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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 355/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 355 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2022
promossa da
, (C.F. ), con sede in Roma, Parte_1 Parte_1 P.IVA_1
viale Europa n. 190, in persona del Legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Roma, Viale Europa 190, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Carta (CF. ), C.F._1
giusta procura generale alle liti per atto del notaio di Roma, in data Persona_1
27.04.2022, rep. n. 55418 racc. n. 16104, registrato a Roma il 04.05.2022,
Appellante
CONTRO
Pagina 1 nato a [...] il [...], c.f. e CP_1 C.F._2 [...]
, nata a [...] il [...], c.f. entrambi residenti in CP_2 C.F._3
RB (OR), nella via Cagliari n. 8, rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Enna, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Oristano, via Canalis n. 17, come da procura speciale allegata all' atto di costituzione e risposta,
appellati
All'udienza del 13.12.2024 la causa è stata tenuta a decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in
accoglimento del presente atto di citazione in appello riformare integralmente l'ordinanza rep
474/2022, emessa dal Tribunale Civile di Oristano, Giudice dott.ssa Consuelo Mighela, in data
19/08/2022, pubblicata il 22 successivo, nel procedimento ex art. 702 bis cpc RG. 1324/2020, non
notificata, e per l'effetto accertare che nulla è dovuto da oltre quanto già corrisposto e Pt_1
condannare parte appellata alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto oltre al dovuto in
esecuzione dell'impugnata ordinanza oltre alle spese, diritti ed onorari del doppio grado di
giudizio ed alla restituzione, se versate da delle spese di lite liquidate per il giudizio di prime Pt_1
cure. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Nell'interesse degli appellati: “Si conclude perché venga rigettato l'appello e confermato la
pronuncia del Giudice del Tribunale di Oristano e previa rideterminazione dell'importo dovuto
nella somma maggiore pari ad €. 32.714,52 al netto delle trattenute fiscali e dell'imposta di bollo,
già versate, condannare al pagamento a favore dei ricorrenti della residua Parte_1
differenza pari ad €. 5.016,35 cioè della differenza tra quanto già rimborsato e quanto dovuto, oltre
interessi di legge.
2 - in subordine nella maggiore o minore somma eventualmente determinata;
3 –
Con vittoria di spese.”.
Motivi della decisione
Pagina 2 Si riportano sinteticamente e per quanto ancora qui rileva, i termini della vicenda da cui è originato l'appello in esame.
I sig.ri e convennero in giudizio e CP_1 Controparte_2 Parte_1
premesso di avere sottoscritto, in data 15.02.1989, un buono postale fruttifero (BPF) serie “Q n.
000.019/072.035” del valore di 5 milioni di vecchie lire, con durata trentennale, presso l'Ufficio
Postale del Comune di RB (OR) lamentarono che all'atto della sua riscossione si erano visti riconosciuta e consegnata la minor somma, rispetto a quanto atteso, di euro 27.698,17, al netto della imposta di bollo pari a euro 32,28 e della ritenuta fiscale di euro 3.592,59, in luogo dell'importo asseritamente dovuto, di euro 32.714,52, sulla base degli interessi dettagliatamente indicati sul retro del Buono Postale al netto di ogni ritenuta e tassa, con una differenza a loro danno di euro
5.016,35. Esposero che, poiché nel buono fruttifero in questione vi era l'indicazione specifica dei tassi di interesse applicabili per i primi 20 anni, mentre dal 21° anno in poi era indicata la somma dovuta (in misura fissa) per ogni bimestre, dovevano trovare applicazione i tassi di rendimento riportati sul testo del buono in relazione agli ultimi dieci anni, la cui entità era maggiore di quella prevista nel D.M. 13.06.1986. Conclusero, pertanto, per la condanna di al Parte_1
pagamento in loro favore della differenza non corrisposta sopra indicata.
nell'opporsi alla domanda, rilevò, a sua volta, che il buono fruttifero in Parte_1
questione era stato emesso su un modulo riportante le caratteristiche relative ai buoni serie “Q”
(pertanto risultavano inconferenti le considerazioni che la parte ricorrente aveva svolto su asserite irregolarità dei buoni serie “P/Q”), che erano stati istituiti e regolati con decreto del 13.06.1986 del
Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste (pubblicato Controparte_3
in Gazzetta Ufficiale 28.06.1986, n. 148) e che, su di esso, erano stati indicati i rendimenti previsti dal decreto del 1986, quindi anche gli interessi dal 1° al 30° anno. Sostenne di avere riconosciuto agli attori esattamente quanto stabilito dal D.M. del 1986; in particolare, sino al 20° anno gli interessi erano stati calcolati con capitalizzazione ai tassi indicati dal citato D.M. (8% fino al 5°
anno, 9% fino al 10° anno, 10,5% fino al 15° anno e 12% dal 16° anno al 20° anno) e, per il periodo
Pagina 3 dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno, l'importo era stato calcolato sempre secondo il tasso indicato dal D.M. del 1986 per ogni successivo bimestre. Specificatamente, l'importo fisso dovuto per ogni successivo bimestre maturato dal 20° anno fino al 31 dicembre del 30° anno era frutto dell'applicazione del tasso del 12% sul montante maturato alla fine del 20° anno, come chiaramente indicato sul retro del buono.
Sostenne, la convenuta, che nessuna somma oltre quella già riscossa risultava dovuta agli attori,
spiegando che il differente risultato cui era giunta la parte ricorrente tramite il suo consulente, era ascrivibile, in realtà, ad una erronea applicazione del regime fiscale;
difatti, secondo quanto stabilito dal D.L. 19.09.1986 n. 556 (pubblicato su G.U. n. 219 del 20.09.1986), convertito nella
Legge 17.11.1986 n. 759, istitutivo della ritenuta erariale, gli interessi maturati sui buoni emessi dal
21.09.1986 al 31.08.1987 erano assoggettati alla ritenuta del 6,25%, mentre i buoni emessi dal
1°.09.1987 al 23.06.1997 erano assoggettati alla ritenuta del 12,50%; tale ritenuta era stata successivamente soppressa dal D.L. 01.04.1996, n. 239 e, quindi, sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi stabilita, per quanto concerne i buoni, sempre nella misura del 12,50%. In base, poi, a quanto stabilito dal D.M. Tesoro 23.06.1997, gli interessi maturati annualmente sui buoni fruttiferi postali emessi a partire dal 21.09.1986 al 30.06.1997 (appartenenti alle serie “Q”, “R” e “S”), per i primi venti anni di vita del titolo dovevano essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale, e ciò aveva determinato, verosimilmente, la differenza di rendimento rispetto al calcolo effettuato dai ricorrenti, i quali si erano attenuti ai rendimenti riportati sul buono, calcolati al lordo della ritenuta, procedendo, quindi, al calcolo dell'ammontare previsto per ogni bimestre successivo al 20° anno sul montante maturato al lordo della ritenuta suddetta. Viceversa, secondo Parte_1
solo per i buoni fruttiferi postali emessi dall' 1.07.1997 in avanti gli interessi, per i primi
[...]
venti anni di vita del titolo, avrebbero potuto essere capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva. La differenza di calcolo riscontrata era poi imputabile non solo alla ritenuta fiscale, ma anche all'applicazione dell'imposta di bollo.
Pagina 4 Con ordinanza rep. 474/2022 emessa in data 22 agosto 2022 il Tribunale di Oristano accolse il ricorso, e condannò la convenuta al pagamento, in favore degli attori, dell'importo richiesto,
maggiorato degli interessi, nonché al pagamento delle spese processuali.
Ripercorso, in linea generale, il quadro normativo concernente il regime dei buoni fruttiferi postali (per quanto qui rileva: l'art. 173 del d.P.R. 29.03.1973, n. 156 -recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni-, secondo cui “gli
interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i
titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a
disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”; il D.M. del Ministero del Tesoro
del 13.06.1986, emesso prima del buono postale sottoscritto dai ricorrenti in data 15.02.1989, che,
all'art. 4, dispone: “con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali
fruttiferi, distinta con la lettera “Q”, i cui saggi d'interesse sono stabiliti nella misura indicata
nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto
del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle
tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”) e stabilito che nella specie il buono fruttifero in questione apparteneva alla serie Q, il Tribunale rilevò come, incontestabilmente, agli attori fosse stato riconosciuto meno di quanto risultava dal titolo ed osservò che tale differenza si spiegava in quanto, pur essendo stati applicati da i medesimi tassi di interesse indicati nel buono per cui è Pt_1
causa, riproducenti quelli di cui alla tabella allegata al D.M. del 1986, tuttavia, il computo divergeva con riguardo al montante considerato per la determinazione degli interessi: difatti, mentre nel buono postale l'importo preso come base per il calcolo degli interessi era “dato dalla somma del capitale
più gli interessi lordi (lire 5.400.000 per il primo anno, lire 5.832.000 per il secondo anno, e così
via, fino ad arrivare a un montante, al 20° anno, di lire 32.818.805), invece la convenuta aveva
effettuato un calcolo, per i primi vent'anni, sommando al capitale gli interessi maturati al netto
della ritenuta fiscale, prendendo dunque come base per il calcolo un montante di importo inferiore,
secondo quanto si evince chiaramente dall'esame del prospetto a firma della dott.ssa ”. In Per_2
Pagina 5 altri termini, per i primi 20 anni di vita del buono, aveva proceduto a Parte_1
capitalizzare gli interessi annualmente maturati al netto della ritenuta fiscale ratione temporis
applicabile, con la conseguenza che la somma presa in considerazione da come base Parte_1
per il calcolo dell'importo fisso per bimestre dovuto dal 21° al 30° anno era di gran lunga inferiore a quella riportata nel buono postale per cui è causa, essendo pari a euro 13.527,05, in luogo di euro
16.949,50, sicché l'importo fisso per bimestre riconosciuto da era stato pari a euro Parte_1
270,54, in luogo di euro 338,99 come indicato nel buono.
