto, essendo consentito al giudice di utilizzare, ai fini del convincimento probatorio, come argomento di prova, ex art 116
c.p.c., anche il comportamento tenuto dalle parti, ed in particolare il fatto che la controparte consideri l'intervenuta successione come verificata e riconosca la qualità di erede, ovvero imposti una linea difensiva incompatibile con la mancanza di quella qualità (Corte cass. Sez. 1, sentenza n
13685 del 13.6.2006; id. sez. 2, sentenza n 4381 del 23.2.2009; id. sez.3, sentenza n. 23057 del
30.10.2009; id. sez.2, sentenza n 25341 del 15.12.2010). La condotta ammissiva o non contestativa della qualità di erede, da parte del soggetto individuato come chiamato all'eredità, verrebbe infatti ad esonerare la parte attrice dall'onere di dimostrare il fatto giuridico costitutivo del diritto di credito, rimanendo definitivamente acquisito il fatto accertativo della titolarità del rapporto – nella specie 'ex latere debitori' – in capo al soggetto che non ha negato di essere successore a titolo universale del de cuius”.
CP_ Trasponendo tale principi alla fattispecie in esame, la Corte registra che l' sin dalla memoria difensiva depositata nel giudizio di primo grado ha allegato che il debito contributivo oggetto di causa portato nella cartelle 01420010120327121 501 e n. 01420010166741704 501 faceva originariamente capo a R_
, deceduto in data 27 agosto 2012 e padre dell'odierno appellante, cui l'atto di pignoramento
[...] era stato notificato in ragione della sua qualità di erede.
Orbene, non solo ha omesso di sollevare qualsivoglia tempestiva Parte_1 contestazione su detta qualità soggettiva ex adverso allegata ma l'ha in buona sostanza riconosciuta nella misura in cui nello stesso atto introduttivo assume che i crediti di cui alle dette due cartelle gli sono stati addebitati in qualità di erede, sicché, se è vero che la contestazione della qualità di erede integra una mera difesa non soggetta a preclusioni o decadenze, è altrettanto vero che nella specie la valutazione complessiva del pacifico rapporto di parentela tra l'appellante e il de cuius
- suo padre - e del tenore delle difese del consente di ritenere presuntivamente Pt_1 provata la sua qualità di erede nei confronti del padre deceduto.
Del resto, se è vero che l'appellante argomenta diffusamente sulla questione relativa alla mancanza di prova al riguardo, è pur vero che non ha fornito il benché minimo ragguaglio né ha allegato qualsivoglia documento da cui possano trarsi elementi idonei
8 a sovvertire la valutazione presuntiva sopra esposta, ricavabile dalla disamina del suo contegno processuale.
6.2.b. In secondo luogo, l'univoco tenore dei documenti versati in atti dall' CP_1 sconfessa la fondatezza della contestazione dell'appellante sulla mancanza di prova documentale della riferibilità alle cartelle esattoriali oggetto di causa del giudizio instaurato dal dinanzi al Tribunale, atteso che da tali documenti si Persona_1 desume: che il giudizio di opposizione di cui al n. r. g. 9703/2001 riguardava proprio le cartelle di pagamento in disamina (si vedano, al riguardo, sia il verbale di udienza del
1 febbraio 2011 sia il ricorso di appello, che fanno riferimento a cartelle esattoriali con il medesimo numero identificativo di quelle di cui si controverte;
non sfugga poi che in sede di appello espressamente riconosceva che le cartelle gli erano state notificate); Persona_1
che nel corso di detto giudizio il Tribunale di Bari, con sentenza n. 1692/2011, aveva dichiarato l'improcedibilità del ricorso;
che, all'esito del gravame spiegato dal de cuius avverso la sentenza di primo grado di cui al punto che precede, all'udienza del 1 luglio 2013 il giudizio era stato interrotto in conseguenza del sopravenuto decesso del (come allegato Persona_1 dall' e non contestato dalla controparte, oltre che confermato dai registri CP_1 informatici di cancelleria).
6.3. Poste tali premesse, è da rigettare l'eccezione di prescrizione estintiva che attinge l'arco di tempo successivo alla data di notificazione delle cartelle di pagamento, essendo rimasto il termine di prescrizione interrotto in pendenza del su indicato giudizio di opposizione e fino alla sua interruzione.
E, invero, opina la Corte (cfr anche sent. Corte Appello Bari n.581/2024 nel giudizio intentato da
, est dott. Deceglie) che la richiesta di rigetto nel merito dell'opposizione spiegata Parte_3 dall' nel CP_1 giudizio di cui al n. r. g. 9703/2001 (cfr udienza del 1.2.2011) si configura quale “domanda proposta nel corso di un giudizio” idonea ad interrompere gli effetti della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., in ossequio all'indirizzo di legittimità (v. Cass., Sez. L, ord. n.
