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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/12/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al RG. n. 6496/2025 e promossa da
(c.f. , nato/a a Parte_1 C.F._1 AL (TV), il 21/02/1981 con l'avv. PATRIZIA SIMONETTI
e
IE DO (c.f. ), nato/a a AL C.F._2 (TV), il 21/04/1975 con l'avv. PIERANTONIO GERONAZZO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 4/11/2025, e IE Parte_1
DO – premesso di essere genitori di , nato l'[...], Per_1 riconosciuto da entrambi – hanno manifestato la comune volontà di disciplinare l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento del figlio alle condizioni ivi indicate, avendo frattanto posto fine alle convivenza
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, le parti hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento delle domande.
*** *** ***
Ritiene il Collegio che le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento indicate in ricorso siano rispondenti all'interesse del minore e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti;
in particolare che:
- quanto al regime di affidamento, non vi siano ragioni per discostarsi da quello condiviso, con collocamento del minore presso la madre;
- il concordato (e graduale) calendario di visite del padre con il minore, allo stato, sia compatibile con l'età e le esigenze del medesimo;
- quanto al mantenimento, sia doveroso e congruo il contributo a carico del padre nella misura indicata, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute, così come disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- del pari, le ulteriori condizioni previste siano rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione reddituale e patrimoniale dei ricorrenti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 473bis.47 cpc. proposto da e Parte_1 IE DO per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, così provvede secondo la comune volontà delle parti:
“1) affidarsi il figlio minore in via condivisa alla madre, con Persona_2 collocazione e residenza presso la stessa;
2) I genitori si impegnano a concordare ogni scelta relativa all'istruzione, all'educazione, e alla salute del figlio minore, tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni, nonché a permettere al figlio di conservare significativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) Quanto alle modalità di visita/incontro del figlio con il padre considerata la tenera età e in particolare che il rapporto padre/figlio deve essere costruito, continuativo e salvaguardato. il padre quando tiene con sè il figlio, delegherà la custodia dello stesso a persone terze, comunque afferenti il proprio nucleo familiare come gli zii materni, ogni qual volta il padre, per motivi di lavoro non potrà essere presente nella gestione del figlio minore.
Disporsi che il padre potrà vedere e tenere con sè il figlio minore di mesi Per_1
28:
a) quanto alla prima settimana:
• il martedì dalle ore 17.45 alle ore 20,00, compatibilmente con gli impegni di lavoro, comunicando cio alla madre con un preavviso di almeno 24 ore prima;
• il giovedì dalle ore 17,30 fino alle ore 20,00, salvo diversi accordi, la madre accompagna il figlio minore dal padre e poi passa a riprenderlo;
la cena è con il padre;
• il venerdì dalle ore 12,30 fino alle ore 20,30/21,00: salvo diversi accordi, il padre prende il bambino dalla madre, quest'ultima lo riprende alla sera alle ore
20,30/21,00;
• la domenica dalle ore 13,30 alle ore 18,30 il minore pranza e cena con la madre.
b) Quanto alla seconda settimana:
• il martedi dalle ore 17.45 alle ore 20.00, compatibilmente con gli impegni di lavoro. comunicando ciò alla madre con un preavviso di almeno 24 ore prima:
• il giovedi dalle ore 17,30 fino alle ore 20,00, la madre accompagna il figlio dal padre e poi lo riprende;
la cena con il padre;
ciò fatti salvi altri diversi accordi tra le parti:
• il sabato dalle ore 12,30 fino alle ore 20.00 salvo diversi accordi, il papà prende il figlio e poi lo riporta, cena con il papà.
• la domenica dalle ore 11,00 alle ore 18,00 passa il papà a prendere il bambino, pranza e lo riporta per cena alla madre.
La consegna e ritiro del figlio da parte di ciascun genitore dovrà avvenire all'esterno delle rispettive abitazioni, in prossimità del cancelletto: l'accesso in casa è consentito solo in caso di malattia del figlio minore, previa autorizzazione dell'altro genitore.