Osservò il giudicante, in proposito, che, mentre in precedenza era prevista l'esenzione da imposizioni fiscali degli interessi derivanti dai buoni postali ex art. 31 del D.P.R. 29.09.1973, n.
601, in seguito, in forza di quanto stabilito dal D.L. 19.09.1986, n. 556, convertito con modificazioni dalla Legge 17.11.1986, n. 759, gli interessi maturati sui buoni postali emessi successivamente al 30.09.1987 erano stati assoggettati alla ritenuta all'epoca prevista dall'art. 26,
comma primo del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, nella misura del 12,50%. Con D. Lgs. 1°.04.1996, n. 239
(recante “Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati”) poi, era stato previsto che la ritenuta fiscale del 12,50% di cui al comma primo dell'art. 26 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, non dovesse più trovare applicazione e, all'art. 2 del medesimo D. Lgs., veniva previsto che gli interessi sui buoni fossero assoggettati a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, sempre con aliquota del 12,50%. Inoltre, il D.M. del Ministero del
Tesoro del 23.06.1997, pubblicato nella G.U. n. 145 del 24.06.1997, aveva stabilito, all'art. 7, che “Per i
buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere Q, R ed S emessi fino al 31 dicembre 1996 a
favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad
essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”. Proprio in forza di tale art. 7, dunque,
aveva proceduto a capitalizzare annualmente gli interessi, per i primi vent'anni Parte_1
dall'emissione del titolo, al netto delle ritenute fiscali, applicate nella misura del 12,50% e la legittimità
di tale modalità di calcolo era stata contestata dai ricorrenti, secondo cui il momento impositivo era da ricondurre a quando il reddito sarebbe stato percepito dal sottoscrittore.
Pagina 6 Il Tribunale procedette, dunque, ad analizzare i diversi orientamenti sviluppatisi sulla specifica materia.
Da una parte richiamò una recente pronuncia del Collegio di coordinamento dell' (decisione n. CP_4
6142 del 3.04.2020) secondo cui tale disciplina fiscale veniva in gioco quale parametro ai fini della quantificazione dell'importo dovuto al sottoscrittore, in virtù del contratto in essere tra le parti, come confermato anche dalla dicitura riportata sul buono della serie “Q” per cui è causa, del seguente tenore:
“L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data di emissione”. La
disciplina in questione veniva dunque in rilievo “in funzione integrativa del contratto (artt. 1339 e 1374
c.c.)”, non solo quella contenuta nel citato art. 7 del D.M. del 23.06.1997 e quella contenuta nella
Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 58/2000, che aveva confermato che per i buoni emessi fino al
30.06.1997 la capitalizzazione degli interessi avveniva annualmente al netto della ritenuta erariale, ma anche (e soprattutto) quella contenuta nel D.L. n. 556/1986, convertito dalla Legge n. 759/1986, che,
come già detto, aveva assoggettato a ritenuta fiscale del 12,50% (tutti) gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1°.09.1987 al 23.06.1997 (infine, il D. Lgs. n. 239/1996 aveva sostituito la ritenuta con l'imposta sostitutiva, ferma l'aliquota). Il Collegio di coordinamento, aveva ritenuto che fosse accoglibile “l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello
risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del
regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al
periodo dal 21° al 30° anno (…) venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale
del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore”, sicché il relativo onere non risultava contrattualmente posto a carico dell'emittente (nello stesso senso si era espresso anche il Collegio
di Bari, che, nella decisione n. 20899 del 5.10.2021, aveva sostenuto che, “se con riferimento ai CP_4
tassi devono applicarsi le condizioni risultanti dal titolo, per quanto concerne la capitalizzazione degli
interessi trova applicazione l'art. 7 del DM Tesoro del 23 giugno 1997 (decisione n. 21919/2018)”, per cui, con specifico riferimento al rendimento dovuto dal 21° anno, non avrebbe potuto applicarsi l'importo fisso indicato a tergo dei titoli, “dovendo il rendimento essere applicato al montante del 20°
Pagina 7 anno derivante dalla capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale” (e così pure il Collegio di
Palermo, decisione n. 20906 del 5.10.2021).
Rilevò il Tribunale che, in senso opposto, era invalso nella giurisprudenza di merito un orientamento secondo cui la capitalizzazione al netto della ritenuta fiscale, per ciascuno dei primi 20 anni di durata dei buoni, era da ritenere illegittima, venendo anticipato il momento impositivo previsto dalla normativa primaria. Secondo tale impostazione, in particolare, era riscontrabile un contrasto tra la normativa primaria, che prevedeva l'applicazione della ritenuta in base al principio di “cassa”, e la normativa secondaria fissata dal D.M. 23.06.1997, art. 7, intervenuta successivamente per regolare la medesima fattispecie in ordine ai buoni postali fruttiferi. Contrasto che avrebbe dovuto essere risolto facendo prevalere, per il principio di gerarchia delle fonti, la normativa sovraordinata, con disapplicazione del provvedimento sottordinato, confliggente con le disposizioni legislative vigenti in materia, dovendo,
conseguentemente, la ritenuta essere “applicata solamente al momento del rimborso e non annualmente
sul tasso di interesse applicato (cfr. Trib. Bergamo, Sez. III, sent. n. 1390/2020 del 12.10.2020, Est. Del
Giudice; Trib. Vicenza, Sez. I, ord. n. 1790/2021 del 18.05.2021, Est. Lamagna).”.
Concluse il Tribunale che, “pur nella consapevolezza della obiettiva controvertibilità della
questione, oltretutto in assenza di precedenti specifici, a quanto consta, della giurisprudenza di
legittimità” fosse preferibile optare per tale, secondo orientamento.
***
ha proposto appello avverso l'ordinanza, lamentando: Parte_1
1) Vizio dell'ordinanza per nullità della stessa difettando totalmente le ragioni di fatto e di
diritto poste a fondamento della decisione nonché per violazione dell'art. 173 del D.P.R.
156/73, modificato dal D.L. 460/74, convertito nella Legge 588/74, e del D.M. 13.6.1986,
dell'art.7, comma 3, Decreto Legislativo 30.7.1999, n.284, del D.M. 19.12.2000, del D.L.
556/86, convertito dalla legge 759/86, del D. Lgs. 239/96 e del D.M. 23.6.1997.
Dopo una lunga premessa volta ad illustrare il quadro normativo di riferimento dei Buoni Postali
in particolare di quelli appartenenti alla serie “Q”, l'appellante ha specificatamente CP_5
richiamato: l'art. 173 del D.P.R. n. 156 del 29.3.1973, secondo cui: “Le variazioni del saggio di
Pagina 8 interesse dei buoni fruttiferi postali sono disposte con decreto del Ministero del Tesoro, di concerto
col Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, hanno
effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e
possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”; il D.M. del 13.6.1986 (Modificazione
dei tassi di interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio) istitutivo di una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinti con la lettera “Q”; il D. lvo n. 284 del 30 luglio 1999, che nel disporre l'abrogazione dei capi V e VI tit. I libro III del D.P.R. 156/73, aveva stabilito che i rapporti già in
essere alla data di entrata in vigore dei decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori.
Ha lamentato l'appellante, che le argomentazioni fatte proprie dal Tribunale non tenevano in considerazione il complessivo portato normativo delle disposizioni citate, disciplinante il calcolo degli interessi e l'applicazione delle ritenute fiscali nei termini correttamente applicati da
[...]
(per inciso, solo con la legge n. 154 del 1992 era stata introdotta una norma che Parte_1
disciplinava la trasparenza delle operazioni con riferimento alla variazione dei tassi di interesse anche in senso sfavorevole al cliente). Il Tribunale, si sarebbe posto in contrasto con le norme di legge applicabili alla fattispecie come correttamente inquadrata. Segnatamente: “… alla luce della
normativa applicabile ed in particolare dell'art. 173 del D.P.R. 156/73 modificato dal D.L.460/74,
convertito nella Legge 588/74, e della normativa fiscale di cui al D.L.19.9.1986 n. 556 convertito
dalla legge 17.11.1986 n. 759, istitutivo della ritenuta erariale, al D.Lgs.