5369/2019) secondo cui anche la mera richiesta di rigetto proposta in giudizio dal creditore rispetto a un'azione di accertamento negativo introdotta dal presunto debitore ha effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, co. 2, c.c., con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, co. 2, c.c. (così Cass. 19 settembre 2014 n. 19738, Cass.
29 marzo 2007 n. 7737 in tema di opposizione a precetto, Cass. 29 maggio 2013 n.
13438 in tema di resistenza rispetto a un'impugnativa per revocazione e Cass. 23 gennaio 2018 n. 1550 in tema di opposizione a sanzione amministrativa).
Il principio è stato inoltre ribadito dalla giurisprudenza successiva, che ha chiarito che
“la richiesta del convenuto di mero rigetto della altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva
9 della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943, comma
2, c.c. se è volta, in concreto, a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all'art.
2945 comma 2 c.c., ben potendo un'azione di accertamento negativo dell'altrui negazione del credito contenere implicitamente un'azione di accertamento della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio” (v. Cass., Sez. L, n.
21799/2021).
Di conseguenza, dall'applicazione degli esposti principi generali al caso di specie discende che in ragione del disposto di cui all'art. 2945, comma 2, c.c. l'effetto interruttivo connesso alla pendenza del giudizio di opposizione si è protratto quantomeno fino alla data dell'interruzione di quel giudizio (avvenuta il 1 luglio
2013), sicché il termine di prescrizione del credito contributivo oggetto di causa è stato adeguatamente interrotto dalla notificazione infraquinquennale dell'atto di pignoramento in data
29.11.2017).
7.Da ultimo, la Corte si sofferma sull'obiezione che ha investito la sentenza nella parte in cui aveva omesso di riscontrare che, per recuperare il credito originariamente vantato nei confronti del padre,
l'agenzia avrebbe dovuto agire nei suoi confronti, come in quelli dei fratelli (cfr ) Parte_2 non per l'intero ma pro quota.
La doglianza è altresì infondata, attesa l'indivisibilità dell'obbligazione contributiva (cfr sent. Corte appello Bari n. 581/2024, est Deceglie, emessa nella controversia azionata da ). Parte_2
Difatti, pur essendo pacifica la divisibilità oggettiva dell'obbligazione contributiva (in quanto relativa ad una somma di denaro), l'indagine in ordine alla sussistenza di una sua indivisibilità soggettiva ai sensi dell'art. 1316 cod. civ. (che si riferisce, appunto, ad un oggetto della prestazione non suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti) deve muovere dal rilievo che il contenuto dell'obbligo nascente dal rapporto di assicurazione sociale - la quale è obbligatoria, è regolata da norme inderogabili ed è diretta a realizzare finalità di interesse pubblico - risulta necessariamente determinato dalla legge;
alla stregua della quale, sostituendosi essa alla volontà delle parti contraenti di un'obbligazione che non
è d'indole meramente privatistica, deve quindi verificarsi la sussistenza o meno della detta indivisibilità soggettiva.
Ed il fatto che la legge regoli imperativamente il rapporto sia per quanto riguarda la durata, le modalità e gli eventi da assicurare che per quanto concerne i premi o contributi, fissandone modi e tempi di pagamento con la previsione anche di sanzioni(pur se ora solo amministrative ai sensi dell'art. 35, primo comma, della legge n. 689del 1981) ed imponendo al datore di lavoro l'intera responsabilità del pagamento anche quando il relativo onere è ripartito con il lavoratore, è chiaramente dimostrativo della volontà del legislatore di garantire l'unità dell'obbligazione con tutela rigorosa inconsiderazione dello scopo etico -sociale raggiungibile con il pagamento del contributo previdenziale e della tutela dei diritti del lavoratore assicurato, non sufficientemente garantita dalla previsione del principio - peraltro non assoluto (cfr. art. 2116, primo comma, cod. civ.) - dell'automaticità delle prestazioni previdenziali.
10 Né potrebbe ritenersi che l'indivisibilità dell'obbligazione contributiva non possa permanere nei confronti degli eredi dell'obbligato, attesa la maggiore radicalità dell'indivisibilità (che può sussistere indipendentemente dalla pluralità dei soggetti e riguarda entrambi i lati - attivo e passivo - del rapporto) rispetto alla solidarietà (che sussiste indipendentemente dalla natura della prestazione e può riguardare anche solo i creditori o di debitori;
v. Cass., Sez. L, sent. n. 8982/95).
8. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte l'appello va rigettato e la sentenza gravata deve essere integralmente confermata.
Resta assorbita ogni altra questione.