Al fine di prevenire situazioni di tensione e conflitto, in ipotesi di avvenimenti pubblici o eventi anche privati, ai quali si trovano a partecipare sia il signor
LD che la signora con i figli e la sua famiglia, le parti si Parte_1 impegnano a mantenere un comportamento non invadente delle rispettive privacy familiari, senza voler imporre la propria presenza, nel reciproco rispetto della privacy delle parti e dei loro familiari.
4) Il figlio minore trascorrerà con la madre una domenica al mese da concordarsi preventivamente con il padre almeno 48 ore prima. Il tutto salvaguardando l'interesse primario del minore, la frequentazione dell'asilo e successivo percorso scolastico e di relazione del bambino.
In caso di impedimento/modifica o altro, di un genitore, questi sarà tenuto a comunicare all'altro genitore con un preavviso di almeno 48 ore.
Nell'ipotesi di occupazione lavorativa, altri motivi familiari inderogabili, che non consentano all'uno o all'altro genitore di rispettare i giorni/orari di cui sub 4:
l'orario potrà essere modificato, previo accordo tra i genitori.
Ciascun genitore potrà contattare telefonicamente il figlio nella fascia oraria a valere dalle ore 18,00 alle ore 20,00 fatti salvi, ovviamente i casi, di urgenza, quali malattia del bambino.
I genitori comunicheranno tra di loro, riguardo al figlio minore, in forma scritta, a mezzo messaggi whatsapp, e-mail o equipollenti.
5) Durante le vacanze (tipo carnevale, Pasqua, estate, Natale) i "Ponti" scolastici
(es.: Patrono, 25 aprile. 1° maggio, 2 giugno. 1° novembre, 8 dicembre ecc.) altre pause scolastiche, periodi di convalescenza da malattia/infortuni, ovvero quando il figlio non frequenta asilo/scuola, il minore trascorrerà al 50% con ciascun genitore il periodo che rimarrà a casa da asilo/scuola.
Compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascun genitore
6) Vacanze di Natale:
I genitori si comunicheranno entro il 20/12 di ogni anno, i giorni e le modalità di gestione del figlio nel corso delle vacanze natalizie.
Il figlio minore trascorrerà, tutti gli anni, il giorno 24 dicembre. Vigilia di Natale, con il padre dalle ore 13.30 alle ore 18.00; con la madre dalle ore 18.00 sino al mattino successivo di Natale.
Il giorno di Natale ad anni alternati;
il giorno di Natale 2025, con il padre dalle ore
11.00 fino alle ore 14.30 (nell'ipotesi che il bambino dorma verrà riportato appena sveglio) l'anno successivo 2026, il giorno di Natale con la madre fino alle ore
14,30 (nell'ipotesi che il bambino dorma verrà consegnato al padre appena sveglio) e così per gli anni a venire, fino alle ore 18.00.
Il giorno 26 dicembre, di tutti gli anni, con il padre dalle ore 10,00 alle ore 18,00.
Il figlio trascorrerà la sera della vigilia dell'Epifania di tutti gli anni, con la madre dalle ore 17.00 del 05 gennaio alle ore 14,30 del 06 gennaio;
con il padre dalle ore 14.30 alle ore 18,00 del 6 gennaio.
7) Vacanze di Pasqua:
Il giorno di Pasqua e Pasquetta alternati annualmente: previo accordo preventivo.
Pasqua 2025 con la madre;
Pasquetta 2025 con il padre dalle ore 10.00 fino alle ore 18,00.
8) Vacanze estive:
Nel corso del periodo di vacanza feriale del bambino, sino alla prima settimana di settembre, comunque all'apertura dell'asilo/scuola, la madre trascorrerà un periodo di vacanza con il figlio al mare ciò fintanto che la signora non Parte_1 trovi un lavoro: periodo di vacanza da comunicarsi entro il 15 luglio di ogni anno.
Il padre potrà recarsi a trovare/incontrare il figlio: in tale ipotesi, il padre recandosi nel luogo di villeggiatura prenderà con sé il figlio c trascorrerà la giornata unicamente con lo stesso, il tutto previo accordo preventivo con la madre.
9) Dal compimento di 30 mesi del minore. (e nel rispetto dei tempi di adattamento del bambino), si prevede un pernotto nel fine settimana dal padre;
il sabato sera rimarrà a dormire a casa del padre sino al mattino successivo alle ore Per_1
9,30, avendo il padre provveduto nella propria abitazione a creare un idoneo e adeguato ambiente per il pernottamento del minore;
incrementando gradatamente la permanenza dal padre, con consecutiva rimodulazione della turnazione di fine settimana, fino al raggiungimento di 2 giorni completi al compimento dei 3 anni.