1.4.1996 n. 239 ed al
D.M. 23.6.1997, il valore dei Buoni Fruttiferi Postali deve essere calcolato secondo il metodo
applicato da con applicazione dei tassi modificati dai Controparte_6
Decreti Ministeriali e capitalizzazione degli interessi al netto delle ritenute fiscali. I Buoni
Fruttiferi Postali sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito;
pertanto, ai Buoni
non si applicano i principi dell'autonomia causale e della letteralità, che Controparte_7
caratterizzano, invece, i titoli di credito (così, Cass. SS.UU. n. 3963/19, Cass. SS.UU. n. 13979/07 e
Cass. n. 27809/05). Al riguardo si richiama Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 3963/19 –
cfr. all. 1 fascicolo I grado) che, nel riaffermare la piena legittimità dell'impianto normativo che
Pagina 9 disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che la misura dei tassi di interesse dei
è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi degli stessi e che la Parte_2
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 1986 ha assolto pienamente alla funzione di
trasparenza, non essendo in vigore all'epoca dei fatti la normativa della trasparenza contrattuale
né bancaria, né finanziaria.”. Ha sottolineato l'appellante che in materia di “risparmio postale” è
la legge a disciplinare le condizioni di emissione dei il che preclude la Parte_2
libera negoziazione tra il sottoscrittore del da un lato, e il collocatore dall'altro, e CP_8 Pt_1
comporta, semmai, il prevalere delle disposizioni normative sulle (eventuali) diverse indicazioni
letterali contenute nei stessi, secondo il meccanismo di integrazione del contenuto Pt_2
dell'obbligazione stabilito dagli artt. 1339 e 1374 del codice civile ( cfr. ex Cassazione SS.UU. n.
3963/2019, Corte di Appello di Milano, sentenza n. 5025 del 1612.2019; Tribunale di Pavia,
ordinanza del 16.12.2019 (R.G. n. 2253/2019); Tribunale di Milano, sentenza n. 10105 del
7.11.2019).”. Significativamente, inoltre, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 3963 dell'11.2.2019 avevano chiarito che: “… Le Sezioni Unite [n. 13979 del 2007], in
quella controversia hanno affermato che la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto
indicato sui buoni offerti in sottoscrizione non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui
l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia un contenuto divergente da quello enunciato dai
titoli. Le Sezioni Unite non hanno affatto affermato, come pretenderebbe il ricorrente, la
prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali
intervenute successivamente alla emissione e ciò evidentemente non avrebbero potuto fare, e anzi
hanno esplicitamente negato, a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale
che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art.
1339 del codice civile e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica,
da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della
sottoscrizione del titolo.”.
Pagina 10 Nella specie, come esposto nel giudizio di primo grado, la differenza riscontrata era “relativa
all'applicazione della ritenuta fiscale e non ai rendimenti previsti per l'ultimo decennio”. Ha
rilevato l'appellante che, come stabilito dal D.M. Tesoro 23 giugno 1997, pubblicato sulla G.U.
145/97, “gli interessi che maturano annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al
30/06/1997 (appartenenti alle serie “Q”, “R” e “S”), per i primi venti anni di vita del titolo,
vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale e ciò determina la differenza di
rendimento,” mentre “solo a partire dai BFP emessi dal 1° luglio 1997 in poi, gli interessi per i
primi venti anni di vita del titolo, sono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva.”.
L'appellante ha ricordato che in materia si era espressa anche “… l'Agenzia delle Entrate con
l'allegata risoluzione (v. all 1), nella quale vengono indicate le modalità da seguire per la
capitalizzazione degli interessi nei BFP collocati fino al 31 dicembre 1996. Si rappresenta altresì
che i rendimenti esposti sul verso dei titoli riportano pedissequamente i rendimenti ai tassi previsti
dal DM istitutivo della serie "Q", emesso il 13/06/1986 ovvero prima dell'istituzione della ritenuta
erariale, pertanto, si fa presente che i rendimenti riportati sul buono sono calcolati al lordo della
ritenuta così come l'ammontare previsto per ogni bimestre successivo al 20° anno risulta calcolato
sul montante maturato al lordo della ritenuta. Si rappresenta che - in ragione del meccanismo di
rendimento (quindi produzione d'interessi) del prodotto, sin dal provvedimento normativo che ha
istituito i Buoni Fruttiferi Postali (cfr. R.D.L. 26 dicembre 1924, n. 2106) è stata sancita la regola
secondo la quale: “…La misura dell'interesse che sarà corrisposto e le eventuali variazioni nella
misura stessa saranno stabilite con decreti del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale del Regno…”.
Da ultimo la società appellante si è doluta della decisione del Tribunale di porle a carico le spese processuali, a fronte della riscontrata controvertibilità della soluzione adottata, piuttosto che disporre la compensazione delle stesse.
Gli appellati si sono costituiti ed hanno resistito rilevando che non era stato oggetto di doglianza specifica, da parte dell'appellante, proprio il punto fondante la motivazione del primo giudicante,
Pagina 11 vale a dire il contrasto tra fonti circa l'individuazione del momento impositivo e la risoluzione di tale contrasto. In altri termini, l'appellante non si era confrontato con il punto nodale della motivazione della sentenza di primo grado laddove era stato rilevato “ è riscontrabile un contrasto tra
la normativa primaria, che prevede l'applicazione della ritenuta in base al principio di “cassa”, e la
normativa secondaria fissata dal D.M. 23.06.1997, art. 7, intervenuta successivamente per regolare la
medesima fattispecie in ordine ai buoni postali. Contrasto che andrebbe risolto facendo prevalere, per il
principio di gerarchia delle fonti, la normativa sovraordinata, con disapplicazione del provvedimento
sottordinato confliggente con le disposizioni legislative vigenti in materia, con la conseguenza che la
ritenuta andrà applicata solamente al momento del rimborso e non annualmente sul tasso di interesse
applicato (cfr. Trib. Bergamo, Sez. III, sent. n. 1390/2020 del 12.10.2020, Est. Del Giudice;
Trib. Vicenza,
Sez. I, ord. n. 1790/2021 del 18.05.2021, Est. Lamagna)”.
Segnatamente, l'art. 173 d.p.r. 156/73 più volte citato, recante tabelle degli interessi-variazioni,
affidava al “Ministero del Tesoro il potere di determinare le sole variazioni dei saggi di interesse,
non invece quello di intervenire sulla tassazione del reddito prodotto dall'investimento ritoccando
la modalità di capitalizzazione dei rendimenti.”. Né si poteva pretendere che quanto disposto nel
D.M. del 1986 dovesse prevalere su quanto difformemente stampigliato nel buono emesso in un tempo successivo, non gravando, tra l'altro, sui ricorrenti, l'onere di conoscere i decreti ministeriali,
sottratti anche al principio iura novit curia.
In ultimo gli appellati, con riguardo alle conclusioni dell'appellante “….e per l'effetto accertare
che nulla è dovuto da oltre quanto già corrisposto e condannare parte appellata alla restituzione di Pt_1
quanto eventualmente corrisposto oltre al dovuto in esecuzione dell'impugnata ordinanza oltre alle spese,
diritti ed onorari del doppio grado di giudizio ed alla restituzione, se versate da , delle spese di lite Pt_1
liquidate per il giudizio di prime cure.” hanno precisato che “ non ha, in virtù di detta Parte_1
Con ordinanza, corrisposto alcunché, né i sigg.ri – hanno chiesto a , ancorché CP_2 Parte_1
informalmente, la corresponsione di quanto disposto dal Giudice di I grado.”.
***
Pagina 12 Va anzitutto osservato che per quanto la società appellante, come fatto rilevare dagli appellati,
non si sia confrontata appieno con l'argomento posto a base della decisione impugnata, concernente la risoluzione del ritenuto contrasto fra fonti di rango diverso, ha tuttavia sollecitato alla Corte una rivalutazione delle fonti normative disciplinanti la specifica materia, anche alla luce delle pertinenti decisioni arbitrali e giurisprudenziali richiamate a supporto delle proprie ragioni, domandando che,
all'esito, sia risolta nel senso propugnato la questione concernente il regime di tassazione applicato da ai buoni fruttiferi di cui trattasi. In sintesi, secondo l'appellante, contrariamente a Parte_1
quanto sostenuto dagli attori e ritenuto dal primo giudice, il montante costituente la base su cui va applicato, di anno in anno, l'interesse composito per i primi 20 anni di vita del buono, deve essere calcolato al netto della ritenuta fiscale annuale, così andando a determinare un montante finale, su cui conteggiare i rendimenti dei successivi 10 anni, evidentemente inferiore a quello che verrebbe a determinarsi con l'applicazione dell'interesse su una base determinata al lordo della ritenuta stessa.
Ciò non sarebbe anzitutto precluso dal dato letterale risultante dai titoli, alla luce dei principi espressi da autorevoli pronunce giurisprudenziali citate dall'appellante (Sez. Un. nn. 3963/2019 e
13979/2007).
Come illustrato, il giudice di prime cure ha ritenuto che il D.M. Tesoro 23 giugno 1997, nello stabilire, all'art. 7, u.c., che gli interessi che maturano annualmente sui B.F.P. emessi a partire dal
21.9.86 al 31.12.96, appartenenti, fra gli altri, alla serie Q, continueranno per i primi vent'anni di
vita del titolo ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale, si pone in insanabile contrasto con l'art. 172 del D.P.R. n. 156/1973, secondo cui il momento impositivo coincide con la corresponsione al sottoscrittore degli importi dovuti a titolo di interessi, vale a dire col momento dell'incasso degli stessi all'atto del rimborso del capitale. Tale, ritenuto contrasto fra norme dovrebbe, dunque, risolversi secondo il principio di gerarchia delle fonti, con prevalenza della norma primaria.