9. Le spese processuali del giudizio di appello – liquidate come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata) – seguono la CP_ soccombenza dell'appellante e vanno liquidate in favore dell'
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
Spetta invece all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato il 30.4.2021, da avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 3.11.2020 Parte_1 nei confronti dell' e dell' , così provvede: CP_1 Controparte_4
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
CP_ condanna l'appellante al pagamento in favore dell' delle spese del presente gravame che liquida in E 7.200,00 oltre rimborso forfettario delle spese, iva e cap come per legge;
nulla per le spese nei confronti dell' Controparte_4
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto
Così deciso in Bari, 8.4.2024
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, composta dai signori magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere relatore dott.ssa Elvira Palma Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. TERESA ANNA MARIA SAVINO
appellante
CONTRO
CP_1
assistito e difeso dall'avv. ANDREA PATARNIELLO
appellato
NONCHE' CONTRO
Controparte_2
appellata contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso del 22 ottobre 2018 riassumeva dinanzi al Tribunale di Bari, Parte_1 sezione lavoro, il giudizio di opposizione all'esecuzione già introdotto il 19.12.2017 dinanzi al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bari limitatamente alle cartelle di pagamento relative a CP_ crediti di natura contributiva avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi notificato il
29 novembre 2017 con il quale erano state assoggettate a pignoramento presso il Org_1 somme di danaro a concorrenza dell'importo di E 281.732,07 oltre interessi di mora e oneri di riscossione .
Il riferiva che: Pt_1
1 a.in data 29.11.2017 l' notificava atto di pignoramento con cui, CP_2 Controparte_3 dopo averlo invitato a versare l'importo dovuto entro 60 giorni dalla notifica, lo informava che detto pignoramento, ai sensi dell'art. 72 bis del dpr 602/73, avveniva in forza di due avvisi di intimazione di pagamento n. 01420179010281030 del 12.9.2017 e n.01420179016747560 del 31.10.2017;
b.dal controllo delle cartelle elencate nell'atto di pignoramento emergeva che
CP_ b.
1.alcune cartelle erano relative non ad obbligazioni proprie ma a somme dovute all' dal padre defunto, , a titolo di contributi ivs/ssn per gli anni dal 1983 al 1991, e che pertanto le Persona_1 erano state imputate in quanto erede: in particolare, la cartella n.01420010120327121 501 notificata il 23.7.2001 (per un importo di E 237.530,58) e la cartella n.01420010166741704 501 notificata il
28.7.2001 (per un importo di E 7.253,39);
b.
2.altre erano relative a crediti dovuti dal padre , già oggetto di rateazione, per i Persona_1 quali erano in corso dei pagamenti da parte degli altri eredi di;
Persona_1
b.
3. altre cartelle/avvisi di addebito attenevano a contributi IVS asseritamente dovuti da egli stesso CP_ all' per gli anni dal 2004 al 2011 che tuttavia non erano esigibili perché prescritti: in particolare, le cartelle n. 0142007000038864800 del 14.2.2007, n.01420080065211550000 del
21.1.2009, n. 01420090018622169000 del 7.1.2010, n. 01420100041027872000 del 18.6.2010, n.
014201001156972000 del 29.10.2010, n.01420100124634266000 del 29.12.2010, n.
01420110010784558000 del 14.3.2011, n. 31420112001132036000 del 6.1.2012, n.
31420120003254764000 del 13.8.2012 e n. 31420120004372279000 del 9.10.2012.
Tanto premesso, eccepiva la nullità e/o improcedibilità del pignoramento ai sensi dell'art. 50 del
Dpr 602/73 in quanto 'non risulta esser stato notificato l'avviso contenente l'intimazione ad adempiere entro 5 giorni al pagamento delle somme risultanti dal ruolo, essendo trascorso più di un anno dalla notifica delle cartelle di pagamento'; precisava che ' i due avvisi di intimazione riportati nell'impugnato atto di pignoramento..non risultano esser stati regolarmente notificati al ricorrente con conseguente nullità derivata dell'atto espropriativo'; citava, a tal fine, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è nulla la notifica delle cartelle di pagamento se effettuata a mezzo pec (Cass n. 7173 de 2008).
L'opponente assumeva altresì l'inesistenza del diritto dell'Agente della Riscossione ad agire in executivis attesa la intervenuta prescrizione quinquennale maturata successivamente alla notifica dei crediti iscritti a ruolo.
CP_ Si costituivano l e l' contestando l'avverso assunto Controparte_4 difensivo ed instando per il rigetto dell'opposizione.
2. Con sentenza in data 3.11.2020 il Tribunale del lavoro di Bari rigettava l'opposizione, confermava gli atti impugnati e condannava il ricorrente a CP_ rifondere le spese processuali all' e all' . Controparte_2
2.1.Riteneva, in sintesi, il primo giudice:
2 -che gravava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo
(cfr Cass.n. 23600/2009 e n. 5763/2002);
- che era infondata l'eccezione di mancato invio dell'intimazione di pagamento ex art 50, comma 2, dpr 602/73, in quanto <per tabulas, prima Contr di dare avvio all'esecuzione, l' ha provveduto alla notifica dell'intimazione di pagamento n.
01420179010281030 in data 12 settembre 2017 e dell'intimazione di pagamento n.