Si prevede un ulteriore secondo pernottamento, a tre anni e mezzo, di , nel Per_1 corso delle vacanze di Natale 2026; tre pernottamenti anche consecutivi dalle vacanze di Natale 2027, quattro pernotti anche consecutivi dalle vacanze di
Natale 2028, cinque pernottamenti dalle vacanze di Natale 2029.
Nei giorni di permanenza/pernotto a casa del padre, questi provvederà a garantire un corredo/cambio di abbigliamento, capi di intimo e pigiama al minore oltre ai prodotti specifici per l'igiene, la cura e salute del figlio.
Con l'inserimento del secondo pernotto dal padre nel fine settimana;
il figlio trascorrerà in via alternata i week-end con l'uno e l'altro genitore
10) È data facoltà a ciascun genitore di recarsi in vacanza, anche all'estero, per gg. 8/10 con il figlio , anche nel periodo di frequenza scolastica del minore, Per_1 previo assenso dell'altro genitore almeno 15 giorni prima;
ció fatto salvo quanto disposto sub 9).
11) Disporsi che il signor LD IE sia tenuto a contribuire al mantenimento del figlio minore , corrispondendo alla signora , dal Per_1 Parte_1 mese di aprile 2025, ed entro il giorno otto di ogni mese, un contributo ordinario di € 350,00 (trecentocinquanta//00), nel conto corrente dalla stessa indicato, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, anno successivo, mese corrispondente alla sentenza.
Le detrazioni fiscali per il figlio a carico saranno godute per metà ciascuno dei due genitori a tal fine ogni documento di spesa relativo al minore dovrà essere al medesimo intestato;
in ipotesi di abolizione dell'"assegno unico" le detrazioni fiscali spettano al 100% alla madre.
12) La retta dell'asilo nido/scuola infanzia rimane a carico esclusivo del signor
LD sino a quando verrà erogato l'importo del "bonus asilo" alla signora
, richiesto in data 18/04/2025: indi la retta verrà suddivisa a metà tra i Parte_1 genitori, con imputazione della quota, pari al 50% direttamente a ciascun genitore.
Il signor LD dichiara di nulla a pretendere nei confronti della signora in ordine ai ratei corrisposti in via esclusiva. Parte_1
13) Ciascun genitore è tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie per il figlio, per la cui individuazione si rinvia al "Protocollo per il processo di
Famiglia" adottato dal Tribunale di Treviso e integrato al 01.12.2016, espressamente ricompresa tra tali spese anche la retta del nido/scuola infanzia nonché le spese mediche relative ai farmaci da banco prescritti/consigliati dal medico per il figlio.
14) Gli assegni famigliari bonus o altri similari e quindi l'attuale assegno unico richiesto e percepito al 100% dalla madre . Parte_1
15) Il giorno 08 maggio, compleanno di , il figlio stará con il padre al Per_1 termine dell'orario dell'asilo sino alle ore 20,00; con la madre il fine settimana più vicino.
Il giorno del compleanno della madre e il giorno del compleanno del fratello
, il piccolo trascorrerà entrambe le giornate con la madre;
il Per_3 Per_1 giorno del compleanno del papà, starà con quest'ultimo dalle ore 10,00 alle ore
20,00.
16) Il signor LD chiede che al figlio venga impartito il battesimo: la Per_1 signora non si oppone;
ogni eventuale onere e costo sarà sostenuto in Parte_1 via esclusiva dal signor LD, tale sacramento non è da considerarsi una iniziazione alla religione cristiana e vincolante nel percorso o istruzione religiosa;
pertanto, ogni eventuale futura scelta in ordine all'istruzione religiosa o meno del figlio dovrà essere concordata fra i genitori.
17) Reciproco consenso per il rilascio/rinnovo passaporto o documenti equipollenti.
18) Le spese per il compenso professionale relativo al procedimento restino interamente compensate tra le parti.”
1) DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
2) SPESE di lite compensate. Così deciso nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al RG. n. 6496/2025 e promossa da
(c.f. , nato/a a Parte_1 C.F._1 AL (TV), il 21/02/1981 con l'avv. PATRIZIA SIMONETTI
e
IE DO (c.f. ), nato/a a AL C.F._2 (TV), il 21/04/1975 con l'avv. PIERANTONIO GERONAZZO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 4/11/2025, e IE Parte_1
DO – premesso di essere genitori di , nato l'[...], Per_1 riconosciuto da entrambi – hanno manifestato la comune volontà di disciplinare l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento del figlio alle condizioni ivi indicate, avendo frattanto posto fine alle convivenza
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, le parti hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento delle domande.
*** *** ***
Ritiene il Collegio che le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento indicate in ricorso siano rispondenti all'interesse del minore e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti;
in particolare che:
- quanto al regime di affidamento, non vi siano ragioni per discostarsi da quello condiviso, con collocamento del minore presso la madre;
- il concordato (e graduale) calendario di visite del padre con il minore, allo stato, sia compatibile con l'età e le esigenze del medesimo;
- quanto al mantenimento, sia doveroso e congruo il contributo a carico del padre nella misura indicata, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute, così come disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- del pari, le ulteriori condizioni previste siano rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione reddituale e patrimoniale dei ricorrenti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 473bis.47 cpc. proposto da e Parte_1 IE DO per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, così provvede secondo la comune volontà delle parti:
“1) affidarsi il figlio minore in via condivisa alla madre, con Persona_2 collocazione e residenza presso la stessa;
2) I genitori si impegnano a concordare ogni scelta relativa all'istruzione, all'educazione, e alla salute del figlio minore, tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni, nonché a permettere al figlio di conservare significativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) Quanto alle modalità di visita/incontro del figlio con il padre considerata la tenera età e in particolare che il rapporto padre/figlio deve essere costruito, continuativo e salvaguardato. il padre quando tiene con sè il figlio, delegherà la custodia dello stesso a persone terze, comunque afferenti il proprio nucleo familiare come gli zii materni, ogni qual volta il padre, per motivi di lavoro non potrà essere presente nella gestione del figlio minore.
Disporsi che il padre potrà vedere e tenere con sè il figlio minore di mesi Per_1
28:
a) quanto alla prima settimana:
• il martedì dalle ore 17.45 alle ore 20,00, compatibilmente con gli impegni di lavoro, comunicando cio alla madre con un preavviso di almeno 24 ore prima;
• il giovedì dalle ore 17,30 fino alle ore 20,00, salvo diversi accordi, la madre accompagna il figlio minore dal padre e poi passa a riprenderlo;
la cena è con il padre;
• il venerdì dalle ore 12,30 fino alle ore 20,30/21,00: salvo diversi accordi, il padre prende il bambino dalla madre, quest'ultima lo riprende alla sera alle ore
20,30/21,00;
• la domenica dalle ore 13,30 alle ore 18,30 il minore pranza e cena con la madre.
b) Quanto alla seconda settimana:
• il martedi dalle ore 17.45 alle ore 20.00, compatibilmente con gli impegni di lavoro. comunicando ciò alla madre con un preavviso di almeno 24 ore prima:
• il giovedi dalle ore 17,30 fino alle ore 20,00, la madre accompagna il figlio dal padre e poi lo riprende;
la cena con il padre;
ciò fatti salvi altri diversi accordi tra le parti:
• il sabato dalle ore 12,30 fino alle ore 20.00 salvo diversi accordi, il papà prende il figlio e poi lo riporta, cena con il papà.
• la domenica dalle ore 11,00 alle ore 18,00 passa il papà a prendere il bambino, pranza e lo riporta per cena alla madre.
La consegna e ritiro del figlio da parte di ciascun genitore dovrà avvenire all'esterno delle rispettive abitazioni, in prossimità del cancelletto: l'accesso in casa è consentito solo in caso di malattia del figlio minore, previa autorizzazione dell'altro genitore.
Al fine di prevenire situazioni di tensione e conflitto, in ipotesi di avvenimenti pubblici o eventi anche privati, ai quali si trovano a partecipare sia il signor
LD che la signora con i figli e la sua famiglia, le parti si Parte_1 impegnano a mantenere un comportamento non invadente delle rispettive privacy familiari, senza voler imporre la propria presenza, nel reciproco rispetto della privacy delle parti e dei loro familiari.