A tal proposito, come bene esposto dal primo giudice, non vi è univocità di vedute ed opinioni fra gli operatori del diritto: la stessa soluzione adottata nella sentenza impugnata si pone in
Pagina 13 contrasto con le decisioni di diversi collegi citate, allineandosi con un orientamento CP_4
giurisprudenziale anch'esso non unitario né consolidato.
Nella consapevolezza di tale, persistente contrasto si ritiene utile richiamare i condivisibili argomenti sviluppati dalla Corte d'Appello di Milano nella recente sentenza n. 1914 pubblicata il
27.6.2024 richiamata dall'appellante.
Descritto il quadro normativo di riferimento, la Corte ha, anzitutto posto in evidenza che l'art. 26
del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, recante Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi, nel prevedere la ritenuta del 12,50% da parte degli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari sugli interessi, premi e altri frutti, fa effettivamente riferimento alla loro corresponsione ai possessori. Tale espressione, tuttavia, non dovrebbe necessariamente essere intesa nel senso di “materiale percezione” degli interessi da parte del titolare del buono, tenuto conto di una serie di disposizioni normative di riferimento e, segnatamente:
- Il D.L.556/1986 convertito nella legge n. 759/1986, istitutivo della ritenuta erariale (v.
sopra);
- Il D.M. Tesoro 23 giugno 1997, art.7 u.c (più volte cit.) che dispone che gli interessi che maturano annualmente sui B.F.P. emessi a partire dal 21 settembre 1986 al 31 dicembre
1996, appartenenti, fra gli altri, alla serie Q, per i primi vent'anni di vita del titolo vanno capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale. Tale norma, come accennato, è stata ritenuta dal primo giudice in contrasto con l'art.o 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600,
laddove è previsto che la società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 12,50%, con obbligo di rivalsa su interessi, premi e altri frutti corrisposti ai possessori;
A fronte del ritenuto contrasto, dovrebbero essere presi in considerazione:
- l'art. 1 L. 56/1986 che ai commi primo e secondo prevede la tassazione dei titoli mediante
ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;
Pagina 14 - l'art. 3 comma 2 Dpr 602/73 richiamato dall'art. 1 c. 3 d.l. n. 556 cit. che in relazione all'attività dell'amministrazione postale, prevede: “… sono riscosse mediante versamento
diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: d. Le ritenute alla fonte applicabili
sui redditi di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel
periodo di imposta, ancorché non corrisposti;
Le ritenute alla fonte sui redditi di cui
all'articolo 26 secondo comma del decreto indicato al n. 1) maturati nel periodo d'imposta,
ancorché non corrisposti”;
- l'art. 8 comma 3 Dpr 602 cit. che prevede: “… le ritenute operate dall'amministrazione
postale ai sensi del secondo comma dell'articolo 26 del Dpr 29 settembre 1973 n. 600, sono
versate in tesoreria secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro per le Finanze
di concerto con il ministro per il Tesoro”.
Da tale complesso normativo emergerebbe chiaramente che all'atto di stipulazione dei buoni fruttiferi postali della serie Q oggetto di causa la ritenuta d'imposta fosse già prevista e applicata secondo il principio di competenza e non di cassa, in particolare dovendosi interpretare le disposizioni congiuntamente lette, nel senso che le ritenute operate dall'amministrazione postale debbano essere applicate sui redditi a prescindere dalla erogazione, atteso l'inciso “ancorché
non corrisposti”. Secondo quanto rilevato dalla Corte d'appello di Milano la ritenuta consiste,
peraltro, nel prelievo fisso fiscale operato nel momento in cui viene erogato il reddito di un contribuente, con la precisazione che un interesse capitalizzato è, a tutti gli effetti, assimilabile ad un interesse effettivamente incassato, siccome idoneo ad accrescere la capacità contributiva dell'investitore contribuente. Se è pur vero che l'interesse maturato dal buono postale viene corrisposto solo nel momento della riscossione del buono, d'altra parte, è altrettanto vero che la maturazione degli interessi e la loro capitalizzazione annua determinano, in ogni caso, un incremento del reddito che viene immediatamente automaticamente reinvestito, così
determinando un aumento del capitale sul quale poi saranno calcolati gli interessi attivi. In
proposito la Corte richiama il precedente della Suprema Corte n. 2082/2021 (in tema di imposta
Pagina 15 sui redditi di capitale) secondo cui: “…, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. h) d.p.r. n. 917 del
1986, assumono rilievo tutti i proventi che derivano da un rapporto di impiego del capitale per i
quali, ai fini della relativa tassazione, occorre fare riferimento al periodo di imposta in cui essi
sono percepiti, dovendo tale termine essere inteso come acquisizione del diritto che può
avvenire anche attraverso atti di disposizione diversi dal materiale incasso, che può anche
mancare. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto rilevante, ai fini d'imposta, il
conferimento operato da un contribuente delle proprie disponibilità in un fondo di cui egli era
anche beneficiario).”.
Deve inoltre essere considerato l'art. 2 comma 3 del D.lgs. n. 239/1996 che ha introdotto, a partire dal 1 gennaio 1997, l'imposta sostitutiva, prevedendo, per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50%, che “… per i buoni postali l'imposta sostitutiva è applicata dall'ente Parte_1
conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2. Con decreto del Ministero delle
Finanze di concerto col Ministero del Tesoro, possano essere stabilite particolari modalità
applicative della presente disciplina anche agli effetti dell'art. 7”.
Tale norma, di rango primario, costituirebbe lo snodo fondamentale della controversa questione,
posto che, rimandando, per le modalità applicative, ad un decreto ministeriale -nella specie, il D.M.
23 giugno 1997- configurerebbe una norma di rango secondario atta ad integrare e specificare la disposizione di rango primario secondo le indicazioni e previsioni in essa contenute, così
assumendone, in siffatti ruolo e finalità integrativa, il medesimo rango.
In altri termini, l'art. 7 D.M. Tesoro 23 giugno 1997 sarebbe coerente con le disposizioni normative e i principi generali vigenti in materia.
L'esposto sviluppo logico del complesso normativo di riferimento non presenta, dunque, punti di effettivo contrasto né la necessità di operare una scelta in termini di prevalenza della norma primaria su quella secondaria. Va soggiunto in questa sede che la stessa previsione contenuta nell'art. 7 del DM 1997 cit. secondo cui “ …. Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con
le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli
Pagina 16 interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati
annualmente al netto della ritenuta fiscale.”(il grassetto è di chi scrive), evidenzia il carattere non innovativo della previsione in questione e al contempo risulta coerente all'interpretazione della espressione “corrisposti” qui sviluppata.
Da ultimo, significativo è il richiamo alla Suprema Corte n. 30746/2018 cit. nel passaggio per cui alcuna rilevanza può riconoscersi al principio della letteralità in quanto si tratta semplicemente
di prendere atto della legge dello Stato che ha assoggettato ad imposizione fiscale gli interessi
maturati in conformità a quanto previsto sui buoni postali fruttiferi in discorso.
La tendenziale valorizzazione del carattere della letteralità dei buoni postali fruttiferi (che non hanno natura di titoli di credito, ma vanno considerati titoli di legittimazione, come chiarito da plurima giurisprudenza - Cass. 28 Febbraio 2018. 47, 61. Cass. Sez. Un. 13979./2007), non ha attinenza con la discordanza fra quanto risultante dai buoni e quanto previsto in ordine alla determinazione degli interessi dei decreti ministeriali, ma soprattutto in ordine alle modalità di assoggettamento alle imposte di buoni postali fruttiferi, attraverso la ritenuta erariale, e successivamente dalla imposta sostitutiva (Cass. n. 3746 del 2018 cit.).
Consegue, da tutto quanto esposto che l'importo preteso dagli attori non è dovuto, dovendosi ritenere corretta la modalità di calcolo degli interessi prodotti dal buono, capitalizzati annualmente al netto dell'imposta sostitutiva.
La domanda degli attori deve pertanto essere rigettata.
Da ultimo non può essere accolta la domanda di condanna degli appellati alla ripetizione delle somme eventualmente corrisposte da in adempimento della sentenza di primo grado. Parte_1
Difatti, secondo quanto allegato dagli appellati e non contestato, non ha versato Parte_1
alcunché a tale titolo.
Si reputano, invece, condivisibili -peraltro a vantaggio della parte qui soccombente- gli argomenti svolti da in ordine alla opportunità di compensare integralmente le spese Parte_1
Pagina 17 processuali, attesa la persistenza, ancora in questa sede, di un notevole contrasto tra gli operatori del diritto sulla specifica questione trattata.
Devono dunque essere integralmente compensate fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo:
accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da avverso l'ordinanza Parte_1
del Tribunale di Oristano in data 22 agosto 2022, R.G. n.1324/2020, Rep.n. 474/2022, giudice
Consuelo Michela e per l'effetto rigetta la domanda attrice;
spese di entrambi i gradi interamente compensate.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Il Consigliere Estensore
Dott. ssa Grazia M. Bagella
Pagina 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 355 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2022
promossa da
, (C.F. ), con sede in Roma, Parte_1 Parte_1 P.IVA_1
viale Europa n. 190, in persona del Legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Roma, Viale Europa 190, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Carta (CF. ), C.F._1
giusta procura generale alle liti per atto del notaio di Roma, in data Persona_1
27.04.2022, rep. n. 55418 racc. n. 16104, registrato a Roma il 04.05.2022,
Appellante
CONTRO
Pagina 1 nato a [...] il [...], c.f. e CP_1 C.F._2 [...]
, nata a [...] il [...], c.f. entrambi residenti in CP_2 C.F._3
RB (OR), nella via Cagliari n. 8, rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Enna, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Oristano, via Canalis n. 17, come da procura speciale allegata all' atto di costituzione e risposta,
appellati
All'udienza del 13.12.2024 la causa è stata tenuta a decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in
accoglimento del presente atto di citazione in appello riformare integralmente l'ordinanza rep
474/2022, emessa dal Tribunale Civile di Oristano, Giudice dott.ssa Consuelo Mighela, in data
19/08/2022, pubblicata il 22 successivo, nel procedimento ex art. 702 bis cpc RG. 1324/2020, non
notificata, e per l'effetto accertare che nulla è dovuto da oltre quanto già corrisposto e Pt_1
condannare parte appellata alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto oltre al dovuto in
esecuzione dell'impugnata ordinanza oltre alle spese, diritti ed onorari del doppio grado di
giudizio ed alla restituzione, se versate da delle spese di lite liquidate per il giudizio di prime Pt_1
cure. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Nell'interesse degli appellati: “Si conclude perché venga rigettato l'appello e confermato la
pronuncia del Giudice del Tribunale di Oristano e previa rideterminazione dell'importo dovuto
nella somma maggiore pari ad €. 32.714,52 al netto delle trattenute fiscali e dell'imposta di bollo,
già versate, condannare al pagamento a favore dei ricorrenti della residua Parte_1
differenza pari ad €. 5.016,35 cioè della differenza tra quanto già rimborsato e quanto dovuto, oltre
interessi di legge.
2 - in subordine nella maggiore o minore somma eventualmente determinata;
3 –
Con vittoria di spese.”.
Motivi della decisione
Pagina 2 Si riportano sinteticamente e per quanto ancora qui rileva, i termini della vicenda da cui è originato l'appello in esame.
I sig.ri e convennero in giudizio e CP_1 Controparte_2 Parte_1
premesso di avere sottoscritto, in data 15.02.1989, un buono postale fruttifero (BPF) serie “Q n.
000.019/072.035” del valore di 5 milioni di vecchie lire, con durata trentennale, presso l'Ufficio
Postale del Comune di RB (OR) lamentarono che all'atto della sua riscossione si erano visti riconosciuta e consegnata la minor somma, rispetto a quanto atteso, di euro 27.698,17, al netto della imposta di bollo pari a euro 32,28 e della ritenuta fiscale di euro 3.592,59, in luogo dell'importo asseritamente dovuto, di euro 32.714,52, sulla base degli interessi dettagliatamente indicati sul retro del Buono Postale al netto di ogni ritenuta e tassa, con una differenza a loro danno di euro
5.016,35. Esposero che, poiché nel buono fruttifero in questione vi era l'indicazione specifica dei tassi di interesse applicabili per i primi 20 anni, mentre dal 21° anno in poi era indicata la somma dovuta (in misura fissa) per ogni bimestre, dovevano trovare applicazione i tassi di rendimento riportati sul testo del buono in relazione agli ultimi dieci anni, la cui entità era maggiore di quella prevista nel D.M. 13.06.1986. Conclusero, pertanto, per la condanna di al Parte_1
pagamento in loro favore della differenza non corrisposta sopra indicata.
nell'opporsi alla domanda, rilevò, a sua volta, che il buono fruttifero in Parte_1
questione era stato emesso su un modulo riportante le caratteristiche relative ai buoni serie “Q”
(pertanto risultavano inconferenti le considerazioni che la parte ricorrente aveva svolto su asserite irregolarità dei buoni serie “P/Q”), che erano stati istituiti e regolati con decreto del 13.06.1986 del
Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste (pubblicato Controparte_3
in Gazzetta Ufficiale 28.06.1986, n. 148) e che, su di esso, erano stati indicati i rendimenti previsti dal decreto del 1986, quindi anche gli interessi dal 1° al 30° anno. Sostenne di avere riconosciuto agli attori esattamente quanto stabilito dal D.M. del 1986; in particolare, sino al 20° anno gli interessi erano stati calcolati con capitalizzazione ai tassi indicati dal citato D.M. (8% fino al 5°
anno, 9% fino al 10° anno, 10,5% fino al 15° anno e 12% dal 16° anno al 20° anno) e, per il periodo
Pagina 3 dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno, l'importo era stato calcolato sempre secondo il tasso indicato dal D.M. del 1986 per ogni successivo bimestre. Specificatamente, l'importo fisso dovuto per ogni successivo bimestre maturato dal 20° anno fino al 31 dicembre del 30° anno era frutto dell'applicazione del tasso del 12% sul montante maturato alla fine del 20° anno, come chiaramente indicato sul retro del buono.
Sostenne, la convenuta, che nessuna somma oltre quella già riscossa risultava dovuta agli attori,
spiegando che il differente risultato cui era giunta la parte ricorrente tramite il suo consulente, era ascrivibile, in realtà, ad una erronea applicazione del regime fiscale;
difatti, secondo quanto stabilito dal D.L. 19.09.1986 n. 556 (pubblicato su G.U. n. 219 del 20.09.1986), convertito nella
Legge 17.11.1986 n. 759, istitutivo della ritenuta erariale, gli interessi maturati sui buoni emessi dal
21.09.1986 al 31.08.1987 erano assoggettati alla ritenuta del 6,25%, mentre i buoni emessi dal
1°.09.1987 al 23.06.1997 erano assoggettati alla ritenuta del 12,50%; tale ritenuta era stata successivamente soppressa dal D.L. 01.04.1996, n. 239 e, quindi, sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi stabilita, per quanto concerne i buoni, sempre nella misura del 12,50%. In base, poi, a quanto stabilito dal D.M. Tesoro 23.06.1997, gli interessi maturati annualmente sui buoni fruttiferi postali emessi a partire dal 21.09.1986 al 30.06.1997 (appartenenti alle serie “Q”, “R” e “S”), per i primi venti anni di vita del titolo dovevano essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale, e ciò aveva determinato, verosimilmente, la differenza di rendimento rispetto al calcolo effettuato dai ricorrenti, i quali si erano attenuti ai rendimenti riportati sul buono, calcolati al lordo della ritenuta, procedendo, quindi, al calcolo dell'ammontare previsto per ogni bimestre successivo al 20° anno sul montante maturato al lordo della ritenuta suddetta. Viceversa, secondo Parte_1
solo per i buoni fruttiferi postali emessi dall' 1.07.1997 in avanti gli interessi, per i primi
[...]
venti anni di vita del titolo, avrebbero potuto essere capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva. La differenza di calcolo riscontrata era poi imputabile non solo alla ritenuta fiscale, ma anche all'applicazione dell'imposta di bollo.
Pagina 4 Con ordinanza rep. 474/2022 emessa in data 22 agosto 2022 il Tribunale di Oristano accolse il ricorso, e condannò la convenuta al pagamento, in favore degli attori, dell'importo richiesto,
maggiorato degli interessi, nonché al pagamento delle spese processuali.
Ripercorso, in linea generale, il quadro normativo concernente il regime dei buoni fruttiferi postali (per quanto qui rileva: l'art. 173 del d.P.R. 29.03.1973, n. 156 -recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni-, secondo cui “gli
interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i
titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a
disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”; il D.M. del Ministero del Tesoro
del 13.06.1986, emesso prima del buono postale sottoscritto dai ricorrenti in data 15.02.1989, che,
all'art. 4, dispone: “con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali
fruttiferi, distinta con la lettera “Q”, i cui saggi d'interesse sono stabiliti nella misura indicata
nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto
del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle
tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”) e stabilito che nella specie il buono fruttifero in questione apparteneva alla serie Q, il Tribunale rilevò come, incontestabilmente, agli attori fosse stato riconosciuto meno di quanto risultava dal titolo ed osservò che tale differenza si spiegava in quanto, pur essendo stati applicati da i medesimi tassi di interesse indicati nel buono per cui è Pt_1
causa, riproducenti quelli di cui alla tabella allegata al D.M. del 1986, tuttavia, il computo divergeva con riguardo al montante considerato per la determinazione degli interessi: difatti, mentre nel buono postale l'importo preso come base per il calcolo degli interessi era “dato dalla somma del capitale
più gli interessi lordi (lire 5.400.000 per il primo anno, lire 5.832.000 per il secondo anno, e così
via, fino ad arrivare a un montante, al 20° anno, di lire 32.818.805), invece la convenuta aveva
effettuato un calcolo, per i primi vent'anni, sommando al capitale gli interessi maturati al netto
della ritenuta fiscale, prendendo dunque come base per il calcolo un montante di importo inferiore,
secondo quanto si evince chiaramente dall'esame del prospetto a firma della dott.ssa ”. In Per_2
Pagina 5 altri termini, per i primi 20 anni di vita del buono, aveva proceduto a Parte_1
capitalizzare gli interessi annualmente maturati al netto della ritenuta fiscale ratione temporis
applicabile, con la conseguenza che la somma presa in considerazione da come base Parte_1
per il calcolo dell'importo fisso per bimestre dovuto dal 21° al 30° anno era di gran lunga inferiore a quella riportata nel buono postale per cui è causa, essendo pari a euro 13.527,05, in luogo di euro
16.949,50, sicché l'importo fisso per bimestre riconosciuto da era stato pari a euro Parte_1
270,54, in luogo di euro 338,99 come indicato nel buono.
Osservò il giudicante, in proposito, che, mentre in precedenza era prevista l'esenzione da imposizioni fiscali degli interessi derivanti dai buoni postali ex art. 31 del D.P.R. 29.09.1973, n.
601, in seguito, in forza di quanto stabilito dal D.L. 19.09.1986, n. 556, convertito con modificazioni dalla Legge 17.11.1986, n. 759, gli interessi maturati sui buoni postali emessi successivamente al 30.09.1987 erano stati assoggettati alla ritenuta all'epoca prevista dall'art. 26,
comma primo del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, nella misura del 12,50%. Con D. Lgs. 1°.04.1996, n. 239
(recante “Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati”) poi, era stato previsto che la ritenuta fiscale del 12,50% di cui al comma primo dell'art. 26 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, non dovesse più trovare applicazione e, all'art. 2 del medesimo D. Lgs., veniva previsto che gli interessi sui buoni fossero assoggettati a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, sempre con aliquota del 12,50%. Inoltre, il D.M. del Ministero del
Tesoro del 23.06.1997, pubblicato nella G.U. n. 145 del 24.06.1997, aveva stabilito, all'art. 7, che “Per i
buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere Q, R ed S emessi fino al 31 dicembre 1996 a
favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad
essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”. Proprio in forza di tale art. 7, dunque,
aveva proceduto a capitalizzare annualmente gli interessi, per i primi vent'anni Parte_1
dall'emissione del titolo, al netto delle ritenute fiscali, applicate nella misura del 12,50% e la legittimità
di tale modalità di calcolo era stata contestata dai ricorrenti, secondo cui il momento impositivo era da ricondurre a quando il reddito sarebbe stato percepito dal sottoscrittore.
Pagina 6 Il Tribunale procedette, dunque, ad analizzare i diversi orientamenti sviluppatisi sulla specifica materia.
Da una parte richiamò una recente pronuncia del Collegio di coordinamento dell' (decisione n. CP_4
6142 del 3.04.2020) secondo cui tale disciplina fiscale veniva in gioco quale parametro ai fini della quantificazione dell'importo dovuto al sottoscrittore, in virtù del contratto in essere tra le parti, come confermato anche dalla dicitura riportata sul buono della serie “Q” per cui è causa, del seguente tenore:
“L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data di emissione”. La
disciplina in questione veniva dunque in rilievo “in funzione integrativa del contratto (artt. 1339 e 1374
c.c.)”, non solo quella contenuta nel citato art. 7 del D.M. del 23.06.1997 e quella contenuta nella
Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 58/2000, che aveva confermato che per i buoni emessi fino al
30.06.1997 la capitalizzazione degli interessi avveniva annualmente al netto della ritenuta erariale, ma anche (e soprattutto) quella contenuta nel D.L. n. 556/1986, convertito dalla Legge n. 759/1986, che,
come già detto, aveva assoggettato a ritenuta fiscale del 12,50% (tutti) gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1°.09.1987 al 23.06.1997 (infine, il D. Lgs. n. 239/1996 aveva sostituito la ritenuta con l'imposta sostitutiva, ferma l'aliquota). Il Collegio di coordinamento, aveva ritenuto che fosse accoglibile “l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello
risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del
regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al
periodo dal 21° al 30° anno (…) venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale
del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore”, sicché il relativo onere non risultava contrattualmente posto a carico dell'emittente (nello stesso senso si era espresso anche il Collegio
di Bari, che, nella decisione n. 20899 del 5.10.2021, aveva sostenuto che, “se con riferimento ai CP_4
tassi devono applicarsi le condizioni risultanti dal titolo, per quanto concerne la capitalizzazione degli
interessi trova applicazione l'art. 7 del DM Tesoro del 23 giugno 1997 (decisione n. 21919/2018)”, per cui, con specifico riferimento al rendimento dovuto dal 21° anno, non avrebbe potuto applicarsi l'importo fisso indicato a tergo dei titoli, “dovendo il rendimento essere applicato al montante del 20°
Pagina 7 anno derivante dalla capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale” (e così pure il Collegio di
Palermo, decisione n. 20906 del 5.10.2021).
Rilevò il Tribunale che, in senso opposto, era invalso nella giurisprudenza di merito un orientamento secondo cui la capitalizzazione al netto della ritenuta fiscale, per ciascuno dei primi 20 anni di durata dei buoni, era da ritenere illegittima, venendo anticipato il momento impositivo previsto dalla normativa primaria. Secondo tale impostazione, in particolare, era riscontrabile un contrasto tra la normativa primaria, che prevedeva l'applicazione della ritenuta in base al principio di “cassa”, e la normativa secondaria fissata dal D.M. 23.06.1997, art. 7, intervenuta successivamente per regolare la medesima fattispecie in ordine ai buoni postali fruttiferi. Contrasto che avrebbe dovuto essere risolto facendo prevalere, per il principio di gerarchia delle fonti, la normativa sovraordinata, con disapplicazione del provvedimento sottordinato, confliggente con le disposizioni legislative vigenti in materia, dovendo,
conseguentemente, la ritenuta essere “applicata solamente al momento del rimborso e non annualmente
sul tasso di interesse applicato (cfr. Trib. Bergamo, Sez. III, sent. n. 1390/2020 del 12.10.2020, Est. Del
Giudice; Trib. Vicenza, Sez. I, ord. n. 1790/2021 del 18.05.2021, Est. Lamagna).”.
Concluse il Tribunale che, “pur nella consapevolezza della obiettiva controvertibilità della
questione, oltretutto in assenza di precedenti specifici, a quanto consta, della giurisprudenza di
legittimità” fosse preferibile optare per tale, secondo orientamento.
***
ha proposto appello avverso l'ordinanza, lamentando: Parte_1
1) Vizio dell'ordinanza per nullità della stessa difettando totalmente le ragioni di fatto e di
diritto poste a fondamento della decisione nonché per violazione dell'art. 173 del D.P.R.
156/73, modificato dal D.L. 460/74, convertito nella Legge 588/74, e del D.M. 13.6.1986,
dell'art.7, comma 3, Decreto Legislativo 30.7.1999, n.284, del D.M. 19.12.2000, del D.L.
556/86, convertito dalla legge 759/86, del D. Lgs. 239/96 e del D.M. 23.6.1997.
Dopo una lunga premessa volta ad illustrare il quadro normativo di riferimento dei Buoni Postali
in particolare di quelli appartenenti alla serie “Q”, l'appellante ha specificatamente CP_5
richiamato: l'art. 173 del D.P.R. n. 156 del 29.3.1973, secondo cui: “Le variazioni del saggio di
Pagina 8 interesse dei buoni fruttiferi postali sono disposte con decreto del Ministero del Tesoro, di concerto
col Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, hanno
effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e
possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”; il D.M. del 13.6.1986 (Modificazione
dei tassi di interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio) istitutivo di una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinti con la lettera “Q”; il D. lvo n. 284 del 30 luglio 1999, che nel disporre l'abrogazione dei capi V e VI tit. I libro III del D.P.R. 156/73, aveva stabilito che i rapporti già in
essere alla data di entrata in vigore dei decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori.
Ha lamentato l'appellante, che le argomentazioni fatte proprie dal Tribunale non tenevano in considerazione il complessivo portato normativo delle disposizioni citate, disciplinante il calcolo degli interessi e l'applicazione delle ritenute fiscali nei termini correttamente applicati da
[...]
(per inciso, solo con la legge n. 154 del 1992 era stata introdotta una norma che Parte_1
disciplinava la trasparenza delle operazioni con riferimento alla variazione dei tassi di interesse anche in senso sfavorevole al cliente). Il Tribunale, si sarebbe posto in contrasto con le norme di legge applicabili alla fattispecie come correttamente inquadrata. Segnatamente: “… alla luce della
normativa applicabile ed in particolare dell'art. 173 del D.P.R. 156/73 modificato dal D.L.460/74,
convertito nella Legge 588/74, e della normativa fiscale di cui al D.L.19.9.1986 n. 556 convertito
dalla legge 17.11.1986 n. 759, istitutivo della ritenuta erariale, al D.Lgs.
1.4.1996 n. 239 ed al
D.M. 23.6.1997, il valore dei Buoni Fruttiferi Postali deve essere calcolato secondo il metodo
applicato da con applicazione dei tassi modificati dai Controparte_6
Decreti Ministeriali e capitalizzazione degli interessi al netto delle ritenute fiscali. I Buoni
Fruttiferi Postali sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito;
pertanto, ai Buoni
non si applicano i principi dell'autonomia causale e della letteralità, che Controparte_7
caratterizzano, invece, i titoli di credito (così, Cass. SS.UU. n. 3963/19, Cass. SS.UU. n. 13979/07 e
Cass. n. 27809/05). Al riguardo si richiama Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 3963/19 –
cfr. all. 1 fascicolo I grado) che, nel riaffermare la piena legittimità dell'impianto normativo che
Pagina 9 disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che la misura dei tassi di interesse dei
è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi degli stessi e che la Parte_2
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 1986 ha assolto pienamente alla funzione di
trasparenza, non essendo in vigore all'epoca dei fatti la normativa della trasparenza contrattuale
né bancaria, né finanziaria.”. Ha sottolineato l'appellante che in materia di “risparmio postale” è
la legge a disciplinare le condizioni di emissione dei il che preclude la Parte_2
libera negoziazione tra il sottoscrittore del da un lato, e il collocatore dall'altro, e CP_8 Pt_1
comporta, semmai, il prevalere delle disposizioni normative sulle (eventuali) diverse indicazioni
letterali contenute nei stessi, secondo il meccanismo di integrazione del contenuto Pt_2
dell'obbligazione stabilito dagli artt. 1339 e 1374 del codice civile ( cfr. ex Cassazione SS.UU. n.
3963/2019, Corte di Appello di Milano, sentenza n. 5025 del 1612.2019; Tribunale di Pavia,
ordinanza del 16.12.2019 (R.G. n. 2253/2019); Tribunale di Milano, sentenza n. 10105 del
7.11.2019).”. Significativamente, inoltre, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 3963 dell'11.2.2019 avevano chiarito che: “… Le Sezioni Unite [n. 13979 del 2007], in
quella controversia hanno affermato che la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto
indicato sui buoni offerti in sottoscrizione non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui
l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia un contenuto divergente da quello enunciato dai
titoli. Le Sezioni Unite non hanno affatto affermato, come pretenderebbe il ricorrente, la
prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali
intervenute successivamente alla emissione e ciò evidentemente non avrebbero potuto fare, e anzi
hanno esplicitamente negato, a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale
che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art.
1339 del codice civile e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica,
da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della
sottoscrizione del titolo.”.
Pagina 10 Nella specie, come esposto nel giudizio di primo grado, la differenza riscontrata era “relativa
all'applicazione della ritenuta fiscale e non ai rendimenti previsti per l'ultimo decennio”. Ha
rilevato l'appellante che, come stabilito dal D.M. Tesoro 23 giugno 1997, pubblicato sulla G.U.
145/97, “gli interessi che maturano annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al
30/06/1997 (appartenenti alle serie “Q”, “R” e “S”), per i primi venti anni di vita del titolo,
vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale e ciò determina la differenza di
rendimento,” mentre “solo a partire dai BFP emessi dal 1° luglio 1997 in poi, gli interessi per i
primi venti anni di vita del titolo, sono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva.”.
L'appellante ha ricordato che in materia si era espressa anche “… l'Agenzia delle Entrate con
l'allegata risoluzione (v. all 1), nella quale vengono indicate le modalità da seguire per la
capitalizzazione degli interessi nei BFP collocati fino al 31 dicembre 1996. Si rappresenta altresì
che i rendimenti esposti sul verso dei titoli riportano pedissequamente i rendimenti ai tassi previsti
dal DM istitutivo della serie "Q", emesso il 13/06/1986 ovvero prima dell'istituzione della ritenuta
erariale, pertanto, si fa presente che i rendimenti riportati sul buono sono calcolati al lordo della
ritenuta così come l'ammontare previsto per ogni bimestre successivo al 20° anno risulta calcolato
sul montante maturato al lordo della ritenuta. Si rappresenta che - in ragione del meccanismo di
rendimento (quindi produzione d'interessi) del prodotto, sin dal provvedimento normativo che ha
istituito i Buoni Fruttiferi Postali (cfr. R.D.L. 26 dicembre 1924, n. 2106) è stata sancita la regola
secondo la quale: “…La misura dell'interesse che sarà corrisposto e le eventuali variazioni nella
misura stessa saranno stabilite con decreti del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale del Regno…”.
Da ultimo la società appellante si è doluta della decisione del Tribunale di porle a carico le spese processuali, a fronte della riscontrata controvertibilità della soluzione adottata, piuttosto che disporre la compensazione delle stesse.
Gli appellati si sono costituiti ed hanno resistito rilevando che non era stato oggetto di doglianza specifica, da parte dell'appellante, proprio il punto fondante la motivazione del primo giudicante,
Pagina 11 vale a dire il contrasto tra fonti circa l'individuazione del momento impositivo e la risoluzione di tale contrasto. In altri termini, l'appellante non si era confrontato con il punto nodale della motivazione della sentenza di primo grado laddove era stato rilevato “ è riscontrabile un contrasto tra
la normativa primaria, che prevede l'applicazione della ritenuta in base al principio di “cassa”, e la
normativa secondaria fissata dal D.M. 23.06.1997, art. 7, intervenuta successivamente per regolare la
medesima fattispecie in ordine ai buoni postali. Contrasto che andrebbe risolto facendo prevalere, per il
principio di gerarchia delle fonti, la normativa sovraordinata, con disapplicazione del provvedimento
sottordinato confliggente con le disposizioni legislative vigenti in materia, con la conseguenza che la
ritenuta andrà applicata solamente al momento del rimborso e non annualmente sul tasso di interesse
applicato (cfr. Trib. Bergamo, Sez. III, sent. n. 1390/2020 del 12.10.2020, Est. Del Giudice;
Trib. Vicenza,
Sez. I, ord. n. 1790/2021 del 18.05.2021, Est. Lamagna)”.
Segnatamente, l'art. 173 d.p.r. 156/73 più volte citato, recante tabelle degli interessi-variazioni,
affidava al “Ministero del Tesoro il potere di determinare le sole variazioni dei saggi di interesse,
non invece quello di intervenire sulla tassazione del reddito prodotto dall'investimento ritoccando
la modalità di capitalizzazione dei rendimenti.”. Né si poteva pretendere che quanto disposto nel
D.M. del 1986 dovesse prevalere su quanto difformemente stampigliato nel buono emesso in un tempo successivo, non gravando, tra l'altro, sui ricorrenti, l'onere di conoscere i decreti ministeriali,
sottratti anche al principio iura novit curia.
In ultimo gli appellati, con riguardo alle conclusioni dell'appellante “….e per l'effetto accertare
che nulla è dovuto da oltre quanto già corrisposto e condannare parte appellata alla restituzione di Pt_1
quanto eventualmente corrisposto oltre al dovuto in esecuzione dell'impugnata ordinanza oltre alle spese,
diritti ed onorari del doppio grado di giudizio ed alla restituzione, se versate da , delle spese di lite Pt_1
liquidate per il giudizio di prime cure.” hanno precisato che “ non ha, in virtù di detta Parte_1
Con ordinanza, corrisposto alcunché, né i sigg.ri – hanno chiesto a , ancorché CP_2 Parte_1
informalmente, la corresponsione di quanto disposto dal Giudice di I grado.”.
***
Pagina 12 Va anzitutto osservato che per quanto la società appellante, come fatto rilevare dagli appellati,
non si sia confrontata appieno con l'argomento posto a base della decisione impugnata, concernente la risoluzione del ritenuto contrasto fra fonti di rango diverso, ha tuttavia sollecitato alla Corte una rivalutazione delle fonti normative disciplinanti la specifica materia, anche alla luce delle pertinenti decisioni arbitrali e giurisprudenziali richiamate a supporto delle proprie ragioni, domandando che,
all'esito, sia risolta nel senso propugnato la questione concernente il regime di tassazione applicato da ai buoni fruttiferi di cui trattasi. In sintesi, secondo l'appellante, contrariamente a Parte_1
quanto sostenuto dagli attori e ritenuto dal primo giudice, il montante costituente la base su cui va applicato, di anno in anno, l'interesse composito per i primi 20 anni di vita del buono, deve essere calcolato al netto della ritenuta fiscale annuale, così andando a determinare un montante finale, su cui conteggiare i rendimenti dei successivi 10 anni, evidentemente inferiore a quello che verrebbe a determinarsi con l'applicazione dell'interesse su una base determinata al lordo della ritenuta stessa.
Ciò non sarebbe anzitutto precluso dal dato letterale risultante dai titoli, alla luce dei principi espressi da autorevoli pronunce giurisprudenziali citate dall'appellante (Sez. Un. nn. 3963/2019 e
13979/2007).
Come illustrato, il giudice di prime cure ha ritenuto che il D.M. Tesoro 23 giugno 1997, nello stabilire, all'art. 7, u.c., che gli interessi che maturano annualmente sui B.F.P. emessi a partire dal
21.9.86 al 31.12.96, appartenenti, fra gli altri, alla serie Q, continueranno per i primi vent'anni di
vita del titolo ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale, si pone in insanabile contrasto con l'art. 172 del D.P.R. n. 156/1973, secondo cui il momento impositivo coincide con la corresponsione al sottoscrittore degli importi dovuti a titolo di interessi, vale a dire col momento dell'incasso degli stessi all'atto del rimborso del capitale. Tale, ritenuto contrasto fra norme dovrebbe, dunque, risolversi secondo il principio di gerarchia delle fonti, con prevalenza della norma primaria.