014201790116747560 in data 31 ottobre 2017>>;
- che era infondata l'eccezione di prescrizione, avuto riguardo ai crediti inscritti in tutte le cartelle sottese al pignoramento, osservando, in particolare:
a) quanto alle cartelle esattoriali n. 01420010120327121 501 e n. 01420010166741704 501
- che trattavasi di cartelle emesse nei confronti di , deceduto in data 27 agosto 2012 Persona_1
e padre dell'istante, che aveva agito in proprio e non in qualità di erede, sì da risultare privo di legittimazione passiva in relazione ai titoli emessi nei confronti del dante causa;
- che, anche a prescindere da tale considerazione, l'opposizione doveva essere rigettata;
- che, invero, le suddette cartelle erano state correttamente notificate, rispettivamente, in data 23 luglio 2001 e 25 maggio 2001, sicchè l'istante avrebbe dovuto far valere le eccezioni inerenti alla pretesa contributiva nel giudizio di opposizione ex art 24 del D.lgs n. 46/1999, da proporsi nel termine perentorio di 40 giorni dalla notificazione delle cartelle stesse, decorso il quale il credito CP_ iscritto a ruolo dall' non era più suscettibile di contestazione;
- che a tanto doveva aggiungersi che, con riferimento ad entrambe le cartelle oggetto di causa,
, appunto il dante causa del ricorrente, unitamente ad altri quindici istanti aveva Persona_1 iscritto a ruolo in data 3.8.2001 il giudizio recante n. r. g. 9703/2001 per contestare la sussistenza dei crediti;
che il giudizio era stato definito nel 2011 con sentenza n. 1692 d'improcedibilità, avverso la quale il de cuius aveva interposto appello, il cui giudizio, iscritto al n.r.g. 387/2012, era stato successivamente interrotto per decesso dell'appellante all'udienza del 1 luglio 2013;
-che il giudice di prime cure aveva sospeso le cartelle esattoriali con il decreto di fissazione d'udienza, sicchè l'azione esecutiva non avrebbe potuto avere inizio prima della definizione di quel grado di giudizio, avvenuta appunto poi con sentenza n 1692/2011;
-che, infine, agli atti risultava che aveva inoltrato la comunicazione preventiva di CP_6 iscrizione ipotecaria 01476201288000113000 già in data 21.3.2012 con racc a/r 67187689644-0 al de cuius, il quale aveva proposto istanza di rateazione il 2.5.2012, poi rigettata per mancanza della documentazione necessaria (cfr nota dell'agenzia delle entrate e riscossione del 13.11.2018 che richiama le precedenti attività esperite);
- che, pertanto, l'eccezione di prescrizione in relazione alle dette due cartelle era palesemente infondata
3 b) quanto alle altre 7 cartelle esattoriali e 3 avvisi di addebito riferibili direttamente a Pt_1
,
[...]
Contr
- che dalla documentazione prodotta da si evinceva che erano stati tutti ritualmente notificati,
e mentre le cartelle n. 0142007000038864800 del 14.2.2007 e n.01420080065211550000 del
21.1.2009 erano state integralmente riscosse, in relazione alle cartelle/avvisi n.
01420090018622169000 del 7.1.2010, n. 01420100041027872000 del 18.6.2010, n.
014201001156972000 del 29.10.2010, n.01420100124634266000 del 29.12.2010, n.
01420110010784558000 del 14.3.2011, n. 31420112001132036000 del 6.1.2012, n.
31420120003254764000 del 13.8.2012 e n. 31420120004372279000 del 9.10.2012 si evinceva anche < il termine prescrizionale è stato chiaramente interrotto>>;
- che, invero, è incontestabile la sussistenza di domanda di dilazione (cfr produzione documentale in atti) nelle quali può desumersi un riconoscimento del debito contributivo da parte dell'istante, risultando detta istanza <>;
- che, nel merito l'opposizione era infondata, in quanto l'opponente nulla aveva contestato in ordine all'addebito, così come nulla aveva detto in merito ai fatti estintivi dell'obbligazione, sicchè, a fronte dell'assenza di contestazione circa i fatti allegati, gli importi indicati dall'ente creditore dovevano ritenersi accreditati al giudizio.
2.2. Alla luce di tutte le considerazioni svolte il giudice riteneva legittimi l'atto di pignoramento e tutti gli atti impugnati.
Condannava l'opponente a pagare le spese di lite.
3. Con ricorso del 30 aprile 2021 ha interposto appello avverso la sentenza di Parte_1 primo grado.
L' ha resistito al gravame con apposita memoria, mentre l' CP_1 Controparte_4
è rimasto contumace.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza dell'8 aprile 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello dev'essere rigettato, per le ragioni che di seguito si espongono.
CP_ 4. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall' ravvisando la Corte l'idoneità del gravame a sodisfare i requisiti di cui agli artt 342 e 434 c.p.c., potendosi comunque desumere dal suo complessivo tenore le questioni e i punti della sentenza impugnata oggetto di contestazione nonché le relative doglianze.