4) Il figlio minore trascorrerà con la madre una domenica al mese da concordarsi preventivamente con il padre almeno 48 ore prima. Il tutto salvaguardando l'interesse primario del minore, la frequentazione dell'asilo e successivo percorso scolastico e di relazione del bambino.
In caso di impedimento/modifica o altro, di un genitore, questi sarà tenuto a comunicare all'altro genitore con un preavviso di almeno 48 ore.
Nell'ipotesi di occupazione lavorativa, altri motivi familiari inderogabili, che non consentano all'uno o all'altro genitore di rispettare i giorni/orari di cui sub 4:
l'orario potrà essere modificato, previo accordo tra i genitori.
Ciascun genitore potrà contattare telefonicamente il figlio nella fascia oraria a valere dalle ore 18,00 alle ore 20,00 fatti salvi, ovviamente i casi, di urgenza, quali malattia del bambino.
I genitori comunicheranno tra di loro, riguardo al figlio minore, in forma scritta, a mezzo messaggi whatsapp, e-mail o equipollenti.
5) Durante le vacanze (tipo carnevale, Pasqua, estate, Natale) i "Ponti" scolastici
(es.: Patrono, 25 aprile. 1° maggio, 2 giugno. 1° novembre, 8 dicembre ecc.) altre pause scolastiche, periodi di convalescenza da malattia/infortuni, ovvero quando il figlio non frequenta asilo/scuola, il minore trascorrerà al 50% con ciascun genitore il periodo che rimarrà a casa da asilo/scuola.
Compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascun genitore
6) Vacanze di Natale:
I genitori si comunicheranno entro il 20/12 di ogni anno, i giorni e le modalità di gestione del figlio nel corso delle vacanze natalizie.
Il figlio minore trascorrerà, tutti gli anni, il giorno 24 dicembre. Vigilia di Natale, con il padre dalle ore 13.30 alle ore 18.00; con la madre dalle ore 18.00 sino al mattino successivo di Natale.
Il giorno di Natale ad anni alternati;
il giorno di Natale 2025, con il padre dalle ore
11.00 fino alle ore 14.30 (nell'ipotesi che il bambino dorma verrà riportato appena sveglio) l'anno successivo 2026, il giorno di Natale con la madre fino alle ore
14,30 (nell'ipotesi che il bambino dorma verrà consegnato al padre appena sveglio) e così per gli anni a venire, fino alle ore 18.00.
Il giorno 26 dicembre, di tutti gli anni, con il padre dalle ore 10,00 alle ore 18,00.
Il figlio trascorrerà la sera della vigilia dell'Epifania di tutti gli anni, con la madre dalle ore 17.00 del 05 gennaio alle ore 14,30 del 06 gennaio;
con il padre dalle ore 14.30 alle ore 18,00 del 6 gennaio.
7) Vacanze di Pasqua:
Il giorno di Pasqua e Pasquetta alternati annualmente: previo accordo preventivo.
Pasqua 2025 con la madre;
Pasquetta 2025 con il padre dalle ore 10.00 fino alle ore 18,00.
8) Vacanze estive:
Nel corso del periodo di vacanza feriale del bambino, sino alla prima settimana di settembre, comunque all'apertura dell'asilo/scuola, la madre trascorrerà un periodo di vacanza con il figlio al mare ciò fintanto che la signora non Parte_1 trovi un lavoro: periodo di vacanza da comunicarsi entro il 15 luglio di ogni anno.
Il padre potrà recarsi a trovare/incontrare il figlio: in tale ipotesi, il padre recandosi nel luogo di villeggiatura prenderà con sé il figlio c trascorrerà la giornata unicamente con lo stesso, il tutto previo accordo preventivo con la madre.
9) Dal compimento di 30 mesi del minore. (e nel rispetto dei tempi di adattamento del bambino), si prevede un pernotto nel fine settimana dal padre;
il sabato sera rimarrà a dormire a casa del padre sino al mattino successivo alle ore Per_1
9,30, avendo il padre provveduto nella propria abitazione a creare un idoneo e adeguato ambiente per il pernottamento del minore;
incrementando gradatamente la permanenza dal padre, con consecutiva rimodulazione della turnazione di fine settimana, fino al raggiungimento di 2 giorni completi al compimento dei 3 anni.