A tal proposito, come bene esposto dal primo giudice, non vi è univocità di vedute ed opinioni fra gli operatori del diritto: la stessa soluzione adottata nella sentenza impugnata si pone in
Pagina 13 contrasto con le decisioni di diversi collegi citate, allineandosi con un orientamento CP_4
giurisprudenziale anch'esso non unitario né consolidato.
Nella consapevolezza di tale, persistente contrasto si ritiene utile richiamare i condivisibili argomenti sviluppati dalla Corte d'Appello di Milano nella recente sentenza n. 1914 pubblicata il
27.6.2024 richiamata dall'appellante.
Descritto il quadro normativo di riferimento, la Corte ha, anzitutto posto in evidenza che l'art. 26
del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, recante Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi, nel prevedere la ritenuta del 12,50% da parte degli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari sugli interessi, premi e altri frutti, fa effettivamente riferimento alla loro corresponsione ai possessori. Tale espressione, tuttavia, non dovrebbe necessariamente essere intesa nel senso di “materiale percezione” degli interessi da parte del titolare del buono, tenuto conto di una serie di disposizioni normative di riferimento e, segnatamente:
- Il D.L.556/1986 convertito nella legge n. 759/1986, istitutivo della ritenuta erariale (v.
sopra);
- Il D.M. Tesoro 23 giugno 1997, art.7 u.c (più volte cit.) che dispone che gli interessi che maturano annualmente sui B.F.P. emessi a partire dal 21 settembre 1986 al 31 dicembre
1996, appartenenti, fra gli altri, alla serie Q, per i primi vent'anni di vita del titolo vanno capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale. Tale norma, come accennato, è stata ritenuta dal primo giudice in contrasto con l'art.o 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600,
laddove è previsto che la società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 12,50%, con obbligo di rivalsa su interessi, premi e altri frutti corrisposti ai possessori;
A fronte del ritenuto contrasto, dovrebbero essere presi in considerazione:
- l'art. 1 L. 56/1986 che ai commi primo e secondo prevede la tassazione dei titoli mediante
ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;
Pagina 14 - l'art. 3 comma 2 Dpr 602/73 richiamato dall'art. 1 c. 3 d.l. n. 556 cit. che in relazione all'attività dell'amministrazione postale, prevede: “… sono riscosse mediante versamento
diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: d. Le ritenute alla fonte applicabili
sui redditi di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel
periodo di imposta, ancorché non corrisposti;
Le ritenute alla fonte sui redditi di cui
all'articolo 26 secondo comma del decreto indicato al n. 1) maturati nel periodo d'imposta,
ancorché non corrisposti”;
- l'art. 8 comma 3 Dpr 602 cit. che prevede: “… le ritenute operate dall'amministrazione
postale ai sensi del secondo comma dell'articolo 26 del Dpr 29 settembre 1973 n. 600, sono
versate in tesoreria secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro per le Finanze
di concerto con il ministro per il Tesoro”.
Da tale complesso normativo emergerebbe chiaramente che all'atto di stipulazione dei buoni fruttiferi postali della serie Q oggetto di causa la ritenuta d'imposta fosse già prevista e applicata secondo il principio di competenza e non di cassa, in particolare dovendosi interpretare le disposizioni congiuntamente lette, nel senso che le ritenute operate dall'amministrazione postale debbano essere applicate sui redditi a prescindere dalla erogazione, atteso l'inciso “ancorché
non corrisposti”. Secondo quanto rilevato dalla Corte d'appello di Milano la ritenuta consiste,
peraltro, nel prelievo fisso fiscale operato nel momento in cui viene erogato il reddito di un contribuente, con la precisazione che un interesse capitalizzato è, a tutti gli effetti, assimilabile ad un interesse effettivamente incassato, siccome idoneo ad accrescere la capacità contributiva dell'investitore contribuente. Se è pur vero che l'interesse maturato dal buono postale viene corrisposto solo nel momento della riscossione del buono, d'altra parte, è altrettanto vero che la maturazione degli interessi e la loro capitalizzazione annua determinano, in ogni caso, un incremento del reddito che viene immediatamente automaticamente reinvestito, così
determinando un aumento del capitale sul quale poi saranno calcolati gli interessi attivi. In
proposito la Corte richiama il precedente della Suprema Corte n. 2082/2021 (in tema di imposta
Pagina 15 sui redditi di capitale) secondo cui: “…, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. h) d.p.r. n. 917 del
1986, assumono rilievo tutti i proventi che derivano da un rapporto di impiego del capitale per i
quali, ai fini della relativa tassazione, occorre fare riferimento al periodo di imposta in cui essi
sono percepiti, dovendo tale termine essere inteso come acquisizione del diritto che può
avvenire anche attraverso atti di disposizione diversi dal materiale incasso, che può anche
mancare. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto rilevante, ai fini d'imposta, il
conferimento operato da un contribuente delle proprie disponibilità in un fondo di cui egli era
anche beneficiario).”.
Deve inoltre essere considerato l'art. 2 comma 3 del D.lgs. n. 239/1996 che ha introdotto, a partire dal 1 gennaio 1997, l'imposta sostitutiva, prevedendo, per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50%, che “… per i buoni postali l'imposta sostitutiva è applicata dall'ente Parte_1
conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2. Con decreto del Ministero delle
Finanze di concerto col Ministero del Tesoro, possano essere stabilite particolari modalità
applicative della presente disciplina anche agli effetti dell'art. 7”.
Tale norma, di rango primario, costituirebbe lo snodo fondamentale della controversa questione,
posto che, rimandando, per le modalità applicative, ad un decreto ministeriale -nella specie, il D.M.
23 giugno 1997- configurerebbe una norma di rango secondario atta ad integrare e specificare la disposizione di rango primario secondo le indicazioni e previsioni in essa contenute, così
assumendone, in siffatti ruolo e finalità integrativa, il medesimo rango.
In altri termini, l'art. 7 D.M. Tesoro 23 giugno 1997 sarebbe coerente con le disposizioni normative e i principi generali vigenti in materia.
L'esposto sviluppo logico del complesso normativo di riferimento non presenta, dunque, punti di effettivo contrasto né la necessità di operare una scelta in termini di prevalenza della norma primaria su quella secondaria. Va soggiunto in questa sede che la stessa previsione contenuta nell'art. 7 del DM 1997 cit. secondo cui “ …. Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con
le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli
Pagina 16 interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati
annualmente al netto della ritenuta fiscale.”(il grassetto è di chi scrive), evidenzia il carattere non innovativo della previsione in questione e al contempo risulta coerente all'interpretazione della espressione “corrisposti” qui sviluppata.
Da ultimo, significativo è il richiamo alla Suprema Corte n. 30746/2018 cit. nel passaggio per cui alcuna rilevanza può riconoscersi al principio della letteralità in quanto si tratta semplicemente
di prendere atto della legge dello Stato che ha assoggettato ad imposizione fiscale gli interessi
maturati in conformità a quanto previsto sui buoni postali fruttiferi in discorso.
La tendenziale valorizzazione del carattere della letteralità dei buoni postali fruttiferi (che non hanno natura di titoli di credito, ma vanno considerati titoli di legittimazione, come chiarito da plurima giurisprudenza - Cass. 28 Febbraio 2018. 47, 61. Cass. Sez. Un. 13979./2007), non ha attinenza con la discordanza fra quanto risultante dai buoni e quanto previsto in ordine alla determinazione degli interessi dei decreti ministeriali, ma soprattutto in ordine alle modalità di assoggettamento alle imposte di buoni postali fruttiferi, attraverso la ritenuta erariale, e successivamente dalla imposta sostitutiva (Cass. n. 3746 del 2018 cit.).
Consegue, da tutto quanto esposto che l'importo preteso dagli attori non è dovuto, dovendosi ritenere corretta la modalità di calcolo degli interessi prodotti dal buono, capitalizzati annualmente al netto dell'imposta sostitutiva.
La domanda degli attori deve pertanto essere rigettata.
Da ultimo non può essere accolta la domanda di condanna degli appellati alla ripetizione delle somme eventualmente corrisposte da in adempimento della sentenza di primo grado. Parte_1
Difatti, secondo quanto allegato dagli appellati e non contestato, non ha versato Parte_1
alcunché a tale titolo.
Si reputano, invece, condivisibili -peraltro a vantaggio della parte qui soccombente- gli argomenti svolti da in ordine alla opportunità di compensare integralmente le spese Parte_1
Pagina 17 processuali, attesa la persistenza, ancora in questa sede, di un notevole contrasto tra gli operatori del diritto sulla specifica questione trattata.
Devono dunque essere integralmente compensate fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo:
accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da avverso l'ordinanza Parte_1
del Tribunale di Oristano in data 22 agosto 2022, R.G. n.1324/2020, Rep.n. 474/2022, giudice
Consuelo Michela e per l'effetto rigetta la domanda attrice;
spese di entrambi i gradi interamente compensate.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Il Consigliere Estensore
Dott. ssa Grazia M. Bagella
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