5. Nel merito l'appello dev'essere rigettato, per le ragioni che di seguito si espongono.
L'appellante censura la statuizione gravata
4 a.poiché fondata “sulla base di una presunta documentazione che, di fatto, non esiste agli atti del processo”, assumendo perciò che l'impianto motivazionale non è aderente ai fatti di causa e alla documentazione “realmente prodotta” e costituisce la conseguenza dell'errata considerazione e valutazione di documentazione non presente in atti.
Sottolinea, ad esempio, che “è agli atti di causa che l' si era già attivata per Controparte_7 recuperare l'intero debito contributivo del defunto sig anche nei confronti del sig. Persona_1
, fratello dell'odierno appellante” (pag 6 dell'appello) con la conseguenza che il Parte_2 giudice, peraltro investito anche del giudizio di opposizione incardinato da non Parte_2 poteva non avvedersi dell'errore dell' che aveva agito nei suoi Controparte_4 confronti per l'intero e non pro quota come invece avrebbe dovuto;
Evidenzia che il giudice ha erroneamente ritenuto provata la notificazione delle intimazioni di pagamento ex artt 50 comma 2 dpr 602/73 riportate nell'atto di pignoramento nonostante “il concessionario ha prodotto unicamente il file pdf delle intimazioni di pagamento e delle ricevute di accettazione depositate in copie semplici..”(pag 14 dell'appello).
b. poiché il giudice ha omesso di considerare che l'agenzia ha illegittimamente azionato presunte poste debitorie nella consapevolezza che alcune erano estinte perché riscosse, altre erano oggetto di rateazione ed altre, riferibili al de cuius, erano prescritte in quanto non notificate né al de cuius e né
a sé, oltre che già rivendicate nei confronti di , suo fratello;
Parte_2
CP_ c.per avere ritenuto provata la propria qualità di erede del padre nonostante l' e l' non CP_2 avessero prodotto in giudizio la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di siffatto requisito costitutivo della pretesa creditoria azionata nei suoi confronti d.per aver ritenuto provata “la riconducibilità della pretesa creditoria al de cuius” e la notifica delle CP_ cartelle 01420010120327121 501 e n. 01420010166741704 501, nonostante né l' né l'
[...]
avessero fornito la relativa prova;
CP_2
In definitiva per avere respinto l'eccezione di prescrizione del credito contributivo nonostante mancasse la prova del perfezionamento della notificazione delle cartelle esattoriali nei confronti del de cuius come anche di quelle emesse nei suoi confronti, ed il primo atto interruttivo fosse intervenuto soltanto nel 2017 con la notificazione dell'atto di pignoramento.
6.I detti motivi, la cui reciproca connessione ne legittima la delibazione congiunta, sono infondati.
6.1. L'obiezione su cui si fonda l'intero gravame secondo cui il primo giudice avrebbe delibato sulla base di “documentazione che di fatto non esiste agli atti del processo” è priva di pregio perché sconfessata dalle asserzioni contenute dallo stesso appellante nell'atto di gravame (con cui, di contro, si dà atto delle notifiche, ad esempio, delle intimazioni di pagamento ex artt 50 comma 2 dpr
602/73 riportate nell'atto di pignoramento, o, ancora, delle azioni intraprese dall' CP_7
per recuperare il debito contributivo del padre defunto dal fratello
[...] Parte_2 dimostrando di essere ben consapevole della documentazione al fine esistente e necessaria), oltre CP_ che dagli atti versati sin dal giudizio di primo grado dall' e dall' . Controparte_2
5 L'appellante lamenta la erroneità di una decisione a suo dire emessa senza che vi fosse documentazione richiamata dal giudice a relativo supporto ma poi contraddice se stessa perchè ne censura la valutazione compiuta, così riconoscendone la sussistenza.
Peraltro, ove volesse ritenersi che la doglianza attenga alla erronea valutazione della documentazione versata in atti, e, pur al cospetto della contumacia in questo grado dell'
[...]
(con conseguente assenza del relativo fascicolo di parte prodotto in prime cure), è CP_2 decisivo osservare che , in quanto appellante, ha sempre la veste di attore e con Parte_1 essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, compreso quello attinente l'errato vaglio documentale.
In tal senso Cass. n 40606 del 17.12.2021: “Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non ha ad oggetto un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ('novum judicium'), ma assume le caratteristiche di una 'revisio prioris instantia', cosicchè l'appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio instaurato e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado, e ove si dolga della erronea valutazione da parte del primo giudice di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame”
Significativo il seguente passaggio motivazionale:
“..Al riguardo è assorbente il rilievo che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità
(Cass., sez. un., 23/12/2005, n. 28498; Cass., sez. un., 8/02/2013, n. 3033; Cass. 22/01/2013, n.