Si prevede un ulteriore secondo pernottamento, a tre anni e mezzo, di , nel Per_1 corso delle vacanze di Natale 2026; tre pernottamenti anche consecutivi dalle vacanze di Natale 2027, quattro pernotti anche consecutivi dalle vacanze di
Natale 2028, cinque pernottamenti dalle vacanze di Natale 2029.
Nei giorni di permanenza/pernotto a casa del padre, questi provvederà a garantire un corredo/cambio di abbigliamento, capi di intimo e pigiama al minore oltre ai prodotti specifici per l'igiene, la cura e salute del figlio.
Con l'inserimento del secondo pernotto dal padre nel fine settimana;
il figlio trascorrerà in via alternata i week-end con l'uno e l'altro genitore
10) È data facoltà a ciascun genitore di recarsi in vacanza, anche all'estero, per gg. 8/10 con il figlio , anche nel periodo di frequenza scolastica del minore, Per_1 previo assenso dell'altro genitore almeno 15 giorni prima;
ció fatto salvo quanto disposto sub 9).
11) Disporsi che il signor LD IE sia tenuto a contribuire al mantenimento del figlio minore , corrispondendo alla signora , dal Per_1 Parte_1 mese di aprile 2025, ed entro il giorno otto di ogni mese, un contributo ordinario di € 350,00 (trecentocinquanta//00), nel conto corrente dalla stessa indicato, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, anno successivo, mese corrispondente alla sentenza.
Le detrazioni fiscali per il figlio a carico saranno godute per metà ciascuno dei due genitori a tal fine ogni documento di spesa relativo al minore dovrà essere al medesimo intestato;
in ipotesi di abolizione dell'"assegno unico" le detrazioni fiscali spettano al 100% alla madre.
12) La retta dell'asilo nido/scuola infanzia rimane a carico esclusivo del signor
LD sino a quando verrà erogato l'importo del "bonus asilo" alla signora
, richiesto in data 18/04/2025: indi la retta verrà suddivisa a metà tra i Parte_1 genitori, con imputazione della quota, pari al 50% direttamente a ciascun genitore.
Il signor LD dichiara di nulla a pretendere nei confronti della signora in ordine ai ratei corrisposti in via esclusiva. Parte_1
13) Ciascun genitore è tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie per il figlio, per la cui individuazione si rinvia al "Protocollo per il processo di
Famiglia" adottato dal Tribunale di Treviso e integrato al 01.12.2016, espressamente ricompresa tra tali spese anche la retta del nido/scuola infanzia nonché le spese mediche relative ai farmaci da banco prescritti/consigliati dal medico per il figlio.
14) Gli assegni famigliari bonus o altri similari e quindi l'attuale assegno unico richiesto e percepito al 100% dalla madre . Parte_1
15) Il giorno 08 maggio, compleanno di , il figlio stará con il padre al Per_1 termine dell'orario dell'asilo sino alle ore 20,00; con la madre il fine settimana più vicino.
Il giorno del compleanno della madre e il giorno del compleanno del fratello
, il piccolo trascorrerà entrambe le giornate con la madre;
il Per_3 Per_1 giorno del compleanno del papà, starà con quest'ultimo dalle ore 10,00 alle ore
20,00.
16) Il signor LD chiede che al figlio venga impartito il battesimo: la Per_1 signora non si oppone;
ogni eventuale onere e costo sarà sostenuto in Parte_1 via esclusiva dal signor LD, tale sacramento non è da considerarsi una iniziazione alla religione cristiana e vincolante nel percorso o istruzione religiosa;
pertanto, ogni eventuale futura scelta in ordine all'istruzione religiosa o meno del figlio dovrà essere concordata fra i genitori.
17) Reciproco consenso per il rilascio/rinnovo passaporto o documenti equipollenti.
18) Le spese per il compenso professionale relativo al procedimento restino interamente compensate tra le parti.”
1) DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
2) SPESE di lite compensate. Così deciso nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani