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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/09/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 11836/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. ssa Chantal Dameglio Giudice Rel. dott. ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 11836/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FREDDI FABIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Parte_2 con rito concordatario in TORINO il 01.08.2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 266 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 14.04.2011 e il 17.06.2015. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 14.04.2022.
Con ricorso depositato il 10.05.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato
[...] Parte_2 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che l'abitazione della casa coniugale, sita in Torino, via Valprato, 46, di proprietà della moglie, è nella piena disponibilità della stessa, essendosene allontanato il marito, con riserva di trasferire la propria residenza non appena possibile;
DÀ ATTO che la NO continuerà ad abitare nella ex casa coniugale e i mobili ivi Pt_1 contenuti verranno a lei assegnati;
DISPONE che le figlie minori vengono affidate ad entrambi i genitori con modalità condivisa i quali potranno esercitare, anche separatamente, la potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e di straordinaria amministrazione;
DISPONE che la residenza prevalente delle minori, anche ai fini anagrafici, sarà presso l'abitazione della madre in Torino, via Valprato, 46;
DISPONE che i genitori avranno la facoltà di vedere liberamente le figlie, nel rispetto delle loro esigenze, volontà ed impegni, specie quelli scolastici, previo accordo tra di loro, in ogni caso, il padre avrà comunque la facoltà in caso di disaccordo di tenere con sé le minori come segue:
-le minori trascorreranno con il padre, a settimane alternate dal venerdì dall'uscita della scuola alla domenica sera nonché due pomeriggi infrasettimanali (se possibile con pernottamento, altrimenti con rientro presso la casa materna entro le 21.30) da concordarsi con la madre entro la settimana precedente;
- il genitore con cui pernotteranno si farà carico di accompagnarle a scuola.
- durante le vacanze natalizie, le minori trascorreranno una settimana con ciascun genitore, alternando, di anno in anno, la settimana del Natale (dal 23 al 30 dicembre) a quella di Capodanno (dal 30 dicembre al 6 gennaio);
- durante il periodo di Pasqua, trascorreranno un intervallo pari alla metà delle vacanze scolastiche con ciascun genitore;
ad anni alterni i genitori potranno stare con le figlie nel giorno della Pasqua;
- durante il periodo delle vacanze estive, trascorreranno con il padre quindici giorni del mese di agosto (o pari periodo nel mese in cui il genitore avrà diritto alle ferie) e, con la madre, i restanti giorni del medesimo mese (o pari periodo nel mese in cui il genitore avrà diritto alle ferie). Trascorreranno inoltre un'altra settimana interamente con la madre e con il padre, da collocarsi nel periodo intercorrente dalla fine della scuola alla ripresa delle attività scolastiche. In ogni caso i genitori si dovranno accordare entro il giorno 31 maggio antecedente.
DÀ ATTO che tutte le previsioni di cui ai punti precedenti saranno liberamente modificabili, previo accordo dei genitori, compatibilmente con i loro impegni e quelli che saranno quelli delle figlie.
DISPONE che il signor versi alla madre quale contributo nel mantenimento delle figlie, la Pt_2 somma di euro 200,00 mensili (aggiornabili all'indice ISTAT) ciascuna, così per complessivi 400,00 euro mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, sulle coordinate bancarie già note;
DISPONE che per le spese extra si rimanda al protocollo di intesa tra magistrati ed avvocati al quale le parti dichiarano di volersi attenere, ad eccezione di tutto quanto riguardi la scuola alla quale le figlie sono iscritte, essendo la stessa paritaria, per la quale i genitori, dichiarano di dividere a metà tutte le spese ad eccezione di quelle relative alla mensa che saranno a carico della IG.ra ; Pt_1
DÀ ATTO che gli assegni famigliari saranno assegnati alla madre e qualora la stessa non potesse ottenerli, saranno assegnati al padre;
DÀ ATTO che i genitori si impegnano a collaborare fattivamente nella cura e crescita delle figlie, a cooperare per l'individuazione di occasioni e modalità di incontro che, in relazione alla progressiva crescita delle minori, garantiscano lo sviluppo di un rapporto costante, sereno e costruttivo tra le stesse e ciascuno di essi;
DÀ ATTO che i genitori si impegnano a comunicare gli spostamenti eventualmente necessari e\o voluttuari che implichino l'allontanamento delle figlie dall'abitazione paterna e\o materna in luoghi fuori dal Piemonte. I genitori si impegnano altresì a rendere le figlie reperibili, almeno telefonicamente e almeno una volta al giorno durante il periodo trascorso fuori casa, al fine di consentire al genitore che non le tiene con sé di essere informato ed aggiornato;
DÀ ATTO che i genitori si danno il reciproco assenso al rilascio della documentazione anagrafica e al rilascio della carta di identità e del passaporto per le figlie;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, allo stato, rinunziano a chiedersi assegni di mantenimento;
DÀ ATTO che i coniugi danno atto che al momento dell'acquisto della casa coniugale, vennero versati in acconto 70.000 euro circa. Detta cifra, seppur la casa appartenga interamente alla NO
, è stata anticipata nella misura del 50% dal marito. Parte_1
DÀ ATTO che i coniugi concordano nel riconoscere, qualora l'immobile venga ceduto a terzi-e solo in questa evenienza- al signor la somma di euro 20.000,00. Pt_2
DÀ ATTO che fintantoché la NO non cederà l'immobile, alcuna pretesa potrà essere Pt_1 avanzata dal signor relativamente al bene immobile ed alla somma indicata ai capi che Pt_2 precedono. DÀ ATTO che al compimento degli atti di cui ai precedenti punti, i coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione patrimoniale.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22.07.2025.
Giudice Rel. Il Presidente
Dott. ssa Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. ssa Chantal Dameglio Giudice Rel. dott. ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 11836/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FREDDI FABIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Parte_2 con rito concordatario in TORINO il 01.08.2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 266 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 14.04.2011 e il 17.06.2015. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 14.04.2022.
Con ricorso depositato il 10.05.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato
[...] Parte_2 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che l'abitazione della casa coniugale, sita in Torino, via Valprato, 46, di proprietà della moglie, è nella piena disponibilità della stessa, essendosene allontanato il marito, con riserva di trasferire la propria residenza non appena possibile;
DÀ ATTO che la NO continuerà ad abitare nella ex casa coniugale e i mobili ivi Pt_1 contenuti verranno a lei assegnati;
DISPONE che le figlie minori vengono affidate ad entrambi i genitori con modalità condivisa i quali potranno esercitare, anche separatamente, la potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e di straordinaria amministrazione;
DISPONE che la residenza prevalente delle minori, anche ai fini anagrafici, sarà presso l'abitazione della madre in Torino, via Valprato, 46;
DISPONE che i genitori avranno la facoltà di vedere liberamente le figlie, nel rispetto delle loro esigenze, volontà ed impegni, specie quelli scolastici, previo accordo tra di loro, in ogni caso, il padre avrà comunque la facoltà in caso di disaccordo di tenere con sé le minori come segue:
-le minori trascorreranno con il padre, a settimane alternate dal venerdì dall'uscita della scuola alla domenica sera nonché due pomeriggi infrasettimanali (se possibile con pernottamento, altrimenti con rientro presso la casa materna entro le 21.30) da concordarsi con la madre entro la settimana precedente;
- il genitore con cui pernotteranno si farà carico di accompagnarle a scuola.
- durante le vacanze natalizie, le minori trascorreranno una settimana con ciascun genitore, alternando, di anno in anno, la settimana del Natale (dal 23 al 30 dicembre) a quella di Capodanno (dal 30 dicembre al 6 gennaio);
- durante il periodo di Pasqua, trascorreranno un intervallo pari alla metà delle vacanze scolastiche con ciascun genitore;
ad anni alterni i genitori potranno stare con le figlie nel giorno della Pasqua;
- durante il periodo delle vacanze estive, trascorreranno con il padre quindici giorni del mese di agosto (o pari periodo nel mese in cui il genitore avrà diritto alle ferie) e, con la madre, i restanti giorni del medesimo mese (o pari periodo nel mese in cui il genitore avrà diritto alle ferie). Trascorreranno inoltre un'altra settimana interamente con la madre e con il padre, da collocarsi nel periodo intercorrente dalla fine della scuola alla ripresa delle attività scolastiche. In ogni caso i genitori si dovranno accordare entro il giorno 31 maggio antecedente.
DÀ ATTO che tutte le previsioni di cui ai punti precedenti saranno liberamente modificabili, previo accordo dei genitori, compatibilmente con i loro impegni e quelli che saranno quelli delle figlie.
DISPONE che il signor versi alla madre quale contributo nel mantenimento delle figlie, la Pt_2 somma di euro 200,00 mensili (aggiornabili all'indice ISTAT) ciascuna, così per complessivi 400,00 euro mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, sulle coordinate bancarie già note;
DISPONE che per le spese extra si rimanda al protocollo di intesa tra magistrati ed avvocati al quale le parti dichiarano di volersi attenere, ad eccezione di tutto quanto riguardi la scuola alla quale le figlie sono iscritte, essendo la stessa paritaria, per la quale i genitori, dichiarano di dividere a metà tutte le spese ad eccezione di quelle relative alla mensa che saranno a carico della IG.ra ; Pt_1
DÀ ATTO che gli assegni famigliari saranno assegnati alla madre e qualora la stessa non potesse ottenerli, saranno assegnati al padre;
DÀ ATTO che i genitori si impegnano a collaborare fattivamente nella cura e crescita delle figlie, a cooperare per l'individuazione di occasioni e modalità di incontro che, in relazione alla progressiva crescita delle minori, garantiscano lo sviluppo di un rapporto costante, sereno e costruttivo tra le stesse e ciascuno di essi;
DÀ ATTO che i genitori si impegnano a comunicare gli spostamenti eventualmente necessari e\o voluttuari che implichino l'allontanamento delle figlie dall'abitazione paterna e\o materna in luoghi fuori dal Piemonte. I genitori si impegnano altresì a rendere le figlie reperibili, almeno telefonicamente e almeno una volta al giorno durante il periodo trascorso fuori casa, al fine di consentire al genitore che non le tiene con sé di essere informato ed aggiornato;
DÀ ATTO che i genitori si danno il reciproco assenso al rilascio della documentazione anagrafica e al rilascio della carta di identità e del passaporto per le figlie;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, allo stato, rinunziano a chiedersi assegni di mantenimento;
DÀ ATTO che i coniugi danno atto che al momento dell'acquisto della casa coniugale, vennero versati in acconto 70.000 euro circa. Detta cifra, seppur la casa appartenga interamente alla NO
, è stata anticipata nella misura del 50% dal marito. Parte_1
DÀ ATTO che i coniugi concordano nel riconoscere, qualora l'immobile venga ceduto a terzi-e solo in questa evenienza- al signor la somma di euro 20.000,00. Pt_2
DÀ ATTO che fintantoché la NO non cederà l'immobile, alcuna pretesa potrà essere Pt_1 avanzata dal signor relativamente al bene immobile ed alla somma indicata ai capi che Pt_2 precedono. DÀ ATTO che al compimento degli atti di cui ai precedenti punti, i coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione patrimoniale.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22.07.2025.
Giudice Rel. Il Presidente
Dott. ssa Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.