1462; Cass. 9/06/2016, n. 11797), l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che l'appello, non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare "da uno all'altro esame della causa", ma una "revisio" fondata sulla denunzia di specifici
"vizi" di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata, con la conseguenza che è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. cod. proc. civ., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello, per cui egli subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte (nella specie esaminata dalle
S.U. con la prima sentenza sopra richiamata e come in quella in scrutinio in questa sede, rimasta contumace), quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare;
con la pronuncia delle Sezioni Unite più recente richiamata è stato pure precisato, in particolare, che, «tenuto conto dell'odierna, sopra delineata, configurazione del giudizio di appello, i criteri di riparto probatorio desumibili dalle norme generali di cui all'art. 2697 c.c. vanno sì applicati, ma non nella tradizionale ottica sostanziale, bensì sotto il profilo processuale, in virtù del quale è
l'appellante, in quanto attore nell'invocata revisio, a dover dimostrare il fondamento della propria domanda, deducente l'ingiustizia o invalidità della decisione assunta dal primo giudice„ onde superare la presunzione di legittimità che l'assiste»;
6 le stesse Sezioni Unite hanno, poi, osservato che, per quanto riguarda specificamente le prove documentali, «materializzate nelle produzioni di parte, nei casi in cui il giudice di appello, per l'inerzia della parte interessata e tenuta alla relativa allegazione, non sia stato in grado di riesaminarle, le stesse, ancorché non materialmente più presenti in atti (per la contumacia dell'appellato o l'insindacabile scelta del medesimo di non più produrle), continuano tuttavia a spiegare la loro efficacia, nel senso loro attribuito nella sentenza emessa dal primo giudice, la cui presunzione di legittimità non risulta superata per fatto ascrivibile all'appellante. Questi, rimasto inerte, pur disponendo di un adeguato mezzo processuale (la richiesta di cui all'art. 76 disp. att.) per prevenire la sopra esposta situazione di carenza documentale, deve considerarsi soccombente, in virtù del principio, desumibile 2697 c.c., secondo cui actore non probante, reus absolvitur» (v. anche Cass. n. 11797 del 2016 Cass. 26292 del 2013 già cit.)”.
Più di recente, Cass n 10202 del 17.4.2023 e Cass. 7923/2024 secondo cui in virtù del principio di
"non dispersione (o di acquisizione) della prova", l'efficacia probatoria dei documenti prodotti e il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione.
Ne consegue che la sentenza resta ferma e intangibile nella parte in cui - per rigettare la domanda del che invocava la omessa o erronea notifica degli atti di intimazione sottesi al Pt_1 pignoramento come anche la omessa notifica delle cartelle e avvisi sottostanti emessi direttamente nei suoi confronti e l'insussistenza degli atti interruttivi della prescrizione (cfr istanze di rateazione)
- ha richiamato e valorizzato la documentazione versata in atti da entrambe le controparti,
[...] CP_
e (quest'ultimo, peraltro, è comunque costituito in appello, ed ha Controparte_4 versato in atti i documenti).
Con la conseguenza che il termine di prescrizione dei crediti contributivi oggetto di causa inscritto nelle cartelle/avvisi emessi direttamente nei suoi confronti è stato adeguatamente interrotto dalle istanze di rateazione, costituenti riconoscimento di debito.
6.2.Non hanno buona tenuta neanche le ulteriori obiezioni che investono la pronuncia per aver ritenuto non prescritti, e comunque dovuti da , i crediti contributivi inscritti nella Parte_1 cartelle emesse nei confronti del defunto padre . Persona_1
6.2.a. In via preliminare va rimarcato l'indirizzo di legittimità secondo cui la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, occorrendo da parte del chiamato l'accettazione mediante "aditio", oppure per effetto di "pro herede gestio", oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c. (Cass. n. 6479/2002, n.
3696/2003, n. 10525/2010, n. 5247/2018 e n. 21436/2018).
La S.C. nondimeno soggiunge - affermando un principio che, per quanto di seguito precisato, si attaglia perfettamente alla presente fattispecie - che l'accettazione dell'eredità può desumersi in via presuntiva anche dalla condotta processuale o
7 extraprocessuale della parte (o a fortiori ove l'interessato non abbia svolto in proposito alcuna contestazione), chiarendo che, ove tali contestazioni venissero sollevate mediante una mera difesa, l'onere della prova rivivrebbe in capo all'attore al pari dell'ipotesi in cui il successore rimanesse contumace, invocando la disposizione di cui all'art. 115 c.p.c. che impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
Così si legge in Cass. 25885/2020:
“..Occorre quindi necessariamente riferirsi alla condotta processuale della parte evocata in riassunzione per stabilire se il fatto giuridico (acquisto qualità di erede) costitutivo del diritto di credito possa o meno considerarsi fatto contestato od invece riconosciuto, essendo consentito al giudice di utilizzare, ai fini del convincimento probatorio, come argomento di prova, ex art 116
c.p.c., anche il comportamento tenuto dalle parti, ed in particolare il fatto che la controparte consideri l'intervenuta successione come verificata e riconosca la qualità di erede, ovvero imposti una linea difensiva incompatibile con la mancanza di quella qualità (Corte cass. Sez. 1, sentenza n
13685 del 13.6.2006; id. sez. 2, sentenza n 4381 del 23.2.2009; id. sez.3, sentenza n. 23057 del
30.10.2009; id. sez.2, sentenza n 25341 del 15.12.2010). La condotta ammissiva o non contestativa della qualità di erede, da parte del soggetto individuato come chiamato all'eredità, verrebbe infatti ad esonerare la parte attrice dall'onere di dimostrare il fatto giuridico costitutivo del diritto di credito, rimanendo definitivamente acquisito il fatto accertativo della titolarità del rapporto – nella specie 'ex latere debitori' – in capo al soggetto che non ha negato di essere successore a titolo universale del de cuius”.
CP_ Trasponendo tale principi alla fattispecie in esame, la Corte registra che l' sin dalla memoria difensiva depositata nel giudizio di primo grado ha allegato che il debito contributivo oggetto di causa portato nella cartelle 01420010120327121 501 e n. 01420010166741704 501 faceva originariamente capo a R_
, deceduto in data 27 agosto 2012 e padre dell'odierno appellante, cui l'atto di pignoramento
[...] era stato notificato in ragione della sua qualità di erede.
Orbene, non solo ha omesso di sollevare qualsivoglia tempestiva Parte_1 contestazione su detta qualità soggettiva ex adverso allegata ma l'ha in buona sostanza riconosciuta nella misura in cui nello stesso atto introduttivo assume che i crediti di cui alle dette due cartelle gli sono stati addebitati in qualità di erede, sicché, se è vero che la contestazione della qualità di erede integra una mera difesa non soggetta a preclusioni o decadenze, è altrettanto vero che nella specie la valutazione complessiva del pacifico rapporto di parentela tra l'appellante e il de cuius
- suo padre - e del tenore delle difese del consente di ritenere presuntivamente Pt_1 provata la sua qualità di erede nei confronti del padre deceduto.
Del resto, se è vero che l'appellante argomenta diffusamente sulla questione relativa alla mancanza di prova al riguardo, è pur vero che non ha fornito il benché minimo ragguaglio né ha allegato qualsivoglia documento da cui possano trarsi elementi idonei
8 a sovvertire la valutazione presuntiva sopra esposta, ricavabile dalla disamina del suo contegno processuale.
6.2.b. In secondo luogo, l'univoco tenore dei documenti versati in atti dall' CP_1 sconfessa la fondatezza della contestazione dell'appellante sulla mancanza di prova documentale della riferibilità alle cartelle esattoriali oggetto di causa del giudizio instaurato dal dinanzi al Tribunale, atteso che da tali documenti si Persona_1 desume: che il giudizio di opposizione di cui al n. r. g. 9703/2001 riguardava proprio le cartelle di pagamento in disamina (si vedano, al riguardo, sia il verbale di udienza del
1 febbraio 2011 sia il ricorso di appello, che fanno riferimento a cartelle esattoriali con il medesimo numero identificativo di quelle di cui si controverte;
non sfugga poi che in sede di appello espressamente riconosceva che le cartelle gli erano state notificate); Persona_1
che nel corso di detto giudizio il Tribunale di Bari, con sentenza n. 1692/2011, aveva dichiarato l'improcedibilità del ricorso;
che, all'esito del gravame spiegato dal de cuius avverso la sentenza di primo grado di cui al punto che precede, all'udienza del 1 luglio 2013 il giudizio era stato interrotto in conseguenza del sopravenuto decesso del (come allegato Persona_1 dall' e non contestato dalla controparte, oltre che confermato dai registri CP_1 informatici di cancelleria).
6.3. Poste tali premesse, è da rigettare l'eccezione di prescrizione estintiva che attinge l'arco di tempo successivo alla data di notificazione delle cartelle di pagamento, essendo rimasto il termine di prescrizione interrotto in pendenza del su indicato giudizio di opposizione e fino alla sua interruzione.
E, invero, opina la Corte (cfr anche sent. Corte Appello Bari n.581/2024 nel giudizio intentato da
, est dott. Deceglie) che la richiesta di rigetto nel merito dell'opposizione spiegata Parte_3 dall' nel CP_1 giudizio di cui al n. r. g. 9703/2001 (cfr udienza del 1.2.2011) si configura quale “domanda proposta nel corso di un giudizio” idonea ad interrompere gli effetti della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., in ossequio all'indirizzo di legittimità (v. Cass., Sez. L, ord. n.
5369/2019) secondo cui anche la mera richiesta di rigetto proposta in giudizio dal creditore rispetto a un'azione di accertamento negativo introdotta dal presunto debitore ha effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, co. 2, c.c., con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, co. 2, c.c. (così Cass. 19 settembre 2014 n. 19738, Cass.
29 marzo 2007 n. 7737 in tema di opposizione a precetto, Cass. 29 maggio 2013 n.
13438 in tema di resistenza rispetto a un'impugnativa per revocazione e Cass. 23 gennaio 2018 n. 1550 in tema di opposizione a sanzione amministrativa).
Il principio è stato inoltre ribadito dalla giurisprudenza successiva, che ha chiarito che
“la richiesta del convenuto di mero rigetto della altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva
9 della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943, comma
2, c.c. se è volta, in concreto, a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all'art.
2945 comma 2 c.c., ben potendo un'azione di accertamento negativo dell'altrui negazione del credito contenere implicitamente un'azione di accertamento della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio” (v. Cass., Sez. L, n.
21799/2021).
Di conseguenza, dall'applicazione degli esposti principi generali al caso di specie discende che in ragione del disposto di cui all'art. 2945, comma 2, c.c. l'effetto interruttivo connesso alla pendenza del giudizio di opposizione si è protratto quantomeno fino alla data dell'interruzione di quel giudizio (avvenuta il 1 luglio
2013), sicché il termine di prescrizione del credito contributivo oggetto di causa è stato adeguatamente interrotto dalla notificazione infraquinquennale dell'atto di pignoramento in data
29.11.2017).
7.Da ultimo, la Corte si sofferma sull'obiezione che ha investito la sentenza nella parte in cui aveva omesso di riscontrare che, per recuperare il credito originariamente vantato nei confronti del padre,
l'agenzia avrebbe dovuto agire nei suoi confronti, come in quelli dei fratelli (cfr ) Parte_2 non per l'intero ma pro quota.
La doglianza è altresì infondata, attesa l'indivisibilità dell'obbligazione contributiva (cfr sent. Corte appello Bari n. 581/2024, est Deceglie, emessa nella controversia azionata da ). Parte_2
Difatti, pur essendo pacifica la divisibilità oggettiva dell'obbligazione contributiva (in quanto relativa ad una somma di denaro), l'indagine in ordine alla sussistenza di una sua indivisibilità soggettiva ai sensi dell'art. 1316 cod. civ. (che si riferisce, appunto, ad un oggetto della prestazione non suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti) deve muovere dal rilievo che il contenuto dell'obbligo nascente dal rapporto di assicurazione sociale - la quale è obbligatoria, è regolata da norme inderogabili ed è diretta a realizzare finalità di interesse pubblico - risulta necessariamente determinato dalla legge;
alla stregua della quale, sostituendosi essa alla volontà delle parti contraenti di un'obbligazione che non
è d'indole meramente privatistica, deve quindi verificarsi la sussistenza o meno della detta indivisibilità soggettiva.
Ed il fatto che la legge regoli imperativamente il rapporto sia per quanto riguarda la durata, le modalità e gli eventi da assicurare che per quanto concerne i premi o contributi, fissandone modi e tempi di pagamento con la previsione anche di sanzioni(pur se ora solo amministrative ai sensi dell'art. 35, primo comma, della legge n. 689del 1981) ed imponendo al datore di lavoro l'intera responsabilità del pagamento anche quando il relativo onere è ripartito con il lavoratore, è chiaramente dimostrativo della volontà del legislatore di garantire l'unità dell'obbligazione con tutela rigorosa inconsiderazione dello scopo etico -sociale raggiungibile con il pagamento del contributo previdenziale e della tutela dei diritti del lavoratore assicurato, non sufficientemente garantita dalla previsione del principio - peraltro non assoluto (cfr. art. 2116, primo comma, cod. civ.) - dell'automaticità delle prestazioni previdenziali.
10 Né potrebbe ritenersi che l'indivisibilità dell'obbligazione contributiva non possa permanere nei confronti degli eredi dell'obbligato, attesa la maggiore radicalità dell'indivisibilità (che può sussistere indipendentemente dalla pluralità dei soggetti e riguarda entrambi i lati - attivo e passivo - del rapporto) rispetto alla solidarietà (che sussiste indipendentemente dalla natura della prestazione e può riguardare anche solo i creditori o di debitori;
v. Cass., Sez. L, sent. n. 8982/95).
8. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte l'appello va rigettato e la sentenza gravata deve essere integralmente confermata.
Resta assorbita ogni altra questione.
9. Le spese processuali del giudizio di appello – liquidate come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata) – seguono la CP_ soccombenza dell'appellante e vanno liquidate in favore dell'
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
Spetta invece all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato il 30.4.2021, da avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 3.11.2020 Parte_1 nei confronti dell' e dell' , così provvede: CP_1 Controparte_4
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
CP_ condanna l'appellante al pagamento in favore dell' delle spese del presente gravame che liquida in E 7.200,00 oltre rimborso forfettario delle spese, iva e cap come per legge;
nulla per le spese nei confronti dell' Controparte_4
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto
Così deciso in Bari, 8.4.2024
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
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